Archivi giornalieri: 19 ottobre 2022

World Economic Outlook 2022

World Economic Outlook 2022

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Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato le sue nuove previsioni nel World Economic Outlook. Per quanto riguarda il nostro paese, Il Fondo rivede al rialzo la crescita. Dopo il +6,6% del 2021, il prodotto interno lordo dovrebbe salire nel 2022 del 3,2%, cioè 0,2 punti percentuali in più rispetto alle stime di luglio. Per il 2023, invece, il Fondo Monetario Internazionale abbassa le sue stime di 0,9 punti percentuali, prevedendo quindi una contrazione dell’economia dello 0,2%. Nel corso del 2022 l’Italia crescerà più della Germania (+1,5%) e della Francia (+2,5%), in parte grazie alla ripresa dei servizi turistici e della produzione industriale nella prima metà dell’anno. Per il prossimo anno, pero, i prezzi dell’energia e l’impatto della stretta monetaria porteranno inevitabilmente ad un forte rallentamento dell’economia. Il debito pubblico italiano dovrebbe scendere dal 150,9% del PIL nel 2021 al 147,2% nel 2022, e poi al 147,1% del 2023. In calo anche il deficit, che scenderà al 5,4% quest’anno dal 7,2% del 2021, e poi ancora al 3,9% nel 2023, ed al 3,0% nel 2027. Il tasso di disoccupazione calerà all’8,8% nel 2022 dal 9,5% del 2021, ma il prossimo anno tornerà in aumento al 9,4%. Secondo il World Economic Outlook la crescita globale è stimata al 2,7% nel 2023, in calo rispetto al 3,2% di quest’anno e al 6% nel 2021, mentre la crescita prevista per l’area euro è del 3,1% nel 2022 e 0,5% nel 2023. Si prevede per la Russia una contrazione economica nel 2022 e nel 2023, ma inferiore rispetto alle previsioni di luglio: -3,4% quest’anno e -2,3% nel 2023, in rialzo di 2,6 e 1,2 punti percentuali rispetto a tre mesi. Per quanto riguarda il picco dei prezzi il Fondo Monetario Internazionale prevede che l’inflazione globale raggiungerà il picco quest’anno all’8,8%, prima di scendere al 6,5% nel 2023 e al 4,1% nel 2024. Il rapporto si sofferma anche sui mercati emergenti ed in via di sviluppo, sottolineando come il dollaro forte e la guerra in Ucraina stanno aumentando i costi per il cibo e l’energia importati, mentre le loro economie devono ancora riprendersi dai danni causati dalla pandemia. Circa il 60% delle nazioni più povere del mondo si trova o è a rischio di stress da debito, incapace di far fronte ai propri obblighi finanziari, con molti governi e aziende che non sono già in grado di raccogliere capitali sui mercati finanziari per rifinanziare e mantenere le proprie attività. Il rapporto segnala, infine, che l’aumento delle pressioni inflative resta la minaccia più immediata per lo sviluppo futuro della prosperità mondiale, riducendo i redditi reali, danneggiando la stabilità macroeconomica ed aumentando inoltre le disuguaglianze.

 

Global Financial Stability Report 2022

Global Financial Stability Report 2022

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Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel suo Global Financial Stability Report segnala come i rischi per la stabilità finanziaria globale siano aumentati negli ultimi mesi ed esprime particolare preoccupazione sia per i mercati emergenti, che per quelli immobiliari. Il rapporto evidenzia il pericolo che un rapido e disordinato repricing nei prossimi mesi possa aumentare vulnerabilità preesistenti e scarsa liquidità del mercato finanziario. Le metriche della liquidità di mercato sono infatti peggiorate in tutte le classi di attività, compresi i mercati generalmente altamente liquidi e i prodotti standardizzati e negoziati in borsa. La rapida crescita dei fondi di investimento aperti solleva preoccupazioni sulla stabilità finanziaria. Infatti, i fondi aperti che offrono rimborsi giornalieri mentre detengono attività liquide, possono amplificare gli effetti di shock avversi aumentando la probabilità che gli investitori corrano ad una svendita degli asset contribuendo, cosi, alla volatilità dei mercati. In aggiunta, poiché le banche centrali inaspriscono in modo aggressivo la politica monetaria, attraverso l’aumento dei costi di finanziamento e standard di prestito più rigidi, queste politiche monetarie potrebbero influire negativamente anche sui mercati immobiliari. Il Global Financial Stability Report presenta come i cali dei prezzi reali delle abitazioni, guidati da pressioni sull’accessibilità economica e dal deterioramento delle prospettive economiche, potrebbero intaccare negativamente questo settore già duramente colpito dalla crisi economica provocata dalla pandemia. Anche i mercati emergenti devono affrontare una moltitudine di rischi derivanti da: oneri finanziari esterni elevati, inflazione ostinatamente elevata, volatilità dei mercati delle materie prime, maggiore incertezza sulle prospettive economiche globali e pressioni derivanti dall’inasprimento delle politiche nelle economie avanzate. Il Fondo Monetario Internazionale riconosce che elevati livelli di capitale e ampie riserve di liquidità hanno rafforzato la resilienza del settore bancario globale. Tuttavia, in uno scenario di brusco inasprimento delle condizioni finanziarie causate dell’elevata inflazione, che manderebbe l’economia globale in recessione nel 2023, fino al 29% delle banche dei mercati emergenti violerebbe i requisiti patrimoniali mentre nelle economie avanzati la maggior parte delle banche rimarrebbero resilienti.

Nota del Ministero dell’Istruzione per l’applicazione dei nuovi modelli PEI.

Nota del Ministero dell’Istruzione per l’applicazione dei nuovi modelli PEI.

ll Ministero dell’Istruzione, dando seguito alle dichiarazioni rese durante l’ultima riunione dell’Osservatorio Ministeriale sull’inclusione scolastica del 19/9/2022, ha emanato la circolare n. 3330 del 13/10/2022  con la quale si forniscono indicazioni alle scuole su quali modelli debbano essere adoperati dai GLO per la formulazione dei PEI entro il 31 ottobre prossimo.

La circolare dapprima svolge una breve cronistoria delle vicende dei nuovi modelli di PEI, emanati con il D.I. n° 182/20 e le allegate Linee Guida, quasi subito annullato dal TAR Lazio con la sentenza n° 9795 del 19/7/2021 e infine ripristinato dal Consiglio di Stato, Sezione VII, con Sentenza n° 3196 del 15/3/2022, pubblicata il 26 aprile 2022.

Segue la comunicazione che il Ministero sta provvedendo al perfezionamento del decreto correttivo del D.I. n° 182/20 e così prosegue:

“Successivamente al perfezionamento del decreto interministeriale di che trattasi, sarà cura di questo Ministero fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI medesimi. Considerato che in questo momento dell’anno scolastico i Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l’a.s. 2022/2023, si rappresenta l’esigenza che l’attività in corso abbia a riferimento la progettualità educativo-didattica. Solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12). A quest’ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI.”

La nota ministeriale è molto importante poiché fa chiarezza sul fatto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, i nuovi modelli dei PEI sono tornati in vigore e vanno quindi utilizzati da tutte le scuole già da quest’anno scolastico.

Importante anche la precisazione che nella redazione del PEI da portare a termine entro ottobre non si devono ancora compilare le sezioni 11 e 12, inerenti le tabelle C e C1, nelle quali occorre indicare le richieste del fabbisogno di risorse per l’anno scolastico successivo, con riferimento al profilo di funzionamento su base ICF e cioè numero di ore di sostegno, di assistenza e di altre risorse necessarie.

Nella circolare si precisa che l’indicazione di tali risorse è previsto che avvenga nel Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO) di fine anno, da convocarsi verso maggio 2023 e comunque entro giugno.

Solo in quella occasione dovranno essere compilate le sezioni 11 e 12 dei nuovi PEI con le richieste per l’anno scolastico successivo.

Si auspica quindi che nel frattempo saranno già state pubblicate le predette Linee Guida sul Profilo di Funzionamento. Pertanto questo aspetto viene posticipato nel tempo.

È infatti da osservare che, mancando ancora le Linee Guida per la formulazione del Profilo di Funzionamento, tali tabelle non sono concretamente compilabili.

Infatti molte associazioni facenti parte dell’Osservatorio Ministeriale, hanno da sempre espresso parere negativo al fatto che tali tabelle vincolerebbero troppo il GLO riguardo al numero di ore di risorse da indicare nei PEI, con un automatismo rispetto al Profilo di Funzionamento che non rispetterebbe la discrezionalità e la competenza specifica del GLO stesso.

A tal proposito occorre però immediatamente chiarire alcune interpretazioni fuorvianti di tale parte della circolare, avanzate da alcune scuole in occasione della formulazione dei PEI da effettuarsi entro fine ottobre 2022.

Infatti talune scuole hanno ritenuto che la circolare vieti anche di indicare nel PEI di fine ottobre il numero di ore di sostegno e di assistenza effettivamente assegnate per quest’anno scolastico.

Tale erronea interpretazione è sicuramente priva di ogni fondamento, poiché il numero delle risorse assegnate per quest’anno vanno dettagliatamente indicate nella sezione n° 9 del PEI che deve essere compilata già entro ottobre.

Pertanto, dopo l’emanazione della presente circolare ministeriale, le scuole tutte debbono provvedere a riunire i GLO per la formulazione completa dei nuovi modelli dei PEI, comprendenti anche il numero di ore delle risorse già ricevute dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli EE.LL. o da richiedere, sia pur tardivamente, ad essi a seguito per esempio di nuove certificazioni o di scorretta ed illegittima omissione di tale numero di ore nei PEI di giugno scorso.

Ad ogni modo è da considerare che, anche se entro maggio venissero emanate le Linee Guida sul Profilo di Funzionamento, prima che questo nuovo documento venga effettivamente redatto per tutti gli alunni con disabilità, passeranno diversi anni.

Pertanto occorrerà applicare, come peraltro già suggerito dal parere del CSPI del 14 ottobre 2022, quanto già previsto dall’art. 19 comma 7-bis del D.Lgs. n° 66/17, che prevede che le novità del decreto, come il Profilo di Funzionamento, dovranno essere applicate gradualmente e quindi solo per gli alunni che iniziano il percorso scolastico nella scuola dell’infanzia o al passaggio da un grado di scuola a quello successivo.

Questo significa che per tutti gli altri alunni si dovrebbero compilare le tabelle C e C1 senza avere disponibile il Profilo di Funzionamento a cui le tabelle fanno riferimento, ma utilizzando ancora (non si capisce bene in che modo) la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, normati dal DPR del 24/2/1994 anche se espressamente abrogato dal D.Lgs. n° 66/17.

La circolare inoltre dà atto che il Ministero ha avviato l’iter procedurale di approvazione del decreto correttivo del quale pure era stata data notizia sempre nell’ultima riunione dell’Osservatorio ministeriale del 19 settembre.

Il ritardo dell’emanazione della circolare ed il silenzio sull’avvio dell’iter procedurale del decreto correttivo aveva destato parecchia preoccupazione.

Sembrava infatti strano che il Ministero non volesse avviare l’iter del decreto, dal momento che si riteneva che esso rientrasse nello “svolgimento degli affari correnti” di un Governo dimissionario.

Tanto più ciò sembrava contraddittorio considerato che lo stesso Governo aveva approvato, proprio pochissimi giorni prima delle elezioni, il Disegno di legge sulla non autosufficienza, atto politico ben più importante rispetto all’avvio dell’iter procedurale dell’emanando decreto correttivo che, ovviamente, sarà concluso dal nuovo Governo.

L’attenzione delle associazioni sull’emanando decreto correttivo derivava dal fatto che, durante questi anni e fino all’ultima riunione dell’Osservatorio ministeriale, le associazioni avevano presentato una serie di modifiche migliorative al D.I. n° 182/20 che erano state in buona parte recepite dal Ministero.

Pertanto, se l’iter dello stesso non fosse stato avviato dal Governo in carica, tutte le migliorie concordate sarebbero necessariamente andate perse e le associazioni avrebbero dovuto ricominciare daccapo a ridiscutere col nuovo Ministro, che, ignaro del lunghissimo dialogo intrattenuto col Ministero, avrebbe potuto rimettere tutto in discussione, ripartendo da zero.

Ovviamente il nuovo Governo non è tenuto ad accogliere in toto le modifiche migliorative concordate col Governo precedente; però è sperabile che la lettura dei verbali delle riunioni dell’Osservatorio ministeriale, da cui risulta il serio lavoro svolto, induca il nuovo Governo a confermarle.

Invero le modifiche concordate col Governo attualmente in carica sono volte ad evitare nuovi annullamenti giurisdizionali, con vantaggio sia per il Ministero che per le famiglie che vedranno accolte le loro richieste avanzate dalle loro associazioni.

È da ritenere che questo aspetto sia ritenuto politicamente, oltre che giuridicamente, importante per il nuovo Ministro che avrà il compito di far proprie o rigettare le modifiche migliorative concordate ed eventualmente di introdurne altre, proprie o avanzate dalle associazioni.

Come si è detto sopra, purtroppo non potranno introdursi nei nuovi modelli di PEI, che le scuole hanno già iniziato a redigere, le modifiche migliorative già concordate in sede di Osservatorio ministeriale, poiché esse saranno contenute nel decreto interministeriale correttivo ancora in fase di progressiva formazione procedurale.

Per questo la circolare emanata si è solo limitata a puntualizzare che i nuovi PEI devono essere adottati da quest’anno, posticipando a maggio 2023 l’utilizzo delle contestate tabelle C e C1 e annunciando le migliorie concordate in un prossimo decreto, mantenendo quindi di fatto validi alcuni aspetti ritenuti invece da modificare, come per esempio la possibilità che le famiglie possano chiedere la partecipazione di più esperti di loro fiducia e anche se sono da esse pagati (come è normale che sia per un qualsiasi professionista privato).

Si ritiene comunque opportuno che le scuole evitino di utilizzare quelle indicazioni dei nuovi modelli di PEI che sono state censurate dal TAR Lazio e sulle quali non si è pronunciato il Consiglio di Stato: ci si riferisce ad esempio alla riduzione di orario delle lezioni, all’esonero da talune discipline, alla presenza di un solo esperto segnalato dalle famiglie che può partecipare solo se la famiglia dichiara che non è da essa pagato, ai “laboratori” composti da soli alunni con disabilità, ecc.

Quanto alla riduzione dell’orario scolastico, è da ritenere che essa debba essere consentita solo se si dimostra una seria causa: ad esempio orario mattutino della riabilitazione che il centro di riabilitazione, benché sollecitato, si è rifiutato di spostare al pomeriggio.

In tali casi la richiesta di riduzione di orario dovrà essere presentata della famiglia insieme agli operatori socio-sanitari che hanno in carico l’alunno.

Quanto all’esonero, si tenga presente che per le scuole del primo ciclo, l’art. 16 commi 1 e 2 della L. n° 104/92 stabilisce che i PEI debbono essere formulati sulla base “delle effettive capacità degli alunni”. Pertanto un “esonero parziale di talune discipline” è espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 16 citato.

Quanto alla scuola secondaria di secondo grado, se trattasi di PEI differenziato, è da tener presente che tale tipo di PEI può prevedere l’esonero da talune discipline sostituendole con altre attività consentite dallo stato di salute dell’alunno.

Senza tale esonero o sostituzione, ove possibile, l’alunno sarebbe condannato ad una permanente bocciatura e quindi a non poter seguire tutto il ciclo di istruzione secondaria, in netta violazione della sentenza n° 215/1987 della Corte Costituzionale che ha assicurato il diritto degli alunni con disabilità a frequentare interamente tale ciclo di studi.

Ovviamente, mentre nella scuola del secondo ciclo l’esonero totale da una disciplina non consente il rilascio del diploma, per l’espresso disposto dell’art. 20 del D.Lgs. n° 62/17, un tale divieto espresso non è previsto nell’art. 11 dello stesso decreto. Anzi il comma 13 di tale decreto, assurdamente consente agli alunni con DSA di poter conseguire il diploma pur in presenza dell’esonero da una lingua straniera. È questo un aspetto che il nuovo Ministro dovrà risolvere per evitare contenzioso, poiché è assurdo che l’esonero sia consentito ad alunni con DSA, problema meno grave della disabilità certificata, e non sia consentito agli alunni con disabilità.

Quanto ai laboratori per soli alunni con disabilità, essi sono già vietati dalle Linee Guida per l’inclusione scolastica trasmesse con la Nota Ministeriale del 4 agosto 2009.

Quanto all’uscita dalla classe durante l’orario delle lezioni, essa deve essere per casi eccezionali (ad esempio per la presenza di ADHD dell’alunno), concordati ed espressamente previsti nel PEI dal GLO, prevedendo anche la presenza di alcuni compagni.

Quanto infine ad attività individuali in orario scolastico, essa deve essere concordata nel PEI per un periodo definito e con finalità ben precise (ad esempio recupero, approfondimento, ecc.).

L’importanza di questi nuovi modelli è dimostrata dal fatto che con essi finalmente si avrà un modello unico nazionale e che essi saranno formulati anche on line, con tutti i vantaggi di risparmio di tempo e di possibile accesso alle banche-dati che consente una completezza di informazioni.

A tal proposito è da non trascurare il vantaggio che avranno docenti, alunni e familiari con minorazione visiva che sino ad oggi dovevano adattarsi a farsi leggere e scrivere i contenuti dei PEI cartacei, mentre da ora in poi poteranno personalmente accedere a tali modelli on-line, partecipando alla stesura delle bozze, alle correzioni ed alla consultazione sia delle bozze che dei testi definitivi.

 

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

 

Approvato il Documento Programmatico di Bilancio 2023

Approvato il Documento Programmatico di Bilancio 2023

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2023”, che illustra le principali linee di intervento a legislazione vigente e gli effetti sugli indicatori macroeconomici e di finanza pubblica per il prossimo anno. Il Documento Programmatico di Bilancio per il 2023 (Draft Budgetary Plan) è stato trasmesso alla Commissione Ue il 10 ottobre 2022. In linea con l’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che si limita all’analisi delle tendenze in corso e alle previsioni tendenziali per l’economia e la finanza pubblica italiane, il Documento include le principali linee di intervento a legislazione vigente e i relativi effetti sugli indicatori macroeconomici e di finanza pubblica per il prossimo anno.

 

Sezione Regionale controllo Lombardia n. 126/2022 Incarichi di Staff a personale in quiescenza – Esclusi gli incarichi con funzioni direttive dirigenziali di studio o di consulenza

Sezione Regionale controllo Lombardia n. 126/2022 Incarichi di Staff a personale in quiescenza – Esclusi gli incarichi con funzioni direttive dirigenziali di studio o di consulenza

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio si esprime sulla corretta applicazione dell’art. 90 TUEL, nel suo combinato disposto con l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012. In particolare, l’Ente chiede se possa essere considerata legittima l’assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 90 del TUEL e se l’assunzione in parola possa essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche. La sezione evidenzia che: “Il conferimento, mediante contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.”.

Sezione Terza sentenza n. 8434/2022 Personale sanitario contenzioso per inadempimento obbligo vaccinale – Giurisdizione giudice amministrativo

Sezione Terza sentenza n. 8434/2022 Personale sanitario contenzioso per inadempimento obbligo vaccinale – Giurisdizione giudice amministrativo

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio in relazione all’impugnazione di un provvedimento di sospensione dal servizio di un operatore sanitario per inadempimento all’obbligo vaccinale per la patologia Covid 19 -cosi come previsto dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 44/2021 convertito in L. 76/2021 – ha stabilito che la giurisdizione in questa materia è del giudice amministrativo e non del giudice ordinario in quanto “si è al cospetto di un potere esercitato dall’autorità sanitaria per garantire attraverso la vaccinazione obbligatoria, il rispetto del fondamentale interesse pubblico volto ad evitare la diffusione del virus o comunque il propagarsi della malattia nelle sue forme più gravi e addirittura letali.” (Consiglio di Stato: sentenza n. 5014 del 20 giugno 2022).

 

Linee guida sulla “Parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni”

Linee guida sulla “Parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni”

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Le linee guida sulla “Parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni” così come evidenziato dai Ministri Brunetta per la Pubblica amministrazione e Bonelli per le pari opportunità, offrono indicazioni concrete e percorribili per supportare le Pubbliche amministrazioni a realizzare una migliore organizzazione lavorativa più inclusiva e rispettosa della parità di genere. il Ministro Brunetta sottolinea che: “Il Pnrr è attraversato dal filo rosso della prospettiva di genere e la Pubblica amministrazione a non può fare eccezione, rappresentando il cuore pulsante della vita del Paese e delle sue istituzioni. Il superamento delle disparità e degli stereotipi culturali è dunque una guida verso l’eliminazione di “politiche di genere”, pensate in modo frammentario e occasionale. Abbiamo bisogno di interventi mirati, modulabili rispetto al contesto, in grado di agire a livello strutturale. È questo l’obiettivo delle linee guida, le prime pensate come uno strumento scientifico, culturale e operativo che si sviluppa a partire dalla misurazione del fenomeno dello squilibrio di genere. Essere madre e avere la possibilità di diventarlo non deve più essere fattore di discriminazione per le progressioni di carriera. Pari opportunità significano reali opportunità per il Paese”. Questa rappresenta una scelta chiara del Governo così come evidenziato dalla Ministra Bonetti che, “continua a portare avanti con l’obiettivo di valorizzare concretamente e pienamente, anche nella Pubblica amministrazione, le competenze e i talenti delle donne, scardinando quegli stereotipi che ancora troppo spesso sono un ostacolo per tante. Investire sulle donne significa promuovere qualità e favorire quell’accesso davvero paritario a una selezione di merito, in grado di garantire le pari opportunità”.

Circolare n.2/2022 -Oggetto: Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui all’art. 6 del d. l.9 giugno 2021 n. 80

Circolare n.2/2022 -Oggetto: Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui all’art. 6 del d. l.9 giugno 2021 n. 80

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con la circolare emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica, il Governo fornisce indicazioni operative alle amministrazioni sul funzionamento del Portale “Piano integrato di attività e organizzazione” (PIAO)– in rete dal 1° luglio scorso, che consente alle amministrazioni il caricamento e la pubblicazione del piano e la consultazione dei documenti di programmazione da parte di tutti i cittadini; e nella fase di prima applicazione, proprio per identificare gli interventi necessari per il rafforzamento della capacità di programmazione strategica delle amministrazioni, il Dipartimento ha predisposto a partire dal 12 ottobre, la compilazione di un questionario online, prima iniziativa di monitoraggio sull’applicazione del Piao, proprio per acquisire in un’ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, con la scadenza fissata al prossimo 31 ottobre. Particolare rilevo assume, così come evidenziato dal Dipartimento, visto il momento storico internazionale, il riferimento all’efficientamento energetico, “con l’invito per le amministrazioni locali e centrali a inserire il risparmio energetico tra gli obiettivi della Sezione “Valore pubblico, performance, anticorruzione” del PIAO. Le azioni di efficientamento energetico potranno essere ricomprese tra i criteri per attribuire il cosiddetto dividendo di efficienza, introdotto nel 2009, che permette di utilizzare una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa per finanziare la contrattazione integrativa e attivare gli istituti premianti previsti dall’articolo 19 del Dlgs 150/2009”.

CFC82

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Durante il periodo transitorio si possono effettuare progressioni verticali da funzionario ad EP?*

Si, si possono effettuare, ma solo ricorrendo alla procedura ordinaria di cui all’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001 ed art. 17 del CCNL. Infatti, per le EP, la citata norma di legge non prevede una fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale. Si ricorda altresì che le progressioni verso EP possono aver luogo solo dal 1° novembre 2022, data a partire dalla quale è applicabile il nuovo sistema di classificazione professionale, ivi compresa la nuova area EP.

*Orientamento applicativo redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato.

 

CFC83

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Come si valutano le competenze professionali in caso di progressione verticale effettuata durante il regime transitorio?*

Per la valutazione delle competenze professionali in caso di progressione verticale effettuata durante il regime transitorio (dal 1° novembre 2022 al 31/12/2024) può essere preso in considerazione l’utilizzo, anche congiunto, di una delle seguenti tipologie di valutazione:

1) valutazione delle competenze espresse in ambito lavorativo basata sulle risultanze della valutazione di performance (anche su più anni);

2) valutazione effettuata attraverso metodi che facciano emergere le competenze, le capacità e lo stile comportamentale che le persone mettono in atto sul lavoro (ad esempio, tecniche di assessment).

3) valutazione dell’accrescimento delle competenze professionali effettuata al termine di percorsi formativi aperti a tutti i candidati alla progressione verticale;

4) valutazione riferita alle certificazioni di competenze possedute dagli interessati, rilasciate da soggetti esterni abilitati a certificare competenze (come avviene, ad esempio, per competenze informatiche o linguistiche).

*Orientamento applicativo redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato.

CFC81

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Quali sono le differenze e gli elementi comuni tra procedura a regime e procedura transitoria per le progressioni verticali?*

1) DIFFERENZE

La prima differenza concerne i requisiti: nella procedura transitoria, i requisiti sono quelli della tabella 3 allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

La seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall’art. 18, comma 7 del CCNL 9 maggio 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve pesare almeno il 25%; nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall’art. 17 del CCNL 9 maggio 2022 e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).

La terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati; nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri.

La quarta differenza riguarda il finanziamento: le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni verticali.

2) ELEMENTI COMUNI

In entrambi i casi:

  • vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione verticale;
  • la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO), con indicazione della famiglia professionale (e, ove possibile, delle posizioni di lavoro più specifiche nell’ambito della famiglia professionale) per la quale si manifesta il fabbisogno;
  • occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA.

*Orientamento applicativo redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato.

 

CFC80

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Durante la prima applicazione del nuovo ordinamento professionale (dal 1° novembre 2022 fino al 31 dicembre 2024), con quale disciplina si effettueranno le progressioni verticali? Con quella di cui all’art. 17 o con quella di cui all’art. 18, commi 6, 7 e 8 del CCNL 9 maggio 2022? Oppure con entrambe?*

In base all’art. 18, comma 6, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree, ad esclusione di quella verso l’area EP, ha luogo con le procedure disciplinate dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 18. Si ritiene che tale formulazione escluda la possibilità di far coesistere entrambe le procedure (procedura transitoria ex art. 18 e procedura a regime ex art. 17). Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di effettuare progressioni verticali verso EP anche durante il periodo di prima applicazione, ma applicando le regole ordinarie (art. 17 CCNL 9 maggio 2022 e art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001). Si ricorda, in proposito, che la previsione contrattuale di cui al citato art. 17 è meramente ricognitiva di quanto previsto dalla legge (art. 52, comma 1-bis, come modificato dall’art. 3, comma 1 del d.l. n. 80/2021), vista la preclusione in materia del CCNL.

*Orientamento applicativo redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato.