Archivio mensile:ottobre 2021

Presentazione del libro di Carlo Felice Casula, Claudio Sardo e Mimmo Lucà “Da credenti nella sinistra. Storia dei cristiano sociali 1993-2017” (Il Mulino)

 

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Presentazione del libro di Carlo Felice Casula, Claudio Sardo e Mimmo Lucà “Da credenti nella sinistra. Storia dei cristiano sociali 1993-2017” (Il Mulino)

DIBATTITO | – Roma – 17:00 Durata: 1 ora 54 min

A cura di Alessio Grazioli

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Registrazione video del dibattito dal titolo “Presentazione del libro di Carlo Felice Casula, Claudio Sardo e Mimmo Lucà “Da credenti nella sinistra. Storia dei cristiano sociali 1993-2017″ (Il Mulino)”, registrato a Roma martedì 19 ottobre 2021 alle 17:00.

Dibattito organizzato da Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani.

Sono intervenuti: Emiliano Manfredonia (presidente delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), Ignazio Ingrao (giornalista del TG1, Rai – Radiotelevisione Italiana), Rosy Bindi (cofondatrice dell’Associazione Salute Diritto Fondamentale), Giuseppe Provenzano (ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Partito Democratico), Mimmo Lucà, Claudio Sardo (giornalista), Carlo Felice Casula (professore).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cattolicesimo, Chiesa, Cristianesimo, Cristiano Sociali, Cultura, Etica, Giustizia, Istituzioni, Italia, L’ulivo, Laicita’, Libro, Movimenti, Parlamento, Partiti, Partito Democratico, Politica, Poverta’, Religione, Riformismo, Sinistra, Storia, Vaticano.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 54 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Assenza ingiustificata del lavoratore senza Green Pass: conseguenze economiche e disciplinari

 

Assenza ingiustificata del lavoratore senza Green Pass: conseguenze economiche e disciplinari

Quali conseguenze in busta paga per i lavoratori senza Green Pass? Quando si rischiano sanzioni disciplinari? Analisi completa

Dal 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass (o Certificazione verde) per accedere ai luoghi di lavoro valido per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. La norma prevede espressamente che il lavoratore che si reca al lavoro sprovvisto di regolare green pass, non potrà accedere al lavoro, in quanto considerato assente ingiustificato, con conseguenze economiche e, in taluni casi, anche disciplinari.

Cosa rischia quindi un lavoratore senza Green Pass? A causa dell’assenza ingiustificata, l’azienda oltre a non pagare la retribuzione in busta paga, con conseguenze anche sulle altre voci di retribuzione, come ferie, ratei di tredicesima ecc. potrà addirittura chiedere i danni al lavoratore. Inoltre, anche se la norma prevede espressamente il divieto di licenziamento, in taluni casi, si potrà arrivare anche a sanzioni disciplinari.

Ecco i dettagli.

Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: normativa

Il Decreto legge 21 settembre 2021 numero 127, entrato in vigore il giorno successivo, contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” aggiunge al cosiddetto “Decreto Green Pass” (D.l. 22 aprile 2021 numero 52 convertito in Legge 17 giugno 2021 numero 87) i seguenti articoli:

  • Articolo 9-quinquies relativo all’impiego delle Certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico;
  • 9-sexies riguardante l’impiego delle Certificazioni verdi da parte dei magistrati negli uffici giudiziari;
  • 9-septies sull’utilizzo del Green Pass nel settore privato.

In particolare quest’ultimo dispone, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, l’obbligo, nei confronti di chi presta attività lavorativa, di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde. La previsione si applica altresì a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono (articolo 9-septies comma 2) la “propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” anche sulla base di contratti esterni.

Esclusi invece dall’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale “sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Assenza ingiustificata lavoratore senza Green Pass

I lavoratori (articolo 9-septies comma 6) nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della Certificazione verde o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati

assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro”. Per i giorni di assenza, continua il comma 6, non sono dovuti “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Analizziamo nel dettaglio quali conseguenze economiche (in busta paga, risarcimenti danni) e disciplinari (richiami, licenziamento) ci sono per i dipendenti senza Green Pass.

Leggi anche: Green pass per colf e badanti: cosa succede senza certificato verde

Assenza ingiustificata senza green pass: conseguenze in busta paga

I giorni di assenza ingiustificata, previsti dall’articolo 9-septies comma 6 e disposti in mancanza della Certificazione verde, sono da considerarsi non retribuiti.

Lo stesso periodo è altresì da considerarsi ininfluente ai fini della maturazione di tutta una serie di istituti legati all’effettiva presenza (o all’assenza giustificata) sul luogo di lavoro. Stiamo parlando di:

  • Ferie;
  • Permessi (da intendersi come permessi ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro);
  • Mensilità aggiuntive quali tredicesima ed eventuale quattordicesima;
  • Trattamento di fine rapporto;
  • Scatti di anzianità.

Oltre alla non-maturazione degli elementi appena citati, i giorni di assenza ingiustificata:

  • Non saranno coperti ai fini contributivi e, pertanto, esclusi dal calcolo per la maturazione e l’importo del trattamento pensionistico;
  • Non saranno conteggiati ai fini dell’erogazione degli Assegni per il nucleo familiare (ANF);
  • Saranno esclusi dal computo delle detrazioni per lavoro dipendente, trattamento integrativo ed ulteriore detrazione.

Leggi anche: Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: guida pratica per aziende e lavoratori

Vietata la conversione dell’assenza ingiustificata in altre tipologie di assenze

Stante il tenore normativo del Decreto legge ed in attesa di futuri chiarimenti da parte di INPS / Ministero del lavoro, il dipendente per il quale si accerta il mancato possesso del Green Pass (a seguito di comunicazione o al momento dell’accesso al luogo di lavoro) ed il suo datore di lavoro non possono convertire l’assenza ingiustificata non retribuita in:

  • Malattia;
  • Ferie e permessi;
  • Permessi ex Legge n. 104/1992;
  • Congedo straordinario;
  • Cassa integrazione;
  • Congedo parentale.

Discorso a parte merita la maternità obbligatoria, la quale scatta in virtù di elementi oggettivi quali la tutela della salute della madre e del nascituro. In questi casi si ritiene, sempre auspicando indicazioni ufficiali, che la dipendente assente ingiustificata ai sensi dell’articolo 9-septies possa considerarsi in maternità obbligatoria a decorrere dal secondo mese precedente la data presunta del parto.

Identico effetto è previsto in caso di maternità anticipata, disposta da:

  • ASL, in caso di gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose;
  • Ispettorato territoriale del lavoro, a fronte di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli ovvero attività pericolosa, faticosa o insalubre.

Lavoratore in Smart working senza green pass

Nonostante in base alle FAQ pubblicate dal Governo i lavoratori in smart working non sono tenuti a possedere ed esibire il Green Pass, lo strumento del lavoro agile non può essere utilizzato da azienda e lavoratore come alternativa all’assenza ingiustificata.

Pertanto, il dipendente che comunichi o risulti privo della Certificazione verde non potrà svolgere l’attività in smart working e sarà da considerarsi assente ingiustificato.

Lavoratore senza green pass: rischio richiesta di risarcimento danni

L’articolo 9-septies comma 6 prevede espressamente che l’assenza ingiustificata non comporta alcuna conseguenza disciplinare nei confronti del lavoratore.

Tuttavia, come evidenziato dalla Nota di Aggiornamento di Confindustria relativa all’estensione del Green Pass al settore privato, la presenza di dipendenti privi di Green Pass, si legge nel documento, può “incidere sulla sicurezza (es. assenza di lavoratori componenti di nuclei di emergenza), sulle responsabilità contrattuali (es. mancato rispetto dei termini di un appalto)” ed ancora “sulla complessiva organizzazione del datore di lavoro (es. organizzazione di trasferte all’estero e pianificazione di attività a medio-lungo termine)”.

In tal senso, continua Confindustria, è “evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, incidendo negativamente sull’organizzazione o sulla possibilità per l’azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni”.

Santa Lucilla di Roma

 

Santa Lucilla di Roma


Nome: Santa Lucilla di Roma
Titolo: Vergine e martire
Nascita: III Secolo, Roma
Morte: III Secolo, Roma
Ricorrenza: 31 ottobre
Tipologia: Commemorazione

Lucilla nacque all’alba dell’Era Cristiana, quando chi portava la luce della nuova fede veniva perseguitato da coloro che l’avrebbero voluta spegnere, convertendo il nome di Lucilla in quello di Crepusca.

Su Santa Lucilla però non brilla che la luce del suo bellissimo nome. Di lei, Martire, non si sa nulla di preciso, o meglio si sa soltanto quello che la leggenda ha intessuto con fili luminosi, ma puramente fantastici.

Quasi certamente fu lo stesso nome di Lucilla a suggerire la leggenda. Perciò si narra d’un tribuno romano, di nome Nemesio, che avrebbe avuto una figlioletta nata cieca.

Egli avrebbe chiesto per la propria figlia, al Papa Santo Stefano, non la luce fisica degli occhi, ma quella soprannaturale dell’anima, cioè il Battesimo.

A battezzare colei che prenderà il nome di Lucilla è San Valentino patrono degli innamorati. Oltre a battezzare la ragazza miracolosamente Valentino riuscì anche a donarle nuovamente la vista.

Padre e figlia si sarebbero fatti così cristiani. Anzi, il Papa avrebbe consacrato diacono il padre di Lucilla. Ma la luce della piccola cristiana avrebbe brillato poco in terra, e si sarebbe accesa invece in Cielo, dopo il martirio, subito, dal padre e dalla figlia, sotto l’Imperatore Valeriano.

Il Papa Santo Stefano avrebbe fatto sotterrare i due corpi decapitati del padre e della figlia in un luogo segreto, di dove il Papa Sisto II li avrebbe fatti esumare, il 31 ottobre, per dar loro una più degna sepoltura, lungo la via Appia.

La festa di oggi ricorderebbe dunque non il martirio di Nemesio e di Lucilla, ma la traslazione delle loro reliquie.

Dalla via Appia, i corpi dei due Martiri furono poi nuovamente esumati da Gregorio IV e sepolti, con grande onore, nella diaconia di Santa Maria Nuova, insieme con altri Martiri romani.

Anche queste ripetute traslazioni sembrano avere un significato simbolico. La piccola Lucilla, cioè Lucilla, nata cieca e illuminata dalla fede, sarebbe stata più volte riportata alla luce del mondo, perché la scintilla della sua santità segnasse l’itinerario trionfale del Cristianesimo: « nato all’alba », tenuto da prima nascosto, poi avviatosi lungo le vie consolari, e finalmente affermatosi sulla terra, con le sue Chiese, diventate tante fiaccole di carità, accese sul mondo pagano, ormai condannato al crepuscolo.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Roma la Traslazione del beato Nemésio Diacono e della figlia Lucilla Vergine, i quali furono decapitati il venticinque Agosto.

il manifesto

INTERNAZIONALE

Frati, centri sociali e ambientalisti: «Fora Bolsonaro»

Italia/Brasile. Cittadinanza onoraria e sant’Antonio: il presidente brasiliano lunedì ad Anguillara Veneta e Padova. Ma ad accoglierlo c’è solo la Lega, che lo considera «orgoglio veneto». La mobilitazione è già partita

Jair Bolsonaro per le strade di Roma
 Jair Bolsonaro per le strade di Roma

Anguillara Veneta, paese di poco più di 4mila abitanti sprofondato nella Bassa Padovana, si è trovata ieri mattina con il municipio ricoperto di vernice e con qualche carrellata di sterco davanti alla porta.

L’azione è stata rivendicata dalle attiviste e gli attivisti della rete Rise Up 4 Climate Justice che hanno tappezzato il paese di scritte «Fora Bolsonaro!». Un modo diretto e colorito per spiegare al presidente brasiliano che la sua visita, prevista per la mattinata di lunedì 1 novembre, non è affatto gradita a chi combatte i cambiamenti climatici.

E anche per far capire alla sindaca leghista del paese, Alessandra Buoso, che non era il caso di concedere la cittadinanza ad honorem a un politico contro cui è in atto alla Corte internazionale dell’Aja un procedimento per istigazione al genocidio delle popolazioni indigene dell’Amazzonia.

La notizia del conferimento della cittadinanza di Anguillara – paese di nascita del bisnonno del presidente – a un discusso uomo politico come Jair Bolsonaro ha sollevato il classico vespaio di proteste, non solo nel Veneto ma anche in tutta Europa.

La stessa sindaca ha cercato di smorzare le polemiche attenuando i toni entusiastici dei primi comunicati. «Conferendo la cittadinanza al presidente Bolsonaro – ha spiegato Buoso – intendiamo conferire idealmente questo onore a tutti i nostri migranti che hanno preso la via del Brasile».

Una lettura subito smentita dalle opposizioni in consiglio comunale che hanno fatto notare come nella delibera non si faccia nessun accenno ai nostri emigrati ma si citi solo ed esclusivamente Bolsonaro.

D’altra parte, l’esaltazione della Lega per il presidente brasiliano, bisnipote di un veneto doc, si è manifestata sin dal giorno delle sua elezione, quando i consiglieri regionali del Carroccio si sono fatti immortalare felici e contenti mentre reggevano uno striscione con la scritta «Bolsonaro orgoglio veneto» sullo sfondo del Canal Grande.

Orgoglio che oggi soltanto i leghisti continuano imperterriti a manifestare, rilanciando il tweet preparato dal loro deputato Luis Roberto Lorenzato, non a caso eletto nella circoscrizione estera del Sudamerica, che ritrae un Bolsonaro sorridente accanto alla scritta «L’Italia nel cuore, il Brasile sopra tutto, dio sopra tutti».

Lorenzato è il vero artefice di questa operazione mediatica che gioca sulle emozioni del ritorno alla terra degli avi e sulla fede religiosa.

Dopo Anguillara, il primo cittadino brasiliano raggiungerà Padova per pregare nella Basilica di sant’Antonio, santo di lingua portoghese molto venerato in Brasile. Ma, nonostante le pressioni di Lorenzato e dei consiglieri leghisti in Regione, l’amministrazione di centrosinistra di Padova ha già fatto sapere che considera il presidente un ospite poco gradito e che non sarà ricevuto in Comune.

Non solo. Anche i frati francescani hanno annunciato che, pur non potendo impedire a Bolsonaro di pregare nella basilica, non hanno la minima intenzione di accoglierlo, né in forma ufficiale né privata, e che, per dirla tutta, loro stanno dalla parte degli indigeni.

In Prato della Valle insomma, ad attendere il presidente brasiliano ci sarà solo la Lega. La Lega e gli attivisti degli spazi sociali del nord est, ma con fini radicalmente opposti. «Perché contestiamo Bolsonaro? – spiega Rolando Lutterotti – Perché è una sintesi perfetta di tutti i mali contro cui lottiamo: ha consentito le aggressioni agli indigeni, ha incendiato e deforestato l’Amazzonia consegnandola alle multinazionali del legno e dei fossili, nega i cambiamenti climatici, si dichiara razzista e omofobo, e come se non bastasse, la sua gestione della pandemia ha causato almeno 600mila morti in Brasile. Ce n’è a sufficienza, mi pare, per contestare questo Hitler del nostro secolo».

In piazza anche Europa Verde che lunedì mattina sarà ad Anguillara per distribuire volantini informativi sui crimini compiuti da Bolsonaro verso l’ambiente e le popolazioni indigene.

«La cittadinanza a un personaggio come Bolsonaro è uno schiaffo alla memoria delle molteplici vittime dell’azione politica spregiudicata di questo politico – spiega l’ambientalista Paolo Perlasca -. Europa Verde è pronta a ricorrere in Tribunale per annullare questa decisione».

San Germano di Capua

 

San Germano di Capua


Nome: San Germano di Capua
Titolo: Vescovo
Nascita: V secolo, Capua
Morte: 30 ottobre 541, Capua
Ricorrenza: 30 ottobre
Tipologia: Commemorazione

«Mentre il venerabile padre [san Benedetto] fissava con intensità il suo sguardo su questo fulgore di luce, vide l’anima di Germano, vescovo di Capua, portata dagli angeli in cielo dentro una sfera di fuoco» (san Gregorio Magno, Dialoghi).

Il VI secolo è molto importante per lo sviluppo dell’organizzazione della Chiesa in Italia. Si fa strada la distinzione tra la diocesi, presente nelle città, e la pieve, nelle zone rurali. Emergono inoltre alcune figure di vescovi che sono ricordati da san Gregorio Magno come uomini di Dio in grado di svolgere la cura d’anime continuando a tendere alla perfezione cristiana e alla contemplazione.

Nato nel V secolo da famiglia agiata, Germano si privò dei suoi beni per darli ai poveri. Condusse poi vita ascetica fino al 516, quando venne eletto vesccvo di Capua. Amato nella sua diocesi, svolse una missione diplomatica particolarmente delicata.

Su mandato di papa Ormisda si recò a Costantinopoli per cercare di mettere termine allo scisma iniziato dal patriarca Acacio. Nel tentativo di giungere all’unità con quanti si rifiutavano di accettare il concilio di Calcedonia, il patriarca aveva composto una formula di unione respinta da papa Felice Il e dalle chiese d’Occidente. La trattativa cui partecipò Germano andò a buon fine.

L’imperatore Giustino e il patriarca Giovanni sottoscrissero il documento proposto da papa Ormisda e venne superata una divisione che durava ormai da due generazioni. Ritornato nella sua diocesi, il vescovo condusse vita ascetica fino alla morte, avvenuta nel 541. Per gratitudine i fedeli lo seppellirono nella chiesa di Santo Stefano e lo venerarono come santo.

Successivamente l’imperatore Ludovico II nell’866 trasferì parte delle reliquie a Cassino ma furono disperse durante il bombardamento anglo-americano dell’abbazia di Montecassino del 1944. Altre reliquie furono portate da Ludovico nella cripta della chiesa di San Sisto a Piacenza.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Capua, san Germano, vescovo, di cui scrisse il papa san Gregorio Magno.

Agevolazioni prima casa under 36, dal Fisco il codice tributo per la compensazione in F24 del Bonus casa

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Agevolazioni prima casa under 36, dal Fisco il codice tributo per la compensazione in F24 del Bonus casa

L’Agenzia delle entrate ha rilasciato il codice tributo per il credito d’imposta sulle agevolazioni prima casa under 36 del 2021.

Agevolazioni prima casa under 36: con la circolare n°12 del 14 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato i tanto attesi chiarimenti sulle agevolazioni acquisto prima casa spettante ai giovani under 36. Le agevolazioni non riguardano solo l’atto di compravendita, ma anche la stipula del mutuo per reperire i fondi necessari per l’acquisto dell’abitazione da adibire a prima casa.

Possono accedere alle agevolazioni introdotte dal Decreto Sostegni-bis, gli under 36 che rispettano precisi requisiti anagrafici e reddituali-patrimoniali (dimostrabili tramite ISEE e anche tramite ISEE corrente).

Aggiornamento bonus casa under 36: tramite risoluzione numero 62 del 27 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione dell’importo non fruito con le altre modalità previste. La sequenza di cifre deve essere inserita nella sezione Erario seguendo le istruzioni riportate nel documento di prassi che alleghiamo a fondo pagina.

Ecco cos’è e come funziona il Bonus prima casa under 36 e i dettagli dell’agevolazione fiscale.

Agevolazioni prima casa under 36: cosa sono e a chi spettano

L’art. 64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, introduce delle agevolazioni per i giovani che intendono acquistare la loro prima casa e le relative pertinenze nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tuir).

Leggi anche: Legge di Bilancio 2022, bonus casa: fra proroghe, conferme e addii. Le novità

Si parla di agevolazioni su imposte e tasse per acquisto prima casa in quanto, la norma dispone:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e,
  • in caso di acquisto soggetto ad IVA, anche il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Questa agevolazione prima casa si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Il beneficio fiscale in esame non si estende ai contratti preliminari di compravendita. Infatti, la norma fa  riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi di diritti a titolo oneroso.

Prima di passare all’analisi dei requisiti da rispettare, è bene chiarire quali sono le imposte che si pagano sulla prima casa. Per meglio circoscrivere l’intervento del decreto Sostegni-bis.

IVA acquisto prima casa

Nello specifico, se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente paga:

  • imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro;
  • imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro.

Non è dovuta l’imposta di bollo.

In caso di trasferimento soggetto ad Iva, il contribuente paga: le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all’imposta di bollo per 230 euro.

I requisiti da rispettare per le agevolazioni prima casa under 36

agevolazioni acquisto prima casa

Agevolazioni acquisto prima casa

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni prima casa under 36, il contribuente deve rispettare precisi requisiti anagrafici ed economico reddituali. Quest’ultimi dimostrabile tramite ISEE. Anche corrente.

Nello specifico, le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni bis, trovano applicazione in favore di acquirenti 1° casa che oltre a rispettare i requisiti per le agevolazioni prima casa:

  • non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Requisiti anagrafici

Sul requisito anagrafico, nella circolare n°12/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione spetta ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età. Per meglio intenderci, se un soggetto  stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo a novembre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione. Al contrario, con rogito a novembre 2021 e compimento dei 36 anni a gennaio 2022, l’agevolazione spetta.

Dunque, il requisito anagrafico è la prima condizione da verificare.

Requisiti reddituali ISEE (o ISEE Corrente)

L’altro requisito da rispettare è invece di natura reddituale/patrimoniale.

Infatti, per accedere alle agevolazioni prima casa under 36, è necessario che il valore ISEE del nucleo familiare non si superiore a 40.000 euro annui.

Su tale passaggio, l’Agenzia delle entrate ha individuato nella data di stipula del contratto d’acquisto, il momento in corrispondenza del quale deve essere verificato il requisito.

Inoltre, è specificato che:

Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.

Nell’atto deve essere indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità. Laddove l’attestazione non sia stata ancora rilasciata, deve essere indicato il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma (DPCM 159/2013), è valido anche l’ISEE corrente. Se il contribuente si trova nelle condizioni al verificarsi della quali può essere richiesto.

Agevolazioni prima casa: gli atti e gli immobili agevolabili

Beneficiano delle agevolazioni in esame, gli atti aventi ad oggetto gli immobili per i quali operano le agevolazioni prima casa.

Dunque, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Sono le escluse le abitazioni di lusso. Il riferimento è alle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione.

Infine, ma non meno importante, sono agevolabili gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Indicazioni in caso di co-acquisto

Nella circolare 12/2021, è affrontata anche l’ipotesi di co-acquisto dell’immobile. E’ la situazione in cui l’acquisto è effettuato da più soggetti. E’ il caso ad esempio di marito e moglie.

Cosa succede se uno dei due soggetti non rispetta i requisiti anagrafici richiesti dalla norma?

In tale caso, chi non rispetta i requisiti richiesti dal decreto Sostegni, pagherà, per la propria quota di proprietà, le imposte in misura ordinaria. Potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa se rispetta i requisiti. Non delle agevolazioni under 36.

Agenzia Entrate Risoluzione numero 62 del 27-10-2021

Alleghiamo infine il testo della Risoluzione numero 62 del 27-10-2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Limite ai pagamenti in contanti, nuove regole dal 1° gennaio 2022: ecco cosa cambia

Limite ai pagamenti in contanti, nuove regole dal 1° gennaio 2022: ecco cosa cambia

Nuove regole per l’uso dei contanti per i pagamenti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Da tale data, infatti, il limite scende a 999,99 euro

Novità in arrivo dal prossimo 1° gennaio 2022 sul limite ai pagamenti in contanti. Allo scopo di combattere l’evasione fiscale e le operazioni in nero, a partire da tale data, sarà nuovamente ridotta la soglia del limite di utilizzo dei contanti. Il limite, in particolare, riguarda i trasferimenti di denaro tra persone. Ciò comporterà inevitabilmente l’utilizzo di meno cash per favorire, secondo le intenzioni del legislatore, l’utilizzo di pagamenti tracciabili.

Si ricorda, al riguardo, che l’entrata in vigore della predetta soglia era già stata prevista dal 2019 dalla Legge n. 157/2019 (Legge di conversione del Dl 124/2019 – Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2020). Ora è giunta nuovamente la conferma da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dunque, a partire dal prossimo anno, il limite ai contanti passa dagli attuali 1999,99 euro a 999,99 euro.

Limite ai pagamenti in contanti 2022: come funziona e a chi si applica

Come appena accennato, la soglia dei 999,99 euro riguarda ogni tipologia di pagamento che intercorre tra una persona fisica (o giuridica) e l’altra. Cosa significa ciò? Se vado in un negozio a comprare un bene che costa, ad esempio, 1.500 euro cosa devo fare?

Semplicemente non è più possibile acquistare in contanti beni o servizi per un importo superiore a 999,99 euro. Ciò significa che ogni transazione superiore a tale soglia, richiederà un pagamento tracciabile.

Stessa cosa vale qualora si intendano donare soldi ad un figlio o un familiare: sarà necessario procedere con un bonifico o con un assegno.

Diverso è il discorso per il pagamento della busta paga in contanti che è vietato sempre, anche se riguarda solo una parta della retribuzione. In questo caso quindi non è ammesso il pagamento in contanti neanche in parte dello stipendio.

Limite ai contanti: vale anche per prelievo o versamenti?

Naturalmente il limite di 999,99 euro non vale per i prelevamenti o versamenti in banca, sul proprio conto corrente o libretto di risparmio. In tali casi, chiaramente, non si tratta di trasferimento di denaro ad altre persone ma di un trasferimento che interessa una sola persona.

È consentito, pertanto, prelevare – ad esempio – 1.500 euro dalla banca senza violare la legge. Tuttavia, non potranno essere spesi in un’unica soluzione. Allo stesso modo potremmo versare sul nostro conto corrente o libretto cifre superiori ai 999,99 euro senza incorrere in sanzioni.

Pagamenti in contanti, sanzioni

Quali sono le sanzioni previste per i pagamenti in contanti oltre i limiti imposti dalla Legge? Innanzitutto c’è da dire che ad essere punito non è solo chi paga in contanti superando il limite, ma anche chi accetta il pagamento.

Con l’abbassamento del limite di utilizzo, in ogni caso, diminuisce anche la sanzione. Con la soglia di pagamento a 1999,99 euro (dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021) la sanzione minima prevista al trasgressore era di 2000 euro.

Ora, con il limite a 999,99 – dal 1° gennaio 2022 – la sanzione minima si dimezza a 1.000 euro.

Per completezza le sanzioni dal 1° gennaio 2022 sulle violazioni all’utilizzo dei contanti sono:

  • minimo 1.000 euro per le violazioni;
  • a partire da 5.000 euro per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;
  • sanzione da 3.000 a 15.000 euro per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo.

Come pagare cifre superiori ai 1.000 euro

É sempre consigliabile, a partire dalla cifra di 1.000 euro in su, adottare delle forme di pagamento tracciabili come:

  • bonifico bancario,
  • assegno non trasferibile,
  • carta di credito o bancomat.

Limite uso contanti nei pagamenti frazionati o rateali

E’ possibile frazionare i pagamenti superiori a 1000 euro, ma la soglia massima del contante rimane 999,99 euro.

Es. per pagare una cifra di 3000 a rate posso suddividere i pagamenti come segue:

  • 999,99 euro a rate in contanti;
  • 2000,01 euro a rate con pagamenti tracciabili (bancomat, carta, assegni).

Limite ai contanti per pagamenti misti

E se volessi pagare un bene o servizio in parte in contanti e in parte con mezzo tracciabile, per un importo superiore a 999,99? È possibile?

Ad esempio, vogliamo acquistare un PC del costo di 1.500 euro. In tal caso, è possibile avvalersi del pagamento misto: ossia parte in contanti e parte con pagamento tracciabile. L’importante è che i contanti non superino i 999,99 euro. Nel nostro caso andrebbe bene, ad esempio, pagare 900 euro in contanti e 600 con il bancomat.

Concorso Ufficio Processo, ultime novità: prove scritte a novembre, assunzioni a febbraio 2022

 

 

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Concorso Ufficio Processo, ultime novità: prove scritte a novembre, assunzioni a febbraio 2022

A seguito dell’intervento al Csm, da parte della Ministra della Giustizia, ora sappiamo entro quando si terranno le prove scritte.

Del concorso ufficio Processo per 8171 posti avevamo già parlato nelle scorse settimane, ma di seguito giova riconsiderare l’argomento, alla luce delle recentissime dichiarazioni del Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Si tratta di novità di indubbio rilievo, arrivate nelle ultime ore: il concorso in oggetto, indetto lo scorso 6 agosto dal Ministero della Giustizia – e che assegna ai vincitori ben 8.171 posti di addetti all’Ufficio per il Processo – avrà inizio nelle prossime settimane, quindi già dal nel mese i novembre, con lo svolgimento delle annunciate prove scritte. Le assunzioni avverranno invece a partire da febbraio 2022.

D’altronde, il tempo stringe ed occorre rinforzare l’organico in numerosi tribunali, anche in vista del compimento dell’intero percorso di riforma ed ammodernamento delle strutture pubbliche, di cui si trova traccia nel PNRR. Le nuove assunzioni posteriori alla prima procedura concorsuale dovranno essere compiute entro la fine del 2021. Ciò in quanto l’Ufficio per il Processo dovrà essere integralmente operativo a partire dal prossimo anno.

Vediamo allora qualche dettaglio in riferimento alle recenti novità sul concorso Ufficio del Processo per 8171 posti.

Leggi anche: Concorso INPS: domanda in scadenza il 2 novembre. Ecco cosa sapere

Concorso Ufficio del Processo: di che si tratta in breve

Come già chiarito nei nostri precedenti articoli, nei mesi scorsi è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di migliaia di addetti all’Ufficio per il Processo. Le assunzioni debbono intendersi a tempo determinato e con un contratto della durata pari a 3 anni.

I posti disponibili sono assegnati presso gli uffici della Corte di Cassazione e dei distretti delle Corti di Appello. Oggi non è più possibile fare domanda per il concorso Ufficio del Processo, in quanto le candidature dovevano essere inviate entro lo scorso 23 settembre 2021.

Leggi anche: Concorso 8171 addetti Ufficio del Processo Ministero della Giustizia: bando in scadenza

In estrema sintesi, il concorso prevede:

  • una fase di valutazione titoli;
  • una prova scritta unica, con test a crocette.

La valutazione dei titoli sarà effettuata attraverso l’apporto di piattaforme digitali, sulla scorta dei titoli dichiarati dai candidati alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

In particolare, la prova scritta del concorso Ufficio Processo consisterà nello svolgimento di un test con 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in  massimo 60 minuti.

Attenzione però: non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti, in data anteriore a quella dello svolgimento della prova scritta. Ricordiamo che la selezione riguarderà le materie che seguono:

  • diritto pubblico;
  • ordinamento giudiziario;
  • lingua inglese.

Il punteggio della graduatoria finale, che decreterà chi saranno i vincitori del concorso Ufficio del Processo, sarà ottenuto aggiungendo i punti della valutazione dei titoli e quelli della prova scritta.

Gli addetti all’Ufficio del Processo saranno utilizzati per collaborare in tutte le attività collaterali a quelle di stretta competenza del giudice, vale a dire: ricerca; studio; monitoraggio; gestione del ruolo; preparazione di bozze di provvedimenti.

Leggi anche: concorso in uscita nel 2021

Concorso Ufficio del Processo per 8171 posti: ultime novità

Nel corso del recentissimo intervento al Csm, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha chiarito un importante dettaglio circa il concorso Ufficio del Processo. Infatti, le prove scritte si svolgeranno entro il 31 novembre.

Di seguito un estratto di quanto dichiarato nell’ambito del Csm:

Oggi siamo ad un passaggio essenziale, perché a breve, a novembre, si svolgeranno le prove riguardanti il primo contingente di 8.171 addetti. Occorrerà nel frattempo, entro dicembre, che i capi degli Uffici provvedano ad elaborare i piani organizzativi. Si sta nel frattempo per aprire anche un nuovo bando per altre 5.410 unità, tra statistici, personale informatico, tecnici: tutte figure necessarie al riammodernamento profondo del sistema giustizia“.

Da quanto appena riportato si può notare che la Ministra ha le idee piuttosto chiare sui prossimi passi da compiere; e ciò ben si abbina ai tempi stretti e dalla volontà di portare avanti con velocità il percorso del PNRR. Anche perchè l’ammodernamento dell’intero sistema giustizia non può attendere e, per concretizzarlo, sono necessarie anche e soprattutto figure professionali formate e giovani.

In base a come è stato redatto il piano d’azione da parte del Ministero della Giustizia – a seguito dello svolgimento delle prove scritte – i vincitori, nel mese di dicembre, sceglieranno le sedi.  Sarà invece compito dei capi degli uffici giudiziari, architettare il progetto organizzativo.

Come detto i tempi sono stretti, o comunque più stretti di quelli di un concorso pubblico tradizionale. Entro febbraio 2022 i vincitori del concorso Ufficio del Processo prenderanno servizio negli uffici giudiziari e a giugno 2022 vi sarà un primo monitoraggio dell’attività compiuta.

Manovra 2022, novità su fisco, pensioni, bonus e non solo: le misure approvate

 
Manovra 2022, novità su fisco, pensioni, bonus e non solo: le misure approvate

Legge di Bilancio 2022, ecco il via libera del Consiglio dei Ministri. Tante le novità previste, in una manovra pari a 28 miliardi.

Il Consiglio dei ministri, ha approvato in data 28 ottobre il disegno di legge di Bilancio 2022. Come era lecito aspettarsi, tantissime sono le novità inserite nel testo. Come anticipato nei giorni scorsi per esempio, nel documento è stato annunciato l’irrigidimento delle regole in tema di reddito di cittadinanza e il maxi stanziamento pari a circa 8 miliardi di euro per la riduzione di imposte e tasse. L’Esecutivo intende intervenire infatti con decisione su Irpef ed Irap. Novità anche in tema di riforma pensioni, ma seppure non nella portata auspicata da più parti.

Il cashback dovrebbe essere definitivamente abbandonato, mentre sarebbero estese le categorie incluse nell’Ape sociale per i lavori gravosi. Ecco allora una panoramica in sintesi di quelle che saranno le novità in Manovra 2022.

Manovra 2022: fra reddito di cittadinanza e novità fiscali

Come accennato, ecco la stretta al reddito di cittadinanza.  Dal primo gennaio 2022, il reddito di cittadinanza sarà tagliato di 5 euro al mese, a cominciare dal sesto mese di ottenimento del beneficio.

Inoltre, l’avente diritto perderà il sussidio, al secondo no alle due offerte di lavoro ricevute, mentre oggi il limite è tre. La domanda di Rdc che non include le dichiarazioni d’immediata disponibilità al lavoro è improcedibile. Saranno inaspriti i controlli sui percettori dello strumento, a suo tempo fortemente voluto dal M5s.

Non solo: i Comuni saranno obbligati a impiegare almeno un terzo dei percettori RdC residenti nel territorio in progetti mirati alla collettività. La misura al momento risulta prolungata fino al 2029.

Circa l’argomento clou del taglio delle tasse, confermato in Legge di Bilancio 2022 il fondo pari a 8 miliardi di euro già anticipato nelle linee guida per il prossimo anno. La riforma fiscale è impostata con il ddl delega su cui è già è stato registrato il sì del Governo. In prospettiva la riduzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF); ma anche il taglio dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, ossia l’altrettanto nota IRAP. Mentre sugar e plastic tax sono rinviate al primo gennaio 2023.

Non solo: i prodotti assorbenti e tamponi, mirati alla protezione dell’igiene femminile, saranno soggetti a un’IVA del 9%.

Legge di Bilancio 2022, riforma pensioni rinviata

E’ ben noto che la riforma pensioni sia un duro scoglio, un complesso ed amplissimo argomento su cui ancora non è stata trovata la quadra. E infatti nella legge di Bilancio 2022, non compare l’attesa e strutturale riforma previdenziale. Più nello specifico, sono previste esclusivamente una serie di proroghe al prossimo anno delle misure di flessibilità in uscita, come ad es. Opzione Donna e Ape social. Evidentemente il nodo cruciale è stato rimandato a successivi provvedimenti.

Come era già stato anticipato dalle fonti di informazione nei giorni scorsi, è stata superata Quota 100, che diventa Quota 102, ma soltanto per un anno. In virtù di questo temporaneo meccanismo, nel 2022 sarà possibile andare in pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Non interverrà alcun tipo di penalizzazione sul calcolo del trattamento pensionistico. La prospettiva al momento è quella di un graduale ritorno alla riforma Fornero (tutti in pensione a 67 anni di età).

Tuttavia, nella legge di Bilancio 2022 è menzionato un fondo al MISE per rendere più agevole l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori subordinati di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni.

In maniera sperimentale per l’anno prossimo il Governo Draghi ha altresì assegnato nella misura del 50% l’esonero per un anno del pagamento dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri. Si applica alle dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro in ufficio, a seguito della fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La misura è valevole per un periodo totale di un anno a partire dalla data del ritorno sul luogo di lavoro.

Manovra 2022 ultime notizie: novità su Cashback e bonus casa

Dopo il tira e molla delle scorse settimane, ecco la notizia che fa definitiva chiarezza. Il bonus cashback, ossia la misura voluta dal governo Conte sarà cancellata e non sarà dunque recuperata in alcun modo. Essa, come è noto, intendeva spingere verso gli acquisti senza l’uso dei contanti, al fine di combattere meglio l’evasione fiscale.

Già in precedenza sospesa fino alla fine dell’anno ora è del tutto archiviata anche nel prossimo. La conseguenza pratica è l’ottenimento di un miliardo e mezzo di euro da spendere per altre misure destinate a favorire i pagamenti in formato digitale.

Per quanto riguarda i bonus casa, vi sono buone notizie. Infatti nella legge di Bilancio 2022, è stata inclusa la proroga del Superbonus 110%. Varrà per tutto il prossimo anno e sarà assegnata anche per le abitazioni monofamiliari, ma con un tetto ISEE per i proprietari entro i 25.000 euro. Inoltre, detta agevolazione sarà applicata alle sole prime case.

Il superbonus sarà invece esteso anche ai prossimi anni per gli edifici condominiali, con applicazione del meccanismo del cd. decalage: in termini pratici arriverà al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025. Sopravvivono tutti gli altri bonus casa, ossia ecobonus, bonus verde, bonus mobili (tutti fino al 2024). Mentre il bonus facciate – nonostante le notizie circolate nelle ultime settimane – sarà anch’esso prorogato, ma con una percentuale dell’agevolazione che scenderà dal 90% al 60% nel 2022.

Bonus affitti giovani, aiuti per le famiglie e per le spese per  la casa: i dettagli

Previsto altresì un  bonus affitti per i giovani di età tra un minimo di 20 e un massimo di 31 anni non compiuti, con un reddito totale non al di sopra di 15.493,71 euro. Il beneficio può essere sfruttato dagli inquilini che scelgono l’immobile come abitazione principale. Nel dettaglio, il bonus comporta per i primi 4 anni, una detrazione dall’imposta lorda corrispondente al 20% della quota del canone di locazione entro il limite massimo di 2.400 euro.

Per quanto riguarda l’istituto del congedo obbligatorio per i papà, diventano strutturali i 10 giorni concessi al lavoratore che ha un figlio. Mentre, nell’ambito della legge di Bilancio 2022, è oggetto di proroga il bonus prima casa under 36.

Per scuole dell’infanzia e asili nido previsti nuovi fondi. Mentre il fondo di solidarietà per i mutui per comprare la prima casa, il cd. Fondo Gasparrini, è stato oggetto di proroga fino alla fine del prossimo anno.

Sul piano delle spese per le utenze, allo scopo di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre del prossimo anno, l’Autorità Arera sarà tenuta ad abbassare le aliquote legate agli oneri generali di sistema. Per farlo, nella legge di Bilancio trova spazio lo stanziamento di circa 2 mld di euro.

Concludendo, non possiamo non menzionare altresì i fondi e aiuti previsti, nell’ambito della legge di Bilancio 2022, per i seguenti ambiti: cultura e lettura; clima; sanità e ricerca; editoria; imprese; trasporti e strade; politiche attive giovani; turismo. Tantissimi dunque gli interventi previsti, come ci si può aspettare da una manovra pari a 28 miliardi di euro.

Superbonus 110 case singole e villette: proroga con limite ISEE a 25.000 euro

 

Superbonus 110 case singole e villette: proroga con limite ISEE a 25.000 euro

Nella Legge di Bilancio approvata in CdM è prevista la proroga del superbonus 110 case singole e villette, ma con limite ISEE a 25.000 euro

Proroga superbonus 110 anche per case singole e villette unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, rispetto all’attuale termine del 30 giugno 2022. La novità è contenuta, come da anticipazioni, nel testo del disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato ieri dal Governo. Si è definito quindi un compromesso all’interno delle forze politiche che potrebbe portare al superamento del diverso trattamento tra lavori effettuati sugli edifici condominiali e su quelli effettuati sugli edifici unifamiliari. Nel documento programmatico di bilancio, non c’era traccia della proroga del superbonus per gli edifici unifamiliari, che però è stato inserito in Manovra.

Tuttavia nel disegno di Legge di bilancio 2022, è stata inserita la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Si tratta di una proroga di sei mesi. Ricordiamo che ora il Ddl Bilancio dovrà essere convertito in Legge dello Stato entro il 31 dicembre 2021, quindi il testo potrebbe ancora subire modifiche da parte del Parlamento.

Proroga superbonus 110: la situazione attuale

In base all’intervento di proroga di pochi mesi addietro da parte del D.L. 59/2021, il superbonus per gli edifici unifamiliari comprese le villette unifamiliari,  spetta attualmente per i lavori effettuati fino al 30 giugno 2022.

Nello specifico, l’operatività del superbonus 110, è per norma stabilità nei seguenti termini:

  • per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • su quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, la proroga al 31 dicembre 2022 si applica a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • per i  lavori effettuati sugli gli edifici e villette unifamiliari,  il superbonus 110% si applica fino al 30 giugno 2022.

Per gli gli IACP il superbonus spetta fino al 31 dicembre 2023. Se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. Altrimenti la proroga opera fino al 30 giugno 2023.

Il superbonus nella Legge di bilancio 2022

Nel documento programmatico di bilancio, non c’è traccia della proroga del superbonus per gli edifici unifamiliari. Infatti la proroga al 2023 riguarda i soli lavori condominiali.

Tuttavia nelle ultime ore, si è arrivati ad un compromesso all’interno delle forze politiche che potrebbe portare al superamento del diverso trattamento tra lavori effettuati sugli edifici condominiali e su quelli effettuati sugli edifici unifamiliari.

Superbonus 110 case singole e villette

Infatti,  nella bozza della Legge di bilancio 2022 che circola in rete, è stata inserita la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 anche per i lavori effettuati sulle singole unità abitative ossia sugli edifici e sulle villette unifamiliari. Si tratterebbe quindi di una proroga di sei mesi.

Attenzione però, si introduce un limite ISEE per i lavori che iniziano nel 2022.

Difatti, la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 spetterà:

  • per le famiglie con un ISEE non superiore a 25,000 euro e
  • solo per la prima casa.

Sarebbero pertanto esclusi gli immobili diversi dalla prima casa.

Per i lavori avviati dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 non sarà invece necessario rispettare il limite ISEE di 25.000 euro e si applicheranno le regole attualmente vigenti.

Su tale punto, non dovrebbe essere così, in quanto le risorse per finanziare la già approvata proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (D.L. 59/2021), sono già state assicurate. Grazie al Piano nazionale riprese e resilienza (PNRR). Si veda il decreto 6 agosto 2021.

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Riforma Pensioni 2022, ultime novità: le ipotesi per il dopo quota 100

Quota 100 è ormai giunto al capolinea, ma vediamo quali sono ultime novità in merito alla Riforma Pensioni 2022 da includere probabilmente in Legge di Bilancio oppure in un apposito Decreto, ma solo dal prossimo anno. Il sistema di pensionamento anticipato, introdotto dal DL 4/2019 per il triennio 2019-2021, cesserà alla fine di quest’anno. Infatti, il premier Mario Draghi ha più volte confermato che “quota 100” non sarà prorogato per il 2022, prevedendo un ritorno graduale alla normalità. Dunque, si prospetta un ritorno – seppur graduale – alla “Riforma Fornero” (L. n. 92/2012) con Pensione Anticipata e di Vecchiaia quali normali uscite dal lavoro. Le forze politiche di maggioranza sono quindi al lavoro per pianificare quello che sarà lo schema finale con un nuovo sistema a Quote.

L’ipotesi più accreditata è un mix di quote (102, 103 e 104), congelando il requisito contributivo a 38 anni. Quindi, quello che sarà modificato è il requisito anagrafico che, da 62 anni, salirà a 64, 65 e 66 anni. Tuttavia, sarebbero previste alcune “deroghe” a questo meccanismo: ossia i lavoratori fragili (disabili, disoccupati, ecc,) e ampliamento dei lavoratori gravosi con proroga dell’APE sociale.

Andiamo in ordine e vediamo quindi in dettaglio tutte le ipotesi al vaglio del Governo e come si evolverà la Riforma delle pensioni 2022.

Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: chiarimenti dall’INPS

 

Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: chiarimenti dall’INPS

L’integrazione RdC ovvero l’Assegno Unico Figli su Reddito di Cittadinanza è corrisposto mensilmente in base al numero di figli minori

L’INPS fornisce chiarimenti in merito all’Assegno unico figli per i percettori di Reddito di Cittadinanza. Stiamo parlando dell’assegno temporaneo per i nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF. Per questi ultimi, infatti, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, spetta una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno temporaneo. La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.

L’integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo. Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico, e sono, inoltre, maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza presente nel nucleo.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021.

Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: la norma

L’art. 1, co. 1 del D.L. n. 79/2021, convertito con modificazioni in L. n. 112/2021, ha previsto il riconoscimento di un assegno temporaneo per i figli minori, su base mensile, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF.

Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno temporaneo.

La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.

Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: verifica dei requisiti

In tema di verifica dei requisiti necessari per l’accesso all’assegno temporaneo e, conseguentemente, all’integrazione RdC, si rappresenta che:

  • i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l’assegno temporaneo, risultano assorbiti dai requisiti più restrittivi previsti per il RdC;
  • il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia risulta già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia.

È previsto, inoltre, che i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo. L’Istituto effettua la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’assegno temporaneo.

Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: individuazione della platea dei beneficiari

Ai fini dell’integrazione RdC, l’Istituto procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di RdC che abbiano diritto all’assegno temporaneo, effettuando:

  • la verifica dei requisiti;
  • la liquidazione dell’integrazione con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del RdC.

Pertanto, i percettori di RdC, in possesso dei requisiti per l’accesso all’assegno temporaneo, non devono fare richiesta all’INPS per il riconoscimento di tale beneficio.

Gli esiti delle integrazioni RdC saranno consultabili sul sito INPS, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza”, nella sezione “Lista domande ed esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.

Sono ricompresi nella platea dell’integrazione RdC:

  • tutti i nuclei percettori di RdC nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico (contrassegnati in DSU con la lettera “F”);
  • i nuclei in cui risulti un unico genitore che, ove applicabile, abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni ai fini della percezione del RdC.

In caso di nuclei familiari in cui la DSU in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del RdC, sia presentata da soggetti diversi dai genitori legittimi o naturali, l’integrazione RdC spetta quando sussiste, in assenza dei genitori nel nucleo ai fini ISEE, l’esistenza di un valido provvedimento di affido di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore.

Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: modalità di erogazione

L’integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo.

Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico, e sono, inoltre, maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza presente nel nucleo.

Assegno unico figli e Reddito di Cittadinanza: quanto spetta

L’integrazione RdC è corrisposta con la stessa modalità di erogazione del RdC, fino a concorrenza dell’importo teorico spettante di assegno temporaneo. Inoltre è determinato in base al numero di figli minori e alle fasce di valore ISEE indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 79/2021.

In particolare, l’integrazione è determinata sottraendo all’importo teorico dell’assegno temporaneo, la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza.

L’importo dell’integrazione RdC è calcolato con la seguente formula:

  • Integrazione RdC=Importo teorico AT-Quota RdC minorenni.

Dove:

  • “Importo teorico AT” è uguale all’importo in euro indicato dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021, sulla base della fascia di valore ISEE e del numero di figli minori presenti nel nucleo RdC;
  • “Quota RdC minorenni” è uguale alla quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare. Di seguito si riportano gli importi teorici dell’Assegno temporaneo corrispondenti al livello di valore ISEE e al numero di figli presenti nel nucleo.

Ad esempio, per coloro che hanno un ISEE di riferimento inferiore a 7.000 euro, l’integrazione è pari a:

  • 167,5 euro per nuclei fino a due figli minori;
  • 217,80 euro per nuclei fino a tre figli minori.