Archivio mensile:settembre 2023
Meriti storici e limiti ideologici e culturali del primo sardismo
Meriti storici e limiti ideologici e culturali del primo sardismo
30 Settembre 2023
[Francesco Casula]
Il Partito sardo d’azione nasce ufficialmente a Oristano il 17 aprile 1921 con Camillo Bellieni che viene eletto Direttore (oggi diremmo segretario politico). La sua genesi è però da ricondurre al Movimento combattentistico che, come associazione in Sardegna si costituisce fin dal 1919 con il Congresso di Macomer del 14 settembre.
Il 16 novembre 1919, l’Associazione Nazionale Combattenti si presenta alle elezioni politiche come lista del Partito dei combattenti e ottiene il 4,1% e 20 seggi. In Sardegna, (con Lussu che non ha ancora l’età prescritta per candidarsi), vengono eletti tre deputati: Mauro Angioni, Pietro Mastino e Paolo Orano.
Alle elezioni provinciali dell’autunno 1920, a Sassari, la lista dei combattenti conquista la maggioranza e Pietro Mastino è eletto Presidente del Consiglio provinciale.
Nelle elezioni politiche del maggio del 1921, il Partito Sardo d’Azione raccoglie circa 1/3 dei consensi elettorali dell’isola, cioè più del doppio dei voti socialisti (12,4%) e quasi tre volte quelli del PPI (11,3%). Pietro Mastino e Paolo Orano sono confermati deputati e risultano eletti anche Umberto Cao ed Emilio Lussu.
A parte i successi elettorali, occorre rimarcare che il Partito sardo è il primo vero grande partito popolare e di massa in Sardegna: il Partito socialista (a parte qualche presenza nel Sulcis iglesiente con i minatori) è poco presente e ancor meno il Partito comunista, di recente fondazione (Livorno, 21 gennaio 1921).
Prima del PSD’Az in Sardegna come in Italia erano presenti solo cascami di aggregazioni clientelari con cacicchi locali (nel Meridione conniventi spesso con la mafia e la criminalità) e camarille viepiù rinsecchite, che facevano riferimento soprattutto al liberalismo ottocentesco e, in particolare, al Partito liberale di Giolitti e in Sardegna a Francesco Cocco-Ortu.
Grazie anche al sistema elettorale maggioritario e uninominale, uno dei principali strumenti di potere del Partito liberale di allora, i suoi esponenti, in genere appartenenti alle élites locali, riuscivano a raccogliere senza troppe difficoltà – in virtù soprattutto dei rapporti personali, di amicizia e di clientele – l’appoggio di un esiguo manipolo di elettori, qualche centinaio, e venivano eletti. Ricordo che nel 1861 il diritto di voto era riservato all’1,9% della popolazione: esclusivamente ai maschi di 25 anni con determinati redditi e titoli di studio. In Sardegna gli aventi diritto al voto erano 10 mila che salirono a 21.700 con la riforma elettorale del 1882, la cui percentuale salì in Italia al 6.9%.
Con l’introduzione del suffragio universale (maschile, 1912) prima e del sistema elettorale proporzionale poi (1919), il sistema giolittiano (e coccortiano in Sardegna) andò gambe all’aria: di qui il successo del Partito sardo d’azione, anche a livello elettorale.
La novità rivoluzionaria del Partito sardo consiste nella forma partito: organizzato, popolare, democratico e con leader prestigiosi carismatici, colti; ma soprattutto nel suo programma, con al centro la Sardegna e i suoi atavici e drammatici problemi, per consentire l’emancipazione economica e civile delle masse rurali con la sua partecipazione al governo dell’isola.
Perché “Non fu – scriverà Lussu – propriamente un movimento di reduci, come quello dei combattenti in tutta Italia. Fin dal primo momento fu un generale movimento popolare, sociale e politico, oltre la cerchia dei combattenti. Fu il movimento dei contadini e dei pastori”.
È Camillo Bellieni, il vero ideologo del Partito a sintetizzare in 4 punti il programma: sovranità popolare, autonomia amministrativa, autonomia doganale, questione sociale. La concezione autonomista viene così riassunta da Bellieni: conferimento di nuove funzioni alle province in materia di lavori pubblici, commercio e agricoltura; possibilità, attribuita alle stesse, di adattare alle particolari condizioni della regione tutti gli istituti e i provvedimenti sociali dello Stato senza peraltro alterarne le linee fondamentali. Secondo Bellieni l’attività delle province doveva essere «libera da ogni ingerenza e da ogni controllo statale, meno che in materia di legislazione sociale e tributaria».
Mentre Emilio Lussu, l’altro grande leader, ne “La Carta di Macomer” (8-9 agosto 1920), propone uno Stato repubblicano con la previsione di una Sardegna assolutamente autonoma e ad esso federata. E nel primo congresso sardista, (1921) viene ribadita questa posizione chiarendo la differenza, davvero sostanziale, tra l’autonomia intesa come decentramento amministrativo e l’autonomia come diritto della Sardegna di legiferare per sé stessa. In tale assise si parlò chiaramente di “autogoverno del popolo sardo”, con finanze separate da quelle statali. Per lo Stato si reclamava la trasformazione in Repubblica, da organizzarsi in federazione di regioni autonome: ma sempre all’interno dell’Unità dello stato italiano. Su tale impostazione: Autonomia all’interno dell’Unità, si registra la convergenza delle diverse anime del sardismo.
Ostili all’indipendenza dell’Isola sono infatti anche tutti gli altri dirigenti sardisti. Persino Egidio Pilia, anche lui fra i fondatori del Partito sardo, che pure era considerato il più estremista e con odore di “separatismo” nel suo opuscolo “L’autonomia sarda, base, limiti, forme”, pur impostando un programma di vera autonomia amministrativa, economica, doganale, non ritiene che si debba uscire dall’ambito dell’Unità d’Italia. Scrive infatti: ”Non vi è ragione perché il movimento sardo e le sacre aspirazioni sarde abbiano per ora impronta a carattere separatistico, non essendovi in questo momento convenienza politica a considerare le esigenze vitali dell’Isola in antitesi così insuperabile con quelle della nazione italiana, da non potersi altrimenti risolversi che con la creazione di uno stato sardo indipendente”.
“Il sardismo – era solito dire un grande patriarca come su biadu de Michele Columbu, che del PSD’Az è stato segretario nazionale e parlamentare italiano ed europeo – nasce da un sentimento. O meglio, da un risentimento”.
Mai analisi politica e storica fu più precisa sintetica e fulminante. È stato proprio così: il Sardismo nasce da un “risentimento”. Contro lo stato italiano. La “Patria” italiana, madre matrigna. Che dai Sardi ha avuto tanto ma a cui ha dato poco o niente.
Si riferiscono i primi Sardisti soprattutto agli immani sacrifici dei combattenti sardi nella Prima guerra mondiale: su 100.000 partecipanti ben 13.602 morirono. La più alta percentuale d’Italia, in proporzione agli abitanti. Per non parlare dei mutilati e dei dispersi. Con i Sardi eroici e valorosi nei fronti di guerra. E plurimedagliati ad iniziare dai suoi leader: Bellieni, Lussu e Giacobbe.
”Ma la gloria delle trincee – scriverà lo storico Raimondo Carta Raspi – non sfamava la Sardegna, anzi la impoveriva sempre di più. Al ritorno dalla guerra i Sardi non avevano da seminare che le decorazioni: le medaglie d’oro e d’argento, di bronzo e le migliaia di croci di guerra, ma esse non germogliavano, non davano frutto”.
Eppure proprio i suoi leader da Lussu a Bellieni e Giacobbe avevano partecipato alla guerra entusiasti, come volontari: considerandola, patriotticamente, come la IV Guerra di Indipendenza per liberare le terre irredente. Anche loro condividono questa fola, diffusa e circuitata dai guerrafondai. Gli è che si sentivano italiani, italianissimi. Questa ahimè era la cultura dominante, specie nelle Università: di qui la posizione di Lussu. Che addirittura nel libretto universitario aveva voluto cambiare il suo cognome “Lussu” in “Lusso”, italianizzandolo. E solo il duro intervento del padre lo convinse a restaurare il cognome sardo.
Di qui l’ostilità all’Indipendenza. Di qui la costante mancanza nei documenti sardisti della definizione del concetto di “nazione” in rapporto a quello di “Stato” e di conseguenza a quella relativa a una “nazionalità sarda”. Quando il termine nazione affiora, esso si riferisce sempre alla “nazione italiana”. Così pure non è mai trattato nei congressi né risulta trattato dai documenti il problema della lingua sarda.
L’unico fra i dirigenti sardisti che argomenti nei riguardi dell’esistenza di una lingua sarda, di ceppo latino ma ben distinta da quella italiana è Pilia. Ed è anche l’unico sardista che nel primo dopoguerra individui chiaramente una “nazionalità sarda”: senza però trarre le dovute conseguenze, come abbiamo visto.
Lussu parla di “nazione mancata” e Bellieni di “Nazione abortita”: confondono sia l’uno che l’altro, probabilmente, “nazione” con “stato”: il che in quella temperie italico-patriottarda era pienamente comprensibile.
Ma anche dopo i “separatisti” avranno vita difficile, ad iniziare da Bastià Pirisi che nel 1946 fondò la Lega sarda un Movimento che si ispirava al separatismo siciliano: ma sebbene l’aspirazione a una Sardegna indipendente fosse diffusa nella base del Psd’Az, il suo movimento ebbe vita breve e stentata.
E comunque sarà negli anni ’70 con Antonio Simon Mossa che avremo la nascita, anche a livello culturale l’elaborazione organica del moderno indipendentismo sardo, arricchito dalla elaborazione teorica di altri intellettuali del cosiddetto “Neosardismo”, con il compianto Eliseo Spiga in primis.
Antonio Simon Mossa lucidamente e correttamente, andrà radicalmente oltre il “Primo sardismo”: per lui la Sardegna e non l’Italia è la nostra Patria, la nostra Nazione: nazione oppressa dallo Stato, brutalmente e pervicacemente unitario, accentrato e centralistico, nonostante alcuni imbellettamenti “autonomistici”. Una nazione “proibita” e “non riconosciuta” dallo Stato Italiano, emarginata dalla storia, insieme a tutte le altre minoranze etniche in Europa e nel mondo che “l’imperiale geometria delle capitali europee vorrebbe ammutolire”. Contro cui è in atto un pericolosissimo processo di ulteriore dipendenza economica, ridotta com’è al ruolo di “colonia interna”, ma anche un “genocidio” culturale e linguistico. Per annichilire e distruggere l’identità dei Sardi – ad iniziare da quella linguistica – è infatti in atto e continua a operare, soprattutto attraverso la scuola di stato, un processo forzato di integrazione e di snazionalizzazione: certo, rispetto ai tempi bui del Fascismo, con i guanti di velluto invece che con il bastone e l’olio di ricino
DIS-COLL e NASpI: aggiornato il servizio per la domanda
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Pubblicazione: 29 settembre 2023
Nell’ambito dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata realizzata la nuova domanda di disoccupazione.
Il servizio, dotato di un’interfaccia molto semplice, indirizza l’utente alla prestazione della NASpI o della DIS-COLL, in base alla tipologia della sua ultima attività lavorativa.
L’ utente viene guidato nell’individuazione dell’esatta tipologia di domanda da presentare, in modo da diminuire la probabilità di errori e facilitare l’accesso alla prestazione.
È quanto comunica INPS con il messaggio 28 settembre 2023, n. 3388
CIG e fondi: posizioni assicurative anomale
Pubblicazione: 29 settembre 2023
Con l’obiettivo di sistemare la posizione assicurativa dei contribuenti, l’Istituto attraverso il Piano di Evoluzione dei Servizi 2023 nel messaggio 28 settembre 2023, n 3396 rende nota la partenza di un’operazione per ridurre ed eliminare le anomalie presenti nel conto individuale unificato.
Le comunicazioni, inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al datore di lavoro, conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.
Nel messaggio, sono illustrate inoltre le fasi di questa attività che coinvolgerà aziende e intermediari, il datore di lavoro o l’intermediario dovranno collaborare, avvalendosi di alcune funzionalità presenti nel cassetto previdenziale delle aziende, quali il “Cruscotto Cig e Fondi” e “Evidenze Cig”.
In questo modo le aziende/intermediari potranno agire, avendo contezza degli elementi che hanno generato l’anomalia e migliorare la qualità informativa dei flussi Uniemens oggetto della comunicazione, rendendo più aggiornata e corretta la posizione assicurativa individuale dei lavoratori.
San Girolamo
San Girolamo

Papa Damaso gli chiese di tradurre in latino il Vecchio Testamento, e rivedere il Nuovo. Girolamo accettò l’arduo compito, e per soddisfarvi meglio stimò opportuno fissare la dimora nella Giudea. Si stabili a Betlemme in una grotta presso quella dove nacque il Salvatore, e quivi consacrò tutta la vita e la sua vasta erudizione alla traduzione e commento delle Sacre Scritture.
Tentato a desistere dall’impresa e ad abbandonare la solitudine, riuscì a vincersi mediante prolungati digiuni, assidua preghiera e pene corporali, tanto che poteva scrivere più tardi: « Serbi per sè Roma i suoi tumulti, scorra il sangue nelle sue arene, risuoni il circo delle grida insensate,’ siano riboccati di lussuria i suoi teatri… Qui noi pensiamo solamente quanto sia salutare rimanere uniti con Dio e mettere in Lui tutta la nostra speranza, affinchè un giorno possiamo scambiare la nostra povertà col regno dei cieli… ».
Il rigore morale di Girolamo, lo rendeva decisamente favorevole all’introduzione del celibato ecclesiastico e all’eradicazione del fenomeno delle cosiddette agapete, vergini cristiane che consacravano la propria vita a Dio con un voto di castità e conducevano vita in comune, non era ben visto da buona parte del clero, fortemente schierato su posizioni giovinianiste. In una lettera ad Eustochio, Girolamo si esprime contro le agapete nei seguenti termini: «Oh vergogna, oh infamia! Cosa orrida, ma vera! Donde viene alla Chiesa questa peste delle agapete? Donde queste mogli senza marito? E donde in fine questa nuova specie di puttaneggio?»
Superate difficoltà d’ogni genere e sopportate con pazienza le critiche, dopo un lungo ed estenuante lavoro, terminava finalmente l’opera monumentale della traduzione della Sacra Scrittura. I dotti del tempo la stimarono un prodigio, ed ancor oggi la traduzione di S. Girolamo è ufficiale nella Chiesa. Combattè vigorosamente tutti quelli che snaturavano il dogma o spargevano scissioni nel gregge di Cristo: le sue lettere immortali ne sono prova. Benchè infermo e ridotto a pelle e ossa, non risparmiò mortificazione alcuna al suo corpo, ripetendo che intendeva consumare il sacrificio della sua vita sulla vetta del Golgota.
Si spegneva nel Signore il 30 settembre 420, dopo una lunga vita di lotta, di lavoro e di preghiere. La Chiesa riconobbe in lui uno dei più fermi e sicuri testimoni della verità, e ornò la sua fronte coll’aureola dei Dottori.
PRATICA. Procuratevi una copia del S. Vangelo e leggetelo.
PREGHIERA. O Dio, che ti sei degnato provvedere la tua Chiesa del beato Girolamo confessore, Dottore Sommo nell’esporre le Sacre Scritture, fa’, ti preghiamo, che per sua intercessione e col tuo aiuto possiamo praticare quello che egli insegnò colla parola e coll’esempio.
MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria di san Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa: nato in Dalmazia, nell’odierna Croazia, uomo di grande cultura letteraria, compì a Roma tutti gli studi e qui fu battezzato; rapito poi dal fascino di una vita di contemplazione, abbracciò la vita ascetica e, recatosi in Oriente, fu ordinato sacerdote. Tornato a Roma, divenne segretario di papa Damaso e, stabilitosi poi a Betlemme di Giuda, si ritirò a vita monastica. Fu dottore insigne nel tradurre e spiegare le Sacre Scritture e fu partecipe in modo mirabile delle varie necessità della Chiesa. Giunto infine a un’età avanzata, riposò in pace.
SAN GIROLAMO E IL LEONE

autore Colantonio anno 1445-46 ca
Un giorno un leone ferito si presentò nel monastero di San Girolamo e i confratelli fuggirono spaventati ma San Girolamo lo accolse coraggiosamente. Egli ordinò ai confratelli di lavare le zampe al leone e curarle scoprendo così che i rovi avevano dilaniato le piante delle zampe. Quando il leone guarì, rimase nel monastero. Su di esso i monaci confidarono per garantirsi la custodia dell’asino del convento.
Un giorno, mentre l’asino stava pascolando, il leone si addormentò e alcuni mercanti, ne approfittarono per appropriarsi dell’equino. Al rientro al monastero, il leone venne accusato dai monaci di aver divorato l’asino, cosicché gli vennero affidati tutti i lavori che normalmente venivano svolti da quest’ultimo.

autore Maestro dei Gesuati anno 1450-1459
Un giorno il felino incrociò sul suo cammino la carovana dei mercanti che avevano portato via l’asino dove riconobbe il ciuco. Si precipitò verso di loro ruggendo terribilmente e mettendoli in fuga. Dopo di che condusse l’asino ed i cammelli, carichi di mercanzia, al convento. Quando i mercanti tornarono, si recarono al convento a chiedere a San Girolamo il perdono e la restituzione delle loro mercanzie, cosa che San Girolamo fece, raccomandando loro di non rubare più le proprietà altrui.
Normattiva – Il portale della legge vigente
Normattiva – Il portale della legge vigente
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211)
- Articoli
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SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
1 (commi 1-100)
1 (commi 101-200)
1 (commi 201-300)
1 (commi 301-400)
1 (commi 401-500)
1 (commi 501-600)
1 (commi 601-700)
1 (commi 701-800)
1 (commi 801-903)
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SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
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- Allegati
- Allegato 1
Allegato 1
- Allegato 2
Allegato 2
- Allegato 3
Allegato 3
- Tabelle A e B
Tabelle A e B
- Quadri generali riassuntivi
Quadri generali riassuntivi
- Stati di previsione
Stati di previsione
Testo in vigore dal: 12-10-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. 3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 10. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: « 7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »; b) al comma 16-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute ». 11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 12. Per le finalita' di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. 13. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. 14. Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. 15. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023. 16. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma. 17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro. 18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonche' la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricita' e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessita' di determinare risparmi piu' elevati per le famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo. 19. Per le finalita' di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023. 20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono piu' soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita' connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attivita', anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie. 21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati. 22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno. 23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema. 24. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale. 25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno. 26. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/ gas, del 24 giugno 2022, e' autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale. 27. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/ 2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/ R/gas, del 27 aprile 2022, e' autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale. 28. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o piu' intermediari finanziari abilitati affinche', con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidita' e assicurare la fluidita' dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantita' minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidita' del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilita'. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 29. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. 30. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, e' applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854. 31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato. 32. Per le finalita' di cui al comma 30, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento e' pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante; b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti medesimi. 33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente. 34. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita' di cui ai commi da 30 a 38, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 35. 35. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in continuita' con le modalita' operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalita' di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 non si applicano: a) agli impianti di potenza fino a 20 kW; b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28; c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti; d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti; e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonche' all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunita' energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. 39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, e' prorogato al 31 dicembre 2023. 40. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, e' istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato dalla societa' Terna Spa su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo e' volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/ 1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la societa' Terna Spa trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'ARERA. 42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto alle quali e' definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi. 43. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 e' coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilita' elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 puo' essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44. 44. Per le finalita' di cui ai commi da 41 a 43 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023. 45. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attivita' agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 46. Il contributo di cui al comma 45 e' altresi' riconosciuto alle imprese esercenti l'attivita' agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. 47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 50. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ». 52. In considerazione delle difficolta' causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, e' rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022. 53. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande gia' presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabilite le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonche' l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi. 54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »; b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite ». 55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo piu' elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. 56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55. 57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56. 58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalita', anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. 59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58. 60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 e' applicata dal sostituto d'imposta. 61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. 62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. 63. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttivita', di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta al 5 per cento. 64. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »; b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ». 65. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attivita' svolta nei settori indicati al comma 66. 66. Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle attivita' riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati). 67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. 68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 65 a 67. 69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta. 70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonche' delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonche' da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime degli aiuti « de minimis ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalita' di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo e' pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024. 71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalita' di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria ». 72. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: 1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: « prodotti » sono inserite le seguenti: « assorbenti e tamponi » e le parole: « compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili » sono soppresse; 2) dopo il numero 1-quinquies) e' aggiunto il seguente: « 1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli »; b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: 1) al numero 65), dopo le parole: « per l'alimentazione dei fanciulli » sono inserite le seguenti: « , diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella »; 2) il numero 114-bis) e' abrogato. 73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento. 74. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »; c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ». 75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di cui al comma 74, lettera b), del presente articolo. 76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo e' pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed e' ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. 77. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis ». 78. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' versato a titolo definitivo. 79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento. 80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 ». 81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: « g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione ». 82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalita' di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: « 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano e' affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato ». 84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: « 9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. 9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate. 9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ». 85. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ». 86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale, le parole: « comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis ». 87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 88. 88. L'opzione e' esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attivita' di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa' possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. 89. Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma. 90. L'imposta sostitutiva e' determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di societa' controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 91. L'opzione di cui al comma 88, che puo' essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva e' effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non e' ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione e' efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. 92. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89. 93. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entita' estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato e' incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. 94. L'opzione di cui al comma 88 puo' essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' ed enti non residenti, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati ». 97. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: « 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa' ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato ». 98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' di impresa nonche' quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. 99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 100. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasfo
Governo: misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
Governo: misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 51 del 25 settembre 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
Di seguito alcune delle misure previste.
SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE
Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:
- la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
- l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
- la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.
Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.
Si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Si incrementa di 7,5 milioni di euro il fondo destinato alle borse di studio per l’accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.
SALVATAGGIO DI PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI
Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.
TUTELA DEL RISPARMIO ASSICURATIVO
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.
TRASPORTO AEREO
Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende. .
Fonte: Governo
INPS: procedura informatica per la dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica
INPS: procedura informatica per la dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica
L’INPS, con il messaggio n. 3347 del 26 settembre 2023, fornisce le indicazioni per la presentazione della c.d. dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica, ciò al fine di semplificare e uniformare la gestione delle istanze dei soggetti interessati e assicurare la tempestività nell’acquisizione di tale idonea documentazione da parte dell’Istituto.
Fonte: INPS
INPS: gestione della domanda per la misura “Supporto per la Formazione ed il Lavoro”
INPS: gestione della domanda per la misura “Supporto per la Formazione ed il Lavoro”
L’INPS, con il messaggio n. 3354 del 26 settembre 2023, in un’ottica di evoluzione e miglioramento del servizio offerto ai cittadini, comunica di aver rilasciato, in data 19 settembre 2023, le nuove funzionalità di seguito elencate:
- Annullamento di una domanda in stato “acquisita” ed “acquisita in attesa mod.Com”;
- Gestione del modello “SFL- Com Ridotto”:
- Inserimento del modello;
- Visualizzazione del modello;
- Lista dei modelli associati ad una domanda;
- Visualizzazione degli gli esiti della domanda, anche in stato sospesa per supplemento istruttorio, nella sezione di gestione delle tue domande (pulsante “accedi alla domanda), passando con il mouse sopra lo stato della domanda se presente l’icona “i-informativa”;
- Stampa della ricevuta di una domanda correttamente inviata;
- Stampa in formato pdf di una domanda acquisita.
Per l’utilizzo delle nuove funzionalità si rimanda al manuale utente accessibile e scaricabile direttamente dal servizio dedicato alla gestione della domanda SFL.
Fonte: INPS
Fondo SOLIMARE: indicazioni per i datori di lavoro
Dal 7 ottobre 2023 potranno accedere all’Assegno di integrazione salariale tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento possono accedere alle tutele del Fondo SOLIMARE e possono presentare le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.
A partire dal periodo di paga ottobre 2023, i datori di lavoro del settore marittimo sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Santi Michele, Gabriele e Raffaele
Santi Michele, Gabriele e Raffaele

San Michele

Un tempo, al termine di ogni messa, il sacerdote pregava così: «San Michele arcangelo, difendici nella battaglia; sii il nostro aiuto contro la malvagità e l’insidia del diavolo… continua
San Gabriele

Gabriele, forza di Dio (questo significa il suo nome), è l’angelo messaggero per eccellenza. L’ambasciata più clamorosa l’ha fatta a Maria, la giovane fidanzata del falegname di Nazaret… continua
San Raffaele

Raffaele, che in ebraico significa «Dio guarisce», è l’arcangelo che, sotto forma di giovane bellissimo, accompagna Tobiolo, incaricato dal padre… continua
PRATICA: Affidiamo oggi alla Corte Celeste il nostro passato per essere perdonati; il nostro presente perché Dio conceda a tutti il dono della Pace, del lavoro, della dignità; il nostro futuro per accettarlo sotto la vostra guida col sorriso nel cuore e sulle labbra.
PREGHIERA: O gloriosi Arcangeli, proteggeteci da ogni attacco del maligno, preservateci da tutto ciò che ci distoglie dal bene, ed otteneteci da Dio le grazie che ci sono necessarie per vivere in terra senza mai allontanarci da Lui e in cielo per contemplarlo nella Sua gloria.
MARTIROLOGIO ROMANO. Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli. Nel giorno della dedicazione della basilica intitolata a San Michele anticamente edificata a Roma al sesto miglio della via Salaria, si celebrano insieme i tre arcangeli, di cui la Sacra Scrittura rivela le particolari missioni: giorno e notte essi servono Dio e, contemplando il suo volto, lo glorificano incessantemente.
PROVERBIO. Se l’Arcangelo si bagna l’ale, piove fino a Natale

ICONOGRAFIA
Nell’iconografia i tre arcangeli sono raffigurati insieme come lo vengono solitamente rappresentati singolarmente: San Michele con la spada, San Gabriele con il giglio e San Raffaele con Tobiolo.

autore Francesco Botticini anno 1470

autore Giovan Francesco Caroto anno XVI secolo
Fondo SOLIMARE: indicazioni per i datori di lavoro
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Pubblicazione: 28 settembre 2023
L’INPS, con messaggio 27 settembre 2023, n. 3378, illustra l’adeguamento normativo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo (Fondo SOLIMARE) alle disposizioni relative agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Dal 7 ottobre 2023 potranno accedere all’Assegno di integrazione salariale tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento possono accedere alle tutele del Fondo SOLIMARE e possono presentare le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.
A partire dal periodo di paga ottobre 2023, i datori di lavoro del settore marittimo sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.