Archivio mensile:maggio 2019

Quota 100

Pensione quota 100, periodo di preavviso e malattia: che succede?

Cosa accade al lavoratore se durante il periodo di preavviso precedente le dimissioni volontarie per pensionamento, sopravviene malattia?

di , pubblicato il alle ore 06:47
Cosa accade al lavoratore se durante il periodo di preavviso precedente le dimissioni volontarie per pensionamento, sopravviene malattia?

Buongiorno, vorrei sapere un chiarimento sulla pensione  quota 100: io dal primo giugno vado in pensione però sono in malattia tutto il mese di maggio cambia qualcosa? Grazie anticipatamente saluti.

Quando si presentano le dimissioni volontarie per il pensionamento è necessario tenere presente che si è obbligati a dare un periodo di preavviso al proprio datore di lavoro. Tale periodo di preavviso varia in base alla qualifica, al settore e all’anzianità di servizio ma, in ogni caso, è stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (per accedere alla quota 100, per esempio, ai dipendenti del pubblico impiego è richiesto un preavviso obbligatorio di 6 mesi alla propria amministrazione).

 

Periodo di preavviso e malattia

Se ha presentato periodo di preavviso con dimissioni al suo datore di lavoro è bene sapere che le assenze per malattia durante il periodo di preavviso lo bloccano e continua a essere conteggiato solo quando il dipendente riprende effettivamente il lavoro.

Se il suo datore di lavoro, quindi, è molto pignolo potrebbe chiederle un preavviso più lungo visto che per tutto il mese di maggio è stato in malattia non potendo, di conseguenza, prestare attività lavorativa durante il periodo stabilito. Se, invece, è una persona comprensiva potrebbe anche non chiederle di assolvere l’obbligo.

In ogni caso, visto che non credo abbia intenzione di ritardare il pensionamento e far decadere la sua domanda di pensione, non cessando l’attività lavorativa entro il 31 maggio, vediamo quali potrebbero essere le conseguenze economiche del mancato preavviso.

Non rispettando il periodo di preavviso e non lavorando in tale periodo l’azienda non ha potuto provvedere alla sostituzione della sua figura o ad organizzare diversamente la produzione.

Per il dipendente che non rispetta il periodo di preavviso stabilito dalla legge o dal CCNL, il datore di lavoro può attuare una trattenuta in busta paga pari alla retribuzione spettante se avesse regolarmente lavorato il preavviso. Tale trattenuta è operata sulla busta paga dell’ultimo mese di lavoro, stesso cedolino in cui vengono liquidati tredicesima, quattordicesima ferie e permessi maturati e non goduti.

L’unico rischio che corre, quindi, è quello di vedersi trattenere dalla busta paga la retribuzione per il periodo di preavviso con la voce “mancato preavviso”.

Quota 100

Pensioni ultima ora, il vicepremier Luigi Di Maio fa il punto su Quota 100 e Reddito di cittadinanza

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All’indomani delle elezioni europee e dei risultati ottenuti che hanno visto la Lega diventare il primo partito in Italia ed il MoVimento 5 Stelle soltanto terzo, si torna a parlare di pensioni. Sicuramente le misure approvate in materia previdenziale per il MoVimento 5 Stelle sono motivo di orgoglio. Lega e Movimento 5 Stelle hanno lavorato sin dalle scorse elezioni politiche del 2018 appunto, per superare la legge Fornero ed effettivamente soltanto dopo pochi mesi si è avviato questo percorso con tante novità e tante nuove misure pensionistiche. Come sappiamo con il decreto 4/2019 il governo Ponte sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle ha approvato delle misure tra cui anche quota 100 e reddito di cittadinanza. Con la prima nello specifico si da la possibilità a tutti coloro che hanno raggiunto due requisiti minimi ovvero 62 anni di età e 38 anni di contributi, di poter andare in pensione prima di quanto previsto dalla legge Fornero. Si tratta quindi di risultati davvero molto interessanti per milioni di Italiani che adesso possono optare per andare in pensione anticipatamente.

 
 

Pensioni ultima ora, le dichiarazioni del ministro Di Maio

Qualche giorno fa il vicepremier Luigi Di Maio, ovvero il capo politico dei 5 Stelle sembra abbia ricordato come una riforma delle pensioni rientri proprio tra i meriti del nuovo governo e di conseguenza delle forze politiche che ne fanno parte quindi Movimento 5 Stelle e lega. Nel corso del suo intervento avvenuto nella trasmissione TV in onda su La7 ‘L’aria che tira” il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha parlato anche delle risorse destinate alle 2 misure più importanti nel governo Conte ovvero quota 100 e reddito di cittadinanza.

Per 5 anni mi sono sentito dire che non c’erano i soldi per reddito di cittadinanza e quota 100, Io sono il ministro che li ha firmati. Io sono andato a prendere i soldi al gioco d’azzardo che è diventato il più tassato di Europa ed era il meno tassato dalle compagnie assicurative e dalle banche. Con i soldi del taglio alle pensioni d’oro abbiamo alimentato anche la pensione di cittadinanza per i pensionati minimi”, sono queste le parole dichiarate dal vicepremier Di Maio. Su quota 100 invece il leader del partito Movimento 5 Stelle ha ricordato che è una misura provvisoria valida soltanto per il triennio 2019-2021 e che molto probabilmente dopo sarà sostituita dalla tanto discussa Quota 41.

Pensioni ultime notizie, quota 41 sostituirà quota 100?

Secondo quanto dichiarato dai vari esponenti, il governo sembra abbia puntato su Quota 41 che è il vero obiettivo e che quindi terminata la fase di sperimentazione di quota 100 nel 2021 questa possa essere sostituita da quota 41. Nello specifico questa darebbe la possibilità ai lavoratori poter andare in pensione con 41 anni di contributi versati a prescindere proprio dalle anagrafica. Si tratterebbe quindi in una nuova versione della pensione anticipata ma con delle maglie un po’ più larghe rispetto a quota 100.

Quota 100

Pensione anticipata a 59 anni con Quota 100: come usare lo scivolo, requisiti e condizioni

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Come tutti sappiamo Quota 100 è una misura pensionistica anticipata introdotta con il Dl 4/ 2019. La legge approvata dal governo Conte darebbe la possibilità a tutti coloro che hanno compiuto 62 anni di età e maturato 38 anni di contributi, di poter andare in pensione anticipatamente rispetto alla normativa previdenziale vigente, prima ancora quindi dalla riforma approvata mesi fa dall’esecutivo che era in carica. Oltre a quota 100 ci sarebbero anche tante altre novità che sono state introdotte per il triennio 2019 2021 e che danno la possibilità ai lavoratori e anche alle altre di smettere di lavorare con qualche anno di anticipo. A tal riguardo citiamo l’articolo 22 a che pare tratti i fondi di solidarietà bilaterali.

 
 

Pensione anticipata, assegno straordinario per il sostegno al reddito

Secondo la legge in questione, attraverso i fondi deve essere erogato un assegno straordinario che possa andare a sostegno del reddito dei Lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per l’opzione per poter accedere alla pensione con quota 100 entro il prossimo 31 dicembre 2021. Nello specifico, se un lavoratore entro il termine ultimo del Triennio 2019-2021, che ricordiamo sarà il tempo entro il quale poi quota 100 dovrebbe scomparire, avrà la possibilità di raggiungere due requisiti base che abbiamo visto quindi essere 62 anni di età e 38 anni di contributi, potrà smettere di lavorare proprio dopo aver compiuto 59 anni. Esistono però alcune condizioni affinché si possa utilizzare questo scivolo.

Pensione anticipata con quota 100, le condizioni

Come abbiamo visto quindi, ci può essere la possibilità per alcuni lavoratori che abbiano i due requisiti previsti da quota 100 entro il triennio 2019 2021, di poter andare in pensione a 59 anni. Esisterebbero però alcune condizioni Primo tra tutti il fatto che l’assegno potrà essere erogato soltanto se ci saranno degli accordi collettivi di livello aziendale o territoriale scritti e sottoscritti con organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, dove saranno anche stabiliti i livelli di garanzie occupazionali. il numero dei lavoratori da assumere in sostituzione a quelli che presentano e che richiedono questa prestazione. Sostanzialmente quindi dovrà essere garantito il ricambio occupazionale che altro non è che una finalità proprio di quota 100.

Questi fondi di cui abbiamo parlato, si farebbero carico delle spese contributive. Nel testo della legge si legge anche che i fondi di solidarietà provvedono a loro carico e previo il versamento ai fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro anche al versamento della contribuzione correlata dei periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia riscattabili o ricongiungibili precedente all’accesso ai fondi di solidarietà.

Segnalazioni ARAN

AranSegnalazioni

Newsletter del 8/5/2019

 

Attività istituzionale dell’Agenzia
Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali

Un ente Parco può utilizzare a tempo parziale un lavoratore dipendente da altro ente, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004 e conferire allo stesso un incarico di posizione organizzativa, con le modalità definite dall’art.17, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018?

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Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali

Ai fini dell’applicazione dell’art.70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, concernente l’indennità per particolari condizioni di lavoro, l’importo massimo di € 10 mensili è stabilito per ciascuna delle fattispecie considerate (attività disagiate o comportanti esposizione a rischi esposte a rischio o implicanti il maneggio valori) e, quindi, può essere determinato fino ad un massimo di € 30 mensili oppure esso è unico e complessivo per tutte le stesse (massimo € 10 mensili)?

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Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art.56-quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il presupposto del “servizio esterno” deve essere inteso in senso restrittivo, solo cioè come servizio “su strada” oppure in senso più ampio, come “servizio esterno di vigilanza sul territorio”, con riferimento cioè a tutte le molteplici funzioni della polizia locale sul territorio?  Poiché la clausola contrattuale, ai fini del riconoscimento dell’indennità, fa riferimento alla prestazione giornaliera ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza “in via continuativa”, la stessa può essere corrisposta al personale che, in base alla programmazione dei turni di servizio, è assegnato al servizio esterno solo per alcuni giorni nel mese?

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Sezione Giuridica
Corte Costituzionale
Sentenza 81 del 11/4/2019
Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia – personale iscritto albo giornalisti che presta servizio presso uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico Friuli-Venezia Giulia – applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico ex art. 1 comma 3 legge regionale n. 5/2018 – incostituzionalità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 3 della legge n. 5/18 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede che nelle more dell’attuazione dell’art. 9 comma 5 L. 150/2000 – “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni” – al personale iscritto all’albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico Friuli-Venezia Giulia e degli enti del servizio sanitario nazionale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. Dicono i giudici: “Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva. Questa Corte ha affermato che tale disciplina «costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l’appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico» (sentenza n. 314 del 2003). La costante giurisprudenza di questa Corte ha, poi, precisato che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007). La qualificazione della riserva di contrattazione collettiva posta dal legislatore statale quale norma fondamentale di riforma economico-sociale comporta che essa operi come limite all’autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alle previsioni dello stesso statuto, che impone che l’esercizio delle attribuzioni regionali avvenga nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici aventi la qualifica di giornalisti, questa Corte, con la sentenza n. 10 del 2019, a proposito di una norma regionale avente contenuti assimilabili a quella di odierna impugnativa adottata dalla Regione Lazio, ha stabilito che «la previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vìola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.».“

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Corte Costituzionale
Sentenza 100 del 19/4/2019
Regione Veneto – legge regionale n. 37/2014 artt. 12 comma 3 e 13 comma 1 – violazione art. 117 comma 2 lett. l) Cost. – incostituzionalità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 12 comma 3 e 13 comma 1 della legge n. 37/2014 della Regione Veneto che incide sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa Azienda Regionale Veneto Agricoltura e successivamente transitato nella Agenzia Veneto per l’innovazione del settore primario. Tali disposizioni infatti afferiscono alla materia “ordinamento civile” di esclusiva competenza statale ex art. 117 comma 2 lett. l) della Costituzione.

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 6556 del 6/3/2019
Pubblico impiego – insegnante – raggiungimento della massima contribuzione previdenziale – possibilità e modalità di recesso delle amministrazioni – interventi normativi in materia 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sentenza ripercorre, approfonditamente, l’iter delle leggi che si sono succedute nel tempo riguardo alla possibilità – e alle modalità – per le P.A. di recedere dal contratto di lavoro quando il dipendente abbia raggiunto la massima contribuzione previdenziale, a prescindere dall’età anagrafica.

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 7652 del 19/3/2019
Pubblico impiego – passaggio tra amministrazioni – mobilità ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 – principio di diritto  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte detta un importante principio di diritto relativamente al passaggio di personale tra P.A. Il caso in particolare riguarda il passaggio di un dipendente comunale alla Agenzia delle dogane a seguito di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. Dicono i giudici: “l’espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 cod. civ. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali; si è aggiunto che l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera”.

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 8379 del 26/3/2019
Pubblico impiego – personale ATA – trasferimento da enti locali a Stato – mantenimento del livello di retribuzione precedentemente goduto – normativa europea – normativa nazionale 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’Ordinanza riguarda il personale ATA proveniente da enti locali e trasferito nei ruoli dello Stato (Ministero Istruzione Università e Ricerca) e del mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, ed in generale il problema del trasferimento di personale da una amministrazione ad un’altra. Nel motivare la loro decisione i giudici fanno una approfondita ed esauriente disamina della normativa europea in materia e delle conseguenti decisioni dei giudici nazionali che a tale normativa devono attenersi.

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 9663 del 5/4/2019
Pubblico impiego – passaggio tra amministrazioni – mobilità volontaria – art. 30 d.lgs. n. 165/2001 – equivalenza degli inquadramenti – principi di diritto  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sentenza riguarda il caso di un dipendente transitato, a seguito di mobilità volontaria, da un comune al Ministero dell’economia e delle finanze. Il lavoratore ricorre contro la sentenza della Corte d’appello che, a suo dire, non aveva riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrato in un livello corrispondente alla qualifica di inquadramento che aveva presso l’ente locale, inquadramento diverso da quello invece riconosciutogli dal Ministero.  A questo proposito gli Ermellini ricordano alcuni principi di diritto già precedentemente affermati dalla Corte stessa: “nel passaggio deve essere, in ogni caso, garantita l’equivalenza fra inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l’amministrazione di destinazione (Sez.Un. n.26420 del 2006; n.503 del 2011; Cass. n.10933 del 2011; n.17117 del 2013; n.18416 del 2014; n.3064 del 2016); la Corte ha altresì precisato che l’inquadramento nell’ambito dell’amministrazione di destinazione deve essere individuato in quello “maggiormente corrispondente” all’inquadramento previsto presso l’ente di provenienza dalle fonti legali e contrattuali; sotto tale profilo, la Corte d’appello, inquadrando correttamente l’istituto della mobilità volontaria nella cessione del contratto, ha svolto l’accertamento della corrispondenza prendendo quale “parametro di riferimento” le tabelle di equiparazione professionale contenute nel DPCM n.446 del 2000 (art. 5), che ha disciplinato il passaggio dalle amministrazioni statali agli enti locali in attuazione dell’art. 7, co.4, del d.lgs. n.112 del 1998.” Proseguono poi i giudici chiarendo che la verifica della corrispondenza tra la categoria professionale posseduta – nel caso di specie presso l’ente locale – e quella attribuita dal Ministero, va pertanto operata in concreto sulla base delle discipline collettive dei due enti interessati.

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Corte dei Conti
Sezione Controllo Lombardia deliberazione n. 97/2019
Enti Locali – Incarichi titolari cariche elettive – Gratuità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili affermano il principio di gratuità (ex art. 5, comma 5, D.L. 78/2010), di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, in linea con quanto enunciato dai giudici costituzionali (sentenze n. 151/2012; 99/2014) secondo i quali: “detto principio di gratuità risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire, in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l’equilibrio della finanza pubblica complessiva”. In tal senso si è espressa anche la sezione delle autonomie della Corte dei Conti (deliberazioni nn. 11/2016; 11/2017), evidenziando che: “tutti gli incarichi conferiti ai soggetti titolari di cariche elettive sono sottoposti alle regole previste dall’articolo 5, comma 5, del D.L. n.78/2010, fermo restando, altresì, tutte le incompatibilità previste dalla normativa vigente e il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente”.

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Corte dei Conti
Sezione Controllo Campania deliberazione n. 77/2019
Enti Locali – Spese rappresentanza – Adozione Regolamenti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sezione interviene in relazione alle spese di rappresentanza sostenute da una amministrazione locale, con particolare evidenza alle modalità richieste per l’effettuazione delle stesse. A parere dei magistrati contabili, “le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica”, è per tale motivo che sono sottoposte agli specifici vincoli di contenimento tra cui l’adozione di un “apposito regolamento delle spese di rappresentanza, che nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce, infatti, attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione ed ha lo scopo di: a) garantire il contenimento della spesa pubblica; b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile; c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell’attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza” (ex multis: Sez. Contr. Regione Lombardia, delibere n. 243 e 244 del 2018; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018).

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Interpello n. 2 del 16/4/2019
Pubblico impiego – lavoratrice in allattamento – art. 39 d. lgs. 151/2001 – pausa pranzo – buono pasto  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’interpello n. 2/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguarda: “Riposi giornalieri ex art. 39 del d. lgs. N. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa”. L’interpello riguarda quindi le lavoratrici in allattamento e ribadisce che nella ipotesi di lavoro inferiore alle 6 ore non ha diritto alla pausa pranzo ed al buono pasto.

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Sezione Economica
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DEF 2019: le principali misure e riforme
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le schede di sintesi del DEF 2019 in cui sono riassunte le principali riforme che detteranno il percorso di ripresa dell’economia nei prossimi mesi. Il Documento di Economia e Finanza, approvato il 9 aprile dal Consiglio dei Ministri, ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici e di quelli in innovazione e ricerca come fattore fondamentale di crescita e aumento di competitività del sistema produttivo. Il tema del lavoro ricopre altresì un posto centrale nella strategia del Governo insieme al rilancio della politica industriale. Le riforme fiscali, della giustizia e della Pubblica Amministrazione puntano a un modello di crescita più bilanciato. Infine, tra i principali obiettivi programmatici dell’azione dell’Esecutivo vi è anche il sostegno all’istruzione scolastica e universitaria e alla ricerca, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Budget in breve – Anno 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il “Budget in breve”, sintesi del Budget a LB 2019-2021, documento annuale a carattere divulgativo, che fornisce un riepilogo dei contenuti principali del Budget a LB dello Stato e una guida alle principali voci che compongono la struttura dei costi che ciascuna Amministrazione centrale dello Stato prevede di sostenere, anche mediante la rappresentazione di trend di alcune grandezze economiche, in coerenza con gli stanziamenti finanziari approvati dal Parlamento con la Legge di Bilancio. Le informazioni, derivanti dal sistema di contabilità economica, sono classificate in base alla loro natura (utilizzando il piano unico dei conti), alla responsabilità organizzativa (n. 114 centri di responsabilità amministrativa e n. 1.015 centri di costo ) e alla destinazione, per la quale si fa riferimento alla classificazione per Missione e Programma. Le informazioni per la riconciliazione dei costi sono state fornite, distintamente per ciascun anno, dal pertinente Centro di responsabilità con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di previsione, consolidando in questo modo il ruolo di maggior rilevanza che, nel tempo, hanno assunto gli utenti referenti dei Centri di responsabilità. La pubblicazione risponde alla finalità di migliorare l’esigenza di informazione, aumentando la comprensione e la consapevolezza sulla dimensione della produzione dei servizi pubblici e degli interventi perseguiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Esame preliminare del DEF 2019 – Audizione del Ministro Prof. Giovanni Tria
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Giovanni Tria, nell’audizione preliminare del DEF 2019 conferma che il “Documento presentato dal Governo conferma i pilastri dell’azione governativa: rafforzare la rete di protezione e inclusione sociale, ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea e il rapporto debito/PIL…..la strategia … è basata sul rilancio degli investimenti pubblici……sostegno alle imprese impegnate nell’innovazione tecnologica e l’azione di riforma fiscale per impostare un modello di crescita più bilanciato. L’Italia si caratterizza ormai da anni per il declino delle nascite e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. La dinamica demografica può avere un impatto sulla spesa pensionistica nel medio e lungo periodo. Pertanto, il Governo intende rafforzare le politiche di sostegno alle famiglie e alla natalità, compreso il miglioramento del sistema sanitario e delle relative infrastrutture. … sostegno dell’istruzione scolastica e universitaria, nonché della ricerca attraverso misure atte a finanziarne lo sviluppo, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale. … In conclusione, il lavoro del Governo è finalizzato alla realizzazione di una fase di sviluppo economico accompagnata da un miglioramento dell’inclusione sociale e della qualità della vita, garantendo al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche”.

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Banca d’Italia
Esame preliminare del DEF 2019 – Audizione del Capo Dipartimento Economia Eugenio Gaiotti
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Eugenio Gaiotti, Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, ha tenuto l’audizione preliminare all’esame del DEF 2019 davanti alle Commissioni riunite 5ª del Senato della Repubblica e V della Camera dei Deputati soffermandosi principalmente sul quadro macroeconomico e sulle stime e i programmi per i conti pubblici per quest’anno e per i successivi tre. Nella relazione il Capo Dipartimento rileva come lo scenario macroeconomico presentato nel DEF tiene conto in modo realistico della congiuntura ed è complessivamente condivisibile. Il quadro programmatico del Documento conferma sostanzialmente la legislazione vigente, che include l’attivazione delle clausole di salvaguardia. Il Governo esprime comunque l’intenzione di definire misure alternative di copertura, delle quali non sono definiti i dettagli. Gli obiettivi del Governo di sostenere la crescita e ridurre il peso del debito, garantendo nel contempo l’inclusione sociale, sono condivisibili: l’azione di riequilibrio sui conti pubblici è inscindibile da una politica economica volta a creare le condizioni per una crescita duratura. Gli investimenti pubblici, in calo da molti anni, sono essenziali per innalzare la crescita; la loro efficacia dipende dalla capacità di impegnare con efficienza le risorse che si renderanno disponibili. Stimoli alla crescita si possono ottenere con una ricomposizione del bilancio pubblico a parità di saldo, concentrando le risorse sui programmi che meglio possono sostenere l’attività economica e riducendo la tassazione sui fattori della produzione (in particolare sul lavoro). Il raggiungimento degli obiettivi richiederà l’individuazione di coperture di notevole entità, avviare con un percorso di riforma del sistema tributario una graduale riduzione della pressione fiscale, rafforzare gli incentivi all’investimento e all’innovazione: queste misure, se non compensate da razionalizzazioni di altri programmi di spesa e da effettivi risultati nel contrasto all’evasione, condurrebbero ad aumenti del disavanzo non compatibili con l’avvio di un credibile percorso di riduzione duratura del peso del debito.

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Ufficio Parlamentare di Bilancio
Esame preliminare del DEF 2019 – Audizione del Presidente Giuseppe Pisauro
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Presidente Pisauro nella sua relazione ha analizzato il contenuto del DEF, illustrando le ragioni che, alla luce delle informazioni disponibili, hanno condotto a un esito positivo il processo di validazione del quadro programmatico 2019-2022. Le previsioni macroeconomiche programmatiche del MEF e quelle del panel UPB (Cer, Prometeia e Ref, oltre allo stesso UBP) sono nel complesso coerenti. Nel breve termine il quadro degli indicatori disponibili sembra segnalare, pur tra tendenze poco omogenee delle inchieste congiunturali, primi timidi segnali di recupero per il primo trimestre. Tuttavia lo scenario macroeconomico a medio termine dell’economia italiana resta condizionato da forti rischi, prevalentemente orientati al ribasso, che inducono cautela nelle previsioni. Sul versante della finanza pubblica, il Presidente dell’UPB ha rilevato che il DEF prende atto dello sforamento del deficit rispetto al livello atteso per il 2018 e della traiettoria meno favorevole dei conti pubblici tendenziali, a seguito del peggioramento congiunturale dell’economia. In assenza di interventi, il deficit pubblico aumenterebbe al 2,4 per cento del PIL nel 2019, per scendere al 2 per cento nel 2020 e all’1,8 a all’1,9 per cento nei due anni successivi. Le risorse da reperire per garantire la discesa progressiva del disavanzo programmata nel DEF risultano costituite rispettivamente da: 1) le coperture alternative alle clausole di salvaguardia; 2) le somme destinate a finanziare le politiche invariate e a incrementare gli investimenti; 3) le risorse necessarie per assicurare una correzione ulteriore del disavanzo in linea con gli obiettivi programmatici del DEF.

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Corte dei Conti
Esame preliminare del DEF 2019 – Audizione del Presidente Angelo Buscema 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, in audizione dinanzi alle Commissioni congiunte bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ha evidenziato come, con riguardo alla finanza pubblica, “il quadro programmatico contenuto nel DEF 2019 è ancora parziale. Per il 2019 si è scelto di puntare su misure volte al recupero di tassi di crescita economica più elevati per il mantenimento di condizioni di sicurezza nella gestione della finanza pubblica, oltre a confermare l’operare della clausola della spesa prevista con la manovra di bilancio. Per il triennio 2020-22 oltre che sulla clausola Iva mancano indicazioni sulle voci da sottoporre a revisione, sugli aumenti di entrata e su tagli ulteriori di spesa. Tutto ciò delinea una risposta solo in parte condivisibile. L’introduzione di correttivi che ripristinino misure di sostegno ai settori produttivi e alle imprese, avrebbe dovuto essere accompagnata da un insieme di misure in grado di riqualificare la spesa pubblica e di liberare risorse per una riduzione dell’onere fiscale. … Sul fronte fiscale, occorre muovere verso una più strutturale rivisitazione del sistema impositivo, in direzione di una maggiore equità e di un più favorevole ambiente per la crescita; per rafforzarne gli effetti positivi occorre anche porre attenzione alla sostenibilità e alla stabilità del sistema fiscale nel suo complesso, posti a rischio da interventi disorganici. Va poi rimarcato che il nuovo quadro continua a scontare, nello scenario tendenziale, un profilo della spesa in riduzione nei principali comparti dei servizi: flette ancora la quota del prodotto destinata alla sanità e si restringe lo spazio riservato alle Amministrazioni locali per la spesa non sanitaria, compresa quella destinata ai servizi più vicini ai cittadini (trasporti locali, etc.). La “revisione della spesa” dovrebbe essere orientata verso un attento screening della qualità dei servizi resi e accompagnata da una più penetrante capacità di misurazione dei risultati raggiunti dai diversi programmi, con l’adozione di scelte selettive”.

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ISTAT
Esame preliminare del DEF 2019 – Audizione del Presidente Prof. Gian Carlo Blangiardo
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Presidente dell’Istat, Prof. Gian Carlo Blangiardo, nell’audizione, dopo un breve riferimento all’evoluzione del contesto internazionale, si sofferma sull’andamento dell’economia italiana nell’ultimo semestre, formulando alcune considerazioni sulle prospettive di crescita di breve termine e su alcune valutazioni di sintesi sui possibili effetti sui prezzi dell’aumento dell’IVA, previsto dalla legislazione vigente, e sugli effetti distributivi e di variazione del carico fiscale sulle imprese delle misure contenute nel cosiddetto Decreto crescita. Il Professore rileva che “seppure in un quadro caratterizzato da notevoli incertezze, il recupero dell’attività industriale di inizio anno influenza in misura rilevante il quadro macro del primo trimestre, per il quale è verosimile un miglioramento dei livelli complessivi dell’attività economica rispetto a quelli di fine 2018, con effetti positivi anche sulla performance economica media annua del 2019”. Ma la stima per l’Istat è compatibile con uno “scenario di non pieno passaggio dell’aumento dell’Iva sui prezzi. L’incremento dei prezzi porterebbe a un effetto depressivo sui consumi che, nel quadro delineato, potrebbe essere nell’ordine di 0,2 punti percentuali”.

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ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – gennaio/marzo 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel periodo gennaio-marzo sono stati recepiti due accordi mentre 27 sono scaduti (di cui 15 della Pubblica Amministrazione). Alla fine di marzo 2019 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano 5,9 milioni di dipendenti (47,6% del totale) e corrispondono al 47,2% del monte retributivo osservato. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo a fine marzo sono 41, relativi a circa 6,5 milioni di dipendenti (52,4%), in lieve diminuzione rispetto al mese precedente (53,0%). A marzo l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è invariato rispetto al mese precedente e aumenta dell’1,4% nei confronti di marzo 2018. Complessivamente, nei primi tre mesi del 2019 la retribuzione oraria media è cresciuta dell’1,6% rispetto al corrispondente periodo del 2018. Con riferimento ai principali macrosettori, a marzo le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,8% per i dipendenti del settore privato (+1,1% nell’industria e +0,4% nei servizi privati) e del 3,4% per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: attività dei vigili del fuoco (+10,3%); scuola e regioni e autonomie locali (entrambi +3,7%). Si registrano variazioni nulle nel comparto delle funzioni centrali, nelle farmacie private e nel commercio.

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ISTAT
Stima preliminare del PIL – I trimestre 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel primo trimestre del 2019 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,1% in termini tendenziali. Il primo trimestre del 2019 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al primo trimestre del 2018. La variazione congiunturale del Pil è la sintesi di incrementi del valore aggiunto sia nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell’industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2019 è pari a +0,1%.

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A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell’Aran

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Quota 41

Pensioni ultima ora: false promesse su Quota 41, la riforma è molto lontana

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Un anno fa, circa, Lega e Movimento Cinque Stelle hanno siglato un patto per il Governo, definendo in questo modo la riforma delle pensioni e tutte le misure che questi hanno intenzione di approvare nel corso dell’intera legislatura. Nel contratto del Governo del cambiamento, ci sarebbe l’intenzione di abolire gli squilibri del sistema previdenziale, che sono stati introdotti dalla riforma delle pensioni attuata dalla Fornero.

 

Per poterlo fare, verrà data la possibilità di uscire dal mondo del lavoro quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100 e dunque con Quota 100,  con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell‘età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva. In quell’occasione Lega e Movimento 5 Stelle avevano promesso che ci sarebbe stata una proroga della misura Opzione donna per le lavoratrici donne, così da permettere loro il collocamento in quiescenza all’età di 56 mesi 58 anni più 35 anni di contribuzione.

 

Ebbene a distanza di diversi mesi, su Opzione donna e quota 100 sembrerebbe che le promesse siano state mantenute seppur parzialmente. Riguardo quota 100, invece rispetto a quanto è stato scritto nel contratto, la misura non darebbe la possibilità di andare in pensione ogni volta che la somma di età e anni di contributi da come risultato 100, visto che con l’ultima riforma delle pensioni, pare sia stato introdotto un limite sia per l’età che per la contribuzione.

Opzione Donna è stata prorogata ancora per un anno, ma il Governo avrebbe già promesso di fare la stessa cosa anche per il prossimo anno. Riguardo alle promesse del Governo, sembra proprio che il Governo non abbia mantenuto le promesse su Quota 41, poichè dopo aver valutato i costi di questo provvedimento Lega e Movimento 5 Stelle, hanno decido di rinviare l’estensione della misura ad un tempo indeterminato. Si allungherebbero invece i tempi per Quota 41.

Riforma delle pensioni: si allungano i tempi per l’estensione di Quota 41

Nel contratto di Governo si parla di quota 41 e più nello specifico della possibilità di poter andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva. Ogni lavoratore in questo caso può accedere a questa misura pensionistica, una volta maturato 41 anni di contributi, possibilità oggi riconosciuta ai soli lavoratori precoci. Questa misura darebbe la possibilità di poter accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti per la pensione anticipata per la quale ad oggi sono necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Ma quando arriverà Quota 41? Nonostante le rassicurazioni tra Di Maio e Salvini, negli incontri susseguiti in questi mesi tra associazioni e sindacati, Quota 41 non verrà estesa a tutti i lavoratori il prossimo anno. Affinché Quota 41 venga estesa, bisognerà attendere ancora qualche anno.

Quirinale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rende omaggio alla "Parete della Memoria" in occasione dell'inaugurazione della nuova sede unitaria del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica

LA CERIMONIA

Il Presidente Mattarella all’inaugurazione della nuova sede unitaria del Comparto intelligence

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede unitaria del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica a Piazza Dante.

continua

Riforma Pensioni

 

RIFORMA PENSIONI/ I tagli dell’Inps non sono arrivati per tutti (ultime notizie)

04.05.2019, agg. alle 10:15 – Lorenzo Torrisi

La riforma pensioni, oltre a Quota 100, ha previsto il blocco parziale delle indicizzazioni. Ma l’Inps non l’ha ancora applicato a tutti

tredicesima quota 100 13ma

Lapresse

 

RIFORMA PENSIONI, TAGLIO NON PER TUTTI

La riforma pensioni, oltre a Quota 100, ha previsto anche il blocco parziale delle indicizzazioni. Secondo quanto scrive Repubblica, tuttavia, “non tutti i pensionati italiani hanno avuto il mini-taglio delle pensioni sopra i 1.522 euro mensili ad aprile, per via del nuovo adeguamento all’inflazione introdotto dal governo giallo-verde. Alcuni hanno dunque incassato – non solo da gennaio a marzo, ma anche in aprile e maggio – assegni migliori del 2018, grazie al temporaneo ritorno ai più generosi ‘scaglioni Prodi’. Il rischio è che, dopo le elezioni europee, forse a giugno, quando arriverà il conguaglio delle somme indebite – ricevute ma non dovute, in base alle nuove e peggiorative regole in vigore dal primo gennaio – alcuni pensionati debbano restituire, almeno in parte, 6 rialzi anziché 3”.

LE CRITICHE ALL’INPS

Nel suo articolo Valentina Conte specifica che non si sa quanti siano i pensionati non colpiti, per il momento, dal taglio: “Il fenomeno – sentiti alcuni patronati – sembra sparso in tutta Italia a macchia di leopardo. E nessuno sa giustificarlo”. La causa sembrerebbe comunque essere un errore tecnico. Nell’articolo viene anche ricordato che ci sono pensionati cui l’Inps non ha reso disponibile “il documento ‘ObisM’, meglio conosciuto come ‘la busta paga del pensionato’”, che serve “per capire ad esempio se si ha o meno diritto alle prestazioni accessorie, come gli assegni famigliari o le detrazioni”. Infine, viene evidenziato che mentre sul sito dell’Inps si parla di “quasi 950 mila” domande presentate per il reddito di cittadinanza, Pasquale Tridico, ospite di Porta a porta, indicato mercoledì un numero superiore al milione.

Santi Filippo e Giacomo Apostoli

 

Santi Filippo e Giacomo Apostoli


Santi Filippo e Giacomo Apostoli

autore Paolo Veronese anno 1570 titolo San Filippo e san Giacomo Minore
Nome: Santi Filippo e Giacomo Apostoli
Titolo: Apostoli
Ricorrenza: 03 maggio

S. Filippo, nativo di Betsaida, era un uomo giusto e spesso consultava le Scritture per conoscere quando si sarebbe avverata la promessa del futuro Liberatore atteso da tutte le genti. Un giorno andò a lui Natanaele, e Filippo disse lui: « Abbiamo visto il Messia ».

Filippo felice, ne andò in cerca e lo incontrò mentre tornava dal Giordano. Gesù appena lo vide gli mosse il suo dolce invito: « Vieni e seguimi », e Filippo lo segui con amore ardente.

Egli viene ricordato nel Vangelo per la sua domanda rivolta al Salvatore là nel deserto prima che il Messia operasse il miracolo della moltiplicazione dei pani: « Dove troveremo sufficiente pane per sfamare tanta moltitudine? ».

Ricevuto lo Spirito Santo portò il Vangelo nella Scizia ove fondò una comunità di ferventi cristiani. Quindi per divina chiamata passò in Frigia, ove per le numerose conversioni eccitò l’odio degli idolatri, i quali lo maltrattarono e lo crocifissero. S. Filippo aveva allora ottantaquattro anni di età. Le sue reliquie furono poi trasportate a Roma.

S. Giacomo. Figlio di Alleo e di Maria, parente della Madonna, viene detto il minore per distinguerlo dall’altro Apostolo dello stesso nome. Egli fin dai primi anni, dice il Breviario, non bevve mai vino, si astenne dalla carne ed osservò il voto e gli obblighi del nazareato. A lui solo era permesso di entrare nel Santo dei Santi. Portava vesti di lino e l’assiduità nella preghiera gli aveva fatto divenire i ginocchi duri come la pelle d’un cammello. Chiamato alla sequela di Gesù fu perseverante nella vocazione e seguì in tutta la sua vita il Messia.

Ricevuto lo Spirito Santo rimase vescovo di Gerusalemme. Quivi egli fondò una comunità di cristiani i quali con l’esempio della loro virtù attirarono ogni giorno nuovi proseliti.

S. Giacomo fu uno dei principali Apostoli che parteciparono al Concilio di Gerusalemme e crebbe a tanta santità di vita da essere soprannominato il Giusto.

Governò la sua Chiesa per circa trent’anni, operandovi numerose conversioni, per la qual cosa fu fatto segno all’odio degli Ebrei i quali lo assalirono mentre stava pregando nel tempio, e trascinatolo sulla terrazza lo precipitarono al suolo. Egli non morì in quella caduta, anzi inginocchiatosi invocava perdono ai suoi persecutori, quando un colpo di mazza gli spaccò il cranio. Aveva 96 anni di età. Lasciò come monumento sempiterno la Lettera Cattolica, nella quale è celebre il sue detto: « La fede senza le opere è morta ».

La festa dei Ss. Filippo e Giacomo un tempo il 1° maggio data dal VII-VIII secolo; essa non ricorda il giorno della loro morte sul quale regna ancora molta incertezza ma quello della dedicazione della basilica eretta a Roma nel vi secolo in onore dei due Apostoli e che oggi porta il titolo generico dei Ss. Apostoli. In essa si conservano i corpi dei due gloriosi santi.

PRATICA. A ciascuno il Signore ha tracciato una via. Impariamo da questi due Apostoli ad essere fedel e costanti nello stato di vita in cui il Signore ci ha posti.

PREGHIERA. Dio, che ci allieti con l’annuale solennità dei tuoi Apostoli Filippo e Giacomo, dehl fa’ che mentre ci rallegriamo dei loro meriti, siamo insiemi ammaestrati dai loro esempi.

MARTIROLOGIO ROMANO. Festa dei santi Filippo e Giacomo, Apostoli. Filippo, nato a Betsaida come Pietro e Andrea e divenuto discepolo di Giovanni Battista, fu chiamato dal Signore perché lo seguisse; Giacomo, figlio di Alfeo, detto il Giusto, ritenuto dai Latini fratello del Signore, resse per primo la Chiesa di Gerusalemme e, durante la controversia sulla circoncisione, aderì alla proposta di Pietro di non imporre quell’antico giogo ai discepoli convertiti dal paganesimo, coronando, infine, il suo apostolato con il martirio.