Archivio mensile:gennaio 2023

Prezzi al consumo – dicembre 2022

Prezzi al consumo – dicembre 2022

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Nel mese di dicembre 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,3% su base mensile e dell’11,6% su base annua. In media, nel 2022 i prezzi al consumo crescono dell’8,1% (+1,9% nel 2021). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’“inflazione di fondo”), i prezzi al consumo aumentano del 3,8% (+0,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 4,1% (+0,8% nel 2021). Il rallentamento su base tendenziale dell’inflazione è dovuto prevalentemente ai prezzi degli energetici non regolamentati (che, pur mantenendo una crescita sostenuta, passano +69,9% a +63,3%), degli alimentari non lavorati (da +11,4% a +9,5%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +6,8% a +6,0%); per contro, un sostegno alla dinamica dell’inflazione deriva dall’accelerazione dei prezzi degli energetici regolamentati (da +57,9% a +70,2%), degli alimentari lavorati (da +14,3% a +14,9%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +6,2%) e dei servizi relativi alle comunicazioni (da +0,2% a +0,7%). Nel mese di dicembre 2022, l’inflazione di fondo (cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi) accelera da +5,6% a +5,8% e quella al netto dei soli beni energetici sale da +6,1% a +6,2%. L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto, per lo più, alla crescita da un lato dei prezzi degli energetici regolamentati (+7,8%), dei beni alimentari lavorati (+0,8%) e degli altri beni (+0,7%), dall’altro, a causa di fattori stagionali, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,4%) e dei servizi relativi ai trasporti (+1,1%). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi degli energetici non regolamentati (-3,9%) e degli alimentari non lavorati (-0,6%). L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e del 12,3% su base annua. La variazione media annua del 2022 è pari a +8,7% (+1,9% nel 2021).

 

Bollettino economico n. 1/2023

Bollettino economico n. 1/2023

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Nel quarto trimestre l’economia mondiale mostra, secondo le più recenti previsioni delle istituzioni internazionali, un affievolimento della crescita mondiale per l’anno in corso. Secondo le stime della Banca d’Italia, nel nostro paese l’attività si è indebolita nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Dopo il ristagno in estate, emergono indicazioni di un lieve aumento dell’occupazione nel bimestre ottobre-novembre; la dinamica salariale resta moderata. L’inflazione armonizzata al consumo si è collocata al 12,3% in dicembre su base annuale, sostenuta ancora dalla componente energetica, che continua a trasmettersi ai prezzi degli altri beni e dei servizi. Le prospettive di crescita e l’inflazione secondo le stime più recenti – che presentano ancora un carattere puramente indicativo, – presentano in uno scenario di base il PIL, dopo un aumento di quasi il 4% nel 2022, nel 2023 allo 0,6%; la crescita tornerebbe a rafforzarsi nel biennio successivo. L’inflazione al consumo, salita quasi al 9% nello scorso anno, scenderebbe al 6,5% nel 2023 e più decisamente in seguito, portandosi al 2,0% nel 2025. In uno scenario avverso, in cui si ipotizza un arresto delle forniture di gas russo all’Europa, il prodotto si contrarrebbe nel 2023 e nel 2024 e crescerebbe moderatamente nell’anno successivo; l’inflazione salirebbe ulteriormente quest’anno, per poi scendere decisamente nel prossimo biennio.

Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei Servizi Sanitari Regionale 2020/2021

Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei Servizi Sanitari Regionale 2020/2021

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

La Corte dei conti ha presentato al Parlamento il Referto (Delibera Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2022/FRG) sulla gestione finanziaria 2020-2021 dei servizi sanitari regionali. Il biennio 2020-2021 ha segnato una netta rottura di “trend”, con una spesa sanitaria che, se si include il 2022, è cresciuta mediamente del 5%: oltre tre punti in più rispetto all’1,3% del valore medio del quadriennio pre-pandemico. Una crescita consistente e, tuttavia, inferiore a quella di Regno Unito (20,2%), Germania (9,7%) e Spagna (9,5%), ad eccezione della Francia (5,0%). I risultati delle Regioni “in piano di rientro” sembrano relativamente migliori e mostrano una riduzione da 2,1 a 0,7 miliardi di euro dei disavanzi dei servizi sanitari tra il 2012 e il 2020; il risanamento finanziario, inoltre, non sembra essere avvenuto a scapito dei LEA (migliorati costantemente almeno fino al 2019, tranne limitate eccezioni) ma sono ancora significative le differenze geografiche nei servizi territoriali, come quelli per le cure palliative ai malati di tumore, il numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario e l’assistenza domiciliare integrata. Quanto alla composizione della spesa sanitaria 2008-2019, si riduce quella da lavoro dipendente (in calo dal 34 al 31,7%), risentendo del blocco del turn over e delle altre misure di contenimento delle dinamiche retributive, particolarmente stringenti nel periodo 2012-2019. Di conseguenza emerge il fenomeno legato all’impiego di strumenti flessibili e transitori per dotarsi rapidamente di personale nel periodo emergenziale, anche attraverso prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie acquistate come servizi sanitari. La Corte rileva che il costo del personale “emergenziale” nel 2020 cresce in quota inferiore rispetto all’acquisto di servizi sanitari. I servizi sanitari per l’emergenza rappresentano il 19% del totale della spesa per “Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie” dell’esercizio, con punte superiori al 50% per il Molise e con valori del 32% circa per la Sicilia, del 29% per la Puglia e del 26% per Calabria e Abruzzo. Si nota infine, una difficoltà a coprire le posizioni stabili in organico, sintomo di una certa disaffezione all’impiego pubblico in sanità.

 

Notiziario economico finanziario – novembre/dicembre 2022

Notiziario economico finanziario – novembre/dicembre 2022

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione “Servizio Bilancio” dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle “Istituzioni nazionali”; la quarta sezione “Istituzioni comunitarie e internazionali” riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. In questo numero si segnalano, fra gli altri: CNEL Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettivaBanca d’Italia Gli effetti redistributivi dell’inflazione: un’analisi basata su un modello di microsimulazione per l’Italia.

 

Emolumento accessorio una-tantum 2023

Emolumento accessorio una-tantum 2023

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1, comma 330, prevede che “per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza”. La Ragioneria Generale dello Stato al fine di assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, comunica le misure del predetto emolumento da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

 

CIRS106

 CIRS106

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Qual è la durata del contratto collettivo integrativo di istituto?

L’art. 7, comma 3, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/4/2018 prevede espressamente che: “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.” Il successivo comma 10 precisa inoltre che “I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.”

Da quanto sopra esposto consegue la cadenza triennale del contratto integrativo, il quale deve contenere tutte le sezioni normative e la ripartizione del fondo relativo alla prima annualità. Le successive annualità, come su riportato, possono essere negoziate di anno in anno al fine di stabilire i criteri di riparto dei relativi fondi.

CIRS104

 CIRS104

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Come si computano i tempi di percorrenza per la partecipazione all’assemblea sindacale territoriale da parte di un dipendente della scuola? Devono essere aggiunti alla durata del monte ore annuale previsto per l’assemblea territoriale?

Il diritto di assemblea è regolato, in via generale, per il lavoro pubblico, dal CCNQ sui permessi e sulle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, art. 4.

Tale articolo, oltre a prevedere il diritto per tutti i pubblici dipendenti di partecipare alle assemblee sindacali per 10 ore annue pro capite, sancisce altresì il dovere di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.

Questa norma è stata declinata, per il comparto scuola, nell’art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, il quale espressamente dispone al comma 6 che “Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.”

Ne consegue che nella durata complessiva delle assemblee territoriali deve tenersi conto anche dei tempi di percorrenza.

 

CIRS103

 CIRS103

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Per godere del diritto all’esclusione del computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 9 dell’art. 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007, cosa dovrà essere indicato nella certificazione di malattia?

Per il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL Scuola del 29.11.2007, che esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica rilasciata dai competenti organismi pubblici da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita. Anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, dovranno anch’essi essere certificati secondo la normativa vigente.

In ogni caso, l’individuazione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.

ASAN79a

 ASAN79a

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La tariffa di € 480,00 lordi per ogni turno di guardia notturna reso in attività libero professionale, di cui all’art. 115 CCNL Area Sanità 2016/2018, deve essere riconosciuta anche ai direttori di struttura complessa?

In merito all’orario di servizio dei Direttori di UOC (DUOC), si conferma che la disciplina dell’art. 25 del CCNL 19/12/2019 si pone in sostanziale continuità con la struttura normativa dell’art. 15 del CCNL 3/11/2005 confermando, per i direttori di struttura complessa, l’insussistenza di un orario di servizio predefinito e l’obbligo di organizzare “il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 24, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata”.

In questa prospettiva, perfezionando la normativa del previgente art. 15 del CCNL 3/11/2005, l’art. 25 del CCNL 19/12/2019 commisura la durata della prestazione lavorativa dei direttori di struttura complessa ad una “permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13 dell’art. 24” che gli stessi hanno l’obbligo di assicurare in misura atta a “garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti”.

Per quanto attiene alle prestazioni aggiuntive, si fa presente che l’art. 115 comma 2 in oggetto definisce le prestazioni aggiuntive come attività, svolte in regime libero professionale intramurario, “…ad integrazione dell’attività istituzionale…”. Ed anche l’art. 24 comma 6 del medesimo CCNL fa riferimento al “raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati…” e ad un “impegno aggiuntivo”.

In entrambe le disposizioni contrattuali citate non si esclude espressamente l’applicabilità delle stesse ai DUOC; tuttavia si prevede che, in materia di prestazioni aggiuntive, le Aziende ad Enti devono adottare uno specifico regolamento nonché attenersi alle linee di indirizzo nazionale e regionale (si veda in proposito l’art. 6, comma 1, lett. b) del CCNL in esame).

Per quanto attiene le guardie e in particolare quelle notturne si ritiene che l’art. 26 (Servizio di guardia) al comma 3 sebbene escluda la obbligatorietà per i DUOC dell’effettuazione delle guardie non preclude ai medesimi di poter collaborare, ove lo vogliano, espletando quei turni di guardia anche notturni laddove non possano in alcun modo essere coperti dai dirigenti sanitari in servizio e competenti per disciplina.

Tuttavia, in considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, per i DUOC non è previsto un orario minimo settimanale d’obbligo questi ultimi, così come non possono essere compensati per il plus orario/lavoro straordinario, laddove svolgano turni di guardia in orario o fuori orario di lavoro non potranno percepire il relativo compenso.

Detto compenso compete invece qualora le guardie costituiscano prestazioni aggiuntive rispetto agli obiettivi prestazionali negoziati ai sensi dell’art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) e, qualora si tratti di guardie notturne in forma aggiuntiva, si applicherà la tariffa di cui all’art. 115 comma 2 bis lett. d) “…. ferme restando le condizioni di operatività…” di cui al comma 2 dell’art.115 e tenendo conto che l’applicazione della norma in esame “…deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata …” nonché nel rispetto di quanto previso alle lett. a), b) e, in particolare, c) del medesimo art. 115 comma 2 bis.

Si richiama infine l’attenzione sulla gestione dei due istituti ed in particolare l’incidenza del secondo rispetto il primo, rivestendo significativa importanza il diverso finanziamento degli stessi.

 

ASAN78

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I dipendenti hanno diritto alla retribuzione al 100% per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti sino al compimento dei 12 anni da parte del bambino alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs 151/2001 per effetto del D.Lgs 105/2022?

Si deve evidenziare che gli orientamenti applicativi della scrivente Agenzia AIV303 e SAN272 risalivano al 2016 e vanno pertanto, ad oggi, riformulati come segue alla luce delle notevoli modifiche apportate agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001 con l’entrata in vigore del D. Lgs del 30 giugno 2022 n. 105.

Si tenga infatti presente che l’art. 45, comma 3, del CCNL 2016-2018 del comparto sanità e l’art. 44, comma 3, del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, nel prevedere un trattamento di maggior favore rispetto a quello disposto dall’art. 34 del D.Lgs 151/2001, effettuano un rinvio dinamico all’art. 32, comma 1, (in combinato disposto con l’art. 34) del D.Lgs 151/2001 recependone pertanto le modifiche apportate anche dal recente D. Lgs del 30 giugno 2022 n. 105 che, a seguito della novella, consente l’erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di congedo di nove mesi da fruirsi fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

Lo stesso art. 34, comma 3, ora prevede che, nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 (dello stesso art. 34), tale indennità può essere erogata, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, solo a condizione che il reddito individuale del lavoratore sia inferiore ad un determinato parametro indicato nella stessa norma.

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore delle ultime modifiche legislative sopra citate, ovvero dal 13 agosto 2022, il maggior beneficio contrattuale, che si colloca nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 (in combinato disposto con l’art. 34) del D.Lgs. n. 151 del 2001 e smi, per le lavoratrici madri e/o per i lavoratori padri, potrà essere erogato per i primi trenta giorni di congedo parentale,…computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente…, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

ASAN77

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Le assenze orarie retribuite, di cui all’art. 37 CCNL Area Sanità 2016/2018, hanno una programmabilità temporale sufficiente al fine di permettere alle Aziende o/e Enti di organizzare turni di attività?

Si rammenta che i permessi retribuiti di cui al citato art. 37 possono essere fruiti “compatibilmente con le esigenze di servizio”. Esiste quindi certamente uno spazio di valutabilità per i datori di lavoro, in merito ad eventuali ricadute negative sulla funzionalità dei servizi, come pure sussiste la possibilità di richiedere al dipendente di comunicare, laddove possibile, la volontà di fruire di tali permessi con sufficiente anticipo in modo da evitare tali ricadute negative

ASAN76

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I Dirigenti delle Professioni Sanitarie sono destinatari di quote del Fondo di Perequazione?

Si evidenzia che il CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità all’art. 116 comma 2 lett. i) opera un rinvio diretto all’art. 5 comma 2 lett. e) del DPCM del 27.3.2000 secondo il quale “e) i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell’attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell’azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie.”

In applicazione di tale DPCM, il previgente art. 57, comma 2 lett. i), del CCNL 8.6.2000 I biennio economico dell’Area III – da riferirsi ai dirigenti del ruolo sanitario nel cui ambito è stata a suo tempo istituita, ex legge 10 agosto 2000 n. 251, la qualifica unica dei dirigenti delle professione sanitarie – “un’ulteriore quota della tariffa – da concordare in azienda ai sensi dell’art. 4, (pag. 18) comma 2 lettera G), (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico, comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell’attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria….”.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, il sistema contrattuale della dirigenza sanitaria ha subito alcune modifiche e, per quanto qui interessa, tale CCNL ha sancito quanto segue:

–   all’art. 1 comma 1 stabilisce che anche i dirigenti delle professioni sanitarie (ex Area III) confluiscono in questa nuova area della sanità: “1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del medesimo CCNQ.”;

–   all’art. 114 comma 1 chiarisce che “…a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo, ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 8 del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III, è consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale…”.

Da tutto quanto sopra, ne discende che il c.d. fondo di perequazione di cui all’art. 116, comma 2, lett. i) del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, menzionato ab initio, può intendersi come destinato anche ai dirigenti delle professioni sanitarie ai quali, come già precisato, non è consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale.