ASAN79a

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La tariffa di € 480,00 lordi per ogni turno di guardia notturna reso in attività libero professionale, di cui all’art. 115 CCNL Area Sanità 2016/2018, deve essere riconosciuta anche ai direttori di struttura complessa?

In merito all’orario di servizio dei Direttori di UOC (DUOC), si conferma che la disciplina dell’art. 25 del CCNL 19/12/2019 si pone in sostanziale continuità con la struttura normativa dell’art. 15 del CCNL 3/11/2005 confermando, per i direttori di struttura complessa, l’insussistenza di un orario di servizio predefinito e l’obbligo di organizzare “il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 24, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata”.

In questa prospettiva, perfezionando la normativa del previgente art. 15 del CCNL 3/11/2005, l’art. 25 del CCNL 19/12/2019 commisura la durata della prestazione lavorativa dei direttori di struttura complessa ad una “permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13 dell’art. 24” che gli stessi hanno l’obbligo di assicurare in misura atta a “garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti”.

Per quanto attiene alle prestazioni aggiuntive, si fa presente che l’art. 115 comma 2 in oggetto definisce le prestazioni aggiuntive come attività, svolte in regime libero professionale intramurario, “…ad integrazione dell’attività istituzionale…”. Ed anche l’art. 24 comma 6 del medesimo CCNL fa riferimento al “raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati…” e ad un “impegno aggiuntivo”.

In entrambe le disposizioni contrattuali citate non si esclude espressamente l’applicabilità delle stesse ai DUOC; tuttavia si prevede che, in materia di prestazioni aggiuntive, le Aziende ad Enti devono adottare uno specifico regolamento nonché attenersi alle linee di indirizzo nazionale e regionale (si veda in proposito l’art. 6, comma 1, lett. b) del CCNL in esame).

Per quanto attiene le guardie e in particolare quelle notturne si ritiene che l’art. 26 (Servizio di guardia) al comma 3 sebbene escluda la obbligatorietà per i DUOC dell’effettuazione delle guardie non preclude ai medesimi di poter collaborare, ove lo vogliano, espletando quei turni di guardia anche notturni laddove non possano in alcun modo essere coperti dai dirigenti sanitari in servizio e competenti per disciplina.

Tuttavia, in considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, per i DUOC non è previsto un orario minimo settimanale d’obbligo questi ultimi, così come non possono essere compensati per il plus orario/lavoro straordinario, laddove svolgano turni di guardia in orario o fuori orario di lavoro non potranno percepire il relativo compenso.

Detto compenso compete invece qualora le guardie costituiscano prestazioni aggiuntive rispetto agli obiettivi prestazionali negoziati ai sensi dell’art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) e, qualora si tratti di guardie notturne in forma aggiuntiva, si applicherà la tariffa di cui all’art. 115 comma 2 bis lett. d) “…. ferme restando le condizioni di operatività…” di cui al comma 2 dell’art.115 e tenendo conto che l’applicazione della norma in esame “…deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata …” nonché nel rispetto di quanto previso alle lett. a), b) e, in particolare, c) del medesimo art. 115 comma 2 bis.

Si richiama infine l’attenzione sulla gestione dei due istituti ed in particolare l’incidenza del secondo rispetto il primo, rivestendo significativa importanza il diverso finanziamento degli stessi.

 

ASAN79aultima modifica: 2023-01-31T20:25:54+01:00da vitegabry
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