Archivio mensile:gennaio 2015

Costretti a combattere

 

Sempre alto nel mondo il numero dei bambini-soldato 

28 gennaio 2015

Nelle prossime settimane, circa tremila bambini-soldato saranno gradualmente rilasciati da un gruppo armato in Sud Sudan. Lo ha annunciato l’Unicef, precisando che un primo gruppo di duecentottanta piccoli combattenti è già tornato in libertà. 

Proprio l’agenzia per i minori delle Nazioni Unite ha contribuito a negoziare il rilascio dei minori, che hanno dagli undici ai diciassette anni di età. «Questi bambini-soldato sono stati costretti a fare e vedere cose che nessuno dovrebbe mai provare» ha affermato il rappresentante dell’Unicef per il Sud Sudan, Jonathan Veitch. I minori erano stati arruolati da una fazione dell’esercito democratico del Sud Sudan, un gruppo armato il cui leader, David Yau Yau, ha firmato un accordo di pace con il Governo di Juba lo scorso anno. Ad accogliere con favore la notizia del rilascio dei piccoli è stato anche il segretariato generale delle Nazioni Unite per i minori nei conflitti armati, il quale ha sottolineato che tutti questi bambini, gettati senza scrupoli nel mezzo di un conflitto violento, impiegheranno mesi, se non anni, per riprendersi da ciò che hanno vissuto. Il rilascio annunciato nel Sud Sudan è senza dubbio un passo nella giusta direzione, ma in altre parti del mondo sono ancora migliaia i bambini reclutati. Ad esempio nel sud-est asiatico, particolarmente in Myanmar, le cui forze armate figurano tra i sette eserciti del mondo nei quali è più frequente l’impiego di bambini nei conflitti. Il rilascio in questi giorni di alcuni minorenni da parte dell’esercito del Myanmar sottolinea l’impegno del Governo nel risolvere questa situazione, ma ciò ancora non basta.

– See more at: http://www.osservatoreromano.va/it/news/costretti-combattere#sthash.IUWAGoBu.dpuf

Novità e approfondimenti

Novità e approfondimenti

Finanziamenti UE

La Grecia e lo spettro default: i rischi per l’Italia

Elezioni in Grecia e rischio default: gli effetti sull’economia dell’Eurozona e ripercussioni per le imprese italiane che operano a livello internazionale prive di protezione sulla propria esposizione. »

IRAP

Deduzione IRAP 2015: i criteri di calcolo

Casi particolari, applicazione ai produttori agricoli, voci da sottrarre al costo del personale dipendente: come si calcola la deduzione IRAP 2015 introdotta dalla Legge di Stabilità. »

Busta paga

Retribuzioni e contributi 2015 per lavoratori dipendenti

Minimali e massimali per retribuzioni, aliquote aggiuntive e calcolo contributi dei lavoratori dipendenti: la circolare INPS con le rivalutazioni 2015. »

Compensi professionali

Dichiarazione redditi precompilata, i compensi a CAF e professionisti

Dichiarazione dei redditi precompilata: ecco i nuovi compensi ai CAF e ai professionisti da applicarsi dal 2015 in poi. »

Rifiuti

Classificazione rifiuti: le nuove regole da febbraio 2015

Conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle complesse nuove procedure di classificazione dei rifiuti: ecco cosa cambia. »

Accesso al credito

PMI e start-up: quali prospettive per l’accesso al credito?

Accesso al credito, opportunità di finanziamento, agevolazioni fiscali e programmi di sviluppo per PMI e start-up innovative: ne parliamo con Carlo Alberto Carnevale Maffè. »

Microsoft Excel

Calcolare con Excel le tasse di registrazione per Brevetti, Marchi, Modelli e Disegni

Un modello in Excel per il calcolo della tassazione dei titoli di proprietà industriale alla luce della normativa vigente. »

Altre News

Regime dei Minimi

Regime Minimi, i correttivi alla riforma 2015

Correttivi in vista per la riforma del Regime dei Minimi e forse anche una proroga dell’aliquota al 5% per tutto il 2015: i dettagli. »

assunzioni qualificate

Assunzioni qualificate: la revoca del credito d’imposta

Le precisazioni del MiSE sui motivi di revoca del credito d’imposta in caso di assunzioni agevolate di professionisti altamente qualificati. »

Rate

Premio INAIL a rate, calcolo degli interessi

Tasso di interesse e coefficienti da applicare per il versamento delle rate di autoliquidazione INAIL. »

News regionali

Hotel

Expo 2015: prezzi record a Milano

Tariffe alberghiere lievitate fino al 300% nel corso di Expo 2015: ecco i prezzi medi degli hotel milanesi. »

Staffetta generazionale

Pensione anticipata nelle aziende piemontesi

Staffetta generazionale nelle aziende del Piemonte: pensione anticipata per over 50 a contributi previdenziali pieni, assunzione giovani con contratti a tempo indeterminato. »

Innovazione

Rete per l’innovazione delle PMI a Padova

La Camera di Commercio di Padova cerca “Facilitatori dell’innovazione” per creare una rete territoriale a supporto delle imprese che innovano. »

Matching

Capitale privato per imprese: bando a Ferrara

Le iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Ferrara per rilanciare il tessuto imprenditoriale favorendo l’incontro tra le PMI e il capitale di potenziali investitori. »

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2015, n. 3786

Sicurezza – Morte del lavoratore – Costituzione di parte civile nel processo penale

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza resa in data 28/1/2011, il Tribunale di Trapani ha assolto L.L. dall’accusa di omicidio colposo asseritamente commesso ai danni del lavoratore G.P.; con la stessa sentenza il Tribunale di Trapani ha assolto la I.G. s.r.l. dall’illecito amministrativo alla stessa ascritto, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in conseguenza del comportamento contestato al L.

L’Imputato, in qualità di legale rappresentante della I.G. s.r.l. (società esercente attività di piscicoltura e acquacoltura con impianto di ingrasso e allevamento di tonni) era stato originariamente accusato dell’omicidio colposo del dipendente, G.P., annegato nel corso di un’operazione di controllo e di vigilanza delle gabbie dei tonni collocate a circa un miglio dal porto, a causa della mancata osservanza, da parte dello stesso, delle norme contravvenzionali specificamente indicate nel capo di imputazione.

Secondo i termini dell’accusa, il L., in violazione dei tradizionali parametri della colpa generica e della normativa sulla sicurezza del lavoro, aveva adibito il P. alle mansioni di controllo, vigilanza e ispezione dell’impianto di ingrasso e di allevamento dei tonni, mediante l’uso, da solo, di un natante aveva motore di potenza superiore 30 kW, nonostante il mancato conseguimento, da parte del lavoratore, della prescritta e obbligatoria patente nautica indispensabile per la conduzione dell’imbarcazione.

In occasione del fatto oggetto d’esame, il P., alle ore 1.30 del 6/6/2009, alla guida del natante messogli a disposizione dalla società datrice di lavoro, aveva raggiunto, come di consueto, l’impianto di allevamento e d’ingrasso dei tonni e, ivi giunto, per propria imperizia, rimaneva con l’elica del natante incastrata in una cima e, non riuscendo più a liberarsi, finiva, anche a causa delle avverse condizioni del mare, per essere sbalzato in mare e quindi per annegare.

A fondamento dell’assoluzione, il primo giudice – al di la dell’accertata esperienza ‘di fatto’ del lavoratore nella conduzione del natante (essendo lo stesso in possesso di tutti i requisiti per ottenere il rilascio del titolo di conduttore di traffico locale) – aveva evidenziato come non fosse stato possibile chiarire le cause effettive del decesso della vittima, non potendo ad esempio escludersi che la stessa avesse cercato rifugio in mare volontariamente nel tentativo di raggiungere le vicine gabbie dei tonni.

Su appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani e delle parti civili costituite, con sentenza in data 26/6/2013, la corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la responsabilità dell’imputato per i reati allo stesso ascritti, lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e dell’ammenda di euro 100,00, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, condannando altresì la I.G. s.r.l.

alla sanzione amministrativa di 300 quote del valore di euro 300,00 ciascuno, nonché alla sanzione interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di tre mesi.

Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione l’Imputato e la I.G. s.r.l.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale, per avere la corte territoriale utilizzato, ai fini della decisione, le risultanze dell’Inchiesta formale, effettuata dall’Ufficio Direzione marittima di Palermo ai sensi dell’art. 1241 cod. nav. acquisita in sede d’appello (ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.) nonostante l’opposizione della difesa, che aveva originariamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato sulla base di un compendio probatorio privo di detta documentazione sopravvenuta.

Ciò posto, avendo il giudice d’appello fondato Integralmente la propria sentenza di condanna sul contenuto della documentazione acquisita in appello, lo stesso avrebbe inammissibilmente esteso la propria cognizione ad elementi probatori radicalmente non utilizzabili.

Con il secondo motivo, Il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, per avere la corte d’appello del tutto omesso di pronunciarsi in ordine all’eventuale condanna in solido del responsabile civile, Z. Assicurazioni, pur in presenza della regolare citazione e dell’intervento di tale parte processuale.

Con l’ultimo motivo, l’imputato si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per avere la corte d’appello erroneamente applicato nella specie la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, attesa l’assoluta irrilevanza della violazione delle norme relative al rilascio delta patente nautica in relazione alle circostanze del decesso del P. (stasi dell’imbarcazione con aggrovigliamento della fune di ormeggio sull’elica della barca), ed avuto riguardo all’erronea interpretazione, da parte del giudice d’appello, della norma di cui all’art. 263 reg. cod. nav. (relativa all’abilitazione della vittima alla conduzione dell’imbarcazione in esame), tenuto conto della riconducibilità della figura del R. a quella del conduttore di traffico locale abilitato alla conduzione di navi di stazza lorda non superiori a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.

Da ultimo, il ricorrente censura l’interpretazione delle norme sulla sicurezza del lavoro fatta propria dal giudice d’appello, là dove ha affermato che il documento di sicurezza della I.G. s.r.l. avrebbe dovuto essere redatto sulla base del decreto legislativo n. 271/1999, viceversa non applicabile nel caso di specie, trattandosi di nave da diporto non impiegata in attività di traffico commerciale (cfr. art. 4, lett. b), d.lgs. cit).

3. Con un primo motivo, la I.G. s.r.l. censura la sentenza impugnata (unitamente alle ordinanze di corrispondente contenuto pronunciate nel corso del giudizio) nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la costituzione delle parti civili per la rivendicazione dei danni asseritamente subiti ad opera della società ricorrente, quale ente responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. In contrasto con l’orientamento su tale punto venutosi consolidando nella giurisprudenza nazionale e in quella sovranazionale della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Con un secondo motivo la società ricorrente si duole della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’ammettere l’acquisizione agli atti del giudizio degli esiti dell’inchiesta formale esperita in sede amministrativa dalla Direzione marittima di Palermo, in assenza dei necessari requisiti di assoluta indispensabilità dell’atto istruttorio, ai fini del giudizio, richiesti dall’art. 603 cod. proc. pen.

Con un terzo motivo, la società ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel pronunciare la condanna dell’imputato e, conseguentemente, della società ricorrente, in assenza di alcuna certezza in ordine alle cause concrete del decesso della vittima, senza procedere ad alcuna rigorosa confutazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, delle argomentazioni indicate dal primo giudice a fondamento della decisione di assoluzione pronunciata.

Sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe omesso di specificare l’immediato nesso di derivazione causale tra le violazioni ascritte alla colpa dell’imputato (a loro volta riflesse nell’accertamento di responsabilità operato a carico della I.G. s.r.l.) e il decesso del lavoratore, per altri versi incorrendo nel travisamento della prova relativa alla supposta disponibilità, da parte del lavoratore, al momento del fatto, di un unico natante, a dispetto della circostanza (riconosciuta dalla stessa sentenza di primo grado: cfr. pag. 2) secondo cui l’azienda aveva posto a disposizione del lavoratore un ulteriore natante denominato Shark 1 e un gommone della lunghezza di m. 8,90, per la cui conduzione non era indispensabile il conseguimento di alcuna patente nautica: premessa che avrebbe imposto al giudice di secondo grado la spiegazione delle ragioni per cui il lavoratore avesse deciso di usare l’imbarcazione più grande, nonostante la disponibilità di un mezzo per il cui uso non sarebbe stato necessario violare alcuna disposizione del codice della navigazione.

Allo stesso modo, secondo i rilievi critici articolati dalla società ricorrente, il giudice d’appello avrebbe omesso di giustificare adeguatamente le ragioni per cui il lavoratore deceduto avesse deciso di non esercitare il proprio controllo da terra (come peraltro previsto dalle disposizioni del piano di sicurezza della società datrice di lavoro) assumendo l’imprudente e improvvida iniziativa di imbarcarsi, peraltro attraverso l’utilizzazione di un mezzo per la cui conduzione non era in possesso della prescritta patente e senza indossare il salvagente, presente a bordo dell’imbarcazione, che gli avrebbe consentito di non annegare: circostanze nel loro complesso idonee a giustificare la qualificazione del comportamento del lavoratore nei termini dell’abnormità tale da dissolvere qualunque ipotetico nesso di causalità tra le asserite violazioni ascritte al datore di lavoro e il decesso del lavoratore.

Secondo la prospettazione critica della società ricorrente, la corte territoriale sarebbe inoltre incorsa in un’erronea interpretazione della disciplina relativa alla redazione del piano di sicurezza della società ricorrente, avendo impropriamente richiamato la disciplina di cui al decreto legislativo n. 271/1999 nella specie inapplicabile, ed avendo erroneamente richiamato la pretesa violazione della normativa di cui al d.p.r. n. 435/1991 in considerazione della accertata disponibilità, da parte del lavoratore deceduto, dei titoli idonei alla conduzione dell’imbarcazione utilizzata ai fini del traffico locale, di là dal trascurabile rilievo del dato formale.

Da ultimo, la società ricorrente – rimarcati gli aspetti di contraddittorietà, contenuti nella sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del fatto, rispetto alle risultanze dell’inchiesta amministrativa condotta (alla cui stregua era risultata, quale causa del decesso del P. il relativo annegamento a seguito dell’ormeggiamento dell’imbarcazione utilizzata alla boa esistente in prossimità dell’impianto sottoposto a vigilanza) – ha inoltre evidenziato come la sentenza d’appello non avesse considerato l’avvenuta predisposizione, da parte della I.G. s.r.l, del dovuto piano di sicurezza, come attestato da tutta la documentazione prodotta e analìticamente richiamata in ricorso, senza neppure precisare in termini specifici la natura del supposto interesse della società datrice di lavoro eventualmente collegato al comportamento penalmente rilevante dell’imputato, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Con l’ultimo motivo d’impugnazione, la società ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare la condanna solidale della Z. Assicurazioni chiamata in giudizio quale responsabile civile.

 

Considerato in diritto

 

4. I ricorsi proposti dall’lmputato e dalla I.G. s.r.l. devono ritenersi fondati nei termini che seguono.

Deve trovare preliminarmente accoglimento la censura sollevata dalla I.G. s.r.l. con riguardo all’avvenuta ammissione della costituzione delle parti civili nel processo penale per la rivendicazione dei danni asseritamente subiti ad opera della società ricorrente, quale ente responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Al riguardo, ritiene il collegio di far proprie le condivise argomentazioni illustrate in una precedente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 2251 del 05/10/2010, dep. 22/01/2011, Rv. 248791), secondo cui, nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l’istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l’omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore.

In particolare, la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa.

Peraltro, accanto alla materiale “assenza” di riferimenti riguardanti la parte civile, il d.lgs. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo. Da un lato, vi è l’art. 27 che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell’ente la limita all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili; dall’altro lato, appare particolarmente significativa la regolamentazione del sequestro conservativo, di cui all’art. 54. L’omologo istituto codicistico di cui all’art. 316 c.p.p. pone questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della “pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario”, sia delle “obbligazioni civili derivanti dal reato”, in quest’ultimo caso attribuendo alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro; invece, il citato art. 54 d.lgs. 231/2001 limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all’erario), sequestro che può essere richiesto unicamente dai pubblico ministero.

Anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma eodicistica, presuppone la richiesta della parte civile (Cass., Sez, 6, Sentenza n. 2251/2010, cit.).

Deve dunque conclusivamente affermarsi, sulla base della disciplina positiva richiamata, come la costituzione di parte civile nel processo penale per la rivendicazione del risarcimento dei danni nei confronti dell’ente responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non sia ammessa, con la conseguente nullità della corrispondente ammissione avvenuta nel corso del presente giudizio e della successiva condanna dell’ente al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

5. Appaiono viceversa prive di fondamento le doglianze avanzate da entrambi i ricorrenti con riguardo all’asserita illegittimità dell’assunzione, In sede d’appello, degli atti relativi all’inchiesta formale esperita in sede amministrativa dalla Direzione marittima di Palermo con riguardo all’incidente occorso al P., avuto riguardo alla pretesa valenza ostativa della natura del rito abbreviato e alla dedotta insussistenza, in ogni caso, dei presupposti di legge per dar luogo alla ridetta acquisizione.

Sul punto, varrà richiamare l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità (che questo collegio condivide e ribadisce, anche in relazione al caso di specie, in ragione della ritenuta correttezza dell’interpretazione dei dati normativi ivi prospettata), ai sensi del quale il giudice di appello deve ritenersi tenuto ad ammettere le prove sopravvenute all’instaurazione del giudizio (quale quella oggetto dell’odierno esame), pur quando quest’ultimo sia stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato, salvo che non si tratti di prove vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue o irrilevanti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 44947 del 17/10/2013, Rv. 257977).

La richiamata pronuncia di questa Corte ha al riguardo evidenziato come in tema di giudizio abbreviato, il potere d’integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall’art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (per il quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione) è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all’esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (V. Sez. 5 sent. n. 4648 del 19.12.2005, Rv 233632).

Tale potere del giudice è conseguente al principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. che implica il controllo del giudice sull’attività del P.M. e poteri sostitutivi in caso di inerzia del P.M. o di incompletezza delle indagini preliminari.

Nessuna lesione dei diritti della difesa è in tal senso ipotizzabile dal momento che, allorché l’imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare, da un lato, anche la possibilità, prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi e, dall’altro, che sopravvengano nuove prove.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue o irrilevanti. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39663 del 7.10.2010 dep. 10.11.2010, Rv 248437).

Inoltre, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre nell’ipotesi di cui al primo comma la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, diversamente, nell’ipotesi del secondo comma, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22.1.2008 dep. 25.2,2008 Rv 239341).

Qualora la richiesta di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello sia volta ad assumere nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, l’ammissione è subordinata solo al giudizio di superfluità e irrilevanza manifesta e cioè di prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 552 del 13.3.2003 dep. 23 12.1.2004, Rv 227022).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, ad esito del contraddittorio sul punto instaurato tra le parti, ha espressamente dato atto della specifica idoneità dell’atto istruttorio sopravvenuto ad assicurare una più opportuna e compiuta conoscenza dei fatti, avuto riguardo alla specificità dell’episodio oggetto d’esame, costituito da un infortunio sul lavoro occorso in mare (cfr. l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo del 12/11/2012 in atti).

La decisione così assunta dalla corte palermitana deve ritenersi fondata sul vigore di un discorso giustificativo del tutto immune da vizi d’indole logica o giuridica, come tale idoneo a sottrarsi Integralmente alle censure al riguardo sollevate dagli odierni ricorrenti.

6. Del tutto fondate devono per converso ritenersi le censure critiche formulate dai ricorrenti in relazione al discorso giustificativo condotto dalla Corte d’appello con riguardo alla ricostruzione dei profili di colpa addebitabili all’imputato e al corrispondente riconoscimento del nesso di causalità tra le violazioni normative ascritte al L. e il decesso del P.

Osserva sul punto il Collegio come la Corte d’appello, nel rimarcare il proprio dissenso rispetto alla motivazione assolutoria articolata dal primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo in ipotesi applicabile al caso di specie (ed aver rilevato le supposte violazioni formali obiettivamente ascrivigli alla condotta del L.), abbia del tutto omesso di esplicitare in termini concreti – e, correlativamente, di tematizzare, sul piano probatorio – le questioni concernenti il riscontro ‘in fatto’ delle trasgressioni dell’imputato effettivamente rilevanti sul piano della tutela antinfortunistica del lavoratore e della relativa reale incidenza causale sullo sviluppo dinamico degli eventi ch’ebbero a condurre al decesso del P.; e ciò, tanto sul piano del riscontro dell’eventuale inadeguatezza delle imbarcazioni poste a disposizione del lavoratore (siccome in ipotesi prive delle necessarie dotazioni di sicurezza), quanto in relazione all’asserita adibizione del P. allo svolgimento di mansioni rispetto alle quali lo stesso non sarebbe stato adeguatamente formato, sì da esporlo all’assunzione di rischi lavorativi non fronteggiabili attraverso l’esplicazione delle proprie effettive e concrete capacità professionali.

Sul punto, il discorso condotto con insistenza dal giudice d’appello, con riferimento alla circostanza del mancato conseguimento, da parte del P., dei necessari titoli abilitativi alla conduzione dell’imbarcazione utilizzata, ovvero della violazione della disciplina rivolta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve ritenersi minato da una misura d’irriducibile astrattezza, avendo la corte palermitana propriamente omesso di approfondire, tanto sul piano argomentativo quanto in termini probatori, il nesso di immediata e diretta derivazione causale del decesso del lavoratore per annegamento dall’ipotizzata violazione della disciplina concernente la conduzione di imbarcazioni nel traffico locale o dall’ipotizzata violazione della disciplina sull’iscrizione dell’imbarcazione Shark 2 negli appositi registri amministrativi, ovvero della normativa riguardante i requisiti d’idoneità soggettivi e oggettivi per la conduzione delle navi minori e dei galleggianti (art. 25 I. n. 472/1999: cfr. folio 9 e segg. della sentenza impugnata).

È appena il caso di evidenziare come la circostanza che il P. non dovesse (né potesse) essere incaricato dello svolgimento delle mansioni nella specie a lui affidate, in presenza delle asserite inadempienze del datore di lavoro, ancora non vale ad attestare, di per sé, il concreto riscontro del nesso di concreta derivazione causale tra le trasgressioni del datore di lavoro (e dunque tra la colpa di questi) e le occorrenze del decesso del lavoratore, avendo la corte territoriale propriamente trascurato di procedere alla confutazione della decisiva obiezione sul punto articolata dal primo giudice, secondo cui l’evento lesivo si sarebbe comunque verificato pur quando il datore di lavoro avesse in ipotesi rispettato tutte le norme protettive paratamente richiamate nella sentenza impugnata.

E ciò, tanto più in presenza dell’avvenuto accertamento, attestato dal primo giudice: 1) della regolare dotazione, dell’imbarcazione utilizzata dal P., della prescritta strumentazione di sicurezza (documentatamente attestato dal primo giudice: cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado); 2) della (incontestata) pluriennale e sperimentata competenza marinaresca del lavoratore deceduto (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado); 3) della frequente ricorrenza dell’incidente occorso nella specie (consistito nell’attorcigliamento del cavo di ormeggio nell’elica dell’imbarcazione) indipendentemente dall’esperienza (in ipotesi ineccepibile) o dal conseguimento delle necessarie abilitazioni amministrative, da parte del responsabile della navigazione, o dall’entità dell’imbarcazione (cfr. la dichiarazione resa dal teste MR Capitano di Corvetta, richiamata alla pag. 14 della sentenza di primo grado).

Ed ancora, tanto più in assenza dì alcuna certezza probatoria circa le effettive modalità di verificazione del decesso del lavoratore (annegato tra i marosi in un quadro di pessime condizioni meteomarine: cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), a fronte del rilevato corretto funzionamento della pompa di sentina (destinata al drenaggio dell’acqua eventualmente imbarcata) (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado) e della riscontrata esistenza, al momento del rinvenimento dell’imbarcazione da parte dei soccorritori, di un utile spazio di riparo per il P. sulla parte dell’imbarcazione ancora non sommersa (cfr. pagg. 4-5 della sentenza di primo grado).

La corretta considerazione di tali occorrenze di fatto avrebbe necessariamente imposto, al giudice d’appello, un adeguato impegno argomentativo destinato ad articolare criticamente (in dissenso rispetto alla già pronunciata assoluzione dell’imputata in primo grado) le ragioni dell’avvenuta esclusione, oltre ogni ragionevole dubbio, della decisiva e autonoma incidenza causale di un’ipotesi di forza maggiore in nessun modo fronteggiabile, indipendentemente dalle prospettate inadempienze cautelari addebitabili al datore di lavoro del P.

Vale sul punto il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (Cass., Sez – 4, Sentenza n. 43966 del 06/11/2009, Rv, 245526); e tanto, sul presupposto che, In tema di reati colposi, l’addebito soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione deIle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez. 4, Sentenza n. 16761 del 11/03/2010, Rv. 247017).

Il complesso delle considerazioni che precede, nell’evidenziare il riscontro di gravi lacune interpretative e motivazionali addebitabili alla sentenza impugnata, di questa impone l’annullamento, tanto con riguardo alla ritenuta colpevolezza dell’imputato, quanto in relazione alla conseguente responsabilità ascritta alla I.G. s.r.l., con il conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per un nuovo esame.

7. L’accoglimento dei motivi di ricorso di cui al precedente par. 6 (e il conseguente annullamento della sentenza di condanna impugnata) vale a ritenere assorbito il doveroso esame delle censure, sollevate da entrambi i ricorrenti, riferite all’omessa pronuncia della condanna nei confronti della Z Assicurazioni, già citata e intervenuta in giudizio in qualità di responsabile civile.

 

P.Q.M.

 

Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo altra Sezione per nuovo esame.

Legge 114/2014 – Inps, semplificazioni per i soggetti con invalidità

L’Inps, con la circolare n. 10 del 23.1.2015 ha illustrato, anche a seguito della nostre richieste, le “semplificazioni” in materia di: accertamento sanitario di revisione; accertamento sanitario per i neo-maggiorenni già titolari di indennità di frequenza; attribuzione dei benefici economici ai neo-maggiorenni già titolari di indennità di accompagnamento.

Accertamento sanitario di revisione

La convocazione a visita sanitaria dei soggetti con riconoscimento di minorazione civile e/o handicap soggetto a revisione è attribuita all’Inps. L’ Istituto, dando alla normativa un’interpretazione estensiva, non si limita semplicemente a convocare l’invalido ovvero ad effettuare una calendarizzazione delle visite ad opera delle ASL ma, allo scopo di superare il previgente sistema dell’eventuale “doppia visita” e per garantire “una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale”, si fa carico di effettuare l’accertamento sanitario intervenendo sull’intero iter accertativo. In pratica le Asl, che fin’ora effettuavano tali accertamenti, vengono di fatto estromesse. L’Istituto ribadisce che il nuovo iter di revisione sanitaria  si conclude con l’espletamento dell’accertamento sanitario, pertanto, le prestazioni economiche, i benefici di cui alla legge 104/92 e tutte le agevolazioni in godimento continuano ad essere erogati anche oltre la data di scadenza indicata sul verbale e fino a che non interverrà il nuovo accertamento sanitario il cui eventuale esito negativo non potrà più causare indebiti dalla scadenza del verbale alla data della visita.

Inoltre, accogliendo le richieste da tempo fatte dai Patronati del Ce.Pa, finalmente l’Inps afferma che le visite di revisione saranno effettuate con criteri diversi da quelli previsti per le visite di verifica straordinaria.
In sede di visita di revisione, si dovrà accertare oltre alla sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici anche l’eventuale aggravamento. E proprio a proposito delle verifiche straordinarie, che per quest’anno sono circa 150.000, l’Istituto, pur riconoscendone la strategia di contrasto degli illeciti, auspica che vengano superate dopo la completa assunzione in carico delle visite di revisione ed il necessario processo di allineamento delle procedure.

Accertamento sanitario per i neo-maggiorenni già titolari di indennità di frequenza

Ai minori già titolari di indennità di frequenza, al compimento della maggiore età, sono erogate in via provvisoria le prestazioni economiche previste per gli adulti (assegno mensile o pensione di inabilità) sempreché abbiano presentato la domanda amministrativa nei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni.
Le prestazioni saranno definitivamente concesse, laddove ne ricorrano gli ulteriori requisiti amministrativi, all’esito positivo dell’accertamento sanitario che viene ovviamente effettuato tenendo conto dei parametri di valutazione rivolti agli adulti che si differiscono da quelli relativi ai minori.
Proprio per tale diversità si potrebbero creare situazioni in cui, ad esempio, al neo-maggiorenne, già titolare di indennità di frequenza perché ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, non venga riconosciuta in sede di accertamento sanitario almeno il 74% di riduzione della capacità lavorativa richiesta per l’assegno mensile di assistenza.
L’Inps in tal caso dovrebbe recuperare gli eventuali ratei di assegno erogati in via provvisoria prima dell’accertamento sanitario. Per evitare ciò l’Istituto ha previsto di calendarizzare tempestivamente gli accertamenti sanitari nelle Regioni affinché si attivino tempestivamente per effettuare le visite sanitarie ed inviare i verbali telematicamente all’Istituto al fine di evitare l’erogazione di prestazioni indebite.

Attribuzione dei benefici economici ai neo-maggiorenni già titolari di indennità di accompagnamento

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento e/o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down che compiono la maggiore età, continua ad essere erogata l’indennità di accompagnamento e viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, pensione non reversibile ai ciechi assoluti e alla pensione non reversibile ai sordi con la sola domanda amministrativa.
Nei casi di neo-maggiorenni già titolari di indennità di accompagnamento, per i quali era stata prevista una visita di revisione al compimento del 18° anno di età, l’Inps provvederà all’esame degli atti in suo possesso o in possesso dell’interessato per individuare i casi rientranti tra le patologie ingravescenti  al fine di evitare di revisionare soggetti affetti da malattie irreversibili.

Circolari e messaggi inps

RICERCA + I risultati della ricerca sono stati trovati attraverso una nuova funzione del portale web Inps che, oltre all’utilizzo della parola chiave digitata dall’utente, estende l’individuazione di contenuti a tutti i termini ad essa correlati. Continua Continua

Contenuto

CIRCOLARI PIU’ RECENTI

Circolare n. 13 del 27-01-2015

Oggetto: Personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Art 11 comma 13 della Legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 33,38 KB

Categoria: Circolari

Circolare n. 12 del 23-01-2015

Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 30,26 KB

Categoria: Circolari

Circolare n. 11 del 23-01-2015

Oggetto: Determinazione per l’anno 2015 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 82,64 KB

Categoria: Circolari
Documenti allegati:
allegato n.1

Circolare n. 10 del 23-01-2015

Oggetto: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità.

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 27,14 KB

Categoria: Circolari

Circolare n. 9 del 22-01-2015

Oggetto: Art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2014.

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 23,35 KB

Categoria: Circolari
Documenti allegati:
allegato n.1

MESSAGGI PIU’ RECENTI

Messaggio n. 593 del 26-01-2015

Oggetto: Gestione Artigiani e Commercianti – Imposizione contributiva, quarta emissione in corso anno d’imposta 2014

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 14,27 KB

Categoria: Messaggi
Documenti allegati:
allegato n.1

Messaggio n. 376 del 16-01-2015

Oggetto: Moduli per le visite mediche di controllo domiciliare.

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 16,46 KB

Categoria: Messaggi

Messaggio n. 354 del 16-01-2015

Oggetto: Decreto Interministeriale n.86972 del 9 gennaio 2015. CIG in deroga – Settore Appalti di pulizie nelle scuole – Accordo in Sede Governativa del 11 luglio 2014.

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 20,93 KB

Categoria: Messaggi
Documenti allegati:
allegato n.1

Messaggio n. 196 del 12-01-2015

Oggetto: Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Richiesta di accesso alle prestazioni integrative FTA di sostegno al reddito (CIGS, solidarietà mobilità): Casella di posta elettronica istituzionale.

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 17,24 KB

Categoria: Messaggi

Messaggio n. 166 del 09-01-2015

Oggetto: Attuazione operativa della Circolare n. 93 del 17 luglio 2014 – integrazione alla nota PEI n. 4160 del 31/12/2014.

 

 

 

Tipo: Pagina Web – Dimensione: 14,42 KB

Categoria: Messaggi
Documenti allegati:
allegato n.1 | allegato n.2

Rassegna stampa del 28/01/2015

Rassegna stampa
Nota di servizio: come già comunicato a suo tempo, la rassegna stampa sul sito istituzionale della Regione Sardegna non comprende articoli de la Nuova Sardegna a seguito di un espresso divieto di riproduzione.
anno precedentemese precedente
Gennaio 2015
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Se hai problemi di visualizzazione dei file PDF scarica l’ultima versione di Adobe Acrobat.

ricerca avanzata
Rassegna stampa del 28/01/2015

San Tommaso d’Aquino

San Tommaso d’Aquino


San Tommaso d'Aquino

Nome: San Tommaso d’Aquino
Titolo: Sacerdote e dottore della Chiesa
Ricorrenza: 28 gennaio

Un astro di luce particolare e inestinguibile brilla nel cielo del secolo XM; luce che attraversa i secoli, che illumina le menti: l’Angelico Dottore S. Tommaso. 

Nacque ad Aquino nell’anno 1227 dal conte Landolfo e dalla contessa Teodora, parente di Federico Barbarossa, signori fra i più illustri di quei tempi. 

Educato cristianamente fin dalla più tenera età, diede molti segni della sua futura scienza e grandezza. 

A cinque anni fu affidato per l’educazione ai monaci benedettini di Montecassino. Vi rimase fino ai quattordici anni, fino a quando cioè i torbidi politici non decisero i genitori a riprenderlo entro le mura del proprio castello. Più tardi fu mandato all’Università di Napoli, ove, sebbene assai giovane, manifestò il suo potente ingegno, acquistandosi fama presso i condiscepoli e stima presso i maestri. Già si concepivano su di lui le più lusinghiere speranze, già i conti d’Aquino ed altri vedevano in lui il futuro campione del foro napoletano o romano, quando egli di colpo fece crollare tutti questi sogni, annunciando la sua decisione di entrare nell’Ordine di S. Domenico.

Da Napoli, per timore della famiglia che gli si opponeva decisamente, fu mandato a Parigi, ma nel viaggio, raggiunto dai fratelli, venne arrestato e ricondotto nel castello paterno di S. Giovanni a Roccasecca. Rimase prigioniero per circa un anno, vincendo tutte le difficoltà e le lusinghe. Per il suo angelico candore ed in premio della sua fortezza contro una grave tentazione, meritò d’essere cinto del cingolo di purezza da due Angeli, così che dopo d’allora mai più ebbe a subire tentazioni contro la bella virtù. 

Aiutato dalle sorelle riuscì a fuggire, e tosto rientrò nel convento da cui era stato strappato. All’Università di Parigi studiò filosofia e teologia sotto il celeberrimo S. Alberto Magno e a 25 anni cominciò con somma lode a interpretare filosofi e teologi. Passò indi col suo maestro a Colonia, e qui ricevette la sacra ordinazione. Ritornato a Parigi come insegnante universitario sostenne lotte coi maestri secolari. Chiamato poi alla Corte Pontificia in qualità di teologo della curia romana vi rimase qualche anno, poi tornò a Parigi. È questo il tempo più fecondo del suo insegnamento. Da Parigi entrò in Italia e fu inviato da Gregorio X al Concilio di Lione. Ma nel viaggio mori a Fossanova, il 7 marzo 1274. 

Raccolse, sistemò ed espose tutto lo scibile antico, e segnò le vie alle scienze nuove, tanto che non si esita a chiamarlo uno dei più grandi ingegni dell’umanità. 

Mirabili ed eccelse furono le sue virtù. Tale e tanta fu la sua umiltà che ricusò l’arcivescovado di Napoli ripetutamente offertogli dal Sommo Pontefice. Il suo confessore ebbe a dire: « Fra Tommaso a 50 anni aveva il candore e la semplicità di un bambino di cinque anni ». 

PRATICA. — Impariamo da questo santo la fermezza nell’eseguire la volontà di Dio. 

PREGHIERA. — Dio, che illustri la Chiesa con la meravigliosa erudizione del tuo beato confessore Tommaso e la rendi feconda di tante opere, dacci, te ne preghiamo, d’intendere ciò ch’egli ci ha insegnato e di compiere, a suo esempio, ciò che ha fatto. Bibl., CINTI, Tommaso d’Aquino, Ed. Paoline.