Archivio mensile:febbraio 2024

CIFA: Sicurezza sul lavoro – rimettiamo al centro l’etica dell’impresa

CIFA: Sicurezza sul lavoro – rimettiamo al centro l’etica dell’impresa

CIFA Italia porpone un sistema di rating di qualità delle imprese che tenga conto anche di questo aspetto valoriale.

 

 

 

Il Comunicato Stampa

Sicurezza sul lavoro/Tragedia di Firenze

Cafà (Cifa Italia): “Rimettiamo al centro l’etica dell’impresa. E facciamo un serio monitoraggio dell’area formazione in Italia”

L’associazione propone un sistema di rating di qualità delle imprese

 

Roma, 21 febbraio. “La tragedia di Firenze deve farci riflettere su un tema di primaria importanza: l’etica dell’impresa”, dichiara Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia, che propone di dar vita a un sistema di rating di qualità per le imprese che tenga conto anche di questo aspetto valoriale.

Per Cafà “l’etica in un contesto aziendale implica il rispetto di norme morali e di comportamentali responsabili a garanzia di tutti: utenti, lavoratori e fornitori. Purtroppo, per qualche azienda questo aspetto viene meno a fronte della possibilità di facili profitti e mette così in difficoltà le imprese sane e socialmente responsabili che noi, come associazione di categoria, abbiamo il dovere di tutelare incrementando le attività formative e proponendo di  rafforzare le norme del nuovo Codice appalti che, in materia di subappalto, prevedono la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante. La responsabilità solidale civile e penale andrebbe, dunque, prevista non solo per la corretta esecuzione della prestazione ma anche per il rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

“Quanto al versante della formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, voglio ricordare che, con il nostro fondo interprofessionale Fonarcom, fummo i primi – dopo l’incidente sul lavoro a Mineo, in Sicilia, il 12 giugno del 2008, che vide la morte di 6 operai e la distruzione di 6 famiglie – a pubblicare un avviso di 700mila euro destinato anche alle piccole e micro imprese” prosegue.

“Da allora tanti passi avanti sono stati fatti, ma non bastano. Eppure ci sono cose che non sarebbero difficili da attuare, come un serio monitoraggio dell’area formazione in Italia. Lo abbiamo evidenziato qualche anno fa al Ministro del lavoro del precedente Governo: secondo la proposta al tempo formulata dalla nostra confederazione l’INAIL avrebbe potuto avviare un censimento dei lavoratori in regola con l’obbligo formativo. Un censimento di questo tipo, grazie all’utilizzo del digitale, potrebbe raccogliere i dati in tempo reale e consentire di mettere in mora le aziende inadempienti o sanzionare l’accertato inadempimento. In più, il data base dell’Istituto potrebbe dialogare con gli enti di formazione monitorando l’effettivo svolgimento delle attività formative e il corretto rilascio degli attestati. Si otterrebbe così un aggiornamento costante del dato complessivo dei lavoratori formati e un controllo mirato sugli enti di formazione, finalizzato anche a sanzionare quegli “attestatifici” che rilasciano attestati pur non avendo erogato la formazione. A fronte di questi ipotizzati risultati, continua Cafà, non comprendo perché l’INAIL, pur essendo uno dei primi enti italiani a investire nell’informatizzazione dei dati, ancora non utilizzi questi sistemi per definire nuove politiche in materia di sicurezza”

Per il presidente di Cifa “le misure a favore di un corretto sistema di monitoraggio sull’osservanza delle regole normative ed etiche da parte delle imprese potrebbero dar vita a un rating di qualità utile a promuovere la responsabilità sociale delle imprese”.

 

Fonte: CIFA

Ipsoa Quotidiano: Sorveglianza sanitaria: quali sono gli obblighi del datore di lavoro

Ipsoa Quotidiano: Sorveglianza sanitaria: quali sono gli obblighi del datore di lavoro

approfondimento di Pierluigi Rausei* – in collaborazione con IPSOA Quotidiano

 

“Il datore di lavoro, per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, è tenuto ad adempiere all’obbligo di sorveglianza sanitaria. In quale modo? Deve nominare il medico competente, che interverrà con atti finalizzati a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai fattori di rischio professionali e alle modalità in cui viene svolta l’attività lavorativa. In materia, anche la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, con il documento di prassi n. 1 del 2024, ha fornito indicazioni in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria, chiarendo che spetta al datore di lavoro verificare l’idoneità alla mansione del lavoratore che è stato assente per più di 60 giorni. Con quali modalità? ….”

 

ascolta il podcast 


* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

 

Consulta: Jobs Act – la tutela reintegratoria si applica a tutti i casi di nullità del licenziamento

Consulta: Jobs Act – la tutela reintegratoria si applica a tutti i casi di nullità del licenziamento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 22, depositata il 22 febbraio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.

La Corte di cassazione rimettente, nel sollevare la questione, aveva censurato tale limitazione, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, per violazione del criterio di delega fissato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), deducendo che l’esclusione delle nullità, diverse da quelle «espresse», non trovasse rispondenza nella legge di delega, la quale riconosceva la tutela reintegratoria nei casi di “licenziamenti nulli” senza distinzione alcuna

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata questa censura, osservando in particolare che il criterio direttivo, nella parte rilevante in proposito, aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola, in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare.

La Corte ha sottolineato che il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva – e non consentiva quindi – la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione soltanto per i
licenziamenti disciplinari ingiustificati.

Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.

 

la sentenza n. 22/2024 

Fonte: Corte Costituzionale

 

INPS: Pensione anticipata flessibile – modalità applicative

INPS: Pensione anticipata flessibile – modalità applicative

L’INPS, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che estende il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il successivo comma 140 estende la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell’anno 2024.

 

  Fonte: INPS

 


 

Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS

 

INL: vigilanza – report 2023 e programmazione 2024

INL: vigilanza – report 2023 e programmazione 2024

In data 26 febbraio 2024, si è riunita la Commissione centrale di coordinamento attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale ha tracciato il report sulla vigilanza 2023 ed ha illustrato la programmazione per il 2024.

Oltre un miliardo di contributi e premi recuperati a favore dei lavoratori nel corso del 2023, a fronte di più di 100.000 controlli effettuati in aziende di ogni dimensione e settore merceologico: si conferma in costante crescita l’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, comprensivo dei militari dei Nuclei di tutela lavoro (NIL) e degli ispettori INPS e INAIL.

I risultati conseguiti nell’anno 2023 confermano la costante attenzione dedicata all’affinamento dell’azione di intelligence, che consente di orientare l’attività ispettiva e di potenziarne l’efficacia.

Nel dettaglio, i controlli avviati nel 2023 da INL, Carabinieri del lavoro, INPS e INAIL risultano superiori dell’11% rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente (111.281, a fronte dei 100.192 del 2022).

Grazie all’efficacia della programmazione è stato individuato un maggior numero di aziende non in regola con la normativa vigente. Sono stati accertati, infatti, illeciti nei confronti di 59.445 aziende, con un tasso di irregolarità pari al 74% e conseguente incremento di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente (72%).

Ma il dato sicuramente più rilevante del 2023 riguarda l’incremento delle forze ispettive, sia amministrative che tecniche – destinate a rafforzare l’indispensabile attività di vigilanza in ogni luogo di lavoro – il cui contingente, alla data del 31 dicembre 2023, è pari a 4.768 unità (+19% rispetto al 2022), così ripartiti: 3.222 ispettori civili dell’INL, dei quali 877 tecnici; 828 ispettori dell’INPS; 200 ispettori dell’INAIL; 518 militari dell’Arma.

Il report dell’attività di vigilanza svolta nel 2023 è stato illustrato oggi pomeriggio dal Direttore INL, Paolo Pennesi, nel corso della riunione della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza che si è svolta nella Sala Piegari dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed è stata incentrata anche sulla presentazione della programmazione della vigilanza per il 2024.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Inpgi, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Enpam, Enasarco, organizzazioni sindacali e datoriali.

A presentare le linee programmatiche per il 2024 è stato il Direttore della Direzione Centrale Vigilanza e sicurezza del lavoro, Aniello Pisanti, che ha sottolineato come le priorità del programma trovino fondamento principalmente nel Piano Nazionale di contrasto al Sommerso e nell’esigenza di intensificare gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’obiettivo prioritario dell’INL, è stato ribadito, resta quello di orientare l’attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socioeconomico che danno vita a forme di economia sommersa.

In particolare, per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro, l’INL, a seguito dell’aumento in organico di ispettori tecnici, ha come finalità prioritaria quella di implementare gli accertamenti volti ad assicurare la corretta applicazione delle misure previste dal d.lgs. n. 81/2008,rafforzando l’attività di intelligence.

Gli interventi ispettivi previsti per l’anno 2024 sono, pertanto, principalmente rivolti al contrasto dei fenomeni di irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale di più grave allarme sociale. L’immissione in servizio di un congruo numero di nuovi ispettori, ordinari e tecnici, consente di implementare gli interventi di presidio del territorio fino al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di 101.500 accessi ispettivi da parte di INL, oltre a 17.000 da parte dei NIL (per un totale di 118.500 accessi INL/NIL).

L’attività di vigilanza di iniziativa dell’INL si sostanzierà in attività di contrasto al sommerso – e, in questo contesto, al lavoro nero e al cosiddetto lavoro grigio – nel contrasto al caporalato e ai fenomeni illeciti con aspetti transnazionali, nelle verifiche sul rispetto delle norme con riferimento alle nuove tipologie di lavoro (piattaforme digitali, lavoro sportivo), nei controlli sul rispetto delle norme in tema di pari opportunità e sull’applicazione dei contratti collettivi.

 

Min.Lavoro: Trasporto pubblico locale – indennità di malattia 2023

Min.Lavoro: Trasporto pubblico locale – indennità di malattia 2023

La Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, comunica che entro il 31 marzo 2024, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare del rimborso dell’indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2023.

I modelli allegati al presente avviso (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, Tabella oneri) dovranno essere trasmessi, a firma del rappresentante legale, mediante PEC al seguente indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it

Di seguito, la modulistica:

 

Fonte: Min. Lavoro

 

Governo: interventi in materia di lavoro irregolare e appalti

Governo: interventi in materia di lavoro irregolare e appalti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 71 del 26 febbraio 2024, ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, queste le novità per quanto riguarda la materia lavoro:

  • misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare;
  • misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
  • misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • si introducono:
    • disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro);
    • disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
  • si prevede l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
  • si introduce un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.

Fonte: Governo

 

 

Parlamento: convertito in Legge il DL Milleproroghe

Parlamento: convertito in Legge il DL Milleproroghe

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Di particolare importanza, per quanto riguarda la materia lavoro, quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 18: la proroga al 31 dicembre 2024 delle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” per avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva.

 

4-bis. All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

 

il Testo coordinato 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2024

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2024

istatLe quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2023, vanno rivalutate dello 0,377313 %.

TFR: il coefficiente di rivalutazione dal 2005

 

Dottrina Per il Lavoro: le principali circolari INPS per l’anno 2024

Dottrina Per il Lavoro: le principali circolari INPS per l’anno 2024

aggiornato al 22 febbraio 2024 – a cura di Roberto Camera

Pubblichiamo le principali circolari dell’INPS che avranno valenza per tutto l’anno 2024.

 

 


 

Vedi le principali circolari dell’INPS relative all’anno:

 

Dottrina Per il Lavoro: le retribuzioni in vigore al 1° gennaio 2024

Dottrina Per il Lavoro: le retribuzioni in vigore al 1° gennaio 2024

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Le retribuzioni in vigore al 1° gennaio 2024

 

 

Il sito Dottrina Per il Lavoro, ritenendo di fare cosa utile per tutti gli addetti ai lavori (consulenti, aziende, lavoratori, sindacati e operatori pubblici), pubblica le retribuzioni di 153 contratti collettivi, divise per livello, in vigore al 1° gennaio 2024.

Le tabelle sono fornite su gentile concessione di Wolters Kluwer Italia srl – che si ringrazia per la collaborazione – e sono inserite nell’allegato al n. 1/2024 di Pratica lavoro.

Scarica la rivista >> clicca qui

 

Per i soli lettori di Dottrina Per il Lavoro, è possibile abbonarsi alla rivista Pratica lavoro con un extra-sconto del 10% (che si somma all’attuale offerta in corso). Basta inserire nel carrello il codice  DPL10 >> clicca qui

 


 

Vedi le retribuzioni degli anni precedenti

 

Decreti Legislativi

Decreti Legislativi

Decreto Legislativo 12 Febbraio 13/2024
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. (24G00026)

Pubblicato in: G.U. n. 43 del 21/02/2024

Decreto Legislativo 29 Gennaio 8/2024
Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71. (24G00018)

Pubblicato in: G.U. n. 24 del 30/01/2024

Decreto Legislativo 8 Gennaio 1/2024
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. (24G00007)

Pubblicato in: G.U. n. 9 del 12/01/2024