Archivi giornalieri: 27 febbraio 2024

Pensione anticipata per lavori usuranti: la domanda per il 2025

Pensione anticipata per lavori usuranti: la domanda per il 2025

La domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti potrà essere presentata entro il 1° maggio 2024.

Pubblicazione: 27 febbraio 2024

Il messaggio 23 febbraio 2024, n. 812 fornisce le indicazioni per l’accesso alla pensione anticipata per lavori usuranti nel 2025. I lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per andare in pensione nel 2025 devono presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2024.

Possono presentare domanda anche i dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 

Il messaggio indica i destinatari del beneficio, le decorrenze e la modalità di presentazione della domanda. Specifica, inoltre, la modalità di comunicazione riguardo all’esito della domanda presentata e la modalità di presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio.

Messaggio numero 812 del 23-02-2024

 

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2024 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

 

1. Premessa

 

Con il messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023 sono state fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

 

Con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

 

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

 

In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione ex-ENPALS trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione, anche presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1° giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3.

 

In materia di accesso al beneficio per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, si fa rinvio alle istruzioni fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 59 del 29 marzo 2018.

 

In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 – dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 – non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

 

 

2. Destinatari del beneficio

 

2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

 

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

 

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 61 e 7 mesi* 97,6* almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni

 

 

 

2.2 Lavoratori notturni a turni

 

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

 

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

 

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 63 e 7 mesi* 99,6* almeno 35 anni minimo 64 e 7 mesi* 100,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni

 

 

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

 

 

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6* almeno 35 anni minimo 63 e 7 mesi* 99,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni

 

 

 

 

2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

 

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

 

 

3. Regime delle decorrenze

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

 

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

 

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

 

 

4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2024 e relativa documentazione

 

La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

 

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

 

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

 

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

 

Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora.

 

Per le attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.

 

Si precisa infine che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo, si chiarisce che, al fine di provare, in modo inequivocabile, l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.

 

 

 

 

 

5. Comunicazione dell’Ente previdenziale al soggetto interessato

 

In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:

 

  1. l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
  2. l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
  3. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

 

Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2024 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

 

 

 

 

6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

 

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

 

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

 

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

 

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

 

  Il Direttore Generale  
  Vincenzo Caridi  

 

 

Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi

Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi

Temporaneamente disponibile il servizio online per le domande di indennità di malattia per eventi insorti entro il 31 dicembre 2023.

Pubblicazione: 27 febbraio 2024

Con il messaggio 26 febbraio 2024, n. 833, l’Istituto comunica la riattivazione del servizio “Comunicazione online dei flussi retributivi”, al fine di completare le lavorazioni delle domande di indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti entro il 31 dicembre 2023.

Il servizio sarà temporaneamente disponibile per l’esclusiva definizione delle domande ed è utilizzabile anche per eventuali regolarizzazioni.

Eventuali flussi trasmessi tramite questo servizio per eventi morbosi successivi al 31 dicembre 2023 non potranno essere utilizzati

L’Istituto fornirà le indicazioni sulle modalità di determinazione della retribuzione parametro prevista per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2024, che sarà effettuata mediante l’utilizzo dei dati trasmessi tramite i flussi UNIEMENS.

Dichiarazione reddituale anno di reddito 2021: invio entro 29 febbraio

Dichiarazione reddituale anno di reddito 2021: invio entro 29 febbraio

La Dichiarazione reddituale è una dichiarazione obbligatoria per pensionati e percettori di prestazioni INPS collegate al reddito che è possibile inviare online mediante il servizio RED semplificato.

Pubblicazione: 27 febbraio 2024

La dichiarazione della situazione reddituale è una dichiarazione obbligatoria per pensionati e percettori di prestazioni INPS collegate al reddito, che è possibile inviare online mediante il servizio RED semplificato. La scadenza per inviare la dichiarazione reddituale relativa ai redditi rilevanti percepiti nel 2021 è il 29 febbraio prossimo.

A cosa serve il servizio “RED semplificato”

Con il servizio online si devono comunicare all’INPS eventuali redditi rilevanti ai fini del ricalcolo dei trattamenti pensionistici e nei casi in cui è necessario, anche eventuali redditi del coniuge e dei componenti del nucleo familiare che vengono mostrati nel servizio.

Chi deve rendere la Dichiarazione reddituale

L’obbligo di presentazione del modello RED riguarda i pensionati titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito come la quattordicesima, l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale.

Come si può inviare la Dichiarazione reddituale

• online: tramite il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS al servizio dedicato “RED semplificato;

• tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

• tramite CAF e gli altri soggetti abilitati convenzionati con l’INPS, che offrono assistenza gratuita per la compilazione e l’invio del modello RED;

• tramite strutture territoriali INPS.

In caso di mancata presentazione del modello RED, si può incorrere nella sospensione o revoca della prestazione.

Dichiarazione RED 2021: video-guida personalizzata per pensionati.

Con il messaggio INPS 27 dicembre 2023, n. 4761 è stata lanciata la campagna informativa con una video guida personalizzata e interattiva per i pensionati destinatari della campagna di Sollecito Dichiarazione RED (anno di reddito richiesto 2021).

La video guida personalizzata e interattiva per la Dichiarazione RED 2021 è un servizio innovativo che aiuta i pensionati ad adempiere correttamente ai propri obblighi facilitando l’accesso e l’uso del servizio online per l’invio della dichiarazione reddituale.

La campagna di comunicazione, avviata con successo negli anni scorsi, è stata rinnovata in riferimento ai redditi dell’anno 2021, con l’invio agli interessati non solo della consueta lettera di sollecito ma anche con l’erogazione ai destinatari del servizio di video guida, notificato via sms o e-mail, nelle app IO e INPS Mobile e anche all’interno dei servizi online “Cedolino della pensione” e “Consulente digitale delle pensioni”.

All’interno della video guida, accessibile dal portale INPS, previa autenticazione, dal link presente in calce all’avviso depositato nella bacheca dell’area riservata dei destinatari, sono disponibili informazioni personalizzate per ciascun pensionato, con il suo nome e i redditi da comunicare, istruzioni chiare e semplici per compilare la Dichiarazione RED entro il 29 febbraio 2024, le informazioni sulle conseguenze della mancata comunicazione e i collegamenti ai servizi online per inviare il Modello RED e scoprire se si ha diritto ad altre prestazioni.

Guarda lo spot della video guida o visita la pagina del sito INPS dedicata alla campagna per saperne di più.

San Gabriele dell’Addolorata

 

San Gabriele dell’Addolorata


Nome: San Gabriele dell’Addolorata
Titolo: Religioso
Nome di battesimo: Francesco Possenti
Nascita: 1 marzo 1838, Assisi
Morte: 27 febbraio 1862, Isola del Gran Sasso, Teramo
Ricorrenza: 27 febbraio
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
Beatificazione:
31 maggio 1908, Roma , papa Pio X
Canonizzazione:
13 maggio 1920, Roma , papa Benedetto XV
Sito ufficiale:www.sangabriele.org
Francesco Possenti nacque ad Assisi il I marzo 1838 da nobile famiglia. Dai genitori ricevette quell’educazione cristiana che fu poi il germe della sua vocazione allo stato religioso. Fu giovane elegantissimo, ed era così rigoroso nell’esigere che i suoi abiti fossero ben tenuti e preparati, che facilmente s’irritava se qualche cosa mancava o scorgeva qualche piccola macchia sfuggita alle persone di servizio. Questo suo carattere, che lo portava a commettere impazienze; fu causa talvolta di dispiaceri al padre e ai fratelli. Studiò fino a 17 anni, dopo i quali, addolorato vivamente per la morte della madre, vittima del colera del 1855, si ritirò in religione.

Scelse la regola dei Padri Passionisti, fondati da San Paolo della Croce, per poter consolare col suo delicatissimo cuore i dolori della passione di Gesù Cristo e della Vergine Addolorata. Non più quindi vanità, non più ricercatezze, ma il rozzo saio passionista fu la sua ambizione.

Compiuto il noviziato prese il nome di Gabriele dell’Addolorata, volendo significare con questo la particolare devozione che nutriva verso la Madre dei dolori. Quantunque fosse stato sempre debole, manifestava uno speciale fervore nel condurre vita penitente e di preghiera.

Condusse una vita umile e silenziosa; non operò miracoli. La preghiera e la mortificazione, l’ubbidienza perfetta all’orario, lo studio, la meditazione, l’esame di coscienza, l’umiltà, erano il suo impegno quotidiano. A tutto questo, ch’è comune ad ogni religioso, egli aggiungeva una singolarissima devozione alla SS. Vergine, per cui in soli cinque anni di vita religiosa si fece grande santo. Spinto dal suo amore. Gabriele s’era composto una specie d’inno che chiamava simbolo di Maria e che portava con gran cura appeso al collo. Consisteva in una lunga serie di articoli che esprimevano la fede, la devozione, l’amore e la tenerezza verso le grandezze di Maria SS. Esercitò un vivo apostolato mariano tra i confratelli, non solo, ma anche coi familiari, ai quali assai di frequente scriveva lettere piene di saggezza e di amore.

Per mostrare quanto teneramente amasse la Vergine, aveva concepito l’idea di stamparsi sul petto con caratteri di fuoco il santissimo nome di Maria. Questo non gli fu permesso e dovette accontentarsi di portarlo scolpito nel suo cuore. Conservò l’innocenza e la sua santa morte avvenne il 27 febbraio 1862, contando appena 24 anni di età.

PRATICA. « li mio Paradiso sono i dolori della cara Madre mia» (S. Gabriele).

PREGHIERA. O Dio, che insegnasti al beato Gabriele a ricordare assiduamente i dolori della dolcissima tua Madre e per mezzo di lei lo innalzasti alla gloria della santità e dei miracoli, dà a noi per l’intercessione e l’esempio di lui, di associarci così ai gemiti della Madre tua, da esser salvati dalla materna sua protezione.

MARTIROLOGIO ROMANO. Ad Isola, in Abruzzo, San Gabriele della Vergine Addolorata, Chierico della Congregazione della Croce e Passione del Signore, Confessore, il quale, illustre durante la sua breve vita per grandi meriti e dopo la morte per miracoli, dal Papa Benedetto decimoquinto fu ascritto nel catalogo dei Santi.