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Messaggio numero 812 del 23-02-2024
Dettaglio
Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2024 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. Premessa
Con il messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023 sono state fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.
La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione ex-ENPALS trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione, anche presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1° giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3.
In materia di accesso al beneficio per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, si fa rinvio alle istruzioni fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 59 del 29 marzo 2018.
In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 – dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 – non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
2. Destinatari del beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 61 e 7 mesi* | 97,6* | almeno 35 anni | minimo 62 e 7 mesi* | 98,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni |
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).
B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 63 e 7 mesi* | 99,6* | almeno 35 anni | minimo 64 e 7 mesi* | 100,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni |
C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2025 al 31.12.2025 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 62 e 7 mesi* | 98,6* | almeno 35 anni | minimo 63 e 7 mesi* | 99,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni |
2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).
3. Regime delle decorrenze
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2024 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.
In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.
Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.
Si precisa infine che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo, si chiarisce che, al fine di provare, in modo inequivocabile, l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.
5. Comunicazione dell’Ente previdenziale al soggetto interessato
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:
- l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
- il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2024 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.
6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.
A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
Il welfare per la formazione post diploma dei giovani
Il welfare per la formazione post diploma dei giovani
Pubblicazione: 23 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2022
Una valida formazione culturale costituisce una base solida per acquisire le conoscenze e competenze con le quali le giovani generazioni dovranno farsi strada in un mondo del lavoro sempre più competitivo e innovativo.
La qualità della formazione è alla base del benessere di un paese e delle sue possibilità di crescita.
L’INPS è consapevole dell’importanza essenziale di garantire un valido supporto alla formazione per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Perciò, con specifici bandi di concorso, mette a disposizione ogni anno iniziative formative rivolte ai giovani, che offrono contributi a copertura totale o parziale dei costi.
Le offerte formative sono dedicate ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati iscritti al Fondo Credito; alcuni bandi sono rivolti anche ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati iscritti al Fondo IPOST e alla Gestione Assistenza Magistrale.
Nella sezione “Welfare, assistenza e mutualità”, in fondo alla pagina del portale INPS (footer), è possibile monitorare di volta in volta la pubblicazione di nuovi bandi e conoscere tutti i requisiti necessari per partecipare ai bandi di concorso. Per informare gli utenti sui nuovi bandi vengono inoltre pubblicate delle news, consultabili anche dalla homepage del portale.
INPS vi invita a consultare periodicamente queste pagine per partecipare alle iniziative offerte.
Le prestazioni per i giovani adulti sono:
- Corsi di lingue all’estero: si tratta di soggiorni studio finalizzati a sostenere gli esami per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento (CEFR);
- Borse di studio per università e ITS: sono borse di studio a copertura parziale delle spese per la frequenza di università e, per gli studenti fuori sede, Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Contributi per master di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento in Italia e all’estero: sono borse di studio per la partecipazione a master universitari di I e II livello e ai corsi universitari di perfezionamento;
- Master per la creazione di start up (Progetto Archimede): sono borse di studio per la partecipazione a master di I o II livello in imprenditoria (entrepreneurship) finalizzati alla creazione di start up;
- Ammissione a convitti e collegi universitari: ospitalità presso convitti e collegi di proprietà dell’INPS o convenzionati con il MIUR;
- Borse di studio per dottorati di ricerca: sono borse di studio per la frequenza di dottorati di ricerca in materia di industria 4.0, scienze statistiche e attuariali, sviluppo sostenibile, INPS e welfare, welfare e benessere.
Inoltre, per i giovani che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), sono previste ulteriori opportunità:
- Corsi di formazione universitaria – Programma Valore PA: sono corsi universitari di formazione proposti da atenei italiani in collaborazione con soggetti pubblici o privati. La quota di partecipazione dei dipendenti è finanziata dall’INPS;
- Master universitari “executive”: sono borse di studio per la partecipazione a master universitari per i dipendenti della pubblica amministrazione.
L’Unita’
Il Fatto Quotidiano
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SA BELLESA DE SAS PRESENTADAS
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San Gerlando di Agrigento
San Gerlando di Agrigento
La sua opera di riorganizzazione della comunità cristiana di Agrigento, che dopo l’occupazione musulmana contava pochi cristiani, lo portò in sei anni a costruire l’episcopio e la cattedrale, dedicati alla Madonna e a san Giacomo.
Fortificò il castello di Agrigento (nome assunto dalla città nel 1927, ma che allora si chiamava Girgenti dal nome Gergent datole dagli arabi). Partecipò poi al convegno di Mazara del 1098, in cui il conte Ruggero I e i vescovi della Sicilia giunsero a un accordo per la ripartizione delle decime; sempre a Gerlando è dato il merito di aver battezzato e convertito il signore arabo Charnud, chiamato poi Ruggero Achmet.
Gerlando morì il 25 febbraio 1100, e le sue reliquie subirono varie traslazioni a opera dei vescovi agrigentini nel 1159 e 1264. Tuttora è venerato come patrono della città siciliana
MARTIROLOGIO ROMANO. Ad Agrigento, san Gerlando, vescovo, che riordinò la sua Chiesa liberata dal potere dei Saraceni.
Domande Frequenti
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Quando si festeggia San Gerlando di Agrigento?
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Quando nacque San Gerlando di Agrigento?
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Dove nacque San Gerlando di Agrigento?
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Quando morì San Gerlando di Agrigento?
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Dove morì San Gerlando di Agrigento?
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Di quali comuni è patrono San Gerlando di Agrigento?
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Caro san Gabriele, tu vivesti talmente immerso nella comunione con Dio da stimare una grazia il morire giovane e perderti nella sua visione eterna; fa’ che non attacchiamo il nostro cuore ai beni passeggeri…
Signore Gesù, che accettasti il bacio traditore di Giuda e sopportasti di essere schiaffeggiato e sputato in faccia, aiutaci a fare della nostra vita un sacrificio a te gradito, portando, ogni giorno…
I. O gloriosa S. Cunegonda, che tra gli agi della corte e lo splendore del trono non cercaste che la mortificazione dei vostri sensi e la felicità dei vostri sudditi, ottenete a noi tutti la grazia di…
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