Archivio mensile:maggio 2021

Certificati di malattia: fermo del sistema Tessera Sanitaria

Certificati di malattia: fermo del sistema Tessera Sanitaria

Sogei SpA ha comunicato che il sistema Tessera Sanitaria sarà sottoposto a un fermo totale per manutenzione straordinaria dalle 18 di sabato 29 maggio alle 16 di domenica 30 maggio, al fine di potenziare l’infrastruttura tecnica del sistema.

Il fermo avrà impatti anche sulla trasmissione dei certificati telematici di malattia che non potranno quindi essere inviati.

Al fine di assicurare comunque la tutela previdenziale della malattia, i medici curanti provvederanno pertanto a redigere certificati in modalità cartacea che il lavoratore dovrà aver cura di trasmettere, secondo la normativa vigente, al proprio datore di lavoro e all’INPS.

Obbligo vaccinazione sanitari, il decreto Covid è legge. Come funziona?

Obbligo vaccinazione sanitari, il decreto Covid è legge. Come funziona?

Grazie alla conversione del decreto Covid n. 44 del 2021, ora l’obbligo vaccinazione sanitari è legge. Cos’è e come funziona

Obbligo vaccinazione sanitari: in un periodo di intenso lavoro per il mondo delle istituzioni, chiamate a far uscire il paese dal tunnel della pandemia, ecco l’ok definitivo della Camera al decreto Covid. E ciò senza alcuna modifica rispetto al testo già approvato a Palazzo Madama. In sintesi, con la conversione in legge, abbiamo tra le novità anche la limitazione della responsabilità del personale sanitario: in buona sostanza viene limitata la punibilità di medici; infermieri e altri operatori nelle attività collegate alla gestione dell’emergenza da pandemia.

In base alle norme di legge ora in Gazzetta Ufficiale, scatta inoltre l’obbligo vaccinazione sanitari; altrimenti l’alternativa è rappresentata dalla sospensione o dall’assegnazione a mansioni differenti. Come appena accennato, nel decreto convertito in legge, c’è spazio per lo ‘scudo penale’ per il personale sanitario. La nuova misura comporta che in relazione a illeciti penali di omicidio colposo; e a lesioni personali colpose gli esercenti delle professioni sanitarie “sono punibili solo nei casi di colpa grave. Attenzione però: lo scudo penale non riguarderà esclusivamente la fase di somministrazione dei vaccini; ma anche, come chiarisce l’articolo 3-bis del testo, l’esercizio della stessa professione medica, durante la pandemia.

Vediamo ora più nel dettaglio i contenuti della legge in oggetto, con particolare riferimento all’obbligo vaccinazione sanitari.

Obbligo vaccinazione sanitari: chi sono i soggetti su cui grava?

Nelle scorse settimane, i casi di cronaca ci avevano raccontato di non pochi membri del personale sanitario che, in varie strutture sparse per la penisola, avevano detto no alla vaccinazione, suscitando biasimo e forti critiche. Si erano appellati alla libertà di non vaccinarsi, fino a ieri garantita dalle norme vigenti. Ora però, la situazione è mutata radicalmente. Come accennato, infatti, il decreto Covid è diventato legge, grazie alla Camera dei Deputati che ha approvato la conversione in legge del decreto n. 44 del primo aprile 2021.

Questo provvedimento, in verità, include disparate misure, non soltanto l’obbligo vaccinazione sanitari, ma anche regole in materia di concorsi pubblici e di giustizia. La legge rimarca ora l’introduzione dell’obbligo vaccinazione sanitari, peraltro in forma gratuita.

A questo punto, ci si potrebbe domandare chi sono in concreto i soggetti destinatari dell’obbligo vaccinazione, così come emerge dal testo della legge.

Norma di riferimento è l’art. 4 del decreto Covid, il quale definisce le regole urgenti in tema

“di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.

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Obbligo di effettuare il vaccino valevole in modo generalizzato

Di fatto, la conversione conferma l‘obbligo vaccinazione sanitari in via generalizzata, essendo gravante su tutte le professioni e gli operatori nel settore sanitario. Dal primo comma del citato articolo, emerge dunque che coloro che dovranno vaccinarsi sono tutti gli esercenti professioni sanitarie, ossia altresì tutti gli operatori che lavorano presso:

  • strutture sanitarie;
  • strutture sociosanitarie e socio-assistenziali;
  • farmacie e parafarmacie;
  • studi professionali.

Ribadiamo che il rispetto dell’obbligo vaccinazione sanitari comporta la gratuità della somministrazione e persegue finalità di tutela della salute pubblica, un valore difeso anche nella Costituzione italiana.

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Per quanto tempo sarà valevole l’obbligo di fare il vaccino?

A questo punto, il quesito è lecito: quale sarà il lasso di tempo entro cui il personale sanitario e gli operatori del campo dovranno sottostare all’obbligo vaccinazione? Ebbene, ad una attenta lettura del comma uno dell’art. 4 del decreto convertito in legge, è fatto chiaro riferimento al fattore durata dell’obbligo vaccinazione, onde evitare possibili fraintendimenti. “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, sarà in vigore detto dovere per le categorie interessate.

Parafrasando il già limpido testo del decreto, abbiamo dunque che l’obbligo introdotto dal decreto Covid sarà in vigore fino al completamento della campagna di vaccinazione; e comunque cesserà entro la fine di quest’anno.

Che cosa succede all’operatore che rifiuta il vaccino?

Se questa è la situazione, è chiaro che le norme del decreto convertito in legge stabiliscono anche quelle che sono le conseguenze, nell’ipotesi di rifiuto della vaccinazione, ossia di mancata osservanza dell’obbligo vaccinazione sanitari. Ebbene, in queste circostanze, il datore di lavoro dovrà dare – se possibile – differenti mansioni, anche di livello inferiore, all’addetto che dice no al vaccino. In ogni caso, dette mansioni comporteranno la sospensione dell’esercizio delle funzioni a contatto con il pubblico.

Inoltre, nel caso in cui non sia possibile assegnare differenti mansioni, per tutto il periodo di sospensione all’operatore non sarà conferita alcuna retribuzione nè altro compenso.

In particolare, la struttura sanitaria o il soggetto comunque competente adottano un atto di accertamento del mancato rispetto dell’obbligo vaccinazione, il quale comporta la sospensione dal diritto di compiere prestazioni; o mansioni che conducano a contatti interpersonali o rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

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La citata sospensione sarà in vigore fino all’eventuale assolvimento dell’obbligo vaccinale; o, in assenza, fino al completamento della campagna di vaccinazione in tutta la penisola, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Tuttavia, l’obbligo vaccinazione sanitari non è valevole in tutti i casi. In base alla legge appena varata, possiamo scoprire che – in linea generale – il vaccino è doveroso per i personale sanitario, ma “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate; attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Pensiamo, per fare un semplice esempio, a possibili casi di allergia al principio attivo del vaccino Moderna.

Bonus affitto negozi 2021: proroga fino a fine luglio nel dl Sostegni bis

Bonus affitto negozi 2021: il decreto Sostegni bis è – come abbiamo più volte avuto modo di ricordare in queste pagine – un provvedimento ‘trasversale’ che, sulla scorta di un consistente stanziamento pari a circa 40 miliardi, offre ristori; agevolazioni e bonus di varia natura a differenti categorie di persone. Non stupisce insomma che il secondo maxi provvedimento economico del Governo Draghi sia stato ri-denominato ‘Decreto Imprese, Lavoro, Professioni’, come a chiarire che la platea dei destinatari è quanto mai vasta.

Tra le numerosissime novità introdotte dal Decreto Sostegni bis, giunto finalmente in Gazzetta Ufficiale il giorno 26 maggio – e dunque pienamente operativo – abbiamo anche la proroga del bonus affitto negozi al 31 luglio 2021. In verità, questa agevolazione non è un elemento nuovo giacchè – prevista come credito d’imposta – era stata disciplinata nel Decreto Rilancio. In quest’ultimo provvedimento, è stata infatti pensata come strumento atto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento collegate all’emergenza epidemiologica.

Di seguito detta misura era stata poi oggetto di proroga nei decreti “Ristori”, adottati dal precedente Governo Conte bis.

Vediamo allora di ricapitolare in sintesi quelli che sono gli aspetti da ricordare della nuova proroga bonus affitto negozi 2021.

Bonus affitto negozi 2021: di che si tratta in breve

Dare una sintetica definizione del bonus affitto negozi non è complicato. Con esso abbiamo di fronte – come anticipato sopra – un credito di imposta in rapporto ai canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo.

Ossia mirati al compimento dell’attività:

  • industriale;
  • artigianale;
  • commerciali;
  • affitto d’azienda a favore delle imprese del settore turistico, tour operator e agenzie viaggi.

In base alle regole vigenti, abbiamo che l’agevolazione in oggetto può essere corrispondente al 60, 50 o 30% del canone di locazione, in considerazione della tipologia di attività svolta.

Chi sono i destinatari dell’agevolazione in questione? La progressiva estensione

Se facciamo riferimento ai contenuti del decreto legge n. 34 del 2020, possiamo individuare chi sono stati i primi beneficiari del bonus affitto negozi. Infatti, il credito d’imposta è assegnato a tutti  i soggetti che svolgono “attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Nella prima fase di applicazione del bonus affitto negozi, gli osservatori più attenti avevano fatto notare che uno dei vincoli imposti dal decreto era rappresentato dal fatto che i soggetti a cui il beneficio era rivolto dovevano aver patito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto all’identico mese del periodo d’imposta anteriore.

Ma, durante l’iter di conversione in legge del “Decreto Rilancio” è stato ampliato l’ambito applicativo del bonus affitto negozi, proprio per poter essere assegnato ad un maggior numero di persone in oggettiva difficoltà. In base alla nuova versione del testo, dunque, hanno diritto all’agevolazione anche le attività produttive iniziate nel 2019, in assenza del vincolo del calo di fatturato o dei corrispettivi del 50%.

Non solo. Nell’ottica di aiutare un più consistente numero di lavoratori, sono state ammesse al bonus anche le imprese del commercio al dettaglio con ricavi al di sopra dei 5 milioni di euro.

Che cosa ha stabilito il dl Sostegni bis? Le novità

In tema di bonus affitto negozi, il dl Sostegni bis va oltre ed allarga ulteriormente l’insieme dei destinatari. Oltre a ribadire che il citato credito d’imposta è rivolto – anche in mancanza dell’elemento della diminuzione di fatturato – alle persone che hanno cominciato l’attività dal primo gennaio 2019, è infatti inclusa anche la seguente novità. Oggi sono ricompresi nella misura anche:

  • “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto”;
  • “gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti […] in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021”.

Più nel dettaglio, nel secondo maxi decreto economico del Governo Draghi è altresì previsto che ai soggetti locatari che svolgono attività di natura economica, il credito d’imposta è assegnato a patto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia al di sotto di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Come sfruttare il bonus affitto? Le modalità

A questo punto, ci si potrebbe domandare quali sono le vie per utilizzare concretamente l’agevolazione in tema di affitto negozi. Ebbene, detto bonus deve essere sfruttato dall’avente diritto, secondo una delle due seguenti modalità:

  • in compensazione nel modello F24 con le imposte da versare al Fisco;
  • altrimenti, è ammessa la cessione del credito d’imposta al locatore, in cambio dello sconto di identico ammontare, applicato sul canone mensile.

LEGGI ANCHE: Reddito di emergenza prorogato fino a settembre, le novità.

Qual è importo del bonus affitto negozi 2021

Il decreto Sostegni bis ovviamente fa anche il punto sull’ammontare effettivo del bonus affitto negozi, così come prorogato fino a fine luglio 2021. Pertanto, abbiamo che per gli agriturismo; alberghi; agenzie viaggio; stabilimenti termali; tour operator, l’allargamento fino a tutto luglio 2021 del credito d’imposta in questione, vale secondo le seguenti percentuali:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
  • 50% dell’ammontare mensile dei canoni affitto d’azienda.

In ogni caso, ciò si applica indipendentemente dalla mole di ricavi e compensi, di cui al periodo d’imposta anteriore.

Invece, per tutti gli altri destinatari della proroga bonus affitto negozi, scatta l’estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della facoltà di sfruttare di un credito di imposta corrispondente alle seguenti percentuali:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili destinati ad utilizzo non abitativo;
  • 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

Concludendo, ribadiamo che l’insieme dei beneficiari, come detto sopra, è allargato anche ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell’anno 2019 entro l’ammontare pari a 15 milioni di euro; e che abbiano ottenuto un ammontare medio mensile del 2020 più basso di almeno il 30%, se considerato in rapporto all’ammontare medio mensile del 2019. E il credito d’imposta, in cui sostanzia il bonus affitto negozi, vale anche in mancanza dei citati requisiti per quanto riguarda coloro che hanno intrapreso l’attività dal primo gennaio 2019.

Bonus 2.400 euro INPS: domande in scadenza il 31 maggio. Ecco cosa sapere e come fare richiesta

 

Bonus 2.400 euro INPS: domande in scadenza il 31 maggio. Ecco cosa sapere e come fare richiesta

In scadenza la domanda di bonus 2.400 euro del Decreto Sostegni per lavoratori precari. Domande fino al 31 maggio: ecco come fare richiesta

Bonus Inps 2.400 euro, domanda in scadenza il 31 maggio: è in scadenza la possibilità di accedere, previa domanda al bonus precari una tantum previsto dal primo Decreto Sostegni per chi non già beneficiato dell’indennità di cui al Decreto Ristori. Per chi ha già beneficiato dell’indennità una tantum, non è necessario presentare una nuova domanda.

I lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità pregresse possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021.

La circolare INPS di riferimento è la n. 65 del 19 aprile 2021, che alleghiamo per completezza a fondo pagina. Ecco come fare richiesta.

Bonus 2.400 euro INPS: a chi spetta

In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’art. 10, co. 1, del “Decreto Sostegni” sono i lavoratori:

  • stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • infine i lavoratori dello spettacolo.

Leggi anche: Bonus 1600 euro lavoratori precari: nuova indennità nel Dl Sostegni bis

Bonus 2.400 euro lavoratori stagionali e in somministrazione

La disposizione di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. n. 41/2021 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

A tal fine è necessario che i lavoratori abbiano cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021.

È necessario, al riguardo che il datore di lavoro rientri nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo

L’art. 10, co. 3, lett. a), del D.L. n. 4172021 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. A tal fine è necessario che il rapporto di lavoro:

  • sia cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021;
  • sia svolto per almeno 30 giornate nel predetto arco temporale.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, è necessario inoltre che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lavoratori intermittenti

Il medesimo art. 10, co. 3, alla lett. b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 2.400 euro a favore dei lavoratori intermittenti. Ai fini dell’accesso all’indennità è necessario che tali lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021.

Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento:

  • sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata;
  • sia lavoratori con indennità di disponibilità;
  • nonché i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Lavoratori autonomi occasionali

La disposizione di cui all’art. 10, co. 3, lett. c), del “Decreto Sostegni” prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, è necessario che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Quindi, occorre che abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L’art. 10, co. 3, lett. d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998.

La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che:

  • possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro;
  • siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, alla data del 23 marzo 2021;
  • infine non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo

Il Decreto Sostegni prevede anche un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, è necessario che la durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Inoltre, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Lavoratori dello spettacolo

Infine, il richiamato articolo 10 al comma 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro.

Bonus 2.400 euro INPS: come fare domanda

Si può richiedere richiedere il beneficio dal 22 aprile al 31 maggio 2021. Chi non ha preso l’indennità covid in precedenza deve quindi presentare domanda all’Inps tramite i consueti canali:

  • online, tramite sito Inps, con PIN Inps, SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite contact center INPS numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile (a pagamento).
  • tramite Patronato.

Santissima Trinità

 

Santissima Trinità


Nome: Santissima Trinità
Titolo: Il Padre il Figlio e lo Spirito Santo
Ricorrenza: 30 maggio
Tipologia: Solennità

La Chiesa, dopo aver stabilite diverse feste che onorano le singole Persone della Santissima Trinità, ne fissò pure una in onore delle Tre Persone.

Questa festa fu istituita nei primi secoli del Medio Evo per opera specialmente dei monaci che cominciarono a celebrarla nei loro monasteri. Di qui si estese man mano alle singole diocesi e finalmente all’intera Chiesa Romana per opera di Papa Giovanni XXII che nel 1314 la dichiarava festa universale, fissandola la prima domenica dopo Pentecoste.

« Abbiamo visto, dice il Guéranger, gli Apostoli il di della Pentecoste ricevere lo Spirito Santo, e fedeli all’ordine del loro Divino Maestro, mettersi in viaggio per andare ad ammaestrare le nazioni nel nome della Santissima Trinità. Era dunque conveniente che la festa di Dio Uno e Trino seguisse immediatamente la Pentecoste cui si connette con misterioso vincolo ».

La festa della Trinità è una festa cara e gradita a tutti i cristiani perché ricorda il più grande mistero della nostra religione: « Un Dio solo in tre persone uguali e distinte »; questo dogma che è il grande oggetto della nostra adorazione in vita, sarà poi la nostra eterna felicità in cielo.

La Messa ed il Breviario sono un continuo sueccedersi di invocazioni alla Santissima Trinità.

Così tutti i Sacramenti portano la medesima invocazione. L’intenzione quindi della Chiesa nell’avere tutta impregnata la Sacra Liturgia del nome della Santissima Trinità è di far vivere nelle menti dei fedeli questo mistero e di far rinnovare in essi i sentimenti di una profonda adorazione, di una umile riconoscenza verso le Tre Persone.

Verso il Padre, come principio di tutto ciò che è, Padre di un Figlio eterno e con sostanziale a Lui, Padre che col Figlio è principio dello Spirito Santo.

Verso il Figlio, generato ab aeterno dal Padre, incarnatosi, morto sulla croce per la salvezza degli uomini.

Verso lo Spirito Santo, come amore eterno e sostanziale del Padre e del Figlio dai quali procede, e da Essi dato alla Chiesa, che santifica, vivifica, mediante la carità che si diffonde nei nostri cuori.

Nessun altro mistero è tanto ricordato nella Liturgia come questo. Nei Sacramenti che sono i principali mezzi della grazia si fa menzione della Santissima Trinità.

Nel Battesimo, il bambino viene battezzato nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Nella Cresima si ha la formula: « Ti segno col segno della croce, ti confermo col crisma della salute nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo ».

Dopo la distribuzione della Santissima Eucarestia il sacerdote benedice nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo.

Al confessionale il sacerdote comincia colla benedizione e dà l’assoluzione nel nome della Santissima Trinità.

Soventissimo invocato, nel Sacramento dell’Ordine.

Nel matrimonio il sacerdote congiunge gli sposi nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo.

In tutti gli inni, in tutti i salmi, in tutte le preghiere della Messa son ricordate le Tre Persone: è una lode perenne che si dà alla Santissima Trinità.

PRATICA. Facciamo sovente il segno della santa croce, recitiamo bene il Gloria al Padre e al Figliuolo e allo Spirito Santo.

PREGHIERA. Ci giovi alla salvezza dell’anima e del corpo, o Signore Dio nostro, la comunione di questo sacramento, la confessione della sempiterna e santa Trinità e della stessa individua unità.

MARTIROLOGIO ROMANO. Solennità della santissima e indivisa Trinità, in cui professiamo e veneriamo Dio uno e trino e la Trinità nell’unità.

Certificati di malattia: fermo del sistema Tessera Sanitaria

Certificati di malattia: fermo del sistema Tessera Sanitaria

Sogei SpA ha comunicato che il sistema Tessera Sanitaria sarà sottoposto a un fermo totale per manutenzione straordinaria dalle 18 di sabato 29 maggio alle 16 di domenica 30 maggio, al fine di potenziare l’infrastruttura tecnica del sistema.

Il fermo avrà impatti anche sulla trasmissione dei certificati telematici di malattia che non potranno quindi essere inviati.

Al fine di assicurare comunque la tutela previdenziale della malattia, i medici curanti provvederanno pertanto a redigere certificati in modalità cartacea che il lavoratore dovrà aver cura di trasmettere, secondo la normativa vigente, al proprio datore di lavoro e all’INPS.