Archivi giornalieri: 12 maggio 2021

Superbonus 110% IACP, persone fisiche e condomini: il quadro proroghe

Superbonus 110% IACP, persone fisiche e condomini: il quadro proroghe

Il superbonus 110% edilizia è stato integrato da novità normative che fanno scattare la proroga dell’agevolazione fiscale. I dettagli

Il decreto legge n. 59 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2021 reca il titolo “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e, proprio in tema di superbonus 110% presenta significative novità. Infatti, il testo frammenta le proroghe e le scadenze del beneficio legato a ristrutturazioni ed edilizia. Secondo alcuni osservatori, pare però che il provvedimento non contribuisca alla semplificazione normativa, ma tutt’altro.

Nel dettaglio, con un articolo ad hoc del provvedimento abbiamo la modifica dell’art. 119 del DL n. 34 del 2020, istituendo proroghe per il superbonus fino al 2023 per IACP, condomini e persone fisiche. Vediamo un po’ più da vicino.

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Superbonus 110% IACP: le novità

Il decreto che prevede la ripartizione dei 30,9 miliardi previsti dal Fondo complementare al Recovery Plan appone una significativa modifica alla scadenza del superbonus 110%; di fatto estendendo, in modo parziale, la durata dell’agevolazione in oggetto.

In particolare, è l’articolo 3 del decreto n. 59 del 6 maggio 2021 a disporre la proroga dell’agevolazione fiscale.

Più tempo dunque per gli IACP, ossia gli Istituti autonomi case popolari, che potranno sfruttare il maxi sconto fiscale fino al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre, se entro metà anno sono già stati compiuti lavori corrispondenti almeno al 60% dell’intervento complessivo. In buona sostanza, si è per questa via ottenuta una proroga di sei mesi rispetto alla normativa anteriore; che permetteva la proroga al 30 giugno 2023, esclusivamente nel caso di SAL del 60%.

Persone fisiche, condomini e spese detraibili al 110%: cosa cambia

Il termine per sfruttare il superbonus 110% è il 31 dicembre 2022 per i lavori condominiali. In sintesi, viene meno il meccanismo di cui all’ultima Manovra, che correlava la possibilità di sfruttare la detrazione per le spese sostenute entro fine anno in ipotesi di svolgimento di almeno il 60% dell’intervento totale, entro il 30 giugno 2022.

Ecco perchè il decreto relativo al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza assume indubbio rilievo. In relazione all’art. 119 del decreto Rilancio n. 34 del 2020, modifica le scadenze del superbonus 110%, apponendo variazioni che – a ben vedere – non aiutano tuttavia a semplificare il contesto.

Ai sensi di quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2021, le spese detraibili al 110 per cento fino al 31 dicembre 2022 saranno anche quelle gravanti su persone fisiche, se si tratta di interventi su edifici caratterizzati da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Ciò però a patto di aver compiuto entro il 30 giugno almeno il 60% dei lavori progettati.

In verità, una proroga “condizionata” del maxi sconto fiscale era già stata predisposta dall’ultima Legge di Bilancio. Ora, è dunque confermata per le persone fisiche, in rapporto ai lavori realizzati su edifici formati – come appena detto – da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, ed anche se posseduti da un unico proprietario o in situazione di comproprietà da parte di più persone fisiche.

Lo ribadiamo per chiarezza e per fugare ogni dubbio in merito a queste nuove regole che non aiutano a chiarire l’articolato contesto normativo. Se al 30 giugno 2022 sono stati compiuti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% vale anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

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Il quadro di sintesi delle nuove scadenze del maxi sconto fiscale

Cerchiamo a questo punto di riassumere le novità sulle proroghe superbonus 110%, apportate dal recente decreto che dispone la ripartizione dei 30,9 miliardi di cui al Fondo complementare al Recovery Plan.

Pertanto, sulla scorta di quanto attualmente indicato nell’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 8-bis, possiamo definire i seguenti punti cardine in tema di proroga maxi sconto fiscale per i prossimi anni:

  • per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) è disposta la proroga generalizzata al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023, a condizione di aver realizzato il 60% dell’intervento entro la metà dello stesso anno.
  • il superbonus 110% permane in vigore fino al 30 giugno 2022 per i lavori su singole unità immobiliari. Ciò ovviamente salvo eventuali ulteriori proroghe che al momento però non sembrano essere nell’agenda di Governo;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, lo sconto fiscale vale sino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dall’aver compiuto il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno dello stesso anno;
  • infine, per i lavori effettuati da persone fisiche su edifici caratterizzati da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, è possibile avvalersi del superbonus 110% entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano compiuti lavori pari almeno al 60% dell’intervento complessivo sull’edificio.

Esonero contributi professionisti ed autonomi: ecco il testo del decreto

Esonero contributi professionisti ed autonomi: ecco il testo del decreto

L’esonero contributi previdenziali è stato appena confermato da un decreto interministeriale. Destinatari e requisiti.

Nell’ottica di contribuire ad alleviare il carico degli oneri gravanti su lavoratori autonomi e liberi professionisti, il giorno 9 maggio il Ministro del Lavoro – insieme al MEF – hanno sottoscritto un provvedimento apposito, ossia un decreto che stabilisce lo stop al versamento dei contributi 2021, per i lavoratori a partita IVA il cui testo completo è consultabile a fondo pagina.

Infatti, con una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si puntualizza quanto segue: “Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando  ha firmato il decreto interministeriale per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ricevuto ieri dal Mef con le osservazioni, prontamente recepite stamattina. Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento”.

Si tratta, evidentemente, di un provvedimento tanto atteso quanto doveroso, visto il delicatissimo momento a livello socio-economico per il Paese. Ma tutto il mondo del lavoro è attualmente interessato da novità di un certo rilievo. Tra le altre, in prospettiva abbiamo infatti la riforma degli ammortizzatori sociali e la proroga del blocco licenziamenti fino ad ottobre 2021.

Per quanto riguarda invece il decreto in oggetto, detto documento include le scadenze; le procedure e le istruzioni per presentare le domande per lo sconto contributi, previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Vediamo allora che cosa è opportuno ricordare proprio su questo tema.

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Esonero contributi professionisti ed autonomi: previsto un fondo ad hoc

Vero è che il Ministero del lavoro avrebbe dovuto definire l’esonero contributi, in dettaglio, entro 60 giorni  dall’entrata in vigore della finanziaria. Ossia entro il primo marzo 2021 era atteso il decreto ad hoc sulle modalità e i criteri di attribuzione dell’agevolazione. Tuttavia, le tempistiche si sono dilatate, anche per la crisi di Governo di febbraio e la staffetta tra i ministri. La densissima Agenda di Governo delle ultime settimane ha altresì contribuito al rinvio.

Ovviamente, per consentire l’esonero contributi in oggetto, le istituzioni hanno dovuto predisporre un fondo ad hoc, in cui riversare le risorse apposite. Anzi, il fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato in un primo tempo pari un miliardo di euro di risorse; ora sono salite di ulteriori 1,5 miliardi di euro a seguito del primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi, vale a dire il noto decreto Sostegni.

Lo scopo del fondo: consentire l’”anno bianco” delle p. Iva

La finalità, del tutto evidente, è quella di sostenere e finanziare il cosiddetto “anno bianco fiscale” delle partite IVA: è infatti previsto un esonero (parziale) dal pagamento dei contributi previdenziali, collegati all’anno 2021 di importo massimo di 3.000 euro.

Da rimarcare che nelle scorse settimane, in attesa che si concretizzasse il decreto ad hoc sopra citato, sono stati non pochi  gli Ordini professionali che hanno comunque deciso di anticipare in qualche modo l’esonero contributi previdenziali a favore dei propri iscritti. In altre parole, si è trattato di un impulso immediato e concreto, per incentivare la ripresa dalla crisi da parte delle varie casse di previdenza.

Nel dettaglio, gli Ordini hanno sospeso o rinviato la riscossione dei contributi vicini alla scadenza per gli iscritti con reddito al di sotto dei 50mila euro. Con ciò peraltro allineandosi al testo della Legge di Bilancio 2021.

Chi sono i destinatari dell’esonero? Le categorie

A questo punto, vediamo in generale quali sono le categorie che potranno avvalersi dell’esonero contributi previdenziali 2021:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INPS;
  • professionisti con cassa previdenziale ordinistica;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, già collocati in quiescenza ai quali sono stati assegnati incarichi di lavoro autonomo o di co.co.co., per far fronte all’emergenza pandemia.

I requisiti di accesso all’agevolazione: ecco quali sono

Attenzione però ai dettagli circa i presupposti che fanno scattare il diritto al beneficio in esame. Infatti, per quanto riguarda le prime due categorie di destinatari, appena citate, il diritto all’esonero (parziale) dai contributi previdenziali 2021 sussiste laddove siano soddisfatti i due requisiti seguenti:

  • i destinatari hanno ottenuto nel periodo d’imposta 2019 un reddito totale non al di sopra dei 50.000 euro;
  • i destinatari hanno patito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non al di sotto del 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Tra le regole in materia, sono menzionate anche delle incompatibilità degne di nota. Infatti, per poter aver diritto all’esonero contributi previdenziali 2021, i lavoratori autonomi e professionisti:

  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato;
  • non devono essere titolari di pensione diretta (tranne l’assegno ordinario di invalidità o le somme mirate ad integrare il reddito a titolo di invalidità di ambito previdenziale).

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Sconto contributi: le date di scadenza per fare domanda

Gli interessati tra libero professionisti e autonomi dovranno fare particolare attenzione anche alle date di scadenza per la domanda di esonero contributivo:

  • entro il 31 luglio 2021, andranno inviate le domande all’Inps, da parte degli iscritti alla Gestione separata;
  • entro il 31 ottobre, le domande alle Casse private, da parte dei professionisti iscritti agli Ordini.

Concludendo, e restando per ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto ad hoc sull’esonero contributi, rimarchiamo che il documento – firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia –  è al momento all’esame della Corte dei Conti; ma vi dovrà anche essere  l’approvazione della Commissione UE. Prevista anche una circolare Inps apposita.

In verità, la misura, parziale o totale, dell’esonero non è ancora stata resa nota. Occorre infatti il testo bollinato dalla Corte dei Conti. Certamente, però, l’intenzione è quella di accelerare con l’attuazione del provvedimento, tanto che secondo alcuni osservatori l’esonero contributivo 2021 ai professionisti e autonomi potrebbe già scattare dalle scadenze del 16 maggio.

Decreto esonero contributi autonomi e professionisti

Alleghiamo quindi seguito il testo del decreto interministeriale.

Bando screening patologie oncologiche: nuovi requisiti e beneficiari

Bando screening patologie oncologiche: nuovi requisiti e beneficiari

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi a copertura totale dei costi di effettuazione di uno screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche, presso strutture convenzionate, in favore di iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in servizio e in quiescenza , nati tra il 1° gennaio 1956 e il 31 dicembre 1991.

Sono stati pertanto ampliati la platea dei beneficiari (dai 30 ai 65 anni) e il numero delle prestazioni.

Le domande degli iscritti saranno accolte a prescindere dal reddito, senza limite di adesioni.

Le domande, che potranno essere inoltrate dalle 12 del 12 maggio 2021 alle 12 del 30 novembre 2021, consisteranno in una semplice manifestazione di volontà e, se idonee, saranno definite in ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio.

Pensione già nel 2021 a 64+20: fortunato chi ha stipendio netto da 1.700 euro

 

 
Pensione già nel 2021 a 64+20: fortunato chi ha stipendio netto da 1.700 euro
 

Pensione già nel 2021 a 64+20: fortunato chi ha stipendio netto da 1.700 euro

La pensione anticipata contributiva consente una uscita con soli 20 anni di contributi già nel 2021 a 64 anni ma occorre un determinato stipendio.

Andare in pensione a 64 anni è ciò che prevede la quota 102 nel caso in cui questa misura sia quella prescelta per sostituire la quota 100 dal primo gennaio prossimo. Ma una misura che consente l’uscita a 64 anni esiste già e non ha 38 anni di contribuzione minima richiesta come dovrebbe essere l’ipotetica quota 102.

Infatti oggi è in vigore la pensione anticipata contributiva, misura strutturale che sarà a disposizione anche negli anni futuri a prescindere da riforme e nuove misure. Si tratta di una particolare misura previdenziale che riguarda chi non ha contributi versati prima del 1996.

La misura però, oltre ai normali requisiti anagrafici e contributivi ne ha uno relativo all’importo della pensione e di conseguenza, all’importo dello stipendio percepito.

Pensione anticipata contributiva, i requisiti

La misura riguarda chi ha il primo contributo lavorativo versato dopo il 31 dicembre 1995. Perché questa data? Perché dal primo gennaio successivo entrò in vigore il sistema contributivo previsto dalla riforma delle pensioni targata Lanfranco Dini.

La pensione anticipata contributiva ha come requisiti generali:

  • 64 anni di età;
  • 20 anni di contribuzione minima versata;
  • Assenza di contribuzione a qualsiasi titolo versata prima del 1° gennaio 1996.
 

Il requisito della pensione minima

La misura come anticipato è strutturale, tanto è vero che tra le varie proposte dei sindacati in questa fase di riapertura delle trattative per la riforma delle pensioni, si parla di ritoccarla per quanto riguarda l’ulteriore requisito determinante per la fruizione della misura. Parliamo del requisito di importo del trattamento pensionistico.

Infatti oltre ai requisiti di cui parlavamo nel paragrafo precedente, occorre che la pensione liquidata al momento dell’uscita dal lavoro a 64 anni, sia pari ad almeno 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale previsto per l’anno di riferimento della domanda di pensionamento.

C’è chi vorrebbe abbattere il muro delle 2,8 volte l’assegno sociale (i sindacati), portandolo ad 1,5 volte e quindi estendendo la misura a chi non ha stipendio di un certo rilievo. Infatti per raggiungere una pensione di importo pari o superiore a 1.288 euro (l’assegno sociale 2021 è pari a 460,28 euro al mese) occorre uno stipendio piuttosto elevato.

Nell’ipotesi cara ai sindacati, la pensione minima da centrare per uscire con 64 anni di età e 20 anni di contributi da contributivi puri (così vengono definiti i soggetti privi di anzianità al 1° gennaio 1996), passerebbe dai già citati 1.288 euro circa al mese, a una da circa 690 euro mensili. Una differenza sostanziale che allargherebbe a dismisura la platea dei contributivi puri a cui la misura verrebbe concessa.

Da una variazione del genere sarebbero interessati tutti coloro che sono nati a partire dal 1957 e che magari sono stati esclusi da questa misura proprio per il limite della pensione minima da percepire.

 

Che stipendio avere per la pensione a 64 anni?

Allo stadio attuale delle cose, con la pensione minima che deve essere pari a 2,8 volte l’assegno sociale, la misura riguarda coloro che sono riusciti ad avere una retribuzione media durante i 20 anni di carriera tale da garantire un montante contributivo pari a circa 299mila euro.

Si tratta di lavoratori che in media hanno avuto uno stipendio lordo pari a 45.330 euro annui. Il sistema contributivo (unico applicabile a questi lavoratori visto che non hanno versamenti in epoca retributiva) prevede che il montante dei contributi versati, ricapitalizzati ogni anno al tasso di inflazione, venga passato con dei coefficienti di trasformazione variabili in base all’età in cui si accede alla pensione.

Per i 64enni oggi tale coefficiente è pari a 5,060%. Una retribuzione media pari a 45.330 euro annui significa che occorre aver percepito uno stipendio medio al netto della tassazione sul lavoro, pari a circa 1.700 euro al mese.

Santi Nereo e Achilleo

 

Santi Nereo e Achilleo


Santi Nereo e Achilleo

autore Ottavio Vannini e Domenico Passignano anno XVI sec. titolo Martirio di Nereo e Achilleo
Nome: Santi Nereo e Achilleo
Titolo: Martiri
Ricorrenza: 12 maggio
Tipologia: Commemorazione

Sono due martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano.

Da un frammento dell’epigrafe composta dal Papa S. Damaso e posta sulla tomba dei martiri si sa che i erano pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno loro imponeva. Dice l’epigrafe: « Nereo ed Achilleo martiri si erano ascritti alla milizia ed esercitavano l’ufficio crudele di attendere gli ordini del tiranno, pronti ad eseguirli, perché il terrore ve li costringeva. Miracolo della fede! Essi depongono all’istante il furore, si convertono, abbandonano il campo dello scellerato loro duce, gettano via gli scudi e le corazze, i dardi insanguinati e confessano la fede di Cristo, si rallegrano di testimoniare il trionfo… Apprendete quanto possa la gloria di Cristo! ».

I loro atti ci dicono che furono convertiti da S. Pietro: difatti i pretoriani ebbero più volte relazioni con gli Apostoli. Probabilmente il martire Nereo è quello stesso che S. Paolo nella lettera ai Romani (c. XXI, 15) dice di salutare.

Appena convertiti, dal servizio dall’imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch’egli martire per la fede e parente dell’imperatore Domiziano. E con essa i due dopo le faccende domestiche s’intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali.

Scoperti cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell’isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono tre cellette in attesa del martirio che presentivano non lontano.

Salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui S. Domitilla e Nereo ed Achilleo suoi domestici, per costringerli a sacrificare agli dei. Ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati a morte e subirono il martirio a Terracina, Nereo e Achilleo furono decapitati e Flavia arsa viva. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della via Ardeatina a mezzo miglio da Roma nei possedimenti di Flavia Domitilla.

PRATICA. Dice S. Gregorio Magno in un panegirico: «Questi santi… hanno disprezzato il mondo perchè aspiravano a beni migliori ed eterni». Imitiamoli se vogliamo giungere alla felicità eterna.

PREGHIERA. La confessione dei tuoi santi martiri Nereo, Achilleo deh! Signore, ti riesca gradita e ci renda degni del tuo servizio.

MARTIROLOGIO ROMANO. Santi Néreo e Achílleo, martiri, che, come riferisce il papa san Damaso, si erano arruolati come soldati e, spinti da timore, erano pronti ad obbedire agli empi comandi del magistrato, ma, convertitisi al vero Dio, gettati via scudi, armature e lance, lasciarono l’accampamento e, confessando la fede in Cristo, godettero del suo trionfo. In questo giorno a Roma i loro corpi furono deposti nel cimitero di Domitilla sulla via Ardeatina.