Archivi giornalieri: 19 maggio 2021

Online la graduatoria soggiorni estivi 2021 presso le Case del Maestro

Online la graduatoria soggiorni estivi 2021 presso le Case del Maestro

È stata pubblicata la graduatoria del Bando Soggiorni estivi 2021 presso le Case del Maestro, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione e ai loro parenti entro il secondo grado.

Possono beneficiare dei soggiorni anche i vedovi e gli orfani di iscritti e pensionati. I minorenni alla data di scadenza del bando possono partecipare insieme all’altro genitore o al tutore.

I soggiorni estivi si svolgono dal 26 giugno 2021 al 18 settembre 2021, presso:

  • Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone): 146 posti letto, per n. 6 turni, da 15 giorni ciascuno (14 notti);
  • Casa del Maestro di Lorica di Pedace (Cosenza): 98 posti letto per n. 12 turni, da 8 giorni ciascuno (7 notti);
  • Casa del Maestro di Roma – Piazza dei Giuochi Delfici (Roma): 93 posti letto per n. 12 turni, da 8 giorni ciascuno (7 notti);
  • Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento): 73 posti letto, per n. 12 turni, da 8 giorni ciascuno (7 notti).

La durata del soggiorno è di 8 giorni (sette notti), fatta eccezione per quelli da svolgersi presso la Casa del Maestro di Fiuggi di durata 15 giorni (14 notti), ricompresi nel periodo indicato al comma 1, con pensione completa e servizi accessori. Le consumazioni al bar saranno a completo carico degli ospiti.

Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di maggio

Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di maggio

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 10 maggio 2021, relativi ai nuclei percettori di:

  • Reddito e Pensione di Cittadinanza per il periodo gennaio 2021 – aprile 2021;
  • Reddito di Emergenza (articolo 82, decreto-legge 34/2020) per il periodo maggio 2020 – agosto 2020;
  • Reddito di Emergenza (articolo 23, decreto-legge 104/2020 e articolo 14, comma 1, decreto-legge 137/2020) per il periodo settembre 2020 – dicembre 2020;
  • Reddito di Emergenza (articolo 14, comma 2, decreto-legge 137/2020) per il periodo novembre-dicembre 2020.

Da gennaio ad aprile 2021 hanno presentato una domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all’INPS 665.093 nuclei familiari.

Hanno percepito il Reddito di Cittadinanza 1.405.550 nuclei familiari, con 3.356.027 persone coinvolte e un importo medio a nucleo pari a 581,16 euro. I nuclei percettori di Pensione di Cittadinanza sono stati invece 145.808, con 165.293 persone coinvolte e un importo medio di 264,97 euro.

Alla data del 10 maggio, il numero totale dei nuclei percettori di Rdc/PdC ammonta a 1.551.358. Il numero di quelli residenti nelle regioni del Sud e delle Isole ammonta a 949.590, seguito da quello dei nuclei residenti nelle regioni del Nord, pari a 358.799, e da quello dei residenti nel Centro, pari a 242.969.

Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza ai sensi dell’articolo 82, decreto-legge 34/2020, risultano aver fatto domanda 599.964 nuclei, 292.150 domande sono state accolte.

Per il Reddito di Emergenza ai sensi dell’articolo 23, decreto-legge 104/2020 e dell’articolo 14, comma 1, decreto-legge 137/2020, risultano aver fatto domanda 435.518 nuclei, 254.755 domande sono state accolte.

 

Per il Reddito di Emergenza ai sensi dell’articolo 14, comma 2, decreto-legge 137/2020, risultano aver fatto domanda 248.777 nuclei, 81.502 domande sono state accolte.

La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella già osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole, a seguire le regioni del Nord e infine quelle del Centro.

Conferma dei contatti personali degli utenti

Conferma dei contatti personali degli utenti

Per fornire un servizio più tempestivo, sicuro, efficace e rispondente alle aspettative dei cittadini, l’Istituto utilizzerà sempre più i contatti personali forniti dagli utenti per comunicare loro le informazioni sulle proprie pratiche.

Pertanto, in fase di accesso ai servizi online tramite il portale INPS, gli utenti potranno ricevere un messaggio che li invita a confermare e a validare i propri contatti telematici prima di poter proseguire.

La validazione dei contatti avviene attraverso l’invio all’utente di un codice di verifica che dovrà essere inserito nella pagina di conferma dei contatti. Nel caso di mancata ricezione del codice è possibile richiedere un nuovo invio.

Per ragioni di sicurezza, ogni volta che un utente dovesse modificare uno o più dei propri contatti, il sistema invierà un messaggio di notifica a uno dei contatti precedenti, in modo da intercettare eventuali modifiche non autorizzate, che potranno essere segnalate seguendo le istruzioni incluse nella notifica stessa.

Allo scopo di prevenire fenomeni di errato utilizzo dei contatti personali, come l’inserimento nei propri contatti di recapiti di intermediari o di recapiti condivisi all’interno di organizzazioni o enti, il sistema non permette di associare uno stesso indirizzo email/PEC o uno stesso numero di cellulare a più di cinque persone. Questo limite è stato determinato in modo da non impedire agli utenti che ne abbiano necessità di gestire una sorta di rete di assistenza familiare nell’ambito dei rapporti con l’INPS.

Prestazioni pensionistiche: conto non intestato al pensionato

Prestazioni pensionistiche: conto non intestato al pensionato

Per garantire la sicurezza dei pagamenti, l’INPS richiede che il conto di pagamento della prestazione pensionistica sia intestato o cointestato al beneficiario.

Tuttavia, il messaggio 18 maggio 2021, n. 1971 informa che, nei casi di pensionati che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari, è consentito il pagamento sul conto intestato all’istituto presso cui dimora il pensionato a condizione che il rappresentante legale dell’ente e il pensionato sottoscrivano congiuntamente il modulo “AP146”.

Questo modulo rappresenta un mandato irrevocabile alla banca di restituire all’INPS le somme pagate, in caso di decesso o altra causa di estinzione del diritto a pensione. La banca, a sua volta, deve sottoscrivere il modulo per accettazione e trasmetterlo in originale alla competente struttura territoriale INPS.

Bando Estate INPSieme Senior: pubblicate le graduatorie 2021

Bando Estate INPSieme Senior: pubblicate le graduatorie 2021

Sono state pubblicate le graduatorie relative al bando di concorso Estate INPSieme Senior 2021 per l’assegnazione di contributi per soggiorni in Italia.

Il bando di concorso annuale offre ai pensionati, ai loro coniugi e ai figli disabili conviventi, appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Fondo IPOST o utenti della Gestione Dipendenti pubblici, la possibilità di fruire di soggiorni in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.

Esonero contributivo per aziende che non chiedono la CIG: chiarimenti

Esonero contributivo per aziende che non chiedono la CIG: chiarimenti

Nell’ambito delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (Cassa Integrazione Ordinaria o in Deroga e assegno ordinario) introdotti dalla stessa norma.

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative sull’esonero con la circolare INPS 18 settembre 2020, n. 105, il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254 e il messaggio 5 gennaio 2021, n. 30.

Il messaggio 17 maggio 2021, n. 1956 chiarisce ora che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia (articolo 19, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19.

Il messaggio definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal decreto-legge 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

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Contributo a fondo perduto, chiarimenti sul calcolo di fatturato e monte compensi

Con la circolare n 5 E del 14 maggio, l’Agenzia delle entrate fornisce altri chiarimenti sul contributo a fondo perduto decreto Sostegni.

Con la circolare n. 5 E del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito gli ultimi specifici chiarimenti sul contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. L’intervento dell’AdE si è soffermato soprattutto sul calcolo del fatturato e del monte ricavi compensi. Infatti, si ricorda che per accedere al contributo a fondo perduto è necessario avere un monte ricavi-compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, requisito più stringente, bisogna verificare che il fatturato 2020 sia inferiore di almeno il 30% di quello conseguito nel 2019. Il 2020 è stato l’anno in cui, causa Covid-19, le imprese, i professionisti ma anche le famiglie in generale, hanno subito una forte riduzione di liquidità. Riduzione dovuta alle chiusure forzate che hanno colpito la maggior parte delle attività economiche.

Ecco in chiaro i principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la circolare numero 5 che alleghiamo per intero a fondo pagina.

Contributo a fondo perduto decreto Sostegni

L’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto per imprese, professionisti e titolari di reddito agrario colpiti dalla crisi economica legata al covid-19. Tali soggetti beneficiano del fondo perduto se presentano un monte ricavi compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Ma ciò non basta. Infatti, è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:

  1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Il modello di richiesta del CFP può essere presentato entro il 28 maggio.

Calcolo del fatturato Contributo a fondo perduto: le indicazioni del Fisco

Prima di arrivare ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, è opportuno richiamare le indicazioni operative ai fini del calcolo del fatturato già note ai contribuenti.

Nelle istruzioni che accompagnano l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, è specificato che:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (2019 e 2020,periodo di monitoraggio ai fini del CFP);
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventidata compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Contributo a fondo perduto: gli ultimi chiarimenti dell’AdE

Proprio sul calcolo del fatturato e sul monte ricavi compensi si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n°5/e 2021. Oltre a definire meglio la platea dei soggetti ammessi al contributo a fondo perduto.

Tali chiarimenti si aggiungono a quelli forniti con la circolare n° 15/E 2020 e 22/e 2020. Tali documenti di prassi si riferiscono al contributo a fondo perduto del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Decreto che prevedeva un meccanismo di accesso al CFP simile in riferimento ai requisiti afferenti il monte ricavi/compensi e la perdita di fatturato.

Contributo a fondo perduto forfettari

Anche i forfettari possono accedere al contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni.

Per l’individuazione del fatturato 2019 e 2020 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi:

  • per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e per
  • le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

Ciò vale anche per i forfettari, difatti nella determinazione del fatturato devono considerare le fatture emesse. Indipendentemente dalla data di effettivo incasso.

Inoltre, ai fini dell’individuazione del monte ricavi/compensi è necessario fare riferimento ai quadri da «LM 22 a 27, colonna 3». Come indicato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.

Sempre in riferimento ai forfettari, è stato chiarito che il CFP COVID-19 decreto sostegni (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevaai fini della soglia di ricavi/compensi di 65.000 da rispettare ai fini dell’accesso/permanenza nel regime forfettario.

Non rileva neanche ai fini della la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata di cui all’articolo 18, comma 10, del d.P.R. n. 600 del 1973. Quest’ultima precisazione riguarda le “c.d imprese minori” non i forfettari.

Contributo a fondo perduto promotori finanziari

I soggetti che operano come promotori finanziari,  possono fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni». Ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

Difatti, i promotori finanziari non rientrano tra i soggetti espressamente esclusi dal contributo a fondo perduto, comma 2 dell’art.1 del D.L. 41/2021.

Chiarimenti per i professionisti: contributo integrativo e indennità di maternità

In riferimento ai professionisti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, non rilevano ai fini del CFP:

  • le indennità di maternità (sia in termini di fatturato che di compensi);
  • le spese anticipate in nome e per conto del clienti, ex art.15 del DPR 633/72 (sia in termini di fatturato che di compensi);

Diversamente, nella circolare in esame è specificato che:

sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (cfr. circolare n. 58/E del 18 giugno 2001). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Chiarimenti sono stati forniti anche rispetto al contributo integrativo previdenziale.

Per i professionisti ordinistici il contributo integrativo rileva ai fini del fatturato ma non del monte ricavi/compensi per accedere al contributo a fondo perduto.

Gli aiuto covid-19: nessuna rilevanza aio fini del CFP

Non devono essere considerati né ai fini della verifica del fatturato nè del monte ricavi/compensi, gli aiuti Covid-19 percepiti nel 2020. Il riferimento è alle varie misure agevolative quali: oltre ai contributi a fondo perduto, il bonus affitto o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Circolare n. 5 E del 14 maggio 2021

Il testo della Circolare n. 5 E del 14 maggio 2021 recante chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto Decreto Sostegni.

Come accedere al 730 precompilato 2021, modifica e invio dal 19 maggio

 

Come accedere al 730 precompilato 2021, modifica e invio dal 19 maggio

La dichiarazione dei redditi precompilata è on line dal 10 maggio: la modifica e l’invio del 730 precompilato invece partono dal 19 maggio.

Dal 19 maggio i contribuenti hanno la possibilità di accedere, modificare e inviare il modello 730 precompilato 2021 per i redditi 2020. La dichiarazione precompilata è accessibile online ufficialmente sul sito predisposto dall’Agenzia delle Entrate dal 10 maggio. La scadenza è invece fissata ufficialmente al 30 settembre. Da ricordare però che prima si invia e prima arrivano eventuali rimborsi IRPEF spettanti.

Ma come si accede alla dichiarazione dei redditi precompilata? Le modalità sono diverse e ognuna con le proprie istruzioni, con la breve guida che segue cercheremo di fare chiarezza e dare tutte le informazioni a riguardo.

Modello 730 precompilato 2021 online dal 10 maggio

Dal 10 maggio come detto (il termine per legge è il 16 aprile, ma quest’anno è slittato a maggio per via del coronavirus) l’Agenzia delle Entrate rilascia ai diretti interessati il modello precompilato.

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online in una sezione ad hoc del proprio sito il modello 730 precompilato, la dichiarazione dei redditi compilata in alcune sue parti direttamente dal Fisco.

Modifica e invio 730 precompilato dal 19 maggio 2021

I dati precompilati dal Fisco sono normalmente: Certificazione Unica, compensi di lavoro autonomo occasionale, dati relativi alle locazioni brevi, interessi passivi sui mutui, spese sanitarie, spese veterinarie, spese universitarie, spese per la frequenza degli asili nido, bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria.

Lavoratori dipendenti e pensionati possono accettare il modello così come proposto oppure possono modificarlo o integrarlo e poi inviarlo all’Agenzia direttamente on line dal 19 maggio 2021.

La scadenza di invio del modello 730 precompilato è il 30 settembre.

Però è bene sapere che prima si invia la dichiarazione dei redditi e prima arriveranno gli eventuali rimborsi IRPEF del conguaglio fiscale.

Leggi anche: Conguaglio IRPEF del modello 730 in busta paga: cosa c’è da sapere

Come accedere al 730 precompilato 2021

I contribuenti che accedono al 730 precompilato non sono poi obbligati ad utilizzarlo o inviarlo ma possono continuare ad avvalersi del modello 730 ordinario.

Chi invece vuole usare la dichiarazione dei redditi precompilata la prima cosa che deve fare è accedervi, poi potrà modificarla, integrarla oppure accettarla e inviarla così come la trova, ma solo in data successiva e comunque entro il 30 settembre. Le date sono cambiate a causa dell’emergenza Covid-19.

Ma come si accede al modello 730 precompilato? Per prima cosa bisogna recarsi all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it e poi accedere con una delle modalità previste.

Accesso al 730 precompilato con SPID

La prima modalità di accesso al 730 precompilato è tramite le credenziali Spid, il nuovo “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Dal sito apposito (www.spid.gov.it/richiedi-spid) per ottenere Spid basta essere in possesso di un indirizzo e-mail, numero di telefono del cellulare, documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria con il codice fiscale e seguire una serie di passaggi.

Altra modalità di accesso è tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate a Fisconline. In tal caso per registrarsi a Fisconline, il contribuente può scegliere la registrazione:

  • online dal sito dell’Agenzia delle Entrate
  • tramite app (basta scaricare l’applicazione mobile “AgenziaEntrate” e accedere a una serie di servizi per smartphone o tablet)
  • in ufficio (occorre recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriali e compilare l’apposito modulo)
  • tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

730 precompilato pin Inps

Altra modalità di accesso al modello 730 precompilato è tramite il codice PIN INPS ovvero dopo aver fatto l’accesso all’area riservata. A chi già possiede le credenziali INPS ricordiamo che l’istituto di previdenza rilascia due tipologie di codice Pin:

  • uno ordinario che permette esclusivamente di effettuare operazioni di consultazioni;
  • uno “dispositivo”, col quale effettivamente eseguire le operazioni.

Per accedere al 730 precompilato occorre il PIN dispositivo. Per chi invece non avesse tale codice basta andare sul sito dell’Inps richiedere quello ordinario e poi trasformarlo in PIN “dispositivo” con la funzione “Converti PIN”.

Accesso alla precompilata con NOiPA

Si può accedere al modello 730 precompilato anche con l’utenza riservata a NOiPA, i servizi online del Portale della Pubblica Amministrazione.

Per la registrazione a NOiPA basta seguire le istruzioni riportate sul sito (https://noipa.mef.gov.it/documents/10179/a40f1323-11f2-4d5c-b643-5c1a744d0134), ma si precisa che la registrazione al Portale è riservata solo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

730 precompilato tutore

Per chi ha un tutore nominato dal Giudice tutelare, la dichiarazione precompilata deve essere presentata proprio dal tutore. Stessa cosa per i minori tenuti a presentare la denuncia dei redditi: in tal caso sono i genitori ad assolvere al loro obbligo dichiarativo. Come vi accedono?

In entrambi i casi tramite le credenziali Fisconline o Entratel, insieme ad una specifica delega che sarà rilasciata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In mancanza delle credenziali Fisconline o Entratel, si dovrà procedere alla propria registrazione ai servizi telematici.

Precompilata eredi

Alla precompilata 2021 è possibile accedere anche da parte di eventuali eredi del contribuente de cuius; si può accedere come erede se si presenta la dichiarazione di una persona deceduta.

In questo caso per entrare bisogna essere in possesso del proprio SPID o le proprie credenziali di Fisconline.

Mancata predisposizione del 730 precompilato

Una volta ottenute le credenziali di accesso e averle inserite si visualizzerà la homepage dell’applicazione della dichiarazione precompilata.

Può accadere che una volta entrati, l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto la dichiarazione precompilata perché ad esempio il Fisco non disponeva di nessun dato per poterlo inserire nella denuncia dei redditi precompilata.

In tal caso l’Agenzia delle Entrate offre sempre la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi attraverso l’applicazione web. Dopo aver inserito le credenziali, si visualizzerà un messaggio con l’avviso che la dichiarazione precompilata non è stata predisposta e che si può compilare comunque la dichiarazione senza alcun dato precompilato, a eccezione dei dati anagrafici.

Area dedicata Dichiarazione Precompilata

Per accedere all’area dedicata al modello 730 precompilato 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguire i seguenti link:

Vaccinazioni Covid-19 in azienda, le indicazioni del Garante per la Privacy

Vaccinazioni Covid-19 in azienda, le indicazioni del Garante per la Privacy

Le indicazioni del Garante delle Privacy sulla protezione dei dati personali durante le operazioni di vaccinazione Covid-19 in azienda.

Lo scorso 13 maggio il Garante per la privacy italiano ha rilasciato un documento di indirizzo sulla vaccinazione in azienda, ovvero per il vaccino covid-19 ai lavoratori somministrato direttamente nei luoghi di lavoro.

Il documento è quindi un vademecum con le buone pratiche, ovvero le indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, da seguire durante la campagna vaccinale in attesa di un definitivo assetto regolatorio, che al momento la legge non prevede. Inoltre il Garante ha rilasciato un altro documento recante: “Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale.”

Ecco i dettagli.

Vaccinazione covid-19 in azienda: premessa

La realizzazione dei piani vaccinali anti covid-19 sono finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione direttamente nei luoghi di lavoro ed è stata prevista dal “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”; tale protocollo è stato formato lo scorso 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali

Il protocollo è parte integrante con le allegate “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro”, ed ha lo scopo di perseguire la duplice esigenza di concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale e accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e private.

Si pensi alle grandi aziende che occupano da poche decine a diverse migliaia di lavoratori; queste, con l’attivazione di un posto di vaccino anti-covid in azienda, contribuirebbero in modo notevole alla campagna vaccinale.

L’iniziativa che forma oggetto del Protocollo infatti costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19.

La vaccinazione nei luoghi di lavoro, peraltro, “rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire” a tale modalità di vaccinazione presso i luoghi di lavoro.

Punti vaccino in azienda: necessario rispetto della privacy

Il Garante sottolinea il fatto che, attuare dei punti vaccinali nei luoghi di lavoro comporta certamente il trattamento di dati personali relativi alla salute dei lavoratori.

Quindi se da un lato può rappresentare un’opportunità per supportare la campagna vaccinale, dall’altra dovrà essere attuata nel rispetto:

  1. della disciplina in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali),
  2. delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologica in corso,
  3. nonché delle disposizioni nazionali a tutela della dignità e della libertà dell’interessato sui luoghi di lavoro (art. 88 Regolamento e 113 Codice).

Vaccinazione nei luoghi di lavoro: le indicazioni del Garante

Tutto ciò premesso il Garante precisa che anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del riparto di competenze tra medico competente e datore di lavoro; misura in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Garante precisa inoltre che le principali attività di trattamento dati sono:

  • raccolta delle adesioni,
  • somministrazione,
  • registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione ecc.

e queste operazioni devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

A tutela del lavoratore infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente:

  1. dai dipendenti,
  2. dal medico compente,
  3. o da altri professionisti sanitari
  4. o strutture sanitarie,

informazioni sull’intenzione del lavoratore di vaccinarsi e di altri dati sulle sue condizioni di salute.

Il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione; così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.

Documenti Garante Privacy

Alleghiamo infine le indicazioni del Garante privacy sulle vaccinazioni sul luogo di lavoro e il documento sul ruolo del medico competente.

Reddito di cittadinanza, bonus per avvio di nuova attività: requisiti e domanda

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Reddito di cittadinanza, bonus per avvio di nuova attività: requisiti e domanda

Il reddito di cittadinanza si arricchisce con un nuovo bonus o incentivo, per l’avvio di una nuova attività autonoma / imprenditoriale.

Al via le domande per accedere al nuovo bonus addizionale del reddito di cittadinanza per l’avvio di nuove attività di lavoro in proprio. Pur non avendo mai ricevuto un consenso bipartisan, l’RdC continua ad essere un tassello essenziale delle politiche del lavoro in Italia. E ciò anche durante l’attuale compagine di Governo.

Lo scorso 15 maggio è infatti approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto (testo a fondo pagina) con il quale sono state messe nero su bianco le regole, i requisiti e gli importi del bonus, ovvero del beneficio addizionale, rivolto ai destinatari del Reddito di cittadinanza (RdC) che intendono mettersi in proprio e avviare un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. Si tratta quindi di una sorta di Naspi anticipata per l’avvio di una attività in proprio.

Vediamo allora più nel dettaglio i contenuti della novità, chi può di fatto usufruirne e come fare domanda all’Inps.

Bonus addizionale Reddito di Cittadinanza per avvio attività: cos’è e come funziona

Lo abbiamo appena anticipato: le novità in tema di reddito di cittadinanza sono interessanti per chi intende ‘buttarsi’ in una nuova avventura lavorativa. Infatti, in base alle nuove regole nel testo del decreto pubblicato in GU, coloro i quali avviano un’attività di lavoro autonomo; di impresa individuale; o di società cooperativa nei primi 12 mesi di fruizione del RdC, possono domandare ed ottenere il versamento di un bonus supplementare pari a sei mensilità.

Chiaramente il citato beneficio addizionale opera come una sorta di incentivo alle nuove iniziative occupazionali. Nel dettaglio, si fa riferimento al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 febbraio 2021, finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche giorno fa.

L’ammontare effettivo del bonus addizionale è quantificato, tenendo conto del valore dell’assegno incassato; in rapporto al mese nel quale è stata intrapresa l’attività autonoma-imprenditoriale che consente di percepire l’incentivo in oggetto.

Requisiti bonus avvio attività RdC: ecco quali sono

Ovviamente, la legge fissa quelli che sono i requisiti o condizioni per l’erogazione del contributo in questione. Infatti non tutti i titolari del reddito di cittadinanza, possono percepire queste ulteriori mensilità. Ecco di seguito i requisiti, che debbono concorrere tutti assieme:

  • il richiedente deve essere, alla data di presentazione della domanda del beneficio addizionale, membro di un nucleo familiare tuttora beneficiario di reddito di cittadinanza;
  • il richiedente deve aver intrapreso, entro i primi 12 mesi di ottenimento del reddito di cittadinanza un’attività lavorativa autonoma; o di impresa individuale; o abbia sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa, in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • colui che fa domanda non deve aver cessato, nell’anno anteriore alla richiesta, una delle attività che danno diritto al beneficio addizionale;
  • colui che fa domanda non deve essere membro di nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza, che abbiano già sfruttato il beneficio addizionale pubblicato nella GU dello scorso 15 maggio.

Si tratta di condizioni che l’interessato deve rispettare tassativamente una ad una, altrimenti il bonus in questione non potrà essere erogato.

Importo e pagamento del beneficio addizionale RdC: quanto spetta e chi paga

In molti si potrebbero domandare quanto questo contributo ‘pesa’ dal punto di vista economico. Ebbene, la somma riconosciuta come beneficio addizionale al reddito di cittadinanza che scatta solo con il possesso di tutte i requisiti sopra indicati, consiste nel versamento anticipato in un’unica soluzione di 6 mensilità del reddito di cittadinanza. Ma ciò sempre nei limiti di 780 euro al mese. Come sopra accennato, l’importo effettivo è calcolato in rapporto al mese in cui la nuova attività di lavoro autonomo e/o imprenditoriale, muove i primi passi.

Attenzione però: il beneficio addizionale in oggetto è assegnato dall’INPS, tenendo conto dei requisiti auto-dichiarati dall’interessato; e dei dati riservati disponibili negli archivi dell’Istituto e in quelli degli uffici collegati all’Amministrazione finanziaria.

Sul piano della concreta erogazione del contributo aggiuntivo al reddito di cittadinanza, abbiamo che le regole appena varate in Gazzetta Ufficiale predispongono il versamento in un’unica soluzione, entro il secondo mese posteriore a quello della domanda all’Inps. Le modalità pratiche di versamento prevedono, alternativamente:

  • bonifico bancario o postale;
  • libretto postale;
  • bonifico domiciliato.

Per quanto riguarda l’ultima modalità, l’erogazione del bonus addizionale al reddito di cittadinanza, presso lo sportello delle Poste, dovrà avvenire nel pieno rispetto della soglia massima di cui alla legge per quanto concerne il pagamento in contanti.

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Come fare domanda di beneficio addizionale RdC all’INPS

Tutti gli interessati ad ottenere detto contributo integrativo rispetto al reddito di cittadinanza, debbono sapere che per poter ottenere il bonus per l’avvio dell’attività, è doveroso inviarne comunicazione ad hoc all’INPS, attraverso il modello COM Esteso (disponibile a fondo pagina); il modello deve essere inviato entro la scadenza dei 30 giorni dall’inizio dell’attività per la quale scatta il bonus.

Attenzione però: il beneficio in oggetto non sarà assegnato per le attività intraprese nei mesi nei quali si è già fruito del reddito di cittadinanza e per le quali non è stata fatta la citata comunicazione obbligatoria nel termine dei 30 giorni.

In ogni caso, tutte le variazioni reddituali e lavorative che si hanno nel nucleo familiare che si avvale del reddito di cittadinanza devono essere sempre rese note all’Inps. A quest’ultimo spetta comunque e sempre l’ultima parola, giacchè dopo aver ricevuto e valutato la domanda sulla scorta dei requisiti e dell’autodichiarazione, deciderà se è possibile erogare, oppure no, il bonus per l’avvio di una nuova attività.

DECRETO 12 febbraio 2021 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Di seguito il testo del DM 12 febbraio 2021 del Ministero del Lavoro recante “Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di
cittadinanza del beneficio addizionale.”