Archivi giornalieri: 16 maggio 2021

Importanti novità per i lavoratori del pubblico impiego

Importanti novità per i lavoratori del pubblico impiego, allo studio la possibilità di andare in pensione prima con lo ‘scivolo Brunetta’

Il Governo è allo studio sulla riforma pensioni per trovare una soluzione sullo scalone di cinque anni che lascerà la Quota 100. Per il pubblico impiego si prevede un incentivazione verso la pensione anticipata con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale. Infatti, importanti novità per i lavoratori del pubblico impiego, allo studio la possibilità di andare in pensione prima con lo ‘scivolo Brunetta’. Analizziamo di cosa si tratta.

Riforma pensione con ricambio generazionale

Firmato a marzo il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Il Patto è finalizzato all’incremento della coesione sociale e alla modernizzazione del paese, con il supporto dei finanziamenti inseriti tra i progetti del PNRR. Tra gli obiettivi da perseguire è presente quello di potenziare l’amministrazione pubblica  con il pensionamento anticipato, che prevede un ricambio generazionale.

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Quindi, investe un ruolo importante nel pubblico impiego la pensione anticipata che serve a favorire la staffetta generazionale. In questo modo si favorisce l’ingresso dei giovani e si creano nuovi posti di lavoro e nuove competenze.

Lo scivolo Brunetta

Importanti novità per i lavoratori del pubblico impiego, allo studio la possibilità di andare in pensione prima con lo ‘scivolo Brunetta’.

Chiamato così perché lo scivolo incentivante è proposto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.

La proposta di Brunetta prevede uno scivolo pensione incentivato per i dipendenti pubblici con la possibilità di accedere alla pensione con 62 anni di età.

Il Governo studia un meccanismo di uscita con incentivo all’esodo. I beneficiari saranno tutti i lavoratori prossimi alla pensione. In particolare, l’incentivo all’esodo investirà tutti quei lavoratori non in linea con il rimodernamento dell’amministrazione locale e statale.

Da valutare il problema delle risorse finanziarie, infatti, per ovviare si studia un meccanismo che potrebbe penalizzare l’assegno di pensione. La penalizzazione investirà coloro che accedono alla pensione prima dell’età pensionabile (nel 2021 è di 67 anni).

In effetti, la penalizzazione riguarda il calcolo dell’assegno con il sistema contributivo. Lo stesso sistema che è attuato con l’Opzione Donna.

In effetti lo ‘scivolo Brunetta’ propone una pensione anticipata Quota 100 con penalizzazione, ma con un occhio attento alle categorie di lavoratori che svolgono mansioni gravose e maggiormente esposti a problemi di salute e sicurezza (ad esempio il personale scolastico) e i meritevoli.

Limba sarda

Limba sarda: sena ufitzializatzione non b’at balorizatzione

16 Maggio 2021

[Franztiscu Casula]

S’unica manera oe, pro sarvare e balorizare sa limba sarda est s’ufitzializatzione e, duncas, sa istandardizatzione.

Deo isco bene chi medas non sunt de acordu cun custa positzione: puru intre cussos chi parent a favore de sa limba. Difatis in custu casu su diciu latinu «Tertium non datur» non est assetiadu e no andat bene pro faeddare de sas positziones chi sunt in campu subra sa limba sarda: chi non sunt duncas duas ma tres.

A sos favorevoles e a sos contrarios toccat de azunghere cuddos chi non narant emmo ma mancu nono de su totu, ma un’ispetzia de «Ni».

Custa positzione carchi annu faghet, in medas cumbennius, est istada presentada gosi: «Valorizatzione ei, ufizializatzione nono». Cun issa sunt de acordu medas, mescamente professores de s’universidade sarda: una cedda intrea, unu grustiu meda mannu, gasi totu de manca.

Deo so cumbintu chi oe subra sa netzessidade de s’istandardizatzione, pro lu narrer a sa latina, «non est discutendum». Proite ischimus bene chi sena s’unificatzione peruna limba si podet imparare in sas iscolas, si podet impreare in sos ufitzios, in sos giornales, in sas televisiones, in sas retes informaticas, in sos medios eletronicos, in sa publicidade, in sa toponomastica e in s’onodomastica.

In su tempus coladu, pro annos e annos custa tropera de intelletuales istatalistas teniant sa bibirrina de s’unidade nazionale, chi sa limba sarda ufitzializzada podiat amalezare e sciusciare e oe bogant imbetzes a pillu ateras dudas e arrenghescios, artziende ballas de pruere pro coglionare a sa zente. Issos sunt certu prus abistos de sos contrarios, ma peri prus perigulosos: ant istudiadu e duncas non podent denegare s’importu mannu de sa limba nadia in s’isvilupu de sas pessones; connoschent sos iscritos de Gramsci subra su Sardu e puru sos linguistas italianos prus mannos comente a Giacu Devoto o a Tulliu de Mauro, ismentigandesi peroe chi issos difendent su bilinguismu e duncas, pro sos sardos, sa limba sarda.

Unu chi narat «ni» a sa Limba sarda est Antonello Mattone de s’Universidade de Tatari, istoricu de manca chi at iscritu: «Sono d’accordo con certe forme moderate di bilinguismo, ma la lezione universitaria in sardo la trovo controproducente e ridicola. Oggi non avrebbe alcun senso utilizzare il Sardo come linguaggio scientifico, giacché esso nelle sue due grandi varianti, campidanese e logudorese, è una lingua di fatto rurale, che ha assimilato solo indirettamente i termini più propriamente legati alla vita e alla cultura cittadina».

Sa bibirrina e s’arrenghesciu de sos academicos comente a Mattone est chi sa limba sarda no est capassa de faeddare de cultura urbana e scientifica e duncas de modernidade, pro ite su sardu diat essere sceti limba de campagna, de sartu, de pastores e de massajos. La pessat a sa matessi manera – paret chi si siat coidadosamente postu de acordu – un’ateru professore mannu, peri issu istatalista, italianu custa borta, su linguista Alberto Sobrero (Introduzione all’Italiano contemporaneo, Laterza, 2 voll.). Isse iscriet cun assentu chi est giustu chi non si depant scaresciri, stramancare e burrai sas limbas locales, ma «sarebbe assurdo o, nella migliore delle ipotesi, comico, pensare di usare le parlate locali per la matematica, la fisica e la filosofia».

A custos chi pessant chi sas limbas locales – e duncas pro nois su Sardu – serbant pro allegare solu de contos de foghile o peus de burrumballimines e non de chistiones de importu mannu e de modernidade, rispondet unu semiologu comente a Stefano Gensini (Elementi di storia linguistica italiana, Minerva Italica, Bergamo, 1983). Issu, amentende Leibniz – filosofu e intelletuale tedescu mannu meda – narat chi non b’est limba pobera chi non siat capassa de faeddare de totu. A sa matessi manera la pessant filosofos e linguistas comente a Ferdinand de Saussurre (Corso di linguistica generale, Laterza, Bari, 1983) o a Ludwig Wittgenstein (Osservazioni filosofiche, Einaudi, Torino, 1983); ma mescamente, a ballallois comente Mattone e Sobrero, respundit su prus mannu istudiosu de bilinguismu a base etnica, Joshua Aaron Fishman (Istruzione bilingue, Minerva Italica, Bergamo, 1972), chi iscriet gosi: «Ogni e qualunque lingua è pienamente adeguata a esprimere le attività e gli interessi che i suoi parlanti affrontano. Quando questi cambiano, cambia e cresce anche la lingua. In un periodo relativamente breve, qualsiasi lingua precedentemente usata solo a fini familiari, può essere fornita di ciò che le manca per l’uso nella tecnologia, nell’Amministrazione  Pubblica, nell’Istruzione».

Traduzione in Italiano

Lingua sarda: senza ufficializzazione non ci può essere valorizzazione

L’unica maniera oggi per salvare e valorizzare la lingua sarda consiste nella sua ufficializzazione e, dunque nella standardizzazione. Io so bene che molti non sono d’accordo con questa opinione: anche all’interno di coloro che sembrano favorevoli alla lingua sarda. Infatti, in questo caso l’apoftegma latino “Tertium non datur” non si attaglia per descrivere le posizioni in campo in merito alla lingua sarda che non sono dunque due ma tre. Ai favorevoli e ai contrari occorre infatti aggiungere quelli che non dicono sì ma nemmeno no del tutto, ma una sorta di “ni”.

Questa posizione qualche anno fa, in molti convegni è stata presentata così:”Valorizzazione sì, ufficializzazione no”. Con tale posizione sono d’accordo molti, soprattutto professori dell’università sarda: un’intera schiera, un gruppo numeroso, quasi tutto orientato politicamente a sinistra.

Io sono convinto che oggi sulla necessità della standardizzazione, per dirla alla latina, «non est disputandum». Perché sappiamo che senza l’unificazione nessuna lingua si può imparare nelle scuole, né si può usare negli uffici, nei giornali, nelle televisioni, nelle reti informatiche, nella pubblicità, nella odonomastica e nella toponomastica.

Nel passato, per anni e anni, questa frotta di intellettuali statalisti avevano la mania dell’unità nazionale, che la lingua ufficializzata avrebbe potuto minacciare e demolire e oggi invece tirano fuori altri dubbi e pretesti, alzando polveroni per imbrogliare la gente. Essi sono certo più avveduti dei contrari alla lingua sarda, ma anche più pericolosi: hanno studiato e dunque non possono negare la grande importanza della lingua materna nello sviluppo degli individui; conoscono gli scritti di Gramsci sul sardo e anche i più grandi linguisti italiani come Giacomo Devoto o Tullio de Mauro, dimenticandosi però che tutti e tre difendono il bilinguismo e dunque per i sardi, la lingua sarda.

Uno che dice “ni” alla lingua sarda è Antonello Mattone dell’Università di Sassari, storico di sinistra che ha scritto: «Sono d’accordo con certe forme moderate di bilinguismo, ma la lezione universitaria in sardo la trovo controproducente e ridicola. Oggi non avrebbe alcun senso utilizzare il Sardo come linguaggio scientifico, giacché esso nelle sue due grandi varianti, campidanese e logudorese, è una lingua di fatto rurale, che ha assimilato solo indirettamente i termini più propriamente legati alla vita e alla cultura cittadina».

La fissazione e il pretesto che gli accademici come Mattone accampano riguardano il fatto che la lingua sarda non sia adatta per raccontare la cultura urbana e scientifica, e dunque, la modernità perché il sardo sarebbe esclusivamente lingua agro-pastorale, di campagna, dell’ovile.

La pensa alla stessa maniera, sembra che si sia solertemente messo d’accordo – un altro grande professore statalista, italiano questa volta, il linguista Alberto Sobrero (Introduzione all’Italiano contemporaneo, Laterza, 2 voll.). Egli scrive, con saggezza, che è giusto non dimenticare, né perdere o cancellare le lingue locali ma «sarebbe assurdo o, nella migliore delle ipotesi, comico, pensare di usare le parlate locali per la matematica, la fisica e la filosofia».

A questi che pensano che le lingue locali – e dunque per noi il sardo – servano esclusivamente per parlare di racconti da focolare domestico o, peggio, di ciarpame e non di temi moderni e di grande importanza, risponde un semiologo come Stefano Gensini, (Elementi di storia linguistica italiana, Minerva Italica, Bergamo, 1983). Ricordando Leibniz, grandissimo filosofo e intellettuale tedesco, afferma che «non vi è lingua povera che non sia capace di parlare di tutto».

Alla stessa maniera la pensano filosofi e linguisti come Ferdinand de Saussurre (Corso di linguistica generale, Laterza, Bari, 1983) o Ludwig Wittgenstein (Osservazioni filosofiche, Einaudi, Torino, 1983); ma soprattutto, a ballallois come Mattone e Sobrero, risponde il più grande studioso del bilinguismo a base etnica, Joshua Aaron Fishman (Istruzione bilingue, Minerva Italica, Bergamo, 1972), che così scrive: «Ogni e qualunque lingua è pienamente adeguata a esprimere le attività e gli interessi che i suoi parlanti affrontano. Quando questi cambiano, cambia e cresce anche la lingua. In un periodo relativamente breve, qualsiasi lingua precedentemente usata solo a fini familiari, può essere fornita di ciò che le manca per l’uso nella tecnologia, nell’Amministrazione  Pubblica, nell’Istruzione».

 

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Contributi a fondo perduto per covid-19: quali sono

Contributo a fondo perduto nel modello Redditi 2021: ecco come indicarlo

Imprese, professionisti e lavoratori autonomi che, nel 2020, hanno ricevuto uno o più contributi a fondo perduto per covid-19, devono prestare molta attenzione alla compilazione del modello Redditi 2021. Infatti, pur trattandosi di contributi esentasse, devono essere comunque indicati nella dichiarazione dei redditi 2021, periodo d’imposta 2020.

L’obbligo riguarda, come anticipato sopra, professionisti, imprese a autonomi (commercianti, artigiani ecc.) sia in contabilità semplificata che ordinaria, che devono compilare il proprio quadro di riferimento, quadro RE per i professionisti, RG per le imprese in contabilità semplificata, RF per quelle in contabilità ordinaria. Tutti devono compilare il prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

In questa guida spiegheremo come indicare correttamente i contributi a fondo perduto nel modello Redditi 2021.

Contributi a fondo perduto per covid-19: quali sono

Per far fronte alla grave crisi economia legata al covid-19 e alla conseguente perdita di liquidità che ha colpito imprese e professionisti, il Governo ha adottato una serie di misure volte a ristorare le attività maggiormente colpite.

Tra le misure più incisive, sicuramente rientrano i contributi a fondo perduto, riproposti di volta in volta dai vari decreti legge emergenziali. Le varie versione che si sono succedere nel corso del tempo hanno avuto un ambito soggettivo più o meno differenziato. In alcuni casi, il contributo a fondo perduto è stato riservato alle sole attività che presentavano precisi codici ATECO e che erano specificatamente individuate dal legislatore.

In altri casi, i ristori sono stati destinate alla attività economiche svolte nella c.d zone rosse, zone ad alto rischio di diffusione del contagio da covid-19.

I contributi a fondo perduto per covid-19: dal D.L. Rilancio al Ristori-Bis

A livello normativo, i contributi a fondo perduto a cui stiamo facendo riferimento sono così individuati:

  • art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, decreto Rilancio;
  • 59 del D.L. n. 104 del 2020, decreto Agosto (fondo perduto attività economiche centri storici);
  • art. 1 del D.L. n. 137 del 2020, decreto Ristori;
  • art. 2 del D.L. n. 149 del 2020, decreto Ristori-bis.

Ad esempio, i  contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Ristori” (Dl n. 137 del 28 ottobre 2020) e “Ristori bis” (Dl n. 149 del 9 novembre 2020) sono stati riconosciuti a coloro che  che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente nelle tabella 1 e 2 allegate ai due decreti.

Sulla tabella 1, la stessa  è stata modificata,  con ampliamento dei codici Ateco dal decreto “Ristori bis”. Il decreto “Ristori quater” ha previsto all’allegato 1 un’ulteriore tabella di codici Ateco per i quali era possibile beneficiare del contributo.

Ancora, il contributo a fondo perduto di cui al decreto Ristori-bis era destinato ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zone/regioni rosse).

Detto ciò, i contributi a fondo perduto sopra elencati devono essere indicati nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.

I contributi a fondo perduto sono esentasse:  sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap. Inoltre non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Modello Redditi 2021 Contributo a fondo perduto professionisti, imprese e lavoratori autonomi

Nei quadri RE, RF, RG e LM del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, è stata prevista l’indicazione dei contributi a fondo perduto in esame.

Nello specifico, l’obbligo riguarda i professionisti e le imprese. Imprese sia in contabilità semplificata che ordinaria. Ognuno deve compilare il proprio quadro di riferimento:

  • quadro RE per i professionisti,
  • RG per le imprese in contabilità semplificata,
  • RF per quelle in contabilità ordinaria.

Tutti devono compilare il prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

I professionisti devono compilare il quadro RE; nello specifico (fonte istruzioni modello Redditi):

Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.

Se gli articoli citati ammettevano i professionisti tra i soggetti beneficiari.

Imprese in contabilità semplificata e ordinaria

Le imprese in contabilità semplificata indiano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020, nel quadro RG, rigo RG10, con il codice 27

l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.

Da qui, per sterilizzare l’indicazione dei contributo a fondo perduto tra i componenti positivi di reddito, lo stesso deve essere indicato nel rigo RG 22 con il codice 47.

Le imprese in contabilità ordinaria devono compilare il rigo RF 55.

In tale rigo trovano allocazione, le variazioni in diminuzione da indicare con apposito codice nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il codice 83: l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.

Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.

Prospetto aiuti di Stato, quadro RS nel Modello Redditi 2021

I contributi a fondo perduto sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato anche  il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.


Esonero contributi professionisti ed autonomi: ecco il testo del decreto

Nell’ottica di contribuire ad alleviare il carico degli oneri gravanti su lavoratori autonomi e liberi professionisti, il giorno 9 maggio il Ministro del Lavoro – insieme al MEF – hanno sottoscritto un provvedimento apposito, ossia un decreto che stabilisce lo stop al versamento dei contributi 2021, per i lavoratori a partita IVA il cui testo completo è consultabile a fondo pagina.

Infatti, con una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si puntualizza quanto segue: “Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando  ha firmato il decreto interministeriale per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ricevuto ieri dal Mef con le osservazioni, prontamente recepite stamattina. Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento”.

Si tratta, evidentemente, di un provvedimento tanto atteso quanto doveroso, visto il delicatissimo momento a livello socio-economico per il Paese. Ma tutto il mondo del lavoro è attualmente interessato da novità di un certo rilievo. Tra le altre, in prospettiva abbiamo infatti la riforma degli ammortizzatori sociali e la proroga del blocco licenziamenti fino ad ottobre 2021.

Per quanto riguarda invece il decreto in oggetto, detto documento include le scadenze; le procedure e le istruzioni per presentare le domande per lo sconto contributi, previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Vediamo allora che cosa è opportuno ricordare proprio su questo tema.

Leggi anche >>> La strategia dell’Italia per rilanciare il turismo, in vista dell’estate 2021

Esonero contributi professionisti ed autonomi: previsto un fondo ad hoc

Vero è che il Ministero del lavoro avrebbe dovuto definire l’esonero contributi, in dettaglio, entro 60 giorni  dall’entrata in vigore della finanziaria. Ossia entro il primo marzo 2021 era atteso il decreto ad hoc sulle modalità e i criteri di attribuzione dell’agevolazione. Tuttavia, le tempistiche si sono dilatate, anche per la crisi di Governo di febbraio e la staffetta tra i ministri. La densissima Agenda di Governo delle ultime settimane ha altresì contribuito al rinvio.

Ovviamente, per consentire l’esonero contributi in oggetto, le istituzioni hanno dovuto predisporre un fondo ad hoc, in cui riversare le risorse apposite. Anzi, il fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato in un primo tempo pari un miliardo di euro di risorse; ora sono salite di ulteriori 1,5 miliardi di euro a seguito del primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi, vale a dire il noto decreto Sostegni.

Lo scopo del fondo: consentire l’”anno bianco” delle p. Iva

La finalità, del tutto evidente, è quella di sostenere e finanziare il cosiddetto “anno bianco fiscale” delle partite IVA: è infatti previsto un esonero (parziale) dal pagamento dei contributi previdenziali, collegati all’anno 2021 di importo massimo di 3.000 euro.

Da rimarcare che nelle scorse settimane, in attesa che si concretizzasse il decreto ad hoc sopra citato, sono stati non pochi  gli Ordini professionali che hanno comunque deciso di anticipare in qualche modo l’esonero contributi previdenziali a favore dei propri iscritti. In altre parole, si è trattato di un impulso immediato e concreto, per incentivare la ripresa dalla crisi da parte delle varie casse di previdenza.

Nel dettaglio, gli Ordini hanno sospeso o rinviato la riscossione dei contributi vicini alla scadenza per gli iscritti con reddito al di sotto dei 50mila euro. Con ciò peraltro allineandosi al testo della Legge di Bilancio 2021.

Chi sono i destinatari dell’esonero? Le categorie

A questo punto, vediamo in generale quali sono le categorie che potranno avvalersi dell’esonero contributi previdenziali 2021:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INPS;
  • professionisti con cassa previdenziale ordinistica;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, già collocati in quiescenza ai quali sono stati assegnati incarichi di lavoro autonomo o di co.co.co., per far fronte all’emergenza pandemia.

I requisiti di accesso all’agevolazione: ecco quali sono

Attenzione però ai dettagli circa i presupposti che fanno scattare il diritto al beneficio in esame. Infatti, per quanto riguarda le prime due categorie di destinatari, appena citate, il diritto all’esonero (parziale) dai contributi previdenziali 2021 sussiste laddove siano soddisfatti i due requisiti seguenti:

  • i destinatari hanno ottenuto nel periodo d’imposta 2019 un reddito totale non al di sopra dei 50.000 euro;
  • i destinatari hanno patito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non al di sotto del 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Tra le regole in materia, sono menzionate anche delle incompatibilità degne di nota. Infatti, per poter aver diritto all’esonero contributi previdenziali 2021, i lavoratori autonomi e professionisti:

  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato;
  • non devono essere titolari di pensione diretta (tranne l’assegno ordinario di invalidità o le somme mirate ad integrare il reddito a titolo di invalidità di ambito previdenziale).

Leggi anche >>> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il testo ufficiale e le missioni che lo contraddistinguono.

Sconto contributi: le date di scadenza per fare domanda

Gli interessati tra libero professionisti e autonomi dovranno fare particolare attenzione anche alle date di scadenza per la domanda di esonero contributivo:

  • entro il 31 luglio 2021, andranno inviate le domande all’Inps, da parte degli iscritti alla Gestione separata;
  • entro il 31 ottobre, le domande alle Casse private, da parte dei professionisti iscritti agli Ordini.

Concludendo, e restando per ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto ad hoc sull’esonero contributi, rimarchiamo che il documento – firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia –  è al momento all’esame della Corte dei Conti; ma vi dovrà anche essere  l’approvazione della Commissione UE. Prevista anche una circolare Inps apposita.

In verità, la misura, parziale o totale, dell’esonero non è ancora stata resa nota. Occorre infatti il testo bollinato dalla Corte dei Conti. Certamente, però, l’intenzione è quella di accelerare con l’attuazione del provvedimento, tanto che secondo alcuni osservatori l’esonero contributivo 2021 ai professionisti e autonomi potrebbe già scattare dalle scadenze del 16 maggio.

Decreto esonero contributi autonomi e professionisti

Alleghiamo quindi seguito il testo del decreto interministeriale.

Bonus facciate 2021 su strada privata, spetta se la via è ad uso pubblico

Bonus facciate 2021 su strada privata, spetta se la via è ad uso pubblico

Il bonus facciate 2021 spetta per i lavori su strada privata ad uso pubblico. Lo specifica l’Agenzia Entrate con interpello 337 del 12 maggio

Bonus facciate 2021: con la risposta ad interpello numero 337 del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate specifica che il bonus spetta anche per affaccio su strada privata ad uso pubblico. L’agevolazione spetta cioè per i lavori effettuati su tutto il perimetro dell’involucro esterno verticale di una palazzina facente parte di un residence, con affaccio in parte su strada comunale e in parte su una via interna al residence ma ad uso pubblico.

Il dubbio che ha portato alla presentazione dell’istanza di interpello era proprio relativo all’affaccio della palazzina su una via interna. Via alla quale si può comunque accedere liberamente.

Ecco i dettagli.

Bonus facciate, cos’è e come funziona

Il bonus facciate consiste in una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per taluni lavori di ristrutturazione introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Insieme al superbonus 110% è un’agevolazione che ha riscontrato il maggiore consenso da parte della generalità dei contribuenti. Rispetto al superbonus la detrazione bonus ristrutturazione facciate si caratterizza per una più normativa più snella che non prevede la necessità di alcun visto di conformità ai fini della sua cessione o sconto in fattura.

Si perchè l’opzione lo sconto in fattura o per la cessione è ammessa anche per il bonus facciate. Infatti, tale agevolazione è espressamente richiamata all’art. 121 del D.L. 34/2020, decreto crescita. Disposizione che ha introdotto la possibilità di cedere la detrazione o di optare per lo sconto in fattura quasi per tutti i bonus lavori.

L’agevolazione spetta anche per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti. Il riferimento è agli immobili che vengono utilizzati nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.

Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
    persone, società di capitali).

Bonus facciate, quali interventi sono agevolabili

Rientrano tra gli interventi ammessi al bonus facciate quelli:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Sono agevolati tutti i lavori  effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. Difatti il riferimento è a tutto il perimetro esterno visibile dalla strada o da suolo pubblico.

Sono escluse le spese: effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e
spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Nella Guida dell’Agenzia delle entrate è specificato che rientra tra le opere agevolabili, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  •  il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Gli edifici oggetto dei lavori devono essere ubicati nelle zone A o B (decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Con la circolare n°2/2020, il Fisco ha messo in chiaro gli adempimenti da porre in essere per legittimare la spettanza del bonus facciate.

Bonus Facciate strada privata

La risposta ad interpello numero 337 del 12 maggio prende spunto da apposita istanza di interpello riguardante il bonus facciate.

Nello specifico, un condominio ha approvato dei lavori potenzialmente rientranti tra quelli agevolati con il bonus facciate. Il lato nord della palazzina oggetto di lavori, situata all’interno di un complesso residenziale, è visibile dalla strada comunale di accesso al residence mentre, il lato sud  è visibile da una via interna che è parte integrante del complesso residenziale ma al contempo non è una strada privata.

Nei fatti, è una strada accessibile a persone e veicoli interni ed esterni al complesso, per cui ne deve essere riconosciuto un “uso pubblico” (sentenza n. 2999/2020, Consiglio di Stato).

Da qui, il dubbio per il quale il condominio si è rivolto direttamente al Fisco è se  i condomini possano usufruire del bonus facciate in relazione alle spese sostenute per tutto il perimetro esterno dell’edificio.

Secondo l’istante non dovrebbe rilevare la circostanza che un lato della palazzina si affacci su una strada che non è propriamente pubblica.

In base a quanto detto sopra, ai fini del bonus facciate, il perimetro esterno deve essere visibile dalla strada o da terreno ad uso pubblico.

Bonus Facciate strada privata uso pubblico: parere dell’Agenzia delle entrate

Per fornire una risposta puntuale, l’Agenzia delle entrate, con risposta numero 337 del 12 maggio 2021, si rifà alla nota RU 0348403 del 9 novembre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Mibact.

In tale nota, il Ministero ha precisato che:

si condivide l’interpretazione, che tiene conto anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo.

Da qui, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi ammesse al bonus facciate.

Agenzia Entrate: interpello numero 337 del 12 maggio 2021

Ascensione di Gesù

 

Ascensione di Gesù


Ascensione di Gesù

autore Benjamin West anno 1801 titolo L’Ascensione
Nome: Ascensione di Gesù
Titolo: Ascesa corporea di Gesù al cielo.
Ricorrenza: 16 maggio
Tipologia: Solennità

Gesù dopo la risurrezione, nei 40 giorni che rimase ancora in terra, confortò gli Apostoli e con diverse prove li convinse di essere veramente risuscitato. Li istruì intorno al regno di Dio, sul modo di governare la Chiesa, d’amministrare i Sacramenti, di salvare le anime. Avvicinandosi il giorno dell’addio: « Bisogna che me ne vada, disse, perchè se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore ». Ordinò quindi agli Apostoli che dalla Galilea si recassero a Gerusalemme.

Il momento solenne era vicino.

Fece con essi il banchetto d’addio, durante il quale apri loro maggiormente le menti, mostrando ad essi come la Sacra Scrittura parla di Cristo, della sua passione, morte e risurrezione. Comandò di predicare il Vangelo, diede loro il potere di rimettere i peccati e li mandò ad annunziare il regno di Dio a tutte le genti.

Finita la sua istruzione si incamminò, seguito dagli Apostoli e Discepoli, al monte dell’ascensione. Giunto alla vetta, diede l’addio alla Madre, alle pie donne, a tutti i presenti, e alzando il braccio li benedisse.

Mentre li benediceva, per propria virtù si alzò verso la maestà dei cieli davanti a quegli occhi che meravigliati lo guardavano, finchè mia nube lo nascose.

Quei Giudei stavano ancora inginocchiati a braccia aperte e con gli occhi rivolti al cielo meravigliati e commossi, quando comparve un Angelo giulivo in volto e dall’aspetto maestoso dicendo: « O uomini di Galilea, che state a guardar in cielo? Quello stesso Gesù che fu tolto a voi, ritornerà nella stessa gloria con cui salì ».

Gli Apostoli a quell’avviso ritornarono a Gerusalemme comprendendo le parole che Gesù aveva detto: « Vado a preparare un luogo per voi. Vi manderò il Consolatore ».

Oggi la Chiesa celebra una delle sue feste più belle facendo riflettere ai Cristiani quale sia la loro patria. Gesù non salì al cielo solo per ricevere la corona della virtù, ma anche per preparare un posto per noi. Cristiani, il cielo è la nostra patria, non questa misera terra!

Alziamo gli occhi, contempliamo come è meraviglioso quel cielo! Lassù Gesù sale per prepararci un posto. Egli ci attende: non badiamo alle difficoltà, ma ricordiamo che non i pigri ma i violenti lo rapiscono, cioè quelli che lottando vincono se stessi.

Il cielo s’acquista combattendo le nostre passioni, la nostra carne, la malvagia inclinazione al male.

Nei momenti in cui ci sembrerà di esser sopraffatti dal male, quando intorno a noi sarà buio, alziamo gli occhi e le mani al Cielo, chiedendo aiuto a Colui che è la luce che rischiara le tenebre, a Colui che è nostro Re, nostro Salvatore, nostro Avvocato e nostro Mediatore; egli ci libererà.

PRATICA. Pensiamo sovente alla nostra vera, eterna patria, il paradiso.

PREGHIERA. Deh! concedi, Dio onnipotente, che come crediamo che il tuo Unigenito, nostro Redentore, è asceso al cielo, così anche noi con la mente abitiamo in cielo.