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Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

 

decreto2.doc

Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1534


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

 

 

N. 1534
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI)

con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)

con il Ministro della difesa (LA RUSSA)

con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GELMINI)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)

e con il Ministro della gioventù (MELONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2009

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

 

 

 

Onorevoli Senatori. –

Art. 1 – (Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)

    La norma indica l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri quale strumento per definire ed attuare il contenuto del decreto-legge e fissa, inoltre, i criteri di applicazione del decreto-legge. Sotto il profilo oggettivo, prevede che il decreto trovi applicazione nei confronti dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici ed identificati con decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3.

    Sotto il profilo soggettivo, il decreto trova applicazione con riguardo alle persone fisiche residenti e nei confronti delle imprese operanti e degli enti aventi sede nei predetti territori.
    Il comma 3 ammette la possibilità di estendere la concessione di indennizzi, contributi e finanziamenti anche a beni localizzati al di fuori dei comuni individuati con decreto commissariale, qualora si dimostri con perizia giurata la sussistenza del nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico.

Art. 2 – (Realizzazione urgente di abitazioni)

    La norma autorizza il Commissario delegato a provvedere alla progettazione e alla realizzazione di moduli abitativi di carattere non precario e destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la collocazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

    I moduli abitativi dovranno essere caratterizzati da elevati livelli di qualità abitativa, innovazione tecnologica, protezione dalle azioni sismiche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
    Il Commissario delegato approva il piano degli interventi abitativi previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
    La localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici dovrà essere indicata con provvedimento del Commissario delegato, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati.
    Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate.
    L’approvazione delle localizzazioni, qualora deroghi ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.
    È prevista la pubblicazione del provvedimento di avvenuta localizzazione all’albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. Tale pubblicazione sostituisce le notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste.
    Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del piano di interventi indicati, è previsto che il Commissario delegato provveda alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione.
    Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è possibile proporre esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
    È previsto che il Commissario delegato possa disporre, in via di somma urgenza e motivando la contingibilità e l’urgenza, l’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido.
    In considerazione della situazione di emergenza e dell’esigenza che sia assicurata un’adeguata e tempestiva sistemazione della popolazione danneggiata dal sisma, per le procedure di affidamento degli interventi sono previste speciali deroghe.

Art. 3 – (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

    La norma prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri vengano disciplinati gli interventi diretti a riconoscere contributi e finanziamenti per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché la concessione di indennizzi a favore delle imprese.

    In particolare è prevista:

        – la concessione di contributi (anche quale credito d’imposta) e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;

        – l’intervento di Fintecna Spa nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento;
        – la possibilità che lo Stato subentri, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, per un importo non superiore a quello previsto per la ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale;
        – l’esenzione da ogni tributo (esclusa l’Iva) e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti;
        – la concessione di contributi (anche quale credito di imposta) per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo;
        – la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
        – la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio delle attività ivi espletate;
        – la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
        – la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
        – la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

    In particolare, per la concessione di contributi e di finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta, gli operatori ammessi all’erogazione del credito possono contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti, al fine di concedere finanziamenti garantiti dallo Stato in funzione della riduzione ulteriore del costo di tali operazioni.

    È ammessa la realizzazione di complessi residenziali nell’ambito del «Piano Casa», previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Art. 4 – (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)

    Il comma 1 prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri si definiscano i criteri e le modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma, di immobili siti nel territorio regionale, appartenenti allo Stato e gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché di immobili sequestrati in applicazione delle disposizioni antimafia di cui all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati.

    Lo stesso comma prevede un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici comprese le strutture universitarie, il Conservatorio di musica di L’Aquila, le caserme in uso all’Amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico danneggiati dagli eventi sismici. Alla realizzazione degli interventi provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato.
    Al comma 1, lettera c), è inoltre previsto che vengano fissate le modalità organizzative per consentire la ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.
    Con ordinanza dovranno essere indicate le disposizioni dirette ad assicurare il trattamento economico fisso e continuativo al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici.
    Il comma 3 prevede interventi di ricostruzione delle infrastrutture viaria e ferroviaria.
    Il comma 4 prevede che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) si attribuisca una quota aggiuntiva delle risorse di cui all’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. Lo stesso comma autorizza la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, anche con l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. È altresì prevista la proroga del termine per la presentazione del piano di edilizia scolastica.
    È ammessa la destinazione alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo delle risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici.
    Sono stanziate risorse al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica nelle zone colpite dal sisma.
    È riconosciuta alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, priorità nell’utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma, finalizzato alla ricostruzione e riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali, con riduzione del rischio sismico.
    È autorizzata la rinegoziazione di prestiti contratti al momento della data di entrata in vigore del decreto, estendendo la durata del prestito ad un periodo non superiore a cinquanta anni, anche in deroga alla previsione per cui la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
    Il comma 9 prevede l’impiego delle risorse di cui alle disposizioni finanziarie del decreto al fine di realizzare gli interventi di ripristino degli immobili pubblici.

Art. 5 – (Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)

    La norma prevede la sospensione, sino al 31 dicembre 2009, dei processi civili ed amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei territori individuati con decreto, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

    È disposto il rinvio d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze civili ed amministrative in cui le parti o i loro difensori, sono soggetti residenti o con sede nei territori colpiti dal sisma.
    È inoltre prevista la sospensione dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 dei termini di prescrizione, decadenza, e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Sono altresì sospesi i termini relativi ai processi esecutivi, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e tutti i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché tutti i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
    Sono, altresì, sospesi i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.
    Nei territori indicati con decreto commissariale sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari e i termini per proporre querela ed anche i processi penali pendenti alla data del 6 aprile 2009.
    È previsto a pena di nullità, che le comunicazioni e le notifiche di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori, nominati alla data del 5 aprile 2009 e residenti, aventi sede nel territorio o che esercitavano l’attività lavorativa nei comuni colpiti dal sisma, debbano essere eseguite presso un presidio (per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari) istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila.

Art. 6 – (Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)

    La disposizione prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri venga disciplinata la sospensione e la proroga di termini, la deroga al patto di stabilità interno e le modalità di realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi sanitari.

    In particolare, il comma 1 prevede la sospensione:

        – dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

        – dei termini di versamento delle entrate patrimoniali, dovute all’amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alle regioni;
        – dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;
        – del versamento dei contributi consortili di bonifica;
        – del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nell’esercizio in cui sono incassati.

    Il medesimo comma consente il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili.

    Inoltre è previsto che con i provvedimenti da emanare venga disciplinata la rideterminazione della sospensione e la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi dell’articolo in titolo.
    Il comma 1 prevede, altresì, la proroga:

        – eventuale, del termine di validità delle tessere sanitarie;

        – del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
        – del termine di scadenza del consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L’Aquila;

    Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto, per gli enti locali, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2009, della deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2008, della presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI e di quella attestante l’Iva corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali e per contratti di servizio per il trasporto pubblico locale.

    La disposizione consente l’esclusione dal patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 delle spese e delle entrate connesse alla ricostruzione e la sospensione per gli anni 2009 e 2010 del sistema di premialità per gli enti virtuosi. La sospensione è finalizzata a compensare, in parte, gli impatti peggiorativi che il decreto-legge determinerà in termini di pubblica amministrazione ed, inoltre, appare coerente con la solidarietà che l’evento sismico dovrebbe attivare da parte di soggetti pubblici e privati.
    È altresì previsto che vengano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con decreto.
    Il comma 3 prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell’interno tra il 1º novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.

Art. 7 – (Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)

    La disposizione in esame finalizza risorse per gli interventi di assistenza già realizzati nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009 (comma 1) nonché, a decorrere dal 1º giugno 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per la prosecuzione dell’intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell’emergenza, posta in essere dal personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia; inoltre consente, per le stesse finalità ed in deroga alla vigente normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 75 ore mensili pro-capite per il personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia.

    Il comma 3 autorizza la regione Abruzzo alla proroga, fino al 31 dicembre 2009, dei contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell’informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009.

Art. 8 – (Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)

    Al fine di favorire la popolazione colpita dagli eventi sismici, la norma consente:
        – la proroga dell’indennità ordinaria di disoccupazione, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

        – l’indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi (in possesso dei requisisti indicati dal decreto) dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici;
        – l’estensione della sospensione dal versamento dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici;
        – la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale;
        – di escludere dalla definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici concessi dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma, nonché dai datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.
        – di disciplinare modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria e di programmi di sviluppo rurale;
        – l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dal sisma ed in transito nell’area stessa fino al 31 dicembre 2009.

    Il comma 2 prevede la realizzazione di interventi diretti a sostenere il raggiungimento di adeguate condizioni di vita della famiglie residenti nella zona colpita dal sisma.

Art. 9 – (Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)

    La norma è finalizzata ad attuare l’accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati, al fine di garantire la tempestiva ripresa dell’agibilità dei territori colpiti dal sisma, nonché al fine di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto.

Art. 10 – (Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)

    La norma è diretta a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale.

    Con riguardo alle forme di supporto a carattere economico, la norma prevede che con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell’economia e delle finanze, sia disciplinata l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, nonché per gli studi professionali.
    È prevista l’esenzione da costi e da tributi (esclusa l’Iva), nonché la riduzione del 50 per cento degli onorari notarili per le operazioni di rinegoziazione mutui e finanziamenti.
    Al fine di agevolare ulteriormente la ripresa e lo sviluppo del settore economico delle aree colpite dal sisma, il comma 3 stabilisce che il CIPE possa destinare una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale al finanziamento di accordi di programma sottoscritti per la realizzazione degli interventi di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181) ovvero al finanziamento di programmi da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse a procedura di amministrazione straordinaria nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT (Information and communication technology), della farmaceutica, dell’agroalimentare, della chimica e dell’automotive e dell’edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati.
    Con riguardo alle attività di sviluppo sociale, la norma autorizza il trasferimento, a favore della regione Abruzzo, di parte delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall’evento sismico. Prevede inoltre il monitoraggio, di attuazione e rendicontazione, delle iniziative intraprese.
    Inoltre vengono finalizzate risorse per la ricostruzione e restauro degli immobili destinati alle attività dei centri di accoglienza e di ascolto.

Art. 11 – (Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico)

    La norma autorizza il Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con gli enti locali interessati, ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell’Appennino centrale.

    Le amministrazioni interessate dalle verifiche destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie.
    È concesso un credito d’imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente (nel limite massimo del credito d’imposta di 48.000 euro), ai soggetti privati che effettuano gli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate dalla Protezione civile.
    Il credito d’imposta maturato non è cumulabile con altre agevolazioni per interventi edilizi ed è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Il credito può essere fatto valere anche in compensazione dai soggetti titolari di partita Iva. La quota annuale del credito d’imposta non utilizzata in compensazione può essere chiesta a rimborso.
    Per le persone fisiche non titolari di partita Iva è concessa la possibilità di utilizzare la quota annuale del credito d’imposta in diminuzione dell’imposta netta determinata in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora la quota risulti maggiore dell’imposta netta, il contribuente potrà utilizzare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o chiedere il rimborso in dichiarazione.
    La norma prevede che a tale credito d’imposta non si applichi la disposizione di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base alla quale anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e l’ammontare eccedente può essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive, essendo compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
    Con il comma 10 si prevede il rispetto della regola de minimis di cui al regolamento CE n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Art. 12 – (Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

    La norma contiene disposizioni di carattere fiscale in materia di giochi dirette ad assicurare maggiori entrate per l’anno 2009 e per gli anni successivi.

    In particolare la norma autorizza il Ministero dell’economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali a:

        – indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

        – adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici;
        – consentire l’apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
        – adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall’ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;
        – attuare la revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi di eventi;
        – prevedere poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco;
        – attuare la sperimentazione e l’avvio di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco mediante videoterminali;
        – prevedere la possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco;
        – modificare il costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale;
        – rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio al fine di contrastare concorsi a premio che mascherino giochi gestiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
        – disporre l’attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

    Il comma 2 contiene disposizioni volte ad incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalità e all’evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l’intensificazione delle attività di controllo sul territorio.

Art. 13 – (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)

    Il presente articolo è finalizzato a recuperare le diseconomie derivanti dal fenomeno degli extra sconti praticati sui medicinali equivalenti dalle aziende farmaceutiche a vantaggio delle farmacie.

    Il recupero di economicità del sistema è garantito per l’anno 2009 dall’introduzione di uno sconto e di una riduzione del prezzo per i medicinali presenti sul mercato, per consentire il recupero delle diseconomie già verificatesi. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo.
    In particolare, le disposizioni recate dal comma 1 stabiliscono:

        – la riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti del 12 per cento, per l’anno 2009, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto;

        – il recupero in dodici mesi del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008;
        – la rimodulazione, con riferimento ai medicinali equivalenti, delle spettanze sul prezzo di vendita al pubblico;
        – la possibilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di procedere a rimodulazioni delle spettanze degli operatori della filiera farmaceutica;
        – la rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica territoriale per il 2009.

    Le disposizioni recate dal comma 2 sono dirette a finalizzare le economie di spesa stabilendo che quelle relative all’anno 2009 finanzino gli interventi urgenti nella regione Abruzzo.

    Le disposizioni recate dal comma 4 sono dirette a favorire la diffusione dei farmaci generici.
    Le disposizioni recate dal comma 5 sono dirette a rideterminare in riduzione il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

Art. 14 – (Ulteriori disposizioni finanziarie)

    Con il comma 1 vengono individuate la risorse occorrenti per finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, a valere su quelle complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, nonché sulle risorse del Fondo infrastrutture.

    Il comma 2 stabilisce il trasferimento delle risorse derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed assegnate con decreto all’Istituto per la promozione industriale (IPI), al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l’acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all’uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.
    Con il comma 3, si prevede l’adozione di disposizioni volte a disciplinare, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma.
    Il comma 4 stabilisce l’affluenza ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze destinato all’attuazione delle misure a favore della popolazione colpita dal sisma nonché alla solidarietà, delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi.
    Il comma 5 stabilisce la revoca dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale.
    A tale fine, le relative risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali colpiti dal sisma per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto.

Art. 15. – (Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)

    La norma prevede che le modalità di impiego delle erogazioni liberali per le popolazioni colpite dal sisma siano comunicate al Commissario delegato che ne verifica la coerenza con le misure di cui al presente decreto.

    Al fine di garantire la tutela della fede pubblica è previsto che il logo e la denominazione «Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile» possano essere utilizzati esclusivamente dagli operatori ad esso appartenenti e, inoltre, è prevista la pena di cui all’articolo 497-ter del codice penale per l’uso indebito del predetto segno distintivo.

Art. 16. – (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l’emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)

    Il comma 1 attribuisce al prefetto della provincia di L’Aquila il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l’emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

    A tale fine il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici.
    È prevista l’istituzione del Gruppo interforze centrale per l’emergenza e ricostruzione (GICER).
    Il comma 5, per l’efficacia dei controlli antimafia, prevede la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

Art. 17. – (Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)

    Il comma 1, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica, indica il territorio di L’Aquila quale sede del «Vertice G8» che avrà luogo nei giorni dall’8 al 10 luglio 2009.

    È previsto che il Commissario delegato provveda alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l’organizzazione del «Vertice G8» e adotti ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto Vertice.
    A tale proposito, i rapporti giuridici sorti sulla base dell’ordinanza 20 novembre 2007, n. 3629, possono essere rinegoziati.
    Il risparmio di spesa che ne deriva, accertato con apposito decreto ministeriale, affluisce al Fondo di riserva per le spese impreviste.

 

Relazione tecnica

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(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Art. 1

…  Omissis …

        213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell’Ente nazionale dell’aviazione civile.

…  Omissis …

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.


…  Omissis …

Art. 38. Misure di contrasto del gioco illegale.

…  Omissis …

        3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera b), con effetti dal 1º gennaio 2007, è sostituito dal seguente:
        «3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:
            3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell’8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

            3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
            3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
            3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
            3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».

…  Omissis …

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventù;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA

Articolo 1.

(Modalità di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo)

        1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l’attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

        2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un’intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
        3. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Articolo 2.

(Realizzazione urgente di abitazioni)

        1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all’articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.

        2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all’autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
        3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
        4. Il Commissario delegato provvede, d’intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate.
        5. L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale. Non si applica l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        6. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
        7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
        8. L’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L’atto di acquisizione di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
        9. L’affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell’articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
        10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.
        11. L’assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all’articolo 1.
        12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell’esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all’articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 7, comma  1.
        13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2009 e 300 milioni di euro per l’anno 2010.

Articolo 3.

(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

        1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:

            a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;

            b) l’intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;
            c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall’Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;
            d) l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell’ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
            e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
            f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
            g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio delle attività ivi espletate;
            h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
            i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
            l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

        2. Per l’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3.

        3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati all’esercizio del credito, operanti nei territori di cui all’articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l’adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all’unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine dell’attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
        4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell’ambito del «Piano casa» di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
        5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
        6. Al fine dell’attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l’anno 2010, di euro 177.000.000 per l’anno 2011, di euro 265.500.000 per l’anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l’anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l’anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l’anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l’anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l’anno 2032.

Articolo 4.

(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)

        1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono stabiliti:

            a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché gli immobili di cui all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

            b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L’Aquila, nonché le caserme in uso all’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
            c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

        2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

        3. Al fine di concentrare nei territori di cui all’articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l’anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell’ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell’ambito dell’aggiornamento, per l’anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
        4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.
        5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l’anno 2009, di euro 14,3 milioni per l’anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l’anno 2011. L’utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall’articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
        6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell’utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell’ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell’Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
        7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell’ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
        8. In deroga a quanto previsto dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L’Aquila e gli altri comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.
        9. All’attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all’articolo 14, comma 1.

Articolo 5.

(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali
e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)

        1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

        2. Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1.
        3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
        4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
        5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.
        6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1:

            a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

            b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

        7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

        8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
        9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
        10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.
        11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l’Avvocatura dello Stato in L’Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Articolo 6.

(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)

        1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

            a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

            b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
            c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
            d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
            e) il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
            f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
            g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;
            h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
            i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
            l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L’Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;
            m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
            n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati;
            o) l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni di cui all’articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
            p) l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;
            q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l’articolo 13, comma 3, lettera b);
            r) la sospensione dell’applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

        2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:
            a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2008, di cui all’articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
            c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall’esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell’interno in data 1º aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009;
            d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l’IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l’IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

        3. Nella provincia di L’Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell’interno tra il 1º novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

        4. Al fine dell’attuazione del comma 1, lettera da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di euro 6.300.000 e per l’anno 2010 di euro 51.000.000.

Articolo 7.

(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia,
delle Forze armate)

        1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

        2. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell’emergenza dell’evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1º giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell’ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell’attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1º giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
        3. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l’anno 2009. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1º gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
        4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell’informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera b).

Articolo 8.

(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)

        1. Al fine di sostenere l’economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

            a) la proroga dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

            b) l’indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici;
            c) l’estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all’articolo 1, comma 2;
            d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all’articolo 1, comma 2;
            e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all’anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell’ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell’AGEA;
            f) l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell’area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

        2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all’anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:
            a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

            b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
            c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;
            d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all’articolo 1.

        3. Al fine dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l’anno 2010, di 30 milioni di euro.

Capo II

MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

Articolo 9.

(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti
da demolizioni)

        1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell’Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

        2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
        3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
        4. L’ISPRA assicura il coordinamento delle attività realizzate dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente dell’Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
        5. In deroga all’articolo 208, comma 15, ed all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
        6. In deroga all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell’Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell’operatività della sezione regionale dell’Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell’Albo.
        7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l’imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano – località Forfona e Poggio Picenze – località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
        8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all’articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l’ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all’eventuale utilizzo.
        9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Capo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
DELLE ZONE TERREMOTATE

Articolo 10.

(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)

        1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere stabilita l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse.

        2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
        3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell’agroalimentare, della chimica e dell’automotive e dell’edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
        4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall’evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.
        5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l’anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all’articolo 1. All’onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Capo IV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Articolo 11.

(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico)

        1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell’Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l’inutilizzabilità dell’immobile.

        2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.
        3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell’articolo 14, comma 1.
        4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d’imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l’anno per l’anno 2010, di euro 151.600.000 per l’anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l’anno 2015, e di euro 50.500.000 per l’anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d’imposta non spetta ai soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        5. Il credito d’imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
        6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d’imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
        7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l’ammontare della predetta quota è superiore a quello dell’imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
        8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
        9. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        10. Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

Capo V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
E DI COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 12.

(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

        1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

            a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

            b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;
            c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;
            d) consentire l’apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
            e) disporre l’assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell’UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall’ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l’aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
            g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l’aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;
            h) per le scommesse a quota fissa di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l’aliquota d’imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro;
            i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l’eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

                1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l’accesso di propri incaricati nei locali destinati all’esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

                2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
                3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell’esclusione delle responsabilità previste dall’articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
                4) applicabilità dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l’iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell’impresa e sui beni personali dell’imprenditore individuale o dell’amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d’impresa, responsabile a qualunque titolo;

            l) attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate; definire:
                1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all’otto per cento delle somme giocate;

                2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;
                3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;
                4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all’installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
                5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

            m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
                1) asseverazione preventiva, da parte dell’Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

                2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

            n) stabilire la posta unitaria di gioco e l’importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l’accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;

            o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall’articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all’attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;
            p) dispone l’attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

        2. Al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalità e all’evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l’intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
            a) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

            b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze;
            c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Articolo 13.

(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)

        1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:

            a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l’applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l’erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, una quota pari all’1,4 per cento calcolata sull’importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

            b) per i medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell’8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

                1) per l’azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell’AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;

                2) per il grossista, l’obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell’importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
                3) per la farmacia, l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

            c) il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l’anno 2009.
        2. Le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

        3. Le complessive economie derivanti per l’anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

            a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;

            b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all’incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

        4. L’azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’autorizzazione all’immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

        5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell’importo di 380 milioni di euro per l’anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell’adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Articolo 14.

(Ulteriori disposizioni finanziarie)

        1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell’ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

        2. Le risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all’Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l’acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all’uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.
        3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, anche in maniera da garantire l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
        4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze destinato all’attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.
        5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all’articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all’entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2009, 300 milioni per l’anno 2010, 350 milioni per l’anno 2011 e 300 milioni per l’anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l’anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)

        1. In relazione all’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

        2. L’uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
        3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell’articolo 497-ter del codice penale.

Articolo 16.

(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata
negli interventi per l’emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)

        1. Il Prefetto della provincia di L’Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l’emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all’articolo 1.

        2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere di cui all’articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L’Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
        3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.
        4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
        5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.
        6. L’esclusione di cui al comma 6-bis dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.

(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)

        1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell’organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall’8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L’Aquila.

        2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell’evento predetto nonché dell’ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell’ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all’organizzazione del vertice G8 nella città di L’Aquila.
        3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall’emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l’organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell’ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell’appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1º marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell’evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.
        4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 18.

(Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 11, dall’articolo 3, commi 3 e 6, dall’articolo 4, comma 5, dall’articolo 6, comma 4, dall’articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall’articolo 8, comma 3, e dall’articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l’anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l’anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l’anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 239 milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l’anno 2030, a 48 milioni di euro per l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, si provvede, quanto:

            a) a 150 milioni di euro per l’anno 2010 e 200 milioni di euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

            b) a 300 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 gennaio 2009, n. 2;
            c) a 380 milioni di euro per l’anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 5;
            d) a 472,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 389,2 milioni per l’anno 2010, a 131,8 milioni per l’anno 2011, a 468,7 per l’anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l’anno 2015, a 239 milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l’anno 2030, a 48 milioni di euro per l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 28 aprile 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi – Tremonti – Maroni – Sacconi – Prestigiacomo – Matteoli – Bondi – La Russa – Alfano – Scajola – Gelmini – Zaia – Meloni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

Circolare n° 13 – 9 aprile 2009 –

Notizie dal ministero

27 aprile 2009

Circolare n. 13 del 9 aprile 2009
Gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione

Pubblicata la Circolare n. 13 del 9 aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che fornisce importanti chiarimenti in merito alla regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito della somministrazione di lavoro.

Fra gli argomenti affrontati si evidenziano quelli relativi: alle comunicazioni obbligatorie, alla prova della regolare instaurazione del rapporto di lavoro e alla gestione documentale dello stesso, alla indennità di disponibilità ed al trattamento economico in caso di malattia e infortunio.

vai alla Circolare n. 13 del 9 aprile 2009 (formato .pdf 1,12 Mb)

inps.pdf

Notizie INCA

NPS – Protocollo d’intesa in materia di maternità e assegno al nucleo familiare

Nuovi servizi per un più stretto contatto tra utenti, cittadini ed Enti

Con l’approvazione di  un Protocollo d’intesa, tra l’Inps e  il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state previste una serie di misure informatiche e telefoniche per avviare e mantenere uno stretto contatto tra gli utenti, i cittadini ed anche gli Enti, i patronati e le associazioni di categoria , sulle tutele e le politiche di sostegno della maternità e paternità, sia biologica che adottiva ed affidataria.
La gestione di questi nuovi servizi viene curata da un gruppo di lavoro misto, istituito a livello centrale, formato da esperti del Dipartimento e dell’Inps dotati di specifica competenza tecnico normativa sulle materie in questione, i quali devono rispondere in tempi brevi, dopo studi specifici sulle questioni poste, e prendere tutte le iniziative necessarie per risolvere i problemi  individuati.
Per ottimizzare  le informazioni  all’utenza, collegate alle tutele previste a sostegno della maternità/paternità ed al  nucleo familiare con tre figli minori concesso dai Comuni,  sono stati previsti l’attivazione di un canale telematico e di uno telefonico che saranno in grado di rispondere ai quesiti più semplici dell’utenza esterna.
Una mancanza che ci preme sottolineare però è quella di una banca dati che potrebbe fornire, invece, un riscontro effettivo sugli utilizzatori di questi canali; dal momento che uno dei principi ispiratori della normativa stessa era quello di coinvolgere i lavoratori padri nell’accudimento della prole, non è secondario sapere se l’obiettivo, perlomeno in parte, è stato raggiunto.
A noi, ad esempio,  risulta che l’utilizzo da parte  dei padri del congedo parentale è inferiore alle aspettative, per motivi sociali di organizzazione del lavoro  e essenzialmente per ragioni  economiche,  più che per l’impostazione culturale della famiglia tipicamente italiana. Il 30% di indennità di congedo parentale infatti scoraggia moltissimi padri, in un momento della vita in cui la famiglia ha più  bisogno di risorse economiche.
Ma la banca dati sarebbe stata oltremodo utile anche alla luce delle discussioni che il Parlamento UE sta affrontando in materia per aggiornare e modificare  le norme per favorire, anche dal punto di vista salariale, la presenza dei padri presso i figli piccoli.

Verifica dei redditi pensionistici

L’INPS ha adeguato le pensioni-Salvaguardia per le persone terremotate

In questi giorni l’Inps sta notificando ai pensionati l’importo delle somme che essi hanno percepito impropriamente, dopo aver verificato i redditi che essi hanno avuto nel 2007, dichiarati nel 2008.

Il 1° dicembre 2008,  l’INPS aveva già messo in pagamento nel nuovo importo le pensioni per le quali la dichiarazione dei redditi ha comportato il diritto ad un aumento, corrispondendo anche gli arretrati.

Il 30 marzo u.s. ha inviato un preavviso ai pensionati per i quali la dichiarazione dei redditi ha comportato la diminuzione della pensione in pagamento o la sua sospensione.

Il pensionato che riscontri errori dell’Inps dovrà intervenite per evitare che, dal 1 giugno, la sua pensione sia ridotta e l’Istituto inizi ad effettuare le trattenute per recuperare quanto indebitamente corrisposto.

Per i pensionati residenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile, l’INCA ha ricevuto assicurazione dalla Direzione centrale prestazioni dell’Istituto che, per il momento, le trattenute per il recupero delle somme percepite indebitamente non verrà effettuato.

L’esigibilità dei diritti “deboli”

I percorsi delle tutele

Si è tenuto un seminario informativo e formativo il 21 aprile scorso, organizzato dalla CGIL e dallo SPI Piemonte per costruire un percorso volto all’integrazione delle conoscenze in materia  di diritti e tutele socio sanitarie per l’avvio di un processo di lavoro “a  rete” fra i diversi servizi della Confederazione.
L’iniziativa ha segnato dunque  l’inizio di un percorso dedicato alla conoscenza dei diritti “deboli” e alle principali tutele previste dalla normativa vigente in tema di non autosufficienza , disabilità e gravi patologie.
All’iniziativa hanno partecipato il responsabile dipartimento welfare CGIL , i responsabili  della contrattazione socio sanitaria CGIL e SPI Piemonte, i responsabili coordinamenti donne dello SPI, il regionale INCA, l’AUSER regionale  e i segretari provinciali della CGIL e dello SPI. Per l’INCA CGIL nazionale, Patrizia Sparti, dell’Area Tutela dei Danni alla Persona, ha relazionato sulle diverse tutele previste  quando nel nucleo familiare si verificano situazioni  di grave malattia.

Modifiche di calcolo Cassa integrazione ordinaria

Nuovi criteri per il computo delle settimane di Cigo.

L’Inps, con la circolare numero 58 del 20 aprile 2009, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro, modifica il sistema di calcolo dei periodi di cassa integrazione, concordando, nella sostanza, con la posizione  della CGIL in materia.

Fino ad oggi, infatti, se l’azienda collocava un lavoratore in cassa integrazione guadagni per una sola giornata di lavoro, un’intera settimana veniva scomputata  dalle 52 settimane che costituiscono il limite massimo di durata della cassa integrazione ordinaria.
Nella circolare, l’Istituto, mutando orientamento rispetto al passato, indica che, a far data dal 20 aprile, non verrà più applicato alla cassa integrazione il computo legato al calendario comune, ma verranno prese in considerazione le singole giornate di sospensione dal lavoro. Una settimana sarà considerata esaurita, dunque,  solo dopo 6 giorni di effettiva cassa integrazione (5 giorni nel caso in cui l’azienda è organizzata sulla settimana corta).

A partire dalla data di emanazione della circolare n° 58, quindi dal 20 aprile, le aziende dovranno comunicare all’Inps il numero delle settimane parzialmente usufruite perché l’Istituto possa calcolare, alla luce di questa nuova modalità di misurazione, i periodi che mancano all’esaurimento della cassa integrazione.
Su nostra richiesta, l’Inps ci ha precisato che tale modalità di conteggio sarà adottata anche se la cassa integrazione è iniziata prima del 20 aprile, ma solo per i periodi successivi a tale data, non incidendo quindi sul periodo di cui l’azienda ha già usufruito.

L’Inps sottolinea che un’interpretazione rigida nel conteggio della CIG è assolutamente inadeguata rispetto all’attuale fase produttiva, caratterizzata da una flessibilità sconosciuta in passato, e che richiede veloci cambiamenti ed adattamenti al mercato globale.

In particolare, in presenza di una crisi internazionale, l’Istituto ritiene utile permettere alle aziende di utilizzare lo strumento della cassa integrazione modulandolo secondo le esigenze produttive.

E’ evidente che questa innovazione può risultare favorevole ai lavoratori delle aziende in crisi, in quanto i periodi indennizzati  potrebbero essere estesi prorogando il periodo di CIG e scongiurando, in alcuni casi, la chiusura di aziende particolarmente colpite dalla crisi economica.

Istat – Rilevazione sulla povertà assoluta in Italia

I poveri non trovati

“I dati presentati dall’Istat sulla base di una nuova metodologia di ricerca dimostrano che la social card è sfocata e che i soldi sono stati dati ai poveri, ma non ai più poveri fra i poveri”. Così Chiara Saraceno, sociologa della famiglia, in passato presidente della Commissione di indagine sull’esclusione sociale, commenta le rilevazioni dell’Istat sulla povertà assoluta in Italia. “Non possiamo stupirci – afferma – se la social card non è stata richiesta e se sono avanzati dei fondi dallo stanziamento del governo: questo fatto infatti non significa che i poveri non ci sono ma che non sono stati trovati”. Per Saraceno il problema è che i requisiti per accedere al contributo governativo non erano perfettamente centrati su coloro che vivono una situazione di povertà assoluta. La studiosa porta l’esempio del peso dei figli nell’economia familiare: l’incidenza della povertà è pari al 3,1% per le famiglie con un solo figlio minore, ma sale al 10,5% in presenza di più di due figli, anche adolescenti o addirittura già maggiorenni. E’ evidente cioè che il bisogno non si concentra solamente su chi ha figli piccoli. La social card è invece concessa solo agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nelle famiglie che non superino un determinato indicatore di reddito.
“Se noi indirizziamo gli aiuti – spiega dunque Saraceno – solo verso le famiglie con figli molto piccoli perdiamo di vista le altre famiglie che hanno ad esempio figli adolescenti e che l’Istat ci dice sono proprio quelle nelle quali l’incidenza della povertà è più alta”. E uguale discorso – puntualizza – “vale per gli anziani che vivono nella famiglia dei propri figli come membri aggregati o per gli anziani soli”.
Per Saraceno esiste poi un problema ulteriore, quello di associare le caratteristiche delle persone e delle famiglie alle condizioni del territorio, in modo da poter tarare l’aiuto con maggiore precisione, sulla base delle reali necessità: se il costo della vita al nord è più alto – fa notare – quelle famiglie avranno bisogno di maggiori aiuti, il che significa da parte dello Stato o un aumento dell’importo del contributo a loro rivolto, o una riduzione della fascia per accedere ai singoli benefici. “Tutto ciò – precisa – non perché il nord abbia più diritti, ma perché la situazione è là oggettivamente diversa”. Così come la situazione è differente non solo a livello geografico, ma anche sulla base dell’ampiezza del comune di residenza: una grande città o un area metropolitana non è un piccolo comune e la differenza, anche nella spesa di tutti i giorni, si nota.
Dunque, la sfida è quella di capire sempre meglio i bisogni e di approntare gli interventi di sostegno sulla base di questi. “Lo dice anche il senso comune”, spiega Saraceno: “Perché mai – si chiede– una persona del sud che guadagna mille euro al mese ci pensa bene prima di accettare un lavoro da 1200 euro, cioè meglio pagato, ma al nord? Evidentemente – si risponde – perché il costo della vita è più alto”. “Il punto vero – conclude – è che questi calcoli i cittadini li sanno fare: sono i nostri politici, purtroppo, che non li sanno fare”.
da Redattore Sociale 

Dichiarazione redditi

http://213.215.199.105/v_videocorso_730_2009_presentazione_esposti_zamboni.wmv

 

 

MODELLO 730/2009 TERMINI 730/2009
Cud 2009 – Consegna del Cud 2009 ai dipendenti
o pensionati
28 febbraio
Presentazione 730 al Caf, o ai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro 31 maggio
(slitta a lunedì 1° giugno)
Il contribuente riceve copia elaborata del 730
dal Caf o dai dottori commercialisti, ragionieri,
periti commerciali o consulenti del lavoro
15 giugno
Il sostituto d’imposta riceve la comunicazione
dei risultati dei 730 elaborati dal Caf o dagli altri intermediari abilitati
25 giugno
Presentazione telematica dichiarazioni 15 luglio
Il sostituto effettua le operazioni di conguaglio
ed esegue le trattenute a titolo di acconto
Luglio (per i pensionati a partire
dal mese di agosto o settembre)
Comunicazione al sostituto d’imposta di non volere fare il secondo o unico acconto Irpef o di volerlo fare in misura inferiore 30 settembre
Modello 730 integrativo al Caf o ai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali
o consulenti del lavoro
25 ottobre
Presentazione telematica 730 integrativo 10 novembre
Retribuzione al netto delle trattenute
delle somme dovute a titolo di acconto Irpef
novembre

 

E’ stabilito che, in caso di assistenza fiscale prestata dal Caf o dagli altri intermediari abilitati, l’agenzia delle Entrate, dopo avere ricevuto, entro il 25 giugno, le comunicazioni dei dati finali del 730: 1) fornisce ai Caf e agli altri intermediari, entro 5 giorni, l’attestazione di ricezione delle comunicazioni; 2) rende disponibili le comunicazioni ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione; in caso di sostituto che non ha chiesto l’abilitazione alla presentazione telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese per il tramite di un intermediario abilitato.

Bonus a stranieri regolari

NEWS

CGIL Lombardia: ricorso al TAR per estensione bonus famiglia a stranieri regolari

Diritti senza esclusioni

La Cgil di Milano ha depositato, presso il Tar della Lombardia, un ricorso per ottenere l’estensione del cosiddetto “bonus famiglia” (tre rate da 500 euro per le famiglie in difficoltà, con almeno tre figli minorenni, di cui uno sotto i sei anni), anche agli stranieri regolarmente residenti nella Regione e ingiustamente penalizzati dal mancato accesso a questa misura anticrisi.

“Il ricorso – ha spiegato l’avvocato Vittorio Angiolini – è contro la discriminazione per nazionalità. Non chiediamo che gli stranieri siano esonerati dai requisiti per accedere al bonus, ma non ha alcun senso richiedere, solo alle famiglie straniere extracomunitarie, di possedere già un reddito sufficiente al mantenimento del nucleo familiare stesso, né richiedere a un cittadino straniero di risiedere nella Regione Lombardia da almeno cinque anni, quando lo stesso requisito non viene reclamato per i cittadini italiani né per gli stranieri comunitari”.

“Il fatto che un lavoratore straniero debba avere il permesso di soggiorno da più di cinque anni per poter usufruire del bonus famiglia mi sembra comunque un atto discriminatorio”, ha aggiunto Nino Baseotto, segretario generale della Cgil Lombardia – .Temo che in Italia ci sia il rischio di una frattura della coesione sociale. L’appello dunque è quello di fare tutto il possibile per evitare che questo accada, affinché il Paese continui ad onorare la sua tradizionale propensione alle politiche di inclusione e di solidarietà sociale”.

L’avvocato Angiolini sottolinea infine un’altra evidente contraddizione della delibera regionale che regola l’attribuzione della misura anticrisi. “Chi ha già regolarmente chiesto il bonus famiglia – ha concluso il legale – ha comunque acquisito un diritto che non può essere negato. Per avere l’aiuto economico, viene richiesto agli extracomunitari di essere in possesso della carta di soggiorno, rilasciata solo se il richiedente è in grado di mantenere la famiglia. Il ricorso della Cgil, se accolto, estenderà quindi questo diritto a chi ne è stato ingiustamente escluso”.

 

15/04/2009

Immigrazione

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Notizie dal ministero
 


15 aprile 2009

Immigrazione
Pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2009 il D.P.C.M. del 20 marzo 2009 – Lavoratori extracomunitari stagionali

Il decreto, relativo alla quota massima di lavoratori stagionali extracomunitari ammessa nel territorio nazionale per l’anno in corso, consente l’entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La quota riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

per ulteriori informazioni vai al settore immigrazione

 

 

 

 

 

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Sisma in Abruzzo

 

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Sisma in Abruzzo: pubblicata la delibera del Commissario Straordinario con i benefici per le popolazioni residenti nei comuni colpiti

08-04-2009-DeliberaCS66.pdf

 

In questa pagina si trova l’elenco degli ultimi comunicati stampa a cura dell’Inpdap.

  • INPDAP PER L’ABRUZZO (PDF, 53 Kb)
    Altre iniziative messe in atto dal commissario straordinario avv. Paolo Crescimbeni per alleviare gli enormi disagi degli iscritti e dei pensionati coinvolti nel tragico sisma abruzzese.
    10 aprile 2009
  • INPDAP PER IL TERREMOTO (PDF, 53 Kb)
    Il commissario straordinario, avv. Paolo Crescimbeni, ha deliberato alcune misure urgenti a favore delle popolazioni residenti nei comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma. Tra queste: sospendere sino al 31 dicembre 2009 le rate per i prestiti e i mutui erogati dall’Inpdap agli iscritti e ai dipendenti dell’Istituto; sospendere sino alla stessa data il recupero dei debiti pensionistici già notificati ai pensionati; dare priorità alla richiesta di avvio alle vacanze estive per i figli degli iscritti e dei dipendenti; erogare un sussidio straordinario ai dipendenti di 3.000,00 euro per l’inagibilità dell’abitazione di residenza.
    8 aprile 2009
  • PRESENTATO AL CIV IL PIANO INDUSTRIALE DELL’ISTITUTO (PDF, 7 Kb)
    Il 26 marzo 2009 il Commissario Straordinario e il Direttore Generale dell’Inpdap hanno presentato al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il Piano industriale. Carlo Borio, presidente del Civ dell’Istituto, esprime apprezzamento per il lavoro svolto ed precisa  che “le linee di indirizzo del Civ  saranno orientate al risparmio, al potenziamento e alla qualità dei servizi che l’Istituto eroga ai propri assistiti”.
    26 marzo 2009
  • INPDAP ADERISCE ALL’ OPA DI BPER SU MELIORBANCA
    In data odierna, l’INPDAP, con delibera del Commissario Straordinario Paolo Crescimbeni, ha aderito all’Offerta Pubblica di Acquisto promossa dalla Banca Popolare dell’Emilia e Romagna sulla Società quotata Meliorbanca S.p.a., cedendo la totalità della propria partecipazione societaria di n. 4.253.700 azioni pari al 3,37% del capitale sociale.
    17 febbraio 2009
  • CONGUAGLIO FISCALE (PDF, 74Kb)
    Quest’anno, in sede di conguaglio fiscale 2008 con relative trattenute, l’Inpdap garantisce il pagamento di 458,20 euro, pari alla pensione minima Inps. Verranno trattenute solo le somme eccedenti e per tutto il periodo necessario per eliminare il debito.
    6 febbraio 2009
  • RIDUZIONE PENSIONI PUBBLICHE (PDF, 87Kb)
    I pensionati pubblici che non hanno comunicato all’lnpdap la richiesta per poter usufruire delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ricevono la pensione di gennaio ridotta di una somma che varia dai 50 ai 200 Euro.
    16 gennaio 2009
  • SCUOLA: RILIQUIDAZIONE PER 90 MILA PENSIONI (PDF, 92Kb)
    Con la rata di gennaio 2009, in aggiunta all’aumento dovuto per la perequazione annuale (quest’anno pari al 3,3%), applicata dall’Inpdap a tutti i pensionati del pubblico impiego, circa 90 mila pensionati del comparto scuola riceveranno un aumento aggiuntivo medio che va da un minimo di 30 a un massimo di 70 euro al mese.
    12 gennaio 2009
  • A FEBBRAIO I CEDOLINI DI PENSIONE PER L’ANNO 2009 (PDF, 81Kb)
    Quest’anno l’Inpdap invia i cedolini di pensione per l’anno 2009 a tutti i pensionati pubblici unitamente alla pensione del mese di febbraio 2009 invece che a gennaio, come è sempre avvenuto. Questo, per permetterne l’invio insieme al modello cud
    8 gennaio 2009
  • SOGGIORNI ESTIVI PER I GIOVANI: L´INPDAP METTE A CONCORSO PIU´ DI 30 MILA POSTI PER L´ESTATE (PDF, 25Kb)
    Esce il bando di concorso per le vacanze e i soggiorni in Italia e all´estero riservato ai figli di lavoratori e pensionati della pubblica amministrazione. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 29 febbraio.
    22 gennaio 2008
  • PROCEDURE FISCALI TELEMATICHE (PDF, 38Kb)
    L´Inpdap, quale Ente Pubblico sostituto d´imposta, ha provveduto a versare le ritenute erariali mensili in attuazione del Decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze, tramite la nuova procedura telematica F24 Enti Pubblici.
    11 gennaio 2008
  • ANCHE I PENSIONATI PUBBLICI POTRANNO ACCEDERE AI SERVIZI CREDITIZI DI INPDAP (PDF, 66Kb)
    L´Inpdap estende anche ai pensionati della Pubblica Amministrazione e ai dipendenti pubblici iscritti ad altro ente previdenziale la possibilità di accedere al credito agevolato.
    30 luglio 2007
  • L´INPDAP E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO (PDF, 113Kb)
    Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell´Inpdap promuove l´incontro “L´Inpdap e la previdenza complementare nel pubblico impiego”
    5 giugno 2007

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Notizie dal ministero
 


6 aprile 2009 

Contributo 5 per mille
Modalità e criteri di ammissione

Anche per il 2009 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale (art. 63 bis del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

In base a tale norma il beneficio è destinato, tra l’altro, al sostegno del volontariato  (art. 63-bis comma 1 lett. a) e al finanziamento della ricerca sanitaria (art. 63-bis comma 1 lett. c). Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in corso di perfezionamento).

Ai fini dell’ammissione al contributo del cinque per mille è necessario iscriversi agli appositi elenchi:  è prevista la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie degli aventi diritto.

Gli enti del volontariato devono trasmettere  le domande di iscrizione all’elenco unicamente per via telematica all’Agenzia delle entrate – a pena di decadenza – entro il 20 aprile 2009 (per approfondimenti vai alla notizia nel settore politiche sociali)

Gli enti della ricerca sanitaria – non ricompresi nell’elenco pubblicato dall’Agenzia nell’anno 2008 – devono far pervenire entro il 15 aprile 2009 la domanda di iscrizione al Minstero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica – che curerà la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all’Agenzia delle entrate (per approfondimenti vai alla notizia nel settore salute).

Tutte le informazioni di dettaglio in relazione alle modalità di iscrizione agli elenchi, alle scadenze ed ai formulari necessari, nonché alla rendicontazioni delle somme ricevute, possono essere reperite sul sito dell’Agenzia delle entrate

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immagine di layout Diversità culturale, identità di tutela – III° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi dell’INPS– Data pubblicazione: 06/04/2009

E’ disponibile in versione integrale su questo sito lo studio “Diversità culturale, identità di tutela – III° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi dell’INPS”.

La pubblicazione, elaborata dall’Istituto con la collaborazione del Dossier statistico Immigrazione Carità/Migrantes, si propone di aiutare a comprendere il ruolo degli immigrati sia come lavoratori, sia come destinatari del sistema di protezione previdenziale e assistenziale.

 

pporto immigrati e previdenzaIn questa sezione sono pubblicati i Rapporti su Immigrazione e Previdenza, redatti in collaborazione con Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, e basati sui dati provenienti dall’archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari e dagli archivi gestionali dell’Istituto.

Avvertenze per la lettura

Alla fine dei capitoli vengono presentate delle tabelle statistiche analitiche sui vari aspetti dell’inserimento dei cittadini extracomunitari nel mondo del lavoro. I riferimenti normativi e i disegni di legge presi in considerazione si riferiscono agli anni 2007 – inizi 2008.

documento_unico_internetinps2009.pdf

III_Rapportoinps2009.pdf

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
 IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 

MARZO 2009 

 

 

NORMATIVA STATALE

ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

ATTIVITA’ PARLAMENTARE

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA CIVILE

BANDI E CONCORSI

_______________________
Per ulteriori approfondimenti:

Archivio

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Logo Normativa Statale

20.03.2009 – Firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla quota massima di lavoratori stagionali extracomunitari ammessa nel territorio nazionale per l’anno 2009.

Il decreto, non ancora pubblicato, consente l’entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire a livello territoriale a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La quota riguarda:

a) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ed Ucraina.

b) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. 

c) I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

19.03.2009 – Emanata la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  n. 7 del 19 marzo 2009 relativa all’attuazione del  D.P.C.M. del 3 dicembre 2008 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2008) e recante la ripartizione territoriale delle quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008.    

La ripartizione territoriale delle quote d’ingresso viene effettuata, in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione –  sulle richieste di nulla osta al lavoro regolarmente inviate agli Sportelli Unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Per il testo della circolare clicca qui

11.03.2009 – Emanata la Circolare del Ministero dell’interno recante chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro.

A seguito del nuovo ordinamento dei titoli universitari (DD.MM. 509/99 e 270/04), la circolare chiarisce che la conversione – al di fuori delle quote –  del permesso di soggiorno da studio a lavoro ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, è possibile nei confronti di tutti coloro che abbiano conseguito presso le Università degli Studi italiani uno dei seguenti titoli accademici:

 

  • Laurea triennale;
  • Laurea specialistica/magistrale;
  • Diploma di specializzazione (minimo biennale);
  • Dottorato di ricerca (minimo triennale);
  • Master universitario di I livello (minimo annuale);
  • Master universitario di II livello

Per il testo della circolare clicca qui

11.03.2009 – Telegramma del Ministero dell’Interno recante chiarimenti sull’uscita dal territorio nazionale degli stranieri regolarmente presenti in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o del primo rilascio per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare.

Il provvedimento adottato per risolvere una serie di problematiche da ultimo sottoposte all’attenzione del Ministero dal Consolato italiano a Spalato (Croazia), prevede che non è più necessario che l’uscita ed il rientro avvengano mediante l’attraversamento della medesima frontiera esterna italiana, rendendo così possibile anche il rientro attraverso una frontiera diversa da quella in uscita.

Restano, ovviamente, valide tutte le altre regole previste per i viaggi con il solo  “cedolino” (impossibilità di transitare nei paesi dell’area Schengen, possesso dell’originale o della copia del vecchio permesso di soggiorno; ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno o, in caso di primo ingresso, visto rilasciato dal Consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia).

Per il testo del telegramma clicca qui

25.02.2009 – Pubblicata la Circolare dell’Inps n. 27 del 25 febbraio 2009,  recante linee di intervento sull’attività di vigilanza per l’anno 2009.

La circolare prevede, tra l’altro, che nel 2009 venga privilegiata “l’azione di vigilanza nei confronti delle realtà economiche gestite da minoranze etniche o organizzate con l’impiego di lavoratori appartenenti alle citate minoranze, operanti spesso, al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere lavoristico, previdenziale e fiscale e che realizzano non di rado vere e proprie forme di sfruttamento della manodopera impegnata.

Tale azione – prosegue la circolare – appare sempre più necessaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Atti Europei ed Internazionali

25.03.2009 – Corte Europea dei diritti dell’Uomo – Emanata la decisione su otto ricorsi proposti contro l’Italia da altrettanti cittadini tunisini colpiti da decreto di espulsione adottato dal Ministero dell’Interno per motivi di sicurezza nazionale. Secondo la Corte di Strasburgo, sussiste un serio rischio che gli interessati, se rimpatriati in Tunisia, possano essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, in quanto indagati o accusati per reati di terrorismo.

La CEDU richiama in proposito il precedente giurisprudenziale Saadi c. Italia, [GC], n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008, nel quale erano state analizzate nel dettaglio le condizioni reali esistenti in Tunisia, dove  i diritti fondamentali risultano compressi a tal punto da far temere che un principio fondamentale come il divieto assoluto di tortura o di trattamenti e pene inumani o degradanti, garantito dall’art. 3 della Convenzione, possa essere violato.

Per il testo della sentenza clicca qui    

Per il testo della sentenza Saadi contro Italia clicca qui 

04.03.2009 – Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione sociale dei rom e sul loro migliore accesso al mercato del lavoro nell’UE (A6-0038/2009)

Il Parlamento chiede una strategia coordinata per l’inclusione dei rom nell’UE, specie in materia di alloggi, istruzione, assistenza sanitaria e lavoro.

Invita i governi a eliminare nei media l’odio razziale e l’istigazione alla violenza e a non adottare misure eccessive nei loro confronti, nonché a promuovere la creazione di posti di lavoro, la formazione e l’imprenditorialità.

Una speciale attenzione va attribuita all’istruzione dei bambini e all’emancipazione delle donne.

Nel sottolineare l’importanza di preservare ed affermare i tratti culturali specifici dei rom «per proteggerne l’identità e combattere i pregiudizi», il Parlamento ritiene che la conservazione della lingua e della cultura rom «sia un valore europeo» e invita gli Stati membri ad utilizzare i fondi UE per preservare e proteggere le attività tradizionali dei rom.

Tuttavia, non viene condiviso il concetto di “nazione europea” senza Stato, «poiché questo porrebbe fine alle responsabilità degli Stati membri e metterebbe in discussione la possibilità di integrazione».

Il Parlamento sottolinea, inoltre, l’importanza di un’azione specifica comunitaria per favorire l’accesso dei rom ai programmi di formazione professionale. Invita quindi gli Stati membri ad adattare i programmi di formazione professionale alle esigenze dei mercati del lavoro locali e a fornire incentivi agli imprenditori che danno lavoro a chi non possiede qualifiche (compresi i rom) e offrono formazione ed opportunità di acquisire esperienza pratica direttamente sul posto di lavoro.

Per il testo della risoluzione clicca qui

Per il comunicato stampa clicca qui

03.2009 – Pubblicato il terzo rapporto dell’ ILO (International Labour organization –  Report III(IA) – sull’applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni (le osservazioni sull’Italia alle pagine 644-645 del rapporto) 

Nel rapporto, nella sezione dedicata all’Italia, il comitato di esperti dell’l’ONU incaricato di  verifica costantemente l’osservazione delle norme da parte dei governi, chiede al governo di intervenire efficacemente per contrastare il clima di intolleranza e per garantire la tutela ai migranti, a prescindere dal loro status”.

Vien, inoltre, richiesta l’introduzione di politiche volte a “migliorare, nella pubblica opinione, la conoscenza e la consapevolezza della discriminazione, facendo accettare i migranti e le loro famiglie come membri della società a tutti gli effetti”.

Il documento si conclude con la richiesta al governo di rispondere punto per punto alle osservazioni fatte entro la fine del 2009.

Per scaricare il rapporto dell’ILO clicca qui 

 Logo Attività Parlamentare

02.02.2009-  Camera dei deputati – Depositato il DDL DI BIAGIO ed altri recante : “Delega al Governo per l’istituzione dell’Albo dei mediatori interculturali” (2138)

La proposta di legge, non ancora assegnata,  definisce il percorso di formazione e i requisiti per esercitare la professione di mediatore culturale. In particolare, il DDL prevede l’istituzione dell’Albo dei mediatori interculturali e dell’Albo delle associazioni di mediazione interculturale e la definizione di un percorso formativo con una formazione di base su comunicazione e legislazione del lavoro, ed una formazione specialistica indispensabile per operare in ambiti diversi (scuole, ospedali,  tribunali ecc.) .

Tra i requisiti per l’iscrizione all’Albo, senza la quale non si potrà in futuro esercitare la professione.

La conoscenza della lingua e della cultura italiana, così come della lingua e cultura di almeno un paese straniero. 

Richiesta anche una laurea in discipline umanistiche , sociali o linguistiche, o, se manca il titolo, la dimostrazione di aver acquisito comunque conoscenze “idonee ed equivalenti”  nei Paesi d’origine.

Per scaricare il testo del DDL clicca qui

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06.02.2009- Depositata la sentenza del Tar del Lazio – sez. II quarter-  n. 1206 con la quale è stato riconosciuto che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Ad avviso del Tribunale l’art. 14 del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, pur elencando i permessi di soggiorno per i quali è consentita la conversione, non può tuttavia interpretarsi nel senso che solo le menzionate tipologie di soggiorno possano essere oggetto di conversione.

Ciò nella considerazione che tale articolo non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle menzionate.

Ciò troverebbe conferma nella considerazione che, allorché il predetto D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, come nell’ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati all’art. 40 dello stesso regolamento, tra i quali non è ricompreso quello per motivi religiosi.

Ne consegue che, in assenza di una espressa esclusione, la disposizione in esame, ad avviso dei giudici, non può che essere interpretata alla luce della generale previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, secondo il  quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio. In definitiva, tale disposizione, consentendo il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno anche per motivi diversi da quelli che avevano sorretto l’originario permesso di soggiorno, senza porre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituirebbe  ulteriore dimostrazione dell’assenza di preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nell’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

Nella specie i nuovi elementi di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 vengono rinvenuti dai giudici nella circostanza, peraltro sinteticamente richiamata nello stesso provvedimento impugnato, che la ricorrente, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi religiosi svolgeva regolare attività lavorativa come infermiera professionale.

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui 

02.02.2009/18.11.2008 – Sentenza del Consiglio di Stato – sez. VI- n. 522  con la quale viene statuito che in presenza di una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, l’accertamento dell’insussistenza del rapporto lavorativo dichiarato può condurre al diniego, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio” (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/98).

Ad avviso dei giudici,  il provvedimento di diniego non costituisce atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, potendo essere sopravvenuto un rapporto di lavoro che consenta il rilascio del permesso.

La questura non deve, pertanto,  limitarsi a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa (come, ad es., una condanna penale), ma deve valutare un elemento, su cui possono incidere le sopravvenienze e rispetto al quale l’interessato può fornire – se coinvolto in sede procedimentale – gli opportuni chiarimenti, soprattutto nei casi, in cui l’amministrazione non è in grado di rispettare i tempi procedimentali (20 gironi) previsti dall’art. 5, comma 9, D. Lgs. n. 286/98”.

Per scaricare la  sentenza clicca qui

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Corte di Cassazione – sez. lavoro, sentenza n. 24278 dd. 29 settembre 2008, con la quale la Corte ha riconosciuto che  il beneficio dell’assegno familiare per i nuclei familiari numerosi ed in condizioni di disagio economico non può essere riconosciuto ai lavoratori tunisini in base al principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuto negli accordi di associazione euro mediterranei tra CE e Tunisia in quanto costituisce una misura di assistenza sociale.

Secondo la Corte di Cassazione, l’istituto dell’assegno familiare non può essere riconosciuto ai lavoratori di nazionalità tunisina, in quanto l’art. 65 della L. 35/1997, che ha ratificato l’accordo di Associazione euro-mediterraneo  del 17 luglio 1995 tra la Comunità europea e la Tunisia, garantisce la parità di trattamento solo in materia di previdenza sociale.

Tale principio di parità di trattamento non può dunque essere esteso alle misure di assistenza sociale ovvero alle prestazioni sociali a carattere non contributivo, cui l’istituto dell’assegno familiare  ex art. 65 della l. n. 448/1998 appartiene.

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio dal Tribunale di Marsala (sent. 17.04.2002) e dalla Corte d’Appello di Palermo (sent. 17.01.2005), in base al quale il principio della parità di trattamento, sancito dall’Accordo Euromediterraneo tra CE e Tunisia (e analogo principio è contenuto negli analoghi accordi sottoscritti tra CE e rispettivamente Marocco, Algeria, nonché nella Decisione del Consiglio di applicazione dell’Accordo di Associazione CE-Turchia) non sarebbe applicabile alle prestazioni di assistenza sociale, ma solo a quelle di natura previdenziale, sorrette cioè da meccanismi contributivi.

Secondo la ricostruzione fatta propria dalla Cassazione, le prestazioni assistenziali a natura non contributiva, come ad esempio l’assegno per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori a carico e in disagiate condizioni economiche di cui  all’art. 65 della legge n. 448/1998, non rientrerebbero nel campo di applicazione ratione materiae del principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale così come sancito dall’Accordo di associazione.

Tale principio tutelerebbe i lavoratori tunisini solo in quanto lavoratori e, quindi, nell’ambito ristretto alla loro possibilità di accedere alle prestazioni previdenziali previste per i cittadini italiani.

Tale equiparazione invece non si estenderebbe alla fruizione delle prestazioni di natura assistenziale riconosciute dal legislatore italiano ai cittadini indigenti a prescindere dalla loro appartenenza alla categoria dei lavoratori e quindi dalla loro effettiva capacità contributiva.

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12.03.2009 – Depositata l’Ordinanza del Tribunale di Brescia – sezione lavoro- con la quale viene accertato il carattere discriminatorio della delibera della Giunta Comunale di Brescia del 30 gennaio 2009, n. 46 e per l’effetto ordinato al Comune di ripristinare le condizioni per il riconoscimento del c.d. bonus bebé, nei termini già fissati con la delibera della Giunta comunale n. 1052 del 21 novembre 2008, escludendo dai requisiti necessari per beneficiarne quello della cittadinanza italiana.

L’ordinanza riconosce il carattere discriminatorio e ritorsivo posto in essere dal Comune di Brescia, vietato dalla norme di recepimento della direttiva europea anti-discriminazioni razziali (n. 2000/43/CE) e dalle norme anti-discriminazioni contenute nel T.U. immigrazione.

Il comportamento ritorsivo viene ravvisato nel fatto che, dopo aver perso un primo ricorso per il riconosciuto carattere discriminatorio della delibera istitutiva dell’assegno per le famiglie con almeno un genitore italiano (vedi focus gennaio 2009), il Comune ha approvato una “contro delibera”, eliminando l’incentivo economico per tutti, italiani e stranieri.

Tale provvedimento, motivato dal Comune sulla base dell’impossibilità, a seguito della sentenza del giudice, di dare attuazione alla delibera “con le finalità originariamente previste” (ovvero la “finalità prioritaria di sostegno alla natalità delle famiglie di cittadinanza italiana”), viene riconosciuto dal giudice strumentale, in quanto fondamentalmente motivato dalla volontà di  paralizzare gli effetti della decisione giudiziale”.

Per fare in modo che tutti gli aventi diritto abbiano tempo per presentare le domande per accedere al bonus bebè, il termine per la presentazione è stato prorogato al 30 giugno 2009.

Per il testo dell’ordinanza clicca qui 

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17.03.2009 – Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 63  i decreti del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione con cui vengono ripartite per l’anno 2008 le risorse del Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013 e adottati i tre avvisi pubblici per la presentazione di progetti ‘a valenza territoriale.

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del 16 aprile 2009 e dovranno mirare alla realizzazione delle azioni previste nel Programma annuale 2008 approvato dalla Commissione europea con decisione n. 8445 il 19 dicembre 2008.

Sono ammissibili le seguenti azioni:

  • 1. a) Azione 1.1.1 
    Rilevazione delle principali comunità di immigrati in Italia, al fine di individuare i principali luoghi di aggregazione degli immigrati potrebbero optare per il rimpatrio volontario;
    1. b) Azione 1.1.2 
    Intensificare la capacità di informare i potenziali immigrati che potrebbero beneficiare del rimpatrio in merito alle opzioni offerte ai sensi del Rimpatrio volontario assistito e dello schema di reintegrazione;
  • 2. Azione 1.2.1 
    Programmi di Rimpatrio Volontario Assistito e di Reintegrazione nei Paesi di origine per specifici gruppi vulnerabili;
  • 3. Azione 3.1.1 
    Creazione di una rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia.

I fondi del Programma 2008 messi a disposizione per progetti ‘a valenza territoriale’ ammontano a 1.700.000 euro.

Per maggiori informazioni vedi il sito del Ministero dell’Interno:
http://www.interno.it
 

25.03.2009 – Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 cinque avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013″ relativi all’anno 2008.

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del 24 aprile 2009 e dovranno essere finalizzati alla realizzazione delle azioni individuate negli avvisi pubblici:

  • Azione 3.1.a
    Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l’individuazione delle vulnerabilità. 

  • Azione 3.1.b
    Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all’acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili. 

  • Azione 3.1.c
    Realizzazione presso i Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo o i Centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia.

  • Azione 3.1.d
    Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati.

  • Azione 3.2.a
    Realizzazione di uno studio sull’applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure.

Per maggiori informazioni vedi il sito del Ministero dell’Interno: 
http://www.interno.it

 

  • in considerazione della proposta di direttiva, in corso di recepimento da parte delle Comunità europea, che all’art. 15, dedicato alle ispezioni, sancisce che gli Stati membri sono tenuti a garantire che ogni anno almeno il 10% delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezione, al fine del controllo e della tutela dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e basate su un’analisi di rischio che tenga conto di fattori quali i settori in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni;
  • ma soprattutto perché l’evoluzione multietnica che la nostra società ha assunto negli ultimi anni ha profondamente modificato il tessuto produttivo di molte realtà locali ed ha influito sulla caratterizzazione del “sommerso”, tenuto conto anche che alcune comunità sono state capaci di sviluppare un’attività produttiva estremamente competitiva e non di rado totalmente sommersa”.

Per il testo della circolare clicca qui

24.02.2009 – Emanata la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali recante ulteriori chiarimenti sull’assicurazione sanitaria in caso di ricongiungimento del  genitore ultrasessantacinquenne.

La circolare, si ricollega alla recente circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009 (vedi focus febbraio 2009), in base alla quale, nelle more dell’adozione del decreto che con cui dovrà essere determinato il contenuto della polizza sanitaria o l’importo del contributo necessario per l’iscrizione al SSN nel caso di ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni, il familiare richiedente il ricongiungimento è  tenuto a stipulare una polizza sanitaria per i genitori, escludendo l’ipotesi dell’iscrizione volontaria.

Al fine dell’ingresso, il Ministero dell’Interno ha chiarito che è sufficiente l’impegno a sottoscrivere la polizza a favore dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro 8 giorni dall’ingresso degli stessi e prima della loro presentazione allo Sportello.

La nuova Circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto non ha, in tale fase,” titolo all’iscrizione obbligatoria e, in caso di prestazioni urgenti ed essenziali – prima della stipula della polizza – sarà tenuto a corrispondere a proprio carico l’onere delle prestazioni fruite”.

Per il testo della circolare clicca qui 

09.02.2009 – Emanata la Circolare del Ministero dell’Interno recante chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per  motivi familiari.

La circolare, richiamando quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lett. C) del D.lgs. n. 286/98 e successive modifiche, chiarisce che in presenza dei requisisti previsti per il ricongiungimento familiare, è possibile la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Per il testo della circolare clicca qui