Archivi giornalieri: 1 maggio 2021

Indennità decreto Sostegni: limiti di reddito e incompatibilità REM

Indennità decreto Sostegni: limiti di reddito e incompatibilità REM

Con la circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative per erogare le indennità una tantum previste dal decreto Sostegni a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari delle indennità contemplate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto, nonché l’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza Covid-19.

Il messaggio 30 aprile 2021, n. 1764 offre alcuni chiarimenti sulla circolare 65/2021 relativamente ai limiti di reddito dei lavoratori dello spettacolo richiedenti l’indennità onnicomprensiva e all’incompatibilità delle indennità con il Reddito di Emergenza (REM).

Fondo Trasporto Aereo: domanda per la prestazione integrativa di CIGD

Fondo Trasporto Aereo: domanda per la prestazione integrativa di CIGD

Con il messaggio 30 aprile 2021, n. 1761 l’Istituto fornisce le istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuta al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Alle prestazioni erogabili dal Fondo Trasporto Aereo, infatti, si aggiunge una nuova prestazione integrativa, secondo i seguenti criteri:

  • prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane;
  • prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online “Servizi per le aziende e consulenti”, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso, e deve contenere tutte le informazioni indicate nel messaggio.

Decreto Sostegni, integrazioni salariali: istruzioni

Decreto Sostegni, integrazioni salariali: istruzioni

Con la circolare INPS 29 aprile 2021, n. 72 l’Istituto, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustra nel dettaglio le novità in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza Covid-19, introdotte dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) e sulle quali il messaggio 26 marzo 2021, n. 1297 ha già fornito le prime indicazioni.

La circolare fornisce tutte le informazioni sui seguenti aspetti:

  • nuove disposizioni e destinatari in materia di trattamenti di Cassa Integrazione Salariale (Ordinaria e in Deroga) e assegno ordinario per la causale “Covid-19”;
  • trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • trattamenti di assegno ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga;
  • lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge 41/2021;
  • modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO);
  • caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge 41/2021;
  • Cassa Integrazione Ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria (articolo 20, decreto-legge n. 18/2020);
  • domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige;
  • trattamenti di Cassa Integrazione In Deroga (CIGD);
  • Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA);
  • termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA.

La circolare indica, inoltre, i termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19 e le modalità per l’estensione dell’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) anche riguardo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Rirfoma pensioni dopo quota 100: Fornero, non scardinare sistema previdenziale

 

Rirfoma pensioni dopo quota 100: Fornero, non scardinare sistema previdenziale

A dire la sua sulla riforma pensioni è Elsa Fornero che auspica uno smussamento dello scalone alla scadenza della quota 100 senza perdere di vista gli obiettivi a lungo termine.
Pensione Minima Notizie 2021

Elsa Fornero, autrice dell’attuale legge previdenziale, commenta quello che accadrà dopo la scadenza della quota 100 in un articolo sulla Stampa.

Nell’articolo la Fornero ricorda che la quota 100 è stata una misura iniqua che non si rivolge a persone con difficoltà di lavoro o di salute e non aiuta certamente le donne nel pensionamento (che difficilmente a 62 anni sono riuscite a centrare i 38 anni di contributi richiesti per il pensionamento).

Inoltre secondo Elsa Fornero la quota 100 non aiuta neanche a porre un rimedio al basso tasso di occupazione in Italia. L’ex ministra del Lavoro, quindi, si chiede se sia davvero impossibile impiegare i mesi che ci separano dalla scadenza della quota 100 per pensare ad una misura che “si proponga di aiutare il più possibile le persone delle classi di età meno giovani a restare al lavoro o a ritrovare un’occupazione” aiutando, al tempo stesso, distinguere le tipologie di lavoro svolte e le condizioni di salute del lavoratore.

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Secondo la Fornero, quindi, non bisogna solo, come dice Draghi, differenziare tra imprese con possibilità di ripresa e quelle che non ce l’hanno ma che lo stesso andrebbe fatto per i lavoratori che non si trovano lontani dal pensionamento in base alla legge previdenziale attualmente in vigore tenendo presente se hanno o meno la possibilità di continuare a lavorare, di trovare un nuovo impiego o di sostenere ancora x anni di lavoro per la pensione.

Per l’ex ministra, quindi, è tempo di iniziare a prepararsi alla scadenza della quota 100 andando in qualche modo a creare una sorta di transizione che aiuti a smussare lo scalone che la scadenza del 31 dicembre 2021 andrebbe a creare, questo sicuramente, ma senza “perdere di vista l’obiettivo strutturale di non scardinare nuovamente il sistema previdenziale (che è ancora il più costoso in Europa)”.

Distacco dei lavoratori e Brexit: definita la legislazione applicabile

Distacco dei lavoratori e Brexit: definita la legislazione applicabile

Condizioni per il distacco dei lavoratori e l’esercizio di attività in due o più Stati dopo la Brexit, ovvero tra l’UE e il Regno Unito.

Definite le disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacco dei lavoratori internazionale a seguito della Brexit. Pubblicato l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra la UE e il Regno Unito.

L’accordo definisce quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi dell’UE e il Regno Unito. Inoltre, regolamenta sia gli scambi di merci e servizi sia un’ampia gamma di altri settori, tra i quali quello della sicurezza sociale. In attesa che il Parlamento europeo e dal Consiglio esamini il testo e poi che lo stesso sia ratificato dall’Unione europea l’accordo, si applicherà in via provvisoria fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021.

L’INPS fornisce le indicazioni relative alla legislazione applicabile per il distacco dei lavoratori e l’esercizio di attività in due o più Stati con Circolare n. 71 del 27 aprile 2021, il cui testo è disponibile a fondo pagina.

Norme per il distacco dei lavoratori a seguito della Brexit

Per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato:

  • diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro
  • o di abituale esercizio dell’attività lavorativa

è permesso restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.

Tuttavia, le disposizioni dell’articolo SSC.11 non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati dell’UE nei rapporti con il Regno Unito; ma soltanto agli Stati che comunicano all’UE l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali.

La norma suddivide gli Stati in tre categorie: oltre alla predetta categoria A è stata prevista la categoria B, per gli Stati che hanno espresso l’intenzione di non avvalersi della deroga. La categoria C, invece, riguarda gli Stati che non hanno comunicato la loro decisione al riguardo, per i quali, tuttavia, le norme sul distacco hanno trovato applicazione per un mese dopo la data di entrata in vigore del TCA.

A tale proposito, il MLPS ha informato l’Istituto di essersi espresso nel senso dell’interesse dell’Italia a essere inclusa nell’elenco degli Stati (categoria A) che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno, dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni, delle norme sul distacco. Pertanto, sulla base di quanto rappresentato, le richieste di distacco per il Regno Unito che perverranno alle Strutture territoriali dovranno essere valutate secondo le istruzioni di seguito riportate.

Distacco internazionale dei lavoratori

In base alle previsioni contenute nel Titolo III dell’accordo di recesso i cittadini dell’UE che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro.

Al riguardo, si conferma la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Per dette situazioni di lavoro sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità.

I periodi di distacco autorizzati prima della Brexit si considerano per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto; conformemente all’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) 883/2004. La durata complessiva del distacco ininterrotto non potrà quindi superare il limite dei 24 mesi; ricomprendendo anche i periodi ante 2021.

Proroga del periodo di distacco internazionale ed eccezioni

Eventuali proroghe di distacco autorizzate ai sensi dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 anteriormente al 1° gennaio 2021 e in corso di esecuzione alla predetta data saranno valide fino a naturale scadenza.

Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, restano validi fino a naturale scadenza.

Esercizio di attività in due o più Stati

Per i casi di esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma svolta in due o più Stati, si ribadisce quanto già previsto in materia dai regolamenti comunitari.

Le Strutture territoriali potranno continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per dette situazioni di lavoro; questo poiché il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale prevede e disciplina espressamente la fattispecie dell’esercizio di attività lavorativa in due o più Stati .

Modulo A1

Il Modulo A1 continuerà a essere utilizzato nel periodo transitorio per la certificazione sulla legislazione applicabile.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di scambio dei dati, considerato che il Regno Unito si è dichiarato EESSI ready da gennaio 2020, per lo scambio di informazioni con il predetto Stato le Strutture territoriali, fino a nuove disposizioni, dovranno continuare a utilizzare le attuali modalità operative.

Circolare INPS n. 71 del 27 aprile 2021

Alleghiamo infine il testo completo della Circolare INPS in oggetto.

Approvato il Decreto proroghe: novità per lo smart working, salta la proroga delle cartelle

Approvato il Decreto proroghe: novità per lo smart working, salta la proroga delle cartelle

In data 29 aprile il CdM ha approvato il Decreto proroghe. Novità per lo smart working nella PA, salta invece la proroga delle cartelle.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 29 aprile il nuovo “Decreto proroghe”. Sono diverse le proroghe dei termini approvate e molte invece sono rimaste escluse e rimandate a prossimi provvedimenti. Allo studio del Governo vi era infatti la possibilità di differire il termine delle cartelle esattoriali fiscali e previdenziali. Si ricorda, al riguardo, che queste ultime sono state già prorogate al 30 aprile 2021 per effetto della diffusione della crisi economica.

Quindi, per dare una mano a quanti hanno avuto perdite, per via della pandemia, l’Esecutivo avrebbe preferito prorogare il termine dell’invio delle cartelle per non gravare ulteriormente sulle aziende. Questo poiché la diffusione del virus non cenna a fermarsi, con la conseguenza che molte attività continuano a rimanere chiuse o comunque lavorano a rango ridotto; per tale ragion si sta prospettando di differire ulteriormente il predetto termine alla fine della crisi fissata per ora al 31 luglio.

Tuttavia questa proroga non è stata inserita nel testo approvato del Decreto-Legge Proroghe ed ora si pensa che sarà inserito in un prossimo decreto sostegni bis che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Il decreto legge di proroga dei termini presenta una importante novità per lo smart working nella PA: termina infatti l’obbligo di lavoro agile al 50%; salta invece lo smart working con procedura semplificata nel settore privato. La proroga dei termini riguarda inoltre le scadenze dei documenti di identità, i rendiconti degli Enti Locali e i bilanci delle Camere di Commercio.

Andiamo quindi con ordine e vediamo quali termini sono differiti e quali proroghe invece saltano o vengono rinviate a prossimi decreti.

Decreto proroghe: salta la sospensione dell’invio delle cartelle e degli avvisi di pagamento

Per effetto del Decreto-Sostegni Sostegni, sono stati sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da:

  • da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione;
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

Quindi, durante il periodo di sospensione – ossia fino al 30 aprile 2021 – non sono state notificate cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC). Pertanto, la notifica delle cartelle di pagamento riprenderà a partire dal 3 maggio 2021.

Tuttavia il Governo sembra intenzionato ad approvare una ulteriore proroga per i suddetti termini; la proroga delle cartelle degli avvisi di addebito dovrebbe arrivare già la prossima settimana con un decreto ad hoc; oppure sarà inserita in quello che dovrebbe essere il decreto Sostegni bis.

Proroga Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Altra importante proroga saltata riguarda il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

In particolare, la disposizione normativa avrebbe dovuto differire il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

Anche questa proroga dovrebbe rientrare nel prossimo decreto Sostegni bis.

Sospensione procedure cautelari: il calendario per la ripresa

Stop, fino al 30 aprile 2021, anche per la sospensione dell’attivazione di nuove procedure di riscossione:

  • sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi);
  • sia esecutive (pignoramenti).

Lo stop è previsto sempre fino al 30 aprile 2021 e non è stata prevista la proroga.

Dunque, la ripresa è datata al momento:

  • 3 maggio 2021 per le cartelle o gli avvisi scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione;
  • 1° giugno 2021 per le cartelle o gli avvisi con termini di pagamento in scadenza tra l’8 marzo 2021 e il 30 aprile 2021.

Smart working nella Pubblica Amministrazione

Termina l’obbligo di ricorrere allo smart working al 50% nella Pubblica amministrazione. Questo è quello che emerge dalla bozza di Decreto Proroghe approdata in Cdm.

Il testo quindi non non prevede più una quota per lavoro agile ovvero per il lavoro da casa. Si prevede invece che ogni realtà della PA, debba organizzare il lavoro dei dipendenti assicurando che “l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza”.

Smart working per le aziende del privato

Salta l’estensione al 30 settembre del regime di smart working emergenziale ovvero con procedura semplificata nel settore privato. Il provvedimento annunciato nei giorni scorsi non trova spazio nel Decreto Proroghe, ma dovrebbe trovare spazio tramite emendamento nel decreto sulle riaperture, in fase di conversione in Senato.

Carte d’identità e altri documenti di riconoscimento scaduti

Le carte d’identità e gli altri documenti di riconoscimento scaduti in questi mesi di pandemia saranno validi fino al 30 settembre 2021.

Concessioni balneari

Infine salta uno dei provvedimenti più attesi dall’industria del Turismo; salta infatti la proroga delle concessioni balneari, tornate d’attualità perché la Commissione europea ha invitato il governo a fornire dettagli visto che nel capitolo del Pnrr sulla concorrenza il tema non è toccato.

Congedo 2021 per i lavoratori dipendenti con figli: al via le domande

Congedo 2021 per i lavoratori dipendenti con figli: al via le domande

Al via le domande di congedo 2021 al 50% per i lavoratori dipendenti con figli fino a 14 anni in quarantena, colpiti da covid o in dad.

L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 1752 del 29 aprile 2021 con il quale comunica il rilascio dell’applicazione per l’invio delle domande di congedo 2021 per i lavoratori dipendenti con figli.

Si tratta del cosiddetto congedo parentale covid in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli conviventi fino a 14 anni e che si trovano in una delle situazioni previste dal decreto-legge numero 30 del 13 marzo 2021. Lo stesso congedo era già stato recepito e disciplinato dall’INPS con la circolare numero 63 del 14 aprile 2021 scorso (testo allegato a fondo pagina).

Vediamo quindi in breve cos’è e come funziona il congedo in parola e poi passiamo a vedere come fare domanda.

Congedo 2021 per i lavoratori dipendenti con figli fino a 14 anni: cos’è e come funziona

Il congedo parentale covid consiste in un congedo dal lavoro parzialmente retribuito, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che hanno figli conviventi minori di 14 anni.

Per aver diritto al congedo i figli si devono trovare in una delle seguenti condizioni:

  • affetti da COVID-19,
  • in quarantena da contatto,
  • con attività didattica in presenza sospesa,
  • infine figli con disabilità in situazione di gravità accertata (legge n. 104/1992) iscritti a scuola e per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure ospitati in centri diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.

Quali genitori lavoratori possono richiederlo

Il congedo parentale covid 2021 può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato.

Tuttavia anche per loro vi sono dei requisiti da rispettare. Gli stessi infatti potranno beneficiare del congedo solo:

  • se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working
  • e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio; o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Quanto spetta di congedo parentale covid 2021

Per i periodi di congedo fruito l’INPS riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Inoltre si specifica che questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Come fare domanda di Congedo 2021

Le modalità di presentazione della domanda di congedo Congedo 2021 per genitori sono le consuete. Le richieste devono essere presentate cioè solo in modalità telematica tramite i seguenti canali:

  • portale INPS online: nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”
    • con accesso tramite codice PIN INPS oppure SPID, CIE o CNS. Si ricorda a riguardo che dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite Contact center integrato numero verde INPS
    • 803.164 (gratuito da rete fissa)
    • 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • infine si può fare domanda gratuitamente tramite Patronato.

Come convertire i periodi di normale congedo parentale in congedo covid 2021

L’INPS ricorda che si possono convertire in congedo covid 2021 anche eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021.

Inoltre si possono convertire anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021.

In tutti e due i casi la conversione non avviene d’ufficio, ma bisogna presentare apposita domanda da parte dell’interessato.

Per la conversione il genitore deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati. Non deve essere inviata alcuna comunicazione formale di annullamento.

Congedo covid per i dipendenti pubblici e per i figli da 14 a 16 anni

Precisiamo che il congedo covid 2021 spetta anche ai dipendenti pubblici ed anche per i figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni.

Tuttavia in questi casi:

  • non c’è bisogno di presentare la domanda suddetta telematica per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Questo perchè non vi è corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. E’ prevista quindi solo l’assenza non retribuita e il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi la domanda deve essere presentata solo al datore di lavoro e non all’INPS.
  • non va presentata inoltre all’INPS in nessun caso la domanda da parte dai lavoratori del pubblico impiego. Infatti questi devono presentare la domanda direttamente all’Amministrazione datrice di lavoro.

Circolare INPS numero 63 del 14-04-2021

Per tutti i dettagli alleghiamo infine il testo della Circolare INPS numero 63 del 14-04-2021.

Festività aprile e maggio 2021 in busta paga

Festività aprile e maggio 2021 in busta paga: quali sono e quanto spetta di retribuzione

Come trovare le festività di aprile e maggio 2021 in busta paga. Quanto spetta di retribuzione? Ecco la nostra analisi completa.

I mesi di aprile e maggio sono generalmente ricchi di festività e ponti lavorativi che hanno un impatto importante in termini di busta paga. Può infatti accadere, come nel 2021, che ci siano giorni festivi cadenti di sabato, domenica o semplicemente in una giornata feriale. Gli effetti in termini economici per i lavoratori cambiano in primo luogo se l’interessato è retribuito in misura fissa mensile o ad ore.

Nel primo caso il compenso non subisce variazioni in funzione del numero di giorni in ciascun mese, eccezion fatta per ore:

  • lavorate in più, ad esempio per straordinari o lavoro supplementare;
  • non retribuite, come sciopero, aspettativa non retribuita, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate o non retribuite;
  • a carico degli enti di previdenza o assicurativi (INPS e INAIL), come malattia, donazione sangue, permessi Legge 104, maternità, congedi parentali, cassa integrazione.

Per i soggetti citati, l’impatto delle festività è già compreso nella retribuzione mensile, ad esclusione delle festività cadenti di domenica o in un giorno di riposo, per le quali spetta una quota ulteriore di retribuzione.

Al contrario, i dipendenti pagati ad ore hanno un compenso variabile in funzione dell’attività prestata nelle singole mensilità. Altra variabile è quella legata alla giornata in cui cade la festività, con regole differenti se questa interessa la domenica, un giorno lavorativo o, al contrario, il sabato.

Analizziamo la questione della retribuzione spettante per le festività di aprile e maggio 2021 nel dettaglio.

Pasqua 2021 in busta paga

Il giorno di Pasqua, nel 2021 cadente il 4 aprile, non è considerato quale festività ai fini dell’elaborazione della busta paga, a differenza del Lunedì dell’Angelo che ora analizzeremo.

Lunedì dell’Angelo, retribuzione: festività non lavorata

Il giorno 5 aprile 2021, Lunedì dell’Angelo, è, ai fini della busta paga, considerato quale giorno festivo. Le conseguenze a livello economico per i dipendenti variano a seconda che la festività sia o meno lavorata.

La regola generale è quella per cui i giorni festivi devono essere goduti. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto di non rendere la prestazione mantenendo comunque il compenso.

L’eventuale richiesta dell’azienda di lavorare in un giorno festivo può essere legittimamente rifiutata dal dipendente. E’ tuttavia ammessa la prestazione previo accordo scritto con il datore di lavoro.

Analizziamo innanzitutto cosa accade se la festività del 5 aprile non è lavorata:

  • Per i lavoratori pagati in misura fissa mensile nulla cambia, posto che nel compenso lordo (che per sua natura non subisce variazioni in ragione delle ore lavorate, eccezion fatta per straordinari o lavoro supplementare) è già compresa l’incidenza delle festività;
  • I lavoratori pagati ad ore hanno al contrario diritto ad un apposito elemento retributivo, denominato di norma “festività goduta”.

E’ opportuno precisare come i dipendenti con qualifiche impiegatizie e, in parte, operaie vengono retribuiti in misura fissa mensile. Fanno eccezione gli operai (ad esempio del settore edile) pagati ad ore.

Questi ultimi, avranno diritto ad un compenso a titolo di festività pari alle ore che avrebbero dovuto prestare nella giornata del 5 aprile.

Può pertanto accadere che l’orario di lavoro sia pari a 40 ore (tempo pieno) distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì. In tal caso, all’interno della busta paga di aprile 2021 sarà liquidato un importo pari a 8 ore di lavoro per il Lunedì dell’Angelo.

Al contrario, il contratto collettivo applicato può prevedere per le festività non godute un compenso calcolato su 6 giorni lavorativi. Riprendendo l’esempio precedente, in caso di orario 40 ore settimanali, per il giorno 5 aprile spetterà la retribuzione oraria moltiplicata per 6,67 (equivalente a 40 / 6).

Lunedì di Pasqua in busta paga: festività lavorata

La busta paga in presenza di festività lavorata, come quella del 5 aprile, varia se al dipendente è riconosciuto o meno un giorno di riposo compensativo.

Nel primo caso, spetterà unicamente la maggiorazione per lavoro festivo (questa nel CCNL Commercio e terziario è pari al 30% della retribuzione oraria).

Al contrario, se non viene concessa una giornata di riposo a fronte della festività lavorata, al dipendente spetta il compenso per:

  • Straordinario festivo (per i full-time o i part-time che eccedono l’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato);
  • Lavoro supplementare festivo (per i dipendenti part-time).

25 aprile 2021 in busta paga

Il giorno 25 aprile, nel 2021 cadente di domenica, conferisce ai dipendenti il diritto ad un’ulteriore quota di retribuzione a titolo di “festività non goduta”. Tale importo sarà pari a:

  • Un ventiseiesimo della retribuzione lorda per i dipendenti pagati in misura fissa mensile;
  • Un sesto dell’orario settimanale (moltiplicato per la retribuzione oraria) a beneficio dei lavoratori pagati ad ore (a meno che il contratto collettivo o il datore non prevedano condizioni di maggior favore).

E’ opportuno precisare che nel caso in cui l’orario contrattuale del lavoratore interessi la domenica, questi ha diritto di non svolgere l’attività o, al contrario, previo accordo scritto con l’azienda:

  • Rendere la prestazione con diritto ad un giorno di riposo compensativo (più la maggiorazione);
  • In alternativa, in assenza di riposo compensativo, ottenere la liquidazione delle ore lavorate come straordinario o lavoro supplementare.

Leggi anche: 25 aprile in busta paga

Festività del 1° maggio: festa dei lavoratori in busta paga

I lavoratori pagati in misura fissa mensile non subiscono alcuna variazione della busta paga in virtù della festività del 1° maggio 2021.

Ciò dal momento che la giornata del sabato è da considerarsi come non lavorativa, feriale a zero ore e non anche festiva, a differenza della domenica.

Al contrario i dipendenti pagati ad ore hanno diritto alla retribuzione oraria moltiplicata per un sesto dell’orario settimanale, ad esempio 6,67 nel caso di un tempo pieno a 40 ore.

Per coloro che lavorano il 1° maggio o hanno un orario lavorativo che prevede la prestazione il sabato, valgono le regole citate per il Lunedì dell’Angelo.

Natura delle somme corrisposte per festività

Le somme erogate a titolo di festività goduta, festività cadente di domenica o, al contrario, a titolo di straordinario festivo o lavoro supplementare, sono a tutti gli effetti soggette a contributi INPS e tassazione IRPEF, al pari della retribuzione ordinaria.