Archivio mensile:luglio 2021

Sant’ Ignazio di Loyola

 

Sant’ Ignazio di Loyola


Sant' Ignazio di Loyola

autore Pieter Paul Rubens anno 1622 titolo Sant’Ignazio di Loyola
Nome: Sant’ Ignazio di Loyola
Titolo: Fondatore della Compagnia di Gesù
Nascita: 1491, Lojola, Spagna
Morte: 31 luglio 1556, Roma
Ricorrenza: 31 luglio
Tipologia: Commemorazione
Sito ufficiale:gesuiti.it

Nacque nel castello di Lojola, da una nobile famiglia di Spagna, l’anno 1491.

Dopo aver dimorato per qualche tempo alla corte dei re cattolici, passò nella milizia, ove si distinse per il suo valore.

Prescelto alla difesa di Pamplona, da prode sostenne l’assedio con un pugno di uomini, ma nel furore della mischia ebbe una gamba spezzata.

Mentre era costretto a letto, chiese qualcuno di quei romanzi cavallereschi che allora erano in voga, ma non avendone a portata di mano gli furono dati la vita di Gesù Cristo e un libro di vita di santi. Portato più dalla necessità che dalla devozione, Ignazio incominciò a leggerli. Quei digiuni, quelle veglie, quelle mortificazioni di quegli uomini grandi davanti a Dio e davanti agli uomini, lo colpirono fino nell’intimo dell’anima. Era la grazia divina éhe entrata nel suo cuore cominciava ad operare. Tremenda fu la battaglia della natura colla grazia, ma finalmente questa prevalse e la sua vita mutò.

Non appena ebbe forze bastevoli per reggersi in piedi cominciò ad attuare i disegni che, illuminato dalla luce divina, aveva progettato nella malattia.

Si recò al santuario di Monserrat: quivi, ai piedi di Maria, depose spada e corazza, e, donato il ricco vestito cavalleresco ad un povero, si ritirò nella grotta di Manresa.

Il rigore e l’austerità della vita quivi trascorsa furono grandi. Duramente provato resistette; fedele a Dio nella mortificazione, nella preghiera e nel raccoglimento, Dio lo premiò, riversando su di lui un torrente di benedizioni, di dolcezze, di grazie e di gioie, di rivelazioni, di illustrazioni straordinarie e meravigliose. Qui compose l’aureo libro degli Esercizi Spirituali, che fu ed è una perenne scuola di perfezione cristiana.

Ignazio, fermo nel proposito di voler unicamente servire Dio, visitò la Terra Santa. Di ritorno si stabilì a Barcellona ed intraprese lo studio del latino. Passò quindi a Parigi ove trovò Saverio, Rodriguez ed altri coi quali stabilì di fondare una milizia di Cristo che chiamò « Compagnia di Gesù »; nella cappella di Montmartre emetteva i voti religiosi coi compagni. A Roma, esposta ogni cosa al S. Padre, tutto veniva approvato. Così nasceva la Compagnia di Gesù che, nel corso dei secoli, contrassegnata dalla caratteristica della persecuzione e del martirio, fiorì ovunque apportando bene immenso a tutta l’umanità.

Con la nuova Compagnia, Ignazio mandava missionari fra gl’infedeli, difendeva la verità cattolica contro l’eresia protestante e promuoveva il rinnovamento della pietà tra i fedeli.

Fondò anche il Collegio Germanico, e tante altre pie istituzioni che ci attestano il suo grande zelo. Più volte lo si sentì esclamare che se gli fosse stato dato di scegliere avrebbe preferito vivere incerto della beatitudine e intanto lavorare per il Signore e la salvezza del prossimo, piuttosto che morire subito colla sicurezza della gloria eterna. Esausto di forze, consumato dalla carità e pieno di meriti, il 31 luglio del 1556 passava nella patria beata a ricevere il premio dei giusti.

PRATICA. La lettura della vita di Gesù fu per Ignazio il principio della sua conversione: leggiamola anche noi.

PREGHIERA. Dio, che a propagare maggiormente la gloria del tuo nome, per mezzo del beato Ignazio provvedesti la Chiesa militante di nuovo sussidio, concedi che col suo aiuto e a sua imitazione noi combattendo in terra meritiamo di essere coronati con lui in cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria di sant’Ignazio di Loyola, sacerdote, che, nato nella Guascogna in Spagna, visse alla corte del re e nell’esercito, finché, gravemente ferito, si convertì a Dio; compiuti gli studi teologici a Parigi, unì a sé i primi compagni, che poi costituì nella Compagnia di Gesù a Roma, dove svolse un fruttuoso ministero, dedicandosi alla stesura di opere e alla formazione dei discepoli, a maggior gloria di Dio

Pensioni

Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure – Approvato definitivamente

Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure – Approvato definitivamente
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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

ATTO SENATO 2332 “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Concluso l’esame in Commissione il testo è ora in discussione in Assemblea. Il 28 luglio il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2332. Il titolo I istituisce la Cabina di regia e delinea il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il titolo II amplia i poteri sostitutivi dello Stato e definisce procedure finanziarie. Il provvedimento reca inoltre disposizioni sulla transizione ecologica, l’accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, l’accelerazione delle procedure per fonti rinnovabili, la semplificazione per la promozione dell’economia circolare e l’efficienza energetica, la transizione digitale, la procedura speciale per opere pubbliche complesse e di rilevante impatto, la semplificazione dei contratti pubblici e la disciplina del subappalto, semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno.

 

AranSegnalazioni

Annuario

 

Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato – anno 2021
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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Nel perseguire l’obiettivo istituzionale di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche RGS produce un patrimonio informativo di notevole entità; la scelta di predisporre un Annuario Statistico deriva dalla convinzione che sia necessario favorire la diffusione dei principali dati e delle metodologie con cui questi sono prodotti, valorizzando le attività svolte fornendone una rappresentazione complessiva, unitaria e coerente. La filosofia dell’Annuario è infatti quella di fornire una visione di insieme dei fenomeni rilevati dalle varie componenti del Dipartimento nonché di rafforzare la diffusione di informazioni in serie storica, in modo da consentire l’analisi delle dinamiche dei diversi fenomeni negli ultimi anni, cosi come emergono dai dati di consuntivo. Per quanto di nostro interesse, si segnala il cap. 5 “Personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche” (pagg. 145 e segg., serie 2009-2019, tabelle disponibili anche in xlxs).

Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – II trimestre 2021

Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – II trimestre 2021

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Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

lla fine di giugno 2021, i 34 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 41,3% dei dipendenti – circa 5,1 milioni – e corrispondono al 42,1% del monte retributivo complessivo. I contratti che, a fine giugno 2021, sono in attesa di rinnovo scendono a 39 e interessano circa 7,3 milioni di dipendenti (il 58,7% del totale), quasi 2,5 milioni in meno rispetto al dato di fine marzo; riguardano il 57,9% del monte retributivo complessivo. La retribuzione oraria media, rispetto al secondo trimestre del 2020, è cresciuta dello 0,6%. In aumento anche l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie: dello 0,2% rispetto a maggio 2021 e dello 0,6% rispetto a giugno 2020. In particolare, l’aumento tendenziale è stato dell’1,2% per i dipendenti dell’industria, dello 0,7% per quelli dei servizi privati ed è stato nullo per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli del legno, carta e stampa (+2,3%), dell’energia elettrica e gas (+2,2%), del credito e assicurazioni (+2,0%). L’incremento è invece nullo per il settore alimentare, per quello del tessile, dell’abbigliamento e della lavorazione pelli, delle industrie chimiche, del commercio, delle farmacie private e della pubblica amministrazione.

Parere n.38420-P-8/6/2021 sul titolo giustificativo dell’assenza dal servizio per somministrazione del vaccino anti Covid-19

.Parere n.38420-P-8/6/2021 sul titolo giustificativo dell’assenza dal servizio per somministrazione del vaccino anti Covid-19

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Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell’assenza per la somministrazione degli stessi. I dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e che si assentino dal lavoro per la somministrazione, possono fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.

Sezione controllo Sardegna deliberazione n. 27/2021 Enti locali – Istituzione prima posizione dirigenziale – Parametri riferimento

Sezione controllo Sardegna deliberazione n. 27/2021 Enti locali – Istituzione prima posizione dirigenziale – Parametri riferimento
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Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in merito alla istituzione per la prima volta di posizioni dirigenziali nei ruoli di una Amministrazione locale, in particolare, in relazione ai parametri da utilizzare per la quantificazione delle risorse economiche. L’Ente chiede, se in assenza di parametri cui fare riferimento, ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, possa utilizzare quelli individuati da altri enti che, per numero di abitanti e numero di dipendenti, o sulla base di altro parametro, siano assimilabili all’amministrazione che intende istituire le posizioni dirigenziali per la prima volta. Il Collegio ritiene che, non essendo stata ancora costituita nel 2016 la dirigenza e quindi nemmeno il relativo fondo per la contrattazione decentrata e sostanzialmente, in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l’Amministrazione, possa individuare un parametro alternativo cui riferirsi, in conformità all’avviso dell’ARAN secondo il quale: “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”(in tal senso anche deliberazione Autonomie n.1/2017).

 

Sentenza n. 11635 del 4/5/2021 Impiego pubblico – recesso per scarso rendimento e assenteismo – vincolo fiduciario – rigetto ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Per la Cassazione anche il dipendente pubblico può perdere il posto per scarso rendimento e assenteismo laddove il lavoratore risulta incapace di adempiere in modo adeguato gli obblighi di servizio, mentre il contratto collettivo applicabile al comparto punisce l’esigua produttività per negligenza. E’ pertanto legittimo il recesso del datore di lavoro per scarso rendimento quando il provvedimento espulsivo risulta giustificato laddove, venendo meno il rapporto di fiducia, si verifica un’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di servizio e quanto effettivamente realizzato dall’addetto nel periodo di riferimento, tenendo conto della media di attività tra i vari dipendenti. E ciò indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. Il licenziamento per scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che a sua volta si pone come specie della risoluzione del contratto per inadempimento di cui all’articolo 1453 c.c. e seguenti. Nel caso di specie i singoli fatti, valutati singolarmente, non erano stati ritenuti di gravità tale da ledere in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, tuttavia, il risultato finale è stato di una gravità tale da portare alla sanzione espulsiva per via del «protrarsi di una prestazione insufficientemente produttiva».

 

Dati Statistici

Dati Statistici

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Al fine di consentire agli utenti analisi quantitative su diversi aggregati e fenomeni del lavoro pubblico, in questa sezione si rendono disponibili alcune elaborazioni, basate sulle principali fonti statistiche disponibili (Ragioneria generale dello Stato – Conto annuale, Istat).

RETRIBUZIONI CONTRATTUALI: aggiornamento al comunicato stampa Istat del 29 luglio 2021 (aprile/giugno 2021)

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RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE FISSE, ACCESSORIE E COMPLESSIVE PER COMPARTO: serie 2001-2019, dati aggiornati al 12/07/2021

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RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE NELLA PA PER TIPOLOGIA DI PERSONALE : Anno 2018, dati aggiornati al 06/07/2020

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RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE NELLA PA E NEL SETTORE PRIVATO: serie 2000-2019, dati aggiornati a Ottobre 2020.

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OCCUPATI NELLA PA PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO: serie 2001-2019, dati aggiornati al 31/05/2021

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OCCUPATI NELLA PA PER TIPOLOGIA PROFESSIONALE: anno 2019, dati aggiornati al 08/06/2021

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OCCUPATI NELLA PA PER CLASSI DI ETA’ E GENERE: Anno 2019, dati aggiornati al 23/07/2021

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OCCUPATI NELLA PA PER CLASSI DI ANZIANITA’ E GENERE: Anno 2019, dati aggiornati al 20/07/2021

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OCCUPATI NELLA PA PER TITOLO DI STUDIO E GENERE: anno 2018, dati aggiornati al 27/04/2020

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MOBILITA’ DEL PERSONALE NELLA PA: serie 2016-2018, dati aggiornati al 31/08/2020

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PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA PA:  anno 2018, dati aggiornati al 05/08/2020

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GOVERNMENT AT A GLANCE 2013 OCSE EMPLOYMENT AND COMPENSATION anno 2011, dati aggiornati al 16/12/2013

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Banca Dati Contratti Integrativi
Dati Statistici

Dati Statistici

PUBBLICATI I RISULTATI DEL MONITORAGGIO ARAN SUI CONTRATTI INTEGRATIVI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PUBBLICATI I RISULTATI DEL MONITORAGGIO ARAN SUI CONTRATTI INTEGRATIVI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Sono stati pubblicati oggi i risultati del monitoraggio, condotto dall’Aran, sui contratti integrativi sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni.

Il Rapporto, giunto alla sua nona edizione, fornisce i dati di sintesi dell’anno 2020 e dedica, inoltre, uno specifico approfondimento alle materie trattate nei contratti dell’anno 2019.

I dati di sintesi 2020 riguardano: il numero totale dei contratti integrativi sottoscritti e trasmessi per il monitoraggio, distribuiti per comparto, il tasso di copertura dei contratti sottoscritti (rapporto tra sedi che hanno effettivamente contratto e sedi “teoriche” di contrattazione), la distribuzione per area geografica, le tipologie di contratto, la composizione della delegazione di parte pubblica, la percentuale di adesione delle RSU, gli atti adottati unilateralmente dalle amministrazioni in caso di mancato accordo.

L’analisi condotta sui contratti dell’anno 2019 ha invece riguardato le materie trattate, al fine di consentire (come richiesto dalla norma di legge che ha introdotto il monitoraggio) una valutazione sulla coerenza delle materie effettivamente contrattate rispetto a quelle previste nei contratti nazionali.

Di seguito, le principali tendenze evidenziate dal Rapporto:

  • il 2020 fa registrare una diminuzione del 21% rispetto ai contratti inviati nel 2019, dovuta verosimilmente all’emergenza pandemica; tuttavia, il dato dei contratti inviati resta comunque elevato (13.346 contro i 16.895 del 2019), segno che l’emergenza ha certamente influito ma vi è stata una sostanziale tenuta dell’attività negoziale di secondo livello, con numeri che si confermano comunque importanti;
  • anche i tassi di copertura della contrattazione si mantengono su livelli elevati: la copertura, riferita alla contrattazione nelle sedi nazionali o uniche, è del 55% contro il 63% del 2019; va ricordato che i tassi di copertura sono calcolati sui contratti trasmessi e, quindi, il dato potrebbe essere sottostimato, tenuto conto di eventuali contratti sottoscritti, ma non trasmessi;
  • gli atti adottati unilateralmente dalle amministrazioni in caso di mancato accordo si confermano su livelli molto bassi: solo l’1,1% (nel 2019 erano lo 0,9%, l’1,2% nel 2018, l’1,5% nel 2017);
  • passando all’analisi della distribuzione territoriale, si conferma una maggiore propensione alla contrattazione in alcune regioni del nord e del centro Italia (Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia; Marche) tutte con percentuali superiori al 50%; valori più bassi si riscontrano invece in Abruzzo, Molise, Calabria che si collocano tra il 30 ed il 40% di copertura delle sedi negoziali;
  • si mantiene su livelli elevati il numero degli accordi che coprono più materie e più anni, dato positivo che evidenzia una contrattazione meno frammentata e di più ampio respiro: tale tipologia (indicata nel rapporto come “contratto normativo”) raggiunge una percentuale vicina al 50% (precisamente del 46%); era del 59% nell’anno 2019; va notato, che su questo dato si registrano però forti differenze settoriali: nelle Funzioni centrali vi è un percentuale molto più bassa di “contratti normativi” (solo 8%); nel comparto Istruzione e ricerca, invece, si supera il 60%; percentuali medio-basse in Funzioni locali e Sanità (rispettivamente, 32% e 26%);
  • molto elevata anche la percentuale di adesione delle RSU: solo nel 6,5% dei casi la RSU non firma il contratto integrativo;
  • si conferma la netta prevalenza di delegazioni datoriali composte solo da dirigenti;
  • infine, l’analisi più approfondita sulle materie trattate – che ha riguardato l’anno 2019 – evidenzia una permanente tendenza a contrattare materie oggetto di sola partecipazione, ma con valori più contenuti rispetto ai precedenti rapporti; la definizione di regole chiare e semplici in materia di relazioni sindacali rappresenta, in questo senso, un valore aggiunto per creare un clima di maggiore fiducia e per lo sviluppo di relazioni costruttive e collaborative.

Superbonus 110%

Superbonus 110%, novità decreto Semplificazioni: procedure e sanzioni

Superbonus 110%, novità nel decreto Semplificazioni: procedure più snelle e sanzioni più pesanti. Ecco i dettagli

In fase di conversione in legge, il decreto Semplificazioni contiene ulteriori misure di snellimento della normativa di cui al superbonus 110%.

Già nella versione originaria del decreto ossia prima della conversione in legge, manca solo la discussione finale in Senato, il Governo aveva introdotto alcune disposizioni volte ad allentare la burocrazia che in qualche modo ha rallentato l’avvio di nuovi cantieri beneficiari del 110%.

Superbonus 110%, novità nel decreto Semplificazioni

Il D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni, con l’art.33,  ha apportato diverse novità al superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020.

Gli interventi di modifica adottati dal Governo,  possono essere così riassunti:

  • riconoscimento del superbonus 110% per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti anche congiuntamente ad interventi antisismici e anche in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
  • ampliamento della platea dei beneficiari includendo anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale  per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi), prima erano ammesse per le sole unità abitative.

Gli interventi in CILA

Tale novità più importanti, inoltre, viene previsto che gli interventi ammessi al superbonus 110% costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali sono necessari i titoli abilitativi richieste della normativa ordinaria.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo. Sempre ai fini soli fini del superbonus.

Per gli interventi ammessi al superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformita’ dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta impregiudicata:  ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento;  se dovuti, gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla tipologia di intervento proposto.

Le novità in fase di conversione in legge del decreto Semplificazioni

In fase di conversione in legge del decreto Semplificazioni, il testo di legge è già stato approvato dalla Camera, ora la discussione passa al Senato, prosegue lo snellimento della normativa di cui al superbonus 110%.

Nello specifico gli ulteriori interventi riguardano:

  • le violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati,
  • la tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus,
  • l’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche,
  • la disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.

Le violazioni formali e il superbonus 110%

Il comma 3 del sopra citato articolo 119 dipone che, ai fini dell’accesso al Superbonus,  gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dalla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

Su tale disposizione, con l’art.33-bis del decreto semplificazioni, è stabilito che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza. Ciò,  in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni). Distanze minime da rispettare, di norma,  per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) nonchè per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus.

Sulle violazioni formali, queste, se non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali. Limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Ad ogni modo, se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Le agevolazioni 1° casa e il superbonus 110%

Ulteriori novità vengono introdotte sempre con il nuovo articolo 33-bis (la numerazione potrebbe variare nel testo finale).

Nello specifico,  la lettera c) introduce due nuovi commi, commi 10-bis e 10-ter all’art.119 del D.L. 34/2020:

  • il comma 10-bis dispone che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, ai fini delle agevolazioni 1° casa, il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita (anziché 18);
  • il comma 10-ter modifica invece il comma 1-septies dell’articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, in materia di acquisto di case antisisimiche (sisma bonus acquisti).

Per acquisto di case antisismiche si intende la cessione di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Unità immobiliari oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione. Interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Il decreto Semplificazioni porta da 18 a 30 mesi dalla fine dei lavori, il termine entro il quale le imprese devono provvedere alla rivendita dell’immobile post lavori.

Il sima bonus acquisti spetta agli acquirenti dei suddetti immobili.

Modifiche alla presentazione della CILA

Il decreto interviene nuovamente in materia di CILA. A tal proposito  in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera nella CILA è richiesta la sola
descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).