Archivi giornalieri: 5 luglio 2021

ISCRO 2021: a chi spetta e come fare domanda di “CIG per professionisti

ISCRO 2021: a chi spetta e come fare domanda di “CIG per professionisti”

Via libera all’ISCRO, la nuova “cassa integrazione” per professionisti della durata di 6 mesi e di importo fra i 250 e gli 800 euro mensili.

ISCRO 2021: a chi spetta e come fare domanda di “CIG per professionisti”? Semaforo verde per l’ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa); per l’anno 2021, i potenziali beneficiari possono inviare le domande all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. La prestazione è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’indennità ISCRO è pari al 25% su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

A fornirne le indicazioni operative è l’INPS con la recente Circolare n. 94 del 30 giugno 2021. Ecco i dettagli.

ISCRO 2021: cos’è e come funziona

L’ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), disciplinata dall’art. 1, co. da 386 a 400 della L. n. 178/2020, dispone l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, di una nuova indennità così denominata.

Essa è rivolta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

ISCRO, requisiti

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

ISCRO, quanto spetta e durata

L’indennità ISCRO è pari al 25% su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

Ad esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (€ 6.000/2 = € 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25% (€ 3.000 x 25% = € 750). In questo modo, si determina l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

La prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro.

In ragione della richiamata disposizione normativa, pertanto, qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.

I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro, determinati per legge, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’accesso è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023. Inoltre, la prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Come fare domanda di indennità ISCRO

Ecco come fare domanda di indennità ISCRO: per fruire del sussidio i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A tal fine, occorre utilizzare i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS. Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:

  • PIN INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando:

al numero verde INPS 803 164 da rete fissa (gratuitamente);

oppure,

al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Esclusivamente per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO potrà essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

ISCRO, decadenza della prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità del Reddito di cittadinanza.

INPS circolare 94 del 30/06/2021

Di seguito il testo della Circolare INPS in oggetto.

Pin Inps addio: accesso solo con SPID, CNS e CIE da settembre 2021

 
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Pin Inps addio: accesso solo con SPID, CNS e CIE da settembre 2021

Come fare la richiesta di PIN INPS e come si converte in PIN dispositivo per usare l’area riservata INPS per il cittadino. Ecco la guida.

Come si richiede il PIN INPS e come si converte in PIN dispositivo per usare l’area riservata INPS per il cittadino? Dopo numerose richieste di aiuto da parte degli utenti e vista la sua importanza vediamo brevemente come ottenere il PIN dispositivo INPS per accedere ai servizi online per il cittadino fra cui la richiesta di NASpI, pensione, fascicolo previdenziale e altre importanti prestazioni previdenziali.

Aggiornamento importante: Pin Inps addio, accesso solo con SPID, CNS e CIE da settembre 2021. Dopo la fase di transizione, l’INPS (Circolare n° 95 del 02-07-2021)
conferma che dal prossimo 1° settembre 2021 l’accesso tramite PIN ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non sarà più consentito. Si completa quindi lo switch off del PIN a favore dello SPID (CNS e CIE 3.0). Il PIN verrà quindi abbandonato e non sarà più funzionante e SPID sarà l’unico sistema di accesso insieme alla CNS (Carta Nazionale dei servizi) e alla CIE 3.0 (Carta d’identità elettronica).

Pertanto entro agosto, per non interrompere gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, intermediari, aziende, associazioni di categoria, pubblica Amministrazione, professionisti esercenti l’attività di medico o di avvocato, ecc., dovranno dotarsi di credenziali SPID (liv. minimo 2) o della CIE (con relativo PIN) o di una CNS.

L’area riservata al cittadino è molto completa e al suo interno è possibile trovare numerose notizie nel fascicolo previdenziale rispetto alla propria contributiva. Sarà inoltre possibile accedere a tutta una serie di servizi online tutti utilissimi e che ci faranno risparmiare un bel po’ di tempo di fila presso gli sportelli fisici dell’INPS, come la domanda di NASpI, la richiesta di assegni familiari (ANF) online ecc.

Richiesta PIN Inps

Per fare la richiesta pin inps servizi online per il cittadino bisogna seguire questa procedura:

  1. recarsi sul sito www.inps.it;
  2. cliccare sul pulsante “Il PIN online“, situato nella parte bassa della pagina fra i vari servizi;
  3. cliccare sul pulsante “accedi al servizio” e poi “Richiesta PIN online” e ancora “Richiedi PIN”;
  4. nel modulo che si presenta inserire Codice Fiscale e scegliere fra Residenza Italiana o Estera;
  5. compilare la scheda con tutti i propri dati anagrafici, stando attenti ad inserire i dati corretti. Sarà inoltre obbligatorio fornire almeno un recapito telefonico fisso e cellulare e una email valida;
  6. Dopo aver compilato la scheda quindi si potrà procedere ad inviarla;
  7. In caso di esito positivo il sistema ci rimanderà questo messaggio: “La Sua richiesta e’ stata presa in carico, a breve riceverà la prima parte del pin ad uno dei contatti da lei specificato (mail o cellulare); la seconda parte le sarà spedita all’indirizzo di residenza comunicato”;
  8. Quindi come bene indicato avremo nel giro di un paio di settimane una prima parte del codice PIN di 8 cifre via email o cellulare; successivamente un incaricato dell’INPS ci contatterà telefonicamente per la conferma dei dati personali, in seguito al proprio indirizzo di residenza arriverà una lettera dell’INPS contenente la seconda parte del PIN segreto di 8 cifre;
  9. A questo punto dovremo recarci sul sito dell’INPS  www.inps.it;
  10. Cliccare sulla scritta “Al servizio del cittadino” che si trova nell’area blù denominata Servizi Online;
  11. Nella schermata inserire il proprio Codice Fiscale e il PIN di 16 cifre, composto nell’ordine dalla prima parte ricevuta per email o cellulare e la seconda parte ricevuta per posta;
  12. A questo punto il sistema ci avrà riconosciuti, ma ci chiedere di cambiare il PIN provvisorio con un’altro definitivo che servirà per gli accessi futuri, questo per questione di sicurezza;
  13. Una volta espletata quest’altra formalità avremo finalmente l’accesso alla nostra area riservata;
richiesta pin inps

richiesta pin inps

Converti PIN dispositivo INPS

Ora bisogna convertire pin inps in dispositivo. Dopo aver ottenute le credenziali queste avranno funzionalità limitate, nel senso che serviranno solo per accedere all’area servizi per il cittadino. Il PIN dispositivo INPS a cosa serve?

Per poter effettuare qualsiasi domanda telematica, tipo NASPI, supplementi o ricostituzione Pensioni, gestione rapporti di lavoro domestico ecc. bisogna convertire il PIN in PIN DISPOSITIVO. Per convertire il PIN bisogna:

  1. recarsi sul sito www.inps.it;
  2. seguire lo stesso percorso per la richiesta del PIN INPS;
  3. cliccare sul pulsante “Converti PIN INPS”;
  4. autenticarsi con i propri dati di accesso;
  5. compilare il modulo in ogni parte;
  6. stampare il modulo, datarlo e firmarlo;
  7. inviare il modulo con una fotocopia del proprio documento di riconoscimento fronte/retro al numero verde 800.803.164;
  8. dopo qualche ora provare a ripetere la procedura, se il tutto è andato a buon fine apparirà un messaggio che indica che il PIN è già di tipo dispositivo; altrimenti provare ad aspettare ancora o ripetere l’operazione dopo qualche giorno.

Inps per il cittadino: accedi area riservata

Fra i servizi presenti nell’Area riservata Inps per il cittadino, accessibile solo tramite codice PIN segreto, ricordiamo fra gli altri:

  1. Fascicolo Previdenziale del Cittadino;
  2. Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito;
  3. Domanda di pensione;
  4. Accredito del Servizio di Leva;
  5. Gestione dei servizi rapporto di lavoro domestico;
  6. Versamenti volontari;

Per entrare nell’area recarsi sul sito www.inps.it e trovare sulla barra laterale la tipologia di utente a cui si appartiene. Altrimenti si può trovare direttamente il servizio tramite il campo di ricerca in alto e poi accedere.

Semplificazione del PIN di accesso ai servizi on line

Il PIN di accesso ai servizi online è stato semplificato riducendo il numero di caratteri che lo compongono da 16 a 8. Il PIN iniziale, fornito in fase di assegnazione di un nuovo PIN o di ripristino per smarrimento, continuerà ad essere composto da 16 caratteri.

Richiesta e conversione PIN dispositivo direttamente in sede

richiesta pin inps

richiesta pin inps

Un modo per velocizzare tutta la procedura è di richiedere il PIN Inps direttamente in una sede dell’INPS. Basta recarsi presso uno sportello dell’Istituto e richiedere il Pin per il cittadino.

Questo verrà fornito in busta chiusa e dovrà poi essere modificato in fase di accesso ai servizi on line INPS.

La cosa più importante è che questo è già di tipo dispositivo e non bisogna convertire il PIN in PIN Dispositivo, cioè non si devono effettuare le operazioni di “Converti PIN”.

SPID INPS

Ricordiamo che, come detto sopra, per accedere a tutti i servizi per il cittadino sul sito dell’INPS è possibile altresì usare le credenziali SPID. Anzi entro settembre 2021 il PIN non funzionerà più e si potrà accedere solo tramite SPID, CNS e CIE 3.0.

SPID è il sistema di identificazione unico che può essere utile anche per accedere ad altri portali, fra cui Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INAIL ecc.

Lotteria degli scontrini 2021 verso lo stop? Il Governo valuta la sospensione

Il Governo Draghi potrebbe presto archiviare anche la lotteria degli scontrini 2021, oltre al discusso meccanismo del cashback di Stato, varato durante il Conte bis. Si tratta di una misura che vale diversi miliardi di euro all’anno. Cifre certamente di rilievo, che starebbero spingendo a considerare concretamente di destinare dette risorse altrove.

Più volte ci siamo già soffermati a parlare della lotteria degli scontrini, indicandone le caratteristiche essenziali e le finalità. Ricordiamo dunque che –  in vigore già dallo scorso febbraio – è inclusa nel piano cashless, introdotto dal precedente Governo, per favorire i pagamenti elettronici via app o carta. Obiettivo evidente è quello di combattere l’evasione fiscale, incentivando gli operatori del commercio e i consumatori a dare luogo ad operazioni tracciabili, e dunque visibili agli occhi del Fisco.

Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, pare dunque che la squadra di Governo stia pensando di abbandonare (forse temporaneamente) la lotteria degli scontrini. Ecco allora qualche ulteriore dettaglio sulla situazione in probabile mutamento.

LEGGI ANCHE: Decreto Lavoro 2021 approvato: licenziamenti, cashback, cartelle e altro

Lotteria degli scontrini: ecco perchè potrebbe essere abbandonata? Alcuni numeri interessanti

Come già illustrato recentemente su queste pagine, l’Esecutivo guidato dall’ex banchiere centrale ha inteso bloccare ufficialmente il piano cashback e supercashback voluto e avviato dall’ex Premier Giuseppe Conte. Il sì ufficiale trova spazio nell’approvazione del freschissimo decreto Lavoro. Quest’ultimo è  un provvedimento ‘trasversale’ – non il primo del Governo Draghi –  attraverso il quale è stato anche deciso lo stop del bonus cashback. Ciò al fine di dirottare le risorse “risparmiate” verso gli ammortizzatori sociali.

Lo stesso destino potrebbe ora capitare alla lotteria degli scontrini; nella finalità di risparmiare risorse e destinare i fondi ad altri contesti e situazioni di maggior rilievo sociale.

In effetti,  i numeri giocano in qualche modo a favore della linea del Governo, che intenderebbe sospendere anche la lotteria degli scontrini 2021. Se è vero che – in base ai dati ufficiali – il cashback costa circa 1,75 miliardi a semestre, la lotteria degli scontrini 2021 invece pesa 2,5 miliardi di euro all’anno, ossia 208 milioni al mese.  Ambo le misure erano state fermamente volute dal governo Conte-bis all’interno del piano cashless Italia per spingere gli acquirenti a usare strumenti di pagamento elettronici; ora, detti numeri importanti potrebbero davvero essere alla base dell’abbandono di ambo le misure.

Lotteria degli scontrini: come funziona? le caratteristiche essenziali

Il meccanismo della lotteria degli scontrini è ormai attivo da diversi mesi nel paese. Il suo funzionamento è molto semplice: comprando beni e servizi del valore di almeno un euro e pagando con strumenti elettronici sono prodotti biglietti virtuali validi per partecipare alle estrazioni periodiche della lotteria. Sono previsti premi sia per i clienti che per gli esercenti.

Attenzione però: sono comunque esclusi e ‘non conteggiati’ tutti gli acquisti in denaro contante o via web; ma anche quelli per i quali si emette fattura e quelli mirati a detrazione o deduzione fiscale. 

Abbiamo appena detto che per partecipare occorre fare un acquisto del valore di almeno un euro; ciò in quanto ogni scontrino produce un biglietto virtuale per ciascun euro speso, fino a un massimo di mille biglietti per ciascun scontrino di importo corrispondente o al di sopra dei mille euro.

Per partecipare alle estrazioni, il cliente deve semplicemente esibire all’esercente il proprio codice lotteria in fase di acquisto. E’ un codice a barre e alfanumerico, che il cliente può previamente ottenere immettendo il proprio codice fiscale sul Portale ad hoc della lotteria degli scontrini. A seguito dell’estrazione periodica dei biglietti vincenti, il meccanismo prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riesca a risalire dal codice lotteria legato al biglietto vincente,  al codice fiscale del compratore ma anche alla p.  Iva del negoziante.

LEGGI ANCHE: Decreto PA 2021 e riforma delle selezioni nel pubblico impiego. I dettagli

Lotteria degli scontrini 2021 verso lo stop: quando potrebbe scattare la sospensione?

Come abbiamo anticipato, all’interno di Palazzo Chigi l’orientamento che sembra emergere in questi ultimi giorni ci dice che si va verso la sospensione, entro breve tempo, della lotteria degli scontrini. Gli osservatori più attenti hanno già rilevato che la scelta dello stop potrebbe far parte di un piano di largo respiro, finalizzato a frenare i rimborsi da parte del Governo e alle correlate iniziative pubbliche che incentivano detti bonus.

Bonus 600 euro INPS artigiani e commercianti in dichiarazione dei redditi 2021: i dettagli

 
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Bonus 600 euro INPS artigiani e commercianti in dichiarazione dei redditi 2021: i dettagli

Come indicare il Bonus 600 euro INPS artigiani e commercianti percepito nel 2020 nella dichiarazione dei redditi 2021? Ecco i dettagli

Il bonus INPS di 600 euro riconosciuto lo scorso anno ad artigiani e commercianti deve essere indicato in dichiarazione dei redditi sia nei quadri reddituali sia nel prospetto degli Aiuti di Stato del quadro RS.

Proprio la compilazione del prospetto degli aiuti di Stato è stata oggetto di interrogazione parlamentare in risposta alla quale il Ministero competente ha chiarito che l’omessa indicazione degli aiuti si Stato, compresi quelli Covid-19, comporta l’illegittima degli aiuti stessi.

Bonus 600 euro INPS artigiani e commercianti

Con l’art.28 del D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia, riconosce un bonus di 600 euro in favore degli iscritti INPS ossia alle gestione speciali dell’AGO. Rientrano nella gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria ( AGO) anche gli artigiani e i commercianti.

Leggi anche: Contributo a fondo perduto nel modello Redditi 2021: ecco come indicarlo

Nello specifico, l’articolo citato dispone che:

ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

Inizialmente il bonus è stato riconosciuto per il solo mese di marzo 2020; il Dl 34/2020, decreto Rilancio, estende il bonus anche al mese di aprile 2020.

Il bonus di 600 euro INPS deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.

Bonus 600 euro INPS artigiani e commercianti in dichiarazione dei redditi

Le indennità covid-19, devono essere indicate sia nei vari prospetti reddituali sia nel prospetto degli Aiuti di Stato del quadro RS. L’Agenzia delle entrate non ha ancora chiarito se il bonus 600 euro rientri o meno tra gli aiuti citati dall’art.10-bis del D.L. 137/2020, decreto Ristori. Noi di lavoro e diritti riteniamo che il bonus iNPS di 600 euro possa essere annoverato tra

“i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione” (art.10-bis D.L. 137/2020).

Da qui l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi.

In merito ai quadri reddituali, tali indennità sono indicate:

  • con il codice 84 al rigo RF55 (contabilità ordinaria);
  • codice 48 al rigo RG22 (contabilità semplificata);
  • in colonna 2 del rigo LM 33 per i contribuenti in regime forfettario.

Considerato che i suddetti contributi e indennità sono detassati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”,  va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

La compilazione del quadro RS: il prospetto degli aiuti di Stato

Il prospetto Aiuti di Stato, quadro RS, rigo RS 401 del modello Redditi, deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato:

  • di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonchè
  • di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati.

In conseguenza, vi è la necessità di compilare anche il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

Nello specifico, nel rigo RS 401 deve essere indicato il codice 24. Con il relativo importo, nell’apposita colonna.

Gli aiuti Covid-19 in dichiarazione dei redditi: ultimi chiarimenti

In risposta ad un’interrogazione parlamentare,  la n° 5-06180 del 23 giugno 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su indicazioni dell’Agenzia delle entrate, ha evidenziato come i contributi Covid-19 in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici. Aiuti da registrare a posteriori nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, RNA (vedi interrogazione parlamentare n° 5-06180 del 23 giungo 2021). Da qui,  proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato ex articolo 10 del decreto n°115/2017 (Regolamento RNA), si è reso necessario prevederne l’evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali.

Questo perchè secondo il Ministero,  le informazioni richieste, necessarie all’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RIMA), non sono tutte nella disponibilità dell’Agenzia. Tenuto anche conto che le definizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato non coincidono con quelle nazionali.

In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazione degli aiuti di Stato. Il riferimento è ai seguenti dati:  la dimensione e la forma giuridica dell’impresa, il settore dell’aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto.

L’interrogazione parlamentare era stata attivata con l’intento di sapere se il Governo intenda adottare iniziative volte a prevedere un azzeramento o riduzione delle sanzioni o una sanatoria per eventuali dimenticanze dichiarative.

Omessa compilazione del prospetto Aiuti di Stato: quali sanzioni si applicano?

Nella stessa interrogazione parlamentare, il Ministero ha chiarito che la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti non comporta alcuna sanzione di natura fiscale. L’omessa indicazione non arreca alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incide sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta. Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall’articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede al comma 2 che « l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.

In sintesi, gli aiuti Covid-19 devono essere indicati ne prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS.

Blocco dei licenziamenti e CIG: la nuova disciplina fino a fine anno

Blocco dei licenziamenti e CIG: importanti novità in ambito di cassa integrazione guadagni e divieto di licenziamento. Infatti, il 30 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.L. n. 99/2021 (Decreto Lavoro) che dispone sostanzialmente due novità:

  1. Conferma del divieto assoluto di licenziamento solo per i settori più in crisi e la possibilità;
  2. Utilizzo della CIG per 13 settimane nel 2021 per tutte le altre aziende.

Come opera quindi la proroga selettiva del blocco del licenziamento? Quali sono le aziende che potranno utilizzare la CIG supplementare?

Vediamo quindi in dettaglio quali sono le nuove regole decorrenti dal 1° luglio 2021.

Proroga blocco dei licenziamenti: come funziona e chi riguarda

Si ricorda che il blocco dei licenziamenti è stato introdotto per la prima volta dal “Decreto Cura Italia” e riguarda tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti. Nello specifico il divieto si riferisce:

  • alle procedure di individuazione dei lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi;
  • al recesso individuale per giustificato motivo oggettivo.

È possibile, invece, procedere ai licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari.

Tale disciplina è stata via via prorogata dai diversi decreti leggi in continuità con l’evoluzione della pandemia e del Covid-19.

Quindi, il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha previsto il blocco dei licenziamenti per le aziende che utilizzano ancora l’integrazione salariale COVID-19, fino al:

  • 30 giugno per le aziende che utilizzano la CIGO;
  • 31 ottobre per le aziende che utilizzano FIS e Cassa in deroga.

Divieto di licenziamento: settori e lavoratori esclusi

Nonostante il blocco del licenziamento, il datore di lavoro può comunque licenziare sei seguenti casi:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione;
  • lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

Chiaramente è possibile licenziare anche nelle seguenti fattispecie di licenziamento:

  • per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • per superamento del periodo di comporto;
  • entro il termine del periodo di prova;
  • per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • ad nutum del dirigente;
  • dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

Cassa Integrazione nel settore moda e tessile

Dunque, il D.L. n. 99/2021 dispone la proroga – fino al 31 ottobre 2021 – del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato

Tali aziende qualora, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

CIG, altri settori

Per tutti gli altri settori, esclusi quello tessile e moda, il decreto stabilisce che – a decorrere dal 1° luglio 2021 -le imprese, i quali non possano più fruire della CIGS, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021,

Attenzione però: il decreto legge non fa menzione di alcuna esenzione dal contributo addizionale per le imprese che non licenziano.


ISCRO 2021: a chi spetta e come fare domanda di “CIG per professionisti”

ISCRO 2021: a chi spetta e come fare domanda di “CIG per professionisti”? Semaforo verde per l’ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa); per l’anno 2021, i potenziali beneficiari possono inviare le domande all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. La prestazione è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’indennità ISCRO è pari al 25% su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

A fornirne le indicazioni operative è l’INPS con la recente Circolare n. 94 del 30 giugno 2021. Ecco i dettagli.

ISCRO 2021: cos’è e come funziona

L’ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), disciplinata dall’art. 1, co. da 386 a 400 della L. n. 178/2020, dispone l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, di una nuova indennità così denominata.

Essa è rivolta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

ISCRO, requisiti

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

ISCRO, quanto spetta e durata

L’indennità ISCRO è pari al 25% su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

Ad esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (€ 6.000/2 = € 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25% (€ 3.000 x 25% = € 750). In questo modo, si determina l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

La prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro.

In ragione della richiamata disposizione normativa, pertanto, qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.

I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro, determinati per legge, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’accesso è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023. Inoltre, la prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Come fare domanda di indennità ISCRO

Ecco come fare domanda di indennità ISCRO: per fruire del sussidio i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A tal fine, occorre utilizzare i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS. Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:

  • PIN INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando:

al numero verde INPS 803 164 da rete fissa (gratuitamente);

oppure,

al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Esclusivamente per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO potrà essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

ISCRO, decadenza della prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità del Reddito di cittadinanza.

INPS circolare 94 del 30/06/2021

 

Santo del Giorno

 

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Sant’ Antonio Maria Zaccaria


Nome: Sant’ Antonio Maria Zaccaria
Titolo: Sacerdote
Nascita: 1502, Cremona
Morte: 5 luglio 1539, Cremona
Ricorrenza: 5 luglio
Tipologia: Commemorazione

S. Antonio Maria Zaccaria nacque a Cremona sulla fine dell’anno 1502. Compi i primi studi nella sua città, poi si recò a Padova per studiare filosofia e medicina. La sua scienza fu pari alla sua santità. Ritornò in famiglia colla laurea dottorale dopo aver superato tutti i pericoli comuni agli studenti e conservata intatta la stola battesimale. Avendo capito che Dio lo voleva piuttosto medico delle anime che dei corpi, si diede allo studio della teologia. Frattanto visitava spesso gli ammalati, insegnava il catechismo ai fanciulli, incitava i giovani e gli adulti ad una vita più cristiana. Divenuto sacerdote, mentre celebrava la prima Messa fu veduto dal popolo col capo cinto da una aureola celeste. La pia contessa Lodovica Torelli, signora di Guastalla, conosciuto Antonio a Cremona lo volle come suo cappellano e consigliere. Dopo due mesi trascorsi a Guastalla, accompagnando la contessa, il Santo venne a Milano dove, impressionato dalla grande corruzione che regnava nel popolo, pensò a porvi rimedio. A tale scopo, unitosi con Bartolomeo Ferrari e Giacomo Moriggia, fondò la congregazione dei Chierici Regolari detti di S. Paolo, per la speciale devozione che il Santo portava al grande Apostolo. Ora sono detti Barnahai dalla chiesa di San Barnaba che officiavano in Milano. La nuova famiglia religiosa fu approvata da Clemente VII e Paolo III; in breve tempo si estese in molte regioni e diede alla Chiesa numerosi santi. Fondò pure una congregazione di religiose dette Angeliche di S. Paolo, delle quali fu prima benefattrice ed insigne protettrice la contessa Torelli.

I membri della sua Congregazione andavano per le vie e le piazze della città e quando il popolo era più numeroso, improvvisavano un pulpito all’aperto predicando contro il malcostume ed inculcando la penitenza; così operarono numerose conversioni. A Vicenza S. Antonio riformò alcuni monasteri. Nel 1539 fu a Guastalla e si adoperò molto per ridonare la pace a quella città colpita dall’interdetto. Quivi si ammalò ed avendo preveduta prossima la sua fine, fu portato a Cremona in casa di sua madre. Era suo desiderio trasferirsi a Milano e morire fra i suoi religiosi, ma il viaggio lungo sarebbe stato troppo pericoloso; Il giorno 5 luglio spirava all’età di soli 36 anni, ma carico di meriti e di buone opere. Oltre la riforma dei costumi, S. Antonio M. Zaccaria fu zelantissimo nel propagare la pratica delle SS. Quarantore.

PRATICA. — Sull’esempio di S. Antonio M. Zaccaria, impariamo a fuggire le compagnie pericolose.

PREGHIERA. — Fa’, o Signore, che impariamo la scienza di Cristo da S. Paolo, come l’ha imparata S. Antonio Maria Zaccaria, e a somiglianza di questo Santo siamo puri di anima e di corpo.

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Domande Frequenti

  • Quando si festeggia Sant’ Antonio Maria Zaccaria?

     

  • Quando nacque Sant’ Antonio Maria Zaccaria?

     

  • Dove nacque Sant’ Antonio Maria Zaccaria?

     

  • Quando morì Sant’ Antonio Maria Zaccaria?

     

  • Dove morì Sant’ Antonio Maria Zaccaria?

     

 

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Oggi 5 luglio si venera:

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Domani 6 luglio si venera:

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Oggi 5 luglio nasceva:

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FASCHIM: COVID-19 – proroga pacchetto di prestazioni straordinarie

Nella seduta del 22 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza Sanitaria FASCHIM, stante permanere della situazione di emergenza sanitaria, ha deliberato il rinnovo del pacchetto di prestazioni straordinarie Covid fino al 31 dicembre 2021.

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ENPACL: rata di giugno non in riscossione

L’ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) informa che, in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica e della conseguente crisi economica, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che anche la rata di giugno della contribuzione obbligatoria 2021 non viene posta in riscossione.

28GIU2021

CGIA di Mestre: CCNL – 4 su 10 firmati da sindacati “fantasma”

L’Ufficio studi della CGIA di Mestre, in una ricerca effettuata al CNEL ha evidenziato che su 935 Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) vigenti e depositati al 31 dicembre scorso, 351 sono stati firmati da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali non riconosciute dallo stesso Consiglio Nazionale.

22GIU2021

CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione: confermato l’accordo per il rinnovo del CCNL

CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto con FIM-CISL e UILM-UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica applicabile alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti, scaduto il 31 maggio 2019.

17GIU2021

Confimi Impresa Meccanica: ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

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06GIU2021

Banche di Credito Cooperativo: accordi contrattuali

Pubblichiamo due verbali di Accordo, sottoscritti lo scorso 13 maggio 2021, da Federcasse e Segreterie Nazionali del Credito Cooperativo in tema di assetti contrattuali del Credito Cooperativo e agibilità sindacali nella Categoria.

01GIU2021

CCNL metalmeccanico cooperativo: rinnovato il contratto

È stato sottoscritto, in data 31 maggio 2021, il rinnovo del CCNL per oltre 14mila lavoratori metalmeccanici delle Cooperative.

27MAG2021

CCNL Metalmeccanica PMI: firmata l’ipotesi di accordo

È stato sottoscritto, in data 26 maggio 2021, l’ipotesi di accordo del rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica privata.

29APR2021

Fonarcom-Cifa: costruiamo un “Ecosistema del Welfare”

Costruiamo un “ecosistema del welfare” forte, inclusivo e sostenibile per il mercato del lavoro. Un contributo significativo giunge dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dall’associazione datoriale Cifa Italia, il cui presidente Andrea Cafà si è così espresso alla fine dei lavori del Festival del lavoro organizzato….

08APR2021

COVID-19: aggiornato il Protocollo anti-contagio negli ambienti di lavoro

È stato sottoscritto, in data 6 aprile 2021, tra il Governo, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali, il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

01APR2021

Banche di Credito Cooperativo: piano vaccini – verbale di incontro

È stato sottoscritto, in data 22 marzo 2021, da Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo, un verbale di incontro in tema di sostegno e partecipazione al piano di vaccinazione nazionale.

26MAR2021

CIFORMA: associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione

Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitano con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa.

05MAR2021

Fondo mètaSalute: COVID-19 – proroga agevolazioni per l’accesso alle prestazioni per infortunio

Il Fondo mètaSalute comunica che, nell’ambito delle azioni realizzate a tutela di tutti i lavoratori iscritti, in relazione all’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, ha prorogato sino al 30 aprile 2021 la possibilità di fruire di una deroga alla richiesta di produzione del Referto di Pronto Soccorso per l’accesso alle prestazioni a seguito di infortunio.

01MAR2021

Cifa-Confsal: siglato l’Accordo interconfederale per regolamentare il Lavoro agile

In data 1° marzo 2021, è stato stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre il periodo emergenziale.

26FEB2021

Accordi collettivi: Linee guida per il Lavoro Agile nel settore assicurativo

E’ stato sottoscritto, in data 24 febbraio 2021, tra ANIA e le associazioni sindacali FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA E UILCA, una accordo con le Linee guida per il Lavoro Agile nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza.

22FEB2021

Fondo MètaSalute: proroga autocertificazione nucleo familiare anno 2021

Il Fondo Metasalute comunica, in data 18 febbraio 2021, che è stata prorogata la scadenza per l’inserimento dell’autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.

11FEB2021

Feniof-Confcommercio: rinnovo del CCNL

E’ stato rinnovato il “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre” – scaduto il 31 dicembre 2020 – sottoscritto da Feniof con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia e Filt-CGIL, Fit- CISL e UILtrasporti.

06FEB2021

Metalmeccanici: firmata l’ipotesi di accordo per il CCNL

E’ stata sottoscritta, nella giornata del 5 febbraio 2021, l’ipotesi di accordo per il CCNL dei metalmeccanici e degli installatori di impianti, per il periodo: gennaio 2021 – giugno 2024.

03FEB2021

Commercio: avviso comune per tutelare lavoratori e imprese

Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, ANCC, ANCD-CONAD e le associazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno sottoscritto, in data 29 gennaio 2021, un avviso comune per la tutela dei lavoratori e delle imprese del commercio.

02FEB2021

Alimentari: accordo per le imprese non artigiane dell’alimentazione e panificazione

Confartigianato Alimentazione, CNA Alimentare, CASARTIGIANI e CLAAI, insieme ai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, hanno firmato, in data 28 gennaio 2021, un accordo per le aziende non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che applicano la parte II del contratto nazionale di lavoro dell’area alimentazione e panificazione.

30GEN2021

Federalberghi: avviso comune vaccinazioni turismo

Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e le organizzazioni datoriali che fanno riferimento al sistema Confesercenti hanno sottoscritto con Filcams, Fisascat e Uiltucs un accordo per richiedere tempestività nella vaccinazione e priorità per il nostro settore, che vede nella sicurezza un prerequisito per la ripresa.

28GEN2021

Ebipro: COVID-19 – rimborso strumenti DAD per i lavoratori

Ebipro rimborsa ai dipendenti iscritti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti tecnico-informatici necessari allo svolgimento didattica a distanza (DAD) qualora adottata dalle Scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado) frequentate dai propri figli.

26GEN2021

Grafici Editoriali: ipotesi accordo di rinnovo Ccnl

Le Segreterie Nazionali Slc, Fistel e Uilcom, il giorno 19 gennaio 2021, in modalità da remoto, hanno raggiunto un’intesa dopo una lunga e complicata trattativa di rinnovo del Ccnl Grafici Editoriali, ormai scaduto dal 31 dicembre 2015.

19GEN2021

ARAN: ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l’opzione al TFR

L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

14GEN2021

CCNL Unionmeccanica Confapi: applicazione welfare anche per il 2021

Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 1° luglio 2020, comunicano che in applicazione del comma 3, art. 90 del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3 luglio 2017, il medesimo resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo CCNL.

07GEN2021

CCNL Tessile Abbigliamento Moda: divisori mobili anno 2021

Confindustria Moda, con circolare del 22 dicembre 2020, ha riportato la tabella – per l’anno 2021 – dei divisori mobili per le ore non lavorate ai fini delle detrazioni di cui all’art. 45 del citato CCNL.

21DIC2020

Coop Agricole: accordo di rinnovo del CCNL

È stato sottoscritto, in data 18 dicembre 2020, tra AGCI-AGRITAL, FEDAGRIPESCA-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP-AGROALIMENTARE e i SINDACATI FLAI-CGIL, FAI-CISL E UILA-UIL, l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo per i dipendenti delle Cooperative e dei consorzi Agricoli, scaduto il 31 dicembre 2019.

17DIC2020

Credito Cooperativo: accordo con nuove casistiche per la Banca del Tempo Solidale

È stato sottoscritto, in data 11 dicembre 2020, tra FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la SINCRA UGL CREDITO, la UILCA, l’accordo per estendere, nel sistema del Credito Cooperativo, le tutele per le lavoratrici e i lavoratori, e le loro famiglie, in relazione alle assenze per motivi personali o familiari determinate dalla pandemia.

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Ceramica: firmata l’ipotesi di accordo per il nuovo CCNL

È stata sottoscritta da Confindustria Ceramica e dalle altre associazioni datoriali interessate, nonché da Cgil, Cisl ed Uil di settore, l’ipotesi di accordo relativo al rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2019.

18NOV2020

CIFA: delegare le risorse del Fondo Nuove Competenze ai fondi interprofessionali

Il presidente di Cifa Italia, Andrea Cafà, durante la Tavola rotonda del Forum OneLavoro del 17 novembre 2020 (organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina per il lavoro), ha evidenziato le criticità presenti nella normativa di attuazione del Fondo Nuove Competenze ed ha anticipato la presentazione al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, di una proposta di modifica della legge, che semplifichi il percorso burocratico, delegando l’amministrazione delle risorse ai Fondi interprofessionali.

 

 
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Pensione reversibilità

Pensione reversibilità

21 articoli
La pensione di reversibilità è il trattamento che spetta ai familiari superstiti al momento del decesso del pensionato (a differenza della pensione indiretta che spetta nel caso di decesso del lavoratore). I beneficiari del trattamento sono nel particolare: coniuge, figli, nipoti, genitori e fratelli/sorelle. Il primo beneficiario della pensione di reversibilità, in ogni caso, è il coniuge cui spetta una quota del 60% (in presenza di figli minorenni, studenti o disabili la quota aumenta) della pensione percepita dal titolare al momento del decesso. Ai figli il trattamento spetta se minorenni, studenti universitari fino a 26 anni o nel caso siano totalmente inabili al lavoro. I nipoti diretti (figli dei figli) se minorenni sono equiparati ai figli. Per avere diritto al trattamento devono, però, dimostrare di essere stati mantenuti dal nonno deceduto: il mantenimento è automatico con la convivenza, se non conviventi, invece, va dimostrato. I nipoti hanno diritto al trattamento anche se non sono orfani, a patto che sia dimostrabile che entrambi i genitori non possano mantenerli perchè privi di reddito. Ai genitori del pensionato deceduto la pensione di reversibilità spetta in mancanza di coniuge, figli e nipoti a patto che abbiano più di 65 anni, non siano titolari di pensione e fossero a carico del figlio al momento del decesso.