Disattivato il portale di Assistenza fiscale (730-4) dell’INPS. Infatti, non è più online il servizio che consentiva a professionisti e intermediari abilitati la gestione dei modelli 730-4. Chiaramente stiamo parlando di dichiaranti che hanno indicato INPS come sostituto d’imposta. Il processo è sostituito da precise comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che, a partire dal modello 730/2020, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2019, l’INPS riceve i modelli 730-4 solamente tramite l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, CAF e professionisti abilitati che hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate dichiarazioni 730 di contribuenti che hanno indicato INPS come sostituto d’imposta, riceveranno comunicazioni in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla fine del mese di luglio, i codici fiscali dei contribuenti oggetto di diniego perché non sostituiti INPS.
INPS, assistenza fiscale 730-4: cos’è
Anche per il 2021, l’INPS assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.
È bene precisare al riguardo che il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali ad esempio le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere.
Il rapporto di sostituzione non ricorre, altresì, nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2021.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2021, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF.
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”).
INPS, assistenza fiscale 730-4: i codici di diniego
Cosa accade se la cessazione del rapporto di sostituzione avvenga prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio (ad esempio per interruzione della prestazione). Ebbene, in tali casi, l’INPS comunica il diniego all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i codici diniego per situazioni particolari, riservati all’INPS:
- “CP”, conguaglio non possibile parziale
- “CT”, conguaglio non possibile totale
I codici relativi alla motivazione del diniego sono indicati nelle specifiche tecniche per la comunicazione dei dinieghi dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico:
- il diniego con codice “CP” viene utilizzato nei casi in cui l’Istituto ha effettuato i conguagli di una parte degli importi previsti nel 730-4 ma non ha la possibilità di completare tutti i conguagli, perché le prestazioni non sono più in pagamento;
- il diniego con codice “CT” viene utilizzato nei casi in cui non è stato possibile applicare alcun conguaglio da 730-4 poiché le prestazioni, per le quali INPS è il sostituto d’imposta, non sono in pagamento durante le operazioni di conguaglio.
Deducibilità IMU in dichiarazione dei redditi: anche l’IMU (Imposta Municipale Unica) rientra tra i tributi che possono essere dedotti dal reddito d’impresa o da professione.
La percentuale di deducibilità è stata nel corso del tempo oggetto di varie modifiche. Da ultimo, la Legge di bilancio 2020, ha rivisto la quote deducibile che, a partire dal periodo d’imposta 2022, arriverà al 100% del costo sostenuto.
In questa guida ti spieghiamo cosa vuol dire dedurre l’IMU, chi sono i soggetti beneficiari e quali sono le condizioni da rispettare per ottenere il beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi.
La deducibilità dell’IMU: normativa di riferimento
La deducibilità dell’IMU nel corso del tempo è stata oggetto di diversi interventi normativi. Inizialmente la deducibilità non era ammessa. Il blocco alla deducibilità era stato disposto con l’art.14 comma 1 del D.L. 23/2011.
Successivamente, c’è stata un’apertura alla possibilità di dedurre dal reddito parte dell’IMU versata. Il legislatore è intervenuto sull’articolo da ultimo citato.
Nello specifico, dal periodo d’imposta 2014 fino al periodo d’imposta 2018, la deducibilità dalle imposte sui redditi Irpef e Ires era ammessa nella misura del 20%. Dunque, per un IMU pari a 1000 euro, era possibile dedurre dal reddito complessivo solo 200 euro.
Leggi anche: Rata Imu pagata in ritardo: calcolo sanzioni, ravvedimento e codici tributo
Ulteriori e rilevanti modiche sono state introdotte in ordine di tempo con:
- la Legge n° 145/2018, Legge di bilancio 2019;
- il D.L. 34/2019;
- l Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020.
La Legge di bilancio 2020 ha accorpato IMU e TASI nella c.d Nuova IMU, intervenendo anche sulle percentuali di deduciiblità.
Ad oggi, valgono le seguenti regole ossia l’IMU è deducibile al:
- 50% in riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per i “solari”)
- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (2020 e 2021)
- 100% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022).
Percentuali di deducibilità applicabili anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento. Rimane ferma, l’indeducibilità del’IMU ai fini IRAP.
Chi può dedurre l’IMU?
Possono dedurre l’IMU i seguenti soggetti:
- società ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali (limitatamente all’IMU pagata sugli immobili relativi all’attività commerciale esercitata);
- le imprese individuali o familiari;
- i professionisti anche in studi professionali
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni.
IMU con il principio di cassa: anche in ravvedimento operoso
L’art.99 del dPR 917/86, TUIR, dispone che:
Le imposte sui redditi e quelle per le quali e’ prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Dunque, anche l’IMU è deducibile nell’esercizio nel quale avviene il pagamento.
Attenzione, tale affermazione non vale in senso assoluto. Infatti, nella circolare n° 10/e 2014, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
L’articolo 99, comma 1, del TUIR non introduce, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento.
Ciò sta a significare che:
- fermo restando la sua imputazione a conto economico nell’esercizio di competenza,
- l’IMU può essere dedotta nell’esercizio di effettivo pagamento.
Può essere dedotta anche l’IMU pagata in ravvedimento operoso. Ad esempio, l’IMU 2019 pagata in ravvedimento operoso nel 2020, potrà essere dedotta nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.
Deducibilità IMU: quali sono gli immobili per i quali è ammessa la deducibilità dell’IMU?
La deducibilità dell’IMU riguarda solo gli immobili strumentali per natura o per destinazione.
Sono immobili strumentali quello che ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR, sono utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Stessa esclusione vale per gli immobili merce o i c.d immobili patrimonio.
Dunque la deducibilità dell’IMU si applica solo agli immobili strumentali per natura o destinazione.
Sono strumentai per destinazione quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.
Sono invece strumentali per natura gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Anche se sono concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa. Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria (circolare 26/e 2016).
Deduzione IMU in dichiarazione dei redditi
Per poter beneficiare della deduzione dell’IMU, è necessario indicarla in dichiarazione dei redditi.
Ipotizziamo che una ditta individuale ha versato nel 2020 un’IMU per un importo pari a 1.500 euro.
Nel prossimo modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, sarà necessario indicare la deduzione Imu nel rigo RG 22 (altri componenti negativi). Nello specifico dovrà essere indicata l’IMU per la sola parte deducibile ossia 1500*60%= 900 euro.
Se l’IMU 2020 fosse stata pagata solo quest’anno, la quota deducibile sarebbe dovuta essere indicata l’anno successiva ossia nel modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021.
Per le imprese in contabilità ordinaria, per raccordare i valori di bilancio con quelli fiscali, sarà necessario indicare l’IMU, per il totale pagato, tra le variazioni in aumento (rigo RF16), per poi indicare la quota deducibile nel rigo RF55 “variazioni in diminuzione” del reddito complessivo. A tal fine va utilizzato il codice 38.