Archivi giornalieri: 1 luglio 2021

Decontribuzione Sud: sgravio contributivo anche sulla quattordicesima

 
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Decontribuzione Sud: sgravio contributivo anche sulla quattordicesima

Lo sgravio contributivo denominato Decontribuzione Sud si applica anche sul rateo di quattordicesima erogato nell’anno in corso

Decontribuzione Sud, sgravio contributivo anche sulla quattordicesima: importante chiarimento INPS sullo sgravio contributivo denominato Decontribuzione Sud, di cui all’art. 1, co. da 161 a 168, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Infatti è stato chiesto se è possibile fruire della predetta agevolazione anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso. Sul punto, con il Messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021, l’INPS ha specificato che la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.

Decontribuzione Sud: cos’è e come funziona

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 1, co. 161, della L. n. 178/2020 ha previsto che l’esonero contributivo si applichi fino al 31 dicembre 2029.

L’agevolazione, in particolare, riguarda i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. Esso è rivolto unicamente alle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Decontribuzione Sud, quanto spetta

Il predetto articolo, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede altresì una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari al:

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.

Decontribuzione Sud, condizioni di spettanza

La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico. Chiaramente deve essere rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

L’agevolazione, tra l’altro, non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato:

  • al possesso del Durc;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Decontribuzione Sud, compatibilità

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo si configura quale misura selettiva. Quindi, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Ne consegue che l’efficacia delle disposizioni sono subordinate, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda, al riguardo, che sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
  • concessi entro il 30 giugno 2021.

Decontribuzione Sud, sgravio contributivo anche sulla quattordicesima: chiarimenti dall’INPS

In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, si rappresenta che la “Decontribuzione Sud” può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.

Domanda Rem

 

Domanda ReM dal 1° luglio: modalità di presentazione dell’istanza

Domanda REM dal 1° al 31 luglio 2021. Necessaria una DSU valida al momento della presentazione dell’istanza. Ecco i dettagli.

Domanda ReM 2021 dal 1° luglio: per tutto il mese di luglio è possibile presentare domanda di REM giugno, luglio, agosto e settembre all’INPS in maniera del tutto telematica. Per poter presentare la domanda occorre autenticarsi con PIN INPS, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta di Identità Elettronica. In alternativa, è possibile affidarsi agli istituti di Patronato. Si ricorda, inoltre, che il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

A darne notizia è l’INPS con il recente Messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, fornendo le indicazioni relative alla presentazione della domanda di cui all’art. 36 del D.L. n. 73/2021.

Reddito di emergenza giugno, luglio, agosto e settembre 2021

L’art. 36 del D.L. n. 73/2021 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al REM solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dalla legge, fatta eccezione per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.

La predetta norma non richiama l’art. 12, co. 2 del D.L. n. 41/2021, che riconosce il diritto all’erogazione delle quote del REM a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL.

Domanda ReM 2021 dal 1° luglio: termini e modalità d’invio dell’istanza

Il REM può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, entro il termine del 31 luglio 2021, previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021.

L’istanza può essere trasmessa attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, ove in possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021. Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Reddito di emergenza 2021, requisiti

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

  • la residenza in Italia del richiedente;
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Aspetti di compatibilità

Le ulteriori quote di REM non sono compatibili con:

  • le indennità COVID-19, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca;
  • le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del REM.

Assegno per il nucleo familiare

Assegno per il Nucleo Familiare: maggiorazione importi, istruzioni

Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno è corrisposto alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  • soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Con la circolare INPS 30 giugno 2021, n. 92 si forniscono le istruzioni relative alle maggiorazioni e le indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF alle diverse tipologie di nuclei. Si precisa che l’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori.

ARAN

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Per quali finalità, con quali motivazioni ed entro quali limiti gli Enti possono conferire risorse al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi delle disposizioni dell’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali?

In relazione alla tematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in valutazioni sui contenuti della contrattazione integrativa già definita dall’Ente, o in indicazioni puntuali su questioni di valenza non generale, oppure in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.

Tanto premesso, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia precisa quanto segue.

Ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 17.12.2020, dall’anno 2021 “gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia”.

Il comma 2 del citato art. 57, con le lettere da a) ad e), reca l’elenco delle risorse che costituiscono il Fondo di cui al comma 1, risorse conferibili al Fondo medesimo sempre nei limiti finanziari di cui al comma 1.

In particolare la lett. e) del comma 2 dispone che possono essere conferite al Fondo di cui al comma 1 le “risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”.

La norma contrattuale testé citata, non ha individuato un catalogo delle “scelte organizzative e gestionali” rilevanti ai propri scopi, al fine di affidare alle autonome e responsabili scelte degli Enti un adeguato ventaglio di possibilità e di opzioni, collegate ad esempio alle maggiori responsabilità connesse a determinate funzioni, all’interno delle rispettive cornici ordinamentali, nella prospettiva del riconoscimento di una maggiore autonomia gestionale e della semplificazione amministrativa della gestione dei fondi.

Si rileva, anzitutto, che la norma in esame dispone quale presupposto per la sua applicazione che vi sia capacità nel bilancio e quale limite per il dimensionamento della quantità di risorse conferibili al Fondo quello previsto dal comma 1 e che essa richiede, inoltre, il rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile di riferimento.

Nell’applicazione della norma in esame sarà cura degli Enti indicare, nella relazione tecnica ed illustrativa relativa all’Ipotesi di Contratto Integrativo sottoscritta, le ragioni che sono alla base della decisione di incrementare le risorse.

In coerenza con il carattere flessibile della disposizione in esame, si deve infatti ritenere che la stessa consenta agli Enti adeguati margini di autonoma valutazione delle proprie scelte organizzative e gestionali, nel rispetto di criteri di ragionevolezza.

Si deve altresì ritenere che, nell’ambito delle risorse di cui alla norma in esame possano essere ricomprese anche quelle già destinate ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del CCNL 23/12/1999, ove continuino a sussistere le ragioni che indussero a prevederle.

Si deve, infine, precisare che proprio in virtù del carattere flessibile della disposizione in esame, gli Enti potranno operare, nel tempo, sempre nel rispetto del limite di cui al comma 1, riduzioni o incrementi delle risorse in precedenza destinate al Fondo ai sensi della citata lett. e), in relazione all’evolversi delle dinamiche delle scelte organizzative e gestionali che sono sottese all’inserimento delle suddette risorse.

Sulla base delle suestese indicazioni interpretative gli Enti, nell’esercizio della propria responsabilità datoriale, potranno orientare le proprie autonome determinazioni attuative della norma.

Aran

AGGIORNAMENTO DELLE ELABORAZIONI STATISTICHE SUGLI OCCUPATI NELLA PA PER TIPOLOGIA PROFESSIONALE

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Nella sezione Pubblicazioni e Statistiche sono state aggiornate all’anno 2019 le elaborazioni statistiche sulla distribuzione degli occupati nella Pubblica Amministrazione per tipologia professionale.

 

CQRS164

 

Se nel corso dell’elezione di una RSU con 3 componenti si assegnano solo 2 seggi, la RSU può considerarsi validamente costituita?

Nella circolare Aran n. 1 del 2018, pubblicata in occasione delle elezioni RSU tenutesi ad aprile del medesimo anno, al paragrafo 13 (terz’ultimo capoverso), veniva chiarito che nel caso in cui non fosse stata possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto due seggi), era esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. Di conseguenza, laddove per via di tale impossibilità di assegnazione del seggio la RSU non fosse risultata composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione le elezioni dovevano essere ripetute riattivando l’intera procedura. Pertanto, nel caso di elezione di due soli componenti della RSU, la stessa non sarà validamente costituita, con la conseguenza che l’amministrazione dovrà invitare le organizzazioni rappresentative del comparto di riferimento ad indire nuove elezioni.

 

Dati Statistici

Dati Statistici

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Al fine di consentire agli utenti analisi quantitative su diversi aggregati e fenomeni del lavoro pubblico, in questa sezione si rendono disponibili alcune elaborazioni, basate sulle principali fonti statistiche disponibili (Ragioneria generale dello Stato – Conto annuale, Istat).

RETRIBUZIONI CONTRATTUALI: aggiornamento al comunicato stampa Istat del 29 aprile 2021 (gennaio/marzo 2021)

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RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE FISSE, ACCESSORIE E COMPLESSIVE PER COMPARTO: serie 2001-2018, dati aggiornati al 11/05/2020

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RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE NELLA PA PER TIPOLOGIA DI PERSONALE : Anno 2018, dati aggiornati al 06/07/2020

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RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE NELLA PA E NEL SETTORE PRIVATO: serie 2000-2019, dati aggiornati a Ottobre 2020.

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OCCUPATI NELLA PA PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO: serie 2001-2019, dati aggiornati al 31/05/2021

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OCCUPATI NELLA PA PER TIPOLOGIA PROFESSIONALE: anno 2019, dati aggiornati al 08/06/2021

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OCCUPATI NELLA PA PER CLASSI DI ETA’ E GENERE: anno 2018, dati aggiornati al 25/05/2020

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OCCUPATI NELLA PA PER CLASSI DI ANZIANITA’ E GENERE: Anno 2018, dati aggiornati al 05/06/2020

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OCCUPATI NELLA PA PER TITOLO DI STUDIO E GENERE: anno 2018, dati aggiornati al 27/04/2020

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MOBILITA’ DEL PERSONALE NELLA PA: serie 2016-2018, dati aggiornati al 31/08/2020

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PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA PA:  anno 2018, dati aggiornati al 05/08/2020

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GOVERNMENT AT A GLANCE 2013 OCSE EMPLOYMENT AND COMPENSATION anno 2011, dati aggiornati al 16/12/2013

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Sant’ Aronne

 

Sant’ Aronne


Sant' Aronne

autore P.M.Shamshin anno sconosciuto titolo Aronne compie il sacrificio a Dio
Nome: Sant’ Aronne
Titolo: Fratello di Mosè
Nascita: Egitto
Morte: Monte Hor
Ricorrenza: 1 luglio
Tipologia: Commemorazione

Sant’Aronne Il fratello maggiore di Mosè e Maria nacque in Egitto dal levita Amram, figlio di Caath, e da lochabed. Sposò Elisabetta, sorella di Naasson, che era capo della tribù di Giuda. Ebbe quattro figli: Nadab e Abiu che morirono senza prole; Eleazaro e Ithamar invece perpetuarono il sacerdozio fino alla venuta di Cristo (il quale fu sacerdote secondo l’ordine molto più antico di Melchisedec, non di Aronne).

Col fratello minore (Dio nella Bibbia non sceglie mai i primogeniti) guidò gli ebrei dall’Egitto alla Terra Promessa. Aveva ottantatré anni quando il Signore nel roveto ardente lo designò quale interprete di Mosè (il quale aveva difficoltà a esprimersi). Sempre con Mose si recò dal faraone Ramses 11 a chiedere il permesso per gli ebrei di recarsi a tre giorni di cammino nel deserto per celebrare una festa in della Concezione di Maria.
onore del loro Dio. Il faraone non solo rifiutò ma obbligò gli ebrei a procurarsi da soli la paglia per la fabbricazione dei mattoni (attività cui erano adibiti in condizione di semischiavitù dagli egizi).

La cosa provocò il malumore degli ebrei contro i due profeti. Tornati dal faraone, venne loro chiesto di provare la loro autorità. Aronne trasformò in serpente la verga data da Dio a Mosè nel roveto. Ma anche i maghi egizi fecero lo stesso con le loro. Solo che il serpente di Aronne uccise e divorò gli altri. La verga di Aronne cambiò l’acqua egiziana in sangue e provocò le altre piaghe: rane, zanzare, mosche, grandine, locuste, tenebre, morte dei primogeniti.

Fu Aronne a raccogliere un po’ di manna da custodire nel Tabernacolo. Fu lui con Hur a sostenere le braccia di Mosè levate in preghiera nel corso della battaglia contro gli Amaleciti (gli ebrei perdevano quando Mosè, stanco, le abbassava). Sostituì Mosè salito sul Sinai (a ricevere i Comandamenti), ma cedette alle pressioni del popolo e permise la costruzione del vitello d’oro (e dire che poco prima aveva avuto una meravigliosa visione sulle pendici del monte GebelMusa: per gli arabi, “Monte di Mosè”). Dopo i rimproveri del fratello, fu perdonato da Dio e consacrato sommo sacerdote con i figli (ma nello stesso giorno i primi due di essi perirono nelle fiamme sprigionatesi dall’altare: non avevano osservato le prescrizioni divine).

In seguito Aronne e la sorella Maria cercarono di svincolarsi dalla leadership di Mosè, ma Dio li rampognò e punì lei con la lebbra (poi guarita da Mosè). In realtà il sacerdozio sarebbe spettato al primogenito, cioè alla tribù di Ruben; ma Dio volle premiare la tribù di Levi per la fedeltà dimostrata nel fatto del vitello d’oro. La cosa provocò la rivolta del cugino Core, ma i ribelli furono inghiottiti dalla terra. La folla accusò Mosè e Aronne di questa strage, e venne dispersa dal fuoco divino. Dio ordinò poi che nel Tabernacolo venissero poste le verghe delle dodici tribù e quella di Aronne. Solo questa si trovò fiorita. Dopo la morte di Maria a Cades, tale verga colpì la roccia e ne fece scaturire acqua.

Ma i due fratelli non entrarono nella Terra Promessa. Aronne morì sul monte Hor e gli succedette Eleazaro. Aveva centoventitré anni. Dalla sua discendenza nacque il Battista. Il monte l lor, vicino a Petra, è venerato dagli islamici come Gebel Nebi Harún (Monte di Aronne). La protezione dei fabbricanti di bottoni forse proviene dalle gemme che portava sul pettorale da sommo sacerdote.

MARTIROLOGIO ROMANO. Commemorazione di sant’Aronne, della tribù di Levi, da suo fratello Mosè unto con l’olio sacro sacerdote dell’Antico Testamento e sepolto sul monte Hor.

Sblocco licenziamenti: firmato l’accordo sul lavoro

Sblocco licenziamenti: firmato l’accordo sul lavoro

di Redazione PMI.It

scritto il 30 Giugno 2021

Draghi, Orlando e Parti sociali hanno firmato l’accordo comune sul lavoro, DL in CdM: blocco selettivo dei licenziamenti, nuova cassa per imprese in crisi.
 

Intesa sul lavoro raggiunta tra Governo e parti sociali, alla vigilia della scadenza del 30 giugno prevista per il blocco dei licenziamenti disposto per arginare gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19: il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro del Lavoro Andrea Orlando hanno firmato l’avviso comune insieme a Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi.

Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua.

 

Dal primo di luglio, oltre al blocco selettivo del tessile, prima di licenziare si dovranno prima utilizzare la cassa ordinaria e i vari strumenti previsti. L’intesa è articolata in quattro punti:

  1. criteri selettivi per la proroga del blocco dei licenziamenti e la Cassa COVID per i settori tessile, moda e calzaturiero;
  2. ulteriori 13 settimane di cassa gratuita per le imprese con tavoli di crisi al MiSE e per le piccole e micro-vertenze regionali e provinciali, con divieto di licenziamento senza prima aver consumato la nuova dotazione;
 
  1. prima di licenziare, gli imprenditori si impegnano  ad utilizzare tutti gli strumenti istituzionali e contrattuali a disposizione (cassa integrazione, contratti solidarietà, intese di riduzione o rimodulazione orario di lavoro);
  2. nuovo tavolo di monitoraggio per verificare l’andamento dell’intesa.

Mercoledì 30 giugno si riunisce il Consiglio dei Ministri che approva il decreto legge ponte, con le misure urgenti di proroga e di estensione di numerose misure economiche anti Covid. Nel decreto, anche un Fondo di solidarietà per l’assegno di ricollocazione e percorsi di formazione per le persone in cassa integrazione e NASpI.