Archivi giornalieri: 6 luglio 2021

SENTENZE LAVORO

 
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Consulta: incostituzionale la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati ai domiciliari

Incostituzionale la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati anche per i reati più gravi che scontano la pena ai domiciliari.

Per la Consulta è incostituzionale la norma che dispone la revoca delle prestazioni assistenziali per i condannati per gravissimi reati anche se questi scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, non possono essere revocate ai condannati, anche se hanno commesso reati gravi e scontino la pena ai domiciliari. Stiamo parlando, in particolare, di condannati in regime alternativo alla detenzione in carcere, come ad esempio la detenzione domiciliare. Nonostante tali soggetti abbiano violato il patto di solidarietà sociale, hanno comunque diritto ai mezzi necessari per vivere.

A stabilirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 2 luglio 2021.

Prestazioni assistenziali ai condannati ai domiciliari: il caso

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell’articolo 2, co. 58 e 61 della L. n. 92/2012 (Legge Fornero) sulla base dell’art. 3 e 38 della Costituzione. Ma cosa prevedono le due norme della Riforma Fornero?

Articolo 2, co. 58 della L. n. 92/2012

Il co. 58 prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi, nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni. Stiamo parlando, in particolare, dell’indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili;

Articolo 2, co. 61 della L. n. 92/2012

Il co. 61 stabilisce invece che tale revoca, con effetto non retroattivo, è disposta dall’ente erogatore nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore della L. n. 92/2012.

Consulta: revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati ai domiciliari

Sul punto, la Corte Costituzionale rammenta un principio molto importante: ossia il diritto all’assistenza di cui agli artt. 2,3 e 38 della Costituzione. Infatti, nessun individuo può essere privato dal minimo vitale in violazione dei predetti principi, anche se siamo difronte a persone che si sono macchiati di reati di particolarità gravità. In altre parole, non si può porre in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato.

Ne deriva che lo stato deve in ogni caso garantire ai condannati i mezzi necessari per vivere. Chiaramente sono esclusi da tale principio il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento.

In conclusione, affermano i giudici, il legislatore ha trattato allo stesso modo e erroneamente, situazioni soggettive del tutto differenti senza prevedere deroghe allorché ricorrano peculiari situazioni, legate:

  • all’età avanzata del condannato;
  • alla presenza di precarie condizioni di salute;
  • nonché, per particolari reati quali quelli di cui al giudizio a quo, anche alla collaborazione con la giustizia.

Il legislatore, difatti, ha così violato il principio di ragionevolezza, in quanto l’ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.

Pin Inps addio: accesso solo con SPID, CNS e CIE da settembre 2021

Come si richiede il PIN INPS e come si converte in PIN dispositivo per usare l’area riservata INPS per il cittadino? Dopo numerose richieste di aiuto da parte degli utenti e vista la sua importanza vediamo brevemente come ottenere il PIN dispositivo INPS per accedere ai servizi online per il cittadino fra cui la richiesta di NASpI, pensione, fascicolo previdenziale e altre importanti prestazioni previdenziali.

Aggiornamento importante: Pin Inps addio, accesso solo con SPID, CNS e CIE da settembre 2021. Dopo la fase di transizione, l’INPS (Circolare n° 95 del 02-07-2021)
conferma che dal prossimo 1° settembre 2021 l’accesso tramite PIN ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non sarà più consentito. Si completa quindi lo switch off del PIN a favore dello SPID (CNS e CIE 3.0). Il PIN verrà quindi abbandonato e non sarà più funzionante e SPID sarà l’unico sistema di accesso insieme alla CNS (Carta Nazionale dei servizi) e alla CIE 3.0 (Carta d’identità elettronica).

Pertanto entro agosto, per non interrompere gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, intermediari, aziende, associazioni di categoria, pubblica Amministrazione, professionisti esercenti l’attività di medico o di avvocato, ecc., dovranno dotarsi di credenziali SPID (liv. minimo 2) o della CIE (con relativo PIN) o di una CNS.

Smart working, sì delle banche anche in post pandemia: apre Unicredit

 

Smart working, sì delle banche anche in post pandemia: apre Unicredit

Lo smart working è un’esperienza di successo, che le banche intendono portare avanti anche una volta usciti dal tunnel del covid. I dettagli

La pandemia non ha portato soltanto conseguenze nefaste per la società e per l’economia. In qualche modo infatti, si sta registrando altresì una duratura spinta alle novità e al cambiamento. Nei prossimi mesi in Italia sono previste riforme strutturali attese da anni e cioè da ben prima del coronavirus. Ciò al fine di rispondere alle richieste dell’Europa e così ottenere le tranche dei maxi aiuti economici di cui al programma Next Generation UE.

Anche lo smart-working o lavoro agile è stato incentivato come mai prima d’ora. Soprattutto, pare che anche in tempi di post-pandemia, quando l’Italia sarà finalmente uscita del tutto dal tunnel del coronavirus, un buon numero di lavoratori continuerà a lavorare – almeno per alcuni giorni alla settimana – presso la propria abitazione; o qualsiasi altro luogo che consente una connessione internet. Ovviamente, continuando a rispettare, anche a distanza, quelle che sono le direttive aziendali e i compiti attribuiti giornalmente.

E’ il caso degli istituti di credito, con Unicredit in testa: il grande gruppo bancario con una vasta rete internazionale di uffici rappresentativi in vari paesi del mondo, sarà infatti la prima banca a consentire ai propri dipendenti di lavorare due giorni alla settimana in smart-working. Vediamo più nel dettaglio quali sono queste novità.

LEGGI ANCHE: Decreto lavoro 2021, licenziamenti, cashback, fisco ma non solo.

Smart working: che cos’è in breve

Prima di soffermarci sulle importanti novità in tema di smart working, che riguarderanno le banche nei prossimi mesi, ricordiamo in sintesi che cosa si deve intendere per lavoro a distanza. Ebbene, con esso abbiamo una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, in cui vi è assenza di vincoli, orari o spazi predeterminati. Piuttosto, è grazie all’accordo tra dipendente e datore di lavoro che è possibile stabilire fasi, cicli ed obiettivi. Come sottolineato anche nel sito web ufficiale del Miur, lo smart working presenta due indubbi vantaggi:

  • il lavoratore può più agevolmente conciliare i tempi di vita e lavoro;
  • il lavoratore può accrescere la sua produttività, a beneficio della stessa azienda.

La definizione di smart working è inclusa nella legge di riferimento n. 81 del 2017, la quale rimarca la flessibilità organizzativa; la volontà delle parti che firmano l’accordo individuale in materia; e l’uso di strumentazioni che permettano di lavorare a distanza (come, ad esempio, pc portatili o fissi, tablet e connessione web attiva).

A coloro che lavorano tramite le modalità dello smart working, la legge garantisce parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai colleghi che svolgono la stessa prestazione con modalità tradizionali. Pertanto, è altresì prevista la loro tutela in ipotesi di infortuni e malattie professionali, in base a quanto opportunamente delineato dall’INAIL nella circolare n. 48 del 2017.

Lo smart working come conseguenza dei mutamenti delle abitudini dei clienti

Se è vero che il mondo del lavoro è destinato a cambiare nel breve-medio termine, con riforme mirate come ad es. quella sugli ammortizzatori sociali; è altrettanto vero che le modalità del rapporto di lavoro mutano con l’evolversi della società e delle esigenze delle grandi aziende.

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Bonus Pos 2021: credito d’imposta al 100% della spesa e altre novità

Il decreto-legge 99/2021 (decreto lavoro e imprese) rafforza il cosiddetto bonus pos 2021. Ecco il dettaglio sull’agevolazione.

Bonus Pos 2021: il decreto-legge 99/2021 (decreto lavoro e imprese) rafforza il cosiddetto bonus spese bancomat per il 2021. Per le commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 il credito d’imposta Pos, è incrementato al 100% delle commissioni.

Ciò vale nel caso in cui gli esercenti che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa o strumenti di pagamento evoluto che consentono la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Ecco i dettagli.

Bonus Pos 2021: cos’è e come funziona

Il D.L. 124/2019 c.d decreto fiscale 2020, all’art.22 ha introdotto una nuova misura di aiuto alle imprese denominata bonus Pos. In sostanza si tratta di un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per:

  • transazioni effettuate con carte di pagamento,
  • a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il bonus è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di 400.000 euro. L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta  è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante in F24. L’utilizzo in compensazione è ammesso a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate pagate le commissioni. Inoltre, il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Decreto Lavoro e imprese, bonus Pos al 100% delle commissioni

Il D.L. 99/2021 interviene sul citato art.22 rafforzando il bonus Pos.

Nello specifico, per le commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni. Ciò vale nel caso in cui gli esercenti che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali adottino strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori di cassa o strumenti di pagamento evoluto, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono di assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Rimangono invariati i beneficiari ossia gli esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedono l’importo di 400.000 euro. L’agevolazione si applica sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Un ulteriore bonus è riconosciuto per color che  acquistano, noleggiano utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati a registratori di cassa utilizzati per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Bonus per l’acquisto del Pos

Agli esercenti che tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati a registratori di cassa utilizzati per la trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento o delle spese sostenute per il collegamento tra gli stessi strumenti.

Il bonus, che spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, è riconosciuto al:

  • 70% per quanti hanno percepito ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente di ammontare non superiore a 200mila euro;
  • 40% per quanti hanno percepito ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente di ammontare superiore a 200mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per quanti hanno percepito ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il bonus per l’acquisto di strumenti evoluti di pagamento

Agli stessi soggetti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento è riconosciuto un ulteriore bonus. Nello specifico, il bonus, sempre sotto forma di credito d’imposta, spetta per l’acquisto di strumenti evoluti di pagamento  che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per ciascuno di 320 euro, nelle misure di:

  • 100% per chi ha percepito ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente di ammontare non superiore a 200mila euro;
  • 70% per chi ha percepito ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente di ammontare superiore a 200mila euro e fino a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% per coloro che  hanno percepito ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

L’utilizzo dei nuovi bonus

I nuovi bonus di cui al D.L. 99/2021 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24. Successivamente al sostenimento della spesa e vanno indicati nelle dichiarazioni dei redditi nei periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

I nuovi bonus sono tassabili?

I bonus in commento non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP. Inoltre, non concorrono alla verifica della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986).

Le agevolazioni in parola si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis,

Congedo 2021 per genitori in modalità oraria: istruzioni

Congedo 2021 per genitori in modalità oraria: istruzioni

L’articolo 2, decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto il Congedo 2021 per genitori per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni, per un periodo corrispondente alla durata dell’infezione da Covid-19, della quarantena del figlio o della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il congedo, destinato ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli, anche non conviventi, con disabilità in situazione di gravità accertata.

La legge 6 maggio 2021, n. 61 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo anche in modalità oraria, dal 13 maggio al 30 giugno 2021.

Con la circolare INPS 5 luglio 2021, n. 96, si forniscono le istruzioni su fruizione del congedo in modalità oraria, compatibilità e incompatibilità con le altre misure, modalità di presentazione delle domande e compilazione delle denunce contributive nel flusso UNIEMENS .

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi 2021

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi 2021

Con la circolare INPS 5 luglio 2020, n. 97 l’Istituto comunica le aliquote contributive applicate, per il 2021, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari da parte dei concedenti.

Anche per quest’anno viene applicata la normativa stabilita dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti. L’aliquota contributiva risulta perciò fissata nella misura complessiva del 29,39%, di cui il 20,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%) a carico del concedente e l’8,84% del concessionario.

I contributi devono essere versati in quattro rate, utilizzando il modello F24, con le seguenti scadenze:

  • 16 luglio 2021;
  • 16 settembre 2021;
  • 16 novembre 2021;
  • 17 gennaio 2022.

I concedenti potranno visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo, e stampare la delega di pagamento F24, attraverso il servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

Nella circolare, inoltre, sono comunicate le aliquote da applicare per la riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro, i contributi dovuti all’INAIL, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi e le agevolazioni previste per zone tariffarie.

Santa Maria Goretti

 

Santa Maria Goretti


Nome: Santa Maria Goretti
Titolo: Vergine e martire
Nascita: 16 ottobre 1890, Corinaldo
Morte: 5 luglio 1902, Nettuno
Ricorrenza: 6 luglio
Tipologia: Commemorazione
Patrona di:Latina
Protettrice:giovani

Il 16 ottobre 1890 a Corinaldo la terzogenita Maria veniva a rallegrare con i suoi vagiti la povera e laboriosa famiglia dei coniugi Goretti.

Ebbe una buona e cristiana educazione dai genitori esemplari. Divenuta orfana di padre ancora in tenera età, aiutò la mamma, fu custode vigile dei fratellini, contribuì alla loro educazione cristiana, si applicò a sbrigare la maggior parte delle faccende domestiche, affinché la mamma potesse dedicarsi al lavoro per guadagnare il pane.

Prendeva tutto con rassegnazione e con filiale abbandono nel Signore.

Il 16 giugno 1901 Marietta, con una gioia indescrivibile, si accostò per la prima volta alla Mensa dell’Agnello Immacolato. A soli dodici anni, per il precoce sviluppo, era divenuta una giovanetta che si distingueva per la sua semplicità e per una purezza angelica. Coi Goretti coabitava un giovane, Alessandro Serenelli. Costui, divenuto orfano di madre quando ne aveva maggiormente bisogno, era di carattere chiuso, solitario. Il vizio dell’impurità, fomentato dalla lettura di stampe immorali, aveva guastato il suo cuore. Per due volte ebbe l’ardire di tentare Marietta. La fanciulla si rifiutò energicamente, anzi racchiudendosi in un’amara angoscia, pregò sempre di più Gesù affinché le desse la forza di combattere e di vincere. Ma, mentre la giovanetta confidava nell’aiuto divino, Alessandro macchinava un orrendo delitto, se, non fosse riuscito nel suo intento.

Il 5 luglio 1902 nell’aia adiacente al caseggiato, il lavoro agricolo ferveva come sempre. Alessandro montò su un carro; era serio e preoccupato: ad un certo punto con un pretesto qualsiasi lasciò la guida del carro a mamma Assunta, salì in fretta le scale ed entrò in casa; sul pianerottolo Marietta stava rammendando una camicia; passati alcuni istanti, riapparve sull’uscio e fissatala con occhio infuocato le intimò: « Maria, vieni dentro ».

Marietta non si mosse; il suo cuore innocente presagiva e tremava. Alessandro allora, invaso da satanico furore, la prese per un braccio e trascinatala brutalmente dentro, chiuse la porta con un calcio. La giovanetta si trasformò in lottatrice coraggiosa e intrepida. Al seduttore gridò: « No! No! Dio non vuole!… Che fai Alessandro?… Non mi toccare, è peccato; tu vai all’inferno! ». A nulla valsero queste sante parole, anzi la passione si tramutò in odio, e impugnato un coltello la trapassò quattordici volte, lasciando a terra la martire tramortita. L’ultimo grido della martire fece accorrere i vicini. Quale lo strazio di mamma Assunta nel vedere la sua Marietta così ridotta! Vane furono le cure dei medici: ormai le rimanevano poche ore di vita.

Non un lamento uscì dalle labbra della santa martire nelle lunghe venti ore di agonia, ma solo preghiere, e negli ultimi istanti di vita anche parole di perdono per il suo uccisore: « Sì, lo perdono; lo Perdono di cuore e spero che anche Dio lo perdoni, perché lo voglio con me in Paradiso ».

PRATICA. Chi ama veramente la purezza rinuncia a tutto, anche alla vita.

PREGHIERA. Ascoltaci, o Dio nostro Salvatore, e fa’ che impariamo ad imitare S. Maria Goretti, tua vergine e martire, nelle molte tentazioni di questa misera vita, per poi conseguire l’eterna beatitudine in Cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. Santa Maria Goretti, vergine e martire, che trascorse una difficile fanciullezza, aiutando la madre nelle faccende domestiche; assidua nella preghiera, a dodici anni, per difendere la sua castità da un aggressore, fu uccisa a colpi di pugnale vicino a Nettuno nel Lazio.