Archivio mensile:aprile 2022

Indennità di frequenza INPS: cos’è, come funziona, a chi e quanto spetta

Indennità di frequenza INPS: cos’è, come funziona, a chi e quanto spetta

Cos’è, come funziona, a chi spetta e qual è l’importo dell’indennità di frequenza INPS 2022. Qual è la differenza con la Legge 104? Guida

Introdotta con Legge 11 ottobre 1990 numero 289 l’indennità di frequenza è una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno del percorso scolastico dei minori di 18 anni che presentano particolari difficoltà nello svolgere i compiti della vita quotidiana.

L’assegno, erogato ogni mese per 12 mensilità secondo un importo rivalutato annualmente e comunicato dall’INPS con apposita circolare, spetta in presenza di determinati requisiti reddituali e sanitari, questi ultimi accertati dalla competente Commissione medico – legale istituita presso le ASL. La stessa commissione, per intenderci, che si occupa di verificare lo stato di disabilità ai fini dell’accesso alle agevolazioni della Legge numero 104 del 1992. Proprio la condizione di disabilità di cui alla 104 non dev’essere confusa con il diritto all’assegno di frequenza INPS, quest’ultimo, come già affermato, con caratteristiche peculiari che analizzeremo ora in dettaglio.

Vuoi una Consulenza Previdenziale? Usa i nostri servizi online

RICHIEDI

* Costo del servizio € 48,80
Risparmia un ulteriore 10% con il Codice Sconto “lavoroediritti”

A chi spetta l’indennità di frequenza INPS

L’indennità di frequenza spetta per i soggetti che hanno un’età inferiore a 18 anni, alternativamente:

  • Cittadini italiani;
  • di uno stato membro dell’Unione Europea;
  • extra-UE con permesso di soggiorno di almeno un anno (in base all’articolo 41 del Testo Unico sull’immigrazione);

residenti in maniera stabile ed abituale sul territorio italiano.

E’ altresì necessario:

  • Possedere un reddito inferiore ad una soglia aggiornata annualmente dall’INPS. Questa quota è pari, per il 2022, ad euro 5.010,20 (nel 2021 il limite era fissato in 4.931,29 euro); Circolare dell’Istituto del 23 dicembre 2021 numero 197;
  • Il riconoscimento di persistenti difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età. Ovvero una perdita uditiva (con riferimento alle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz) superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore;
  • Frequentare scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido) ovvero centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati (finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti), centri ambulatoriali diurni o di tipo semi – residenziale (pubblici o privati operanti in regime convenzionale) specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

Per la verifica del requisito reddituale di 5.010,20 euro, in sede di prima liquidazione dell’indennità, si prendono in esame i redditi previsti per l’anno in corso; questi vanno dichiarati dall’interessato in via presuntiva.

Con riferimento alle annualità successive si considerano:

  • Per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento;
  • Per le altre tipologie di redditi, le somme percepite negli anni precedenti.

A quanto ammonta l’indennità mensile di frequenza

Ai beneficiari dell’indennità di frequenza l’INPS corrisponde una somma pari, per il 2022, a 291,69 euro mensili per un massimo di 12 mensilità. Per il 2021 tale somma era pari a 287,09 euro mensili per 12 mensilità.

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico – riabilitativo.

Con quali altre prestazioni INPS è compatibile

Non è consentito percepire l’indennità di frequenza e, al tempo stesso, essere ricoverati o destinatari di indennità:

  • di accompagnamento per invalido civile totale;
  • di accompagnamento per ciechi totali;
  • speciale per ciechi parziali;
  • di comunicazione per i sordi pre-linguali.

Ai soggetti interessati è comunque consentito optare per il trattamento più favorevole.

Quali documenti servono e come ottenere l’indennità di frequenza

Per aver diritto all’indennità di frequenza è necessario innanzitutto che la minorazione sia riconosciuta dall’apposita Commissione medico – legale dell’ASL.

A questo scopo, l’interessato deve recarsi presso un medico certificatore per il rilascio del “certificato medico introduttivo”, in cui sono riportati:

  • Dati anagrafici e codice fiscale dell’interessato;
  • Natura delle patologie invalidanti e relativa diagnosi.

Una volta inviato il certificato in via telematica all’INPS, il medico ne stampa la ricevuta completa del numero univoco.

A questo punto è necessario presentare domanda di invalidità civile, utilizzando il codice univoco del certificato introduttivo, la cui validità è pari a 90 giorni.

Per chiedere l’accertamento sanitario è sufficiente collegarsi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accertamento sanitario” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, è possibile presentare l’istanza tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili ANMIC, ENS, UIC, ANFASS.

Una volta effettuata la visita per il riconoscimento dell’invalidità, l’INPS ne invia il verbale tramite raccomandata A/R o PEC (se fornita dall’utente).

A seguire, l’interessato è tenuto a presentare il modulo “AP70 – Dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidità civile” utilizzando il servizio telematico “Invalidità civile – Invio dati socio – economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” disponibile sul portale dell’Istituto (in alternativa alla trasmissione tramite gli enti di patronato).

Cos’è la dichiarazione periodica ICRIC e chi deve farla

I beneficiari dell’indennità di frequenza sono tenuti ad inviare annualmente all’INPS (tramite il proprio tutore) una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Grazie al Modello Invalidità Civile Ricovero (in sigla ICRIC) Frequenza è possibile dichiarare all’Istituto in via telematica (collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Stringe di emissione campagne RED e dichiarazioni di responsabilità” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS) eventuali periodi di ricovero del minore ovvero, per chi ha un’età tra i 5 e i 16 anni, fornire informazioni sulla frequenza di scuole pubbliche / private o di centri ambulatoriali.

Ulteriori segnalazioni possono riguardare:

  • Trasferimento ad una scuola diversa da quella dell’anno precedente;
  • Interruzione della frequenza scolastica;
  • Passaggio del grado di istruzione, con i riferimenti del nuovo istituto (nome della scuola, indirizzo, codice fiscale / partita IVA, indirizzo di posta elettronica o PEC).

Con specifico riferimento alla scuola dell’obbligo, dai 6 ai 16 anni, l’interessato sarà tenuto a presentare una sola dichiarazione che avrà validità per tutta la durata del periodo formativo, eccezion fatta per segnalare la cessazione dalla partecipazione ai corsi scolastici ovvero il cambio di istituto (per esempio il passaggio da scuola primaria a secondaria di primo grado).

Quando si perde l’indennità di frequenza?

Il venir meno dei requisiti di spettanza sopra citati comporta la decadenza dal diritto all’indennità di frequenza.

Un caso particolare riguarda il raggiungimento della maggiore età. Entro i sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni, i minori titolari della prestazione possono inoltrare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni, senza dover allegare il certificato medico.

L’INPS a sua volta procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento della maggiore età. La prestazione sarà poi confermata dopo l’esito positivo dell’accertamento sanitario e la presentazione del modello “AP70” per la verifica dei requisiti socio – economici previsti dalla legge.

Quali patologie determinano uno stato di handicap grave (articolo 3 comma 3)?

La stessa Legge numero 104/1992 definisce “disabilità grave” (articolo 3 comma 3) la minorazione, singola o plurima, idonea a ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, rendendo necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale o di relazione. Sono quindi molteplici le patologie che possono portare all’accertamento dell’handicap in condizioni di gravità.

Una volta accertato lo stato di disabilità, l’interessato avrà diritto a tutta una serie di agevolazioni tanto sul luogo quanto a livello fiscale, sanitario e previdenziale.

Chi ha la 104 ha diritto all’indennità di frequenza?

Il riconoscimento dello stato di disabilità ai sensi della Legge 104 non comporta automaticamente il diritto all’indennità di frequenza.

Per il sussidio sono infatti richiesti specifici requisiti di reddito e soprattutto una condizione di persistente difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età ovvero una perdita uditiva di particolare rilevanza.

Come si chiede la Legge 104

Detto questo ricordiamo che la Legge 5 febbraio 1992 numero 104 prevede una serie di misure volte a garantire l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei soggetti portatori di handicap.

Tali si intendono (articolo 3 comma 1) coloro che a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, hanno difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, in grado di determinare una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione.

La procedura per l’accertamento del diritto ai benefici della Legge numero 104/1992 è la stessa sopra descritta per l’indennità di frequenza. Quella, per intenderci, che si conclude con il verbale rilasciato dalla Commissione medico – legale dell’ASL.

 

Decreto Energia e Bollette, testo della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale

Decreto Energia e Bollette, testo della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di conversione del cosiddetto decreto energia e bollette 2022. Ecco il testo coordinato

Nella giornata di giovedì 21 aprile vi è arrivato l’ok definitivo alla legge di conversione del cosiddetto decreto bollette e energia. L’approvazione in Senato del DDL di conversione ha registrato i seguenti numeri: 207 favorevoli e 38 contrari. Il provvedimento dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta per l’entrata in vigore. Per consentire il varo del cosiddetto decreto energia e bollette sono stati messi in campo un totale di circa 8 miliardi di euro. Si tratta di un provvedimento esplicitamente mirato a contrastare il caro energia, ed infatti 5,5 di questi miliardi serviranno a far fronte proprio al caro energia – riducendo gli oneri fiscali.

Aggiornamento: pubblicato in Gazzetta Ufficiale 98 del 28 aprile 2022, il testo della Legge 34-2022, di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». Di seguito il testo coordinato della Legge di conversione con il Decreto-Legge.

download   TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, numero 17
       » 245,8 KiB – 18 download

Il decreto rappresenta uno step iniziale in un percorso che sarà caratterizzato da una pluralità di iniziative del Governo. La volontà è quella di rendere meno gravoso il boom dei costi su cittadini, famiglie ed imprese. Di seguito intendiamo perciò fare una sintetica panoramica sulle più importanti misure contenute nel testo approvato.

Decreto Energia e Bollette: le novità

Il decreto bollette intende anzitutto essere di supporto alle imprese energivore e gasivore che hanno visto crescere vertiginosamente i costi con i rincari. Dette aziende infatti otterranno un contributo sotto forma di credito di imposta, corrispondente al:

  • 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
  • 15% per quelle a forte consumo di gas naturale.

Non solo. Grazie al recente provvedimento, gli oneri di sistema – ossia i costi fissi presenti in bolletta – sono stati azzerati sia per le utenze domestiche, che per le imprese. Inoltre, è stato confermato il taglio dell’Iva sul gas: la misura si applica al secondo trimestre dell’anno in corso.

In virtù di un emendamento ad hoc, presentato dai relatori e approvato alla Camera, il decreto bollette ha introdotto altresì obblighi di rendicontazione per l’Arera, per quanto attiene alle risorse utilizzate per il taglio delle bollette. In ipotesi di spesa al di sotto dello stanziamento, vi sarebbero ulteriori risorse per nuove aiuti a famiglie e imprese.

Bonus edilizi, le novità del decreto bollette

I bonus edilizi hanno avuto finora un indubbio successo, ma al contempo sono emerse criticità e elementi da rivedere. Un altro intervento disposto dal decreto bollette è infatti mirato a correggere il sistema della cessione dei crediti correlata ai citati bonus edilizi. Un emendamento introdotto alla Camera dei Deputati ha in particolare alzato da 3 a 4 il numero delle cessioni.

Ancora, al Governo spetterà di valutare la proroga fino alla fine del 2022 del Superbonus per le abitazioni unifamiliari, in scadenza tra poco più di un mese, ossia il 30 giugno.

Condizionatori a 25 gradi negli edifici pubblici

Con l’arrivo dei mesi dell’anno solitamente caratterizzati da temperature piuttosto alte, il Governo non poteva non intervenire anche sul fronte dei condizionatori e del loro utilizzo. Ebbene, nel decreto bollette approvato in Senato giovedì 21 aprile uno degli altri punti clou attiene all’uso dei condizionatori negli edifici pubblici.

A seguito dell’emendamento approvato alla Camera lo scorso 13 aprile, la novità per il settore energetico è ora sotto gli occhi di tutti: dall’1 maggio ecco la stretta che avrà una lunga durata e almeno fino al 31 marzo del prossimo anno.

In sintesi le nuove regole:

  • i condizionatori non potranno portare gli edifici a misurare una temperatura al di sotto dei 27°, con un margine di tolleranza massimo pari 2 gradi. In buona sostanza anche nelle giornate più afose il condizionatore non potrà far scendere la temperatura a meno di 25 gradi;
  • nel periodo invernale, la temperatura non potrà salire oltre i 19 gradi, conservandosi i 2 gradi di tolleranza e dunque un massimo di 21°.

Pannelli solari: meno burocrazia e più vantaggi

Novità nel decreto bollette anche per quanto attiene ai pannelli solari, ossia quelle tecnologie che trasformano l’energia solare in energia utile per l’uomo, calore o elettricità. Ebbene, il Governo ha inteso alleggerire l’iter per l’installazione dei pannelli solari sui tetti. Conseguentemente si riduce il peso della burocrazia ed è incentivato il ricorso a questi innovativi sistemi per l’utilizzo dell’energia.

In particolare, i lavori di installazione saranno inquadrati come interventi di manutenzione ordinaria e non più subordinati a permessi, autorizzazioni o ai cosiddetti “atti amministrativi di assenso“.

Nessun dubbio a riguardo: il decreto bollette punta anche a favorire lo sviluppo delle energie cd. alternative, con la semplificazione della procedura per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici.

Obbligo di acquisto energia verde

Infine una misura di sostegno è rappresentata altresì dalla norma che impone al Gestore dei servizi energetici di acquistare energia dagli impianti rinnovabili con contratti di ritiro e vendita di lunga durata, pari ad almeno un triennio, per poi destinarla con prezzi agevolati in priorità:

  • ai clienti industriali energivori;
  • alle piccole e medie imprese;
  • ai clienti localizzati in Sicilia e Sardegna.
 

Fondo impresa femminile, al via finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto nel nuovo bando Invitalia

Fondo impresa femminile, al via finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto nel nuovo bando Invitalia

Mancano pochi giorni al lancio del Fondo impresa femminile 2022, l’iniziativa mirata a favorire le iniziative imprenditoriali delle donne.

E’ previsto per maggio l’avvio del nuovo Fondo impresa femminile del Ministero dello sviluppo economico, rivolto alle donne che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali o rafforzare realtà già esistenti, che prevede appunto finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per imprese femminili finanziato dal MISE e gestito da Invitalia. Siamo dinanzi ad uno dei punti clou del programma del PNRR e per finanziare il citato Fondo, le istituzioni hanno destinato 200 milioni di euro.

La finalità piuttosto evidente è, da un lato, spingere al rilancio dell’iniziativa economica privata e, dall’altro, contribuire a colmare il cd. gender gap in campo occupazionale.  Vediamo allora nel dettaglio come funziona il Fondo e cosa occorre sapere a riguardo per sfruttarlo appieno.

Fondo impresa femminile: di cosa si tratta in sintesi

Nessun dubbio a riguardo: il Fondo impresa femminile consiste in incentivi (contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati), di sostegno alla nascita e al consolidamento di aziende guidate da donne. Promotore dell’iniziativa è il MISE con la gestione di Invitalia. Si tratta di un meccanismo che, in sostanza, consente di finanziare programmi di investimento in una pluralità di settori, ed in particolare in quelli che seguono:

  • industria;
  • servizi;
  • commercio e turismo;
  • artigianato;
  • trasformazione dei prodotti agricoli.

Previsi contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Da rimarcare che i menzionati incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese femminili da compiersi in 24 mesi. Come detto Invitalia è il soggetto gestore del meccanismo in oggetto e dunque del Fondo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Opportuno notare altresì che l’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà supportato da azioni mirate ad affiancare le donne nell’iter di formazione, ma anche con servizi di assistenza tecnico-gestionale dell’incentivo. Tutto ciò è ricompreso nel Fondo impresa femminile.

Quali sono le caratteristiche chiave di un’impresa femminile

Per completezza ricordiamo che sono considerate imprese femminili, le imprese la cui partecipazione al controllo e alla proprietà è detenuta in prevalenza da donne. In particolare, sono considerabili tali tutte quelle micro, piccole e medie aziende che sono caratterizzate da quanto segue:

  • imprese individuali gestite da donne;
  • società cooperative e società di persone formate almeno al 60% da persone di sesso femminile;
  • società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da persone di sesso femminile.

Inoltre Invitalia indica nel proprio sito web che le imprese femminili, per accedere alle risorse del Fondo impresa femminile, debbono avere sede legale e/o operativa localizzata sul territorio nazionale.

I dati raccolti fino ad oggi indicano che le imprese femminili sono presenti in tutto il paese, ma vi è una concentrazione maggiore nel Mezzogiorno. Inoltre, queste realtà hanno solitamente una dimensione ‘micro’ e sono concentrate soprattutto nel settore dei servizi.

Fondo impresa femminile, quando fare domanda

Come visto, le donne imprenditrici e le imprese femminili sono dunque al centro di uno specifico intervento di sostegno. A cominciare dal mese prossimo, le persone interessate potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Ciò sarà possibile sulla scorta del calendario che segue:

  • per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di un anno si potrà procedere alla compilazione delle domande dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022. Mentre per la presentazione vera e propria occorre attendere le ore 10.00 del 19 maggio 2022;
  • per lo sviluppo di imprese femminili costituite da più di un anno, la redazione delle domande potrà compiersi dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022. Invece la presentazione potrà esservi successivamente e a partire dalle 10.00 del 7 giugno 2022.

Come fare domanda per accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto

Le domande devono essere presentate online sulla piattaforma di Invitalia. Come sopra accennato, la presentazione della domanda comporta una prima fase di compilazione e un posteriore invio della stessa da compiere sulla piattaforma web dell’Agenzia citata. Essa sarà attivata nelle date di apertura dello sportello.

La compilazione, firmata in modo digitale, si concluderà con l’emissione del cd. ‘codice di predisposizione della domanda‘. Il codice servirà in fase di presentazione della stessa.

Ricordiamo che tutte le persone interessate a sfruttare i vantaggi del Fondo impresa femminile, debbono essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE). Ciò al fine di accedere alla piattaforma web di Invitalia. Inoltre, occorre munirsi obbligatoriamente della firma digitale e di una PEC del legale rappresentante della società già costituita alla data della presentazione, oppure della persona fisica della società costituenda.

Da notare altresì che, in fase di compilazione, la piattaforma web compirà in automatico specifici controlli con il Registro delle imprese. Essi consentiranno una rapida segnalazione su possibili informazioni da aggiornare o rettificare, al fine di presentare la domanda in modo conforme alle regole.

Nel proprio sito web Invitalia specifica altresì che la piattaforma sarà raggiungibile dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Tutta la documentazione relativa al bando è presente qui. Per ogni dubbio è possibile consultare le FAQ predisposte da Invitalia e dal MISE.

Imprenditoria femminile, qual è il ruolo di Invitalia

Tutte le donne interessate a sfruttare i benefici dell’iniziativa varata dal Governo, debbono ricordare che il Fondo impresa femminile, pari a 200 milioni di euro, è gestito da Invitalia, ossia l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia. Tra le sue principali funzioni, quella di impulso alla crescita economica della penisola, focalizzandosi sui settori strategici per lo sviluppo e l’occupazione.

L’Agenzia è altresì impegnata nel rilancio delle aree di crisi ed è attiva in particolare nel Mezzogiorno. Essa gestisce gli incentivi nazionali che spingono alla nascita di nuove imprese e le startup innovative e – come visto nel corso di questo articolo – ha un ruolo chiave anche nel rilancio dell’imprenditoria femminile dopo il delicato periodo della pandemia.

Fondo Impresa femminile – Webinar Informativo – 14 aprile 2022

 

Riscatto, ricongiunzione e rendita: online le attestazioni fiscali

Riscatto, ricongiunzione e rendita: online le attestazioni fiscali

Con il messaggio 28 aprile 2022, n. 1799 l’Istituto comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e stampabili sul Portale dei Pagamenti.

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita. L’autenticazione mediante le proprie credenziali, invece, consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche.

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polospecialisticopals.roma@inps.it.

Sul Portale dei Pagamenti non sono presenti le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP, mentre è possibile visualizzare i versamenti effettuati direttamente dagli iscritti, tramite il servizio Gestione Dipendenti Pubblici: servizi per lavoratori e pensionati.

Gli interessati potranno richiedere, ove riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento

NASpI e DIS-COLL: piena cumulabilità con il servizio civile

NASpI e DIS-COLL: piena cumulabilità con il servizio civile

L’Istituto, con la circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142, aveva disciplinato i rapporti tra la prestazione di disoccupazione NASpI

 

Nuova Assicurazione Sociale per l´Impiego

 

 e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Era stato quindi chiarito che il compenso da servizio civile volontario fosse da ritenersi cumulabile con la prestazione di disoccupazione, ma con abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha in seguito abrogato il decreto legislativo 77/2002. Pertanto, in ragione della nuova qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito.

Le indennità NASpI e DIS-COLL che, in attuazione della precedente legge, erano state ridotte a causa dello svolgimento del servizio civile possono essere riliquidate dalle strutture territorialmente competenti. Chiarimenti e indicazioni nel messaggio 28 aprile 2022, n. 1800.