Archivi giornalieri: 18 aprile 2022

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Tutte le notizie pubblicate dal Servizio Comunicazione istituzionale della Presidenza su atti, procedimenti, iniziative e opportunità del Sistema Regione.

Il ricorso contro i verbali delle minorazioni civili e dell’handicap

Il ricorso contro i verbali delle minorazioni civili e dell’handicap

Fino al 31 dicembre 2011 chi intendeva opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di handicap presentava ricorso al Giudice, allegando memorie, documentazione sanitaria, perizie di parte. Il Giudice nominava un CTU, Consulente Tecnico dell’Ufficio, incaricato di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisiva, assieme alle eventuali memorie, perizie, documentazioni della controparte. I tempi, spesso, erano molto lunghi arrivando ad alcuni anni prima della sentenza che giungeva dopo varie udienze.

Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le regole che disciplinano il ricorso. L’articolo 38 della Legge 111/2011, infatti, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis.

Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (la cosiddetta invalidità pensionabile).

L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze. L’intento è teoricamente positivo.

Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un verbale di invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite.

L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità. L’improcedibilità può essere eccepita dall’INPS o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se il giudice rileva che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico oppure di completamento dello stesso.

Il procedimento

Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d’ufficio. Questi deve inviare – almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali anche per via telematica – una formale comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Inoltre, alle operazioni peritali partecipa sempre di diritto il medico legale dell’INPS.

Con una specifica circolare (30/12/2011 n. 168) l’INPS indica alle proprie sedi periferiche l’importanza che l’Istituto si costituisca in giudizio entro il decimo giorno antecedente l’udienza e e che sia presente il proprio legale fin dalla prima udienza, affinché il medico dell’Istituto possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali e parteciparvi.

La consulenza tecnica

Il consulente tecnico d’ufficio, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti (INPS e Cittadino), nel termine stabilito dal giudice. Con la stessa ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.

Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Il decreto, è notificato (non sono precisati i tempi) agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte.

La successiva sentenza è inappellabile: per le cause di invalidità c’è un solo grado di giudizio

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2012.

Cosa cambia e come

Le nuove disposizioni solo apparentemente possono sembrare più favorevoli al Cittadino. Se è vero che potrebbero abbreviarsi i tempi di conclusione della controversia, è altrettanto evidente che INPS è in una posizione di forza nel “dibattimento”: deve obbligatoriamente partecipare alla attività di perizia del consulente tecnico nominato dal giudice.

L’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica sono a carico di chi richiede l’accertamento tecnico preventivo, anche se è vero che il giudice potrebbe stabilire diversamente.

Il Cittadino deve comunque appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza.

Il Cittadino può ricorrere contro le decisioni del consulente tecnico di ufficio, ma devono essere ben circostanziate le contestazioni alla relazione del consulente. Si rischia inoltre, in particolare in caso di soccombenza, che l’azione sia considerata come “lite temeraria” con ciò che comporta in termini di pagamento delle spese.

Nel caso si ricorra, è necessario disporre di una valutazione di un perito di parte (con ciò che comporta in termini di spese).

Le sentenze che riguardano le invalidità civili non sono impugnabili: questo significa che per queste situazioni esiste un solo grado di giudizio (limitazione più unica che rara nell’ordinamento italiano).

Il nuovo iter in sintesi

  1. Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare
  2. Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
  3. Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche INPS;
  4. Il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
  5. Il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
  6. Se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione.
  7. Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile.

I riferimenti normativi

Normattiva – Il portale della legge vigente

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
 
(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/03/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-3-2022

aggiornamenti all’articolo

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio  2021  e
del 21 aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  24
dicembre  2021,  n.  221,  con  i  quali  e'   stato   dichiarato   e
successivamente  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229; 
  Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei  settori  economici  e
lavorativi piu' direttamente interessati  dalle  misure  restrittive,
adottate, con i predetti decreti,  per  la  tutela  della  salute  in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi  a  tutela
del lavoro, della salute, di garantire la continuita'  di  erogazione
dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, del turismo, della  transizione  ecologica,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'istruzione,  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, della  salute,  del  lavoro  e
delle politiche sociali e della cultura; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Misure di sostegno per le attivita' chiuse 
 
  1. Il Fondo per il sostegno delle attivita'  economiche  chiuse  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
rifinanziato in misura pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2022
destinati alle attivita' che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto risultano chiuse  in  conseguenza  delle  misure  di
prevenzione  adottate  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221   ((,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio   2022,   n.   11)).   Per
l'attuazione della presente  disposizione  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2
del decreto-legge n. 73  del  2021,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2021. 
  2.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede
operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o
sospese ((fino al 31 marzo 2022)) ai sensi dell'articolo 6, comma  2,
del  decreto-legge  24  dicembre  2021  n.  221,  ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)) sono sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; 
    b) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022. 
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  ((entro
il 16 ottobre 2022)). Non si fa luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di  euro  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

San Galdino

 

San Galdino


San Galdino

 
 
Nome: San Galdino
Titolo: Vescovo
Nascita: 1096, Milano
Morte: 18 aprile 1176, Milano
Ricorrenza: 18 aprile
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
 

Nel 1162 Federico Barbarossa, Imperatore di Germania, saccheggia Milano. È il periodo in cui nelle città italiane si sono costituiti i Liberi Comuni e contro queste autonomie lotta appunto il Barbarossa; è il periodo della Lega Lombarda, del giuramento di Pontida, quando i comuni si alleano per resistere all’autorità imperiale e conservare le loro libertà, sostenuti spesso dai vescovi locali. È lotta di potere anche nella Chiesa, lacerata tra Papa Alessandro III e l’antipapa Vittore IV che sostiene l’Imperatore con i cardinali a lui fedeli. Galdino della Sala, nominato da Papa Alessandro arcivescovo di Milano nel 1166, diede il suo appoggio politico alla Lega Lombarda ma si occupò soprattutto dei poveri di Milano, dei diseredati, dei carcerati per debiti. Il Vescovo predicò con grande energia contro l’eresia catara che sosteneva un rigido contrasto tra il principio del bene e quello del male, dicendo che al male e non a Dio apparteneva ogni forma di possesso e di potere. Galdino morì improvvisamente, dopo aver predicato un’ultima volta, sul pulpito della sua Cattedrale.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Milano, san Galdino, vescovo, che si adoperò per la ricostruzione della città distrutta dalle guerre per il potere e, al termine di un discorso contro gli eretici, rese lo spirito a Dio.

Grazia Deledda

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150 anni con Grazia

Box 1 pagina Grazia Deledda

Donna caparbia e coraggiosa, Grazia Deledda, ha saputo sfidare le convenzioni del suo tempo e lasciare un’impronta profonda nel mondo della cultura. Con i suoi romanzi ha raccontato una Sardegna sospesa tra modernità e tradizioni antiche, ottenendo il premio Nobel nel 1926. Gli intrecci umani e i luoghi della sua narrativa sono specchio di una società che trascende la Sardegna, divenendo senza confini e senza tempo.
La campagna “150 anni con Grazia” ripercorre la vita e l’opera della scrittrice, attraverso il racconto video e audio, il quaderno con i suoi brani, arricchito da illustrazioni, per celebrare il messaggio umano e artistico della Deledda, fortemente attuale, identitario e di respiro universale.
Doveroso renderle omaggio attraverso un’iniziativa che mira soprattutto a farla apprezzare dalle nuove generazioni e che per gli adulti è una piacevole riscoperta.

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