Archivio mensile:febbraio 2019
Newsletter Lavoro
|
INPS
INPS, erogazione delle prestazioni per irreperibili e senza fissa dimora
I soggetti “irreperibili” e “senza fissa dimora”, oltre a essere cancellati dall’anagrafe comunale, perdendo una serie di diritti civili, possono avere risvolti negativi anche su alcune prestazioni a sostegno del reddito. E questo a prescindere se la prestazione è stata già concessa, ovvero è in corso di pagamento. In tali casi, infatti, per quanto concerne le prestazione assistenziali, come ad esempio il bonus asilo nido e l’assegno di natalità, scatta la sospensione degli importi già erogati, o il mancato riconoscimento in caso di nuova domanda.
Ma non tutte le prestazioni si sospendono per il semplice fatto di essere “irreperibili” e “senza fissa dimora”. Per le prestazioni previdenziali, ad esempio, tra i quali rientrano la NASpI e la DIS-COLL, l’erogazione prescinde dal requisito di residenza. In questo caso, infatti, è possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio.
Sommario
Prestazioni INPS per irreperibili e senza fissa dimora
Con Messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 l’INPS fa un breve riepilogo di tutte le prestazioni a sostegno del reddito e della relativa obbligatorietà del dato di residenza.
Prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale
Per le prestazioni a sostegno del reddito di tipo assistenziale il dato sulla residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano è imprescindibile; pertanto le domande effettuate da soggetti che risultino registrati come irreperibili o senza fissa dimora, la prestazione deve essere sospesa in attesa che il soggetto modifichi tale situazione. Se le prestazioni sono già state erogate in tutto o in parte queste devono essere recuperate.
Prestazioni a sostegno delle nascite: bonus nido e bonus mamma
Tra le prestazioni a sostegno della genitorialità, rientrano il bonus asili nido e l’assegno di natalità. In questi due casi, è prevista obbligatoriamente la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità.
Di conseguenza, se il richiedente si trova in stato di “irreperibilità” e “senza fissa dimora”, la domanda di bonus asilo nido non potrà essere accolta. In tal caso, l’INPS invierà un avviso che reca l’invito a regolarizzare la posizione del richiedente presso gli uffici anagrafici.
Analogo epilogo si ha nel caso dell’assegno di natalità. La domanda in quest’ultimo caso sarà respinta e al cittadino sarà comunicato:
- il provvedimento di reiezione;
- l’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici;
- ed a presentare domanda solo dopo aver provveduto a tale adempimento.
Solo dopo aver dimostrato di aver sanato la propria posizione presso gli uffici anagrafici, l’INPS metterà nuovamente in pagamento le mensilità in precedenza interrotte. Attenzione per: saranno liquidate solamente i periodi per i quali risulti dimostrata la predetta regolarizzazione. Ad esempio, se il richiedente rimane “irreperibile” e “senza fissa dimora”, tra la data in cui versa in tali condizioni e la regolarizzazione, l’INPS non corrisponderà alcunché.
ANF Comuni e assegno maternità Comuni
In questo caso la gestione delle due prestazioni è a cura dei comuni, mentre l’erogazione è a carico dell’INPS; i comuni sono gli enti che devono certificare e controllare il dato della residenza. Pertanto non dovrebbero verificarsi casi di soggetti aventi diritto a tali prestazioni irreperibili e senza fissa dimora.
Nel caso in cui dovessero capitare casi simili allora la prestazione sarà sospesa e la pratica rimandata al Comune stesso per la verifica dei dati.
NASpI-DIS-COLL, residenza non richiesta
Differente è il caso delle prestazioni di tipo previdenziale, come ad esempio la NASpI o la DIS-COLL. Affinché il richiedente abbia diritto all’indennità di disoccupazione, non è necessario il requisito della residenza. Questo perché è possibile indicare anche il domicilio.
È pure vero, però, che nel caso della NASpI e DIS-COLL la legge prevede l’obbligo si rispettare i c.d. “meccanismi di condizionalità”. Infatti, i disoccupati che richiedono l’indennità sono tenuti a seguire le misure di politica attiva per essere reinseriti nel mondo del lavoro. A tal fine, devono innanzitutto rendere la c.d. DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e firmare un patto di servizio.
La mancata partecipazione a tali misure, provoca delle sanzioni a scaglioni: si parte dalla decurtazione della prestazione, fino ad arrivare alla decadenza della stessa.
Tuttavia, esistono anche prestazioni non soggette ai “meccanismi di condizionalità”, e che la condizione di irreperibilità non costituisce elemento ostativo. Tra tali prestazioni vi rientrano: le integrazioni salariali, le prestazioni di maternità/paternità, gli assegni familiari e assegni per il nucleo familiare, ecc. In tali casi, quindi, anche se manca la residenza, si farà riferimento al domicilio del lavoratore che deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda.
Anno 2019
- Legge 11 Febbraio 2019 n. 12
-
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Pubblicazione:G.U. n. 36 del 11 Febbraio 2019
- Legge 09 Gennaio 2019 n. 3
-
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
Pubblicazione:G.U. n. 13 del 16 Gennaio 2019
<!–
Link ai due rami del Parlamento
–>
Santa Paola di S. Giuseppe di Calasanzio
Santa Paola di S. Giuseppe di Calasanzio
L’emergenza educativa non è all’ordine del giorno solo nel nostro tempo. Era avvertita con forza già nel 1550, quando san Giuseppe Calasanzio fondò a Roma i Chierici delle Scuole Pie, detti Scolopi, per l’educazione di bambini poveri.
Venne sentita come bisogno impellente nella Spagna dell’Ottocento quando Paula Montal Fornés, constatando per esperienza diretta che le bambine, le giovani e le donne avevano scarse possibilità di accedere all’educazione, fondò una congregazione che si ispirò alle scuole pie di san Giuseppe Calasanzio.
Paola nacque nel 1799 nei pressi di Barcellona. Di umili origini, fin da bambina dovette aiutare la mamma vedova con cinque figli, di cui lei era la maggiore. La sua formazione si svolse all’ombra della parrocchia, ma la ragazza crebbe con il rammarico di un’educazione incompleta. Lentamente il desiderio personale si trasformò in vocazione al compito educativo.
Verso i 40 anni, in compagnia di un’amica, Inés Busquets, si trasferì a Figueras al confine con la Francia. Qui aprì la prima scuola femminile per l’educazione umana e cristiana delle bambine e delle giovani. Nel 1837 ritornò nella regione natia dove scoprì il carisma di san Giuseppe Calasanzio ed entrò in contatto con i padri scolopi. Con il loro aiuto elaborò le costituzioni della nuova congregazione.
Dieci anni dopo, emetteva i voti insieme a tre compagne, impegnandosi tutte alla vita di pietà e all’insegnamento. Seguì un periodo di intensa attività per la fondazione di scuole e collegi in varie città della Spagna. Si ritirò poi a Olesa, ai piedi del celebre santuario mariano di Montserrat. Ala sua morte nel 1889 le religiose delle Scuole Pie erano 349 e gestivano 19 collegi.
MARTIROLOGIO ROMANO. A Olésa di Montserrat vicino a Barcellona in Spagna, santa Paola di San Giuseppe Calasanzio Montal y Fornés, vergine, fondatrice della Congregazione delle Figlie di Maria delle Scuole Pie.
Quota 41
Pensioni ultime notizie, Quota 41 per tutti dal 2019. Arriva la conferma di Di Maio
Sul fronte pensioni, sembra che le ultime notizie ruotino attorno alla Quota 41, ovvero una misura che sembrava fosse stata dimenticata dal governo, ma che invece slitterà soltanto il prossimo anno per un problema di reperimento di risorse. Ad essere stata confermata è stato Quota 100 e opzione donna, ma potrebbe anche esserci un intervento riguardante l’età pensionabile. Su quota 41 è stato il vice premier Luigi Di Maio a dare qualche rassicurazione ai lettori che sono in attesa di qualche notizia riguardante proprio questa misura. In occasione di una conferenza stampa venuta in Campidoglio, è stato proprio Luigi Di Maio che ha toccato diversi argomenti riguardanti non soltanto il tempo pensionistico, ma anche tanto altro. In questa occasione Di Maio ha così ribadito che nessuno ha mai detto che Opzione donna non sarà rifinanziata e poi è tornato a parlare anche di Quota 41 sostenendo che il 2019 sarà l’anno per risolvere anche questo tipo di problema.
A partire, dunque, dal 2019, si inizierà a parlare anche di lavoratori precoci che ad oggi non sembrano essere stati coinvolti dalla misura Quota 100 e in questo modo i lavoratori che hanno iniziato a lavorare presto ma che nel 2019 non potranno ancora raggiungere i requisiti contributivi che sono richiesti, dovranno aspettare ancora. Di Maio ha parlato anche proprio nel giorno in cui è avvenuta la cena tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della commissione Ue, Jean Claude junker ribadendo quali sono i punti fondamentali della manovra che non vanno assolutamente toccati, nonostante dovesse arrivare la bocciatura da parte dell’Europa.
L’obiettivo Dunque sarebbe quello di arrivare a Quota 41 dopo l’introduzione di Quota 100, garantendo così il completo superamento della legge Fornero e arrivando a dare a tutti la possibilità di uscire dal mondo del lavoro una volta cumulati 41 anni di contributi. La riforma che è stata annunciata dal governo sarà adottata per decreto legge in seguito all’approvazione della manovra di bilancio. Riguardo le novità è stata anche confermata come abbiamo visto Quota 100 che prevede la possibilità di andare in pensione una volta accumulati 38 anni di contributi ha raggiunto il 62esimo anno di età, così come la reintroduzione delle finestre di uscita mobile ed un contributo di solidarietà per le pensioni più ricche.
Tornando a Quota 100 sembra che non siano ancora chiari quali paletti inserire e ovviamente parliamo di requisiti anagrafici e contributivi, anche se l’ipotesi quella più accreditata riguarderebbe l’uscita 62 anni con almeno 38 anni di contributi. Sì è inoltre tornato a parlare anche del blocco dell’aumento dell’età pensionabile a 5 mesi, andando a congelare le finestre a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Quota 100
Pensione Quota 100 ultimissime, Opzione Donna e anticipata: presentazione domande entro il 28 febbraio
Mancano soltanto 3 giorni alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di cessazione del servizio, per poter accedere alla pensione con quota 100 e anche le altre forme di anticipo quali pensione anticipata e opzione donna. I termini come abbiamo anticipato, scadranno il prossimo 28 febbraio e quindi mancano davvero pochi giorni per poter presentare il tutto. Ma quali sono i requisiti, per poter accedere a queste misure pensionistiche che sono state introdotte dal decreto quota 100 e reddito di cittadinanza, approvato il 17 gennaio e pubblicato in Gazzetta poi il 28 gennaio 2019? Vediamo qui di seguito i principali requisiti richiesti.
Pensione: requisiti Quota 100, Opzione donna e pensione anticipata
Per poter accedere alla misura quota 100, bisognerà aver maturato entro il 31 12 2019 i seguenti requisiti, ovvero 62 anni di età e 38 anni di contributi. Per poter usufruire invece della pensione opzione donna, sempre alla stessa data ovvero 31-12-2018, bisognerà che le lavoratrici donne abbiano maturato 58 anni di età e 35 anni di contributi. Infine, per la pensione anticipata, i requisiti maturati entro il 31 12 2019 devono essere i seguenti ovvero 41 anni e 10 mesi nel caso si tratti di donne e 42 anni 10 mesi nel caso in cui si tratti di uomini.
Quota 100, Opzione Donna e Pensione Anticipata: domanda cessazione e pensione
Le istanze di cessazione vanno presentate attraverso istanze online ed entro e non oltre il 28 febbraio 2019. Oltre alla domanda di cessazione, tutti gli interessati devono aver presentato all’INPS la domanda della pensione, secondo una delle seguenti modalità ovvero:
– tramite Contact Center integrato al numero 803 164
– online accedendo al sito dell’ Istituto ovviamente dopo aver effettuato la registrazione
– in modalità telematica attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
A fornire le indicazioni riguardo la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio in seguito alla pubblicazione del decreto su quota 100, opzione donna anticipata e ape sociale è stato il Miur con la circolare numero 4644 del primo febbraio 2019. Ma quali sono i requisiti per poter accedere alla pensione anticipata e le domande da presentare per poter accedere all’assegno pensionistico?
Pensione anticipata, requisiti e domanda di cessazione: bisognerà che il personale sia in possesso di 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, maturati entro il 31 12 2019. La domanda di cessazione va presentata dal 4 al 28 febbraio e tramite istanze online. La domanda di pensione invece va presentata all’INPS secondo una delle seguenti modalità ovvero on-line, accedendo direttamente al sito dell’Istituto o tramite il Contact Center integrato ed in modalità telematica attraverso assistenza gratuita del Patronato.
il Fatto Quotidiano
Sant’ Etelberto
Sant’ Etelberto
Il pagano Etelberto sposò Berta, principessa dei Franchi, consentendole di professare la sua religione e, primo dei sovrani anglosassoni, fu convertito da Agostino di Centerbury inviato dal Papa Gregorio Magno. Il Venerabile Beda narra di un incontro avvenuto sull’isola Tanatos, all’aperto perchè il Re temeva i sortilegi e le magie dei cristiani, e di come Agostino gli andò incontro con una croce d’argento guadagnando la sua fiducia.
Etelberto fondò tre diocesi: Centerbury, Rochester e Londra dove iniziò la costruzione della St. Paul’s Cathedral.
Venerato come Santo insieme alla moglie, non impose mai il cristianesimo ai suoi sudditi.
È rappresentato in abiti regali, con lo scettro e la corona.
MARTIROLOGIO ROMANO. A Canterbury in Inghilterra, sant’Etelberto, re del Kent, che il vescovo sant’Agostino convertì, primo tra i principi inglesi, alla fede di Cristo.