Archivi giornalieri: 28 febbraio 2019
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INPS, erogazione delle prestazioni per irreperibili e senza fissa dimora
I soggetti “irreperibili” e “senza fissa dimora”, oltre a essere cancellati dall’anagrafe comunale, perdendo una serie di diritti civili, possono avere risvolti negativi anche su alcune prestazioni a sostegno del reddito. E questo a prescindere se la prestazione è stata già concessa, ovvero è in corso di pagamento. In tali casi, infatti, per quanto concerne le prestazione assistenziali, come ad esempio il bonus asilo nido e l’assegno di natalità, scatta la sospensione degli importi già erogati, o il mancato riconoscimento in caso di nuova domanda.
Ma non tutte le prestazioni si sospendono per il semplice fatto di essere “irreperibili” e “senza fissa dimora”. Per le prestazioni previdenziali, ad esempio, tra i quali rientrano la NASpI e la DIS-COLL, l’erogazione prescinde dal requisito di residenza. In questo caso, infatti, è possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio.
Sommario
Prestazioni INPS per irreperibili e senza fissa dimora
Con Messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 l’INPS fa un breve riepilogo di tutte le prestazioni a sostegno del reddito e della relativa obbligatorietà del dato di residenza.
Prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale
Per le prestazioni a sostegno del reddito di tipo assistenziale il dato sulla residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano è imprescindibile; pertanto le domande effettuate da soggetti che risultino registrati come irreperibili o senza fissa dimora, la prestazione deve essere sospesa in attesa che il soggetto modifichi tale situazione. Se le prestazioni sono già state erogate in tutto o in parte queste devono essere recuperate.
Prestazioni a sostegno delle nascite: bonus nido e bonus mamma
Tra le prestazioni a sostegno della genitorialità, rientrano il bonus asili nido e l’assegno di natalità. In questi due casi, è prevista obbligatoriamente la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità.
Di conseguenza, se il richiedente si trova in stato di “irreperibilità” e “senza fissa dimora”, la domanda di bonus asilo nido non potrà essere accolta. In tal caso, l’INPS invierà un avviso che reca l’invito a regolarizzare la posizione del richiedente presso gli uffici anagrafici.
Analogo epilogo si ha nel caso dell’assegno di natalità. La domanda in quest’ultimo caso sarà respinta e al cittadino sarà comunicato:
- il provvedimento di reiezione;
- l’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici;
- ed a presentare domanda solo dopo aver provveduto a tale adempimento.
Solo dopo aver dimostrato di aver sanato la propria posizione presso gli uffici anagrafici, l’INPS metterà nuovamente in pagamento le mensilità in precedenza interrotte. Attenzione per: saranno liquidate solamente i periodi per i quali risulti dimostrata la predetta regolarizzazione. Ad esempio, se il richiedente rimane “irreperibile” e “senza fissa dimora”, tra la data in cui versa in tali condizioni e la regolarizzazione, l’INPS non corrisponderà alcunché.
ANF Comuni e assegno maternità Comuni
In questo caso la gestione delle due prestazioni è a cura dei comuni, mentre l’erogazione è a carico dell’INPS; i comuni sono gli enti che devono certificare e controllare il dato della residenza. Pertanto non dovrebbero verificarsi casi di soggetti aventi diritto a tali prestazioni irreperibili e senza fissa dimora.
Nel caso in cui dovessero capitare casi simili allora la prestazione sarà sospesa e la pratica rimandata al Comune stesso per la verifica dei dati.
NASpI-DIS-COLL, residenza non richiesta
Differente è il caso delle prestazioni di tipo previdenziale, come ad esempio la NASpI o la DIS-COLL. Affinché il richiedente abbia diritto all’indennità di disoccupazione, non è necessario il requisito della residenza. Questo perché è possibile indicare anche il domicilio.
È pure vero, però, che nel caso della NASpI e DIS-COLL la legge prevede l’obbligo si rispettare i c.d. “meccanismi di condizionalità”. Infatti, i disoccupati che richiedono l’indennità sono tenuti a seguire le misure di politica attiva per essere reinseriti nel mondo del lavoro. A tal fine, devono innanzitutto rendere la c.d. DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e firmare un patto di servizio.
La mancata partecipazione a tali misure, provoca delle sanzioni a scaglioni: si parte dalla decurtazione della prestazione, fino ad arrivare alla decadenza della stessa.
Tuttavia, esistono anche prestazioni non soggette ai “meccanismi di condizionalità”, e che la condizione di irreperibilità non costituisce elemento ostativo. Tra tali prestazioni vi rientrano: le integrazioni salariali, le prestazioni di maternità/paternità, gli assegni familiari e assegni per il nucleo familiare, ecc. In tali casi, quindi, anche se manca la residenza, si farà riferimento al domicilio del lavoratore che deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda.