Archivio mensile:giugno 2019

San Vigilio

 

San Vigilio


San Vigilio

autore Giuseppe Alberti anno 1673 titolo San Vigilio in estasi
Nome: San Vigilio
Titolo: Vescovo e martire
Ricorrenza: 26 giugno

Patrono del Trentino e dell’Alto Adige, Vigilio fu colui che maggiormente operò, con successo, per la conversione al cristianesimo di quelle popolazioni.

Nato a Trento da una famiglia romana, vissuta nell’Urbe a sufficienza per acquistare i diritti della cittadinanza, fu mandato a studiare ad Atene; ritornato a Trento fu consacrato vescovo in età così precoce da risultare inusuale anche per quei tempi. Costruì una chiesa che dedicò ai SS. Gervasio e Protasio (19 giu.), ricevendo da S. Ambrogio le reliquie.

È tuttora conservata una lettera di Ambrogio, metropolita della regione, a Vigilia, dove il vescovo di Milano invita quello di Trento a opporsi all’usura, a scoraggiare i matrimoni tra cristiani e pagani, a dare ospitalità agli stranieri, specialmente ai pellegrini. Nelle vallate trentine e dell’Alto Adige c’erano ancora molti pagani cui Vigilie predicava di persona; Ambrogio gli mandò in aiuto tre missionari — Sisinnio, Martirio e Alessandro (29 mag.) — che subirono il martirio nel 395. Dopo questo fatto Vigilie inviò una breve lettera a S. Simpliciano (16 ago.), vescovo di Milano succeduto ad Ambrogio, e una più dettagliata a S. Giovanni Crisostomo (13 set.), che forse aveva conosciuto ad Atene, in cui descriveva l’accaduto. In queste lettere diceva quanto egli invidiasse questi martiri e lamentava che la sua indegnità gli precludesse la condivisione di una simile sorte. Subì il martirio dieci anni più tardi: nel 405 stava predicando nella remota Val Rendena, quando abbatté una statua di Saturno, il dio dell’agricoltura; i contadini infuriati, timorosi di perdere il raccolto, lo lapidarono. Trento rivendica il possesso delle sue reliquie insieme a quelle di sua madre e dei suoi fratelli, ma è probabile che siano state traslate a Milano nel xv secolo.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Trento, san Vigilio, vescovo, che, ricevute da sant’Ambrogio di Milano le insegne del suo mandato e una istruzione pastorale, si adoperò per consolidare nel suo territorio l’opera di evangelizzazione ed estirpare a fondo i residui di idolatria; si tramanda poi che abbia subito il martirio per la fede in Cristo, colpito a morte da rozzi pagani

San Guglielmo da Vercelli

 

San Guglielmo da Vercelli


San Guglielmo da Vercelli

Nome: San Guglielmo da Vercelli
Titolo: Abate
Ricorrenza: 25 giugno

Nel secolo XI nasceva a Vercelli, da nobili genitori, un fanciullo destinato dal Signore a fondare un numeroso ordine religioso. Al fonte battesimale ricevette il nome di Guglielmo.

Ancora fanciullo amava la solitudine e cominciò ad esercitarsi in ogni pratica di pietà. All’età di 14 anni, spinto dal fervore, iniziò un pellegrinaggio. A piedi, vestito di una sola tunica e cinto di cilicio, si recò a Campostela nella Spagna, al celebre santuario di S. Giacomo. Il freddo, la fame, la pioggia, le privazioni e perfino il pericolo della vita non riuscirono a smuoverlo dalla sua santa impresa. Aveva progettato anche un viaggio in Palestina, al S. Sepolcro di Cristo, ma gravissimi ostacoli non gli permisero di adempiere il suo desiderio.

Pertanto, assecondando la sua tendenza alla vita religiosa ed eremitica, salì sul Monte Solicchio. Quivi passò due anni in continua preghiera, digiunando e dormendo sulla nuda terra.

Avendo ridata la vista ad un cieco, si sparse la fama della sua santità, e gran numero di persone andava a trovarlo. Disturbato così nella sua solitudine, pensò di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme e tutto contento si mise in viaggio; ma Dio che aveva su di lui altri disegni, gli apparve durante il viaggio e gli manifestò quanto voleva da lui. Permatosi nel regno di Napoli, si nascose in una selva e ricominciò di nuovo la sua vita eremitica. Alcuni boscaioli recandosi a far legna nelle vicinanze della sua grotta, lo trovarono, e di ritorno alle loro abitazioni, avendo raccontate meraviglie di lui, moltissimi accorsero per vederlo e per udirlo.

Importunato da quelle visite, si recò in un luogo aspro e quasi inaccessibile, chiamato Monte Vergine. Anche qui fu di nuovo scoperto e fra i visitatori vi furono anche numerosi giovani, desiderosi di fare vita santa con lui. Spinto dalla necessità, dovette pensare a dar ricovero a tanti postulanti e si pose a tracciar linee, a scavar fondamenta e a portare il materiale. Aiutato da coloro che volevano seguirlo, innalzò il monastero di Monte Vergine. Aumentando sempre più il numero dei postulanti, diede loro mi genere di vita secondo i consigli evangelici, con regole tratte in gran parte da quelle di S. Benedetto. Quindi, con la parola e con gli esempi di una vita santissima, attirò altri giovani, fondando nuovi monasteri.

Numerosi furono i miracoli da lui operati. Per sua intercessione i muti parlavano, i ciechi vedevano, i sordi sentivano e gli ammalati che a lui ricorrevano si vedevano liberati da ogni genere di malattie. Cambiò anche l’acqua in vino, e un giorno che una perfida persona volle tentarlo sulla castità, per vincere la tentazione si ravvoltolò nudo su carboni ardenti. Ruggero, re di Napoli, all’udire le meraviglie operate per mezzo di Guglielmo, concepì una grande venerazione per il Santo e raccomandò se stesso, la sua famiglia e tutto il regno alle sue preghiere.

Dopo aver predetto al re e ad altri il giorno della loro morte, e benedetti i suoi religiosi, si addormentò nel Signore, illustre per virtù e miracoli, il 25 giugno dell’anno 1142.

PRATICA. Fare sempre con giubilo la volontà del Signore, ricorrendo a lui nei pericoli.

PREGHIERA. O Signore, concedi, per intercessione del tuo servo S. Guglielmo, di compiere nella nostra vita la tua santissima e amabilissima volontà, affinchè possiamo riportare vittoria sui nemici della nostra salvezza.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Goleto presso Nusco in Campania, san Guglielmo, abate, che, pellegrino dalla città di Vercelli, fattosi povero per amore di Cristo, fondò su invito di san Giovanni da Matera il monastero di Montevergine, in cui accolse con sé dei compagni che istruì nella sua profonda dottrina spirituale, e aprì molti altri monasteri sia di monaci sia di monache nelle regioni dell’Italia meridionale.

Quota 100

Pensione quota 100 è solo uno scherzo? Chiariamo i dubbi

Pensione con quota 100: per la maggior parte di chi vi accede la somma di età e contributi è più di 100.

di , pubblicato il alle ore 09:00
Pensione con quota 100: per la maggior parte di chi vi accede la somma di età e contributi è più di 100.

Buongiorno, sono nato nel 1958 e lavoro dal 1976 ininterrottamente a oggi, attualmente, sono a casa 2 anni con la 104 per assistenza alla mamma invalida al 100%. Sono andato a informarmi per la pensione ma mi hanno detto che devo lavorare un altro anno. Ma età 61, contributi 43 fa 104…Allora quota 100 è uno scherzo!! Nel salutare chiedo scusa ma sono un po’ ARRABBIATO…

Pensione quota 100 e requisiti

Purtroppo, quello che si è detto fin dall’inizio, è che la quota 100 non è una quota 100 reale cui si può accedere sommando età anagrafica e contributi ma bisogna rispettare i cosiddetti paletti imposti dal governo che sono un’età minima di almeno 62 anni e un minimo contributivo di almeno 38 anni.

Questo fa si che la misura sia una vera quota 100 solo per chi entra con 62 anni unitamente a 38 anni di contributi, per tutti gli altri la somma dei due dati è sempre superiore a 100 perché in un modo o nell’altro per raggiungere il requisito mancante si alza anche quello che, magari è già in possesso, come nel suo caso.

Nel suo caso, però, lavorando un altro anno non accede alla pensione con la quota 100 (per la quale dovrebbe attendere di compiere i 62 anni di età) ma accedere con la pensione anticipata che richiede 42 anni e 10 mesi di contribui e una finestra di attesa di 3 mesi per la decorrenza della pensione. Purtroppo, anche se non sembra una cosa giusta, la normativa che regola la nuova misura pensionistica è questa.

Anticipo TFR e TFS: statali-privati, ultime notizie su abolizione

 

Anticipo Tfr e Tfs statali-privati
 
Anticipo TFR e TFS: statali-privati, ultime notizie su abolizione

Le ultime notizie su anticipo Tfr e Tfs per chi va in pensione con Quota 100 risalgono a qualche mese fa. Sembrava tutto fatto, come scritto anche nell’ultimo Decreto Fiscale, ma alla fine non se n’è più parlato. Tutto è caduto in una coltre di silenzio. Si attendono ancora buone notizie, certo, ma le recenti criticità che non fanno dormire al nostro Paese sonni tranquilli non ci mandano certo in direzioni ottimistiche. Se n’è parlato tanto, comunque, a inizio anno nuovo, salvo poi sprofondare in un silenzio mediatico.

 

Anticipo Tfr e Tfs con Quota 100: non se ne parla più

Si parlava di poter percepire una parte del Tfr o Tfs, un anticipo per l’appunto, quantificato in determinate cifre e in tempi rapidi. Questo per evitare che si dilungassero le attese eterne per ricevere la liquidazione, ma da quando la Corte di Cassazione ha confermato che le tempistiche e le modalità di erogazione del Tfr/Tfs resteranno inalterate, è come se fosse caduto il buio sulla speranza di ricevere almeno una quota di liquidazione in anticipo, anche se, invero, le due cose viaggiano su due binari diversi.

Manca la convenzione con ABI

Insomma, se nel DL n. 4/2019 si parlava di un anticipo Tfs per i dipendenti statali fino a 45.000 euro, le cose non sono poi andate così nella realtà. Si attendeva la convenzione con l’ABI per stabilire i tassi di interesse agevolato fondamentali per la restituzione del “prestito” (perché di questo si sarebbe trattato). Ma alla fine alcuna convenzione è stata stipulati e non c’è stato quindi nessun decreto attuativo contenente indicazioni e istruzioni sulla novità. Semplicemente, non ci sarà nessun anticipo Tfr o Tfs per i dipendenti pubblici che usciranno con Quota 100 e le tempistiche di attesa, nonché le modalità di erogazione, resteranno anche le stesse, come confermato dalla recente sentenza della Cassazione.

Erogazione Tfr e Tfs: modalità e tempistiche

Nella speranza di ricevere aggiornamenti che smentiscano quanto sopra riportato, andiamo a riepilogare come funziona la liquidazione oggi, quali sono i tempi e i modi di corresponsione del Tfr e Tfs.

Cominciamo dagli importi, che possono essere erogati in 3 modi:

  • Unica soluzione: importo pari o inferiore a 50.000 euro;
  • 2 rate: importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro, con prima rata di 50.000 €;
  • 3 rate: importo lordo complessivo superiore a 100.000 euro. Prima e seconda rata saranno di 50.000 euro, mentre la parte residua sarà pagata dopo 24 mesi dalla prima erogazione.

Di seguito le tempistiche di pagamento, che variano in base alle cause di fine del servizio lavorativo.

  • Entro 105 giorni: cessazione rapporto di lavoro per inabilità o decesso;
  • Non prima di 12 mesi: fine rapporto di lavoro per pensionamento, determinato da raggiungimento requisiti per servizio o età;
  • Non prima di 24 mesi: termine rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.

Aran Segnalazioni

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 

AranSegnalazioni

 

Newsletter del 19/6/2019

 

Attività istituzionale dell’Agenzia

 

Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni CentraliÈ corretto computare nel monte-ore dei permessi studio di cui all’art. 46 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018 anche il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni?

Vai al documento

 

Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Centrali

Una volta terminati i permessi ex art. 35 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, al lavoratore possono essere concessi ulteriori permessi ex art. 32 per le finalità di cui all’art. 35, dovendosi ricomprendere tali finalità (espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) nella più generale casistica dei “motivi personali”?

Vai al documento

 

Sezione Giuridica

 

Corte Costituzionale
Sentenza n. 138 del 6/6/2019
Pubblico impiego – trattamento giuridico ed economico di dipendenti pubblici – competenze esclusive del legislatore statale – illegittimità costituzionale delle leggi Provincia autonoma di Bolzano e Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale – con riferimento agli artt. 81 e 117 comma 2 lett. l) e o) della Costituzione – delle seguenti norme: art.1 comma 3, art. 2 e art. 17 comma 2 legge Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2017 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale); art. 1 legge Provincia autonoma di Bolzano n. 1/2018 (Norme in materia di personale); art. 4 comma 1 terzo periodo e comma 3 legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 11/2017 (Legge regionale di stabilità 2018). Tali norme infatti incidono in due materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale, alcune di esse offrendo: “copertura normativa alle erogazioni avvenute in forza di meccanismi retributivi e previdenziali adottati dalla Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute nella legislazione esclusiva statale….altri a seguito di meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell’indennità di direzione in assegno personale”. Ricordano infatti i giudici che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, rientrano anche i dipendenti delle Regioni – compete esclusivamente al legislatore statale, rientrando nella materia ordinamento civile.Vai al documento

 

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 14069 del 23/5/2019
Pubblico impiego – licenziamento disciplinare – principi di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte rigetta il ricorso presentato da un dipendente dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, avverso il suo licenziamento disciplinare. I giudici costruiscono il loro percorso argomentativo basandosi su alcuni importanti principi di diritto in materia, richiamati nella sentenza.Vai al documento

 

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro 

Pubblico impiego – comparto sanità 

Ordinanza n. 14507 del 28/5/2019
Pubblico impiego – comparto sanità – indennità di coordinamento ex art. 10 c. 3 CCNL 20/9/2001 biennio 2000/2001 – attribuzione parte fissa e parte variabile – interpretazione e principi di diritto

Ordinanza n. 14508 del 28/5/2019
Pubblico impiego – comparto sanità – indennità di coordinamento e passaggio a livello economico DS – art. 19 CCNL comparto sanità quadriennio 2001/2005 e art. 10 CCNL comparto sanità biennio 2000/2001 – interpretazione – art. 10 c. 7 CCNL biennio 2000/2001 chiarimento Aran

Ordinanza n. 14509 del 28/5/2019
Pubblico impiego – comparto sanità – CCNL 20/9/2001 biennio 2000/2001 – art. 10 c. 3 indennità di coordinamento – sua natura – interpretazione autentica – prima applicazione della norma e applicazione della norma a regime – conferimento dell’incarico di coordinamento e oggetto della sua attività – rapporto tra indennità di coordinamento e posizione organizzativa – chiarimenti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Le ordinanze sopra riportate riguardano tutte l’art. 10 del CCNL comparo sanità del 20/9/2001 – biennio 2000/2001 – che ha previsto l’indennità di coordinamento. Poiché ogni sentenza affronta e chiarisce solo parti specifiche del suddetto istituto, si è ritenuto di riportarle tutte al fine di ottenere un quadro generale ed il più possibile esaustivo della materia.

Vai al documento

 

Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Lombardia n. 226/2019
Enti Locali – Esclusione oneri contrattuali da spesa personale 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene in merito alla possibilità di escludere gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, ai fini del computo della spesa di personale. I giudici ribadiscono l’orientamento consolidato della magistratura contabile secondo il quale il principio ermeneutico da valorizzare è costituito “dalla cogenza degli oneri economici derivanti dalla contrattazione collettiva” e dalla conseguente carenza di spazi di discrezionalità in capo all’amministrazione locale; in particolare, i giudici evidenziano che: “la carenza di discrezionalità dell’amministrazione nel riconoscere gli emolumenti aventi origine nei c.d. rinnovi contrattuali ovvero il loro essere non affatto riconducibili ad una volontà dell’ente locale, finalizzata ad espandere la spesa per il personale, non può che determinare l’esclusione della computabilità di tali oneri nel limite di spesa” (in tal senso Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n 19/2018/QMIG; Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n 2/2010/QMIG; Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Abruzzo, n. 121/2018/PAR).Vai al documento

 

Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Toscana n. 215/2019
Enti Locali – Capacità assunzionale – Calcolo resti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, si sono espressi relativamente alla corretta individuazione della capacità assunzionale dell’Ente per l’esercizio in corso, con particolare riferimento ai resti assunzionali maturati. Il Collegio evidenzia che trovano applicazione i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie in base ai quali: “nell’ambito della determinazione della capacità assunzionale degli Enti, questa vada determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali”. Inoltre, i resti assunzionali, a parere dei giudici, dovranno essere calcolati “in base al regime normativo vigente al momento di cessazione del personale dal servizio, avuto riguardo al triennio precedente e solo se non utilizzati” (in tal senso Sezione delle Autonomie, delib. 28/SEZAUT/2015/QMIG; SEZAUT. delib. n. 25/ /2017).Vai al documento

 

Sezione Economica

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Circolare n. 18/2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare del 3 giugno 2019, n. 18 con l’aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020. È stata confermata, in particolare, la misura degli oneri amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 dagli istituti delegatari allo scopo di ristorare, seppure in modo forfetario, l’impiego di risorse, principalmente umane e strumentali, per lo svolgimento del servizio fornito dall’amministrazione relativamente alle delegazioni convenzionali di pagamento. Sono state fornite, inoltre, anche indicazioni circa l’estinzione anticipata del finanziamento da parte dei dipendenti, con riferimento agli adempimenti da porre in essere da parte degli uffici ordinatori dello stipendio.

Vai al documento

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 – Circolare n. 19/2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare dell’11 giugno 2019, n. 19 in cui sono stabiliti i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2018, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020. Tabelle di riferimento. Modello di domanda.

Vai al documento

 

ISTAT
Prezzi al consumo – maggio 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di maggio 2019, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una variazione nulla rispetto al mese precedente e aumenti dello 0,8% su base annua (era +1,1% ad aprile). La decelerazione è principalmente dovuta alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,8% di aprile a +1,6%), dei Beni energetici non regolamentati (da +3,7% a +2,4%) e, in misura minore, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,6% a +1,0%). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe di due decimi di punto, rispettivamente da +0,6% a +0,4% e da +0,7% a +0,5%. La variazione congiunturale nulla dell’indice generale è la sintesi di dinamiche opposte: da un lato la crescita dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+1,8%) e dei Beni energetici non regolamentati (+0,8%), dall’altro il calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-0,9%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (-0,5%). L’inflazione acquisita per il 2019 è +0,6% per l’indice generale e +0,3% per la componente di fondo. Per i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona l’inflazione rimane al di sotto di quella generale, stabile a +0,3%, mentre per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto la crescita dei prezzi, in lieve rallentamento da +1,1% a +1,0%, torna al di sopra di quella riferita all’intero paniere. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,9% in termini tendenziali (da +1,1% del mese precedente), confermando la stima preliminare.Vai al documento

 

Osservatorio Internazionale

 

Eurofound
Minimum wages 2019 – Annual Review
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
Le revisioni dei salari minimi previsti dalla legge suscitano un grande impatto, ed al tempo stesso, un grande interesse pubblico. Le aliquote di retribuzione che si trovano nei contratti collettivi possono essere adattate in risposta ad un aumento del salario minimo, che colpisce più generalmente i lavoratori meno retribuiti. A loro volta, anche le prestazioni sociali potrebbero risentire di tali cambiamenti ed aver bisogno di revisioni. La presente relazione riguarda l’evoluzione delle retribuzioni minime fissate nel 2018-2019 nei paesi dell’UE e in Norvegia. Il report analizza il livello dei salari minimi concentrandosi sugli sviluppi in termini nominali e reali. Affronta anche il tema di come sono stati fissati i livelli minimi di salario. La revisione annuale di Eurofound sulle retribuzioni minime nell’UE è significativa in quanto analizza i processi politici, le strutture di contrattazione collettiva e le tendenze a lungo termine dei salari minimi e il modo in cui i salari minimi influiscono sui diversi gruppi di lavoratori.

Vai al documento

 

Eurofound
Working Conditions in a global perspective
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
Le buone condizioni di lavoro contribuiscono al benessere dei lavoratori e al tempo stesso portano al successo delle imprese. Uno studio congiunto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), fornisce un’analisi comparativa senza precedenti sulla qualità del lavoro nel mondo. Lo studio include l’analisi degli orari di lavoro, delle differenze retributive di genere, dell’esposizione a rischi professionali e delle opportunità formative per l’aggiornamento delle competenze. Partecipano a questo lavoro sia 28 paesi dell’Unione Europea, sia paesi extraeuropei come Cina, Repubblica di Corea, Turchia, Stati Uniti, e paesi di lingua spagnola. La qualità del lavoro assume un ruolo sempre maggiore in ambito europeo ed è un punto fondamentale all’interno dell’agenda di lavoro dell’ILO. Lo studio si focalizza sull’analisi di sette dimensioni della qualità del lavoro: i luoghi di lavoro (ambiente fisico), l’intensità del lavoro, gli orari di lavoro, l’ambiente sociale, lo sviluppo di competenze, le prospettive della vita lavorativa e i salari.Vai al documento

 

A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell’Aran

Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it
Per iscriversi a questa newsletter andare al sito www.aranagenzia.it

Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca qui

 

modello ARAN 1 2015 8

Quota 100

Da quota 100 a esodato: si rischia di restare senza pensione se non viene rinnovata?

Quota 100: la crisi politica rischia di creare un nuovo esercito di esodati o è solo allarmismo infondato?

di , pubblicato il alle ore 07:56
Quota 100: la crisi politica rischia di creare un nuovo esercito di esodati o è solo allarmismo infondato?
Da dopo le elezioni europee si respira aria di instabilità politica e il pensiero della gente comune va alle due misure cardine del governo giallo-verde: che fine farebbero quota 100 e reddito di cittadinanza senza il Movimento 5 Stelle (o la Lega)?

Chi aderisce alla quota 100 rischia di restare senza pensione?

Salvini e Di Maio si sforzano di sminuire la crisi interna ma appare abbastanza lecito pensare che questo compromesso al governo avrà ancora vita breve.

Che si respiri questo clima di incertezza per il futuro appare abbastanza evidente anche dal tono delle richieste che riceviamo in redazione via email. Se così fosse che cosa accadrebbe a quota 100 e reddito di cittadinanza? Le due misure sono a rischio cancellazione?Molti lavoratori che, avendone a breve i requisiti (62 anni di età e 38 di contributi versati) stanno valutando l’uscita quota 100 si chiedono se per il futuro, in caso di cambio al governo, si rischia di restare senza lavoro e senza pensione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Da (quasi) pensionato quota 100 ad esodato per due anni e 10 mesi: è un rischio concreto o solo allarmismo comprensibile ma infondato?

Chiariamo, in primis, per quanto possa sembrare banale e scontato, che chi è andato in pensione con la quota 100 ha ottenuto un diritto alla pensione. Non ci sono ribaltamenti politici che possano compromettere un diritto già acquisito. Che cosa succede invece per chi ha fatto domanda e sta aspettando l’uscita dopo la finestra temporale? Rischia di diventare un esodato senza stipendio e senza pensione?

Ministri dell’interno

Ministri dell’Interno dal 1861

Marco Minniti
12 Dicembre 2016
1 Giugno 2018
Angelino Alfano
21 Febbraio 2014
12 Dicembre 2016
Angelino Alfano
28 Aprile 2013
21 Febbraio 2014
Annamaria Cancellieri
16 Novembre 2011
28 Aprile 2013
Roberto Maroni
8 Maggio 2008
16 Novembre 2011
Giuliano Amato
17 Maggio 2006
8 Maggio 2008
Giuseppe Pisanu
3 Luglio 2002
17 Maggio 2006
Claudio Scajola
10 Giugno 2001
3 Luglio 2002
Enzo Bianco
22 Dicembre 1999
31 Maggio 2001
Rosa Russo Iervolino
21 Ottobre 1998
22 Dicembre 1999
Giorgio Napolitano
17 Maggio 1996
21 Ottobre 1998
Rinaldo Coronas
8 Giugno 1995
17 Maggio 1996
Antonio Brancaccio
17 Gennaio 1995
8 Giugno 1995
Roberto Maroni
11 Maggio 1994
17 Gennaio 1995
Carlo Azeglio Ciampi
19 Aprile 1994
11 Maggio 1994
Nicola Mancino
29 Giugno 1992
19 Aprile 1994
Vincenzo Scotti
16 Ottobre 1990
29 Giugno 1992
Antonio Gava
13 Aprile 1988
16 Ottobre 1990
Amintore Fanfani
30 Luglio 1987
12 Aprile 1988
Oscar Luigi Scalfaro
4 Agosto 1983
29 Luglio 1987
Amintore Fanfani
13 Luglio 1983
4 Agosto 1983
Virginio Rognoni
13 Giugno 1978
13 Luglio 1983
Giulio Andreotti
11 Maggio 1978
13 Giugno 1978
Francesco Cossiga
12 Febbraio 1976
11 Maggio 1978
Luigi Gui
23 Novembre 1974
11 Febbraio 1976
Paolo Emilio Taviani
7 Luglio 1973
23 Novembre 1974
Mariano Rumor
17 Febbraio 1972
7 Luglio 1973
Francesco Restivo
24 Giugno 1968
17 Febbraio 1972
Paolo Emilio Taviani
4 Dicembre 1963
24 Giugno 1968
Mariano Rumor
21 Giugno 1963
4 Dicembre 1963
Paolo Emilio Taviani
21 Febbraio 1962
21 Giugno 1963
Mario Scelba
26 Luglio 1960
21 Febbraio 1962
Giuseppe Spataro
25 Marzo 1960
26 Luglio 1960
Antonio Segni
15 Febbraio 1959
25 Marzo 1960
Fernando Tambroni
6 Luglio 1955
15 Febbraio 1959
Mario Scelba
10 Febbraio 1954
6 Luglio 1955
Giulio Andreotti
18 Gennaio 1954
10 Febbraio 1954
Amintore Fanfani
16 Luglio 1953
18 Gennaio 1954
Mario Scelba
2 Febbraio 1947
16 Luglio 1953
Alcide De Gasperi
10 Luglio 1946
1 Febbraio 1947
Giuseppe Romita
10 Dicembre 1945
1 Luglio 1946
Ferruccio Parri
21 Giugno 1945
9 Dicembre 1945
Ivanoe Bonomi
18 Giugno 1944
20 Giugno 1945
Salvatore Aldisio
22 Aprile 1944
18 Giugno 1944
Vito Reale
11 Febbraio 1944
17 Aprile 1944
Umberto Ricci
9 Agosto 1943
11 Febbraio 1944
Bruno Fornaciari
26 Luglio 1943
9 Agosto 1943
Benito Mussolini
6 Novembre 1926
25 Luglio 1943
Luigi Federzoni
17 Giugno 1924
6 Novembre 1926
Benito Mussolini
31 Ottobre 1922
17 Giugno 1924
Paolino Taddei
1 Agosto 1922
31 Ottobre 1922
Luigi Facta
26 Febbraio 1922
1 Agosto 1922
Ivanoe Bonomi
4 Luglio 1921
26 Febbraio 1922
Giovanni Giolitti
15 Giugno 1920
4 Luglio 1921
Francesco Saverio Nitti
21 Maggio 1920
15 Giugno 1920
Francesco Saverio Nitti
24 Giugno 1919
28 Maggio 1920
Vittorio Emanuele Orlando
19 Luglio 1916
23 Giugno 1919
Antonio Salandra
21 Marzo 1914
18 Giugno 1916
Giovanni Giolitti
30 Marzo 1911
20 Marzo 1914
Luigi Luzzati
1 Aprile 1910
29 Marzo 1911
Sidney Sonnino
11 Dicembre 1909
31 Marzo 1910
Giovanni Giolitti
30 Maggio 1906
10 Dicembre 1909
Sidney Sonnino
8 Febbraio 1906
29 Maggio 1906
Alessandro Fortis
28 Marzo 1905
7 Febbraio 1906
Tommaso Tittoni
16 Marzo 1905
27 Marzo 1905
Giovanni Giolitti
3 Novembre 1903
15 Marzo 1905
Giuseppe Zanardelli
21 Giugno 1903
2 Novembre 1903
Giovanni Giolitti
15 Febbraio 1901
20 Giugno 1903
Giuseppe Saracco
24 Giugno 1900
14 Febbraio 1901
Luigi Pelloux
29 Giugno 1898
23 Giugno 1900
Antonio Starrabba
9 Marzo 1896
29 Giugno 1898
Francesco Crispi
15 Dicembre 1893
9 Marzo 1896
Giovanni Giolitti
15 Maggio 1892
28 Novembre 1893
Giovanni Nicotera
9 Febbraio 1891
5 Maggio 1892
Francesco Crispi
4 Aprile 1887
6 Febbraio 1891
Agostino Depretis
25 Novembre 1879
4 Aprile 1887
Tommaso Villa
14 Luglio 1879
25 Novembre 1879
Agostino Depretis
19 Dicembre 1878
14 Luglio 1879
Giuseppe Zanardelli
28 Marzo 1878
19 Dicembre 1878
Agostino Depretis
7 Marzo 1878
28 Marzo 1878
Francesco Crispi
26 Dicembre 1877
7 Marzo 1878
Giovanni Nicotera
26 Marzo 1876
26 Dicembre 1877
Girolamo Cantelli
10 Luglio 1873
25 Marzo 1876
Giovanni Lanza
14 Dicembre 1869
9 Luglio 1873
Antonio Starrabba
22 Ottobre 1869
14 Dicembre 1869
Luigi Ferraris
13 Maggio 1869
22 Ottobre 1869
Girolamo Cantelli
10 Settembre 1868
13 Maggio 1869
Ministro Carlo Cadorna
17 Gennaio 1868
10 Settembre 1868
Filippo Antonio Gualterio
27 Ottobre 1867
17 Gennaio 1868
Urbano Rattazzi
10 Aprile 1867
27 Ottobre 1867
Bettino Ricasoli
20 Giugno 1866
10 Aprile 1867
Desiderio Chiaves
15 Dicembre 1865
20 Giugno 1866
Giuseppe Natoli
1 Settembre 1865
4 Dicembre 1865
Giovanni Lanza
27 Settembre 1864
1 Settembre 1865
Ubaldino Peruzzi
8 Dicembre 1862
27 Settembre 1864
Urbano Rattazzi
3 Marzo 1862
8 Dicembre 1862
Bettino Ricasoli
1 Settembre 1861
3 Marzo 1862
Marco Minghetti
17 Marzo 1861
1 Settembre 1861

Aran

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 11949 del 7/5/2019
Pubblico impiego – dirigente ministeriale – dimissioni – azione disciplinare iniziata successivamente alle dimissioni ed alla assunzione presso altra pubblica amministrazione – licenziamento disciplinare – ricorso del dipendente – no ad applicazione art. 55 comma 8 d.lgs. 165/2001 – applicazione art. 9 CCNL comparto dirigenza ministeri quadriennio
2006-2009 – obbligo di esclusività – principi di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge il ricorso di un dirigente ministeriale che contestava la legittimità del procedimento disciplinare avviato dall’amministrazione dopo le sue dimissioni. Il procedimento disciplinare trovava la sua ragione nel fatto che il dirigente aveva svolto alcuni incarichi retribuiti senza averne avuto l’autorizzazione. Il ricorrente, che dopo le dimissioni era stato assunto da un’altra pubblica amministrazione, sosteneva l’illegittimità dell’operato del primo datore di lavoro, anche in forza dell’art. 55 comma 8 del d.lgs. 165/2001, che riteneva applicabile alla sua situazione. I giudici, nel respingere il ricorso, si rifanno, innanzi tutto, al principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente che vincola il giudice del rinvio e che stabilisce: “l’art. 55 bis, comma 9, del d.lgs n.165 del 2001 prevede che nelle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio e di infrazione disciplinare di natura e gravità tale da giustificare il licenziamento, l’azione disciplinare nei confronti del dipendente dimessosi debba essere iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei termini di cui allo stesso art. 55 bis, non rilevando che le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all’avvio del procedimento”. Ed inoltre, proseguono gli Ermellini: “il perdurante interesse della P.A. datrice di lavoro all’accertamento della responsabilità disciplinare, pure nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, è stato riconosciuto al precipuo fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione che, per volontà del legislatore costituzionale, devono sempre caratterizzare l’azione della pubblica amministrazione”. Infondata è anche la richiesta di applicazione dell’art. 55 comma 8 del d.lgs. n. 165/2001: “il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente invoca l’art. 55 c. 8 del d. Igs. n. 165 del 2001 per sostenere che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere iniziato e proseguito dalla Amministrazione alle cui dipendenze esso ricorrente era passato all’esito della cessazione del rapporto con il Ministero per effetto delle sue dimissioni; l’instaurazione di un nuovo e distinto rapporto di lavoro con una Amministrazione diversa da quella titolare del rapporto di lavoro cessato all’esito delle dimissioni, fattispecie realizzatasi incontestatamente nel caso in esame, non configura, infatti, l’ipotesi del trasferimento di cui all’art. 55 c. 8 del d. Igs n. 165 del 2001 che dispone che “in caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima”. La sentenza, che ricorda poi altri importanti principi di diritto, richiama anche l’obbligo di esclusiva che grava sul dirigente pubblico, e che deriva dall’art. 53 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contenute nel CNL Comparto dirigenza ministeri del 12/2/2010, art. 9, ritenendo pertanto proporzionata la sanzione espulsiva comminata al ricorrente.Vai al documento

 

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 14061 del 23/5/2019
Pubblico impiego – RSU – indizione assemblea – spetta solo alle RSU unitariamente – applicazione dei CCNQ del 7/8/1998: “costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie” e “modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge il ricorso presentato dalla DIRPUBBLICA avverso la sentenza del tribunale, confermata dalla corte d’appello, che aveva escluso il diritto del singolo componente della RSU di indire assemblee. I giudici ribadiscono quanto detto nei due precedenti gradi di giudizio e cioè che, sulla base dei due contratti nazionali quadro del 7/8/1998, spetta all’organismo unitariamente, e non al singolo componente, il diritto di indire assemblee.Vai al documento

 

Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Campania n. 103/2019
Pubblico Impiego – Progressioni verticali – Modalità selezione

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene in relazione alle modalità previste per l’attuazione delle progressioni verticali, chiarendo aspetti applicativi della specifica disciplina (art. 22, c. 15, del d.lgs n. 75/2017). In particolare, i magistrati evidenziano, che la disposizione introduce una nuova tipologia di progressione verticale utilizzabile solo per il triennio 2018/2020 che, nel prevedere che il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, “prescrive, che tale percentuale del 20% debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria come erroneamente prospettato dall’amministrazione, perché in caso contrario si finirebbe per attuare le progressioni verticali, soltanto a vantaggio di talune aree o categorie a spese delle altre”. Inoltre, a parere del Collegio, tale norma si applica a tutti gli Enti in proporzione alle dimensioni dei medesimi in quanto, tale disciplina rappresenta “una scelta derogatrice rispetto al generale principio del concorso pubblico con accesso dall’esterno, basata su di un criterio numerico improntato alla più oggettiva proporzionalità e quindi applicabile da parte di qualsiasi Ente, appunto in proporzione alle dimensioni del medesimo” (in tal senso stessa Sez. del. 140/2018).Vai al documento

 

Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Liguria n. 56/2019
Enti Locali – Posizione organizzativa – Limite trattamento accessorio ex art. 23 co. 2 d.lgs. 75/2017

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono relativamente alla possibilità di escludere dal limite del trattamento accessorio, previsto dall’art 23 co. 2, del d.lgs 75/2017 le risorse destinate all’istituzione di una posizione organizzativa, finanziata con i fondi regionali destinati al distretto sociale. Nello specifico evidenziano che: “La norma appena richiamata pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (sul punto, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG)”. A parere del Collegio, le condizioni individuate dalla magistratura contabile, per le quali si possa escludere il limite dettato dalla disciplina richiamata ricorrono quando sussiste “il duplice requisito dell’assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale e della finalizzazione delle risorse all’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza (cfr. delibera di questa Sezione n. 105/2018/PAR)”.Vai al documento

Corte dei Conti
Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Corte dei Conti ha presentato il decimo “Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica”. La prima parte del Rapporto è dedicata all’esame delle prospettive della finanza pubblica, alla luce della politica di bilancio per il prossimo triennio disegnata di recente con il DEF 2019 e dei vincoli posti. La seconda parte del Rapporto è centrata sulla spesa e sulle politiche sociali. Il primo capitolo è dedicato al comparto previdenziale; la dimensione complessiva della spesa, così come gli andamenti demografici in atto, richiedono che esigenze di flessibilità del settore debbano sempre confrontarsi con quelle di sostenibilità del sistema. Segue l’esame del sistema assistenziale, in cui nell’ultimo biennio non sono mancate novità importanti: prima con l’entrata in operatività del REI e, più di recente, del Reddito di cittadinanza. Iniziative che richiedono un continuo monitoraggio che ne garantisca copertura ed efficacia. Il settore sanitario, cui è dedicato il terzo capitolo, ha ottenuto risultati importanti nell’azione di risanamento dei conti, ma deve confrontarsi oggi con le necessità poste da innovazioni in grado di migliorare la qualità delle cure, da vincoli sulla disponibilità di risorse e dal persistere (e in alcuni casi dall’aggravarsi) di squilibri territoriali nella garanzia dei LEA. Infine, viene proposta una analisi delle principali misure in materia di istruzione che si sono succedute in questi anni e che rappresentano tappe di un processo di riforma ancora in itinere. I contributi racchiusi nella terza parte del Rapporto sono tutti dedicati agli investimenti e alle opere pubbliche. Nel primo capitolo ci si sofferma sulla spesa per investimenti nei Paesi dell’Unione: negli anni della crisi tutte le principali economie hanno ridotto la spesa in termini di Prodotto. Italia e Spagna hanno, tuttavia, avuto gli andamenti più negativi registrando una vera e propria riduzione delle dotazioni di capitale. Recuperare progettualità e colmare i gap infrastrutturali rimane, perciò, centrale nella politica di governo. Nel 2018 si sono avuti primi segnali di ripresa dell’accumulazione. Ma per capire il ruolo che potranno avere gli investimenti infrastrutturali nel recupero di più adeguati livelli di crescita è necessario valutare le caratteristiche che assume il processo negli Enti territoriali e comprendere quali siano gli ostacoli effettivi che gli Enti incontrano. Infine, dati i vincoli di finanza pubblica, è sempre più importante poter contare sul contributo del privato nel settore delle infrastrutture: di qui l’analisi sulle condizioni che possono fare del partenariato pubblico privato uno strumento effettivo di sviluppo.

Vai al documento

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Il bilancio semplificato dello Stato – Anno 2019 – Quadro generale
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il documento si compone di tre sezioni: la prima espone i risultati differenziali; la seconda contiene una analisi dettagliata delle entrate e la terza contiene una analisi della spesa per voci economiche e per missioni e programmi. Per le entrate, analogamente alla struttura di bilancio prevista dalla vigente normativa contabile, la prospettazione opera, nell’ambito di ciascun titolo di entrata, la ripartizione tra entrate correnti ed in conto capitale, tipica della contabilità nazionale, al fine di porre in evidenza il carattere di continuità ovvero di straordinarietà o di occasionalità che connota i cespiti di entrata in relazione alla loro acquisizione al bilancio dello Stato. Le spese sono classificate:
1) per Ministeri e categorie economiche;
2) per voci economiche, che si articolano in un ampio aggregato analitico, che evidenzia i principali interventi di spesa. Le voci corrispondono ai principali aggregati previsti dalla classificazione economica;
3) per missioni e programmi, attraverso un’articolazione che evidenzia la composizione in programmi delle 34 missioni del bilancio dello Stato.

Vai al documento

 

Banca d’Italia
Relazione annuale sul 2018 – Considerazioni finali del Governatore
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha presentato la 125° Relazione annuale per l’anno 2018 e le sue Considerazioni finali, nel rispetto dei doveri di trasparenza e degli obblighi di legge, sui risultati del lavoro e dell’azione dell’istituto, sempre più impegnato nel promuovere la conoscenza in campo economico e finanziario. Partendo dall’analisi dell’economia internazionale e dell’area euro, la Relazione si è poi sviluppata sull’economia italiana e sull’occupazione che è aumentata nella media dell’anno mostrando qualche segnale di riresa nel primo trimestre del 2019; anche i salari nominali sono tornati ad aumentare, senza tuttavia tradursi in una più sostenuta dinamica dei prezzi. Infine, un capitolo monografico è dedicato agli investimenti pubblici che evidenzia come, secondo le stime disponibili, un aumento della spesa per investimenti pubblici può avere un impatto macroeconomico significativo, la cui entità dipende dal grado di efficienza nell’impiego delle risorse.

Vai al documento

 

ISTAT
Le prospettive per l’economia italiana nel 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel 2019 il prodotto interno lordo (Pil) è previsto crescere dello 0,3% in termini reali, in deciso rallentamento rispetto all’anno precedente. Nell’anno corrente, la domanda interna al netto delle scorte fornirebbe l’unico contributo positivo alla crescita del Pil (0,3 punti percentuali), mentre l’apporto della domanda estera netta e quello della variazione delle scorte risulterebbero nulli. Nel 2019 si prevede che l’occupazione rimanga sui livelli dell’anno precedente (+0,1%) mentre si registrerebbe un lieve aumento del tasso di disoccupazione (10,8%). Le retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente sono attese evolvere in linea con il deflatore della spesa delle famiglie residenti (+0,9%).

Vai al documento

 

ISTAT
IPCA al netto degli energetici importati – Scostamenti 2015-2018 e previsioni 2019-2022
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
IL’Istat comunica per gli anni 2015-2018 gli scostamenti tra realizzazione e previsione dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, nonché la previsione di questo stesso indicatore per gli anni 2019-2022. La previsione è stata effettuata con le informazioni disponibili al 30 maggio 2019.

Vai al documento

 

ISTAT
Conti economici trimestrali – I trimestre 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel primo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ed è diminuito dello 0,1% nei confronti del primo trimestre del 2018. Il primo trimestre del 2019 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e due in meno rispetto al primo trimestre del 2018. La variazione acquisita per il 2019 risulta nulla. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano aumenti, con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dello 0,6% degli investimenti fissi lordi. Le esportazioni sono cresciute dello 0,2%, mentre le importazioni sono diminuite dell’1,5%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per +0,2 punti percentuali alla crescita del Pil. L’apporto della domanda estera netta è risultato positivo per 0,5 punti percentuali. Per contro, la variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del Pil per 0,6 punti percentuali. Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto dell’agricoltura e dell’industria, cresciute rispettivamente del 2,9% e dello 0,9%, mentre il valore aggiunto dei servizi è diminuito dello 0,2%.

Vai al documento

 

ISTAT
Prezzi al consumo – aprile 2019
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di aprile 2019, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,1% su base annua. La lieve accelerazione dell’inflazione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,5% a +2,8%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,9% a +1,6%) e dei Beni energetici non regolamentati (da +3,3% a +3,7%). A contenere queste accelerazioni sono il netto rallentamento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +7,8% a +4,3%) cui si aggiunge quello più contenuto dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +1,9% a +1,0%) e lavorati (da +0,7% a -0,1%). L’inflazione acquisita per il 2019 è +0,6% per l’indice generale e +0,4% per la componente di fondo. Per i prodotti di largo consumo si attenuano le tensioni sui prezzi: decelerano sia quelli dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +1,1% a +0,3%), sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +1,5% a +1,1%). L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,5% su base mensile e dell’1,1% in termini tendenziali (stabile rispetto al mese precedente).

Vai al documento

Quota 100

Cristallizzazione diritto quota 100: chiariamo i dubbi

Facciamo chiarezza sulla cristallizzazione del diritto di pensione con la quota 100 rispondendo ai dubbi di un nostro lettore.

di , pubblicato il alle ore 07:25
pensione

Buongiorno,

le sarei grato se mi aiutasse a chiarire dei dubbi riguardo alla cristallizzazione  del diritto di accesso alla pensione.

A marzo del 2021 compirò 62. A settembre del 2020 avrò maturato 38 anni di contributi per cui al compimento dei 62 anni raggiungerei i requisiti per l’accesso alla pensione con quota 100. Vengo alle domande.

  • Posso fare in modo che il diritto venga cristallizzato al 31-12-2021 o automaticamente avviene nell’istante in cui raggiungo i requisiti? 
  • Nel caso in cui venisse cristallizzato al raggiungimento dei requisiti (al compimento dei 62 anni e 38 di contributi) quindi magari a marzo – aprile del 2021, se dovessi continuare a lavorare fino al 31 dicembre 2021, gli ulteriori contributi andrebbero a contribuire a una migliore rivalutazione delle pensione?
  • Inoltre, sia nel caso in cui venisse cristallizzata al compimento dei requisiti o nel caso potessi scegliere io il momento in cui cristallizzarla (es.
     

    il 31-12-2021), se decidessi di continuare a lavorare per ulteriori 6 mesi del 2022, gli eventuali mesi successivi alla cristallizzazione contribuirebbero anch’essi alla migliore rivalutazione della pensione?

  • Ultima domanda: dopo la cristallizzazione posso decidere di lasciare in qualsiasi momento senza attendere le finestre e nel caso da quale momento (dopo quanto)  avrei diritto a riscuotere l’assegno pensionistico?

Grazie

Cordiali saluti.

Cristallizzazione diritto alla pensione

La cristallizzazione del diritto alla pensione permette di accedere alla misura pensionistica precedentemente raggiunta anche in un periodo successivo senza che interventi normativi possano intervenite a modificarne requisiti di accesso o validità.

Per rispondere alle domande del lettore, quindi,

  1. il diritto alla pensione si cristallizza in automatico nel momento che si raggiungono i requisiti di accesso, nel suo caso, quindi al compimento dei 62 anni di età (poiché i 38 anni di contributi li raggiunge prima);
  2. i contributi versati, una volta raggiunti i requisiti d’accesso alla quota 100, si aggiungono, naturalmente, al montante contributivo sul quale sarà calcolato l’assegno pensionistico. Se si continua, quindi, a lavorare una volta raggiunti i requisiti tutti i contributi in più versati serviranno a migliorare l’assegno pensionistico. Questo è valido anche per eventuali contributi versati successivamente al 31 dicembre 2021 (la data di scadenza della quota 100, infatti, è riferita solo come termine per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla misura ma non per l’accesso al pensionamento).
  3. Per quel che riguarda la finestra di attesa quello che ipotizza è giusto ma solo se non è un dipendente della pubblica amministrazione, per i dipendenti pubblici, infatti, è obbligatorio un preavviso di 6 mesi al datore di lavoro. Se è un dipendente privato non è necessaria l’attesa della finestra dei 3 mesi ma solo il periodo di preavviso dovuto al proprio datore di lavoro in base al proprio CCNL.

Per approfondire leggi anche: Pensione Quota 100 dopo il 2021 con la cristallizzazione del diritto

Quota 100