Archivio mensile:novembre 2020

Conguaglio IRPEF di fine anno

Conguaglio IRPEF di fine anno: occhio alla busta paga di dicembre

Il conguaglio IRPEF di fine anno è il ricalcolo delle imposte che il dipendente deve pagare come IRPEF con la busta paga di dicembre.
 

Come ogni anno, la busta paga di dicembre coincide con quell’operazione chiamata conguaglio fiscale ovvero il conguaglio Irpef di fine anno. Questa operazione serve a stabilire in via definitiva l’ammontare delle imposte (Irpef) che il dipendente deve versare all’Erario sulla retribuzione erogata nel corso dell’anno dal datore di lavoro.

E’ noto infatti che sulle retribuzioni percepite nel corso di ciascun anno solare o periodo d’imposta (1 gennaio – 31 dicembre) il dipendente deve pagare delle “tasse” (non me ne vogliano i tecnici, si tratta solo di una semplificazione). Di conseguenza l’ammontare delle imposte definitivo dovuto allo Stato è noto solo in corrispondenza della retribuzione di dicembre. Il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, trattiene le imposte dalla busta paga e le versa all’erario tramite modello F24.

Questa operazione potrebbe portare ad un rimborso oppure ad una trattenuta in busta paga e di conseguenza la retribuzione potrebbe essere maggiore o inferiore al normale. Ma vediamo come si procede.

Tassazione busta paga, come funziona

Conguaglio fiscaleNel corso dell’anno l’azienda trattiene già delle imposte per conto del lavoratore, attraverso una diminuzione del suo compenso mensile. Questo viene pagato di norma gli ultimi giorni del mese in corso o i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad esempio la retribuzione di gennaio 2020 è stata pagata gli ultimi giorni di gennaio o i primi giorni di febbraio.

Le imposte, trattenute dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda, vengono poi versate dal datore con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il calcolo dell’Irpef che viene fatto ogni mese è però provvisorio e parziale, dal momento che l’azienda non sa (ad esempio a gennaio) quale sarà la retribuzione totale e definitiva dell’anno, perché mancano ancora 11 mesi (oltre alle mensilità aggiuntive).

Quando vengono elaborate le paghe di gennaio, l’ufficio paghe o il consulente / professionista per conto del datore simula quale sarà la retribuzione complessiva dell’anno, prendendo a riferimento il compenso dello stesso mese di gennaio, perché è l’unico dato noto.

Il risultato della simulazione è preso come riferimento per calcolare le tasse da trattenere dal compenso mensile. Lo stesso per i mesi successivi fino a dicembre.

Leggi anche: Come si legge una busta paga

Conguaglio IRPEF di fine anno: credito o debito in busta paga di dicembre

rimborso irpefSe dalle operazioni di conguaglio emerge che le tasse prelevate nel corso dell’anno al dipendente sono superiori rispetto a quanto effettivamente dovuto nel periodo d’imposta (sulla base del reddito complessivo e definitivo) si parla di “conguaglio a credito” e al dipendente spetta un rimborso in busta paga (sempre di dicembre) pari all’importo delle imposte trattenute in più.

Qualora invece dal conguaglio emerge che l’Irpef pagata dal dipendente nel corso dell’anno è inferiore a quella effettivamente dovuta si tratta di un “conguaglio a debito” e al dipendente verrà trattenuta in busta paga una somma pari alle tasse non versate.

Ricordiamo infine che il conguaglio definitivo potrà essere fatto anche con la dichiarazione dei redditi, ovvero tramite modello 730. Può capitare ad esempio che vi siano maggiori detrazioni, perchè il lavoratore non le ha comunicate prontamente al datore di lavoro, oppure vi siano da calcolare nuovi bonus fiscali o detrazioni fiscali per spese sostenute nel corso dell’anno, o ancora si sia sbagliato il conguaglio del bonus Renzi. In questo caso si avrà ancora Irpef a debito o a credito da calcolare tramite il 730.

Vediamo nel dettaglio come vengono effettuate le operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro e quali sono gli elementi da considerare.

Conguaglio irpef: come si procede al calcolo

In corrispondenza della busta paga di dicembre, il consulente del lavoro o l’addetto paghe e contributi procede, attraverso l’ausilio di appositi software, ad una serie di operazioni per il calcolo del Conguaglio IRPEF di fine anno; ovvero al calcolo definitivo dell’IRPEF, delle addizionali comunali e regionali, del bonus 80 euro e del nuovo bonus fino a 100 euro.

Calcolo del totale delle retribuzioni

Stabilire l’ammontare delle retribuzioni è il primo passo da compiere per le operazioni di conguaglio. L’ufficio paghe o il professionista / studio per conto dell’azienda sommerà i compensi su cui calcolare le tasse (cosiddetto imponibile fiscale) maturati dal dipendente ogni mese da gennaio a dicembre (comprese le mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima).

Il totale rappresenta il monte retributivo per stabilire l’Irpef effettivamente dovuta dal dipendente.

Esempio:

  • Gennaio 2020 imponibile Irpef euro 1.520,00;
  • Febbraio 2020 imponibile Irpef euro 1.520,00.

Ipotizzando che per tutti i mesi restanti (tredicesima compresa) l’imponibile sia sempre pari a euro 1.520,00 ne consegue che la retribuzione utile ai fini del calcolo dell’Irpef (complessiva ed effettiva) dell’anno sarà pari a 1.520,00 * 13 = 19.760,00 euro.

Calcolo dell’imposta lorda attraverso aliquote e scaglioni IRPEF

Il secondo passo è stabilire l’imposta lorda (che non è l’importo definitivo dovuto dal dipendente). Per farlo, è necessario applicare le aliquote Irpef fissate dalla legge (art. 11 DPR n. 917/86), diverse a seconda degli scaglioni di reddito complessivo:

  • Reddito fino a 15.000 euro aliquota del 23%;
  • da 15.000 a 28.000 euro aliquota del 27%;
  • da 28.000 a 55.000 euro aliquota del 38%;
  • fra 55.000 e 75.000 euro aliquota del 41%;
  • oltre 75.000 euro aliquota del 43%.

Il calcolo si effettua prendendo il reddito complessivo (nel nostro esempio 19.760,00 euro) e assoggettare la quota fino a 15.000 euro all’aliquota del 23%, l’eccedenza al 27%:

  • 15.000 * 23% = 3.450 euro;
  • Il reddito restante al 27% cioè (19.760 – 15.000 = 4.760) 4760 * 27% = 1.285,20.

Di conseguenza l’imposta lorda dovuta per l’anno 2019 sarà pari a 3.450 + 1285,20 = 4.735,20.

Leggi anche: Come si fa il calcolo dello stipendio netto mensile [Guida]

Confronto con le ritenute già operate

Ultimo passaggio è il confronto con le ritenute già operate nell’anno. Si somma l’Irpef trattenuta in ogni mese da gennaio a dicembre e la si confronta con l’imposta netta ottenuta dalle operazioni di conguaglio e calcolata sulla retribuzione annua effettiva.

Riprendendo l’esempio precedente le situazioni che possono svilupparsi sono due:

  • Le ritenute già operate nell’anno dal datore (esempio euro 2.530,00) sono inferiori all’imposta netta calcolata in sede di conguaglio (euro 2.884,90 di cui sopra), in questo caso il datore dovrà trattenere dalla busta paga di dicembre 2019 la differenza di euro 354,90 (2.884,90 – 2530,00);
  • Le ritenute già operate nell’anno dal datore (esempio euro 2.985,30) sono superiori all’imposta netta calcolata in sede di conguaglio (euro 2.884,90 di cui sopra), in questo caso il datore dovrà rimborsare la differenza al dipendente nella busta paga di dicembre 2019 pari ad euro 100,40 (2.985,30 – 2.884,90).

Controllo del bonus 80 euro e del nuovo bonus 100 euro

Quest’anno abbiamo avuto il passaggio dal bonus 80 euro (cosiddetto bonus Renzi) al nuovo bonus fino a 100 euro in busta paga. Anche questi importi andranno ad incidere sulla busta paga di dicembre in quando si dovrà effettuare il conguaglio definitivo e riportare a credito o a debito eventuali differenze.

Addizionale regionale e comunale in busta paga

Il reddito effettivo dell’anno proveniente dalle operazioni di conguaglio è la base su cui si calcoleranno le addizionali regionali e comunali.

L’addizionale regionale si calcola sul reddito complessivo del 2020 e si tratterrà nel corso del 2020.

Per l’addizionale comunale, invece, vige un sistema di acconto / saldo:

  • L’acconto 2020 (pari al 30%) da trattenere nello stesso anno è calcolato sul reddito effettivo del 2020 proveniente dalle operazioni di conguaglio;
  • Il saldo 2020 (da trattenere nel 2021) è pari al reddito effettivo del 2020 cui è sottratto l’acconto 2020.

Cashback di Natale

Cashback di Natale: fino a 150 euro di rimborsi spese in conto corrente

Al via a breve il cashback di Natale, ovvero il rimborso fino a 150 euro per le spese effettuate nei negozi fisici nel mese di dicembre.
 

Gli acquisti natalizi saranno (quasi certamente) premiati con un rimborso sul conto corrente fino a 150 euro, ovvero con il cosiddetto cashback di Natale deciso dal Governo; ciò significa che per gli acquisti effettuati nei negozi fisici dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020, spetterà un rimborso del 10%, per un tetto massimo di spesa pari a 1.500 euro.

Il rimborso sarà accreditato direttamente in conto corrente, secondo le ultime indiscrezioni entro il mese di febbraio del prossimo anno. Affinché si riceva il rimborso, è necessario fare la spesa nei negozi fisici e pagare con strumenti tracciabili, quali carte di credito, bancomat, assegni ecc.

In attesa del decreto attuativo che confermerà definitivamente la misura, vediamo in breve cos’è il cashback extra di Natale e come si ottiene.

Cashback di Natale: come funziona il bonus sugli acquisti

L’operazione cashback inizierà già dal prossimo 1° dicembre, pertanto per gli acquisti che faremo sotto le feste possiamo ottenere un rimborso sul conto corrente pari a 150 euro.

Il caschback extra di Natale sarà accreditato se effettueremo almeno dieci acquisti nel mese di dicembre.

Attenzione, è bene sapere che:

  1. gli acquisti devono essere pagati tramite carte di credito, bancomat prepagate ecc;
  2. non sono premiati gli acquisti on line ma solo nei negozi fisici;
  3. per ogni singolo acquisto ci spetta un cashback massimo pari a 15 euro (150*10%);
  4. superata la soglia di 150 euro per singolo acquisto non otterremmo un cashback aggiuntivo;
  5. il cashback massimo che possiamo ricevere sul totale degli acquisti di dicembre è pari a 150 euro (1500*10%).

Dunque ai fini del cashback, il singolo acquisto fatto concorre solo fino alla soglia di 150 euro. Non dovrebbero essere previste esclusioni circa gli acquisti agevolabili. Senza distinzione tra beni e servizi.

In pratica,  se ci si reca ad esempio a comprare un regalo in un negozio di abbigliamento o a fare la spesa al supermercato o ancora se si paga l’idraulico che ha riparato un guasto in casa, spetterà il cashback. Il bonus cashback spetta anche se si paga tramite le app di pagamento quali Satispay, Google Pay, Apple Pay ecc.

Le ultime notizie che circolano dal Governo sembrerebbe escludere dal cashback natalizio gli acquisti effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Effettivamente viene difficile pensare che se mi reco in un negozio per acquistare un regalo  pago tramite bonifico. Anche se c’è da dire che le app dei vari istituti di credito permettono di disporre un bonifico in un batter d’occhio.

Bonus Cashback  extra di Natale: un esempio pratico

Ipotizziamo che nel mese di dicembre spendo  in totale tra carte di credito e bancomat 950 euro così suddivisi: 180 €;150 €; 45 €; 70 €; 35 €; 25 €; 350 €; 95 €. In totale ho effettuato 8 acquisti per € 950 euro.

A quanto ammonta il cashback di Natale che riceverò sul conto corrente?

In totale riceviamo un rimborso di 72 euro.

Infatti, ai singoli acquisti corrisponde il seguente cashback (10% su un max di spesa singola di 150€):

  • 15 euro (180 € di acquisto);
  • 15 euro (150 € di acquisto);
  • 4,50 € (45 € di acquisto);
  • 7 € (70 € di acquisto);
  • 3,50 ( 35 € di acquisto);
  • 2,50 € (25 € di acquisto);
  • 15  € (350 € di acquisto);
  • 9,50 € (95 € di acquisto).

Come possiamo vedere, oltre 150 euro il singolo acquisto non comporta un cashback aggiuntivo.

Ad esempio se faccio un pagamento  di 300 euro, il cashback che otteniamo è sempre pari a 15 euro.

La domanda a questo punto sorge spontanea, posso frazionare il pagamento del singolo acquisto (150+150)?

La risposta è negativa, al singolo acquisto deve corrispondere un unico pagamento.

Come accedere al cashback di Natale: App IO

L’adesione al sistema del Cashback avverrà tramite l’APP IO con iscrizione tramite SPID ovvero la stessa App utilizzata per il bonus vacanze. Il Programma di rimborso è realizzato attraverso il “Sistema Cashback”, predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a. Colui che intende aderire dovrà indicare il suo codice fiscale nonchè gli strumenti di pagamento tracciabile di cui intende avvalersi.

Naturalmente si dovrà comunicare anche il codice IBAN del conto sul quale vogliamo ricevere il rimborso.

Si accede all’APP tramite i dispositivi Apple e Android. A breve arriveranno indicazioni ufficiali sulle modalità di adesione. Secondo le ultime indiscrezioni il rimborso del cashback avverrà a Febbraio 2021 attraverso un bonifico bancario.

Il cashback di Stato

Il cashback di Natale anticipa quello che sarà il cashback di Stato (o ordinario) che entrerà a regime dal 1° gennaio 2021.

L’intento del Governo è quello di limitare la circolazione del contante e i pagamento in nero.

E’ chiaro che ad un pagamento tracciato deve per forza corrispondere uno scontrino fiscale o una fattura.

Il cashback è stato previsto con la Legge 145/2019.

A seguire, il decreto Agosto è intervenuto sulle disposizioni normative di cui al  “cashback”:

  • incrementando  la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali per l’utilizzo strumenti di pagamento elettronici,
  • di 2,2 milioni per l’anno 2020 e di 1 miliardo e 750 milioni di euro per l’anno 2020.

Decreto attuativo cashback di Natale

Ufficialmente manca ancora il decreto attuativo della misura.

A tal proposito, il decreto Agosto ha previsto (con una modifica alla Legge di bilancio 2020) che, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto (avvenuta  13 ottobre) il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire:

  • le condizioni e le modalità attuative del meccanismo del cashback di Natale,
  • inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti,
  • gli strumenti di pagamento elettronici nonchè
  • le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso.

Il tutto, nei limiti dello stanziamento delle risorse sopra individuate.

Il cashback ordinario: come funziona?

Anche per il cashback orinario sono premiati gli acquisti elettronici ossia tracciabili.

In particolare, coloro che, entro un semestre effettuano almeno 50 acquisiti pagando con strumenti di pagamento elettronici, avranno diritto ad un rimborso del 10% su una spesa max di 1.5oo euro (150 euro). In un anno si potrà maturare:

  • un rimborso pari a 300 euro
  • su almeno 100 acquisti.

Considerando un limite di spesa agevolato annuo pari a 3.000 euro (1.500 1° trimestre+1500 2° trimestre). La singola operazione, sarà agevolata fino ad un massimale di spesa pari a 150 euro.

Bonus ristoranti

Bonus ristoranti 2020: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

Prorogata al 15 dicembre la scadenza della domanda di bonus ristoranti 2020; contributo a fondo perduto per aziende della ristorazione.
 

Tra la miriade di bonus erogati dal Governo a causa del perdurare della pandemia, trova sicuramente ampio spazio il cosiddetto bonus ristoranti 2020. L’incentivo, si ricorda, è stato riconosciuto recentemente dal Decreto Agosto. Quest’ultimo ha introdotto infatti un “Fondo per la filiera della ristorazione” che prevede, per l’appunto, agevolazioni a fondo perduto per ristoranti, mense, agriturismi, catering e alberghi che acquistano prodotti della filiera italiana.

La scadenza di invio delle domande per accedere al contributo a fondo perduto per i ristoranti è stata prorogata al 15 dicembre 2020; fino a tale data si potrà accedere quindi al fondo ristorazione inviando apposita domanda, firmata digitalmente, sul sito www.portaleristorazione.it. In alternativa è possibile l’invio cartaceo del plico contenente domanda e documenti necessari presso gli uffici postali.

Ma in cosa consiste il fondo perduto ristoranti? A chi spetta il bonus ristorazione? Sono previsti limiti di fatturato o condizioni da rispettare? Il bonus a fondo perduto ristoranti spetta d’ufficio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Bonus Ristoranti 2020: cos’è e a chi spetta 

Il primo aspetto importate da sottolineare è che trattasi di un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto. Nello specifico, esso si rivolge alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del Dl 104/2020 (ossia il 15 agosto 2020).

L’agevolazione è erogata ai servi di ristorazione esclusivamente per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio e comunque di origine italiana.

Bonus Ristoranti Tabella prodotti ammessi

I prodotti ammessi all’acquisito sono ad esempio: latte 100% italiano, prosciutto crudo e cotto 100% italiano, olio extra vergine di oliva 100% italiano e/o e altri prodotti di origine italiana (di seguito alleghiamo la tabella completa dei prodotti ammessi).

download   TABELLA PRODOTTI FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE
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Il richiedente deve comunque acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti elencati nella “Tabella prodotti” e il prodotto principale non deve superare il 50% della spesa totale.

Bonus Ristoranti Codici Ateco ammessi

L’art. 58 del Decreto Agosto aveva istituito l’erogazione del contributo a tre codici Ateco, in particolare:

  • 56.10.11: ristorazione con somministrazione,
  • 56.29.10: mense,
  • 56.29.20: catering continuativo su base contrattuale.

Successivamente, in fase di conversione in Legge il contributo è stato esteso, ampliando le categoria di beneficiari, con l’aggiunta di ulteriori 3 codici Ateco:

  • 56.10.12: attività di ristorazione connesse alle aziende agricole,
  • 56.21.00: catering per eventi, banqueting,
  • 55.10.00: alberghi, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Bonus Ristoranti requisiti soggettivi

Per avere diritto al contributo a fondo perduto è necessario, oltre al rispetto dei codici Ateco, che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Il predetto contributo, tra l’altro, spetta, anche in assenza dei predetti requisiti economici, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Bonus ristoranti 2020, quanto spetta

Il contributo va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, Iva esclusa. Una volta ammessa la domanda ed eseguiti i relativi controlli, il Ministero provvederà a determinare il contributo erogabile per ogni beneficiario, fino all’esaurimento del Fondo disponibile.

Pertanto se le richieste saranno superiori alle risorse stanziate, queste saranno distribuite fra i richiedenti in misura percentualmente proporzionale.

Il rimborso verrà erogato con un anticipo del 90% e il saldo del 10% dopo aver presentato le quietanze di pagamento.

Bonus Ristoranti 2020, come richiederlo

Come anticipato in premessa, ai fini dell’accesso ai benefici, ossia per fare domanda di bonus ristorazione, il richiedente è tenuto a:

  • registrarsi all’interno della piattaforma digitale www.portaleristorazione.it per inviare la domanda digitalmente;
  • oppure recarsi presso gli uffici postali per inviare la domanda cartacea.

Se si opta per la spedizione tramite ufficio postale si deve indirizzare il plico (scrivendo l’indirizzo sul plico, in basso a destra) a:

Centro Servizi Pavia – Servizio Ristoratori – Viale Brambilla 1 – 27100 Pavia.

Nella parte in alto a sinistra del plico si indica l’indirizzo completo del mittente dell’assicurata.

download   Bonus Ristorazione Istruzioni domanda ufficio postale
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download   Bonus Ristorazione Istruzioni domanda via Web
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Bonus ristoranti 2020, quali sono i documenti necessari

Il plico che poi si consegnerà all’ufficio postale deve contenere si seguenti documenti:

  • il modulo di domanda in precedenza compilato e firmato;
  • fotocopia delle fatture certificanti gli acquisti, effettuati dopo il 14 agosto 2020, nelle categorie previste dal Decreto, ed eventuali documenti di trasporto;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione della persona che ha presentato la domanda quale legale rappresentante dell’impresa richiedente;
  • visura Camerale in corso di validità;
  • quietanze associate ai documenti fiscali;
  • copia documento d’identità del legale rappresentante.

Tutti i documenti necessari, tra cui il modulo di domanda editabile, la dichiarazione di pagamento tracciabile e il modulo di quietanza sono reperibili nell’area download del sito www.portaleristorazione.it

San Giacomo della Marca

 

San Giacomo della Marca


Nome: San Giacomo della Marca
Titolo: Religioso e sacerdote
Nascita: 1 settembre 1393, Montemprandone, Ascoli Piceno
Morte: 28 novembre 1476, Napoli
Ricorrenza: 28 novembre
Tipologia: Commemorazione

S. Giacomo della Marca nacque a Montemprandone, provincia di Ascoli Piceno, da poveri genitori. Studiò in varie città delle Marche e dell’Umbria e fu maestro di scuola.

A vent’anni, preso dalla bellezza dell’ideale francescano, abbandonò il mondo ed entrò in religione. Il suo primo maestro fu S. Bernardino da Siena. E di tanto padre il nostro Giacomo (al secolo Domenico) sarà degno figlio. Come lui predicatore, lo imitò nello zelo e nella santità.

La sua vita, dal lato umano, è un romanzo d’avventure. Girò l’Europa e specialmente l’Italia, l’Ungheria, l’Austria, la Boemia e in alcuni paesi fondò pure dei conventi. Ovunque predicò e combattè eresie, sempre obbediente alla volontà del Pontefice, che lo spostava da una regione all’altra. Ma il suo principale campo di lotta fu l’Italia, dove combattè la setta dei « Fraticelli », predicò quaresime, illustrò concili e congressi con la sua presenza e l’airtorità della sua parola.

All’Aquila, dove era andato per venerare il suo amato maestro S. Bernardino, pregando nel nome di Gesù, ottenne sulla pubblica piazza una sessantina di miracoli. Rimase nascosto per ordine del Vescovo, il quale temeva gli eccessi della folla entusiasta. Andato a Napoli vi morì poco dopo, il 18 novembre 1476.

Per più di trent’anni girò per città e villaggi a predicare, mangiando solo un tozzo di pane, poche fave e qualche cipolla che portava sempre con sè nella bisaccia. S. Bernardino gli raccomandava spesso di nutrirsi e lo esortava a mangiare un poco di minestra, ma lui non se ne dava per inteso e continuava a digiunare ogni giorno. Dormiva pochissimo: un paio d’ore per sera e si levava sempre quando gli altri andavano a riposare. Per dieci anni portò il cilicio sulla nuda carne e ogni notte si batteva con la disciplina.

Durante tutta la sua vita di religioso osservò la castità in modo perfetto, tuttavia fu tormentato per ben trent’anni da forti tentazioni, dalle quali lo liberò la Vergine di Loreto.

Nelle sue molte peregrinazioni fu imprigionato varie volte, assalito e malmenato dagli eretici, ma non desistette mai dai suoi propositi; mai mostrò rancore verso i suoi nemici; sempre li perdonò, pur combattendo strenuamente i loro errori.

Nella vecchiaia fu travagliato da molti mali e acciacchi, tanto che per sei volte gli venne amministrata l’Estrema Unzione. Ma tutto sopportò con rassegnazione e quasi con gioia, per imitare Gesù anche sul Calvario. Edificava sempre chi lo assisteva con la sua umiltà e preghiera.

Nell’ultima malattia, sentendo ormai la morte vicina, chiese i sacramenti e si spense nel nome di Gesù invocando dai presenti il perdono dei suoi falli.

Fu beatificato da Urbano VIII nel 1624 e canonizzato nel 1726 da Benedetto XIII.

PRATICA. Nell’obbedienza, che è fonte di tante virtù, troveremo una facile via per il Paradiso.

PREGHIERA. O Signore, che ti sei degnato di illustrare la tua Chiesa con i meriti e la predicazione di S. Giacomo, confessore della tua fede, concedi a noi di seguirne gli esempi e di conseguire l’eterno premio.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Nàpoli, in Campània, la deposizione di san Giàcomo della Marca, Sacerdote dell’Ordine dei Minori e Confessore, illustre per l’austerità della vita, per la predicazione apostolica e per molte legazioni compiute a vantaggio della Cristianità. Dal Sommo Pontefice Benedétto decimoterzo fu ascritto nel catalogo dei Santi.

San Virgilio, vescovo di Salisburgo

10:00

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San Virgilio, vescovo di Salisburgo

San Virgilio San Virgilio  (Joachim Schäfer – Ökumenisches Heiligenlexikon)

Irlandese d’origine, Virgilio svolse gran parte della sua attività in Carinzia, a Salisburgo, come vescovo, chiamatovi da Pipino il Breve con il compito di evangelizzare e pacificare il ducato di Baviera da poco conquistato. Nella terra natale Virgilio aveva fatto esperienza monacale fino a giungere alla carica di abate in un importante monastero. 
Nonostante fosse uomo provvisto di grande cultura teologica e scientifica, la sua elezione a vescovo non trovò il consenso di san Bonifacio, legato papale in Germania, ma solo perché l’imperatore non aveva avuto l’accortezza di consultarlo. Comunque, non fu solo questo l’unico motivo di attrito tra Bonifacio e Virgilio: li dividevano anche diverse concezioni scientifiche in campo cosmologico, con implicazioni nel versante dottrinale. Redarguito da papa Zaccaria, Virgilio obbedì con umiltà, abbandonò le dispute teologiche dedicandosi con zelo all’organizzazione della sua diocesi. Fu instancabile nell’educazione religiosa del popolo e nell’assistenza ai poveri. Nel 774 inaugurò la prima cattedrale della città, nella quale trasferì le reliquie del primo vescovo, san Ruperto.
Oltre a ciò, curò la fondazione di numerose abbazie (quella di San Candido ad esempio) estendendo la sua attività missionaria anche alla Stiria e alla Pannonia. Morì nel 784, ma solo nel 1233 venne ufficialmente riconosciuta la sua santità.