Archivi giornalieri: 5 novembre 2020
Il Messaggero
Nuovo DPCM
Via libera al nuovo DPCM Conte del 3 novembre 2020. Si tratta del terzo provvedimento nel giro di poche settimane; a causa dell’innalzarsi della curva epidemiologica, il Governo è stato costretto a introdurre misure sempre più restrittive. Il DPCM del 3 novembre 2020, infatti, sostituisce le misure adottate recentemente dal 24 ottobre 2020, e sarà operativo dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.
Questa volta, però, il Governo divide l’Italia in tre “aree di rischio”, differenziando così le misure restrittive. In pratica, vi sono tre zone:
- zona gialla;
- arancione;
- rossa.
Ogni regione è inserita in una delle tre zone, in relazione all’andamento del contagio e alla capacità degli ospedali a accogliere i soggetti malati di Copvid-19. Nella zona gialla rientrano: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Fanno parte della zona arancione: Puglia e Sicilia. Infine, rientrano nella zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Nella “zona gialla” valgono le norme generali del Dpcm, senza alcuna ulteriore restrizione. Nelle due restanti zone, invece, vi sono misure molto restrittive simili a quelle intraprese nel lockdown generalizzato nei mesi scorsi. Per circolare nella zona rossa servirà anche l’autocertificazione.
Ma andiamo in ordine e vediamo i punti salienti del nuovo DPCM 3 novembre 2020. Ecco cosa si può e non si può fare nelle tre zone di rischio.
Sommario
Nuovo DPCM Conte del 3 novembre 2020: coprifuoco nazionale e centri urbani
Innanzitutto, il nuovo DPCM prevede – a livello nazionale – un coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00. Pertanto, in tali fasce orarie è consentito spostarsi esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In ogni caso, come di consueto, il premier raccomanda di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati. Ciò contribuirebbe solamente a peggiorare la diffusione epidemiologica del virus. Sono esentati chiaramente le esigenze lavorative, di studio, i motivi di salute, le situazioni di necessità.
Attenzione anche alle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento: in queste aree, specifica il decreto, possono essere disposte per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico. Resta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Traporti e spostamenti
Diminuisce drasticamente la capienza dei passeggeri sui mezzi pubblici del trasporto locale e sui trasporti ferroviari regionali. Infatti è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. È escluso il trasporto scolastico dedicato.
Per quanto concerne gli spostamenti occorre effettuare un distinguo in relazione alle tre zone. Per la zona gialla non ci sono limitazione. Ma bisogna ricordarsi sempre che alle 22:00 scatta il coprifuoco nazionale. Nella zona arancio è vietato sostarsi tra regioni e comuni. In altre parole è possibile spostarsi solamente nel proprio comune fino alle ore 22:00. Infine, nella zona rossa è vietato ogni spostamento, sia quello tra regioni che quello all’interno nel territorio stesso.
Tuttavia, esistono delle eccezioni agli spostamenti che valgono in tutti tre i casi. Infatti è possibile spostarsi per:
- comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Inoltre è possibile attraversare una regione arancione o rossa per raggiungere una regione in zona gialla. Ok allo spostamento anche per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Scuola
Anche per la scuola occorre distinguere tra zona gialla, arancio e rossa. Nella zona gialla, la didattica avviene a distanza per le scuole secondarie di secondo grado (le scuole superiori).
Diversamente, le lezioni si svolgono in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Stessa situazione per la zona arancio.
Per la zona rossa, invece, didattica a distanza a partire dalla seconda media. In presenza, invece, i nidi, scuole dell’infanzia, elementari e prima media.
Bar e ristoranti
Altro capitolo importane è la ristorazione (pub, bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, ecc.). In particolare,
- nella zona gialla è possibile rimanere aperti dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. È consentito avere massimo 4 persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi), dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- nella zona arancio sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering;
- nella zona rossa sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering.
In ogni caso, per tutte e tre le aree resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22:00. È vietata la consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Ulteriori chiusure nelle zone rosse
Nella zona rossa sono sospese anche:
- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, barbieri e parrucchieri.
Sempre nella zona rossa, non è possibile svolgere attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. È possibile, invece, muoversi da soli in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Naturalmente è necessario indossare la mascherina
Stop ai concorsi pubblici
Niente concorsi pubblici e privati e quelli di abilitazione all’esercizio delle professioni. Fanno eccezione in concorsi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata:
- esclusivamente su basi curriculari;
- in modalità telematica, ovvero nel caso in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
LEGGI, NORMATIVA E PRASSI
Quando un’attività può definirsi etero-organizzata nell’abito si una collaborazione coordinata e continuativa? Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che impiega il collaboratore alla stregua di un lavoratore dipendente? Come e quando interviene l’organo ispettivo per accertare la genuinità della co.co.co.? A queste domande ha risposto l’INL con la Circolare n. 7 del 30 settembre 2020, specificando che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica nei confronti delle collaborazioni che hanno le seguenti tre caratteristiche: personalità, continuità e etero-organizzazione.
Sul punto, il documento di prassi tiene a specificare che la sussistenza di una etero-organizzazione non determina una riqualificazione del rapporto di lavoro ex novo. In tali casi, infatti, la giurisprudenza ha più volte avuto modo di specificare che si applicano semplicemente al rapporto di lavoro tutte le tutele tipiche del rapporto subordinato. Ciò naturalmente se il rapporto di lavoro non sconfini in una vera e propria etero-direzione.
Particolare focus è stato dedicato anche alla disciplina dei riders che svolgono prestazioni di lavoro autonomo. Qui l’INL distingue tra riders autonomi e riders etero-organizzati. Nello specifico, ricadono tra le collaborazioni etero-organizzate quelle ipotesi in cui, anche attraverso le piattaforme digitali, il committente integra la prestazione del collaboratore nella propria organizzazione d’impresa.
Ma andiamo in ordine e vediamo nello specifico i nuovi caratteri dell’etero-organizzazione nell’ambito delle co.co.co.
Collaborazioni coordinate e continuative: definizione di etero-organizzazione
Affinchè si realizzi l’etero-organizzazione nell’ambito delle co.co.co. è necessario che vi siano le seguenti tre caratteristiche:
- personalità: la prestazione deve essere “prevalentemente personale”. Quindi, le prestazioni che siano svolte anche con l’ausilio di altri soggetti, ovvero che vengono rese anche mediante l’utilizzo di strumentazione o mezzi nella disponibilità del collaboratore;
- continuità: nel senso che deve ripetersi in un determinato ed apprezzabile arco temporale. Tale caratteristica può evincersi anche dal perdurare dell’interesse del committente al ripetersi della prestazione lavorativa da parte del collaboratore.
- etero-organizzazione: il D.L. n. 101/2019 ha abrogato il riferimento alla necessaria predeterminazione da parte del committente dei tempi e del luogo di lavoro. Questi ultimi, pertanto, non risultano più i parametri esclusivi per la definizione del modello etero-organizzato.
La contrattazione collettiva di settore
È esclusa, invece, l’estensione della disciplina del lavoro subordinati alle collaborazioni etero-organizzate che siano state disciplinate dalla contrattazione collettiva in possesso di determinate caratteristiche. Si tratta, in particolare, di contrattazione di livello nazionale che coinvolgono associazioni comparativamente più rappresentative e che disciplini il trattamento economico e normativo del rapporto “in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.
No alla riqualificazione del rapporto di lavoro
Come specificato in premessa, l’etero-organizzazione non determina la riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato. È esclusa, quindi, l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, come ad esempio:
- la comunicazione preventiva;
- la consegna della dichiarazione di assunzione.
Tuttavia, il datore di lavoro è obbligato a applicare nei confronti del collaboratore tutte le tutele tipiche del lavoro subordinato, ad esempio:
- limiti massimi dell’orario;
- le pause;
- i riposi.
Ai fini retributivi, il compenso del collaboratore non potrà essere inferiore alla retribuzione minima previste dal CCNL di settore. Naturalmente deve essere individuato il livello della qualifica in ragione delle mansioni svolte e riparametra in base all’estensione temporale della prestazione.
Riders autonomi e riders etero-organizzati
Ricadono nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate quelle ipotesi in cui, anche attraverso le piattaforme digitali, il committente integra la prestazione del collaboratore nella propria organizzazione d’impresa. In altre parole, si realizza un intervento unilateralmente nella determinazione delle modalità esecutive della stessa. Quindi, non viene rilasciato nessuno spazio d’intervento alla discrezionalità del collaboratore il quale è vincolato a seguire le indicazioni dal committente.
Tuttavia, nonostante nell’ambito delle attività di consegna dei beni tramite piattaforme digitali il discrimine può risultare difficilmente apprezzabile, l’INL ritiene comunque opportuno effettuare una valutazione complessiva che tenga conto:
- dell’aspetto organizzativo della prestazione;
- del carattere di continuità della stessa, su cui ci si è già soffermati in termini generali.