Archivi giornalieri: 14 novembre 2020

Alfiere della Repubblica

Alfiere della Repubblica

L’Attestato d’Onore

La Presidenza della Repubblica ha istituito dal 2010 un “Attestato d’Onore” per premiare quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino.

I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

L’Attestato attribuisce il titolo di “Alfiere della Repubblica” ed è riservato ai giovani fino ai 18 anni. Viene concesso ai cittadini italiani, anche residenti all’estero e ai cittadini stranieri residenti, che siano nati nel nostro Paese o abbiano frequentato con profitto le scuole italiane per almeno 5 anni.

L’Attestato è conferito dal Presidente della Repubblica, in un numero massimo di 30 ogni anno, su proposta del Segretario Generale sentita l’apposita Commissione valutativa.

Le candidature degli “Alfieri della Repubblica” possono essere inviate alla Presidenza della Repubblica da cittadini, associazioni, enti e Istituzioni, attraverso il presente modulo.
Il modulo non dovrà essere stampato, bensì compilato informaticamente in ogni sua parte, salvato come file PDF ed inviato come allegato alla casella email: candidaturealfieri2020@quirinale.it

Leggi maggiormente richieste

Anno 2020

La selezione di queste leggi viene effettuata basandosi sulle richieste che ogni giorno pervengono agli Uffici informazioni parlamentari del Senato e della Camera, anche via e-mail. Le leggi sono ordinate in base alla data (a partire dalla più recente).
Legge 08 Ottobre 2020 n. 128

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020

Pubblicazione:

G.U. n. 256 del 16 Ottobre 2020 (Supp. Ord.)

Iter e lavori preparatori
04 agosto 2020:
approvato
07 ottobre 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 08 Ottobre 2020 n. 127

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2019

Pubblicazione:

G.U. n. 256 del 16 Ottobre 2020 (Supp. Ord.)

Iter e lavori preparatori
04 agosto 2020:
approvato
07 ottobre 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 13 Ottobre 2020 n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

Pubblicazione:

G.U. n. 253 del 13 Ottobre 2020 (Supp. Ord.)

Testo coordinato:

G.U. n. 253 del 13 Ottobre 2020 (Supp. Ord.)

Rettifica:

G.U. n. 262 del 22 Ottobre 2020

Errata-corrige:

G.U. n. 259 del 19 Ottobre 2020 (Supp. Ord.)

Iter e lavori preparatori
06 ottobre 2020:
approvato
12 ottobre 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 25 Settembre 2020 n. 124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Pubblicazione:

G.U. n. 240 del 28 Settembre 2020

Testo coordinato:

G.U. n. 240 del 28 Settembre 2020

Iter e lavori preparatori
03 settembre 2020:
approvato
23 settembre 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 11 Settembre 2020 n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale

Pubblicazione:

G.U. n. 228 del 14 Settembre 2020 (Supp. Ord.)

Testo coordinato:

G.U. n. 228 del 14 Settembre 2020 (Supp. Ord.)

Rettifica:

G.U. n. 240 del 28 Settembre 2020

Iter e lavori preparatori
04 settembre 2020:
approvato
10 settembre 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 14 Agosto 2020 n. 113

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni

Pubblicazione:

G.U. n. 224 del 09 Settembre 2020

Iter e lavori preparatori
25 settembre 2019:
approvato
21 maggio 2020:
approvato con modificazioni
05 agosto 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 29 Luglio 2020 n. 107

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Pubblicazione:

G.U. n. 214 del 28 Agosto 2020

Iter e lavori preparatori
01 agosto 2019:
approvato
21 luglio 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 17 Luglio 2020 n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicazione:

G.U. n. 180 del 18 Luglio 2020 (Supp. Ord.)

Testo coordinato:

G.U. n. 180 del 18 Luglio 2020 (Supp. Ord.)

Iter e lavori preparatori
09 luglio 2020:
approvato
16 luglio 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 14 Luglio 2020 n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicazione:

G.U. n. 177 del 15 Luglio 2020

Testo coordinato:

G.U. n. 177 del 15 Luglio 2020

Iter e lavori preparatori
24 giugno 2020:
approvato
14 luglio 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 25 Giugno 2020 n. 70

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

Pubblicazione:

G.U. n. 162 del 29 Giugno 2020

Testo coordinato:

G.U. n. 162 del 29 Giugno 2020

Iter e lavori preparatori
17 giugno 2020:
approvato
25 giugno 2020:
approvato definitivamente. Legge

Proroga Reddito di Emergenza novembre e dicembre: istruzioni INPS

Proroga Reddito di Emergenza novembre e dicembre: istruzioni INPS

Il Decreto Ristori proroga per novembre e dicembre il Reddito di Emergenza REM. Le istruzioni INPS per le domande fino al 30 novembre.
 

L’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla Proroga del Reddito di Emergenza per il mese di novembre e dicembre 2020. Il Decreto Ristori prevede che la predetta agevolazione economica è pagabile anche per l’ultimo bimestre del corrente anno. Le istruzioni per l’invio delle istanze sono state fornite dall’INPS con il Messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020.

Possono fruire della proroga:

  • sia i nuclei familiari già beneficiari della misura agevolativa;
  • sia i nuclei che non hanno presentato alcuna domanda, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto. La novità è stata prevista all’art. 14 del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”).

Nel primo caso, il riconoscimento del REM avviene d’ufficio. Diversamente, per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, occorre presentare specifica domanda.

Passiamo a vedere le operazioni da effettuare nel dettaglio.

Proroga Reddito di Emergenza novembre e dicembre: istruzioni INPS

Il Reddito di emergenza, istituito con il Decreto Rilancio, è una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari disagiati a causata del Covid-19.

Il Decreto Agosto ha previsto il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem. L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio economico.

Successivamente, il Decreto Ristori ha previsto:

  • per i nuclei familiari già beneficiari del Rem, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di Rem, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020;
  • per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. Non è necessaria, pertanto, la presentazione di nuova domanda.

Leggi anche: Reddito di emergenza, Decreto Ristori: ulteriore proroga

Domanda Reddito di Emergenza

Come appena descritto, esclusivamente per i nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di REM o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020. Il termine delle domande scade il 30 novembre 2020. A tal fine è possibile utilizzare i consueti canali telematici:

  • sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN;
  • istituti di Patronato di cui alla L. n. 152/2001;
  • i Centri di assistenza fiscale.

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Inoltre è necessario essere in possesso di un ISEE corrente.

Reddito di Emergenza Decreto Ristori: requisiti oggettivi

AI fini della presentazione della domanda, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del REM stesso;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
  • l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito la nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

Reddito di Emergenza, concessione del beneficio

L’esito della domanda è comunicato mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio.

Si ricorda, che gli esiti sono consultabili online da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.

Il beneficio è erogato mediante:

  • bonifico bancario/postale;
  • accredito su libretto postale;
  • accredito su bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Reddito di Emergenza, aspetti fiscali

Infine, l’INPS specifica che il beneficio economico, anche per le ulteriori quote di novembre e dicembre 2020, introdotte, ha natura assistenziale e rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato. Pertanto è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Tredicesima part-time: come si calcola e come funziona

Tredicesima part-time: come si calcola e come funziona
Come funziona la tredicesima mensilità per i part-time? Quando spetta ai lavoratori part-time e come dev’essere calcolata? Analisi completa.
 

Come si calcola la tredicesima per i part-time? I lavoratori con contratto di lavoro part-time hanno diritto alla stessa retribuzione garantita ai lavoratori a tempo pieno riproporzionata in virtù dell’orario di lavoro ridotto.

Questo principio ha effetti anche sulla spettanza di altri elementi retributivi, come le mensilità aggiuntive disciplinate dai singoli contratti collettivi. Prima fra tutte la tredicesima mensilità (o gratifica natalizia), in pagamento a dicembre in corrispondenza delle festività natalizie.

Nelle righe che seguono forniremo tutte le informazioni necessarie sul diritto dei lavoratori part-time alla tredicesima e come questa si calcola.

Tredicesima part-time: parità retributiva

La normativa italiana garantisce ai lavoratori part-time la stessa retribuzione riconosciuta dai contratti collettivi ai full-time. Il trattamento economico viene tuttavia riproporzionato in ragione dell’orario ridotto.

Questo significa che gli elementi economici come paga base, contingenza, scatti di anzianità vengono assunti nel loro importo “pieno” che viene poi riproporzionato in virtù della percentuale di part-time.

Esempio

Facciamo l’esempio di Caio assunto a tempo parziale 20 ore settimanali, 3º livello, contratto collettivo Commercio. In questo caso la retribuzione lorda mensile è pari a:

  • Paga base 1.263,15 euro;
  • Contingenza 527,90 euro;
  • Terzo elemento (variabile in base alla provincia di lavoro ipotizziamo Milano) 11,36 euro.

Il totale ammonta ad euro 1.802,41. Questo sarà il valore-base su cui applicare la percentuale di part-time pari, nel caso di Caio, al 50% posto che l’orario a tempo pieno è fissato in 40 ore settimanali: 20/40 = 0,5.

Ne consegue che il compenso mensile lordo sarà: (1.802,41 * 50) / 100 = 901,21 euro.

Questo principio si traduce nel calcolo di tutte le altre componenti retributive previste dal CCNL o comunque dallo stesso disciplinate, come ad esempio:

  • Scatti di anzianità;
  • Retribuzione riconosciuta per chi si assenta in ferie o permessi retribuiti;
  • Mensilità aggiuntive.

Analizziamo nel dettaglio quest’ultimo aspetto.

Tredicesima lavoratori part-time: come funziona

La tredicesima è un elemento “differito” della retribuzione disciplinato dalla contrattazione collettiva. Si definisce elemento “differito” in quanto la sua liquidazione è posticipata in un’unica soluzione in un determinato periodo dell’anno, rispetto alla maturazione mensile.

La tredicesima si definisce anche mensilità “aggiuntiva” dal momento che si somma ai dodici mesi ordinari da gennaio a dicembre. Questo significa che un dipendente in forza per l’intero periodo di maturazione della tredicesima avrà diritto, alla scadenza, ad una mensilità di retribuzione lorda.

Esempio

Ipotizziamo che Caio:

  • Part-time 20 ore settimanali;
  • Retribuzione lorda mensile euro 901,21;
  • Contratto collettivo Commercio.

Sia stato in forza presso l’azienda Alfa per l’intero periodo di maturazione della tredicesima da gennaio a dicembre 2020.

Il CCNL prevede la liquidazione della tredicesima in coincidenza con la vigilia di Natale. Nel rispetto della scadenza contrattuale Alfa eroga a Caio un importo di euro 901,21 pari alla retribuzione lorda mensile, dal momento che risultano maturati dodici mesi di tredicesima.

Al contrario, se l’orario part-time fosse stato di 30 ore settimanali la retribuzione lorda mensile e la tredicesima avrebbero avuto un importo di 901,21 euro lordi ciascuna.

Tuttavia, l’importo della tredicesima per i part-time può subire variazioni in base a:

  • Periodi di maturazione inferiori all’anno in virtù di assunzione o cessazione del rapporto;
  • Modifica dell’orario di lavoro in corso d’anno.

Vediamoli nel dettaglio.

Calcolo tredicesima part-time: assunzione o cessazione in corso d’anno

In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno il dipendente non maturerà l’intero importo della tredicesima ma tanti mesi (cosiddetti “ratei”) quanti sono stati i periodi in forza.

Di norma, si assume il principio per cui il dipendente matura un rateo di tredicesima se è stato in forza per almeno quindici giorni nel mese. Nel conteggio si considerano i giorni di calendario e non quelli di effettivi lavoro.

Riprendiamo l’esempio di Caio e ipotizziamo che questi sia stato assunto in data 17 febbraio 2020. Ai fini della tredicesima il dipendente maturerà i ratei da marzo a dicembre pari a dieci, di conseguenza l’importo lordo della mensilità aggiuntiva sarà:

  • 901,21 / 12 = 75,10 euro, che corrispondono alla quota mensile di tredicesima;
  • 75,10 euro * 10 ratei = 751,00 euro lordi.

Pertanto, Caio riceverà un importo a titolo di tredicesima 2020 pari a 751,00 euro lordi.

Lo stesso principio si applica per le cessazioni in corso d’anno. Anche in questi casi il criterio è legato ai giorni di calendario in cui il dipendente è in forza, se pari o inferiori a quindici giorni.

Esempio

Riprendendo la casistica di Caio supponiamo che questi abbia interrotto il rapporto in data 13 maggio 2020.

A titolo di tredicesima l’importo lordo sarà pertanto pari ai ratei maturati da gennaio ad aprile, dal momento che a maggio il dipendente non ha totalizzato i quindici giorni di calendario richiesti.

In caso di interruzione del contratto, la mensilità aggiuntiva maturata viene liquidata nel cedolino relativo all’ultimo mese in forza, nel nostro caso quello di maggio 2020. La somma che Caio riceverà sarà pari a:

  • (901,21 / 12) * 4 = 300,40 euro lordi.

Calcolo tredicesima part-time: variazioni di orario nel corso dell’anno

Il dipendente che nel corso dell’anno non mantiene lo stesso orario part-time, riceverà un importo a titolo di tredicesima i cui ratei sono calcolati in funzione dell’orario in vigore in ciascun mese di maturazione. Cerchiamo di comprendere meglio con un esempio.

Caio da gennaio a maggio è stato in forza presso l’azienda Alfa con orario pari a 20 ore settimanali, mentre da giugno a dicembre è passato a 30 ore. A questo punto per calcolare il rateo di tredicesima maturato in ogni singolo mese prendiamo in considerazione la retribuzione lorda mensile per un tempo pieno pari a 1.802,41 (valore utilizzato nel primo paragrafo).

Leggi anche: Trasformazione da tempo pieno a part-time

Questa dev’essere moltiplicata per la percentuale di part-time, equivalente a:

  • (20 / 40) * 100 = 50% in caso di part-time a 20 ore settimanali;
  • (30 / 40) * 100 = 75% in caso di part-time a 30 ore settimanali.

Di conseguenza, il rateo mensile che Caio ha maturato nei mesi con part-time 20 ore settimanali sarà:

  • (1.802,41 * 50%) / 12 = 75,10.

Il valore è da moltiplicare per i mesi interessati, pari a 5. Di conseguenza il rateo di tredicesima per i mesi da gennaio a maggio sarà 75,10 * 5 = 375,50 euro lordi.

La stessa operazione si ripete per i mesi con part-time 30 ore settimanali (percentuale 75%) pari a 7:

  • (1.802,41 * 75%) / 12 = 112,65.
  • 112,65 * 7 = 788,55 euro lordi.

A questo punto, sommando i due risultati 375,50 + 788,55 = 1164,05 si otterrà l’importo lordo da corrispondere a titolo di tredicesima 2020.