Archivi giornalieri: 19 novembre 2020

Bonus contributo a fondo perduto per i centri storici: come fare domanda

Bonus contributo a fondo perduto per i centri storici: come fare domanda
Dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021 è possibile richiedere il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici.
 

Via libera alle domande per ottenere il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici. L’istanza può essere inviata dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un contributo introdotto dal Decreto Agosto in favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico. Per poter accedere al contributo a fondo perduto, ossia senza restituzione del richiedente, occorre essere in possesso di determinati requisiti.

Vediamo quindi nel dettaglio cos’è il bonus centri storici, come si calcola, come e quando fare domanda.

Bonus contributo a fondo perduto per i centri storici: cos’è

Il bonus centri storici è un contributo a fondo perduto destinato a determinati soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico.

Trattasi di coloro che svolgono attività nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Bonus centri storici: requisiti

Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti come descritto in precedenza.

Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei predetti comuni;
  • inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.

Contributo a fondo perduto centri storici: come si calcola

Il calcolo del bonus si differenzia a seconda:

  • dell’ammontate dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;
  • dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019.

Di seguito le percentuali previste:

  • 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Da notare che il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap. Inoltre, non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Bonus contributo a fondo perduto centri storici: come fare domanda

Come anticipato in premessa, le domande possono essere presentate dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021, mediante l’area riservata del portale “Fatture Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti:
  • l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

Erogazione del contributo

Infine, si precisa che l’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.

Modello Redditi 2020: scadenza al 30 novembre per l’ex modello Unico

Modello Redditi 2020: scadenza al 30 novembre per l’ex modello Unico
Entro il 30 novembre deve essere inviato il modello Redditi 2020; è ammesso anche un modello Redditi tardivo entro il 1° marzo 2021.
 

Entro il 30 novembre deve essere inviato il modello Redditi 2020 (ex modello Unico). In primis sono tenuti ad utilizzare il mod. Redditi Persone Fisiche i titolari di partita iva in quanto a loro precluso il ricorso al 730.

Anche chi presenta il 730, in alcuni casi, deve far fronte ai propri obblighi dichiarativi presentando alcuni quadri del modello Redditi PF oltre che presentare il modello 730.

Ad esempio, i contribuenti che presentano il Modello 730/2020 in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, la denuncia di alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio della dichiarazione Redditi Persone fisiche. Inoltre, i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti da lezioni private da assoggettare, in opzione, a tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM. Sempre insieme al frontespizio. L’alternativa è quella di utilizzare direttamente  il modello Redditi per tutti gli introiti da dichiarare senza presentare il 730.

Vediamo ora più da vicino cos’è il modello Redditi Persone Fisiche, quando scade e come presentarlo.

Modello Redditi 2020: scadenza al 30 novembre

Come accennato in premessa la scadenza del mod. Redditi è fissata al 30 novembre per dichiarare i redditi conseguiti nel 2019.

L’invio del modello può essere cartaceo o telematico, ma ad ogni modo, i due tipi di invio possono essere effettuati in tempistiche differenti:

  • il cartaceo poteva essere presentato per il tramite di un ufficio postale dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020;
  • il telematico andrà presentato perentoriamente entro il 30 novembre (come vedremo però, si può posticipare l’invio pagando una sanzione piuttosto leggera).

Possono ricorrere alla dichiarazione cartacea, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello ex Unico (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Leggi anche: Proroga 770 al 10 dicembre: stessa data per CU partite IVA e ravvedimenti

Modello Redditi PF: gli intermediari abilitati all’invio

Come abbiamo appena visto l’invio della dichiarazione può essere effettuato anche tramite il proprio consulente di fiducia. In realtà è il caso più frequente.

La  lista degli intermediari che possono predisporre e trasmettere all’Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi è piuttosto ampia. Si veda a tal proposito l’art.3 comma 3 del DPR 322/1998.

Come da istruzioni del modello Redditi 2020, sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte, gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli avvocati;
  • iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
  • Caf – dipendenti;
  • Caf – imprese
  • ecc.

Tali soggetti sono responsabili dell’impegno assunto alla predisposizione e all’invio della dichiarazione. Con precise conseguenze sanzionatorie in caso di inadempimento.

Redditi Persone Fisiche 2020: intermediari abilitati

Se presentiamo la dichiarazione tramite un intermediario, dobbiamo farci rilasciare l‘impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione fiscale.

In particolare, l’intermediario, quando gli consegniamo la dichiarazione già predisposta oppure gli diamo l’incarico sia per la predisposizione che per l’invio, deve rilasciarci l’impegno a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

Nell’impegno deve essere specificato se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o meno.

Se abbiamo conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni, l’intermediario ci consegna l’impegno cumulativo a trasmettere le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.

L’impegno cumulativo non riguarda eventuali dichiarazioni integrative. In tale caso è necessario uno specifico impegno alla trasmissione.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata, a questi ultimi, la sanzione prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ad ogni modo, oltre all’impegno alla trasmissione della dichiarazione dobbiamo farci consegnare:

  • entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica,
  • l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi al fisco.

E’ necessario anche farci rilasciare copia della comunicazione che attesta l’effettiva ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione, dobbiamo conservare tutta la documentazione citata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Difatti, tale termine è individuato dall’art.43 del DPR 600/1973.

Modello Redditi in ritardo (dichiarazione tardiva)

Superata la scadenza del 30 novembre, non dobbiamo preoccuparci se non abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi.

Infatti non c’è alcuna conseguenza irrimediabile se provvediamo entro i 9o giorni successivi alla scadenza ordinaria del 30 novembre. In tale caso presentiamo una dichiarazione che seppure definita tardiva è comunque pienamente valida e regolare.

Attenzione però, oltre a presentare la dichiarazione dei redditi dobbiamo versare anche un sanzione di 25 euro. In tale caso compileremo il modello F24 riportando anche il codice tributo 8911.

Utilizzo dei crediti del modello Redditi Persone Fisiche

Gli eventuali crediti che risultano dal modello Redditi Persone Fisiche si possono utilizzare in compensazione in F24 o richiesti a rimborso. Infatti la compensazione può essere effettuata a storno di debiti  nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS). Ad esempio il credito Irpef si può utilizzare anche per pagare l’IMU. È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Crediti Modello Redditi Persone Fisiche con o senza Visto di conformità

In base all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019, la compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.

Difatti, rileva l’effettivo utilizzo del credito oltre tale soglia. Non la mera indicazione del credito in dichiarazione dei redditi.

Fino a 5.000 non è necessaria:

  • né la preventiva presentazione della dichiarazione,
  • né il visto di conformità.

In tale caso il credito è utilizzabile dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta di riferimento.

Ad esempio, un credito maturato per i redditi 2019, possono utilizzarlo già dal 1° gennaio 2020. Difatti, prima di presentare la dichiarazione dei redditi nel quale riposto il credito stesso.

Ad ogni modo, a partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

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Santa Matilde di Hackeborn

 

Santa Matilde di Hackeborn


Nome: Santa Matilde di Hackeborn
Titolo: Monaca
Nascita: 1241, Helfta, Eisleben, Germania
Morte: 19 novembre 1298, Helfta, Eisleben, Germania
Ricorrenza: 19 novembre
Tipologia: Commemorazione

Matilde di Hackeborn fu una monaca dell’abbazia di Helfta, la sua esperienza mistica venne raccolta nel Liber Gratiae specialis. Fu una confidente di una promessa della Madonna.

Matilde nacque tra il 1240 e il 1241 nel castello di Helfta, presso Eisleben, in Sassonia. Apparteneva a una delle famiglie più nobili e potenti della Turingia. A sette anni si recò, insieme alla madre, a far visita alla sorella Gertrude, allora badessa del monastero benedettino di Rodersdorf in Svizzera. Rimase così innamorata del chiostro che i genitori acconsentirono alla sua richiesta di rimanervi come educanda. La sua vocazione crebbe e la giovane decise di divenire suora.

Nel 1258 il monastero fu trasferito ad Helfta in Germania. Qui Matilde si distinse per pietà, umiltà, fervore. Passava il suo tempo tra preghiera, lettura e lavoro manuale. Fu maestra delle educande e consigliera spirituale delle monache, oltre che maestra di musica e di canto e per questa sua qualità sembra che lo stesso Dante si sia ispirato a lei per la figura di Matelda nel Purgatorio. (ebbe il titolo di domna cantrix e, per la sua splendida voce, il Signore, nelle sue rivelazioni, la avrebbe definita «Il mio usignolo»).

Nel 1261 giunse ad Helfta una bambina di cinque anni di nome Gertrude, probabilmente orfana. La giovane, affidata alle cure di Matilde, si rivelò presto di personalità carismatica e di profonda intelligenza e resterà nella storia con il nome di santa Gertrude la Grande o di Helfta. A lei Matilde confessò le proprie visioni mistiche. Da queste confidenze nascerà uno dei libri più noti della mistica medievale: il “Libro della Grazia speciale” (Liber Gratiae specialis).

Nel 1271, anche l’anziana beghina Matilde di Magdeburgo venne accolta nella comunità di Helfta, ove trascorse in serenità gli anni finali della sua vita, lontano da calunnie e persecuzioni. Negli ultimi decenni del XIII secolo, si respirava un clima particolare nel monastero di Helfta, proprio per la presenza di monache eccezionali, autrici di opere mistiche di altissimo profilo: oltre a Matilde di Hackeborn, Gertrude di Helfta – a cui sono attribuite due opere: Legatus divinae pietatis (“Il messaggero della divina misericordia”) e Exercitia Spiritualia Septem (“Esercizi spirituali”) – e infine Matilde di Magdeburgo, autrice di Das flie

Matilde muore nel monastero di Helfta nel 1298.

MARTIROLOGIO ROMANO. Nel monastero di Helfta nella Sassonia in Germania, santa Mectilde, vergine, che fu donna di squisita dottrina e umiltà, illuminata dal dono divino della contemplazione mistica.

DEVOZIONE DELLE TRE AVE MARIE

Santa Matilde

Maria, Madre di Gesù e Madre mia, difendimi dal Maligno in vita e nell’ora della morte,

– per il Potere che ti ha concesso l’Eterno Padre:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

– per la Sapienza che ti ha concesso il divin Figlio:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

– per l’Amore che ti ha concesso lo Spirito Santo:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

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FISCO E TASSE

Sospensione versamenti novembre 2020: cosa prevede il Ristori bis

Il decreto Ristori bis prevede la sospensione dei versamenti di novembre 2020 di Iva, ritenute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il decreto Ristori bis prevede la sospensione dei versamenti per il mese di novembre in favore di talune aziende: si parla dei versamenti dell’Iva, delle ritenute Irpef sui dipendenti e delle relative addizionali regionali e comunali. La sospensione opera pertanto per i versamenti mensili da effettuare a novembre, indipendentemente dal verificarsi o meno di un calo di fatturato.

I versamenti sospesi per effetto del protrarsi dell’emergenza covid-19, potranno essere effettuati, in un’unica soluzione oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, entro il 16 marzo 2021. Dunque, nel termine citato, potrà essere effettuato il pagamento per intero o per la prima delle 4 rate. Attenzione però, la sospensione non è generalizzata, ma opera solo al ricorrere di dettagliate condizioni.

Ecco chi rientra nella sospensione dei versamenti e tutti i relativi dettagli.

Sospensione versamenti novembre 2020

A prevedere una sospensione dei versamenti tributari è l’art.7 del Decreto-legge 149/2020, cosiddetto decreto Ristori-bis.

In particolare la norma prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato,
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e
  • all’IVA.

In linea di massima, dopo entriamo nello specifico, beneficiano della sospensione coloro che esercitano una delle  attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dallo stesso Ristori-bis.

Leggi anche: Sospensione contributi INPS novembre 2020

Rientrano nella sospensione,  i versamenti con scadenza a novembre, afferenti: (fonte dossier ufficiale Camera/senato):

  • i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 600 del 1973(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.
  • i versamenti relativi all’IVA (mensile o trimestrale).

Abbiamo appena individuato l’ambito oggettivo di applicazione della sospensione dei versamenti di novembre.

Detto ciò,  è importante capire chi sono i soggetti che possono beneficiare della sospensione.

Sospensione dei versamenti di novembre 2020: soggetti beneficiari

Possono beneficare della sospensione in esame i seguenti soggetti:

  • che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (dunque indipendentemente se zone rosse, arancio o giallo);
  • quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto ristori-bis(aree arancioni e rosse);
  • che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. Ristori-bis (ad esempio grandi magazzini, attività commerciali al dettaglio, cura delle persona ecc);
  • esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in “zone rosse”.

Dunque la proroga è ben differenziata. Ad esempio per le attività sospese di cui all’art.1 del DPCM 3 novembre 2020, la sospensione opera indipendentemente se l’attività è svolta in zona rossa, arancio o gialla. Per coloro che svolgono attività di ristorazione opera solo per le zone arancioni e rosse. Infine per le attività alberghiere, tour operatore e agenzia di viaggio, solo se operative nelle zone rosse.

Non viene richiesto alcun calo di fatturato o dei corrispettivi.

Differenziazione tra zone rosse, rancio e gialle

Come riportato sul sito del Governo, Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. Più incisive o meno incisive.

L’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute.

L’assegnazione di queste categorie di rischio è soggetta a cambiamenti a seconda dell’evoluzione della curva epidemica nei vari territori (coefficiente di rischio).

Ad esempio, una regione che si trova in zona gialla può passare in zona rossa o viceversa.

Ad oggi, in base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre, 10 novembre e del 13 novembre sono ricomprese:

  • nell’Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
  • nell’Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.

Rientrano invece nell’aree Rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.

Le ordinanze sono valide per almeno 15 giorni. Salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.

Detto ciò, per verificare se si rientra o meno nella proroga dei versamenti è necessario tenere ben a mente la differenziazione tra le varie zone.

Ripresa dei versamenti: quando?

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro precisi termini.

Difatti, i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021. Cosa importante è che non si applicano nè sanzioni nè interessi.

Dunque è un proroga senza costi per il beneficiario.

Inoltre, è possibile rateizzare gli importi dovuti.

In tale caso, è possibile fare 4 rate. La prima delle 4 va versata entro il 16 marzo 2021 e poi le restanti al:

  • 16 aprile;
  • 16 maggio;
  • l’ultima al 16 giugno.

Il decreto specifica che non sono rimborsabili le eventuali somme già versate in riferimento ai tributi oggetto di sospensione.

Legge di Bilancio 2021

Legge di Bilancio 2021: le principali misure su pensioni, lavoro e welfare

È stato approvato il 16 novembre il ddl Legge di Bilancio 2021. Sintesi delle principali misure in materia di lavoro, pensioni e welfare.

Si apre definitivamente il cantiere della Legge di Bilancio 2021. Infatti, il Consiglio dei ministri riunitosi il 16 novembre 2020, ha approvato in via definitiva il disegno di legge della Manovra 2021 che ora passerà all’esame del Parlamento per la definitiva approvazione entro il 31 dicembre.

Dunque, in attesa che il disegno di legge compia il suo iter legislativo, è opportuno effettuare una prima sintesi delle principali novità previste su pensioni, lavoro e welfare nella ex legge di stabilità 2021.

Legge di Bilancio 2021: misure su pensioni, lavoro e welfare

Molte le novità in materia di pensioni, lavoro e welfare: dal blocco dei licenziamenti fino a fine marzo 2021, alla proroga dell’Ape sociale e opzione donna per il prossimo anno, passando per la nuova decontribuzione per le lavoratrici.

Ape sociale e Opzione donna: proroga per il 2021

In tema di pensioni, l’Esecutivo intende differire – anche per il 2021 – i due istituti dell’Ape sociale e dell’Opzione donna. Si ricorda, al riguardo che trattasi di meccanismi che consentono ai lavoratori di pensionarsi in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.

In particolare, l’Ape sociale è accessibile maturando almeno 63 anni d’età, oltre a 30 anni di contributi minimi, da raggiungere entro il 31 dicembre 2020. Inoltre è necessario versare in condizione di difficoltà.

L’Opzione donna, invece, è concessa al raggiungimento di:

  • almeno 35 anni di contributi;
  • 58 anni per le lavoratrici dipendenti (59 per le lavoratrici autonome);

entro il 31 dicembre 2020.

Blocco dei licenziamenti: proroga fino a fine marzo

Il Governo ha accolta la richiesta dei sindacati e intende prorogare il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021. Sono esclusi dalla proroga i casi di cessazione di attività, fallimento o accordo aziendale con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale sugli esodi incentivati.

Incentivi assunzioni: tutte le misure

In tema di incentivi per le assunzioni, il Governo intende intervenire su più punti.

Innanzitutto, intende inserire una misura per favorire l’occupazione femminile. Quindi, per il biennio 2021-2022 i datori di lavoro possono assumere donne con uno sgravio contributivo totale fino a 6.000 euro annui.

Attenzione però: le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Tale dato deve essere alcolato sulla base della differenza tra:

  • il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese;
  • il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Viene prorogato, inoltre, l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati per i lavoratori dipendenti, scattato sperimentalmente tra ottobre e dicembre 2020. Il differimento dura fino al 30 giugno 2021.

Inoltre, nel Mezzogiorno lo sgravio contributivo varrà per un altro anno per l’assunzione di lavoratori con meno di 36 anni.

Contratti a tempo determinato: deroga al Decreto Dignità

In tema di istituti contrattuali, l’Esecutivo vuole derogare al “Decreto Dignità”, confermando quindi le norme intraprese durante il lockdown, fino al 31 marzo 2021. Pertanto, è possibile prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza l’indicazione delle causali stabilite dal D.Lgs. n. 81/2015.

Sul versante dei contratti a termine, fino al 31 marzo 2021 viene confermata la deroga al Decreto Dignità: si possono rinnovare o prorogare, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza l’indicazione delle causali stabilite dal D.Lgs. n. 81/2015.

Bonus natalità e assegno unico: le novità

La Manovra Finanziaria tocca anche il bonus natalità. Infatti, l’agevolazione economica è prorogata anche per il 2021. Essa varia da 80 euro a 160 euro e viene erogato mensilmente dall’INPS Da luglio 2021, invece, la misura verrà assorbita dall’assegno unico per i figli.

Ammortizzatori sociali: verso la riforma

Si è discusso molto in questi mesi anche di una riforma degli ammortizzatori sociali. A tal fine, la Legge di Bilancio prevede un fondo pari a 500 milioni di euro.

Inoltre, scatta una nuova proroga della “cassa integrazione Covid” per un massimo di 12 settimane. I periodi di fermo devono essere collocati:

  • tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
  • tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD.

Cuneo fiscale: stabilizzazione del taglio al cuneo fiscale

In tema di riduzione della pressione fiscale, vien stabilizzato il taglio al cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente, compresi tra 28.000 e 40.000 euro, che altrimenti sarebbe terminato a fine anno.

Pensione part-time verticale ciclico: cambio dei requisiti

L’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione.

A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale.