Mentre arrivano i primi bonifici dei contributi a fondo perduto per le imprese interessate dal decreto Ristori, il Governo, dopo l’approvazione del DPCM 3 novembre 2020 che ha diviso l’Italia in zone più o meno in emergenza sanitaria causa covid-19, è già passato al decreto Ristori-bis.
Una delle novità contenute in tale ultimo decreto-legge 149/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre, è la riproposizione del contributo a fondo perduto introdotti dal Decreto Rilancio e poi ripresi dal primo decreto Ristori per i settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020.
Con il decreto ristori-bis, il Governo aumenta di un ulteriore 50% il contributo per le imprese delle zone rosse e arancioni che svolgono determinate attività, gelaterie, pasticcerie ecc. Inoltre amplia la platea dei beneficiari, con specifiche disposizioni ad esempio per le attività svolte nei centri commerciali. Ma queste non sono le uniche novità previste.
Ecco in chiaro le nuove regole per accedere all’aiuto economico.
Sommario
Contributi a fondo perduto decreto Ristori bis: quanto spetta
La novità è che con il decreto ristori, ai risultati ottenuti in applicazioni di queste percentuali, viene applicata una specifica maggiorazione. Il riferimento è alle percentuali individuate nell’allegato 1 del decreto, in funzione del codice Ateco dell’attività svolta.
Difatti:
- 100% (taxi e autonoleggio);
- 150% (bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, affittacamere, villaggi turistici, campeggi eccetera);
- 200% (ristoranti, palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, intrattenimento eccetera);
- 400% (discoteche, sale da ballo, night club e simili).
L’ammontare del nuovo “contributo Covid-19” non può comunque superare i 150 mila euro (quello del Dl Rilancio non prevedeva alcun limite).
A chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e non ha il requisito del calo di fatturato, spetta il contributo minimo di:
- 1000 euro per le persone fisiche,
- 2000 euro per gli altri soggetti.
Sempre incrementato in base ai suddetti codici Ateco.
Ad esempio, un bar che in precedenza ha ricevuto un contributo a fondo perduto (D.L. rilancio) per € 2.000, nel rispetto delle suddette condizioni ad un ulteriore contributo di 3.000 euro (+150%).
» 139,2 KiB – 38 download
» 93,6 KiB – 27 download
Decreto ristori-bis: modifiche al contributo a fondo perduto
Con l’approvazione del DPCM 3 novembre, l’Italia è stata suddivida in zone: giallo, arancione e rosso.
La classificazione dipende in dal rischio di diffusione del covid-19 e dalla tenuta delle strutture sanitarie.
Da qui nuove e diverse attività hanno subito limitazioni più stringenti, basti pensare ai negozi di abbigliamento, bar, ristoranti ecc.
Il Governo ha deciso di intervenire nuovamente a sostegno delle attività colpite dal nuovo DPCM con un ulteriore decreto legge, il decreto Ristori-bis.
Attenzione a tenere ben separati il decreto Ristori e il decreto Ristori-bis.
Zone arancioni o rosse
Ad ogni modo, il decreto Ristori-bis dispone all’art. 1 che:
per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuta una maggiorazione de il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato aumentando di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 al citato decreto.
In pratica, per le suddette attività svolte nelle zone arancioni o rosse (scenario di elevata o massima gravità e rischio alto) i contributi previsti dal decreto Ristori (paragrafo precedente) sono aumentati di un ulteriore 50%. Rispetto alle percentuali indicate:
- nell’allegato 1 del decreto Ristori,
- in funzione del codice Ateco dell’attività svolta.
Riprendendo l’esempio precedente, il contributo spettante passa da 3.000 a 4.000.
La spettanza del contributo passa dalla presentazione di apposita istanza e del rispetto dei requisiti art. 1, comma 3 e 4 D.L. 137/2020 art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 137/2020. Dunque il calo di fatturato, salvo l’inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Viene inoltre ampliato l’elenco dei codici Ateco delle attività che possono accedere al fondo perduto art. 1 D.L. Ristori.
L’ampliamento avviene sostituendo l’allegato 1 del D.L. Ristori.
Contributo a fondo perduto per le attività nei centri commerciali
Specifica indicazioni sono previste per coloro che svolgono le attività interessate dal DPCM 3 novembre, all’interno dei centri commerciali.
Per tali attività, l’entità del contributo a fondo perduto sarà pari a:
- 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020 se si tratta di attività di cui al nuovo allegato 1;
- 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza e dei criteri ordinari di cui all’art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto Rilancio.
Zone rosse, ulteriore contributo a fondo perduto
Per le attività interessate dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre, viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto se:
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale,
- caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Difatti, il riferimento è alle c.d. zone rosse.
Da qui, non basta essere in zone rossa per beneficare dell’ulteriore contributo.
E’ altresì necessario svolgere una delle attività indicate nell’allegato 2 del decreto Ristori-bis.
Ad esempio sono interessate dall’ulteriore contributo:
- i grandi magazzini (codice Ateco 47.19.10);
- gli empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari (47.19.90);
- commercio al dettaglio di casa (47.51.10).
Ad ogni modo, Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.
Anche qui a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni.
Il contributo è calcolato sulla base delle previsioni del D.L Ristori, art.1, applicando però le maggiorazioni dell’allegato 2 sopra citato.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
I contributi a fondo perduto nel Dl Rilancio
A prevedere un contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dall’emergenza covid-19 è stato il D.L. 34/2020, all’art. 25.
In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
L’importo del contributo spettante è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo spettante è erogato tramite bonifico diretto da parte dell’Agenzia delle entrate.
Specifici chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°15/e 2020.
Contributo a fondo perduto primo decreto ristori
In seguito al DPCM 24 ottobre 2020 che ha visto limitazioni o blocchi per diverse attività economiche, con il D.L. 137/2020, c.d. decreto Ristori, il Governo ha riproposto i contributi a fondo perduto del D.L. Rilancio.
Questa volta però non riguardano la generalità degli operatori economici ma solo quelli interessati dal citato DPCM 24 ottobre 2020.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
In particolare, il contributo è rapportato a quello già ottenuto in forza delle previsioni di cui al D.L. Rilancio (paragrafo precedente).
Ai fini della richiesta del contributo, le imprese interessate devono:
- avere la partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 (restano fuori coloro che l’hanno attivata a partire da quella data)
- svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco presenti nell’allegato 1 allegata al decreto tra queste, pasticcerie, gelaterie, bar, ristoranti, piscine, palestre, discoteche, teatri, cinema, alberghi);
- avere un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello relativo al mese di aprile 2019.
Come si calcola il contributo?
Il contributi è calcolato sulla base delle indicazioni già previste nel D.L. Rilancio dunque:
applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale è stabilita in funzione dei ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (19 maggio 2020), ossia, per i contribuenti “solari”, quelli relativi al 2019:-
- 20%, con ricavi/compensi fino a 400mila euro
- 15%, con ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
- 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni.