Archivio mensile:settembre 2022

Bonus avvocati, 68mila domande a Cassa forense: c’è tempo fino al 30/11

Bonus avvocati, 68mila domande a Cassa forense: c’è tempo fino al 30/11

Professione e Mercato

di Francesco Machina Grifeo

30 Settembre 2022

L’Istituto di previdenza ha fornito una serie di chiarimenti agli iscritti su aventi diritto, eventuali incompatibilità e modalità di presentazione della richiesta

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

Continuano a crescere le domande inoltrate dai legali alla Cassa forense per accedere ai bonus da 200 e 150 euro previsti dai recenti “decreti Aiuti” (Dl 50/2022; Dl 115/2022; Dl 144/2022): fino a toccare questa mattina quota 68mila. Dopo una partenza, lunedì 26 settembre, da vero e proprio da click day – oltre 10mila richieste nelle prime due ore – ed una crescita sostenuta fino a superare le 40mila in meno di 24 ore, la curva dunque ha rallentato la sua crescita. Ma l’Istituto di previdenza conferma che complessivamente si attendono circa 150mila domande (su una platea globale di circa 242.000 professionisti). Probabilmente a frenare la corsa degli avvocati è la consapevolezza che il termine resta ampio – c’è tempo fino al prossimo 30 novembre – e che il fondo dovrebbe avere una capienza sufficiente.

Il Decreto Aiuti Bis, infatti, ha portato lo stanziamento a 600 milioni di euro per il 2022 di cui 95,6 milioni di euro sono destinati agli iscritti alle Casse di Previdenza obbligatorie. “Tale stanziamento – si legge sul sito di CF – può ritenersi congruo rispetto alla platea dei soggetti interessati che possono inoltrare la domanda fino al 30 novembre 2022″. Requisito per accedere all’indennità, ricorda l’Istituto, è l’aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del Dl 50/2022 (18/5 /2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Intanto la Cassa ha fornito una serie di chiarimenti agli iscritti su aventi diritto, eventuali incompatibilità e modalità di presentazione della richiesta. L’Istituto, per esempio, ricorda che i titolari di qualsiasi trattamento pensionistico (a carico di CF o altri Enti) con decorrenza entro il 30/6/2022, non possono presentare istanza in quanto hanno già percepito il bonus di 200 euro sul cedolino di pensione del mese di luglio 2022. Mentre il Dl ter n. 144/2022 prevede per i pensionati fino 20.000 euro, la corresponsione d’ufficio dell’ulteriore bonus di euro 150,00 sul cedolino del mese di novembre 2022.

Possono fare richiesta anche i neoiscritti che non hanno ancora versato contributi poiché il requisito contributivo previsto, non si applica ai professionisti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18/5/2022. Bonus anche per chi ha chiesto ed ottenuto l’esonero temporaneo per maternità. Niente da fare invece per chi si è cancellato dalla Cassa. Infine, nel caso di iscrizione contemporanea a CF e a INPS l’istanza deve essere presentata esclusivamente all’INPS.

LE FAQ DI CASSA FORENSE

 

San Girolamo

Cerca un santo:

 

San Girolamo


San Girolamo

autore: Guercino anno: 1641 titolo: Visione di san Girolamo luogo: Museo della Città, Rimini
Nome: San Girolamo
Titolo: Sacerdote e dottore della Chiesa
Nascita: 347, Stridone, Dalmazia
Morte: 30 settembre 420, Betlemme
Ricorrenza: 30 settembre
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Memoria liturgica
È il Santo che pose tutta la sua vasta erudizione a servizio della Sacra Scrittura. Nacque nel 347 a Stridone in’ Dalmazia, da famiglia patrizia e cristiana. Giovane di natura irrequieta, venne a Roma per approfondirsi negli studi, per i quali sentiva innata attrattiva. Quantunque cattolico praticante, si lasciò sedurre dallo studio dei classici pagani, pei quali nutriva grande venerazione. Amante della cultura fu nelle Gallie, a Costantinopoli, ad Antiochià, ecc., apprendendo il greco, il latino, l’ebraico, il siriaco e il caldaico.

Papa Damaso gli chiese di tradurre in latino il Vecchio Testamento, e rivedere il Nuovo. Girolamo accettò l’arduo compito, e per soddisfarvi meglio stimò opportuno fissare la dimora nella Giudea. Si stabili a Betlemme in una grotta presso quella dove nacque il Salvatore, e quivi consacrò tutta la vita e la sua vasta erudizione alla traduzione e commento delle Sacre Scritture.

Tentato a desistere dall’impresa e ad abbandonare la solitudine, riuscì a vincersi mediante prolungati digiuni, assidua preghiera e pene corporali, tanto che poteva scrivere più tardi: « Serbi per sè Roma i suoi tumulti, scorra il sangue nelle sue arene, risuoni il circo delle grida insensate,’ siano riboccati di lussuria i suoi teatri… Qui noi pensiamo solamente quanto sia salutare rimanere uniti con Dio e mettere in Lui tutta la nostra speranza, affinchè un giorno possiamo scambiare la nostra povertà col regno dei cieli… ».

Il rigore morale di Girolamo, lo rendeva decisamente favorevole all’introduzione del celibato ecclesiastico e all’eradicazione del fenomeno delle cosiddette agapete, vergini cristiane che consacravano la propria vita a Dio con un voto di castità e conducevano vita in comune, non era ben visto da buona parte del clero, fortemente schierato su posizioni giovinianiste. In una lettera ad Eustochio, Girolamo si esprime contro le agapete nei seguenti termini: «Oh vergogna, oh infamia! Cosa orrida, ma vera! Donde viene alla Chiesa questa peste delle agapete? Donde queste mogli senza marito? E donde in fine questa nuova specie di puttaneggio?»

Superate difficoltà d’ogni genere e sopportate con pazienza le critiche, dopo un lungo ed estenuante lavoro, terminava finalmente l’opera monumentale della traduzione della Sacra Scrittura. I dotti del tempo la stimarono un prodigio, ed ancor oggi la traduzione di S. Girolamo è ufficiale nella Chiesa. Combattè vigorosamente tutti quelli che snaturavano il dogma o spargevano scissioni nel gregge di Cristo: le sue lettere immortali ne sono prova. Benchè infermo e ridotto a pelle e ossa, non risparmiò mortificazione alcuna al suo corpo, ripetendo che intendeva consumare il sacrificio della sua vita sulla vetta del Golgota.

Si spegneva nel Signore il 30 settembre 420, dopo una lunga vita di lotta, di lavoro e di preghiere. La Chiesa riconobbe in lui uno dei più fermi e sicuri testimoni della verità, e ornò la sua fronte coll’aureola dei Dottori.

PRATICA. Procuratevi una copia del S. Vangelo e leggetelo.

PREGHIERA. O Dio, che ti sei degnato provvedere la tua Chiesa del beato Girolamo confessore, Dottore Sommo nell’esporre le Sacre Scritture, fa’, ti preghiamo, che per sua intercessione e col tuo aiuto possiamo praticare quello che egli insegnò colla parola e coll’esempio.

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria di san Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa: nato in Dalmazia, nell’odierna Croazia, uomo di grande cultura letteraria, compì a Roma tutti gli studi e qui fu battezzato; rapito poi dal fascino di una vita di contemplazione, abbracciò la vita ascetica e, recatosi in Oriente, fu ordinato sacerdote. Tornato a Roma, divenne segretario di papa Damaso e, stabilitosi poi a Betlemme di Giuda, si ritirò a vita monastica. Fu dottore insigne nel tradurre e spiegare le Sacre Scritture e fu partecipe in modo mirabile delle varie necessità della Chiesa. Giunto infine a un’età avanzata, riposò in pace.

SAN GIROLAMO E IL LEONE

San Gerolamo nello studio

titolo San Gerolamo nello studio
autore Colantonio anno 1445-46 ca

Un giorno un leone ferito si presentò nel monastero di San Girolamo e i confratelli fuggirono spaventati ma San Girolamo lo accolse coraggiosamente. Egli ordinò ai confratelli di lavare le zampe al leone e curarle scoprendo così che i rovi avevano dilaniato le piante delle zampe. Quando il leone guarì, rimase nel monastero. Su di esso i monaci confidarono per garantirsi la custodia dell’asino del convento.

Un giorno, mentre l’asino stava pascolando, il leone si addormentò e alcuni mercanti, ne approfittarono per appropriarsi dell’equino. Al rientro al monastero, il leone venne accusato dai monaci di aver divorato l’asino, cosicché gli vennero affidati tutti i lavori che normalmente venivano svolti da quest’ultimo.

I mercanti che avevano rubato l’asino chiedono perdono al Santo

titolo I mercanti che avevano rubato l’asino chiedono perdono al Santo
autore Maestro dei Gesuati anno 1450-1459

Un giorno il felino incrociò sul suo cammino la carovana dei mercanti che avevano portato via l’asino dove riconobbe il ciuco. Si precipitò verso di loro ruggendo terribilmente e mettendoli in fuga. Dopo di che condusse l’asino ed i cammelli, carichi di mercanzia, al convento. Quando i mercanti tornarono, si recarono al convento a chiedere a San Girolamo il perdono e la restituzione delle loro mercanzie, cosa che San Girolamo fece, raccomandando loro di non rubare più le proprietà altrui.

Flessibilità del congedo di maternità: la documentazione necessaria

Flessibilità del congedo di maternità: la documentazione necessaria

La circolare INPS 29 settembre2022, n. 106 chiarisce tutti gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria da presentare in caso di maternità delle lavoratrici. L’Istituto, al fine di contrastare l’aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi anche giurisdizionali delle lavoratrici private e della gestione separata, spiega che la verifica dei certificati non deve incidere sugli aspetti indennitari della maternità, di competenza dell’Istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.

La circolare inoltre, per garantire un’applicazione delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo sempre più orientato verso forme di flessibilità e favorire la maggiore tutela delle lavoratrici madri, precisa che l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità. Pertanto, la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, non deve più essere presentata all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro e/o committenti.

Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il menzionato articolo 20 prevede che tali certificazioni siano rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico convenzionato, nonché, dove previsto, dal medico aziendale.

 

Customer Experience 2022: avvio rilevazione

Customer Experience 2022: avvio rilevazione

L’Istituto, con il messaggio 28 settembre 2022, n. 3534, informa l’utenza che intende avviare una rilevazione di Customer Experience per l’anno 2022 su tutto il territorio nazionale.

Per la realizzazione del progetto è stato elaborato un questionario per valorizzare il giudizio degli utenti su tutti gli elementi relativi al “customer journey” all’interno dei servizi erogati dall’INPS,

INPS ha individuato i seguenti prodotti di elevato impatto sull’utenza:

  • Pensione vecchiaia (gestioni pubblica e privata);
  • Pensione anticipata (gestioni pubblica e privata);
  • Pensione Opzione donna (gestioni pubblica e privata);
  • NASpI ;
  • Disoccupazione agricola;
  • Bonus asilo nido;
  • Reddito di Cittadinanza;
  • Indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
  • Congedo parentale per le lavoratrici autonome;
  • Autorizzazioni ANF – Lavoratori Domestici;
  • Ricostituzioni contributive.

La rilevazione interesserà un campione di circa 567.000 utenti che, da marzo 2022 a luglio 2022, hanno ricevuto la prestazione richiesta.

A tali utenti verrà inviata nei prossimi giorni una e-mail contenete il link per accedere al questionario.

Al termine di ciascuna rilevazione, i risultati saranno elaborati a cura del Coordinamento generale statistico attuariale e resi noti.

Riforma pensioni, proposte della destra e dei sindacati tra anticipi e flessibilità

Riforma pensioni, proposte della destra e dei sindacati tra anticipi e flessibilità

Pensione, cos'è Quota 41: come funziona e requisiti - Adnkronos.com - adnkronos.com
Pensione, cos’è Quota 41: come funziona e requisiti – Adnkronos.com – adnkronos.com

I partiti vincitori delle elezioni per una maggior flessibilità in uscita; i sindacati spingono per una pensione a 62 anni o con 41 di contributi

Tra i dossier più urgenti per il prossimo governo vi è quello relativo alle Pensioni: con l’uscita di scena di Quota 100 e a fine anno anche di Quota 102, i lavoratori italiani si ritroverebbero nella condizione di poter accedere alla pensione con le regole previste dalla legge Fornero, cioè una volta raggiunti i 67 anni di età anagrafica oppure i 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Le proposte della destra

Nei programmi elettorali della destra, schieramento vincitore delle ultime elezioni, era prevista una modifica alla legge Fornero.

 
 

Fratelli d’Italia, primo partito in Italia dopo le elezioni, nel proprio programma parlava in particolare di necessità di innalzare le pensioni minime e quelle di invalidità e di istituire delle flessibilità in uscita, favorendo in questo modo il ricambio generazionale.

La Lega Nord ha invece portato avanti il proprio “cavallo di battaglia”, la Quota 41, cioè la possibilità di ritirarsi dal lavoro con 41 anni di contributi versati, indipendentemente dall’età. Dal sottosegretario della Lega Claudio Durigon è stata però avanzata anche la proposta di istituire un nuovo fondo per i pensionamenti anticipati, rivolto a quei lavoratori che si trovino a rischio licenziamento o cassa integrazione nelle aziende in crisi; secondo questa proposta i requisiti richiesti sarebbero invece i 62 anni di età e i 38 di contributi.

 

La proposta dell’INPS

Anche dall’INPS, nella persona del presidente Pasquale Tridico, era stata lanciata la proposta di una pensione anticipata raggiungibile a circa 62 o 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi previdenziali, ma attribuendo in questo caso un assegno parziale.

Le richieste dei sindacati

Le organizzazioni sindacali spingono per l’introduzione di regole più flessibili, chiedendo che i lavoratori possano andare in pensione o con il requisito anagrafico dei 62 anni di età oppure con 41 anni di contributi versati, indipendentemente dall’età.

Se questo può essere sufficiente per il generico lavoratore, è poi necessario un particolare sostegno alle categorie più deboli, come i disoccupati, gli invalidi, gli appartenenti alle categorie dei lavori gravosi e usuranti, le donne; a costoro andrebbero garantite delle condizioni più favorevoli e strutturali. Secondo i sindacati è inoltre necessario ampliare la platea dei lavori gravosi ed usuranti, dalla quale allo stato attuale diverse categorie di lavoratori disagiati sono escluse.

 

I sindacati ritengono inoltre necessario modificare l’attuale sistema che prevede l’adeguamento delle condizioni pensionistiche alla speranza di vita, che penalizza doppiamente i lavoratori, in quanto tale meccanismo interviene sia sui requisiti anagrafici e contributivi sia sul calcolo dei coefficienti di trasformazione, che determinano l’ammontare dell’assegno pensionistico.

 

Utilizzo di Facebook e RGPD nell’UE: il caso tedesco

Utilizzo di Facebook e RGPD nell’UE: il caso tedesco

 

Per l’avvocato generale della Corte UE (conclusioni nella causa C-252/21, Meta Platforms e.a.), un’autorità garante della concorrenza può tener conto della compatibilità di una prassi commerciale col RGPD, ma anche prendere in considerazione ogni decisione o indagine dell’autorità di controllo competente in forza di detto regolamento.

     Indice

1. L’impiego dei dati degli utenti Facebook

Meta Platforms è proprietaria della rete sociale online “Facebook”, i cui utenti sono tenuti ad accettare le relative condizioni d’uso, le quali rinviano alle regole sull’uso dei dati e dei cookies fissate da Meta Platforms. In virtù delle medesime Meta Platforms raccoglie dati provenienti da ulteriori servizi propri del gruppo, quali Instagram e WhatsApp, come pure da website e applicazioni di terzi, tramite interfacce integrate o cookies memorizzati nel device dell’utente. Meta Platforms, inoltre, collega tali dati con l’account Facebook dell’utente e li impiega a fini promozionali.

2. Lo sfruttamento abusivo

L’autorità federale tedesca della concorrenza ha vietato a Meta Platforms il trattamento dei dati previsto dalle condizioni d’uso di Facebook, nonché l’attuazione di dette condizioni, imponendo misure dirette alla cessazione di tali attività. L’autorità ha ritenuto che il trattamento di dati non conforme al RGPD costituisse sfruttamento abusivo della posizione dominante di Meta Platforms sul mercato delle reti sociali per gli utenti privati in Germania.


Potrebbero interessarti anche:


3. Il ricorso di Meta Platforms

La company ha proposto ricorso avverso la decisione della suddetta autorità dinanzi al Tribunale superiore del Land Düsseldorf, il quale ha chiesto alla Corte UE se le autorità nazionali garanti della concorrenza possano valutare la conformità di un trattamento di dati col RGPD.

4. Le conclusioni dell’avvocato generale

L’avvocato generale:

  • considera che, pur se un’autorità della concorrenza non è competente a constatare una violazione del RGPD, tuttavia nell’esercizio delle proprie competenze può tener conto della compatibilità di una prassi commerciale col RGPD, evidenziando la circostanza che una prassi sia conforme o meno al RGPD può costituire un indizio per stabilire se essa costituisca una violazione delle regole della concorrenza. Per l’effetto, ha precisato che un’autorità garante della concorrenza può valutare l’osservanza del RGPD solo a titolo incidentale e fatti salvi poteri dell’autorità di controllo competente ai sensi di tale regolamento. Quindi, l’autorità garante della concorrenza deve tener conto di ogni decisione o indagine dell’autorità di controllo competente, e informarla di qualsiasi dettaglio pertinente e eventualmente consultarsi con essa;
  • è del parere che la circostanza che l’impresa che gestisce una rete sociale goda di una posizione dominante sul mercato nazionale delle reti sociali online per utenti privati non rimette in discussione la validità del consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali. Siffatta circostanza svolge un ruolo nella valutazione della libertà del consenso, la cui dimostrazione incombe al responsabile del trattamento dei dati;
  • considera che la prassi controversa di Meta Platforms possono rientrare nelle giustificazioni previste dal RGPD per il trattamento dei dati senza il consenso dell’interessato, purché siano necessari alla prestazione dei servizi collegati all’account Facebook;
  • rileva che il divieto del trattamento dei dati personali sensibili può riferirsi anche al trattamento dei dati controversi, ovvero quando le informazioni trattate consentono la profilazione dell’utente secondo le caratteristiche sensibili contemplate dal RGPD. In siffatto contesto, affinché possa essere invocata l’eccezione a tale divieto, riguardante i dati che l’interessato ha manifestamente reso pubblici, l’utente deve essere consapevole che, tramite un atto esplicito, rende pubblici dati personali. Quindi, un comportamento consistente nella consultazione di website e applicazioni, nell’inserimento di dati in tali siti e applicazioni o nell’attivazione di pulsanti di selezione integrati in essi non può, in linea di principio, essere equiparato a un comportamento che rende manifestamente pubblici i dati personali sensibili dell’utente.

Volume consigliato

La tutela del consumatore nella disciplina antitrust

La tutela del consumatore nella disciplina antitrust

Contributo allo studio degli interessi dei consumatori nel diritto amministrativoScopo del presente volume è quello di delineare un quadro delle diverse relazioni che si possono presentare tra pubbliche amministrazioni e consumatore, singolo e associato, anche al di là del settore dei servizi pubblici che, in maniera più evidente, coinvolge la figura dell’utente. Il riferimento è rivolto principalmente all’attività delle amministrazioni indipendenti nello svolgimento della loro funzione di vigilanza e regolazione dei mercati, a quella di competenza delle Camere di Commercio, anch’esse con funzioni di regolazione del mercato e cura degli interessi dei consumatori, e ai compiti attribuiti al Ministero dello Sviluppo Economico.
Nella seconda parte del lavoro l’attenzione si concentra sul ruolo del consumatore, singolo e associato, nella determinazione delle politiche di mercato e sulle funzioni svolte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’analisi, muovendo dalla considerazione che l’interesse del consumatore ha una rilevanza diretta ed immediata nella disciplina antitrust, si è sviluppata nella direzione di precisare il fondamento giuridico-costituzionale di questo interesse, attraverso una reinterpretazione del concetto di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione. Nell’affrontare le tematiche che via via si sono trattate, si è dato conto delle politiche adottate dall’Unione europea che, come ormai noto, ha ricoperto un ruolo decisivo nel potenziamento della tutela del consumatore-utente e a cui si deve, per l’appunto, il c.d. diritto dei consumi.Sara Forasassi è dottore di ricerca in Diritto pubblico e professore a contratto presso l’Università di Bologna, Facoltà di Economia-Rimini, dove insegna Diritto pubblico dell’economia e dell’impresa, e Facoltà di Scienze Statistiche, dove insegna Diritto dell’economia e Diritto dei mercati finanziari II.

Leggi descrizione
Sara Forasassi, 2010, Maggioli Editore
25.00 € 23.75 €

Diventa autore di Diritto.it

 

Elezioni italiane: il Garante Privacy chiede chiarimenti a Facebook

Elezioni italiane: il Garante Privacy chiede chiarimenti a Facebook

 

Tramite comunicato stampa pubblicato in data odierna, il Garante per la privacy comunica di aver inviato a Facebook Italia una richiesta urgente di chiarimenti “in relazione alle attività intraprese dal social network riguardo alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano.”

>>>Leggi il comunicato stampa<<<

     Indice

1. L’iniziativa di Meta

La richiesta nasce dall’iniziativa annunciata da Meta, la società che gestisce il social, di una campagna informativa, indirizzata agli utenti maggiorenni italiani, in occasione delle elezioni. La campagna dovrebbe essere finalizzata a contrastare le interferenze e rimuovere i contenuti che disincentivano al voto, tramite la collaborazione con organizzazioni indipendenti di fact-checking e l’utilizzo di un Centro operativo virtuale per identificare in tempo reale potenziali minacce.


Potrebbero interessarti anche:


2. Le preoccupazioni del Garante

Il Garante, preoccupato per l’approccio di Meta, considerando anche la problematicità di progetti analoghi (“Candidati”, per le elezioni 2018), e il recente caso “Cambridge Analytica”, ricorda che è necessario prestare particolare attenzione al trattamento di dati idonei a rivelare le opinioni politiche degli interessati e al rispetto della libera manifestazione del pensiero, e invita Facebook a fornire più informazioni sull’iniziativa.

Le richieste di informazioni vertono principalmente sull’uso dei dati, quindi sulla natura e modalità dei trattamenti di dati su eventuali accordi finalizzati all’invio di promemoria, e la pubblicazione degli “adesivi” informativi, nonché sulle misure adottate per garantire che solo persone maggiorenni siano interessate dall’iniziativa.

Diventa autore di Diritto.it

 

Concorso Giustizia 5410 posti: pubblicate le graduatorie

Concorso Giustizia 5410 posti: pubblicate le graduatorie

 

Sono stati pubblicati il 23 settembre le graduatorie dei bandi di concorso del Ministero della Giustizia, gestiti dalla Commissione RIPAM per l’assunzione di vari profili, per un totale di 5410 posti

     Indice

1. Il concorso

Il concorso era finalizzato all’assunzione di 5410 unità, di cui 1660 laureati per l’assunzione a tempo determinato come personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, e 750 + 3000 diplomati per l’assunzione a tempo determinato rispettivamente come personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e personale non dirigenziale area funzionale seconda, fascia economica F1.

>>>Qui l’articolo in proposito<<<

Sono state presentate oltre 72mila domande, e le prove si sono tenute regolarmente nei giorni 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022

2. Le graduatorie

Il 23 settembre sono state pubblicate sul sito di RIPAM le graduatorie dei vincitori.

Sullo stesso sito compare l’indicazione che la convocazione dei vincitori, per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, avverrà dal 12 al 20 ottobre, presso la Corte d’Appello di ciascun Distretto, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. L’immissione in servizio è prevista a far data dal 21 novembre.

Diventa autore di Diritto.it

Il Garante privacy favorevole alla riforma del processo penale

Il Garante privacy favorevole alla riforma del processo penale

 

Il Garante, con comunicato datato 16 settembre, ha espresso parere favorevole sullo schema della riforma Cartabia del processo penale. Ha tuttavia suggerito maggiori garanzie per i dati degli imputati, degli indagati e di tutte le altre persone coinvolte nei procedimenti penali.

>>>Leggi il comunicato del Garante<<<

     Indice

  1. Le innovazioni del decreto
  2. Le modifiche suggerite dal Garante

1. Le innovazioni del decreto

Il decreto, tramite il gran numero di innovazioni, comporta anche delle novità in materia di privacy e dati personali. L’ambito che viene toccato maggiormente è quello che ruota intorno alla digitalizzazione e processo penale telematico, in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti, oppure in materia di registrazioni e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza.

>>>Leggi di più sulla riforma del processo penale<<<

2. Le modifiche suggerite dal Garante

Il Garante, come si è detto, ha dato parere positivo sulla riforma, ma ha suggerito al Governo di adottare ulteriori tutele nel trattamento dei dati giudiziari, per la loro delicatezza.

Suggerisce dunque di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità dei collegamenti telematici previsti per la partecipazione a distanza alle udienze o alla formazione degli atti giudiziari. Bisognerà anche fare attenzione alla notificazione di atti mediante pubblici annunci su internet, sottraendole all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca e precisando il termine massimo di permanenza online.

Inoltre, bisognerebbe introdurre ulteriori tutele per le persone destinatarie di provvedimenti di archiviazione o proscioglimento. Per questo motivo, il Garante suggerisce di introdurre due nuove forme di “oblio”, nel rispetto della presunzione di innocenza. Una prima forma di “oblio” dovrebbe garantire la deindicizzazione preventiva dei provvedimenti giudiziari in modo da sottrarre il nome di indagati e imputati alle ricerche condotte tramite motori generalisti; una seconda forma dovrebbe intervenire, invece, nella fase successiva consentendo ai soggetti coinvolti di richiedere la sottrazione all’indicizzazione, ex post, dei propri dati contenuti nel provvedimento.

Il Garante comunica anche di aver suggerito che anche le disposizioni attuative previste dal decreto legislativo siano sottoposte alla sua attenzione, per conformarne pienamente il contenuto alla disciplina di protezione dati.

>>>Segui le novità sulla riforma della giustizia<<<

Diventa autore di Diritto.it

 

La Cassa Forense proroga l’abrogazione del contributo integrativo

La Cassa Forense proroga l’abrogazione del contributo integrativo

 

Con comunicazione del 21 settembre la Cassa Forense annuncia la decisione di prorogare anche per l’anno 2023 la temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti.

     Indice

1. La sospensione già in atto

L’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento Unico della Previdenza prevedeva che il contributo minimo integrativo non fosse dovuto per gli anni dal 2018 al 2022, essendo però comunque dovuto il pagamento del contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato.

2. Il motivo dell’intervento

Una commissione già da oltre due anni sta esaminando un’articolata riforma previdenziale. Il testo della riforma dovrebbe essere approvato in breve tempo, visto che già nell’ultima seduta è iniziata la votazione articolo per articolo. Uno scenario questo che renderebbe non in linea con il percorso riformatore avviato dalla Cassa il ripristino del contributo minimo integrativo di 710 euro – come era prima del 2018 – per il solo anno 2023, prima cioè dell’entrata in vigore della Riforma.

La riforma in questione prevede interventi strutturali importanti, in particolare il passaggio ad un sistema contributivo “per anzianità”, un elemento destinato a incidere in modo consistente sugli equilibri finanziari di lungo periodo, senza penalizzare l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali per le future generazioni di iscritti e disciplinando in maniera più adeguata ed equa la materia contributiva.

Di qui la decisione di soprassedere sul ripristino del contributo minimo integrativo, mantenendone l’abrogazione temporanea. Resta invece, come da Regolamento, il contributo del 4% sull’effettivo volume d’affari.

Diventa autore di Diritto.it

 

Bonus 200 euro: da oggi h.12 le richieste per professionisti e autonomi

Bonus 200 euro: da oggi h.12 le richieste per professionisti e autonomi

 

Sulla G.U. del 24 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 19 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che detta i criteri e le modalità finalizzate alla concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni  previdenziali  dell’INPS e dei professionisti iscritti  agli  enti  gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

1. Finalità

Col decreto del 19 agosto sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del d.l. n. 50/2022, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori  autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi.

2. Beneficiari e misura dell’indennità

Possono beneficiare dell’indennità una tantum i  lavoratori autonomi e i  professionisti  iscritti  alle  gestioni  previdenziali dell’INPS, come anche i professionisti iscritti agli enti gestori di  forme  obbligatorie  di previdenza ed assistenza di cui  al d.lgs. n. 509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996 che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito  complessivo non superiore a 35.000 euro. I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra  indicate gestioni  previdenziali  alla  data  di   entrata   in   vigore   del d.l. n. 50/2022,  con  partita  IVA  attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data. Per accedere all’indennità occorre aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale viene richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020.

3. 200 euro

L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda. Le domande per l’ottenimento sono presentate dai beneficiari all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la  regolarità ai  fini  dell’attribuzione  del beneficio,  provvedendo  ad  erogarlo  sulla  base  del  monitoraggio sull’utilizzo delle risorse  complessive. L’indennità risulta incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022. L’indennità:

  • non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali,
  • non è cedibile,
  • non è sequestrabile,
  • non è pignorabile,
  • è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

4. Modalità di presentazione della domanda

Per il riconoscimento del   beneficio, l’interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui  è iscritto, nei termini, con le modalità e  secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Ove il soggetto   interessato   sia   iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (di cui al d.lgs. n.  509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996)   l’istanza   dovrà essere   presentata solo all’Inps. L’istanza deve essere corredata dalla   dichiarazione dell’interessato, in forma di autocertificazione:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del d.l. n. 50/2022;
  • di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  • di essere  iscritto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del d.l. n. 50/2022 a una   delle   gestioni previdenziali dell’INPS o  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza   e assistenza (di cui al d.lgs. n. 509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996);
  • nel caso di contemporanea iscrizione a   diversi   enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica:

  • del documento di identità in corso di validità,
  • del codice fiscale,
  • le coordinate bancarie o postali  per  l’accreditamento  dell’importo relativo al beneficio.

5. Click day

L’Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico  delle  domande  presentate  e  accolte  sulla  base  del procedimento  di  verifica  della  sussistenza  dei   requisiti   per l’ammissione al beneficio.

6. Verifica dei requisiti

L’indennità una tantum viene corrisposta sulla base  dei  dati dichiarati  dal  richiedente  e  disponibili  all’ente  erogatore  al momento del pagamento, e risulta soggetta alla successiva  verifica  anche tramite le informazioni fornite in  forma  disaggregata  per  ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e  ogni altra P.A. che detiene informazioni utili. In ordine al requisito reddituale, dal computo del  reddito personale  assoggettabile  a Irpef,   al   netto   dei   contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
  • il reddito della casa di abitazione,
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Nel caso in cui, in esito ai controlli in questione, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di  recupero  nei  confronti  del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

Sul tema leggi anche:

Diventa autore di Diritto.it

 

Mascherine e Green Pass: la timeline dei prossimi cambiamenti

Mascherine e Green Pass: la timeline dei prossimi cambiamenti

 
Mascherine e Green Pass: la timeline dei prossimi cambiamenti

Dal I ottobre stop alle mascherine sui mezzi pubblici, mentre permangono fino al 31 ottobre sui luoghi di lavoro. Green pass obbligatorio in ospedali e RSA fino al 31 dicembre.

    Indice

  1. Stop a mascherine nei mezzi di trasporto al I ottobre
  2. Il Protocollo luoghi di lavoro permane fino al 31 ottobre
  3. Fino al 31 dicembre 2022 Green Pass per ospedali e RSA

1. Stop a mascherine nei mezzi di trasporto al I ottobre

Un decreto-legge del 15 giugno scorso, che aveva introdotto novità in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, aveva disposto la proroga, fino al 30 settembre, dell’impiego delle mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblici, esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie. Non risulta rinnovata la proroga, pertanto, allo spirare del 30 settembre 2022 decade l’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2:

– sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei,

– nelle Rsa,

– nelle strutture sanitarie.


Potrebbero interessarti anche


2. Il Protocollo luoghi di lavoro permane fino al 31 ottobre

Il 30 giugno scorso il Ministero del Lavoro, quello della Salute, MISE, INAIL e parti sociali avevano siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, aggiornando e rinnovando i precedenti accordi, e tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza. Quello del 30 giugno aveva aggiornato tali misure, disponendo linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio. Le misure prevenzionali, in vigore fino al 31 ottobre, dispongono che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro deve assicurare, fino al 31 ottobre, la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

3. Fino al 31 dicembre 2022 Green Pass per ospedali e RSA

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta, fino al 31 dicembre, per:

    • la permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici;
    • la permanenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati. È sempre consentito agli accompagnatori di tali soggetti prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura;
  • l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice;
  • le uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.

Diventa autore di Diritto.it