Archivi giornalieri: 12 settembre 2022

Decreto legislativo 105/2022

Decreto legislativo 105/2022 recante: “Attuazione della direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/7/2022 il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, vigente dal 13 agosto scorso, che prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e per meglio conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare; specifiche previsioni riguardano il congedo obbligatorio di paternità e la definizione delle modalità di fruizione, compreso il trattamento economico e normativo, la disciplina, salvo che non sia diversamente specificato, è direttamente applicabile anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; inoltre, una specifica disposizione è stata introdotta, nell’ambito delle modifiche apportate alla legge 104/1992, che prevede il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla medesima legge.

Sezione Lavoro Sentenza n. 17320 del 27/5/2022

Sezione Lavoro Sentenza n. 17320 del 27/5/2022 Impiego pubblico – dirigenza –– procedura comparativa e idoneativa – requisito motivazionale – risarcimento del danno – rigetto ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione è intervenuta fornendo chiarimenti alle amministrazioni pubbliche, in merito ai conferimenti di incarichi dirigenziali del Pubblico Impiego. In particolare fornendo precisazioni riguardo alla corretta applicazione delle procedure comparative, introdotte con il d.l. 80/2021, convertito in l. 113/2021 a seguito del Pnrr, e previste al fine di valutare capacità, attitudine, motivazioni individuali per l’accesso alla dirigenza. Nei fatti, i giudici rigettavano l’appello proposto da un dirigente architetto con funzione dirigenziale non generale della Sovrintendenza per i beni architettonici che aveva partecipato al procedimento per il conferimento di analogo incarico presso la Sovrintendenza di un’altra regione. La dirigente lamentava di essere stata illegittimamente posposta ai fini della valutazione ad altri candidati e ne richiedeva adeguato risarcimento del danno. La procedura comparativa di cui sopra, si pone in contrapposizione con quella idoneativa adottata da molte amministrazioni e sostenuta da molte pronunce della giurisprudenza amministrativa. Tale procedura restringe la scelta dei candidati a tutti quelli in possesso delle necessarie competenze dando così la possibilità al direttore generale di scegliere l’incaricato, sovvertendo in tal modo l’ordine di preferenza determinata dalla commissione preposta. La Cassazione chiarisce che in tema di impiego pubblico privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (art. 19 d.lgs. n. 165/2001), obbligano l’amministrazione (…) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (…), a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, anche nelle procedure non strettamente concorsuali nelle valutazioni comparative il principio motivazionale deve essere esplicitato per giustificare le scelte cui si è data preponderanza. Eventuali procedure comparative non motivate possono portare una responsabilità erariale e conseguente risarcimento del danno al candidato illecitamente estromesso.

 

Sezione centrale controllo legittimità atti Governo e Amministrazioni Stato Deliberazione n. 4/2022 Incarichi dirigenziali – Legittimità procedure di selezione

Sezione centrale controllo legittimità atti Governo e Amministrazioni Stato Deliberazione n. 4/2022 Incarichi dirigenziali – Legittimità procedure di selezione

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in merito alle modalità di conferimento di funzioni dirigenziali in coerenza con la locuzione, contenuta nel comma 6 del d.lgs. 165/2001, riferita a professionalità da reclutare, “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”. Per i giudici contabili la locuzione “deve intendersi riferita esclusivamente ai ruoli dirigenziali”, qualora la verifica di professionalità in questo ambito abbia dato esiti negativi, e premesso che nell’attuale sistema l’affidamenti di funzioni dirigenziali ad altri soggetti resta una pratica eccezionale, poiché la modalità di reclutamento fisiologica resta quella concorsuale, l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, “può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente” (ex multis: Sez. Centr. Contr.del. 36/2014; Sez. Controllo Lazio del.82/2022).

 

Sezione Lavoro Sentenza n. 17320 del 27/5/2022 Impiego pubblico – dirigenza –– procedura comparativa e idoneativa – requisito motivazionale – risarcimento del danno – rigetto ricorso

Sezione Lavoro Sentenza n. 17320 del 27/5/2022 Impiego pubblico – dirigenza –– procedura comparativa e idoneativa – requisito motivazionale – risarcimento del danno – rigetto ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione è intervenuta fornendo chiarimenti alle amministrazioni pubbliche, in merito ai conferimenti di incarichi dirigenziali del Pubblico Impiego. In particolare fornendo precisazioni riguardo alla corretta applicazione delle procedure comparative, introdotte con il d.l. 80/2021, convertito in l. 113/2021 a seguito del Pnrr, e previste al fine di valutare capacità, attitudine, motivazioni individuali per l’accesso alla dirigenza. Nei fatti, i giudici rigettavano l’appello proposto da un dirigente architetto con funzione dirigenziale non generale della Sovrintendenza per i beni architettonici che aveva partecipato al procedimento per il conferimento di analogo incarico presso la Sovrintendenza di un’altra regione. La dirigente lamentava di essere stata illegittimamente posposta ai fini della valutazione ad altri candidati e ne richiedeva adeguato risarcimento del danno. La procedura comparativa di cui sopra, si pone in contrapposizione con quella idoneativa adottata da molte amministrazioni e sostenuta da molte pronunce della giurisprudenza amministrativa. Tale procedura restringe la scelta dei candidati a tutti quelli in possesso delle necessarie competenze dando così la possibilità al direttore generale di scegliere l’incaricato, sovvertendo in tal modo l’ordine di preferenza determinata dalla commissione preposta. La Cassazione chiarisce che in tema di impiego pubblico privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (art. 19 d.lgs. n. 165/2001), obbligano l’amministrazione (…) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (…), a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, anche nelle procedure non strettamente concorsuali nelle valutazioni comparative il principio motivazionale deve essere esplicitato per giustificare le scelte cui si è data preponderanza. Eventuali procedure comparative non motivate possono portare una responsabilità erariale e conseguente risarcimento del danno al candidato illecitamente estromesso.

 

CFC62a

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Come vengono computate le assenze per malattia del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale?

La disciplina contrattuale di riferimento per la soluzione della questione in esame si rinviene nell’art. 33, comma 9, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022. In particolare, in merito al part-time verticale, la citata disposizione prevede che “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno […] il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno.”

Pertanto, dal contenuto della clausola suindicata si evince che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, trova applicazione un principio di riproporzionamento che, in relazione alle assenze per malattia e fermo restando il triennio di riferimento entro il quale calcolare il predetto periodo di conservazione del posto, avrà ad oggetto:

a)       il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto), di cui all’art. 29 del CCNL in parola;

b)      periodi in cui compete la retribuzione intera o ridotta, di cui al comma 10 dell’art. 29 citato.

In proposito, si precisa che, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, è applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Sul punto oltre all’art. 29, comma 10 lett. a) del citato CCNL, sussiste anche un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale i giorni festivi e/o i giorni non lavorativi ricadenti all’interno dell’arco temporale cui si riferisce il certificato medico, salva l’ipotesi di diversa previsione contrattuale, vengono computati come assenze per malattia (ex multis, Cass. Civ. sez. Lavoro sent. del 24/11/2016 n. 24027; Cass. sent. del 24/9/2014 n. 20106; Cass. sent. del 15/12/2008 n. 29317

ASAN64

 ASAN64

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Quali sono le modalità applicative in tema di “patrocinio legale” nei CCNL Area Sanità 2016/2018 art. 67, CCNL Area Funzioni Locali – Dirigenza PTA art. 82 e CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 art. 26?

Premesso che per “giudizi contabili” si intendono, in estrema sintesi, quei particolari giudizi amministrativo-contabili instaurati davanti alla Corte dei Conti in presenza del c.d. “danno erariale” arrecato dal dipendente all’Azienda o Ente nell’esercizio delle sue funzioni, per quanto riguarda il personale del comparto sanità si ritiene che, nonostante l’evidente diversa scritturazione delle norme risalenti al 2001, il patrocinio legale opera anche nelle rare volte in cui tale personale sia coinvolto in procedimenti giudiziari amministrativo – contabili. In tali fattispecie, tuttavia, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 poiché nei procedimenti amministrativo-contabili il conflitto di interessi è sempre presunto.

Per la stessa motivazione di cui al precedente periodo, nell’art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità, il patrocinio legale nei giudizi amministrativo-contabili instaurati nei confronti dei dirigenti sanitari è disciplinato nel penultimo periodo del comma 2 tra i casi in cui “non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi“.

Anche per il personale dirigente della PTA dell’Area delle funzioni locali, pur avendosi una menzione dei giudizi contabili già nel comma 1 dell’art. 82 del CCNL 2016-2018, l’Azienda o Ente assumerà a proprio carico gli oneri di difesa sin dall’apertura del procedimento “a condizione che non sussista conflitto di interesse” che in tali giudizi, come si è già detto è sempre presunto.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

Per quanto riguarda invece i “procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità” si precisa che gli stessi vengono menzionati soltanto nell’art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità. Trattasi dei procedimenti promossi ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. e delle procedure di mediazione che costituiscono le condizioni di procedibilità per i giudizi di responsabilità professionale del personale sanitario. A tal proposito, come già precisato nell’orientamento ASAN17 pubblicato sul sito web dell’Agenzia, il criterio per discernere tra l’assunzione diretta degli oneri di difesa (comma 1) e il rimborso successivo delle spese sostenute (comma 2) resta sempre la sussistenza o meno del conflitto d’interesse.

 

CSAN97

 CSAN97

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Le quote destinate al finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale, per il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria CCNL 2016/2018, possono essere determinate utilizzando quali risorse?

Ai sensi dell’art. 13 del CCNL in oggetto, i premi correlati alla performance organizzativa e individuale di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) sono attribuiti, al personale assunto del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, a valere, in quota parte, sulle risorse finanziarie:

–  dell’art. 43 della legge n. 449/1997sulla base dei regolamenti dell’attività conto terzi adottati dagli istituti in attuazione di tale disposizione legislativa;

–  dei progetti di cui all’art. 1, comma 429, della legge n. 205/2017;

–  delle disponibilità di cui all’art. 1, comma 430, della legge n. 205/2017.

CFL164

 CFL164

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La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico?

Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è specificatamente disciplinata dall’art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui all’art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Santissimo Nome di Maria

 

Santissimo Nome di Maria


Santissimo Nome di Maria

autore: Ilian Rachov anno: 2003 titolo: Madonna col Bambino luogo: Collezione privata
Nome: Santissimo Nome di Maria
Titolo: L’amore di Maria verso il Figlio
Ricorrenza: 12 settembre
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Memoria facoltativa

Dopo il nome di Gesù non v’è nome più dolce, più potente, più consolante che quello di Maria; nome dinanzi a cui s’inchinano riverenti gli Angeli, la terra si allieta, l’inferno trema.

Tre sono i principali significati di questo nome:

Mare: dall’ebraico Maryam, nome adatto ad esprimere la sovrabbondanza delle grazie sparse sopra di lei. Come invero tutti i fiumi sboccano nell’oceano, così tutti i tesori delle grazie celesti, tutte le eccelse prerogative e carismi furono versati sopra l’anima della Vergine, la quale è chiamata: « Madre di grazie ».

Amarezza: anche questo conviene moltissimo alla Vergine il cui cuore nuotò in un mare di angoscia, precisamente come aveva predetto il Profeta: « Immenso come il mare è il tuo cordoglio ». Come la Vergine era stata colmata più di tutti i Santi di grazia, così più di tutti loro doveva bere il calice amaro della passione del suo Figliuolo Gesù.

Stella: con questo appellativo la Chiesa invoca la Vergine nel bellissimo inno « Ave, Maris Stella ». S. Bernardo intreccia sapientemente a questo significato le più belle pagine di eloquenza e le più consolanti considerazioni: « Ella è la pura e gloriosa stella che sorge da Giacobbe ed illumina tutto il mondo; la sua luce brilla nei cieli e penetra negli abissi, percorre la terra, infiamma d’amor divino ogni cuore, suscita le virtù e distrugge il vizio. Ella è la candida e dolce stella dalla Provvidenza innalzata sopra il profondo mare dell’universo, per illuminarlo con lo splendore del suo esempio ». Maria è ancora giubilo al cuore, melodia soave all’orecchio, balsamo salutare ad ogni sorta di miserie; come l’arcobaleno indica la fine della tempesta ed annunzia il ritorno della calma, così il nome di Maria entrato in un’anima ne allontana il peccato e la dispone alla pace col Signore.

Il culto del Santissimo Nome della beata Vergine Maria che il Martirologio Romano ricorda in questo giorno, rievoca l’ amore della Madre di Dio verso il suo Figlio santissimo ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore, perché sia invocata con profonda devozione. E’ un culto che si diffuse nel corso dei secoli in tutta la Chiesa, ed i Pontefici arricchirono d’indulgenze l’invocazione dei nomi di Gesù e di Maria.

Nel 1513 il Papa Giulio II da Roma concesse alla Spagna una festa in onore del nome di Maria. San Pio V la sopprese, Sisto V la ripristinò e si estese poi nel 1671 al Regno di Napoli fino a raggiungere Milano. Dopo la vittoria riportata nel nome di Maria contro i Turchi da Giovanni Sobieski, re di Polonia, il Beato Pontefice Innocenzo XI il 12 settembre 1683, in memoria e grato del prodigio, estese questa festa a tutta la Chiesa, fissandola alla domenica fra l’Ottava della Natività. Fu infine san Pio X a riportarla al 12 settembre.

PRATICA. S. Bernardo ci raccomanda: «Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, invoca Maria. Un sì bel nome non si parta dalla tua bocca, non si parta dal tuo cuore ».

PREGHIERA. Deh! concedi, Dio onnipotente, che tuoi fedeli, i quali si rallegrano del nome e della protezione della SS. Vergine Maria, siano liberati, per la sua amorevole intercessione, da tutti i mali in terra, e meritino di giungere ai gaudii eterni nel cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. In questo giorno si rievoca l’ineffabile amore della Madre di Dio verso il suo santissimo Figlio ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore perché sia devotamente invocata.

Santissimo Nome di Maria

autore Ilian Rachov titolo Madonna col Bambino

Scrive il Manzoni:

IL NOME DI MARIA

Tacita un giorno a non so qual pendice Salia d’un fabbro nazaren la sposa; Salia non vista alla magion felice D’una pregnante annosa;

E detto: “Salve” a lei, che in reverenti Accoglienze onorò l’inaspettata, Dio lodando, sclamò: Tutte le genti Mi chiameran beata.

Deh! con che scherno udito avria i lontani Presagi allor l’età superba! Oh tardo Nostro consiglio! oh degl’intenti umani Antiveder bugiardo!

Noi testimoni che alla tua parola Ubbidiente l’avvenir rispose, Noi serbati all’amor, nati alla scola Delle celesti cose,

Noi sappiamo, o Maria, ch’Ei solo attenne L’alta promessa che da Te s’udia, Ei che in cor la ti pose: a noi solenne È il nome tuo, Maria. continua >>

Nome di Maria

PREGHIERA AL NOME DI MARIA

O potente Madre di Dio e Madre mia Maria, è vero che non sono degno neppure di nominarti, ma Tu mi ami e desideri la mia salvezza.

Concedimi, benché la mia lingua sia immonda, di poter sempre chiamare in mia difesa il tuo santissimo e potentissimo nome, perché il tuo nome è l’aiuto di chi vive e la salvezza di chi muore.

Maria purissima, Maria dolcissima, concedimi la grazia che il tuo nome sia da oggi in poi il respiro della mia vita. Signora, non tardare a soccorrermi ogni volta che Ti chiamo, poiché in tutte le tentazioni e in tutte le mie necessità non voglio smettere di invocarti ripetendo sempre: Maria, Maria. continua >>

INNO AL NOME DI MARIA

Inno al Nome di Maria

O dolce Nome, Maria, Maria,
speme e conforto dell’alma mia,
col cuor sul labbro, finché vivrò:
o dolce Nome, t’invocherò.Allor che l’alba rimena il giorno,
allor che il sole fa in mar ritorno,
ovunque stia, ovunque andrò:
o dolce Nome, t’invocherò.

Nel mar crudele di questa vita,
se la mia nave andrà smarrita,
a te mia stella mi volgerò;
o dolce nome t’invocherò.

Tu sei la stella che fuga i venti,
che doma e placa l’onde frementi,
che mille e mille navi salvò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

La sospirata placida calma
per te sicura godrà quest’alma:
per te beato ognor sarò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

Perché sia lungi timore e doglia,
perché sia lungi ogni rea voglia,
a te, Maria. sol penserò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

Quando al confine del viver mio,
a quel confine pur giunto anch’io,
l’estreme voci proferirò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

In quei tremendi mortali affanni,
del fier nemico le insidie, i danni,
per sì bel nome non temerò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

Cosa dicono i programmi elettorali sul Pnrr #OpenPNRR

Cosa dicono i programmi elettorali sul Pnrr #OpenPNRR

Tra chi vede il piano come la “stella polare” e chi invece vuole cambiarlo, vediamo quali sono le posizioni delle principali forze politiche in campo.

 

Tra i temi al centro del dibattito in questa campagna elettorale vi è certamente quello della gestione futura del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il piano che, nell’ambito della strategia europea Next generation Eu, porterà in Italia nei prossimi anni oltre 190 miliardi di euro. Ma cosa dicono i programmi delle principali forze in campo? La posizione che finora ha destato più scalpore è certamente quella di Giorgia Meloni e più in generale della coalizione di centrodestra. La leader di Fratelli d’Italia infatti ha apertamente parlato della possibilità di rivedere le misure contenute nel piano, pur nel rispetto dei regolamenti europei.

Quella di Meloni tuttavia non è l’unica posizione di questo tono. Anche Lega e Forza Italia, che pure hanno fatto parte della maggioranza che ha sostenuto il governo Draghi, aprono (anche se con sfumature leggermente diverse) alla possibilità di modificare il Pnrr in virtù delle mutate situazioni geopolitiche globali.

Posizioni simili inoltre si trovano anche al di fuori del centrodestra. Il M5s di Giuseppe Conte ad esempio propone la possibilità di posticipare le scadenze previste. Critiche all’impostazione del piano infine arrivano dalla lista composta dai Verdi e Sinistra italiana – alleata del Partito democratico – che parla apertamente di una revisione massiccia del Pnrr, con particolare riferimento a un aumento delle risorse dedicate ai temi ambientali.

Trasparenza, informazione, monitoraggio e
valutazione del PNRR

Il tuo accesso personalizzato
al Piano nazionale di ripresa e resilienza

Accedi e monitora

 

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Il centrodestra

Tutte le forze politiche candidate alle elezioni del prossimo 25 settembre hanno dovuto depositare il proprio programma presso il ministero dell’interno. I documenti presentati sono quindi consultabili sull’apposito portale creato dal Viminale. Per quanto riguarda il centrodestra, un primo elemento degno di nota riguarda il fatto che seppure tutti i partiti che lo compongono (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati) abbiano depositato simbolo e programma singolarmente, quest’ultimo è identico per tutti.

L’“Accordo quadro di programma per un governo di centrodestra” contiene una specifica sezione dedicata al Pnrr. Come primo elemento si parla di “pieno utilizzo dei fondi del Pnrr, colmando gli attuali ritardi di attuazione”. Si afferma poi la volontà di un efficientamento dell’utilizzo dei fondi europei, con riferimento all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime e di garantire la piena attuazione delle misure previste per il sud e le aree depresse del paese.

Il centrodestra punta a cambiare il Pnrr in virtù delle mutate condizioni globali.

Già questo è un primo elemento interessante. Abbiamo raccontato infatti che per molte misure, i soggetti responsabili non sono stati in grado finora di far rispettare la clausola che prevede almeno il 40% delle risorse riservate alle regioni del mezzogiorno. Da questo punto di vista proprio i ministeri a guida leghista si sono dimostrati maggiormente in difficoltà. Di contro però va evidenziata la buona performance dei tre ministeri senza portafoglio guidati dagli ex esponenti di Forza Italia Mara CarfagnaMariastella Gelmini e Renato Brunetta (poi passati ad Azione). Da sottolineare inoltre che anche i dicasteri a guida di centrosinistra sono incappati nelle stesse difficoltà.

Ma l’elemento del programma che ha scatenato un acceso dibattito è quello relativo alla possibilità di modificare i contenuti del piano.

Accordo con la commissione europea, così come previsto dai regolamenti europei, per la revisione del Pnrr in funzione delle mutate condizioni, necessità e priorità.

Cosa si intenda esattamente con questa frase però non è chiarissimo. Le idee all’interno dello schieramento, in base alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane, appaiono essere leggermente diverse. La posizione della Lega ad esempio è quella di rinegoziare il piano in virtù dell’aumento del costo delle materie prime. Che renderebbe di fatto irrealizzabili le opere già inserite fra quelle finanziabili. In questo caso il riferimento potrebbe essere interpretato più nella direzione della possibilità di rimodulare le scadenze previste dal Pnrr in ragione di ostacoli oggettivi che ne impediscono il raggiungimento nei tempi previsti.

Nei casi in cui alcuni milestone o target risultino impossibili da raggiungere per condizioni oggettive, i governi nazionali hanno la possibilità di presentare una versione rivista dei rispettivi Pnrr. Vai a “Come l’Ue verifica l’attuazione dei Pnrr negli stati membri”

Singolare infine la posizione di Forza Italia che parrebbe prospettare la possibilità di mantenere le risorse già assegnate ai singoli territori ma rivedendo come usarli.

È necessaria una certa flessibilità (…) quando il Piano è stato ideato non sapevamo dove sarebbero cadute le macerie. Poi sono arrivate anche quelle della guerra. Ed ora, se serve, si può pure rinunciare ad un progetto, nel caso fosse necessario, e spostare le stesse risorse su un altro investimento, sempre nella stessa area. Può darsi che in una località, giusto per dirne una, sia più urgente realizzare la rete idrica che quella telematica. Perché non poterlo fare?

Un ultimo elemento degno di nota per quanto riguarda il programma del centrodestra è quello legato al tema delle riforme previste dal Pnrr. Anch’esse devono essere completate rispettando un rigido cronoprogramma. In caso contrario il nostro paese rischierebbe di perdere i fondi assegnati. Tra i temi più scottanti per il centrodestra – e per il proprio elettorato – vi sono in particolare la riforma della giustizia e la legge annuale della concorrenza. Riforme il cui iter è già stato avviato.

Nei casi citati infatti sono state approvate alcune leggi delega. Una per la riforma del processo civile, una per il processo penale, e una per la concorrenza. Nei prossimi mesi il nuovo governo dovrebbe quindi pubblicare diversi decreti legislativi, attesi entro la fine dell’anno, per normare queste materie. La cornice però sarebbe quella delineata dalla legge già approvata dal parlamento uscente.

Da questo punto di vista occorre ricordare che ogni stato è libero di fare le scelte che ritiene più opportune purché si raggiungano gli obiettivi contenuti nelle raccomandazioni della commissione europea del 2019 e 2020. Tuttavia una revisione delle riforme comporterebbe necessariamente un allungamento dei tempi, con impossibilità di rispettare le scadenze. Anche da qui, probabilmente, la necessità di ridiscutere il Pnrr con le istituzioni europee.

Il centrosinistra

Se all’interno della coalizione di centrodestra le posizioni non sono propriamente convergenti sul Pnrr, al netto di quanto descritto nel programma, la situazione è ancora più complessa nel centrosinistra. In questo caso infatti Partito democratico, Più Europa e Sinistra italiana-Verdi hanno presentato 3 programmi diversi e con posizioni distinte. In particolare quello della componente sinistra della coalizione appare molto critico nei confronti dell’attuale impostazione.

Un primo elemento degno di nota riguarda la necessità di una maggiore partecipazione civica nella definizione delle misure così come della loro esecuzione. Nel programma di Si/V questo passaggio è riferito in particolare al tema dell’università e della ricerca. Si tratta dell’unico programma presentato, tra le forze politiche principali, a contenere un elemento di questo tipo. Una carenza quella dello scarso coinvolgimento civico che, a livello generale, abbiamo ravvisato nei mesi scorsi.

La sinistra propone maggiori investimenti per la transizione ecologica.

Oltre a ciò, nel programma della sinistra si prevede una massiccia redistribuzione delle risorse. In particolare si propongono maggiori investimenti nell’ambito della transizione ecologica. Si propone ad esempio di rivedere la distribuzione dei fondi favorendo le imprese che investono in fonti rinnovabili ed efficientamento energetico. Inoltre si propone di rivedere l’adeguatezza del Pnrr rispetto alle necessità dell’adattamento climatico (lotta alle ondate di calore, siccità ecc.). Così come si prevede una redistribuzione delle risorse per aumentare gli investimenti nella lotta al consumo di suolo, al dissesto idrogeologico e alle frane.

In effetti da questo punto di vista occorre sottolineare che, sebbene a livello assoluto il nostro paese sia quello che investe di più in transizione ecologica, si deve anche rilevare che i fondi affidati a questa missione rappresentano circa il 37,5% di quelli assegnati al nostro a paese. Un percentuale che è appena sopra il minimo obbligatorio richiesto dal regolamento Ue (37%).

Anche la sinistra inoltre esprime perplessità in merito ad alcune misure legislative del Pnrr. In particolare il riferimento in questo caso è alla riforma delle classi di laurea. Passaggio che, in base ai documenti disponibili, è stato parzialmente raggiunto nel 2021 e che dovrebbe completarsi nel 2023.

Al contrario della sinistra, le altre due forze della coalizione sembrano voler blindare il Pnrr. Nel programma del Partito democratico infatti si fa esplicito riferimento alla prosecuzione della linea impostata dal governo Draghi, così come anche alla conclusione degli investimenti nei tempi previsti.

[il Pnrr] è la stella polare. Si può discutere, ma diciamo ‘no’ alle rinegoziazioni. Se ci mettessimo in un confronto con Bruxelles perderemmo soldi e prospettive per il futuro.

Anche nel programma dem inoltre c’è il riferimento alla necessità di rispettare la quota mezzogiorno. Si fa poi esplicito riferimento alla prosecuzione di molte misure contenute nel piano (Mobility as a servicePorti verdiCase della comunità) ma non si prevedono in questi casi delle variazioni rispetto a quanto stabilito. Le uniche modifiche proposte riguardano il potenziamento del progetto Polis con l’aggiunta di risorse ulteriori volte ad aprire 1.000 bar/edicole multifunzione in altrettanti piccoli comuni italiani. Da notare che questa misura è già finanziata interamente con le risorse del fondo complementare. Quindi con risorse proprie. Si prevede poi l’istituzione di un fondo nazionale per il diritto alla connessione cofinanziato con le risorse della componente Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo. Risorse che il Pd stima in circa 1,2 miliardi di euro.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il programma di Più Europa che ribadisce la volontà di attuare il piano nei tempi previsti. Da notare che il partito propone di consolidare la prassi di utilizzare la struttura delle scadenze contenuta nel Pnrr anche per altre attività della pubblica amministrazione. Con particolare riferimento al lavoro dei ministeri.

Solo Più Europa e M5s nei loro programmi parlano della necessità di maggiore trasparenza.

Il partito di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova individua inoltre una serie di accorgimenti per sostenere i piccoli centri nell’attuazione degli interventi. Come abbiamo raccontato in questo articolo infatti, regioni comuni ed enti locali svolgono un ruolo di primo piano nella “messa a terra” dei progetti previsti. E sono proprio i centri minori – con poco personale e senza competenze adeguate – ad incontrare le maggiori difficoltà. Per questo Più Europa propone di introdurre norme che migliorino il coordinamento fra regioni, città metropolitane e comuni nell’attribuzione delle risorse e nell’esecuzione dei progetti.

Si propone inoltre la creazione di task force interne alla pubblica amministrazione per ogni tema trattato nell’ambito del Pnrr. Il partito inoltre evidenzia la necessità di dare attuazione alle norme sulla trasparenza amministrativa, assicurando l’esercizio di un controllo civico sull’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse finanziarie del piano. Un tema, quello della mancanza dei dati e della scarsa trasparenza, che abbiamo denunciato spesso.

Il Movimento 5 stelle

Nonostante il leader pentastellato Giuseppe Conte sia stato il presidente del consiglio ad aver portato a conclusione positiva le trattative con Bruxelles per il Pnrr, nel programma del Movimento 5 stelle i riferimenti al piano sono pochissimi. Anzi, lo stesso Conte ha recentemente aperto alla possibilità di una sua revisione.

Considerando l’impatto ancora attuale della pandemia energetica e dell’inflazione, riteniamo che i tempi di attuazione del Pnrr possano essere allungati, laddove necessario. Dopodiché, il regolamento europeo del Next Generation Eu prevede possibilità di adattamento del programma: potrebbero essere valutate.

Con riferimento ai contenuti del programma depositato, anche il M5s (così come Più Europa) evidenzia la necessità di maggiore trasparenza e controlli sull’utilizzo dei fondi. Un altro riferimento, seppur indiretto, al Pnrr deriva dal Superbonus. Una misura fortemente voluta dal movimento e che è stata parzialmente finanziata anche con le risorse del Pnrr e del fondo complementare.

Il M5s nel suo programma non solo si propone di rendere strutturale questa misura ma anche di estendere il meccanismo della cessione del credito, oggetto di aspre polemiche, anche ad altre iniziative. Come Transizione 4.0.

Il terzo polo

Tra le principali forze politiche in campo in questa tornata elettorale, il cosiddetto terzo polo è quello che ha presentato il programma più consistente. È quindi anche quello che va più nel dettaglio delle azioni che si propone di intraprendere in caso di vittoria. Il programma dedica una specifica sezione al Pnrr ma i riferimenti al piano sono numerosi in tutto il documento. Non si tratta però di volontà di modificare le misure in esso contenute quanto piuttosto, come nel caso del Pd, di portarle a compimento nei tempi previsti.

Solo in pochi casi il programma prevede un potenziamento degli investimenti già in essere. Tra questi l’incremento dei fondi per l’imprenditoria femminile; l’investimento di ulteriori risorse per la gestione dei rifiuti e i progetti di economia circolare; l’investimento di ulteriori 1,5 miliardi per potenziare la struttura degli Its (istituti tecnici superiori) per raddoppiare il numero di iscritti.

Il Terzo polo mira a rendere più efficienti gli enti locali.

La sezione specifica dedicata al Pnrr contiene invece una serie di accorgimenti volti ad una più efficace attuazione del piano. Tali interventi sono molto simili a quelli proposti da Più Europa. Elemento che non stupisce, dato che i due partiti erano alleati prima della rottura avvenuta poche settimane fa. Azione e Italia viva propongono innanzitutto di portare a 750 milioni di euro all’anno i fondi a disposizione dei comuni per le spese di progettazione necessarie per realizzare le opere previste dal Pnrr.

Si propone inoltre maggiore flessibilità ai comuni e alle regioni nelle assunzioni e nella nomina dei Rup (responsabili unici del procedimento). Infine si prevede di introdurre l’obbligo, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, di affidare la gestione delle gare di appalto a uno dei soggetti aggregatori regionali presenti nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Il tutto con l’obiettivo di velocizzare le procedure legate all’attuazione del Pnrr che vedono coinvolti gli enti locali.

Il nostro osservatorio sul Pnrr

Questo articolo rientra nel progetto di monitoraggio civico OpenPNRR, realizzato per analizzare e approfondire il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ogni lunedì pubblichiamo un nuovo articolo sulle misure previste dal piano e sullo stato di avanzamento dei lavori (vedi tutti gli articoli). Tutti i dati sono liberamente consultabili online sulla nostra piattaforma openpnrr.it, che offre anche la possibilità di attivare un monitoraggio personalizzato e ricevere notifiche ad hoc. Mettiamo inoltre a disposizione i nostri open data che possono essere riutilizzati liberamente per analisi, iniziative di data journalism o anche per semplice consultazione.

Foto: Forum Ambrosetti