Archivi giornalieri: 15 settembre 2022

Congresso nazionale forense: le mozioni all’adesione dei delegati

Congresso nazionale forense: le mozioni all’adesione dei delegati

 

Manca oramai meno di un mese all’apertura dei lavori del XXXV Congresso Nazionale Forense, la maggiore assise dell’Avvocatura.

Un momento di riflessione giuridica, espressa con passione e dedizione e permeata dalla convinzione che non esiste giustizia senza un difensore che ne chiami a gran voce l’affermazione.

    Indice

  1. Il senso del Congresso, l’Assise dell’Avvocatura
  2. L’accreditamento delle mozioni
  3. Le mozioni al vaglio delle adesioni dei Delegati

1. Il senso del Congresso, l’Assise dell’Avvocatura

L’avvocatura è ancora la voce per eccellenza della difesa dei diritti.

Come si legge nell’art. 39 della legge 247/2012, al comma 2, “Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense”.

Al Congresso confluiscono, attraverso un molecolare processo elettorale, i delegati in tutti i fori, le istituzioni ed associazioni forensi e i singoli avvocati. E’ la sede per eccellenza del confronto pubblico dell’avvocatura su tutti i temi più importanti della giustizia e della professione.

E’ il luogo dei perché e dei come. E’ il luogo dell’evoluzione.

Come si legge nell’art. 1 dello Statuto, il Congresso è per l’Avvocatura il “momento di confluenza di tutte le sue componenti”.

Quest’anno il Congresso Nazionale Forense  si terrà a Lecce e senza soluzione di continuità dalla pregressa edizione, ancora urla verso il riconoscimento del ruolo dell’Avvocato in costituzione, un riconoscimento che tarda lamentabilmente ad arrivare.

Così, l’assise è titolata “L’avvocatura e il suo ruolo Costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile. L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale.”

I temi congressuali non potevano quindi trascendere  dalla necessità di un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali; l’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione; la Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”, tutti temi caldi ed di attualità che chiedono risposte nel confronto con il Ministro della Giustizia, la Magistratura e tutti i vertici del comparto Giustizia.

E’ tempo di riforme, è tempo di cambiamenti.

L’attualità pone i difensori dinnanzi all’evoluzione anche tecnico-informatica della professione, e l’Avvocatura è tutti i giorni, ogni giorno, chiamata a riadattarsi a nuovi modi di praticare la giustizia, nuove strade per promuovere la tutela dei diritti, di dare voce agli indifesi ed ai soggetti vulnerabili. Nulla resta uguale, tutto si evolve e il buon avvocato, chiamato dapprima allo studio approfondito dei testi giuridici, è oggi creatore di nuove vie d’espressione, di nuovi metodi di confronto, di nuove preclusioni, in uno slalom continuo tra tradizione ed innovazione. E’ il tempo dell’Intelligenza artificiale e del ruolo e delle nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell’organizzazione e nella decisione giudiziaria.

2. L’accreditamento delle mozioni

E’ in questo contesto che l’Avvocatura, nella sua eccelsa e plenaria seduta congressuale, si esprime al mondo con i deliberati congressuali (le cd. mozioni), adottati sulla scorta di proposte articolate, specifiche e pertinenti, per contenuto e dispositivo, ai temi congressuali e sulle quali di fatto si lavora lungamente, ininterrottamente, da un Congresso all’altro, attraverso diritto e società.

Le mozioni sono frutto di disciplina giuridica, di studio tecnico, di valutazione esperienziale. Sono il punto di incontro tra teoria e pratica. In esse, anche la voglia di riabilitare l’Avvocatura.

Lo Statuto Congressuale, che determina modi e termini dei lavori congressuali, scandisce una tempistica rigida, necessaria al fine di rendere agevole e possibile l’espressione plenaria, e che deve consentire agli addetti ai lavori la maggior conoscenza e conoscibilità possibile delle proposte che accederanno al deliberato congressuale, già prima dell’apertura dei lavori, affinché dette proposte possano essere comprese, capite, assorbite.

Le mozioni dunque, per trovare la luce congressuale, dovranno superare la rigidità dei requisiti formali e delle modalità di presentazione delle proposte dall’Avvocatura per l’Avvocatura; indi, dovranno superare le verifiche di ricevibilità ed ammissibilità; a quel punto, passeranno al vaglio dei Delegati congressuali per ottenerne l’adesione e raggiungere la possibilità del deliberato congressuale.

In data 12 settembre 2022, si è reso noto quali mozioni verranno sottoposte all’adesione dei Delegati, passaggio necessario per giungere al Congresso. I Delegati congressuali, tramite credenziali personali, sono chiamati a votare le proposte di mozioni presentate e dichiarate ricevibili dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità e ricevibilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, dello Statuto Congressuale. I Delegati eletti in ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potranno quindi accreditare, ai sensi dell’art. 5, comma 5 dello statuto, le proposte al loro vaglio.

Ogni Delegato, liberamente e singolarmente, nel termine di pochi giorni, potrà esprimere la propria opinione e consentire quindi, con ogni singolo contributo di adesione, l’arrivo delle mozioni all’assemblea congressuale. Perché ciò avvenga, ogni mozione deve aver ottenuto l’appoggio di almeno trenta delegati, appartenenti ad almeno cinque Ordini forensi diversi.

Dopo tale voto, ancora la Commissione Verifica Poteri è chiamata ad assicurare che le operazioni di voto dei Delegati congressuali siano avvenute correttamente e liberamente, trasmettendo infine il proprio verbale di verifica all’Ufficio di Presidenza. Indi, tale Ufficio, provvederà alle pubblicazioni delle proposte definitivamente dichiarate ammesse, ai sensi dell’art. 5, comma 7 dello statuto, sul sito web del Congresso.

Le proposte dichiarate ammesse, verranno infine  pubblicate sul sito del Congresso, e verranno esaminate nel corso dei lavori del XXXV Congresso Nazionale Forense.

3. Le mozioni al vaglio delle adesioni dei Delegati

Le mozioni oggi rese note e sottoposte ai Delegati risultano divise in funzione dei temi che cadenzano i lavori del Congresso.

Sul primo tema, Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali, hanno raggiunto il vaglio dei Delegati ben 45 mozioni. Pregnanti i temi dei procedimenti disciplinari, dell’accesso alla professione, della specializzazione.

Sul secondo tema, L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione, sono presenti 50 mozioni. Particolare pregio assumono le mozioni riferite ai temi delle riforme Cartabia, del nuovo diritto di famiglia, della figura del Curatore del Minore,  l’ascolto del minore, del Tribunale Unico della Famiglia,  della violenza domestica e di genere. Trovano spazio anche i temi sul Patrocinio a Spese dello Stato, la riforma tributaria, la giustizia onoraria.

Sul terzo tema, Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell’organizzazione e nella decisione giudiziaria, 14 mozioni che spaziano su diversi aspetti della giustizia predittiva ed intelligenza artificiale.

Sul quarto tema, Revisione del regolamento – statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini e successivamente modificato nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, 7 mozioni chiedono la modifica dello statuto congressuale.

Ma di non meno pregio quelle mozioni che hanno perso la qualifica di proposte congressuali, ma che per i loro contenuti, assurgono alla categoria di raccomandazioni, proseguendo ad aspirare al deliberato congressuale. Ben 15 proposte che spaziano dal tema di Curatore del Minore, al diritto all’Oblio, alla Riforma sul processo di famiglia e minori, alla mediazione.

La macchina congressuale è in funzione e prosegue implacabile alla ricerca della luce.

La strada si accorcia e Lecce è ormai all’orizzonte.

L’Avvocatura chiede nuovo riconoscimento e credito.

E’ tempo di cambiamenti.

E’ tempo di riforme.

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Esame per patrocinanti davanti alla Cassazione: ecco la commissione

Esame per patrocinanti davanti alla Cassazione: ecco la commissione

 

Il 29 luglio scorso, con un avviso del Ministero della Giustizia, sono state rese note le date dell’esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2022.

     Indice

  1. Le prove
  2. La commissione

1. Le prove

Le prove scritte si svolgeranno, a partire dalle ore 9.00, presso la sede della Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” a Roma, via di Brava, n. 99, nei seguenti giorni:

  • 24 ottobre 2022 – ricorso in materia civile
  • 26 ottobre 2022 – ricorso in materia penale
  • 28 ottobre 2022 – ricorso in materia amministrativa

Esse consistono nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi sono assegnate sette ore.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora della prova orale.

2. La commissione

Il 1° settembre è stato emesso il decreto con cui si costituisce la commissione d’esame.

>>>Leggi qui il decreto<<<

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Discriminazione contro le donne: l’ONU raccomanda misure legislative

Discriminazione contro le donne: l’ONU raccomanda misure legislative

 

Il Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne raccomanda all’Italia il varo di apposite misure legislative per questo scopo: vediamo come

>>>Leggi qui l’intervento ONU<<<

     Indice

  1. Il caso
  2. La posizione assunta dall’Italia
  3. La posizione assunta dal Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne
  4. Le raccomandazioni formulate dal Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne in questa occasione
  5. Conclusioni

1. Il caso

Una donna aveva denunciato un appartenente delle forze dell’ordine per violenza sessuale e per molestie (in questo caso telefoniche) e disturbo delle persone.

In particolare, nella fattispecie in esame, la parte offesa riferiva di essere stata aggredita dal suo ex marito e di avere chiamato le forze dell’ordine.

Successivamente lei era stata ricoverata in un ospedale e, secondo la prospettazione accusatoria, uno dei militi, che era intervenuto, aveva iniziato a chiamarla insistentemente, e, in una occasione, l’aveva violentata.

Orbene, da questa vicenda ne era scaturito un procedimento giudiziario conclusosi con una condanna in primo grado per l’imputato in ordine al delitto di violenza sessuale e l’applicazione a suo carico di una pena pari a sei anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici ufficiale, oltre che la condanna a pagare 20.000 euro a titolo di risarcimento dei danni e rifusione delle spese legali.

Nel secondo grado di giudizio, invece, l’imputato veniva assolto e tale verdetto era confermato pure in sede di legittimità, essendo stato il ricorso proposto dichiarato inammissibile.

Orbene, avverso questo provvedimento, la parte lesa proponeva reclamo avverso il Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (d’ora in poi indicato con l’acronimo Comitato) invocando: I) una violazione del diritto ad avere un rimedio effettivo, garantito dall’articolo 2 (b) e (c) della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (d’ora in poi indicato con l’acronimo CEDAW) in quanto lo Stato parte non aveva adottato misure legislative e di altro tipo che proibiscano ogni discriminazione contro le donne, proteggano i diritti delle donne su base di uguaglianza con gli uomini e garantiscano, attraverso tribunali nazionali competenti e altre istituzioni pubbliche, l’effettiva protezione delle donne contro ogni atto di discriminazione; II) violazione dell’articolo 2 (d) della CEDAW poiché gli stereotipi giudiziari di genere avevano compromesso l’imparzialità dei giudici del Tribunale regionale che, assolvendo il milite, avevano permesso agli stereotipi di genere di influenzare la loro comprensione dei fatti e, di conseguenza, ad avviso del reclamante, l’Italia non aveva garantito che le sue autorità e istituzioni pubbliche si fossero astenute dal mettere in atto qualsiasi atto o pratica di discriminazione nei confronti delle donne; III) violazione degli articoli 2 (f) e 5 (a) della CEDAW in quanto lo Stato parte non aveva eliminato gli errati stereotipi di genere, non avendo adottato tutte le misure appropriate, compresa la modifica o l’abolizione delle leggi, dei regolamenti, dei costumi, dei modelli e delle pratiche sociali e culturali esistenti che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne o che si basano sull’idea dell’inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi o su ruoli stereotipati per uomini e donne; in particolare, si sottolineava la definizione di stupro nella legislazione penale dello Stato parte, che non pone al centro la mancanza di consenso, non comprende un’ampia accezione di circostanze coercitive e include il requisito della forza o della violenza, il che richiede l’interpretazione da parte della magistratura, che non riceve una formazione obbligatoria sulla violenza di genere, di un’ampia gamma di fattori culturalmente soggettivi, fortemente influenzati dagli stereotipi di genere; IV) violazione dell’articolo 15 (1) della CEDAW perché le opinioni dei giudici della Corte territoriale domestica e della Corte suprema si erano basate su stereotipi di genere piuttosto che sulla valutazione indipendente di fatti e prove e, pertanto, non era stato concesso alla vittima l’accesso alla legge su base paritaria con gli uomini.

2. La posizione assunta dall’Italia 

Lo Stato italiano, dopo avere ritenuto corretto l’operato dei giudici domestici, compieva uno excursus normativo sulla legislazione approntata nel nostro ordinamento giuridico in materia di prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per giungere infine a sostenere che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione della reclamante, a suo avviso, non si poteva riscontrare nella fattispecie in esame alcun trattamento stereotipato, soprattutto dal punto di vista giudiziario, ribadendosi al contempo l’impegno del nostro Paese a collaborare pienamente con il Comitato e gli altri organi dei trattati delle Nazioni Unite, nonché con tutti gli altri meccanismi pertinenti in materia di diritti umani.


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3. La posizione assunta dal Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne

Il Comitato, nella pronuncia A.F. contro l’Italia (148/2019) del 20 giugno 2022, dopo avere ritenuto le affermazioni della reclamante ai sensi del paragrafo 2 (b) – (d) e (f), del paragrafo 5 (a) e del paragrafo 15 (1) della Convenzione sufficientemente provate ai fini dell’ammissibilità, procedeva all’esame nel merito.

In particolare, dopo avere ricostruito l’intero iter giudiziale, il Comitato giungeva alla conclusione secondo cui il trattamento riservato alla parte offesa, prima della Corte di Appello e, poi, dalla Corte Suprema, a suo avviso, non era riuscito a garantire l’uguaglianza di fatto tra la reclamante, in quanto vittima di violenza di genere, nascondendo una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e delle complessità dell’abuso di autorità, compreso l’uso e l’abuso di fiducia, dell’impatto dell’esposizione a traumi consecutivi, dei complessi sintomi post-traumatici, tra cui la dissociazione e la perdita di memoria, e delle specifiche vulnerabilità e necessità delle vittime di abusi domestici.

Questo Comitato, quindi, concludeva, ritenendo che la decisione adottata dai giudici di seconde cure, ossia di annullare la condanna, fosse basata su percezioni distorte, credenze e miti preconcetti piuttosto che su fatti rilevanti, che a loro volta avevano indotto, sia la Corte territoriale, che la Corte di Cassazione, a interpretare o applicare in modo errato le leggi, minando così l’imparzialità e l’integrità del sistema giudiziario e producendo un errore giudiziario e la rivittimizzazione dell’autrice.

Oltre a ciò, il Comitato riteneva, alla luce della documentazione prodotta in questa occasione, che questi stereotipi possono prosperare laddove la legislazione non individua chiaramente il consenso come elemento centrale e determinante.

Orbene, nel caso di specie, per il Comitato, la vita, la morale, le comunicazioni, le lesioni, lo stato civile e di coppia, l’età e numerosi altri fattori dell’autrice erano stati ripetutamente esaminati fino al punto da farle affrontare un livello di controllo che non era stato applicato all’imputato, lasciando il procedimento vulnerabile a interpretazioni reputate contrastanti e dannose basate su norme e preconcetti culturali che avevano negato alla vittima un accesso paritario alla giustizia che, non solo non l’avevano protetta, ma l’avevano ripetutamente sottoposta a discriminazione e ritraumatizzazione.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 7 (3) del Protocollo opzionale, il Comitato riteneva come i fatti de quibus rivelassero una violazione dei diritti dell’autore ai sensi degli articoli 2 (b) -(d) e (f), 3, 5 e 15 della Convenzione.

4. Le raccomandazioni formulate dal Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne in questa occasione 

Di conseguenza, alla luce della violazione accertata (e appena enunciata), Il Comitato formulava le seguenti raccomandazioni allo Stato italiano: “(a) Per quanto riguarda l’autore della comunicazione: l’autore della comunicazione ha subito danni morali e sociali e pregiudizi a causa dell’incapacità delle autorità di fornire riparazione e protezione a una vittima di violenza domestica, la quale ha subito un danno morale e sociale. a. Fornire un adeguato e regolare sviluppo delle capacità sulla Convenzione,

sul Protocollo opzionale e sulle raccomandazioni generali del Comitato, in particolare sulle raccomandazioni generali n. 19, 35 e 33, per i giudici, gli avvocati e il personale addetto all’applicazione della legge; b. fornire adeguati programmi di sviluppo delle capacità per giudici, avvocati, funzionari delle forze dell’ordine, personale medico e tutte le altre parti interessate, per spiegare le dimensioni legali, culturali e sociali della violenza contro le donne e della discriminazione di genere; e c. Sviluppare, attuare e monitorare strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere che includano: evidenziare i danni degli stereotipi di genere in ambito giudiziario attraverso ricerche basate sull’evidenza e l’identificazione delle migliori pratiche; sostenere riforme legali e politiche; monitorare e analizzare i precedenti e le tendenze nel ragionamento giudiziario; consentire la contestazione; d. i singoli episodi di stereotipi di genere in ambito giudiziario; migliorare la capacità di supervisione. (iii) Introdurre misure legislative concrete per garantire che l’onere della prova non sia eccessivamente oneroso o vago, portando a un’interpretazione troppo ampia o di vasta portata, tra cui: a. Modificare la definizione di tutti i reati sessuali che coinvolgono vittime in grado di dare il proprio consenso legale, per includere il consenso come elemento determinante; b. Quando il consenso viene invocato come difesa, l’onere della prova non dovrebbe essere a carico della vittima per dimostrare che ha comunicato una inequivocabile mancanza di consenso, ma deve passare all’imputato che, nell’invocare la difesa, deve dimostrare una fondata convinzione di consenso affermativo; e c. eliminare l’obbligo, nella definizione degli elementi dei reati sessuali, di  provare la penetrazione, la forza o la violenza da parte della vittima, a meno che non sia necessario per stabilire un reato aggiuntivo o aggravante”.

5. Conclusioni 

Senza entrare nel merito della questione, l’intervento del Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, con particolar riguardo alle raccomandazioni formulate nella fattispecie in esame, rende evidente che, sebbene la legislazione nostrana sia stata fortemente modificata, nel corso di questi anni, proprio per contrastare in modo più efficace la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, oltre che garantire la parità di genere, ancora si debba fare molto.

L’auspicio, quindi, è che tale provvedimento possa rappresentare uno stimolo per il legislatore nell’adottare una normativa maggiormente proficua per risolvere tali problematiche. 

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Conversione decreto aiuti bis: ok dal Senato

Conversione decreto aiuti bis: ok dal Senato

 
Conversione d.l. aiuti bis in Senato: il voto slitta al 13 settembre

L’Aula del Senato, nel pomeriggio del 13 settembre, ha votato il testo del d.d.l. di conversione del decreto aiuti bis, con 182 voti favorevoli, nessuno contrario, 21 astenuti, dopo che le commissioni Bilancio e Finanze del Senato avevano esaminato gli emendamenti. Il voto per l’approvazione definitiva alla Camera è stato calendarizzato per giovedì 15. Il provvedimento da 17 miliardi a sostegno di famiglie e imprese è in scadenza l’8 ottobre.

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1. Docente esperto

Un emendamento al testo originario ha soppresso la qualifica di “docente esperto”, per il quale tuttavia permane l’incentivo di natura economica. Si prevede quindi, in favore degli insegnanti di ruolo che abbiano superato con valutazione positiva il percorso formativo triennale, la possibilità di “essere stabilmente incentivati, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva”.

2. Superbonus

Un emendamento inserito al testo primigenio stabilisce che la responsabilità solidale cedenti/cessionari si attiva in ipotesi di dolo e colpa grave per i crediti relativi ai lavori successivi all’inserimento dell’asseverazione (novembre 2021), mentre la responsabilità solidale, per i cessionari di crediti da superbonus e per i cessionari dei crediti collegati ad altri bonus edilizi, qualora generati a seguito del decreto cd. antifrode, è soppressa. Per i crediti anteriori al decreto cd. antifrode viene soppressa la responsabilità solidale solamente in presenza di asseverazione, mentre rimane la responsabilità per dolo o colpa grave.

 


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3. Smart working e pensioni

Prorogato fino al 31 dicembre lo smart working in favore dei lavoratori fragili e dei genitori di figli con meno di 14 anni. Per il secondo semestre 2022 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, passa dallo 0,8% al 2%. Viene anche estesa l’indennità una tantum di 200 euro, mentre il conguaglio per il calcolo della perequazione è anticipato al 1° novembre 2022. Per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, compresa la tredicesima, quando l’assegno non superi globalmente 2.692 euro, viene riconosciuto in via transitoria un aumento del 2% della rivalutazione decorrente dal I° gennaio 2023. Si innalza da 750 a mille euro il limite dell’impignorabilità della pensione.

4. Bonus e fringe benefit

Potenziata di 25 milioni di euro la dotazione per il bonus psicologo da 600 euro. Da 79 milioni di euro a 180 milioni passa la dotazione, per l’anno corrente, del fondo per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici. Il bonus tv per acquistare apparecchi compatibili coi nuovi standard di emissione del segnale da 30 viene elevato a 50 euro. Per il 2022 l’esenzione dei fringe benefit assegnati ai dipendenti si eleva a 600 euro e può comprendere anche le somme versate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

 

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Law firms e studi di commercialisti: in arrivo la certificazione

Law firms e studi di commercialisti: in arrivo la certificazione

 
Law firms e studi di commercialisti: in arrivo la certificazione

ASLA (Associazione italiana degli Studi Legali Associati), UNI e Cassa Nazionale Forense il 14 settembre presentano la nuova norma UNI 11871:2022, denominata “Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione e protezione del valore”, la prima in Italia e in Europa a rivolgersi direttamente a tutti gli Studi di Avvocati e Dottori Commercialisti, sia in fase di avvio sia già strutturati, a prescindere dalla loro forma organizzativa.

      Indice

1. Il progetto

La Commissione UNI/CT 043 “Sicurezza della società e del cittadino” aveva posto l’attenzione al progetto UNI1610191 “Studi professionali di Avvocati e Dottori commercialisti – Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione e protezione del valore”, documento che individua i principi e criteri per la gestione in forma organizzata di Studi professionali di Avvocati e/o Dottori Commercialisti, indipendentemente dalle loro dimensioni, localizzazione in Italia e forma giuridica, con particolare riferimento alla gestione dei rischi connessi all’esercizio delle rispettive professioni per la creazione e protezione del valore. L’inchiesta pubblica finale, la cui deadline era stata fissata al 2 luglio, è servita a raccogliere i commenti degli operatori, quindi, a ottenere il consenso più allargato possibile prima che il progetto diventasse una norma, soprattutto da parte di chi non aveva potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa.

2. L’evento di presentazione

La norma verrà illustrata il 14 settembre dalle 16:00 alle 19:00 presso l’Auditorium di Cassa Forense (Via Ennio Quirino Visconti 6, Roma, ma è possibile partecipare anche da remoto, secondo le istruzioni riportate sui website delle partner), unisce i principi fondamentali delle:

  • UNI EN ISO 9001 riguardante i sistemi di gestione per la qualità,
  • UNI ISO 31000 dedicata al risk management.

3. Le finalità e gli obiettivi

La norma UNI 11871:2022 “Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione e protezione del valore”, secondo le aspettative dichiarate e riportate sui canali istituzionali delle partner, contribuirà a migliorare:

  • l’organizzazione degli Studi anche nei settori essenziali dello sviluppo delle attività,
  • i rapporti con la clientela,
  • la comunicazione interna ed esterna,
  • la sicurezza a ogni livello,
  • la promozione e lo sviluppo dei talenti,
  • le pari opportunità,
  • la sostenibilità.

L’obiettivo ultimo della norma UNI 11871:2022 è quello di fornire agli Studi che operano nei settori:

  • legali,
  • fiscali,
  • amministrativi,
  • contabili,

un complesso omogeneo di criteri a supporto delle attività. La norma mira a promuovere una adeguata e moderna organizzazione degli Studi, offrendo inoltre un supporto in fase di avvio, mediante l’individuazione e la gestione delle principali aree di rischio, e illustrando i criteri e i metodi organizzativi che aiutino a prevenire e gestire i rischi.

4. I benefici

Tra i principali benefici derivati dalla certificazione di uno Studio professionale si annoverano:

  • l’attestazione di qualità rilasciata da enti competenti che conferisce valore di fronte a potenziali clienti o enti esterni;
  • l’attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per l’assegnazione di incarichi professionali nell’ambito di appalti e bandi di gara, pubblici o privati;
  • una possibile riduzione dei costi delle coperture assicurative obbligatorie a fronte di un servizio qualitativamente certificato.

5. Le dichiarazioni dei 3 Presidenti riportate dal website UNI

  • Valter Militi (Presidente C.F.): “La Cassa Nazionale Forense ha sostenuto con convinzione il progetto di norma tecnica UNI per gli studi legali di tutta Italia, inteso non solo come strumento di miglior gestione, anche con riferimento ai rischi inerenti alla nostra professione, ma in particolare per la diffusione di un metodo certificabile per la conformità ai requisiti applicabili agli avvocati, ivi inclusi i profili dichiarativi e contributivi”.
  • Giuseppe Rossi (Presidente UNI): “Da sempre la normazione aiuta i professionisti, in qualsiasi settore operino, per sostenere la concorrenza, facilitare la qualificazione, dare garanzie ai clienti/consumatori supportandone le competenze, conoscenze ed esperienze senza sostituirle, in quanto integrazione della formazione che aiuta a tenerla aggiornata allo stato dell’arte e a esercitare la professione nel modo migliore, erogare nuove prestazioni e sviluppare il proprio business. La UNI 11871 si rivolge a ‘mercati nuovi’ (Studi legali e commercialisti) proponendo un modello sperimentato e riconosciuto il cui successo però dipende (come per tutti i sistemi di gestione) dall’impegno dei Soci degli Studi al rispetto di alcuni principi organizzativi, tra i quali il lavoro per processi, l’attribuzione di ruoli e responsabilità, l’orientamento al cliente, la gestione dei rischi, il miglioramento continuo, la programmazione delle attività, la comunicazione esterna”.
  • Giovanni Lega (Presidente ASLA): “Con la nuova norma UNI dedicata agli avvocati e dottori commercialisti la nostra Associazione mette a disposizione di tutti le esperienze e conoscenze di tante colleghe e colleghi di entrambe le professioni. Ogni studio, in qualsiasi modo costituito, in forma individuale o associata, che sia già attivo oppure di nuova costituzione, troverà nella norma le indicazioni per operare con successo e gestire al meglio i propri rischi e le opportunità. Si tratta di uno strumento davvero unico che ASLA è orgogliosa di aver portato a compimento”.

6. Info per partecipare

Si riportano le indicazioni reperibili sul link https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11816:una-norma-per-gli-studi-di-avvocati-e-commercialisti-presentazione-il-14-settembre&catid=171:istituzionale&Itemid=2612:

  • da remoto senza crediti formativi, collegarsi al link https://cassaforense.webex.com/cassaforense-it/j.php?MTID=me11bdee61eb62431aa5e45165c3425e5;
  • da remoto con crediti formativi, inviare richiesta a annamaria.casati@aslaitalia.it;
  • in presenza, inviare richiesta a annamaria.casati@aslaitalia.it.

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Elezioni del 25 settembre: regole per il voto degli italiani all’estero

Elezioni del 25 settembre: regole per il voto degli italiani all’estero

 

In vista delle prossime, ormai imminenti elezioni politiche del 25 settembre 2022, anche oltre 5.000.000 di italiani residenti all’estero saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza. All’estero, tuttavia, si vota prima e per corrispondenza: già da oggi gli aventi diritto possono votare ed inviare la scheda al proprio ufficio consolare di riferimento. Vediamo nel dettaglio come possono votare gli italiani che si trovano all’estero.

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1. Chi ha diritto di voto

Hanno diritto di voto i cittadini iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali.

Potranno votare anche gli Italiani che si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, ed i loro familiari conviventi.

In questo, però, il cittadino aveva l’obbligo di presentare domanda per ricevere il plico elettorale al proprio domicilio estero entro il 24 agosto scorso.

2. Le circoscrizioni di voto e la ripartizione dei seggi

All’estero si vota con una circoscrizione unica, denominata Estero, suddivisa in quattro aree: Europa (inclusa Russia e Turchia), America meridionale, America settentrionale e centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli italiani all’estero eleggeranno complessivamente 8 deputati e 4 senatori, così suddivisi:

  • 3 deputati e un senatore in Europa
  • 2 deputati e un senatore in Sudamerica
  • 2 deputati e un senatore in Centramerica
  • un deputato e un senatore in Asia-Africa-Oceania.

Questi numeri sono stati rivisti al ribasso, dopo la diminuzione del numero dei Parlamentari con la riforma costituzionale del 2020, che ha visto passare la Camera da 630 deputati a 400 ed il Senato da 315 senatori a 200.

È prevista l’attribuzione di almeno un seggio a ogni ripartizione elettorale sia per la Camera sia per il Senato. I seggi rimanenti verranno attribuiti in base al numero degli iscritti AIRE (3 alla Camera e 1 al Senato per l’Europa, 2 alla Camera e 1 al Senato per l’America meridionale, 2 alla Camera e 1 al Senato per l’America settentrionale e centrale, 1 alla Camera e 1 al Senato per Africa, Asia, Oceania e Antartide) e sono assegnati alle liste mediante il sistema proporzionale con voto di preferenza su base circoscrizionale. Diversamente da coloro che votano in Italia, dunque, ai cittadini residenti all’esterno sarà permesso esprimere un voto di preferenza.

3. Come si vota

Il voto avviene per corrispondenza.

Gli italiani all’estero con diritto di voto riceveranno il plico con le schede di voto, una per la Camera ed una per il Senato, per posta, presso il proprio domicilio, e dovranno esprimere la propria preferenza entro il 22 settembre ore 16 locali, facendo pervenire entro detta data le schede presso la sede consolare di riferimento.  Se entro l’11 settembre prossimo il plico con le schede non dovesse ancora essere stato consegnato, si potrà fare richiesta di duplicato presso il consolato del Paese di residenza; stessa procedura per chi ha cambiato indirizzo di residenza, che dovrà comunicarlo per tempo al consolato.

Lo spoglio delle schede provenienti dalla circoscrizione Estero avverrà a Castelnuovo di Porto (Roma), presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile, dopo il 25 settembre.

Infine, i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE che per qualche motivo il 25 settembre si troveranno in Italia, è possibile scegliere se esercitare il diritto di voto nella modalità sopra descritta, oppure recandosi al seggio presso il proprio comune di iscrizione elettorale (operando comunque la scelta non per la circoscrizione a cui appartiene il Comune, ma per la circoscrizione Estero, con schede dedicate). Tuttavia, era obbligatorio comunicare tale scelta al proprio consolato entro il 31 luglio scorso.

Per i ritardatari, non rimane che la procedura di voto all’estero ordinaria.

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