Sezione centrale controllo legittimità atti Governo e Amministrazioni Stato Deliberazione n. 4/2022 Incarichi dirigenziali – Legittimità procedure di selezione

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in merito alle modalità di conferimento di funzioni dirigenziali in coerenza con la locuzione, contenuta nel comma 6 del d.lgs. 165/2001, riferita a professionalità da reclutare, “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”. Per i giudici contabili la locuzione “deve intendersi riferita esclusivamente ai ruoli dirigenziali”, qualora la verifica di professionalità in questo ambito abbia dato esiti negativi, e premesso che nell’attuale sistema l’affidamenti di funzioni dirigenziali ad altri soggetti resta una pratica eccezionale, poiché la modalità di reclutamento fisiologica resta quella concorsuale, l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, “può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente” (ex multis: Sez. Centr. Contr.del. 36/2014; Sez. Controllo Lazio del.82/2022).

 

Sezione centrale controllo legittimità atti Governo e Amministrazioni Stato Deliberazione n. 4/2022 Incarichi dirigenziali – Legittimità procedure di selezioneultima modifica: 2022-09-12T20:23:03+02:00da vitegabry
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