Archivi giornalieri: 22 settembre 2022

Budget rivisto aggiornato alla legge di assestamento

Budget rivisto aggiornato alla legge di assestamento

Stampa PDF
Allegati:
Scarica questo file (Budget-rivisto-2022.pdf)Budget-rivisto-2022.pdf   6834 Kb

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica il budget dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato con lo scopo di ampliare le informazioni del bilancio finanziario con elementi e dati di tipo economico e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotti dalle amministrazioni pubbliche. Con la revisione del budget, i centri di costo hanno aggiornato le previsioni iniziali dei costi da sostenere nell’anno (budget a Legge di bilancio 2022) in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad essi assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento. L’aggiornamento delle previsioni economiche (anni persona, costi e investimenti) è avvenuto sulla base delle modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso della prima parte dell’esercizio, nonché in coerenza con le variazioni delle risorse finanziarie assegnate con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione. Per tali attività le amministrazioni hanno fatto riferimento alle istruzioni impartite con la circolare di questo Dipartimento n. 18 del 20 aprile 2022. Per quanto di nostro interesse, si segnala: la Tavola 4 Composizione dei costi del Personale per le Amministrazioni centrali (pag. 24), la Tavola 5 Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2022 per Amministrazione centrale (pag. 26) e la Tavola 6 Confronto con Budget a Legge di Bilancio 2022 e Consuntivo 2021 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale (pag. 27).

Notiziario economico finanziario – agosto 2022

Notiziario economico finanziario – agosto 2022

Stampa PDF

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione “Servizio Bilancio” dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle “Istituzioni nazionali”; la quarta sezione “Istituzioni comunitarie e internazionali” riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. In questo numero si segnalano, fra gli altri: rapporto RGS “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2022”; CNEL “15° Report periodico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti depositati nell’Archivio CNEL”.

 

Memoria ai fini dell’esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 – UPB

Memoria ai fini dell’esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 – UPB

Stampa PDF

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

La Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Lilia Cavallari, ha inviato alla Commissione Bilancio del Senato – su richiesta della Commissione stessa – una memoria sulla Relazione al Parlamento con la quale il Governo ha richiesto, ai sensi dell’articolo 6 della L. 243/2012 l’autorizzazione a ricorrere all’indebitamento per finanziare tempestivamente ulteriori misure soprattutto a favore di famiglie e imprese. Nella memoria, l’UPB sottolinea che il riferimento agli eventi eccezionali che motiva la richiesta del Governo è coerente con l’ordinamento della UE. Le informazioni sinora disponibili continuano a indicare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto allo scorso anno, che appare più consistente rispetto a quanto atteso nel DEF 2022; in particolare, i dati di luglio e agosto hanno rafforzato gli andamenti positivi già registrati nel primo semestre dell’anno, con riferimento in particolare alle entrate e, in misura minore alle spese primarie correnti. Si conferma, invece, in ulteriore peggioramento la spesa per interessi passivi stimata in base ai più recenti andamenti e previsioni sui tassi di interesse e sull’inflazione interna ed europea. Pur ritenendo che l’eccezionalità dell’attuale fase economica e geopolitica giustifichi l’ulteriore intervento urgente del Governo, occorre tuttavia sottolineare che quanto riportato nella Relazione in esame è basato su una previsione di crescita del PIL 2022 identica a quella del DEF. Mancano, tuttavia, informazioni rilevanti sul quadro macroeconomico e di finanza pubblica dell’anno in corso e dei successivi, che dovrebbero essere rese disponibili in occasione della NADEF. Al momento, dunque, non è possibile fornire una valutazione puntuale dei saldi di finanza pubblica. Le informazioni contenute nella Relazione al Parlamento possono essere valutate, per il solo 2022, in particolare per la loro coerenza con gli andamenti osservati delle entrate nei primi otto mesi dell’anno ma non permettono di compiere un’analisi complessiva sulle stime macroeconomiche e di finanza pubblica e, quindi, sul percorso di convergenza verso l’OMT.

Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza: la valutazione della Commissione Europea – Relazione speciale n. 21/2022 – CORTE DEI CONTI EUROPEA

Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza: la valutazione della Commissione Europea – Relazione speciale n. 21/2022 – CORTE DEI CONTI EUROPEA

Stampa PDF
Allegati:
Scarica questo file (SR_NRRPs_IT.pdf)SR_NRRPs_IT.pdf   2248 Kb

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

La Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 21/2022, in cui ha esaminato il procedimento adottato dalla Commissione europea per valutare i piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) degli Stati membri e gli orientamenti ad essi forniti. Per sei Stati membri (Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia e Italia), inoltre, ha verificato se il procedimento abbia assicurato la conformità alle condizioni sancite dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ad esito dell’audit, la Corte ha stabilito che la valutazione è stata nel complesso adeguata, tenuto conto della complessità del processo e della tempistica da rispettare. Tuttavia, ha espresso l’opinione che il successo dell’attuazione dello strumento rimane a rischio a causa, tra l’altro, di traguardi e obiettivi poco chiari. Ad esito del monitoraggio, sono state formulate le seguenti osservazioni:

1) le procedure interne e il sostegno fornito agli Stati membri sono stati adeguati, per quanto non sempre tracciabili, e soggetti a vincoli temporali. Si è infatti evidenziato che, per quanto i documenti fondamentali risultanti dal lavoro della Commissione e a sostegno delle valutazioni fossero disponibili, la documentazione preliminare non era sempre facilmente reperibile;

2) appurata la capacità, per i PNRR, di contribuire ai sei pilastri, si evidenziano lacune nell’eseguire le raccomandazioni specifiche per paese relative all’anno 2019 (cambiamenti strutturali ricorrenti). Con specifico riferimento all’Italia, si fa riferimento all’evasione fiscale (nel PNRR si menziona una riforma generale delle imposte sul reddito delle persone fisiche, non contemplata però come misura specifica e non correlata a alcun obiettivo o traguardo), alla sostenibilità del sistema pensionistico e catastale e ad alcune componenti del settore finanziario;

3) la valutazione delle condizioni fondamentali del dispositivo per la ripresa e la resilienza (rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” e contributo alle transizioni verde e digitale) è stata adeguata. Se ne mette in luce, tuttavia, la poca trasparenza in virtù, tra l’altro, della distribuzione del materiale rilevante in più documenti di lavoro e della circostanza per cui gli importi pagati nelle varie rate non rispecchiano i costi di traguardi o obiettivi ma sono derivati da una trattativa condotta con i singoli Stati membri;

4) la valutazione della Commissione ha migliorato la qualità di traguardi e obiettivi ma rileva l’assenza di un approccio armonizzato per definire i traguardi e obiettivi medesimi e la mancanza di chiarezza nel distinguere tra i primi e i secondi;

5) la valutazione delle modalità di controllo e monitoraggio da parte della Commissione è stata esaustiva, ma in parte basata su sistemi non ancora posti in essere al momento della valutazione stessa.

Sulla base di queste premesse, vengono formulate le seguenti raccomandazioni:

1) migliorare le procedure di valutazione e la documentazione;

2) promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri;

3) monitorare, a partire dal 2022, il contributo delle misure attuate alle raccomandazioni specifiche per paese;

4) migliorare la trasparenza e il monitoraggio del principio “non arrecare un danno significativo”, chiedendo agli Stati membri di fornire una stima quantitativa dell’impatto ambientale e includendo misure di mitigazione nei traguardi e negli obiettivi;

5) assicurare, a partire da metà 2023, chiari meccanismi di verifica dei traguardi e degli obiettivi e la loro adeguata definizione;

6) verificare, entro fino 2023, il rispetto dei traguardi specifici per il monitoraggio e il controllo e incoraggiare l’utilizzo, da parte degli Stati membri, dello strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio messo a disposizione della Commissione.

 

Sezione controllo Regione Lombardia deliberazione n. 116/2022 Enti Locali – Trattamento accessorio personale impiegato in progetti PNRR – Fuori dai limiti ex art.23 d.l.gs 75/2017

Sezione controllo Regione Lombardia deliberazione n. 116/2022 Enti Locali – Trattamento accessorio personale impiegato in progetti PNRR – Fuori dai limiti ex art.23 d.l.gs 75/2017

Stampa PDF

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Sezione si pronuncia in merito al trattamento economico accessorio del personale impiegato in progetti di transizione digitale finanziati dai fondi del PNRR, specificamente sulla applicazione dei limiti previsti dall’art.23 del d.l.gs 75/2017. Il Collegio evidenzia, che il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dal d.l.gs 75/2017; fermo restando che :“il trattamento accessorio in questione, dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti”.

Sezione giurisdizionale Regione Umbria sentenza n. 54/2022 Enti Locali – Immissione in servizio del dipendente privo del titolo di studio richiesto dal bando – Danno erariale

Sezione giurisdizionale Regione Umbria sentenza n. 54/2022 Enti Locali – Immissione in servizio del dipendente privo del titolo di studio richiesto dal bando – Danno erariale

Stampa PDF

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili si esprimono in relazione al caso in cui un dipendente, in questo caso pubblico, partecipi a una selezione bandita dalla propria amministrazione senza essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Il Collegio, evidenzia che in materia di organizzazione amministrativa il principio di legalità e quello dell’accesso ai pubblici uffici attraverso pubbliche selezioni (art 97cost), implicano che il legislatore per via normativa e l’amministrazione interessata in sede di redazione di bando, abbiano il compito di stabilire quali siano i requisiti di partecipazione, “posto che la commissione ha solo il compito meramente esecutivo di verificarne la sussistenza o la carenza in capo ai candidati”. Conseguenzialmente, l’immissione in servizio di un soggetto privo di titolo, sia che si tratti di rapporto privatistico di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia che si tratti di rapporti in regime di diritto pubblico, a parere dei magistrati contabili, “integra un illecito contabile, contestabile sia nei confronti della commissione esaminatrice, che del dipendente privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione fissati dalla legge o dal bando, consistente nella indebita percezione di emolumenti retributivi non spettanti, nel pagamento di contributi pubblici a fini previdenziali e nel disservizio determinatosi nella sfera della pubblica amministrazione”.

Sezione Lavoro Sentenza n. 23674 del 28/7/2022 Impiego pubblico – licenziamento –– superamento periodo di comporto – accoglimento ricorso

Sezione Lavoro Sentenza n. 23674 del 28/7/2022 Impiego pubblico – licenziamento –– superamento periodo di comporto – accoglimento ricorso

Stampa PDF
Allegati:
Scarica questo file (Cass.-sent.-n.-23674-2022.pdf)Cass.-sent.-n.-23674-2022.pdf   20 Kb

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto. La Corte d’Appello aveva rigettato la predetta domanda, non ritenendo provata la volontà dell’interessata di richiedere le ferie prima dell’esaurimento del periodo di conservazione del posto. La ricorrente censura la sentenza di appello in quanto, nel ritenere legittimo il licenziamento, non aveva tenuto conto che il recesso era stato intimato l’ultimo giorno del comporto. La Cassazione per consolidata giurisprudenza ritiene il motivo fondato considerando nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto, muovendo dal combinato disposto dell’articolo 2110 c.c., comma 2 con l’articolo 1418 c.c. si evidenzia che il carattere imperativo della norma, non consente soluzioni diverse. Pertanto, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110 c.c., comma 2. che, in quanto tale, è volta a tutelare il diritto al lavoro e alla salute. Per la sentenza, infatti, “la salute non può essere adeguatamente protetta se non all’interno di tempi sicuri entro i quali il dipendente, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro”.

Decreto del 22 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022 n. 215 recante: “Definizione di linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”

Decreto del 22 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022 n. 215 recante: “Definizione di linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”

Stampa PDF
 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022, definisce, “ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le Pubbliche Amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione”.

Rapporto sullo stato di implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in Italia – Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto delle riforme in materia di capitale umano pubblico

Rapporto sullo stato di implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in Italia – Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto delle riforme in materia di capitale umano pubblico

Stampa PDF

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Dipartimento della funzione pubblica ha reso noto il primo Rapporto sullo stato di implementazione del PNRR. Nel Rapporto il giudizio del comitato scientifico circa lo sforzo riformatore innescato dal Pnrr, articolato nelle conclusioni, è molto positivo. Le riforme finora attuate sono coerenti con il Piano di ripresa e il Governo Draghi ha proceduto con “pragmatismo e orientamento al risultato”. Tuttavia, il lavoro è ancora all’inizio e la strada dell’attuazione tutta da compiere. Il comitato, partendo dal programma contenuto nel Pnrr per la componente M1C1 nelle parti relative al Capitale umano, si è focalizzato su tutti i provvedimenti normativi in questo ambito. Nel rapporto si evidenzia che la fase della grande stagione di interventi normativi è finita; l’infrastruttura è in piedi, ma ora si apre la fase più insidiosa: l’implementazione delle norme. Il comitato individua tre strumenti per compiere il processo di rinnovamento del capitale umano pubblico: il portale di assistenza tecnica Capacity Italy, i concorsi con il portale inPA, la formazione. Il Comitato suggerisce al Dipartimento della Funzione pubblica di valorizzare e utilizzare pienamente il portale inPa e il portale Piao, di costruire un set di indicatore per monitorare le riforme, nonché di diramare una roadmap per assicurarsi che tutte le amministrazioni siano in grado di proseguire le riforme senza dispersione di tempo, risorse ed energie.

CFC65a

 CFC65a

Stampa PDF
 

Nell’eventualità che il dipendente comandato in trasferta, di durata non inferiore a 8 ore e non superiore a 12, non abbia richiesto né usufruito del rimborso di € 22,26 previsto per il pasto ai sensi dell’art. 82, commi 1, lett. d) del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 come deve operare la riduzione dell’indennità di trasferta di cui alla lettera h) del medesimo comma?

L’istituto dell’indennità di trasferta è disciplinato dall’art. 82 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, il quale, al comma 6, recita: “[N]el caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), spetta l’indennità di trasferta di cui al medesimo comma 1, lettera h), primo alinea, ridotta del 70%, nei casi ivi previsti. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera”.

Dalla lettura di tale disposizione si evince come la norma contrattuale, da un lato, subordini la riduzione del 70% dell’indennità di trasferta al caso in cui il dipendente abbia fruito di uno dei rimborsi previsti al precedente comma 1, lettere c), d) ed f) e, dall’altro, precisi che il lavoratore non può optare per l’indennità di trasferta in misura intera. In altre parole, l’inciso “nel caso in cui” non lascia spazio alla facoltà di rinuncia all’erogazione dei benefici di cui al comma 1, lettere c), d), f) dell’art. 82 in esame. Ciò in considerazione del fatto che i rimborsi per i pasti, come nel caso in esame, configurano un trattamento indisponibile per il lavoratore, cui lo stesso ha comunque diritto. Né, di contro, l’amministrazione può scegliere di non erogare detti benefici.

CFC64b

 CFC64b

Stampa PDF
 

In presenza di una norma che riconosce ad una determinata categoria di lavoratori un assegno ad personam riassorbibile, senza definire le modalità di riassorbimento, la riassorbibilità di detto assegno è riferibile solo ed esclusivamente agli incrementi tabellari previsti dai contratti collettivi, oppure anche ad un qualsiasi incremento economico a qualunque titolo conseguito dal lavoratore, come ad esempio la progressione economica?

In linea generale, si osserva che la ratio dell’assegno ad personam è quella di evitare che il mutamento di carriera o di Amministrazione comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 112 del 11/01/2013). L’istituto in parola, infatti, garantisce l’equilibrio tra le componenti fisse e continuative del trattamento economico spettante prima e dopo la promozione o il passaggio da una Amministrazione all’altra, con esclusione dal calcolo degli emolumenti di carattere variabile o provvisorio (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 644 del 07/02/2012).

Pertanto, in assenza di specifica disciplina, si ritiene che ai fini della riassorbibilità dell’assegno ad personam rilevino tutti gli incrementi del trattamento economico fondamentale, indipendentemente dall’istituto contrattuale da cui gli stessi derivino (incrementi stipendiali o progressioni).

Diversamente opinando, infatti, l’escludere dal computo gli incrementi connessi all’acquisita progressione economica finirebbe per vanificare la finalità stessa dell’istituto. Sul punto, si veda Cass. civ. Sez. lavoro, n. 18299 del 25/07/2017, secondo la quale gli “assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria”, non distinguendo dunque il tipo di incremento cui ci si riferisca.

 

CFC63a

 CFC63a

Stampa PDF
 

È possibile operare la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in favore di un dipendente neo assunto che non ha ancora superato il periodo di prova?

La disciplina relativa all’istituto della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è indicata nell’art. 57, comma 1, lett. b) del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018.

Tale articolo, al comma 1 indica due modalità di costituzione del rapporto a tempo parziale, ossia: “a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili (…); b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati”.

Al successivo comma 11 si stabilisce che la trasformazione del rapporto di lavoro avviene “mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10”.

Dalla lettura della disposizione contrattuale non si ravvisano nel vigente CCNL divieti in ordine alla possibilità di trasformare un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in favore del dipendente neo assunto prima del compimento del proprio periodo di prova. Invero, lo stesso comma 3 dell’articolo 57 in parola, nell’indicare la tempistica con la quale presentare le richieste di trasformazione, parla indistintamente di “dipendenti già in servizio”, non ponendo pertanto alcuna limitazione soggettiva ai fini di tale trasformazione.

Inoltre, nessun divieto è nemmeno presente nella disciplina dedicata al periodo di prova (adesso prevista nel nuovo CCNL del 09 maggio 2022 all’art. 19).