Sezione Lavoro Sentenza n. 17320 del 27/5/2022

Sezione Lavoro Sentenza n. 17320 del 27/5/2022 Impiego pubblico – dirigenza –– procedura comparativa e idoneativa – requisito motivazionale – risarcimento del danno – rigetto ricorso

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione è intervenuta fornendo chiarimenti alle amministrazioni pubbliche, in merito ai conferimenti di incarichi dirigenziali del Pubblico Impiego. In particolare fornendo precisazioni riguardo alla corretta applicazione delle procedure comparative, introdotte con il d.l. 80/2021, convertito in l. 113/2021 a seguito del Pnrr, e previste al fine di valutare capacità, attitudine, motivazioni individuali per l’accesso alla dirigenza. Nei fatti, i giudici rigettavano l’appello proposto da un dirigente architetto con funzione dirigenziale non generale della Sovrintendenza per i beni architettonici che aveva partecipato al procedimento per il conferimento di analogo incarico presso la Sovrintendenza di un’altra regione. La dirigente lamentava di essere stata illegittimamente posposta ai fini della valutazione ad altri candidati e ne richiedeva adeguato risarcimento del danno. La procedura comparativa di cui sopra, si pone in contrapposizione con quella idoneativa adottata da molte amministrazioni e sostenuta da molte pronunce della giurisprudenza amministrativa. Tale procedura restringe la scelta dei candidati a tutti quelli in possesso delle necessarie competenze dando così la possibilità al direttore generale di scegliere l’incaricato, sovvertendo in tal modo l’ordine di preferenza determinata dalla commissione preposta. La Cassazione chiarisce che in tema di impiego pubblico privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (art. 19 d.lgs. n. 165/2001), obbligano l’amministrazione (…) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (…), a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, anche nelle procedure non strettamente concorsuali nelle valutazioni comparative il principio motivazionale deve essere esplicitato per giustificare le scelte cui si è data preponderanza. Eventuali procedure comparative non motivate possono portare una responsabilità erariale e conseguente risarcimento del danno al candidato illecitamente estromesso.

 

Sezione Lavoro Sentenza n. 17320 del 27/5/2022ultima modifica: 2022-09-12T20:24:47+02:00da vitegabry
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