Archivio mensile:aprile 2020

AranSegnalazioni

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Newsletter del 30/4/2020
 

 

 

 

 Speciale Covid-19 

 

ULTIMI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE IN EVIDENZA

Legge 24/4/2020 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.».

 

 

 

FAQ RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

FAQ sulla certificazione medica e sulla tutela dell’INAIL

D.L. n. 18 del 17/3/2020 CuraItalia – PCM Informazioni utili per i cittadini e le imprese
FAQ Le vostre domande e le risposte dei consulenti del progetto “Lavoro Agile per il Futuro della Pa” – Dipartimento per le Pari Opportunità
Decreto “Io resto a casa” – FAQ sulle misure adottate dal Governo – PCM

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ALTRI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE

DPCM 26/4/2020 – Misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 neil luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL

Messaggio n. 1621 del 5/4/2020 – INPS Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità.
DPCM 10/4/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
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SMARTWORKING ED EMERGENZA CORONAVIRUS

– Documenti sullo smartworking dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica A supporto delle amministrazioni che stanno sempre più puntando sul lavoro agile, il sito del Dipartimento della Funzione pubblica raccoglierà e aggiornerà continuamente documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità tecniche e organizzative per adottare e implementare lo smart working nelle PA.
– Documenti sul lavoro agile dal Dipartimento per le Pari Opportunità

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Attività istituzionale dell’Agenzia

 

Dati statistici
Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sugli occupati nella PA per tipologia di rapporto

Nella sezione Pubblicazioni e Statistiche sono state aggiornate le elaborazioni statistiche sulla serie storica 2001-2018 del personale della Pubblica Amministrazione per tipologia di rapporto di lavoro.

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Orientamenti applicativi
Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi in tema di diritti sindacali

E’ disponibile, nella sezione del sito dedicata agli orientamenti applicativi, la Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi in tema di diritti sindacali.

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Orientamenti applicativi
Contratti quadro – Relazioni sindacali

Vi sono limiti – eventualmente connessi alla dimensione dell’Ente o alla consistenza associativa di una organizzazione sindacale – al numero di dipendenti che possono essere nominati dirigenti sindacali? 

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Orientamenti applicativi
Contratti quadro – Relazioni sindacali

Se la RSU non ha individuato la figura del coordinatore, l’amministrazione deve tener conto di tutte le richieste attinenti alle relazioni sindacali che arrivano dai singoli componenti indipendentemente dalla condivisione di tutti o di parte degli altri componenti? L’amministrazione può limitarsi a considerare le sole richieste che pervengano a firma della maggioranza? 

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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e ricerca 

Nel caso in cui un dipendente a tempo indeterminato abbia fruito di un periodo di aspettativa senza assegni o di periodi di congedo parentale con riduzione al 30% della retribuzione, i permessi di cui agli artt. 102 e 104 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, vanno riproporzionati?

 

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Sezione Giuridica

 

Corte Costituzionale
Sentenza n. 61 del 9/1/2020
Impiego pubblico – Falsa attestazione presenza in servizio, accertata in flagranza – danno d’immagine della P.A. – condanna non inferiore a sei mensilità – eccesso di delega – illegittimità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dei conti, nel 2018 si pronuncia in un giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale riguardo a questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost. La Procura regionale aveva esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di una dipendente comunale colta in flagranza a timbrare il cartellino e ad assentarsi. Contestando il danno patrimoniale pari alla mancata prestazione lavorativa e chiedendo la condanna, determinata in via equitativa, al risarcimento del danno all’immagine, ai sensi dell’art. 55-quater, co. 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 116 del 2016. La questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 55-quater, co. 3-quater, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., è fondata. Infatti a differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015 (legge Madia). L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare. Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. La disposizione in esame prevede, infatti, una nuova fattispecie intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti. Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega risulta inequivocabile il suo contrasto con l’art. 76 Cost. inoltre, sebbene le censure del giudice rimettente siano limitate all’ultimo periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater, che riguarda le modalità di stima e quantificazione del danno all’immagine, l’illegittimità riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma perché essi sono funzionalmente inscindibili con l’ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega. Devono essere, dunque, dichiarati costituzionalmente illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016

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Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza n. 5417 del 27/2/2020
Pubblico impiego – Dirigenza medica – maggiorazione indennità di pronta disponibilità – potere della contrattazione integrativa nel limite della disponibilità del fondo aziendale – quantificazione del fondo condizione potestativa – rigetto del ricorso

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte d’ Appello di Roma, adita dall’ AUSL di Frosinone, ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di alcuni dirigenti medici, ed aveva condannato la Ausl a corrispondere in particolare l’indennità di pronta disponibilità per ciascun turno, in misura superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale. In particolare, il giudice d’appello ha rilevato che con deliberazione del 21 luglio 1999 l’importo unitario era stato elevato rispetto alla quota minima prevista dal C.C.N.L. ma a condizione che ci fosse la necessaria capienza finanziaria, condizione pacificamente non verificatasi nel periodo 2001/2011. La Corte romana ha escluso che l’elemento accidentale del contratto potesse essere qualificato meramente potestativo, e come tale affetto da nullità, perché la capienza del fondo è legata a fattori estrinseci, variabili, contingenti ed imponderabili e non deriva da un’esclusiva ed arbitraria scelta dell’amministrazione. Contro tale giudizio i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione. Gli ermellini hanno evidenziato che la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere, perché chiaro in tal senso è l’art. 62, comma 4, del CCNL 5.12.1996, al quale l’art. 51 del CCNL 8.6.2000 espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell’ammontare consolidato al 31.12.1997» (CCNL 6.6.2000) ed al 31.12.2001 (CCNL 3.11.2005). La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente ritenuto che l’aumento dell’indennità di pronta disponibilità fosse condizionato alla disponibilità del fondo, e che, pertanto, i ricorrenti non potessero rivendicare il pagamento del maggior importo, non essendosi realizzata, nel periodo oggetto di causa, la condizione sospensiva. Si deve aggiungere inoltre, con riguardo alla censura avanzata dai ricorrenti rispetto alla mancata dimostrazione da parte dell’amministrazione della mancata capienza del fondo, che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, ai sensi dell’art.2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto ( Cass. n.25597/2016). Infine, il ricorso è infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere escluso il carattere meramente potestativo della condizione. Da tempo la Cassazione ha affermato che la condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato E’ evidente che quest’ultima ipotesi ricorre nella fattispecie poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico. In via conclusiva la Corte ha pertanto rigettato il ricorso.

 

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Corte dei conti
Sezione regionale controllo Veneto delibera n. 66/2020
Enti Locali – Recupero somme confluite indebitamente nel fondo risorse decentrate

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono in merito alla possibilità di recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate, in particolare i giudici contabili evidenziano che: “ Allo scopo di recuperare risorse finanziarie nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti, dunque e nei limiti di legge, il tetto di spesa annuale destinato alle assunzioni può essere, in tutto o in parte, utilizzato per il ripiano dei fondi per la contrattazione integrativa decentrata costituiti in eccesso. L’eventuale quota residua può, invece, continuare a finanziare assunzioni di personale, nel medesimo esercizio o in anni successivi, entro i limiti quantitativi e temporali delle facoltà di utilizzo dei c.d. “resti”, quali stabilite dall’art. 3, comma 5, quarto periodo, del decreto legge n. 90/2014. L’effettività del recupero finanziario deve essere, altresì, garantita dalla rinuncia (anche solo parziale) o dal differimento di ogni tipologia di assunzione che non impegni, esclusivamente, le quote annuali di turn over”. (sez. Autonomie n.17/2019).

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Corte dei conti
Sezione controllo Abruzzo deliberazione n. 37/2020
Enti locali – Ripristino posizione soppressa – Rispetto limiti assunzionali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono in merito alla possibilità di ripristinare un posto in dotazione organica di dirigente tecnico, soppresso in precedenza in quanto ritenuto in eccedenza, evidenziando che: “La programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizzative e funzionali, è subordinata ai limiti finanziari e alla riduzione strutturale della spesa del personale. Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l’Ente potrà procedere alla riqualificazione e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall’art.6, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 che sancisce altresì che: “Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

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Dipartimento della Funzione pubblica
Decreto 17 marzo 2020 – Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. Le norme, attuative dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

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Sezione Economica

 

Governo
Approvato il DEF 2020 e la Relazione al Parlamento
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il 24 aprile u.s. il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri, ha approvato il Documento di economia e finanza 2020, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).  

 

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Senato della Repubblica
DEF 2020 Documento di economia e finanza 2020 e annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Documento di economia e finanza 2020 e annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243: testi, dossier e documenti acquisiti in commissione disponibili all’analisi del Senato della Repubblica.

 

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Ufficio Parlamentare di Bilancio
Nota sulla congiuntura – aprile 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio, nella Nota congiunturale di aprile cerca di analizzare, sulla base dei dati ad oggi disponibili, i primi effetti dello shock che ha investito, sia pure con tempi e intensità differenti, l’economia mondiale. Effetti, le cui proporzioni sono soggette a un elevatissimo grado d’incertezza e che secondo molti osservatori, sembrano, allo stato, comparabili in tempi di pace soltanto a quelli della grande depressione del 1929. Un focus particolare è ovviamente dedicato all’Italia, primo paese europeo a essere colpito dalla pandemia fuori dalla Cina, per la quale i modelli previsivi di breve termine dell’UPB stimano un calo dell’attività economica nella prima metà dell’anno di dimensioni eccezionali. Nell’insieme dei primi due trimestri dell’anno il PIL si ridurrebbe cumulativamente di circa quindici punti percentuali. Nell’ipotesi di un regresso dell’epidemia l’attività tornerebbe ad espandersi nel trimestre estivo. Tali stime risentono di un’incertezza estremamente elevata, quindi vanno interpretate con la massima cautela.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Circolare del 20 aprile 2020, n. 8 – Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il disegno di legge di assestamento aggiorna il quadro delle previsioni a legislazione vigente. Non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni. Quest’anno, in modo particolare, il provvedimento di assestamento della legge di bilancio 2020 verrà predisposto in un contesto di finanza pubblica negativamente influenzato dall’emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, in conseguenza della quale sono già stati adottati diversi provvedimenti di urgenza che hanno prodotto rilevanti effetti finanziari sul bilancio.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Circolare del 21 aprile 2020, n. 9 Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l’esercizio 2020. Aggiornamento della Circolare n.34 del 19 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Con la circolare n. 9/2020 si provvede ad aggiornare la circolare RGS n. 34 del 19 dicembre 2019 – “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio 2020”-, in considerazione delle sopravvenute modifiche normative, tenuto conto in particolare della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), fornendo ulteriori indicazioni al fine di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici. Viene parimenti aggiornato il quadro sinottico allegato alla circolare al fine di consentire una lettura sistematica delle vigenti misure di contenimento della finanza pubblica (Allegato 1 della circolare). In allegato viene infine resa disponibile la scheda di monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato, debitamente aggiornata sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2 della circolare).

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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Circolare del 23 aprile 2020, n. 10 Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2019) e Monitoraggio anno 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La circolare fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2019 e di quelli del Monitoraggio 2020.

 

RELAZIONE ALLEGATA 2019
Comuni – Unioni dei comuni – Città metropolitane – Province – ASL – Aziende ospedaliere
La rilevazione del 2019 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 23 aprile al 10 luglio 2020. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL) – mentre i dati rilevati per le ASL e le Aziende ospedaliere verranno trasmessi al Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS).
Ministeri – Agenzie fiscali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
I termini d’invio saranno diversificati a seconda del tempo necessario a ciascun ente per la definizione delle attività propedeutiche all’apertura della rilevazione.

 

MONITORAGGIO 2020
L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2020, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’i ntero anno.
L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale. Per il primo trimestre dovrà essere completato entro il 31 maggio, mentre per i trimestri successivi entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

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ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – gennaio/marzo 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Alla fine di marzo 2020 i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (22 contratti) riguardano il 19,6% dei dipendenti – circa 2,4 milioni – e un monte retributivo pari al 20,1% del totale. Nel corso del primo trimestre 2020 sono stati recepiti tre accordi – società e consorzi autostradali, servizi a terra negli aeroporti e imprese creditizie – e ne sono scaduti dieci: impiegati agricoli, calzature, carta e cartotecnica, vetro, ceramica, metalmeccanica, commercio, mobilità, assicurazioni e servizi socio assistenziali. I contratti che a fine marzo 2020 sono in attesa di rinnovo ammontano a 51 e interessano circa 9,9 milioni di dipendenti – l’80,4% del totale – con un monte retributivo pari al 79,9%; entrambe le quote sono decisamente più elevate di quelle osservate a dicembre (44,6% e 46,6% rispettivamente) e a marzo 2019 (52,4% e52,8%). Nonostante il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, si sia ridotto, passando dai 12,7 mesi di marzo 2019 agli 11,2 mesi di marzo 2020, l’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è più che raddoppiata: 13,9 contro 6,6 mesi. La retribuzione oraria media, rispetto al primo trimestre del 2019, è cresciuta dello 0,6%. L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è aumentato dello 0,1% rispetto a febbraio 2020 e dello 0,7% nei confronti di marzo 2019. In particolare, l’aumento tendenziale è stato dello 0,8% per i dipendenti dell’industria e dello 0,7% sia per quelli dei servizi privati sia per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli del credito e delle assicurazioni (+2,4%), dell’energia e petroli e dell’estrazione minerali (entrambi +1,7%). 

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A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell’Aran

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modello ARAN 1 2015 8

Coronavirus: Decreti-legge pubblicati in Gazzetta Ufficiale


Coronavirus: Decreti-legge pubblicati in Gazzetta Ufficiale

venerdì 10 aprile 2020

 

Coronavirus: i Decreti-legge pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
(aggiornata al 9 aprile 2020)
Decreto-legge
Conversione in Legge
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

News


Coronavirus: Decreti-legge pubblicati in Gazzetta Ufficiale

venerdì 10 aprile 2020

 

Coronavirus: i Decreti-legge pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
(aggiornata al 9 aprile 2020)
Decreto-legge
Conversione in Legge
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Regioni.it

Regioni.it

n. 3825 – mercoledì 22 aprile 2020

Sommario
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Documento della Conferenza delle Regioni dell’8 aprile

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Proposte sul Decreto Legge 19/2020 “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”

(Regioni.it 3825 – 22/04/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta in videoconferenza dello scorso 8 aprile, ha esaminato il decreto legge 5 marzo 2020, n. 19, attualmente all’esame della Camera dei Deputati (C 2447), in prima lettura. Le Regioni erano pronte ad esprimere un  parere favorevole in Conferenza Unificata condizionandolo, però, all’accoglimento di proposte emendative riguardanti i rapporti tra DPCM e Ordinanze dei Presidenti delle Regioni, il loro coinvolgimento nell’adozione dei DPCM e infine i poteri dei Presidenti di Regione nella disciplina delle emergenze e le sanzioni. La Conferena Unificata dell’8 aprile è stata però sospesa e il documento contenente le proposte è stato comunque trasmesso al Governo in via telematica.
Il Dl 19/2020 rappresenta la base giuridica del potere di ordinanza regionale di carattere contingibile e urgente e fissa i limiti, gli ambiti di intervento, le finalità del potere relativo, i tempi di durata dei provvedimenti. In particolare il provvedomento stabilisce che le Regioni possano emettere ordinanze contingibili e urgenti nella materia tutela della sanità pubblica, al verificarsi di specifiche situazioni di aggravamento sopravvenute del rischio sanitario nel proprio territorio, negli ambiti individuati nell’articolo 1, comma 2 del decreto, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive.  Le Regioni ritengono che tale formulazione può generare problemi interpretativi ed eventuali contenziosi.
A tal proposito, come si legge nel documento della Conferenza, poiché le Regioni possono prevedere misure più restrittive nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, andrebbe definito meglio il rapporto tra queste due fonti. Ed in particolare si chiede se sia sufficiente l’intervento di un nuovo DPCM, successivo alle misure regionali, affinché queste vengano meno, anche qualora nulla disponga in merito la fonte statale sopravvenuta, oppure se le posteriori previsioni governative prevalgano soltanto su quelle regionali che si pongano in contrasto con esse.
Nel documento si osserva, poi, con riferimento alle competenze dei Presidenti delle Regioni, una forte compressione del potere di disciplina delle emergenze, anche per porzioni molto limitate di territorio, ove la località degli interessi difficilmente può essere adeguatamente conosciuta a livello centrale e conseguentemente affrontata con decisioni governative. E sui poteri delle Regioni occorre che si determini quanto prima un assetto che possa garantire in maniera ragionevole i loro poteri costituzionali in materia di tutela della salute, pur nel contesto della dichiarata emergenza sanitaria regionale. “La ricerca di un adeguato equilibrio tra i poteri di ordinanza posti in capo ai Presidenti delle giunte regionali quali autorità preposti alla tutela della salute pubblica e i necessari poteri di coordinamento statale, costituisce senz’altro la via maestra per affrontare con la necessaria chiarezza gli ulteriori periodi di crisi sanitaria nazionale che si profilano”. A questo proposito si sottolinea (art. 1, co. 1) che con DPCM potranno essere disposte misure su singole parti del territorio nazionale, quindi anche su tutti o parte dei territori di una singola Regione […] e al riguardo si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento del Presidente della Regione anche attraverso l’istituenda Cabina di regia per la gestione dell’emergenza.
Infine la Conferenza ha chiesto al Governo che vengano chiariti quali DPCM abbiano potere preclusivo rispetto alle ordinanze regionali e che venga adottata una disposizione di chiarimento della portata dell’articolo 3, comma 3, del d.l. 19/2020.
Si riporta di seguito il testo integale della proposte emendative della Conferenza delle Regioni.
Posizione sul Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni formulate.
Il dl 19/2020 rappresenta la base giuridica del potere di ordinanza regionale di carattere contingibile e urgente, nell’ambito specifico della situazione emergenziale creatasi a seguito dell’epidemia da coronavirus, che fissa i limiti, gli ambiti di intervento, le finalità del potere relativo, i tempi di durata dei provvedimenti.
In particolare, in relazione al presupposto emergenziale dell’epidemia le Regioni possono emettere ordinanze contingibili e urgenti nella materia tutela della sanità pubblica, al verificarsi di specifiche situazioni di aggravamento sopravvenute del rischio sanitario nel proprio territorio, negli ambiti individuati nell’art. 1, co. 2 del decreto, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive”. Sul punto si ritiene opportuno rilevare che tale formulazione può generare problemi interpretativi ed eventuali contenziosi.
Se la ratio del decreto-legge n. 19/2020 è quella di razionalizzare e regolare il rapporto fra Stato e Regioni limitatamente all’adozione delle misure sistematizzate dall’articolo 1, comma 2, il sistema previsto non è, tuttavia, di semplice attuazione nonostante il previsto coinvolgimento, anche preventivo, delle regioni, se non altro poiché richiede che la leale collaborazione sia praticata al massimo grado possibile e, soprattutto, con tempistiche particolarmente accelerate.
Non vi è dubbio che l’art. 2 del d. l., individui quale strumento principale di adozione il DPCM, sebbene proprio il primo decreto del Presidente dei Ministri adottato all’indomani dell’entrata in vigore di questa norma, abbia avuto bisogno di essere completato con un successivo decreto del Ministro della Salute. Ciò, sia per superare il problema del termine di efficacia – allineato per tutti al 13 aprile – sia per conservare la vigenza delle misure differenziate adottate nel frattempo dalle regioni.
Nella situazione non lineare creatasi all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, alcune regioni hanno ritenuto di prorogare fino al 13 aprile con proprie ordinanze di contenuto sostanzialmente delle precedenti oramai scadute o in via di decadenza, l’efficacia delle misure ivi previste; altre, hanno preferito percorrere la strada dell’adozione di un decreto del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione.
Il rischio di una conflittualità decisionale è dunque ancora di forte attualità, posto che, come si è visto, tutte le soluzioni cui sino è fino ad ora fatto ricorso mostrano inevitabilmente profili di criticità.
Ciò premesso, posto che le Regioni possono prevedere misure più restrittive nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, andrebbe definito meglio il rapporto tra queste due fonti: in particolare, se sia sufficiente l’intervento di un nuovo DPCM, successivo alle misure regionali, affinché queste vengano meno, anche qualora nulla disponga in merito la fonte statale sopravvenuta, oppure se le posteriori previsioni governative prevalgano soltanto su quelle regionali che si pongano in contrasto con esse.
Si osserva, poi, con riferimento alle competenze dei Presidenti delle regioni, una forte compressione del potere di disciplina delle emergenze, anche per porzioni molto limitate di territorio, ove la località degli interessi difficilmente può essere adeguatamente conosciuta a livello centrale e conseguentemente affrontata con decisioni governative.
Soprattutto sui poteri delle regioni occorre che si determini quanto prima unassetto dei poteri da conservare in capo alle loro autorità sanitarie che sia certo, chiaro, definito e che possa garantire in maniera ragionevole i loro poteri costituzionali in materia di tutela della salute, pur nel contesto della dichiarata emergenza sanitaria regionale.
La ricerca di un adeguato equilibrio tra i poteri di ordinanza posti in capo ai Presidenti delle giunte regionali quali autorità preposti alla tutela della salute pubblica, e i necessari poteri di coordinamento statale costituisce senz’altro la via maestra per affrontare con la necessaria chiarezza gli ulteriori periodi di crisi sanitaria nazionale che si profilano.
Sul punto si sottolinea, in particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 1, che con DPCM potranno essere disposte misure su singole parti del territorio nazionale, quindi anche su tutti o parte dei territori di una singola regione, pur senza specifica proposta del suo Presidente, ma, semplicemente “sentito” lo stesso, nell’ambito del procedimento descritto dall’art. 2 comma 1. Al riguardo si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento del Presidente della Regione anche attraverso l’istituenda Cabina di regia per la gestione dell’emergenza.
Tale compressione del potere di disciplina delle emergenze, si realizza anche con la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 3, che recita “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”. Verrebbero, pertanto, compressi, sia pure nell’ambito di un contesto emergenziale e con durata temporale definita, i poteri espressamente riconosciuti in capo alle Regioni, di cui all’art. 32 terzo comma della L. 23 dicembre1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale “e all’art. 117 della D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.
Tuttavia, la ratio della norma sembra, piuttosto, quella di razionalizzare e regolare il rapporto fra Stato e Regioni limitatamente all’adozione delle misure sistematizzate dall’articolo 1, comma 2, rispetto alle quali si è rilevata l’esigenza di una maggiore uniformità di comportamento e di un coordinamento nazionale.
Si chiede, quindi, che vengano chiariti quali DPCM abbiano potere preclusivo rispetto alle ordinanze regionali e che venga adottata una disposizione di chiarimento della portata dell’articolo 3, comma 3, del d.l. 19/2020, che potrebbe essere formulata in questo senso:
“Resta salva la facoltà dei Presidenti di Regione di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza COVID-19 mediante l’adozione di misure organizzative straordinarie del Sistema socio-sanitario regionale o disposizioni eccezionali che regolino, al di fuori dei contenuti di cui all’articolo 1, comma, 2 del decreto, attività di competenza regionale.”
Atteso quanto sopra, in relazione agli articoli 2, 3 e 4 del decreto, si propongono gli emendamenti sotto riportati in grassetto:
ART. 2
1.Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. Il Presidente del Consiglio assume, entro 48 ore dal ricevimento della proposta di cui al secondo periodo del presente comma, le determinazioni di competenza, accogliendo la proposta medesima o, dandone atto motivatamente, respingendola in tutto o in parte.
MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: con la proposta in questione si intende dare certezza sia in ordine ai termini per le determinazioni della PCM sia in relazione all’esplicitazione delle motivazioni di eventuali scostamenti rispetto al recepimento delle proposte regionali.
ART. 3
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso o in presenza dell’urgente necessità di porre in essere differenti azioni di prevenzione e gestione della situazione epidemiologica, adeguate e proporzionate al suo evolversi nel territorio regionale o in parte di esso, possono introdurre ulteriori misure, ulteriormente anche più restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. In caso di successiva adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, le misure regionali di cui al precedente periodo restano efficaci, purché non siano in contrasto rispetto ai contenuti del o dei decreti sopravvenuti. In ogni caso le misure regionali restano efficaci per la medesima durata dei decreti di cui al primo periodo.
MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: l’espunzione dell’espressione “con efficacia limitata fino a tale momento” si correla all’inserimento del penultimo periodo evidenziato: la finalità di tali emendamenti risiede nell’evitare che le ordinanze regionali per il solo fatto che viene assunto un DPCM decadano ma che possano mantenere la loro validità purché non siano in contrasto con i provvedimenti statali. Ciò al fine di salvaguardare misure specifiche a livello territoriale che potrebbero non avere adeguata rilevanza in un provvedimento nazionale. La seconda proposta amplia la possibilità di adottare provvedimenti per le Regioni purché giustificate dall’urgente necessità di porre in essere differenti azioni di prevenzione e gestione della situazione epidemiologica, adeguate e proporzionate al suo evolversi nel territorio regionale o in parte di esso.
Si vuole inoltre rendere più agevole, per i cittadini e per gli operatori economici, l’individuazione delle disposizioni alle quali attenersi, consentire che comunque le misure statali e regionali abbiano lo stesso termine di efficacia.
ART. 3
Aggiungere il seguente comma 4:
4. Resta salva la facoltà dei Presidenti di Regione di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza COVID-19 mediante l’adozione di misure organizzative straordinarie del Sistema socio-sanitario regionale o disposizioni eccezionali che regolino, al di fuori dei contenuti di cui all’articolo 1, comma, 2 del decreto, attività di competenza regionale.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: come riportato in premessa, con la proposta in questione si chiarirebbe i rapporti fra le norme statali e il potere di ordinanza regionale nell’esercizio delle competenze straordinarie tipiche del Presidente di Regione.
ART. 4
Al comma 2, si propone di aggiungere, alla fine del periodo, la seguente frase: “da eseguirsi dopo che sia stato revocato il provvedimento di limitazione o sospensione delle attività di cui all’art. 1.2 lett. i), m), p), u), v), z) e aa) terminata l’emergenza epidemiologica da COVID 19“.
MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: sembra che si confonda la sanzione accessoria con l’esecuzione del provvedimento di chiusura per ragioni di prevenzione sanitaria (disciplinata dal dpcm): la sanzione accessoria si aggiunge per punire, non è l’esecuzione cautelare del provvedimento inibitorio dell’attività.
Conseguentemente, si propone di eliminare l’ultimo periodo del comma 4 in cui si dispone “Il periodo   di   chiusura    provvisoria   è   scomputato   dalla   corrispondente   sanzione   accessoria definitivamente irrogata in sede di sua esecuzione”, in quanto quella chiusura non è altro che l’applicazione della misura urgente per evitare la diffusione di COVID 19 ai sensi dell’art.1.
In alternativa, si propone di introdurre la precisazione all’inizio del periodo “In caso di irrogazione definitiva della sanzione principale, il periodo di chiusura provvisoria non e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria”.
Infine si chiede di chiarire:
1) come si concili il dettato dell’art 87 del DL n.18/2020, laddove dispone che fino alla fine dello stato di emergenza il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, con la previsione dell’art.1, comma 2 lett. s) del decreto legge e, quindi, se lo smart working debba essere di volta in volta “autorizzato” con specifico DPCM.
2) Dall’esame letterale dell’art.1, comma 2, lett. s), le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali devono essere garantiti “prioritariamente mediante il ricorso al lavoro agile”. Concetto, questo, che sembra essere in contrasto con il principio sinora espresso (v. anche il citato art.87) per cui la presenza in ufficio è connessa alle attività indifferibili.
 Roma, 8 aprile 2020

Link al Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 aprile 2020; Posizione sul Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”


 Report della Conferenza Unificata dell’8 aprile 2020

il manifesto

Il farmaco della speranza non è tanto miracoloso

Codice rosso. The Lancet: il Remdesivir in uno primo studio condotto in Cina non è risultato efficace

Wuhan, 5 febbraio 2020. il presidente della Chinese Academy of medical sciences annuncia i test clinici del Remdesivir
Wuhan, 5 febbraio 2020. il presidente della Chinese Academy of medical sciences annuncia i test clinici del Remdesivir

Sono stati pubblicati i risultati della prima sperimentazione controllata dell’antivirale remdesivir, il farmaco ritenuto finora più promettente tra le terapie anti-Covid-19. Lo studio proviene dai medici cinesi che hanno testato il farmaco in una decina di ospedali di Wuhan. I risultati non sono positivi: «non risultano benefici statisticamente significativi associati al remdesivir» scrivono i ricercatori. Il resoconto della sperimentazione è stato pubblicato dalla rivista The Lancet, una delle più autorevoli in campo medico.

LA NOTIZIA ERA GIÀ STATA anticipata in un articolo online ma rimane una doccia fredda per pazienti e ricercatori. Il remdesivir è un farmaco antivirale a largo spettro pensato come terapia anti-Ebola. Gli studi «in vitro» (cioè su cellule studiate in laboratorio fuori dall’organismo) e poi la sperimentazione sugli animali avevano mostrato una buona efficacia anche contro il virus Sars-Cov-2. Invece, nei pazienti di Wuhan il farmaco non ha portato benefici: il tempo necessario per vedere migliorare le condizioni dei pazienti è stato sostanzialmente lo stesso nei pazienti curati con il remdesivir e nel gruppo di controllo che non lo ha ricevuto.

LA SPERIMENTAZIONE È STATA condotta secondo gli standard ritenuti più affidabili da parte della comunità scientifica: i pazienti sono stati divisi in due gruppi in modo casuale e all’insaputa sia dei pazienti che dei loro medici curanti per non influenzarne le valutazioni. Studi organizzati in questo modo si chiamano «trial randomizzati e controllati». Alla ricerca hanno partecipato però solo 237 pazienti, meno dei 325 inizialmente programmati, e questo ne diminuisce in parte il valore statistico. Ma sono stati gli stessi medici a interromperlo in anticipo quando a metà marzo a Wuhan era diventato troppo difficile trovare nuovi casi da arruolare perché l’ondata epidemica in Cina era in gran parte superata.

«La mortalità a 28 giorni è stata simile nei due gruppi», scrivono i ricercatori, riportando una mortalità del 14% nel gruppo della sperimentazione rispetto al 13% rilevato nel gruppo di controllo. L’unico vantaggio associato al remdesivir sembra essere un miglioramento leggermente più veloce: «tra i pazienti trattati entro i dieci giorni dai sintomi, il remdesivir si è associato a una riduzione di 5 giorni del tempo necessario per il miglioramento clinico», riporta l’articolo di Lancet.

I RICERCATORI SCRIVONO che non si tratta di una bocciatura definitiva del farmaco e che saranno necessari altri studi su gruppi più numerosi per valutare se il farmaco, somministrato più precocemente, fornisce davvero un beneficio. Due grandi sperimentazioni coordinate dall’Oms e dalla Francia “Discovery” stanno già mettendo alla prova il remdesivir (insieme a altri tre farmaci) in diversi paesi. Saranno probabilmente questi due studi a stabilire se il COVID-19 si può curare con un farmaco antivirale.

L’ATTESA SPASMODICA per una cura ha trasformato la ricerca farmaceutica in un campo di battaglia anche sul piano della comunicazione, come mostrano le sortite pubbliche di Trump sui disinfettanti da iniettarsi in vena. Pochi minuti dopo la pubblicazione dello studio cinese, alla Casa Bianca Trump e il suo consigliere Anthony Fauci hanno presentato insieme i risultati di un altro trial sullo stesso farmaco, coordinato dall’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie infettive (Niaid) statunitense di cui Fauci è direttore.

“IL FARMACO È EFFICACE” ha detto entusiasticamente Fauci, fornendo però dati non troppo diversi da quelli cinesi: un periodo di guarigione più breve di 4 giorni e una mortalità leggermente inferiore (8% contro 11%, “ma è un dato da perfezionare”) rispetto al gruppo di controllo. L’annuncio anticipato di dati che devono essere ancora pubblicati è stato giustificato con ragioni etiche dovute all’emergenza sanitaria. Ma è difficile non leggere la mossa come una reazione alla cattiva pubblicità in arrivo dalla Cina, e un annuncio di una nuova guerra commerciale. Da un lato c’è la statunitense Gilead con i suoi brevetti; dall’altro la Cina che, con Canada e Germania, sembra orientata a non tenerne conto per produrre un farmaco generico a costi inferiori.

LA GILEAD È ANCHE UNO dei principali obiettivi dell’appello di Medici Senza Frontiere, dell’Istituto «Mario Negri» e del Manifesto affinché un’eventuale cura contro il Covid-19 non venga limitata dai brevetti farmaceutici e sia disponibile a costi accessibili in tutto il mondo. È una decisione che non spetta a Gilead: se il remdesivir alla fine si rivelerà efficace, saranno i governi a decidere se autorizzare la produzione di farmaci generici e meno costosi anche prima della scadenza del brevetto. Paesi come Germania e Canada si sono già orientati in questo senso.

San Pio V

 

San Pio V


Nome: San Pio V
Titolo: Papa
Nascita: 17 gennaio 1504, Bosco Marengo
Morte: 1 maggio 1572, Roma
Ricorrenza: 30 aprile
Tipologia: Commemorazione

S. Pio V nacque in un paese del Piemonte chiamato Bosco, ma discendeva dalla nobile famiglia dei Ghisieri, di Bologna. Frequentando da piccino un convento di Domenicani finì per abbracciarne l’ordine.

Si distinse per profondità di sapere e sodezza di virtù, e perciò fu promosso al sacerdozio.

Con grande zelo disimpegnò sotto i Papi Paolo IV e Pio IV i gravi uffici di inquisitore di Lombardia e quindi di vescovo di Alessandria: uffici nei quali non solo divenne celebre per il suo ardente zelo, ma anche per la prudenza e perspicacia con cui seppe disimpegnarli. Rimasta, più tardi, vacante la sede romana, il Chisleri venne eletto Sommo Pontefice, assumendo il nome di Pio V.

I tempi erano tristi; l’eresia luterana che spargeva faville di ribellione ovunque, minacciava la fede cattolica in tanti paesi, mentre la Chiesa nel Concilio di Trento ricorreva a tutti i mezzi per arrestarla. Fu in questa lotta immane che si svolse l’immenso apostolato del santo Pontefice Pio V.

Egli incominciò col condannare la dissolutezza ed il vizio, quindi con l’aiuto del Borromeo pubblicò il catechismo del Concilio di Trento e si adoperò perchè ne venissero osservati i Canoni; promosse pure la correzione del Breviario e del Messale.

Ma se tristi erano i tempi quanto al lato morale, non meno tristi erano dal lato politico, poichè i Turchi minacciavano continuamente di saccheggiare Roma.

E S. Pio V seppe trionfare anche di questi, assistito dalla SS. Vergine, ch’egli tanto amava.

L’esercito riunito di tutti i principi cristiani, benedetto dal Papa, parti, accompagnato dalle preghiere di tutta la cristianità; e nelle acque di Lepanto si incontrò col nemico. Terribile fu la lotta, ma la vittoria fu dei Cristiani; i Turchi furono messi in disordinata fuga e da quel giorno la loro potenza sul mare non fece che declinare. A perenne ricordo di così strepitoso favore, Maria fu onorata col titolo di « Auxilium Christianorum », non solo, ma fu anche istituita la festa del S. Rosario, che ancor oggi si celebra il 7 ottobre.

S. Pio V, per purgare poi l’aiuola della Chiesa, non lavorò solo a parole ma soprattutto con l’esempio, mostrandosi esemplare in ogni virtù. Visse sobrio ed umile, passando gran parte della sua giornata nella preghiera per la dilatazione del Regno di Cristo e per la pace della Chiesa. Attaccato da crudele infermità, morì nel maggio del 1572.

PRATICA. Il S. Rosario è una preghiera universale: recitiamolo.

PREGHIERA. Dio, che a sconfiggere i nemici della tua Chiesa e restaurare il culto divino, ti degnasti eleggere il Sommo Pontefice Pio V, fa’ che noi, difesi da lui, siamo così attaccati al tuo servizio che superate le insidie di tutti i nemici possiamo godere di una perpetua pace.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Pio V, papa, che, elevato dall’Ordine dei Predicatori alla cattedra di Pietro, rinnovò, secondo i decreti del Concilio di Trento, con grande pietà e apostolico vigore il culto divino, la dottrina cristiana e la disciplina ecclesiastica e promosse la propagazione della fede. Il primo di maggio a Roma si addormentò nel Signore.