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Coronavirus: i Decreti-legge pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
(aggiornata al 9 aprile 2020)
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Decreto-legge
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Conversione in Legge
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Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
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Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
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Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
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Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
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Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Coronavirus: i Decreti-legge pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
(aggiornata al 9 aprile 2020)
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Decreto-legge
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Conversione in Legge
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Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
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Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
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Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
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Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
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Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Emergenza Coronavirus: provvedimenti Governo, Decreti legge, Ordinanze regionali e Protezione civile
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Regioni.it 3825 – 22/04/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta in videoconferenza dello scorso 8 aprile, ha esaminato il decreto legge 5 marzo 2020, n. 19, attualmente all’esame della Camera dei Deputati (C 2447), in prima lettura. Le Regioni erano pronte ad esprimere un parere favorevole in Conferenza Unificata condizionandolo, però, all’accoglimento di proposte emendative riguardanti i rapporti tra DPCM e Ordinanze dei Presidenti delle Regioni, il loro coinvolgimento nell’adozione dei DPCM e infine i poteri dei Presidenti di Regione nella disciplina delle emergenze e le sanzioni. La Conferena Unificata dell’8 aprile è stata però sospesa e il documento contenente le proposte è stato comunque trasmesso al Governo in via telematica.
Il Dl 19/2020 rappresenta la base giuridica del potere di ordinanza regionale di carattere contingibile e urgente e fissa i limiti, gli ambiti di intervento, le finalità del potere relativo, i tempi di durata dei provvedimenti. In particolare il provvedomento stabilisce che le Regioni possano emettere ordinanze contingibili e urgenti nella materia tutela della sanità pubblica, al verificarsi di specifiche situazioni di aggravamento sopravvenute del rischio sanitario nel proprio territorio, negli ambiti individuati nell’articolo 1, comma 2 del decreto, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive. Le Regioni ritengono che tale formulazione può generare problemi interpretativi ed eventuali contenziosi.
A tal proposito, come si legge nel documento della Conferenza, poiché le Regioni possono prevedere misure più restrittive nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, andrebbe definito meglio il rapporto tra queste due fonti. Ed in particolare si chiede se sia sufficiente l’intervento di un nuovo DPCM, successivo alle misure regionali, affinché queste vengano meno, anche qualora nulla disponga in merito la fonte statale sopravvenuta, oppure se le posteriori previsioni governative prevalgano soltanto su quelle regionali che si pongano in contrasto con esse.
Nel documento si osserva, poi, con riferimento alle competenze dei Presidenti delle Regioni, una forte compressione del potere di disciplina delle emergenze, anche per porzioni molto limitate di territorio, ove la località degli interessi difficilmente può essere adeguatamente conosciuta a livello centrale e conseguentemente affrontata con decisioni governative. E sui poteri delle Regioni occorre che si determini quanto prima un assetto che possa garantire in maniera ragionevole i loro poteri costituzionali in materia di tutela della salute, pur nel contesto della dichiarata emergenza sanitaria regionale. “La ricerca di un adeguato equilibrio tra i poteri di ordinanza posti in capo ai Presidenti delle giunte regionali quali autorità preposti alla tutela della salute pubblica e i necessari poteri di coordinamento statale, costituisce senz’altro la via maestra per affrontare con la necessaria chiarezza gli ulteriori periodi di crisi sanitaria nazionale che si profilano”. A questo proposito si sottolinea (art. 1, co. 1) che con DPCM potranno essere disposte misure su singole parti del territorio nazionale, quindi anche su tutti o parte dei territori di una singola Regione […] e al riguardo si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento del Presidente della Regione anche attraverso l’istituenda Cabina di regia per la gestione dell’emergenza.
Infine la Conferenza ha chiesto al Governo che vengano chiariti quali DPCM abbiano potere preclusivo rispetto alle ordinanze regionali e che venga adottata una disposizione di chiarimento della portata dell’articolo 3, comma 3, del d.l. 19/2020.
Si riporta di seguito il testo integale della proposte emendative della Conferenza delle Regioni.
Posizione sul Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni formulate.
Il dl 19/2020 rappresenta la base giuridica del potere di ordinanza regionale di carattere contingibile e urgente, nell’ambito specifico della situazione emergenziale creatasi a seguito dell’epidemia da coronavirus, che fissa i limiti, gli ambiti di intervento, le finalità del potere relativo, i tempi di durata dei provvedimenti.
In particolare, in relazione al presupposto emergenziale dell’epidemia le Regioni possono emettere ordinanze contingibili e urgenti nella materia tutela della sanità pubblica, al verificarsi di specifiche situazioni di aggravamento sopravvenute del rischio sanitario nel proprio territorio, negli ambiti individuati nell’art. 1, co. 2 del decreto, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive”. Sul punto si ritiene opportuno rilevare che tale formulazione può generare problemi interpretativi ed eventuali contenziosi.
Se la ratio del decreto-legge n. 19/2020 è quella di razionalizzare e regolare il rapporto fra Stato e Regioni limitatamente all’adozione delle misure sistematizzate dall’articolo 1, comma 2, il sistema previsto non è, tuttavia, di semplice attuazione nonostante il previsto coinvolgimento, anche preventivo, delle regioni, se non altro poiché richiede che la leale collaborazione sia praticata al massimo grado possibile e, soprattutto, con tempistiche particolarmente accelerate.
Non vi è dubbio che l’art. 2 del d. l., individui quale strumento principale di adozione il DPCM, sebbene proprio il primo decreto del Presidente dei Ministri adottato all’indomani dell’entrata in vigore di questa norma, abbia avuto bisogno di essere completato con un successivo decreto del Ministro della Salute. Ciò, sia per superare il problema del termine di efficacia – allineato per tutti al 13 aprile – sia per conservare la vigenza delle misure differenziate adottate nel frattempo dalle regioni.
Nella situazione non lineare creatasi all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, alcune regioni hanno ritenuto di prorogare fino al 13 aprile con proprie ordinanze di contenuto sostanzialmente delle precedenti oramai scadute o in via di decadenza, l’efficacia delle misure ivi previste; altre, hanno preferito percorrere la strada dell’adozione di un decreto del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione.
Il rischio di una conflittualità decisionale è dunque ancora di forte attualità, posto che, come si è visto, tutte le soluzioni cui sino è fino ad ora fatto ricorso mostrano inevitabilmente profili di criticità.
Ciò premesso, posto che le Regioni possono prevedere misure più restrittive nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, andrebbe definito meglio il rapporto tra queste due fonti: in particolare, se sia sufficiente l’intervento di un nuovo DPCM, successivo alle misure regionali, affinché queste vengano meno, anche qualora nulla disponga in merito la fonte statale sopravvenuta, oppure se le posteriori previsioni governative prevalgano soltanto su quelle regionali che si pongano in contrasto con esse.
Si osserva, poi, con riferimento alle competenze dei Presidenti delle regioni, una forte compressione del potere di disciplina delle emergenze, anche per porzioni molto limitate di territorio, ove la località degli interessi difficilmente può essere adeguatamente conosciuta a livello centrale e conseguentemente affrontata con decisioni governative.
Soprattutto sui poteri delle regioni occorre che si determini quanto prima unassetto dei poteri da conservare in capo alle loro autorità sanitarie che sia certo, chiaro, definito e che possa garantire in maniera ragionevole i loro poteri costituzionali in materia di tutela della salute, pur nel contesto della dichiarata emergenza sanitaria regionale.
La ricerca di un adeguato equilibrio tra i poteri di ordinanza posti in capo ai Presidenti delle giunte regionali quali autorità preposti alla tutela della salute pubblica, e i necessari poteri di coordinamento statale costituisce senz’altro la via maestra per affrontare con la necessaria chiarezza gli ulteriori periodi di crisi sanitaria nazionale che si profilano.
Sul punto si sottolinea, in particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 1, che con DPCM potranno essere disposte misure su singole parti del territorio nazionale, quindi anche su tutti o parte dei territori di una singola regione, pur senza specifica proposta del suo Presidente, ma, semplicemente “sentito” lo stesso, nell’ambito del procedimento descritto dall’art. 2 comma 1. Al riguardo si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento del Presidente della Regione anche attraverso l’istituenda Cabina di regia per la gestione dell’emergenza.
Tale compressione del potere di disciplina delle emergenze, si realizza anche con la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 3, che recita “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”. Verrebbero, pertanto, compressi, sia pure nell’ambito di un contesto emergenziale e con durata temporale definita, i poteri espressamente riconosciuti in capo alle Regioni, di cui all’art. 32 terzo comma della L. 23 dicembre1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale “e all’art. 117 della D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.
Tuttavia, la ratio della norma sembra, piuttosto, quella di razionalizzare e regolare il rapporto fra Stato e Regioni limitatamente all’adozione delle misure sistematizzate dall’articolo 1, comma 2, rispetto alle quali si è rilevata l’esigenza di una maggiore uniformità di comportamento e di un coordinamento nazionale.
Si chiede, quindi, che vengano chiariti quali DPCM abbiano potere preclusivo rispetto alle ordinanze regionali e che venga adottata una disposizione di chiarimento della portata dell’articolo 3, comma 3, del d.l. 19/2020, che potrebbe essere formulata in questo senso:
“Resta salva la facoltà dei Presidenti di Regione di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza COVID-19 mediante l’adozione di misure organizzative straordinarie del Sistema socio-sanitario regionale o disposizioni eccezionali che regolino, al di fuori dei contenuti di cui all’articolo 1, comma, 2 del decreto, attività di competenza regionale.”
Atteso quanto sopra, in relazione agli articoli 2, 3 e 4 del decreto, si propongono gli emendamenti sotto riportati in grassetto:
ART. 2
1.Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. Il Presidente del Consiglio assume, entro 48 ore dal ricevimento della proposta di cui al secondo periodo del presente comma, le determinazioni di competenza, accogliendo la proposta medesima o, dandone atto motivatamente, respingendola in tutto o in parte.
MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: con la proposta in questione si intende dare certezza sia in ordine ai termini per le determinazioni della PCM sia in relazione all’esplicitazione delle motivazioni di eventuali scostamenti rispetto al recepimento delle proposte regionali.
ART. 3
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso o in presenza dell’urgente necessità di porre in essere differenti azioni di prevenzione e gestione della situazione epidemiologica, adeguate e proporzionate al suo evolversi nel territorio regionale o in parte di esso, possono introdurre ulteriori misure, ulteriormente anche più restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. In caso di successiva adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, le misure regionali di cui al precedente periodo restano efficaci, purché non siano in contrasto rispetto ai contenuti del o dei decreti sopravvenuti. In ogni caso le misure regionali restano efficaci per la medesima durata dei decreti di cui al primo periodo.
MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: l’espunzione dell’espressione “con efficacia limitata fino a tale momento” si correla all’inserimento del penultimo periodo evidenziato: la finalità di tali emendamenti risiede nell’evitare che le ordinanze regionali per il solo fatto che viene assunto un DPCM decadano ma che possano mantenere la loro validità purché non siano in contrasto con i provvedimenti statali. Ciò al fine di salvaguardare misure specifiche a livello territoriale che potrebbero non avere adeguata rilevanza in un provvedimento nazionale. La seconda proposta amplia la possibilità di adottare provvedimenti per le Regioni purché giustificate dall’urgente necessità di porre in essere differenti azioni di prevenzione e gestione della situazione epidemiologica, adeguate e proporzionate al suo evolversi nel territorio regionale o in parte di esso.
Si vuole inoltre rendere più agevole, per i cittadini e per gli operatori economici, l’individuazione delle disposizioni alle quali attenersi, consentire che comunque le misure statali e regionali abbiano lo stesso termine di efficacia.
ART. 3
Aggiungere il seguente comma 4:
4. Resta salva la facoltà dei Presidenti di Regione di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza COVID-19 mediante l’adozione di misure organizzative straordinarie del Sistema socio-sanitario regionale o disposizioni eccezionali che regolino, al di fuori dei contenuti di cui all’articolo 1, comma, 2 del decreto, attività di competenza regionale.
Link al Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 aprile 2020; Posizione sul Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Codice rosso. The Lancet: il Remdesivir in uno primo studio condotto in Cina non è risultato efficace
Sono stati pubblicati i risultati della prima sperimentazione controllata dell’antivirale remdesivir, il farmaco ritenuto finora più promettente tra le terapie anti-Covid-19. Lo studio proviene dai medici cinesi che hanno testato il farmaco in una decina di ospedali di Wuhan. I risultati non sono positivi: «non risultano benefici statisticamente significativi associati al remdesivir» scrivono i ricercatori. Il resoconto della sperimentazione è stato pubblicato dalla rivista The Lancet, una delle più autorevoli in campo medico.
LA NOTIZIA ERA GIÀ STATA anticipata in un articolo online ma rimane una doccia fredda per pazienti e ricercatori. Il remdesivir è un farmaco antivirale a largo spettro pensato come terapia anti-Ebola. Gli studi «in vitro» (cioè su cellule studiate in laboratorio fuori dall’organismo) e poi la sperimentazione sugli animali avevano mostrato una buona efficacia anche contro il virus Sars-Cov-2. Invece, nei pazienti di Wuhan il farmaco non ha portato benefici: il tempo necessario per vedere migliorare le condizioni dei pazienti è stato sostanzialmente lo stesso nei pazienti curati con il remdesivir e nel gruppo di controllo che non lo ha ricevuto.
LA SPERIMENTAZIONE È STATA condotta secondo gli standard ritenuti più affidabili da parte della comunità scientifica: i pazienti sono stati divisi in due gruppi in modo casuale e all’insaputa sia dei pazienti che dei loro medici curanti per non influenzarne le valutazioni. Studi organizzati in questo modo si chiamano «trial randomizzati e controllati». Alla ricerca hanno partecipato però solo 237 pazienti, meno dei 325 inizialmente programmati, e questo ne diminuisce in parte il valore statistico. Ma sono stati gli stessi medici a interromperlo in anticipo quando a metà marzo a Wuhan era diventato troppo difficile trovare nuovi casi da arruolare perché l’ondata epidemica in Cina era in gran parte superata.
«La mortalità a 28 giorni è stata simile nei due gruppi», scrivono i ricercatori, riportando una mortalità del 14% nel gruppo della sperimentazione rispetto al 13% rilevato nel gruppo di controllo. L’unico vantaggio associato al remdesivir sembra essere un miglioramento leggermente più veloce: «tra i pazienti trattati entro i dieci giorni dai sintomi, il remdesivir si è associato a una riduzione di 5 giorni del tempo necessario per il miglioramento clinico», riporta l’articolo di Lancet.
I RICERCATORI SCRIVONO che non si tratta di una bocciatura definitiva del farmaco e che saranno necessari altri studi su gruppi più numerosi per valutare se il farmaco, somministrato più precocemente, fornisce davvero un beneficio. Due grandi sperimentazioni coordinate dall’Oms e dalla Francia “Discovery” stanno già mettendo alla prova il remdesivir (insieme a altri tre farmaci) in diversi paesi. Saranno probabilmente questi due studi a stabilire se il COVID-19 si può curare con un farmaco antivirale.
L’ATTESA SPASMODICA per una cura ha trasformato la ricerca farmaceutica in un campo di battaglia anche sul piano della comunicazione, come mostrano le sortite pubbliche di Trump sui disinfettanti da iniettarsi in vena. Pochi minuti dopo la pubblicazione dello studio cinese, alla Casa Bianca Trump e il suo consigliere Anthony Fauci hanno presentato insieme i risultati di un altro trial sullo stesso farmaco, coordinato dall’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie infettive (Niaid) statunitense di cui Fauci è direttore.
“IL FARMACO È EFFICACE” ha detto entusiasticamente Fauci, fornendo però dati non troppo diversi da quelli cinesi: un periodo di guarigione più breve di 4 giorni e una mortalità leggermente inferiore (8% contro 11%, “ma è un dato da perfezionare”) rispetto al gruppo di controllo. L’annuncio anticipato di dati che devono essere ancora pubblicati è stato giustificato con ragioni etiche dovute all’emergenza sanitaria. Ma è difficile non leggere la mossa come una reazione alla cattiva pubblicità in arrivo dalla Cina, e un annuncio di una nuova guerra commerciale. Da un lato c’è la statunitense Gilead con i suoi brevetti; dall’altro la Cina che, con Canada e Germania, sembra orientata a non tenerne conto per produrre un farmaco generico a costi inferiori.
LA GILEAD È ANCHE UNO dei principali obiettivi dell’appello di Medici Senza Frontiere, dell’Istituto «Mario Negri» e del Manifesto affinché un’eventuale cura contro il Covid-19 non venga limitata dai brevetti farmaceutici e sia disponibile a costi accessibili in tutto il mondo. È una decisione che non spetta a Gilead: se il remdesivir alla fine si rivelerà efficace, saranno i governi a decidere se autorizzare la produzione di farmaci generici e meno costosi anche prima della scadenza del brevetto. Paesi come Germania e Canada si sono già orientati in questo senso.
S. Pio V nacque in un paese del Piemonte chiamato Bosco, ma discendeva dalla nobile famiglia dei Ghisieri, di Bologna. Frequentando da piccino un convento di Domenicani finì per abbracciarne l’ordine.
Si distinse per profondità di sapere e sodezza di virtù, e perciò fu promosso al sacerdozio.
Con grande zelo disimpegnò sotto i Papi Paolo IV e Pio IV i gravi uffici di inquisitore di Lombardia e quindi di vescovo di Alessandria: uffici nei quali non solo divenne celebre per il suo ardente zelo, ma anche per la prudenza e perspicacia con cui seppe disimpegnarli. Rimasta, più tardi, vacante la sede romana, il Chisleri venne eletto Sommo Pontefice, assumendo il nome di Pio V.
I tempi erano tristi; l’eresia luterana che spargeva faville di ribellione ovunque, minacciava la fede cattolica in tanti paesi, mentre la Chiesa nel Concilio di Trento ricorreva a tutti i mezzi per arrestarla. Fu in questa lotta immane che si svolse l’immenso apostolato del santo Pontefice Pio V.
Egli incominciò col condannare la dissolutezza ed il vizio, quindi con l’aiuto del Borromeo pubblicò il catechismo del Concilio di Trento e si adoperò perchè ne venissero osservati i Canoni; promosse pure la correzione del Breviario e del Messale.
Ma se tristi erano i tempi quanto al lato morale, non meno tristi erano dal lato politico, poichè i Turchi minacciavano continuamente di saccheggiare Roma.
E S. Pio V seppe trionfare anche di questi, assistito dalla SS. Vergine, ch’egli tanto amava.
L’esercito riunito di tutti i principi cristiani, benedetto dal Papa, parti, accompagnato dalle preghiere di tutta la cristianità; e nelle acque di Lepanto si incontrò col nemico. Terribile fu la lotta, ma la vittoria fu dei Cristiani; i Turchi furono messi in disordinata fuga e da quel giorno la loro potenza sul mare non fece che declinare. A perenne ricordo di così strepitoso favore, Maria fu onorata col titolo di « Auxilium Christianorum », non solo, ma fu anche istituita la festa del S. Rosario, che ancor oggi si celebra il 7 ottobre.
S. Pio V, per purgare poi l’aiuola della Chiesa, non lavorò solo a parole ma soprattutto con l’esempio, mostrandosi esemplare in ogni virtù. Visse sobrio ed umile, passando gran parte della sua giornata nella preghiera per la dilatazione del Regno di Cristo e per la pace della Chiesa. Attaccato da crudele infermità, morì nel maggio del 1572.
PRATICA. Il S. Rosario è una preghiera universale: recitiamolo.
PREGHIERA. Dio, che a sconfiggere i nemici della tua Chiesa e restaurare il culto divino, ti degnasti eleggere il Sommo Pontefice Pio V, fa’ che noi, difesi da lui, siamo così attaccati al tuo servizio che superate le insidie di tutti i nemici possiamo godere di una perpetua pace.
MARTIROLOGIO ROMANO. San Pio V, papa, che, elevato dall’Ordine dei Predicatori alla cattedra di Pietro, rinnovò, secondo i decreti del Concilio di Trento, con grande pietà e apostolico vigore il culto divino, la dottrina cristiana e la disciplina ecclesiastica e promosse la propagazione della fede. Il primo di maggio a Roma si addormentò nel Signore.