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Newsletter del 30/4/2020
 

 

 

 

 Speciale Covid-19 

 

ULTIMI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE IN EVIDENZA

Legge 24/4/2020 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.».

 

 

 

FAQ RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

FAQ sulla certificazione medica e sulla tutela dell’INAIL

D.L. n. 18 del 17/3/2020 CuraItalia – PCM Informazioni utili per i cittadini e le imprese
FAQ Le vostre domande e le risposte dei consulenti del progetto “Lavoro Agile per il Futuro della Pa” – Dipartimento per le Pari Opportunità
Decreto “Io resto a casa” – FAQ sulle misure adottate dal Governo – PCM

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ALTRI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE

DPCM 26/4/2020 – Misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 neil luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL

Messaggio n. 1621 del 5/4/2020 – INPS Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità.
DPCM 10/4/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
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SMARTWORKING ED EMERGENZA CORONAVIRUS

– Documenti sullo smartworking dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica A supporto delle amministrazioni che stanno sempre più puntando sul lavoro agile, il sito del Dipartimento della Funzione pubblica raccoglierà e aggiornerà continuamente documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità tecniche e organizzative per adottare e implementare lo smart working nelle PA.
– Documenti sul lavoro agile dal Dipartimento per le Pari Opportunità

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Attività istituzionale dell’Agenzia

 

Dati statistici
Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sugli occupati nella PA per tipologia di rapporto

Nella sezione Pubblicazioni e Statistiche sono state aggiornate le elaborazioni statistiche sulla serie storica 2001-2018 del personale della Pubblica Amministrazione per tipologia di rapporto di lavoro.

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Orientamenti applicativi
Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi in tema di diritti sindacali

E’ disponibile, nella sezione del sito dedicata agli orientamenti applicativi, la Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi in tema di diritti sindacali.

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Orientamenti applicativi
Contratti quadro – Relazioni sindacali

Vi sono limiti – eventualmente connessi alla dimensione dell’Ente o alla consistenza associativa di una organizzazione sindacale – al numero di dipendenti che possono essere nominati dirigenti sindacali? 

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Orientamenti applicativi
Contratti quadro – Relazioni sindacali

Se la RSU non ha individuato la figura del coordinatore, l’amministrazione deve tener conto di tutte le richieste attinenti alle relazioni sindacali che arrivano dai singoli componenti indipendentemente dalla condivisione di tutti o di parte degli altri componenti? L’amministrazione può limitarsi a considerare le sole richieste che pervengano a firma della maggioranza? 

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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e ricerca 

Nel caso in cui un dipendente a tempo indeterminato abbia fruito di un periodo di aspettativa senza assegni o di periodi di congedo parentale con riduzione al 30% della retribuzione, i permessi di cui agli artt. 102 e 104 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, vanno riproporzionati?

 

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Sezione Giuridica

 

Corte Costituzionale
Sentenza n. 61 del 9/1/2020
Impiego pubblico – Falsa attestazione presenza in servizio, accertata in flagranza – danno d’immagine della P.A. – condanna non inferiore a sei mensilità – eccesso di delega – illegittimità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dei conti, nel 2018 si pronuncia in un giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale riguardo a questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost. La Procura regionale aveva esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di una dipendente comunale colta in flagranza a timbrare il cartellino e ad assentarsi. Contestando il danno patrimoniale pari alla mancata prestazione lavorativa e chiedendo la condanna, determinata in via equitativa, al risarcimento del danno all’immagine, ai sensi dell’art. 55-quater, co. 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 116 del 2016. La questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 55-quater, co. 3-quater, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., è fondata. Infatti a differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015 (legge Madia). L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare. Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. La disposizione in esame prevede, infatti, una nuova fattispecie intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti. Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega risulta inequivocabile il suo contrasto con l’art. 76 Cost. inoltre, sebbene le censure del giudice rimettente siano limitate all’ultimo periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater, che riguarda le modalità di stima e quantificazione del danno all’immagine, l’illegittimità riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma perché essi sono funzionalmente inscindibili con l’ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega. Devono essere, dunque, dichiarati costituzionalmente illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016

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Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza n. 5417 del 27/2/2020
Pubblico impiego – Dirigenza medica – maggiorazione indennità di pronta disponibilità – potere della contrattazione integrativa nel limite della disponibilità del fondo aziendale – quantificazione del fondo condizione potestativa – rigetto del ricorso

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte d’ Appello di Roma, adita dall’ AUSL di Frosinone, ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di alcuni dirigenti medici, ed aveva condannato la Ausl a corrispondere in particolare l’indennità di pronta disponibilità per ciascun turno, in misura superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale. In particolare, il giudice d’appello ha rilevato che con deliberazione del 21 luglio 1999 l’importo unitario era stato elevato rispetto alla quota minima prevista dal C.C.N.L. ma a condizione che ci fosse la necessaria capienza finanziaria, condizione pacificamente non verificatasi nel periodo 2001/2011. La Corte romana ha escluso che l’elemento accidentale del contratto potesse essere qualificato meramente potestativo, e come tale affetto da nullità, perché la capienza del fondo è legata a fattori estrinseci, variabili, contingenti ed imponderabili e non deriva da un’esclusiva ed arbitraria scelta dell’amministrazione. Contro tale giudizio i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione. Gli ermellini hanno evidenziato che la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere, perché chiaro in tal senso è l’art. 62, comma 4, del CCNL 5.12.1996, al quale l’art. 51 del CCNL 8.6.2000 espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell’ammontare consolidato al 31.12.1997» (CCNL 6.6.2000) ed al 31.12.2001 (CCNL 3.11.2005). La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente ritenuto che l’aumento dell’indennità di pronta disponibilità fosse condizionato alla disponibilità del fondo, e che, pertanto, i ricorrenti non potessero rivendicare il pagamento del maggior importo, non essendosi realizzata, nel periodo oggetto di causa, la condizione sospensiva. Si deve aggiungere inoltre, con riguardo alla censura avanzata dai ricorrenti rispetto alla mancata dimostrazione da parte dell’amministrazione della mancata capienza del fondo, che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, ai sensi dell’art.2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto ( Cass. n.25597/2016). Infine, il ricorso è infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere escluso il carattere meramente potestativo della condizione. Da tempo la Cassazione ha affermato che la condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato E’ evidente che quest’ultima ipotesi ricorre nella fattispecie poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico. In via conclusiva la Corte ha pertanto rigettato il ricorso.

 

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Corte dei conti
Sezione regionale controllo Veneto delibera n. 66/2020
Enti Locali – Recupero somme confluite indebitamente nel fondo risorse decentrate

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono in merito alla possibilità di recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate, in particolare i giudici contabili evidenziano che: “ Allo scopo di recuperare risorse finanziarie nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti, dunque e nei limiti di legge, il tetto di spesa annuale destinato alle assunzioni può essere, in tutto o in parte, utilizzato per il ripiano dei fondi per la contrattazione integrativa decentrata costituiti in eccesso. L’eventuale quota residua può, invece, continuare a finanziare assunzioni di personale, nel medesimo esercizio o in anni successivi, entro i limiti quantitativi e temporali delle facoltà di utilizzo dei c.d. “resti”, quali stabilite dall’art. 3, comma 5, quarto periodo, del decreto legge n. 90/2014. L’effettività del recupero finanziario deve essere, altresì, garantita dalla rinuncia (anche solo parziale) o dal differimento di ogni tipologia di assunzione che non impegni, esclusivamente, le quote annuali di turn over”. (sez. Autonomie n.17/2019).

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Corte dei conti
Sezione controllo Abruzzo deliberazione n. 37/2020
Enti locali – Ripristino posizione soppressa – Rispetto limiti assunzionali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono in merito alla possibilità di ripristinare un posto in dotazione organica di dirigente tecnico, soppresso in precedenza in quanto ritenuto in eccedenza, evidenziando che: “La programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizzative e funzionali, è subordinata ai limiti finanziari e alla riduzione strutturale della spesa del personale. Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l’Ente potrà procedere alla riqualificazione e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall’art.6, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 che sancisce altresì che: “Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

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Dipartimento della Funzione pubblica
Decreto 17 marzo 2020 – Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. Le norme, attuative dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

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Sezione Economica

 

Governo
Approvato il DEF 2020 e la Relazione al Parlamento
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il 24 aprile u.s. il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri, ha approvato il Documento di economia e finanza 2020, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).  

 

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Senato della Repubblica
DEF 2020 Documento di economia e finanza 2020 e annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Documento di economia e finanza 2020 e annessa relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243: testi, dossier e documenti acquisiti in commissione disponibili all’analisi del Senato della Repubblica.

 

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Ufficio Parlamentare di Bilancio
Nota sulla congiuntura – aprile 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio, nella Nota congiunturale di aprile cerca di analizzare, sulla base dei dati ad oggi disponibili, i primi effetti dello shock che ha investito, sia pure con tempi e intensità differenti, l’economia mondiale. Effetti, le cui proporzioni sono soggette a un elevatissimo grado d’incertezza e che secondo molti osservatori, sembrano, allo stato, comparabili in tempi di pace soltanto a quelli della grande depressione del 1929. Un focus particolare è ovviamente dedicato all’Italia, primo paese europeo a essere colpito dalla pandemia fuori dalla Cina, per la quale i modelli previsivi di breve termine dell’UPB stimano un calo dell’attività economica nella prima metà dell’anno di dimensioni eccezionali. Nell’insieme dei primi due trimestri dell’anno il PIL si ridurrebbe cumulativamente di circa quindici punti percentuali. Nell’ipotesi di un regresso dell’epidemia l’attività tornerebbe ad espandersi nel trimestre estivo. Tali stime risentono di un’incertezza estremamente elevata, quindi vanno interpretate con la massima cautela.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Circolare del 20 aprile 2020, n. 8 – Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il disegno di legge di assestamento aggiorna il quadro delle previsioni a legislazione vigente. Non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni. Quest’anno, in modo particolare, il provvedimento di assestamento della legge di bilancio 2020 verrà predisposto in un contesto di finanza pubblica negativamente influenzato dall’emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, in conseguenza della quale sono già stati adottati diversi provvedimenti di urgenza che hanno prodotto rilevanti effetti finanziari sul bilancio.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Circolare del 21 aprile 2020, n. 9 Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l’esercizio 2020. Aggiornamento della Circolare n.34 del 19 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Con la circolare n. 9/2020 si provvede ad aggiornare la circolare RGS n. 34 del 19 dicembre 2019 – “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio 2020”-, in considerazione delle sopravvenute modifiche normative, tenuto conto in particolare della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), fornendo ulteriori indicazioni al fine di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici. Viene parimenti aggiornato il quadro sinottico allegato alla circolare al fine di consentire una lettura sistematica delle vigenti misure di contenimento della finanza pubblica (Allegato 1 della circolare). In allegato viene infine resa disponibile la scheda di monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato, debitamente aggiornata sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2 della circolare).

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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Circolare del 23 aprile 2020, n. 10 Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2019) e Monitoraggio anno 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La circolare fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2019 e di quelli del Monitoraggio 2020.

 

RELAZIONE ALLEGATA 2019
Comuni – Unioni dei comuni – Città metropolitane – Province – ASL – Aziende ospedaliere
La rilevazione del 2019 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 23 aprile al 10 luglio 2020. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL) – mentre i dati rilevati per le ASL e le Aziende ospedaliere verranno trasmessi al Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS).
Ministeri – Agenzie fiscali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
I termini d’invio saranno diversificati a seconda del tempo necessario a ciascun ente per la definizione delle attività propedeutiche all’apertura della rilevazione.

 

MONITORAGGIO 2020
L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2020, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’i ntero anno.
L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale. Per il primo trimestre dovrà essere completato entro il 31 maggio, mentre per i trimestri successivi entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

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ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – gennaio/marzo 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Alla fine di marzo 2020 i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (22 contratti) riguardano il 19,6% dei dipendenti – circa 2,4 milioni – e un monte retributivo pari al 20,1% del totale. Nel corso del primo trimestre 2020 sono stati recepiti tre accordi – società e consorzi autostradali, servizi a terra negli aeroporti e imprese creditizie – e ne sono scaduti dieci: impiegati agricoli, calzature, carta e cartotecnica, vetro, ceramica, metalmeccanica, commercio, mobilità, assicurazioni e servizi socio assistenziali. I contratti che a fine marzo 2020 sono in attesa di rinnovo ammontano a 51 e interessano circa 9,9 milioni di dipendenti – l’80,4% del totale – con un monte retributivo pari al 79,9%; entrambe le quote sono decisamente più elevate di quelle osservate a dicembre (44,6% e 46,6% rispettivamente) e a marzo 2019 (52,4% e52,8%). Nonostante il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, si sia ridotto, passando dai 12,7 mesi di marzo 2019 agli 11,2 mesi di marzo 2020, l’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è più che raddoppiata: 13,9 contro 6,6 mesi. La retribuzione oraria media, rispetto al primo trimestre del 2019, è cresciuta dello 0,6%. L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è aumentato dello 0,1% rispetto a febbraio 2020 e dello 0,7% nei confronti di marzo 2019. In particolare, l’aumento tendenziale è stato dello 0,8% per i dipendenti dell’industria e dello 0,7% sia per quelli dei servizi privati sia per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli del credito e delle assicurazioni (+2,4%), dell’energia e petroli e dell’estrazione minerali (entrambi +1,7%). 

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A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell’Aran

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AranSegnalazioniultima modifica: 2020-04-30T19:38:48+02:00da vitegabry
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