Archivio mensile:ottobre 2020

 

Cancellazione della seconda rata IMU nel Decreto Ristori: ecco le novità

Il decreto Ristori dispone l’esonero della 2° rata IMU per le attività interessate dal DPCM 24 ottobre 2020.
 

Il decreto ristori, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra le varie misure di sostegno alle imprese interessate dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre 2020, dispone la cancellazione della seconda rata IMU.

Tale ultimo decreto, in considerazione della ripresa dei contagi da covid-19, ha riproposto la stretta su determinate attività economiche. Da qui, è stata disposta la chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc.  Disposte inoltre, forti restrizioni con orari limitati per bar e ristoranti, gelaterie ecc.

Ecco in chiaro i soggetti interessati dall’esonero Imu e le condizioni da rispettare per rientrare nell’agevolazione, ma prima ricordiamo in breve cosa prevede il DPCM del 24 ottobre 2020.

Il DPCM 24 ottobre 2020

Con il DPCM 24 ottobre 2020, il Governo ha disposto la chiusura o comunque specifiche restrizioni per diverse attività economiche. L’obiettivo è quello di limitare la diffusione dei contagi da covid-19. Si pensi alla chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc. E’ stata prevista inoltre anche attività limitata per bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. Difatti le attività dei servizi di ristorazione con servizio al tavolo sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

In considerazione di tali limitazioni, il Governo a stretto giro ha approvato il c.d decreto Ristori, D.L. 137/2020. Le misure di sostegno all’economia contenute nel decreto, non sono generalizzate ma riguardano le attività interessate dalle nuove restrizioni.

Rientra in tale misure, l’esonero dal pagamento della 2° rata IMU.

 

Cancellazione della seconda rata IMU nel Decreto Ristori

In considerazione delle restrizioni fissate dal DPCM 24 ottobre, con il D.L. 137/2020, D.L. Ristoro, il Governo è intervenuto nuovamente sui versamenti IMU. Fermo restando quanto già previsto dal D.L Rilancio e dal D.L. Agosto (paragrafo precedente).

In particolare, coma da articolo 9 del decreto citato:

Fermo restando le disposizioni dell’art.78 del decreto legge 14-agosto 2020 (..), in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Cancellazione 2° rata IMU decreto Ristori: a chi interessa

Sono interessati dall’esonero IMU 2° rata, le attività individuate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto Ristori.

In particolare, beneficiano dell’esonero, i proprietari degli immobili e delle relative pertinenze impiegate nello svolgimento delle attività appena citate (allegato 1). A tal fine, è necessario che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Difatti, l’esonero Imu non è generalizzato, ma riguarda solo i casi e le attività fin qui individuati.

download   Allegato 1 Decreto Ristori
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Attenzione, si può beneficiare di tale esonero, nei limiti e alle condizioni previsti dalla:

 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 finale «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Il riferimento è al regolamento europeo che permette agli stati membri, di intervenire a sostegno dell’economia nazionale:

  • in maniera più rilevante e
  • in deroga ai limiti di cui alla normativa europea in materia di aiuti di stato.

Ciò in considerazione dell’emergenza covid-19. Ad ogni modo, l’impresa effettuerà la verifica dei suddetti limiti, cumulando tutte le agevolazioni covid-19 percepite negli ultimi mesi.

Leggi anche: Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale: le misure per il lavoro

I normali versamenti dell’IMU

I versamenti IMU si effettuano entro:

Sempre considerando il conguaglio  in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Si ricorda che con la Legge di bilancio 2020, l’IMU e la TASI sono state unificate con la nuova IMU.

Le aliquote  base ai fini del calcolo dell’imposta dovuta che sono uguali alla somma delle aliquote base dell’ex IMU e TASI.

Il precedente intervento del Dl Agosto e del Dl Rilancio

Il D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) nonché il D.L. 104/2020 (decreto Agosto), sono già intervenuti in materia di Imu.

A tal proposito, causa emergenza economica-sanitaria da covid-19:

  1. con l’art.177 del D.L. Rilancio è stato disposto l’esonero dal pagamento della 1° rata IMU 2020;
  2. con l’art.78 del D.L. Agosto, l’esonero del saldo 2020 (o 2° rata), ampliando le categoria degli immobili interessati rispetto a quanto previsto nel D.L. Rilancio.

Dunque, l’esonero non è generalizzato ma riguarda specifiche categorie di immobili.

Su tale secondo punto, in particolare, all’art 78, è prevista l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • appartenenti alla categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esonero anche per le pertinenze

Come da dossier ufficiale del D.L. Agosto l’esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell’articolo 177 del D.L. n. 34/2020.

 

Difatti, tale ultimo articolo ha previsto l’abolizione della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 per i medesimi immobili appena elencati, ad eccezione:

  • di quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo
  • che non erano compresi in tale agevolazione.

Tali immobili invece sono ora interessati dall’esonero della 2° rata (D.L. Agosto).

 
 

 
 
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Visite fiscali

 

Orari visite fiscali INPS: per dipendenti pubblici e privati in malattia

Visite fiscali
 

Alla luce delle modifiche apportate dal DM 2016/2017, ribattezzato decreto Madia, sono previste le visite fiscali dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati.

 
 

Visite fiscali: l’introduzione del Polo Unico

Nel 2020 è in vigore il nuovo regolamento che tiene conto dell’introduzione del c.d. Polo Unico, della verifica della reperibilità del soggetto che può attivare fin dal primo giorno qualora l’assenza avvenga nelle giornate successive o precedenti a quelle non lavorative, se a ridosso di festività, domenica o giorni di riposo, ripetute visite fiscali e nuove cause di esclusione. Questa introduzione riguarda esclusivamente il comparto pubblico. In questa occasione andremo a ricapitolare gli orari sanciti a tale proposito. 

Gli orari delle visite fiscali per il 2020 sia ai dipendenti pubblici sia ai privati attualmente in vigore sono le  seguenti. 

 
  • dipendenti pubblici dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per la mattina e dalle ore 15.00 alle ore 15 per il pomeriggio;
  • privati dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per la mattina e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il pomeriggio.

Gli orari sono fasce di reperibilità obbligatoria che il personale dell’impiego pubblico assente a causa di malattia è tenuto a rispettare in modo da permettere gli accertamenti da parte dell’Amministrazione Pubblica e delle ASL. Chi esce di casa, non rispettando tali obblighi, rischia di incorrere in provvedimenti disciplinari e/o sanzioni. Ciò senza la giustificazione attraverso prove certe e documentabili, certificato medico e il motivo per cui si ci assenta. 

Obbligo di reperibilità pure nei festivi

L’obbligo di reperibilità è inoltre previsto pure nei giorni festivi e non lavorativi. Ne sono esclusi i soggetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Patologie per le quali è riconosciuta la causa di servizi e degli stati patologici connessi o sottesi allo stato di invalidità riconosciuto pari o superiore al 67 per cento. 

Quota 100

 

Pensione con quota 100 anche nel 2022, ma solo per chi ha cristallizzato il diritto

quota 100 e cristallizzazione
 

Una cosa che oggi appare sicura è che la durata di quota 100 non verrà intaccata dalla prossima legge di Bilancio, al pari della struttura della misura che resterà identica a quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi. La misura, nata sperimentale con il governo giallo-verde, cioè con il primo governo Conte, finirà tutto il suo periodo di validità inizialmente previsto.

 
 

La misura infatti nasce con sperimentazione triennale 2019-2021 e pertanto, la sua fine è prevista per il 31 dicembre 2021. Ma sulla misura si applica un particolare istituto, cioè la cristallizzazione del diritto alla pensione. Grazie a questo strumento, ci saranno lavoratori che potranno beneficiare della pensione anticipata offerta da quota 100 anche dopo il 2021.

Quota 100 2021, requisiti e meccanismo

La quota 100 è una misura che consente, grazie alla somma di età e contributi, di accedere alla pensione anticipata fin dai 62 anni di età. La misura si rivolge a chi ha compiuto almeno il sessantaduesimo anno di età e contestualmente ha raggiunto già i 38 anni di contributi versati.

 

La misura è priva di penalizzazioni. Infatti non esiste taglio di assegno in base agli anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia che si centra con 67 anni di età. E non esiste nemmeno obbligo di ricalcolo contributivo della pensione, che sarebbe penalizzante in termini di assegno percepito. I due requisiti, quello dell’età e quello dei contributi rappresentano le soglie minime da raggiungere. Dalla misura infatti sono esclusi gli under 61 e chi non ha completato i 38 anni di contributi a qualsiasi titolo versati.

Quota 100, un futuro segnato

La quota 100 quindi ha i mesi contati, un destino segnato inevitabilmente. Le polemiche che hanno accompagnato la misura fin dal primo giorno della sua nascita sono state tante. La quota 100 è ritenuta misura molto onerosa per le casse dello Stato e poco fruibile in termini di numero dei lavoratori che vi possono rientrare. Per questo ipotizzare una proroga della misura oltre i 3 anni di sperimentazione è esercizio azzardato.

Quota 100 inoltre è diventata la misura al termine della quale il governo sembra intenzionato a varare la sua riforma previdenziale. Dal momento che con quota 100 si può lasciare il lavoro anche con 5 anni di anticipo rispetto all’età pensionabile del sistema (62 anni con quota 100, 67 anni con  la pensione di vecchiaia), il governo deve evitare che tra gli ultimi beneficiari della misura ed i primi esclusi dopo la sua scadenza, ci sia uno scalone di 5 anni. Dal 2022 infatti la quota 100 non sarà più una opzione, anche se come dicevamo, per qualcuno ci sarà ancora la possibilità di sfruttarla.

 

Quota 100 e cristallizzazione del diritto

Chi matura quota 100, cioè chi raggiunge i requisiti per accedere alla misura durante il periodo di funzionamento della stessa, non lo perde in alcun caso. In pratica, per chi matura almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021, mantiene il diritto ad uscire dal lavoro con la quota 100 anche negli anni successivi. È l’effetto della cristallizzazione del diritto.

In base a questo istituto che nelle pensioni si applica alla stragrande maggioranza delle misure, una volta maturato il diritto ad una prestazione pensionistica, tale diritto è dato per maturato, congelato.

Fono a quando una misura pensionistica è attiva, chi rientra perché ha completato tutti i requisiti richiesti, non perde il diritto alla misura nel caso in cui essa cessi di esistere o venga modificata da leggi e provvedimenti.

 

Quindi, la cristallizzazione del diritto alla pensione prevede che una volta raggiunti i requisiti di accesso ad una qualsiasi delle misure previdenziali in vigore, il diritto alla pensione con quella specifica misura si può esercitare in un qualsiasi momento, anche successivo all’uscita della misura dal sistema previdenziale.

E questo vale anche per quota 100. In altri termini, chiunque maturi il requisito alla quota 100 entro il 31 dicembre 2021, potrà uscire dal lavoro con la misura anche negli anni successivi. Per quanti si trovano quindi nel dubbio se lasciare immediatamente il lavoro o continuare a prestare attività o per chi ha paura di perdere un canale di uscita dopo il 31 dicembre 2021, non ci sono problemi. Per chi completa i 62 anni di età e i 38 anni di versamenti previdenziali entro la fine del 2021, grazie a questa cristallizzazione del diritto, si potrà scegliere di uscire anche nel 2022 e fino a quando non si raggiungerà uno dei requisiti di accesso per altre misure previdenziali.

SOLDI E DIRITTI

Bonus affitto Decreto Ristori: proroga e novità fino al 31 dicembre

Il Decreto Ristori proroga il bonus affitto fino al 31 dicembre; non rileva il volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente.
 

Bonus affitto nel Decreto Ristori: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre il decreto-legge 137/2020 che contiene una serie di agevolazioni in favore delle diverse attività economiche colpite dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e in generale dalla crisi economica derivante dalla diffusione del coronavirus.

Tale ultimo decreto, in considerazione della ripresa dei contagi da covid-19, ha riproposto la stretta su determinate attività economiche. Da qui, è stata disposta la chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc.  Prevista anche l’attività limitata per bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. Difatti le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Tra le misure contenute nel Decreto Ristoro spicca la proroga del bonus affitti (previsto in prima istanza dal Decreto Rilancio), fino al 31 dicembre 2020 per i soggetti interessati dalle nuove restrizioni di chiusura.

Ecco in chiaro le novità sul bonus affitto e le attività economiche interessate.

Bonus affitto Decreto Ristori

Il Decreto-Legge Ristori (Dl 137/2020) approvato in data 27 ottobre dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre, modifica il bonus in esame in funzione delle previsioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020.

DPCM, con cui è  stata disposta la chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc. Prevista anche l’attività limitata per bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. Difatti le attività dei servizi di ristorazione con servizio al tavolo sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Ritornando al bonus affitti, il decreto ristoro all’art.9 della bozza attualmente disponibile, estende l’agevolazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

L’estensione opera:

  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente e
  • per le sole imprese dei settori la cui attività, è stata sospesa con il DPCM del 24 ottobre 2020.

Al decreto è allegato un apposito elenco che individua le attività interessate dalle novità del bonus affitti, salvo quanto già detto sopra per le attività turistiche ricettive. Per quest’ultime opera già l’estensione del bonus fino a fine anno.

Leggi anche: Decreto Ristori, misure per il lavoro

Requisiti da rispettare

Le imprese che svolgono le attività elencate nello stesso allegato,  beneficiano dell’estensione del credito fino al 31 dicembre 2020 se presentano:

  • un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020,
  • rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Nessuna limitazione sul volume dei ricavi 2019 per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta sempre nella misura del: 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo; 30% dei canoni per affitto d’azienda.

Bonus affitto Decreto Rilancio

In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria in essere, alle imprese e ai professionisti, l’art.28 del D.L. 34/2020 riconosce un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, di leasing operativo o di concessione, di immobili ad uso non abitativo, pagato nei mesi di marzo aprile e maggio 2020. Rileva non la categoria catastale ma l’effettiva destinazione dell’immobile.

Il credito d’imposta ammonta:

  • al 60%del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

Gli immobili  devono essere utilizzati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ai fini dell’ottenimento del bonus, i soggetti beneficiari:

  1. nel periodo d’imposta 2019 devono presentare ricavi non superiori a 5 milioni di euro e
  2. una diminuzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 del 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.

Il raffronto del fatturato va fatto mese per mese ossia si confronta marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 com aprile 2019 e così via.

Dunque,  può accadere che  sarà possibile richiedere il bonus per marzo ma non per aprile o viceversa.

Circa il requisito dei ricavi/compensi,

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

Indicazioni rinvenibili al comma 3-bis dell’art.28 del D.L. 34/2020.

Attenzione, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Utilizzo del credito d’imposta 

Il bonus è già utilizzabile in F24 per il pagamento di imposte e contributi a debito.

Nel modello di pagamento, sarà necessario indicare il codice tributo 6920.

L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato all’effettivo pagamento del canone di locazione.

In alternativa alla compensazione, è possibile cedere il credito a soggetti terzi (art. 122, D.L. 34/2020). La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Soggetti beneficiari

Il bonus affitti spetta a:

  • Imprenditori individuali, SNC, SAS;
  • Soggetti iRES;
  • Enti non commerciali;
  • Professionisti;
  • Studi associati.

Possono richiedere il credito d’imposta anche le strutture alberghiere e agrituristiche (anche con attività stagionale) nonché le imprese agricole. Stesse indicazioni per gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore in riferimento al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Nessuna esclusione è prevista per i contribuenti forfettari.

Specifici chiarimenti sul bonus affitti, in prima battuta, sono stati dati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 14/e 2020.

Non possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Attività che danno luogo a redditi diversi, art.67 del TUIR.

Bonus affitti Decreto Agosto

Il D.L. 104/2020, D.L. Agosto è intervenuto sul bonus affitti con alcune novità.

In particolare,  il bonus viene riconosciuto:

  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente,
  • anche alle strutture termali oltre che come già previsto a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

Inoltre, l’agevolazione spetta per tutti i beneficiari, oltre che per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche per quello di giugno.

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Ancora, per le imprese turistico ricettive (non stagionali), il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.

Sempre per tali imprese, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% anziché del 30%.

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