Archivi giornalieri: 15 ottobre 2020

Regione Lazio

Sei in: Home \ sala stampa \ dettaglio notizia

 

CORONAVIRUS: PRESENTATO IL BANDO BONUS LAZIO KM0

10 mln euro per settore ristorazione per acquisto prodotti agroalimentari del Lazio 

13/10/2020 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e gli Assessori all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, hanno presentato questa mattina, presso l’Auditorium del WeGil, il bando BONUS LAZIO KM0 che destina 10 milioni di euro al settore Ho.Re.Ca (ovvero della ristorazione) per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio.

Sarà concesso, infatti, un contributo a fondo perduto ai soggetti della ristorazione, sotto forma di voucher, pari al 30% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti DO (Denominazione di Origine), IG (Indicazione Geografica) e PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del territorio laziale con l’obiettivo di promuovere misure di aiuto che consentano la ripresa delle attività sul territorio.

L’importo del contributo, che sarà ricevuto a fronte di una fattura già quietanzata per l’acquisto dei prodotti indicati dal bando, varia da un minimo di 500 euro – a fronte di una spesa ammissibile di almeno 1.667 euro – e un massimo di 5.000 euro – per una spesa ammissibile pari ad almeno 16.667 euro.

Potranno partecipare al bando, per cui saranno garantite procedure semplificate e tempestive, gli operatori della ristorazione che esercitano attività primaria o secondaria nel Lazio iscritta ai seguenti codici ATECO: ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11); attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12); ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50); catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00).

Tutti i dettagli saranno pubblicati su: https//www.regione.lazio.it/aiuticovidHORECA

 
 

 

 

SOLDI E DIRITTI

Bonus sanificazione e dpi: credito d’imposta sale al 28,3%

Sale al 28,3% la percentuale di credito d’imposta a titolo di bonus sanificazione e dpi; novità nella Legge di conversione del Dl Agosto.
 

Aumenta la percentuale del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, conosciuto come bonus sanificazione e dpi, che può già essere utilizzato in F24 con il codice tributo “6917” da parte di chi ha fatto regolare domanda entro la scadenza del 7 settembre. Il credito è riconosciuto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati per l’adeguamento dei luoghi di lavoro nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Con il provvedimento dell’11 settembre scorso era stata fissata al 15,6423% la misura percentuale del bonus spettante (Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 52 del 14 settembre 2020).

La Legge di conversione del Decreto Agosto invece ne aumenta la percentuale al 28,3%, incrementando le risorse a disposizione e avvicinandosi quindi alla soglia del 30% inizialmente prevista.

Bonus sanificazione e dpi, cos’è e come funziona

Il Dl 34/2020, decreto Rilancio, all’art 125, ha previsto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020:

  • per la sanificazione,
  • l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
  • adeguamento degli ambienti di lavoro e acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’agevolazione opera fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. L’agevolazione è comunque subordinata alla presentazione di apposita comunicazione che andava presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Si veda a tal proposito il provvedimento, Agenzia delle entrate, del 10 luglio.

L’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili:

  • dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico,
  • determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Dunque, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con un ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Leggi anche: Bonus sanificazione: invio delle spese entro il 7 settembre

Bonus sanificazione e dpi: quanto spetta?

Come detto in premessa con il provvedimento dell’11 settembre scorso era stata fissata al 15,6423% la misura percentuale del bonus spettante. Detta percentuale, è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

La legge di conversione n. 126 del 13/10/2020 del DL Agosto n. 104/2020 ha incrementato il fondo relativo al bonus, aumentando di fatto anche la percentuale spettante alle imprese aventi diritto.

Dunque:

  • l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta teorico risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata,
  • moltiplicato per la percentuale del 28,3% (in precedenza era del 15,6423%), troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Chi ha già usato in tutto o in parte il credito spettante (pari al 15,64% circa) può ora usare la parte restante fino a raggiungere la percentuale del 28,3%; siamo comunque in attesa di una circolare esplicativa per comprendere come procedere.

Bonus sanificazione e dpi: come si usa in F24

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta
  • oppure in compensazione tramite modello F24.

Se si compensa: l’ F24 può essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, in caso contrario il versamento sarà rifiutato; se l‘importo compensato è superiore all’ammontare massimo fruibile, il relativo modello F24 è scartato.

Qual è il codice tributo da inserire in F24?

Con la risoluzione n°52/e 2020, l’Agenzia delle entrate, ha istituito il codice tributo “6917”denominato: CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Anno di riferimento 2020

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Si ricorda che, in luogo dell’utilizzo del credito d’imposta i beneficiari, fino al 31 dicembre 2021 possono, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti. Ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La scelta per la cessione è comunicata  all’Agenzia e poteva avvenire già da lunedì 14 settembre. Può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

LEGGI, NORMATIVA E PRASSI

Quarantena e isolamento: novità su termini e durata dopo il Dpcm Conte

Cambiano la durata e i termini per la quarantena e l’isolamento in caso di positività al Covid-19 ovvero in caso di rischio di contagio.
 

Come cambiano i termini e la durata di quarantena e isolamento dopo il Dpcm Conte del 13 ottobre? Il Coronavirus è in continua evoluzione e con esso anche le norme adottate dal Governo per limitarne la diffusione. Infatti, il Dpcm 13 ottobre 2020 – entrato in vigore dal giorno successivo – cambia alcune regole di restrizione legate alla diffusione del covid-19. In particolare, a cambiare sono soprattutto i termini e la durata della quarantena e dell’isolamento. Ma cosa s’intende con questi due termini con esattezza?

Ebbene, la “quarantena” è semplicemente una restrizione imposta a un soggetto sano per tutta la durata di incubazione del virus ma che potrebbe essere stato esposto a un agente infetto. L’obiettivo, in tal caso, è solamente quello di monitorare che il soggetto manifesti sintomi tipici del virus. Diversamente, “l’isolamento” si adotta allorquando un soggetto è risultato positivo al virus. Pertanto, si procede immediatamente all’allontanamento del soggetto stesso dal resto della comunità per tutta la durata del periodo di contagiosità. L’obiettivo, in quest’ultimo caso, è quello di prevenire la trasmissione dell’infezione.

A distinguere le due fattispecie, nonché a illustrare le nuove misure cautelari, è il Ministero della Salute con la Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020. Il ministero ha ritenuto necessario intervenire sul tema a seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC).

Quarantena e isolamento: come gestire i positivi asintomatici e sintomatici?

Dall’inizio di questa pandemia abbiamo speso sentito parlare di “positivi asintomatici” (senza alcun sintomo) e “positivi sintomatici” (con i sintomi). Queste due fattispecie vanno gestiti in maniera differente.

Nel primo caso, infatti, i soggetti possono rientrare dall’isolamento dopo un periodo di 10 giorni dalla comparsa della positività. Il ritorno nella comunità, però, deve essere accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo. In altri termini, il test deve essere effettuato dopo i 10 giorni di isolamento.

Nel secondo caso, invece, le persone sintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi.

In quest’ultimo caso, però il ritorno nella comunità deve essere accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Quindi è necessario che dei 10 giorni di isolamento, 3 siano senza sintomi, e successivamente occorre effettuare il tampone.

Leggi anche: Tutela previdenziale INPS per quarantena e sorveglianza precauzionale

Quarantena e isolamento: positivi di lungo termine

Esistono anche casi di persone che, pur non presentando più alcun sintomo, continuano a risultare positivi al virus (i cd. “positivi di lungo termine”). In tale fattispecie, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, tali soggetti potranno porre fine all’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Tuttavia, precisa il Ministero della Salute, quanto appena citato potrà essere oggetto di modifica dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi. Naturalmente va tenuto conto anche lo stato immunitario delle persone interessate. Ad esempio, nei immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato.

Leggi anche: Congedo covid per quarantena scolastica dei figli: istruzioni INPS

Quarantena e isolamento: i contatti stretti asintomatici

Per finire, vi sono i casi di “contatti stretti asintomatici”: si tratta, in particolare, di tutte quelle persone che sono venute a contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19.

Ebbene, anche per queste persone ci sono delle regole precise da seguire e che non possono essere violate. Nello specifico, occorre osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. In alternativa, è necessario tenere conto di un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Attenzione però: il Ministero della Salute raccomanda innanzitutto di effettuare il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Niente quarantena e test, invece, quando non vi è nessun contatto diretto con il caso confermato. Ad esempio, il contatto stretto di contatti stretti di caso positivo al Covid-19. Naturalmente il tutto cambia se il contatto stretto del caso positivo al Covid-19 risulti successivamente positivo.

Per concludere, il Ministero della Salute invita a tutti gli italiani di scaricare l’app gratuita “Immuni” per tracciare il virus.

LAVORO, CONCORSI E CARRIERA

Concorso INPS 165 informatici: bando, requisiti, scadenza domanda, prove

Bando di concorso INPS per 165 informatici: ecco quali sono i requisiti richiesti, come e quando fare domanda e come si svolgeranno le prove.
 

Dopo una lunga attesa è stato finalmente pubblicato sulla gazzetta ufficiale il nuovo bando di concorso Inps per informatici. Con questo concorso pubblico l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, assumerà con contratto a tempo pieno e indeterminato, area C nella posizione economica C1, 165 funzionari informatici.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa prevede il bando, quali sono i requisiti richiesti, la scadenza di invio della domanda di partecipazione e le modalità di svolgimento del concorso pubblico.

Concorso Inps per 165 informatici, quali sono i requisiti richiesti

Pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, sulla gazzetta ufficiale del 6 ottobre, è finalmente possibile conoscere quali sono i requisiti richiesti per partecipare alla selezione pubblica.

Il concorso è rivolto esclusivamente ai possessori di una laurea triennale in:

  • ingegneria dell’informazione (L8);
  • scienze e tecnologie fisiche (L30);
  • laurea in scienze e tecnologie informatiche (L31);
  • scienze matematiche (L35);
  • statistica (L41).

Oltre tale requisito, il bando richiede anche i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  • non essere licenziato oppure dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
  • non aver riportato condanne penali;
  • idoneità fisica all’impiego;
  • essere maggiorenni, ma senza limiti di età massima.

Tali requisiti dovranno essere posseduti dal candidato entro e non oltre la data utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, ossia fino alle ore 16:00 del 7 novembre 2020.

Come si svolgerà il concorso Inps per informatici

La procedura concorsuale per l’assunzione come profilo informatico presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale prevede tre tipologie di prove:

  • eventuale prova preselettiva;
  • 2 prove scritte;
  • prova orale.

Prova preselettiva

Nel caso in cui il numero di candidati al concorso sarà superiore a 2500 candidati, il bando prevede lo svolgimento di una prova preselettiva. La prova consiste in un test a risposta multipla di logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale e di carattere psicoattitudinale.

Passeranno alla fase successiva del concorso i primi 1650 candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore. Saranno ammessi anche i candidati che si sono classificati ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi alla prima prova scritta sarà pubblicato all’indirizzo www.inps.it.

Prove scritte

La prima prova scritta del concorso consiste in 30 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: Architettura dei sistemi elaborativi e reti; Metodologie DevOps, Agile; Cloud Computing; Ingegneria del software; Intelligenza Artificiale; Blockchain; Data governance e DBMS; Data science.

I candidati che otterranno un punteggio minimo di 21/30 svolgeranno nella stessa giornata la seconda prova scritta. Quest’ultima consiste anch’essa in 30 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  • Reti di telecomunicazione;
  • Sicurezza informatica;
  • Metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti;
  • Organizzazione e la gestione nella fase di erogazione dei servizi informatici;
  • Realizzazione di servizi su piattaforme Cloud.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30. La graduatoria verrà pubblicata sul portale web dell’Inps nella sezione concorsi.

Prova orale

La prova orale del concorso per informatici indetto dall’INPS ha come obiettivo quello di testare la conoscenza effettiva dei candidati sulle materie delle 2 prove scritte, sull’ordinamento e organizzazione dell’INPS. Inoltre, la commissione esaminatrice valuterà anche la conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione.

La sede e il giorno della prova orale sarà comunicata sul sito web dell’Istituto e tramite indirizzo PEC del candidato 20 giorni prima dello svolgimento della prova.

Come avverrà la valutazione dei titoli

La commissione esaminatrice per stilare la graduatoria finale del concorso, attribuirà ulteriori punteggi al singolo candidato in relazione ai titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione. I punti bonus sono così attribuiti:

  • 2 punti per il possesso di una laurea magistrale/specialistica;
  • 1 punto per uno o più master di I livello inerente alle materie d’esame;
  • 3 punti per uno o più master di II livello inerenti alle materie d’esame;
  • 4 punti per uno o più dottorati di ricerca inerenti alle materie della prova scritta.

Il punteggio attribuibile ad ogni singolo candidato è di 9 punti.

Come e quando fare domanda per il concorso Inps per 165 informatici

Sarà possibile inviare la propria domanda di partecipazione al concorso Inps solo ed esclusivamente in via telematica attraverso il portale web dell’INPS. La domanda potrà essere inviata entro e non oltre le ore 16:00 del 7 novembre 2020.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione: ConcorsoInformatici.

Va precisato che per l’invio della domanda è obbligatorio il possesso di almeno uno dei seguenti strumenti: PIN INPS, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure la carta identità elettronica. Successivamente alla compilazione della domanda, bisognerà stamparla, firmarla e consegnarla nel giorno dello svolgimento della prova preselettiva.

Bando concorso INPS 165 informatici

Per ulteriori informazioni consigliamo la lettura del bando di concorso.

I pannicelli del governo su Quota 100

I pannicelli del governo su Quota 100

Sulle pensioni solo soluzioni limitate a pochi e proroghe di vecchie misure

 

Disinnescare l’effetto del crollo del Pil del 2020 (-9% per il governo, diversi decimali in più per altri osservatori) nel calcolo delle pensioni future.

 
 

Evitare ai lavoratori di oggi un salasso nel calcolo dell’assegno previdenziale.

Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo si è presentata ieri (in collegamento) al vertice con i sindacati sulle pensioni proponendo di sospendere il dato nell’anno in corso nel calcolo del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo dei lavoratori che rientrano nel metodo contributivo. Per il 2020 sarebbe stato negativo, quindi si è scelto di cercare una soluzione simile a quella del 2015, quando si stabilì una rivalutazione nulla.

I sindacati avevano segnalato il problema, ma non si aspettavano che il governo proponesse una soluzione nel vertice di ieri, in teoria dedicato alle misure alternative a Quota 100, poi indirizzato sulla scadenza più vicina della lege di Bilancio.

Confermata la volontà di prolungare l’Ape sociale (l’anticipo pensionistico a costo zero riservato ad alcune categorie di lavoratori). Resta da discutere la possibilità di abbassare il requisito di 36 anni di contributi richiesto ai lavori «gravosi». Passata la proposta di allargarla a chi non percepisce la Naspi.

Qualche difficoltà di copertura sollevata dal ministero dell’Economia riguarda invece quota 41 per i cosiddetti lavoratori fragili. La soglia di 41 anni di contribuzione per avere diritto alla pensione è un cavalo di battaglia della Lega di Matteo Salvini, come sviluppo naturale di Quota 100. Il costo di una estensione erga omnes non è sostenibile, quindi sindacati e governo stanno studiando per il momento in una sperimentazione su alcune categorie di lavoratori.

Ad esempio i malati oncologici, i cardiopatici. Ma anche chi soffrirà di danni permanenti legati al Covid.

Queste ultime due misure non peserebbero sulla spesa previdenziale. «L’Europa si è già pronunciata sull’Ape sociale classificandola come spesa assistenziale», spiega Domenico Proietti, segretario confederale della Uil. «Peccato – prosegue – che il governo nella Nadef abbia indicato la percentuale della spesa previdenziale italiana al 17% quando in realtà, sottraendo quella assistenziale, è intorno al 12%».

Nessun problema sulla proroga di Opzione donna, la possibilità per le lavoratrici vicine alla pensione di anticiparla con un taglio all’assegno.

Altra novità emersa ieri, il sì del governo all’equiparazione, ai fini del calcolo della pensione, del parti time verticale e di quello orizzontale. Il primo era penalizzato. In arrivo, è poi, un’altra salvaguardia (la nona) per gli esodati della riforma Fornero.

Tra le novità, un rilancio della cosiddetta isopensione e dei contratti di espansione. Strumenti poco conosciuti che consistono in una pensione anticipata decisa con un accordo sindacale tra lavoratori e imprese. Il costo è interamente a carico delle imprese. I sindacati propongono di finanziare due dei quattro anni di anticipo della pensione con la Naspi. Il governo è disponibile ad esetendere lo scivolo da quattro a sette anni.

Positivo il giudizio di Roberto Ghiselli della Cgil e Ignazio Ganga della Cisl. A mettere di buon umore i sindacati c’è anche la decisione di Catalfo di ripristinare i contributi a favore dei patronati. Il prelievo contributivo per finanziarli torna allo 0,226%. Il Jobs Act del governo Renzi lo aveva ridotto allo 0,148% portando il contributo da 430 milioni a 280. Dal 2021 il ritorno al regime precedente.

LEGGI, NORMATIVA E PRASSI

Il Decreto Agosto è Legge, testo in Gazzetta Ufficiale: le principali novità

Il decreto Agosto è Legge: pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre la Legge 126/2020 di cenversione del Decreto-Legge 104/2020

La Legge 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del Decreto-Legge Agosto è stata definitivamente approvata e l’iter legislativo si è concluso con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Durante i passaggi parlamentari il Decreto Agosto è diventato molto più corposo passando dai 115 articoli del Decreto-Legge ai 165 della Legge di conversione.

Ecco le principali novità in materia di lavoro, fisco e previdenza contenute nel testo ed in vigore dal 14 ottobre 2020. In particolare ci soffermeremo sulle novità apportate dall’iter di conversione. Alleghiamo infine, in fondo a questa pagina, il testo completo della Legge di conversione del Decreto Agosto.

Il Decreto Agosto è Legge: le principali novità

Come anticipato in premessa ecco le principali novità in materia di lavoro, fisco e previdenza contenute nel testo della legge di conversione del Decreto Agosto.

Smart working e congedo covid per genitori con figli in quarantena

Per il periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020 vengono previste due misure alternative per permettere l’assistenza ai figli conviventi, minori di 14 anni dei lavoratori dipendenti.

In caso di quarantena disposta dalla ASL a seguito di contatti verificatisi a scuola o durante le attività sportive, lezioni musicali e linguistiche (novità):

  • i genitori lavoratori possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio;
  • in alternativa, ove non fosse possibile lo svolgimento della prestazione in smart working uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente, con indennità del 50% della retribuzione (congedo covid).

Smart working per genitori lavoratori con figli disabili

Il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta (Legge 104/92) potrà optare per lo smart woking fino al 30 giugno 2021.

A patto che:

  1. nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore
  2. e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica

Sorveglianza attiva lavoratori fragili

Fino al 31 dicembre del 2020 per i lavoratori fragili (in condizioni di rischio per disabilità o altre patologie) lo smart working sarà la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro grazie anche all’adibizione a diverse mansioni o ad attività di formazione.

Novità in materia fiscale e su alcune agevolazioni

Per quanto riguarda il Fisco ecco le principali novità soprattutto in tema di agevolazioni per le imprese colpite dalla crisi economica.

  • estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto (introdotto dal decreto rilancio);
  • esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate, per gli immobili utilizzati per fiere e manifestazioni, e per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo;
  • proroga al 31 dicembre 2020 dell’esonero, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento di Tosap e Cosap. Ovvero esonero del pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • incremento delle risorse del bonus sanificazione ovvero del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per acquisto di DPI.

Testo della legge 126/2020 di conversione del Decreto Agosto in Gazzetta Ufficiale

Di seguito alleghiamo il testo completo della Legge 126/2020 di conversione del decreto-legge Agosto così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020.