Archivi giornalieri: 24 ottobre 2020

 
 

Pensioni novembre pagate prima e con aumento. Date per cognome

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PENSIONEPENSIONE INVALIDITÀINPSPOSTE ITALIANE

 
Le pensioni Inps di novembre saranno pagate in anticipo secondo il calendario indicato da Poste Italiane. Ecco chi avrà un assegno più ricco.
 

Qualche indiscrezione era già circolata nei giorni scorsi, ma la conferma ufficiale è arrivata oggi: anche le pensioni relative al mese di novembre saranno pagate in anticipo.

Viene così stravolto il calendario dei pagamenti già fissato prima della fine del 2019, complice l’emergenza coronavirus che continua ad imporre l’adozione di misure di sicurezza in tutto il Paese.

Pensioni Inps: anche per il mese di novembre pagamento in anticipo

Come già accade da diversi mesi, anche per il mese di novembre  è stata estesa l’anticipazione del pagamento delle pensioni.

A darne notizia è l‘Inps che con una nota diffusa in data odierna ha comunicato che anche a novembre gli assegni previdenziali saranno erogati prima del previsto.

Questo al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Pensioni Inps: Poste Italiane le accredita dal 27 ottobre. Ecco a chi

Come comunicato oggi da Poste Italiane, le pensioni di novembre saranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Inoltre, i titolari di carta Postamat, carta libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pensioni: ritiro presso Poste Italiane. Il calendario per cognomi

Sempre Poste Italiane comunica che quanti non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica.

E’ stato così predisposto un calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Il 27 ottobre potranno recarsi allo sportello le persone con i cognomi dalla A alla B, il 28 ottobre si pagheranno quelli con i cognomi dalla C alla D, mentre il giorno dopo, 29 ottobre, dalla E alla K.

Chi ha il cognome che inizia con la L e fino alla O dovrà recarsi in Posta venerdì 30 ottobre, mentre sabato 31 ottobre, solo di mattina, saranno pagati gli assegni dei cognomi dalla P alla R, per chiudere poi lunedì 2 novembre con quelli compresi dala S alla Z.

Pensioni: le linee guida di Poste Italiane per ritiro c/o suoi uffici

Nella nota diffusa oggi Poste Italiane fornisce anche alcune linee guida sul comportamento da osservare nel momento in cui ci si reca in uno dei suoi uffici.

Visto che le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane, ci sono delle indicazioni ben precise da osservare.

 

Chi si reca presso un ufficio postale è tenuto ad indossare la mascherina protettiva e ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Pensioni: il servizio offerto agli over 75

Poste Italiane ricorda inoltre che per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che solitamente si recano allo sportello per il ritiro dell’assegno pensionistico, c’è la possibilità di ricevere gratuitamente a casa il denaro spettante.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, gli over 75 potranno delegare questi ultimi alla riscossione dell’indennità pensionistica, facendola poi recapitare gratuitamente a casa.

Pensioni: arriva l’aumento per quelle di invalidità

Infine, ricordiamo che con l‘assegno di novembre l’Inps mette in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.

L’incremento è fino a 651,51 euro per 13 mensilità e sarà riconosciuto agli invalidi civili totali a partire da 18 anni di età.

 
 
 
 
 
 
 

Sant’ Antonio Maria Claret

 

Sant’ Antonio Maria Claret


Nome: Sant’ Antonio Maria Claret
Titolo: Vescovo
Nascita: 24 dicembre 1807, Sallent, Spagna
Morte: 24 ottobre 1870, Fontfroide, Francia
Ricorrenza: 24 ottobre
Tipologia: Memoria facoltativa
Protettore di: claretiani

Era il 23 dicembre 1807. Nel piccolo paese di Sallent (Barcellona) veniva alla luce Antonio M. Claret.

Ottimi genitori i suoi: onesti, laboriosi, fiduciosi nella Provvidenza Divina. Se la radice era sana, il frutto fu squisito. Antonio si distinse presto per la devozione alla Vergine e all’Eucarestia. Spesso con la sorella si recava nel vicino Santuario e recitava devotamente il S. Rosario. Maria gradiva quest’omaggio. Si dice infatti che fu salvato dalla Vergine mentre i flutti del mare stavano per inghiottirlo.

Le buone doti d’animo coltivate per mezzo di una accurata educazione familiare maturarono in lui la vocazione al sacerdozio. Con una volontà tenace e costante seppe superare gli ostacoli. Tra un’occupazione e l’altra trovava il tempo per applicarsi agli studi del latino. Ebbe la consolazione di trovarsi molto presto libero dal mestiere di operaio tessile e così poter prepararsi al sacerdozio.

Il 13 giugno 1835 saliva l’altare per celebrare la Prima Messa. Mosse i suoi primi passi di levita nella natia Parrocchia di Sallent, ove, dopo brevissimo tempo, venne proposto come Vicario ed Economo Spirituale. Qui concepì il desiderio di fondare una nuova Congregazione i cui membri si spargessero per il mondo a portare la buona novella. Ma le ristrettezze finanziarie, in seguito alla guerra civile, non permisero al Claret l’attuazione del suo disegno.

Solo più tardi potrà dare inizio alla nuova Congregazione dei Missionari, Figli dell’Immacolato Cuore di Maria. In quest’opera egli profuse il suo grande cuore. Fu padre, maestro e sapiente guida a quanti venivano a mettersi sotto il vessillo del Cuore Immacolato di Maria.

Fu pure grande apostolo della penna e della stampa. Di lui dobbiamo citare, oltre i numerosi volumetti di devozione e di dottrina cristiana utili per tutti, i vari opuscoletti intorno alla Madonna, per i quali la Vergine gli espresse personalmente la sua gratitudine. Nel 1848 fondò in Barcellona una tipografia che stampò tra l’altro 50 edizioni in catalano e 69 in spagnolo (tutte di 10 o di 15 mila copie) della « Via retta e sicura per andare al cielo », prezioso libro di pietà scritto dal Santo. Sono circa 120 i libri ed opuscoli, che diede alla luce, dei quali sono stati stampati oltre 7.715.800 volumi, senza tener conto delle altre 160 edizioni fatte a Cuba, a Madrid e altrove.

Nominato Arcivescovo di Cuba, continuò a esercitare l’apostolato della stampa e si applicò con zelo intrepido ad arginare il dilagare continuo dell’immoralità. Operò con grande fermezza, con tanta carità, ma soprattutto con un profondo amore alla Vergine, per la cui protezione sfuggì a numerosi attentati organizzati dalla massoneria.

Nel 1855 sempre a Cuba fondò con la Venerabile Maria Antonia Paris le Religiose di Maria Immacolata Missionarie Clarettiane e nel 1857 lasciò Cuba per rientrare a Madrid come confessore della Regina di Spagna, continuando ad esercitare l’apostolato della predicazione in favore di ogni categoria di persone. I massoni non cessarono di perseguitarlo e calunniarlo nei modi più infamanti. Neppure sul letto di morte lo lasciarono in pace.

PRATICA. «…ma colui che osserverà i miei comandamenti ed avrà insegnato ad osservarli, sarà chiamato grande nel regno dei cieli».

PREGHIERA. Difendeteci, o Signore, da ogni errore e dalle massime corrotte del mondo. Concedeteci di essere per il mondo luce che illumina e sale che risana, anziché venire avvolti dalle sue tenebre e trascinati dai suoi vizi .

MARTIROLOGIO ROMANO. Sant’Antonio Maria Claret, vescovo: ordinato sacerdote, per molti anni percorse la regione della Catalogna in Spagna predicando al popolo; istituì la Società dei Missionari Figli del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine e, divenuto vescovo di Santiago nell’isola di Cuba, si adoperò con grande merito per la salvezza delle anime. Tornato in Spagna, sostenne ancora molte fatiche per la Chiesa, morendo infine esule tra i monaci cistercensi di Fontfroide vicino a Narbonne nella Francia meridionale.

Quindici minuti con Gesù

Quindici minuti con Gesù

GESÙ:
Non è necessario, figlio mio, sapere molto per farmi piacere.
Basta che tu abbia fede e che ami con fervore.
Se vuoi farmi piacere ancora di più, confida in me di più,
se vuoi farmi piacere immensamente, confida in me immensamente.
Allora parlami come parleresti con il più intimo dei tuoi amici,
come parleresti con tua madre o tuo fratello…

VUOI FARMI UNA SUPPLICA IN FAVORE DI QUALCUNO?
Dimmi il suo nome, sia quello dei tuoi genitori,
dei tuoi fratelli o amici, o di qualche persona a te raccomandata…
Dimmi subito cosa vuoi che faccia adesso per loro.
L’ho promesso: “chiedete e vi sarà dato.
Chi chiede ottiene” Chiedi molto, molto.
Non esitare nel chiedere.
Ma chiedi con fede perché io ho dato la mia parola:
“Se aveste fede quanto un granellino di senape potreste dire al monte:
levati e gettati nel mare ed esso ascolterebbe.
Tutto quello che domandate nella preghiera,
abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato”.
Mi piacciono i cuori generosi
che in certi momenti sono capaci di dimenticare se stessi
per pensare alle necessità degli altri.
Così fece mia Madre a Cana in favore degli sposi
quando nella festa dello sposalizio è venuto a mancare il vino.
Mi chiese un miracolo e l’ottenne.
Così fece anche quella donna cananea che mi chiese di liberare la figlia dal demonio,
ed ottenne questa grazia specialissima.
Parlami dunque, con la semplicità dei poveri, di chi vuoi consolare,
dei malati che vedi soffrire, dei traviati che vorresti tornassero sulla retta via,
degli amici che si sono allontanati e che vorresti vedere ancora accanto a te,
dei matrimoni disuniti per i quali vorresti la pace.
Ricorda Marta e Maria quando mi supplicarono per il fratello Lazzaro
ed ottennero la sua risurrezione.
Ricorda Santa Monica che,
dopo avermi pregato durante trent’anni per la conversione del figlio,
grande peccatore, ottenne la sua conversione e diventò il grande Sant’Agostino.
Non dimenticare Tobia e sua moglie che con le loro preghiere
ottennero fosse loro inviato l‘Arcangelo Raffaele per difendere il figlio in viaggio,
liberandolo dai pericoli e dal demonio,
per poi farlo ritornare ricco e felice affianco dei suoi familiari.
Dimmi anche una sola parola per molte persone, ma che sia una parola d’amico,
una parola del cuore e fervente.
Ricordami che ho promesso: “Tutto è possibile per chi crede.
Il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano!
Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo concederà “.

E PER TE HAI BISOGNO DI QUALCHE GRAZIA?
Se vuoi farmi una lista delle tue necessità e vieni a leggerle in mia presenza;
ricorda il caso del mio servo Salomone,
mi chiese la saggezza e gli fu concessa in abbondanza.
Non dimenticare Giuditta che implorò grande coraggio e l’ottenne.
Tieni presente Giacobbe che mi chiese prosperità
(promettendomi di dare in opere buone la decima parte di quanto avesse avuto)
e gli fu concesso molto, generosamente, tutto quello che desiderava e ancor di più.
Sara mi pregò ed io allontanai il demonio che la tormentava.
Magdalena pregò con fede e la liberai dalle brutte abitudini.
Zaccheo con la preghiera si liberò dal dannoso attaccamento al denaro
e si trasformò in uomo generoso.
E tu. . . cosa vuoi che ti conceda?
Dimmi sinceramente se sei orgoglioso, se ami la sensualità e la pigrizia,
Che sei egoista, incostante. Che trascuri i tuoi doveri.
Che giudichi severamente il tuo prossimo, dimenticando la mia proibizione:
“non giudicate per non essere giudicati; non condannate e non sarete condannati”.
Dimmi se parli senza carità degli altri.
Che ti preoccupi di più di quello che pensano gli altri di te
che di quello che “pensa Dio”.
Che ti lasci dominare dalla tristezza e dal malumore.
Che rifiuti la tua vita, la tua povertà, i tuoi mali, il tuo lavoro,
il modo come ti trattano, dimenticando quello che dice il Libro Santo:
“Dio dispone tutte le cose per il bene di quelli che lo amano”.
Dimmi se hai l’abitudine di dire bugie,
che non domini il tuo sguardo nè la tua immaginazione,
che preghi poco senza fervore,
che le tue confessioni sono fatte senza dolore
e senza l’intenzione di evitare poi le occasioni di peccato,
e per questo cadi sempre nelle stesse mancanze.
Che la messa la segui male e le comunioni le fai senza preparazione
e con poche azioni di grazia.
Che sei pigro ed hai paura dell’apostolato.
Che qualche volta passi alcuni giorni senza leggere neanche una pagina della Bibbia…
Ed io ti ricorderò i miei insegnamenti
che porteranno una trasformazione totale nella tua vita.
Ti dirò ancora: “Dio umilia gli orgogliosi ma gli umili colma di grazie… “.
“Se trascuri i piccoli doveri trascurerai anche quelli grandi.
Di ogni parola dannosa che uscirà dalla vostra bocca
dovrete renderne conto il giorno del giudizio.
Beati quelli che ascoltano la parola del Signore e la mettono in pratica “.
Non ti vergognare, povera anima!
Ci sono in cielo molti giusti e tanti santi di prim’ordine
che hanno avuto gli stessi tuoi difetti.
Ma pregarono con umiltà e poco a poco si sono liberati di essi.
Perché “non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”
e perché “Dio non rifiuta mai un cuore umiliato e pentito.
Il miglior dono per Dio è un cuore pentito”.
E non esitare neanche nel chiedermi beni spirituali e materiali,
salute, memoria, simpatia, successo nel lavoro, negli studi e negli affari.
Andare d’accordo con tutte le persone.
Nuove idee per i tuoi affari, amicizie che ti siano utili,
buon carattere, pazienza, allegria, generosità, amore per Dio, odio al peccato…
Tutto questo posso darti e ti do, e desidero che tu mi chieda,
sempre e quando favorisca ed aiuti la tua santità e non si opponga ad essa.
Ma in tutto devi sempre ripetere la mia preghiera nell’orto:
il Padre, non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi Tu’.
Perché molte volte quel che chiede una persona non conviene per la sua salvezza,
ed allora nostro Padre gli concede altri doni che gli faranno maggior bene.

E PER OGGI? CHE TI OCCORRE? COSA POSSO FARE PER IL TUO BENE?
Se tu sapessi il desiderio che ho di favorirti.
Ho dato da mangiare a cinquemila persone con solo cinque pani,
perché ho visto che ne avevano bisogno.
Ho calmato la tempesta quando gli apostoli mi svegliarono.
Ho risuscitato la figlia di Giairo quando suo padre mi chiese di farlo.
Anche tu dovrai ripetere col profeta:
“Chi si è rivolto al Signore e non è stato ascoltato?”

HAI ADESSO FRA LE MANI QUALCHE PROGETTO?
Raccontami nei dettagli. Cosa ti preoccupa? Cosa pensi di fare? Cosa vuoi?
Come posso aiutarti? Magari ricordi sempre la frase del salmista:
“Quel che ci porta al successo non sono i nostri affanni.
Quel che ci porta al successo è la benedizione di Dio.
Raccomandati a Dio nelle tue preoccupazioni e vedrai realizzarsi i tuoi buoni desideri.”
Gli israeliti desideravano occupare la terra promessa.
Mi supplicarono e lo concessi; David voleva vincere Golia, Mi pregò e l’ottenne;
i miei apostoli volevano che aumentassi la loro fede,
Mi chiesero questo favore e lo concessi con enorme generosità.
E tu..,cosa vuoi che ti conceda?

COSA POSSO FARE PER I TUOI AMICI?
Cosa posso fare per i tuoi superiori, per le persone che vivono nella tua casa,
nel tuo quartiere, che trovi nel tuo cammino,
per le persone delle quali dovrai rendere conto il giorno del giudizio?
Geremia pregò per la città di Gerusalemme e Dio la colmò di benedizioni,
Daniele pregava per i suoi connazionali
ed ottenne che diminuissero molte loro pene.
E tu, cosa mi chiedi per i tuoi vicini di casa,
per il tuo quartiere, per la tua regione, per la tua patria.

E PER I TUOI GENITORI?
Se sono già morti ricorda che
“è una opera santa e buona pregare Dio per i morti,
perché riposino dalle loro pene”.
E se sono ancora viventi, cosa vuoi per loro?
Più pazienza nelle loro pene, nei loro problemi di salute?
Un carattere piacevole? Comprensione in famiglia?
Le preghiere di un figlio non possono essere respinte da chi, a Nazareth,
per trent’anni è stato esempio di amore filiale.

C’È QUALCHE FAMILIARE CHE HA BISOGNO DI QUALCHE FAVORE?
Prega per lui o per lei
e io farò della tua famiglia un tempio d’amore e conforto,
e verserò a mani piene sui tuoi familiari le grazie e gli aiuti necessari
per essere felici nel tempo e nell’eternità.

E PER ME? NON DESIDERI DA ME GRAZIA E AMICIZIA?
Non vorresti fare del bene al tuo prossimo, ai tuoi amici, a chi ami forse molto,
ma che vivono lontani dalla religione o non la praticano nel modo giusto?
Sono padrone dei cuori che, rispettando la loro libertà,
porto dolcemente verso la santità e l’amore di Dio.
Ma ho bisogno di persone che preghino per loro.
Nel Vangelo ho lasciato questa promessa:
“Il Padre vostro celeste darà lo spirito santo a coloro che glielo chiedono”
Chiedimi per i tuoi familiari quel buon spirito,
che si ricordino dell’eternità che li aspetta,
di prepararsi un buon tesoro in cielo facendo in questa vita moltissime opere buone
e pregando ininterrottamente.
Lavorando per la salvezza della tua famiglia e degli altri non dimenticare mai
la stupenda promessa del profeta: “coloro che avranno indotto molti alla giustizia
risplenderanno come le stelle per sempre”.

SEI FORSE TRISTE O DI MALUMORE?
Raccontami. Raccontami, anima sconsolata, le tue tristezze in ogni dettaglio.
Chi ti ha ferito? Chi ha ferito il tuo amor proprio? Chi ti ha disprezzato?
Dimmi se ti va male nel tuo lavoro e io ti dirò le cause del tuo insuccesso.
Non vorresti che mi occupassi di qualcosa per te?
Avvicinati al mio cuore che ha un balsamo efficace per tutte le ferite del tuo.
Raccontami tutto e in breve mi dirai che, come Me, tutto perdoni e tutto dimentichi,
perché “le pene di questa vita non sono comparabili
con l’immensa gioia che ci attende quale premio nell’eternità”.
Senti l’indifferenza di persone
che prima ti hanno voluto bene ma che ora ti dimenticano
e si allontanano da te senza motivo?
Prega per loro.
Il mio amico Giobbe pregò per quelli che con lui sono stati ingrati,
e la bontà divina li perdonò, e li fece tornare alla sua amicizia.

VUOI RACCONTARMI QUALCHE GIOIA?
Perché non mi fai partecipe di essa, come buon amico?
Raccontami quello che da ieri o dalla tua ultima visita a Me
ha consolato e ha fatto sorridere il tuo cuore.
Forse hai avuto gradevoli sorprese.
Magari sono sparite certe angosce o paure per il futuro.
Hai superato qualche ostacolo, oppure, sei uscito da qualche difficoltà impellente?
Tutto questo è opera mia, lo ti ho procurato tutto questo.
Quanto mi rallegrano i cuori grati
che come il lebbroso guarito, tornano per ringraziare,
ma molto mi rattristano gli ingrati che, come i nove lebbrosi del Vangelo,
non tornano per ringraziare per i benefici ricevuti.
Ricorda che
“chi ringrazia per un beneficio ottiene che gli si concedano degli altri”.
Dimmi sempre un “grazie” con tutto il cuore.

E POI… NON HAI QUALCHE PROMESSA DA FARMI?
Già lo sai che leggo nel fondo del tuo cuore.
Gli umani si ingannano facilmente. Dio no. Parlami allora con sincerità.
Hai il fermo proposito di non esporti più a quella occasione di peccato?
Di privarti di quel giornale, rivista, film,
programma televisivo che danneggia la tua anima?
Di non leggere quel libro che ha eccitato la tua immaginazione?
Di non trattare quella persona che ha turbato la pace della tua anima?
Di stare in silenzio quando senti che arriva la collera?
Perché
“gli imprudenti dicono quello che sentono dentro di se quando sono di malumore,
ma i prudenti rimangono sempre in silenzio quando sono di malumore,
e sanno dissimulare le offese ricevute”.
Vuoi fare il buon proposito di non parlare male di nessuno,
anche quando credi che quel che dici è verità?
Di non lamentarti perché è dura la vita?
Di offrirmi le tue sofferenze in silenzio
invece di andare in giro rinnegando le tue pene?
Di lasciare ogni giorno un piccolo spazio per leggere
qualche cosa che ti sia di profitto, specialmente la Bibbia?
Così diranno anche di te: “ascolta la parola di Dio e la mette in pratica,
sarà come una casa costruita sulla roccia, non crollerà “.
Sarai ancora amabile con le persone che ti hanno trattato male?
Avrai da ora in poi un volto allegro ed un sorriso amabile?
Anche con quelli che non hanno molta simpatia per te?
Ricorda le mie parole: “Se saluti solo quelli che ti amano, che merito ne hai?
Anche i cattivi fanno così. Perdona e sarai perdonato.
Un volto amabile rallegra i cuori degli altri.”

E ADESSO RITORNA ALLE TUE OCCUPAZIONI…
Ma non dimenticare questi quindici minuti di gradevole conversazione
che abbiamo avuto qui nella solitudine del santuario.
Conserva più che puoi il silenzio, la modestia e la carità con il prossimo.
Ama mia Madre, che è anche Madre tua.
Ricorda che essere buon devoto della Vergine Maria è segno di sicura salvezza.

POLITICA E LAVORO

 
 
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Ultimissime notizie Pensioni: Boeri su Quota 100, appello per gli esodati

 

 
Novità pensioni 2019
 

Le ultime notizie sulle pensioni di oggi, 23 ottobre, vedono l’economista Boeri pronunciarsi su Quota 100 e il Comitato 6.000 Esodati Esclusi richiedere un provvedimento per sanare le iniquità, e lanciare un appello per riaprire l’ottava salvaguardia per gli ultimi esodati esclusi.

Boeri: le criticità di Quota 100

L’ex presidente dell’INPS Tito Boeri non si è mai dichiarato favorevole a Quota 100, approvata con il DL 4/2019, poi convertito nella legge numero 26/2019.

 

Quota 100 è una prestazione economica che viene erogata ai lavoratori, dipendenti o autonomi, che la richiedono.

I requisiti: essere in possesso tra gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (62+38=100).

Un’altra figura contraria a Quota 100 è Matteo Renzi, che puntava alla cancellazione immediata della prestazione entro il 2020. Boeri su questo è più moderato ed eviterebbe la cancellazione immediata, in quanto l’abolizione di Quota 100 dal primo gennaio 2021 creerebbe una gran confusione sugli accordi di pensionamento già stipulati su questa misura. Inoltre, Boeri vede Quota 100 come un oneroso fardello che graverà sulle generazioni più giovani.

Boeri: riforma che permetta di scegliere quando andare in pensione a partire da 63 anni

La libera scelta su quando andare in pensione sarebbe da estendere, secondo Boeri, a tutte le generazioni future e non solo a quelle oggi coinvolte da Quota 100 e mantenendo l’uscita anticipata con penalizzazioni sull’assegno valida anche per il futuro, non solamente per questi 3 anni di sperimentazione. In questo modo ci sarebbe un risparmio importante e si eviterebbe di mettere in difficoltà i giovani.

Appello alla ministra Catalfo: riapertura dell’ottava salvaguardia per gli esodati

L’amministratrice del Comitato 6.000 Esodati, Gabriella Stojan, invia un comunicato al Governo e alla ministra del Lavoro Catalfo, per la riapertura dell’ottava salvaguardia per gli ultimi esodati ancora esclusia causa della Legge Fornero. L’appello era stato inviato in occasione dell’incontro tra i sindacati e il Governo, il 14 ottobre scorso.

Nel testo del comunicato, si legge:

Per sanare DEFINITIVAMENTE questa vergognosa ingiustizia e per garantire anche a questi ultimi Esodati il dovuto riconoscimento del diritto a pensione negato a causa delle incostituzionali discriminazioni in essa contenute, il Comitato 6.000 Esodati Esclusi che li rappresenta ribadisce che l‘unico provvedimento UTILE e EQUO è la riapertura dei termini dell’Ottava Salvaguardia per gli Esodati che maturano il ‘requisito previdenziale’ entro il 31/12/2021. Tale provvedimento esprime le richieste sempre portate avanti in questi anni e sostenute anche alle Organizzazioni Sindacali con le quali c’è piena condivisione.”

Purtroppo i lavori per tutelare i lavoratori esodati si prolungano da ormai 5 anni e si sono susseguiti diversi provvedimenti, tra cui l’apertura di ben 8 salvaguardie approvate, l’ultima contenuta all’interno della legge di Bilancio 2017.

Riscatto laurea

Riscatto della laurea, contributi previdenziali sempre deducibili dal reddito

È sempre deducibile dal reddito complessivo l’onere previdenziale versato per il riscatto della laurea anche ai fini della buona uscita.
 

Non ha importanza se l’onere contributivo è originato da un atto facoltativo o obbligatorio, i contributi previdenziali sono sempre deducibili dal reddito complessivo. Con la Risposta n. 482 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Nel caso di specie, il versamento riguardava il riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita, a seguito dell’Ordinanza n. 436 dell’11 gennaio 2017 della Corte di Cassazione.

Ebbene, sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo precisare che sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi previdenziali versati spontaneamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Ciò vale, specifica l’Agenzia, qualunque sia la causa che origina il versamento.

L’intervento di prassi, dunque, scioglie il dubbio nato a seguito della predetta Ordinanza che riguardava la determinazione dell’indennità di buonuscita e non la deducibilità degli oneri.

Contributi riscatto della Laurea: quando sono deducibili

La norma che disciplina la deducibilità degli oneri dal reddito complessivo è l’art. 10 del TUIR (Dpr. n. 917/1986). Quindi, tutti gli oneri elencati all’interno di tale articolo sono idonei a ridurre il reddito complessivo per pagare meno tasse.

In particolare, tra gli oneri deducibili vi sono anche i contributi previdenziali ed assistenziali versati:

  • sia obbligatoriamente, ossia dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • sia quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Riscatto della laurea: contributi facoltativi deducibili

In merito a tutte quelle tipologie di versamenti contributivi facoltativi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte chiarito che gli stessi sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento. Quindi, tali tipologie di versamenti abbattono l’imponibile fiscale:

  • sia in caso di riscatto (come per l’appunto il riscatto della laurea);
  • sia in caso di prosecuzione volontaria del versamento dei contributi;
  • nonché in caso di ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Deducibilità del riscatto della laurea: il parere della Cassazione

In merito alla possibilità di deduzione dell’onere sostenuto per il riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita, l’Agenzia delle Entrate richiama l’Ordinanza n. 436 dell’11 gennaio 2017 della Corte di Cassazione.

Nella predetta sentenza viene enunciato un principio importante, ossia che dall’imponibile IRPEF dovuta sull’indennità di buonuscita non deve essere esclusa la quota di detta indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di studi universitari.

Tale sentenza, però, non riguarda la deducibilità degli oneri bensì la determinazione dell’indennità di buonuscita.

Deducibilità riscatto della laurea: interpello Agenzia delle Entrate

In definitiva, quindi, i dipendenti possono fruire dell’agevolazione fiscale in commento anche per i contributi previdenziali versati di propria spontanea volontà alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Tale facoltà, conclude l’Agenzia delle Entrate, vale per qualunque sia la causa che origina il versamento.

Pensioni

Pensione di invalidità civile: domanda semplificata per l’incremento al milione

Pensione di invalidità civile: domanda semplificata per chi è già titolare di altre pensioni. Ecco le istruzioni dell’INPS.
 

Pensione di invalidità civile: l’INPS ha rilasciato il messaggio numero 3843 del 22 ottobre con il quale informa la semplificazione della domanda obbligatoria per ricevere l’incremento al milione da parte degli under 60. L’Istituto previdenziale specifica che la semplificazione riguarda la modalità di pagamento della pensione di invalidità civile; infatti non è più previsto l’obbligo di comunicare l’IBAN se il richiedente è già beneficiario di altra pensione INPS.

Con messaggio del 9 ottobre l’INPS comunicava che è prorogata al 30 ottobre la scadenza per la domanda di aumento della pensione di invalidità civile per inabilità al lavoro (cosiddetto incremento al milione) a seguito della nota Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020. Come specificato nella Circolare INPS numero 107 del 23 settembre 2020 è necessario inoltrare apposita domanda all’INPS affinché gli aventi diritto con età compresa fra i 18 e i 60 anni possano godere dell’aumento dell’assegno riconosciuto ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi).

Va da sé che, coloro i quali abbiano un’età anagrafica superiore ai 60 anni, possono godere dell’incremento in maniera automatica senza specifica istanza. Il beneficio, in particolare, viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

Con il messaggio 3647/2020 del 9 ottobre, l’Inps ha rinviato la scadenza prevista alla stessa data e ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto alla Circolare n. 107 del 23 settembre 2020 in merito all’attuazione dell’art. 15 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).

Pensione di invalidità civile: a chi spetta l’incremento al milione

Come noto ormai, la Corte Costituzionale (sentenza n. 152 del 23 giugno 2020) ha incremento il trattamento pensionistico, fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (cd. “incremento al milione”):

  • dei titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi);
  • dei titolari di pensione di inabilità di cui alla L. n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Sul punto, il cd. “Decreto Agosto” (L. n. 104/2020) ha stabilito che l’incremento sia concesso, non solo ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, ma anche ai soggetti di età superiore a 18 anni.

L’ampliamento della platea dei destinatari ha effetto dal 20 luglio 2020.

Incremento al milione: importi e limiti di reddito

A decorrere dalla predetta data, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per 13 mensilità.

Il diritto alla maggiorazione, in particolare, è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni.

Per avere diritto al beneficio sono necessari, per l’anno 2020, i seguenti requisiti reddituali:

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per 13 mensilità);
  • il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.

Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Leggi anche: Invalidità civile: requisiti, percentuali e benefici

Redditi che concorrono al requisito reddituale

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia:

  • i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata;
  • i redditi tassati alla fonte;
  • redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Domanda aumento pensione di invalidità civile: proroga della scadenza al 30 ottobre 2020

Per gli interessati di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 60 anni, l’incremento può essere riconosciuto soltanto in caso di presentazione della domanda all’INPS.

Il beneficio, invece, viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

L’INPS, precisa al riguardo, che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Nello specifico per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020 30 ottobre 2020 (scadenza prorogata) può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

La domanda può essere inoltrata telematicamente sul sito dell’INPS direttamente dal contribuente o tramite patronato. Si tratta in sostanza di una DOMANDA DI RICOSTITUZIONE della pensione.

In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:

  1. Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
  2. Prodotto: REDDITUALE
  3. Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE

Messaggio INPS numero 3843 del 22-10-2020

Alleghiamo il testo del Messaggio INPS numero 3843 del 22-10-2020 sulla semplificazione della domanda di aumento della pensione di invalidità civile.

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Circolare INPS numero 107 del 23-09-2020 e Messaggio INPS numero 3647 del 09-10-2020

Di seguito alleghiamo il testo completo della Circolare e del messaggio INPS in oggetto.

FISCO E TASSE

Irap 2020: nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020.
 

L’articolo 24 del decreto Rilancio ha previsto l’esonero dal pagamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto 2020; la misura di favore adottata in piena emergenza covid-19, opera per le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha fornito specifiche risposte sul taglio dell’Irap. In seguito a nuove richieste di chiarimenti, in data 19 ottobre, sempre l’Agenzia delle entrate ha affrontato ulteriori aspetti dell’esonero Irap, saldo 2019 e primo acconto 2020 con la circolare n°27/e.

Con la stessa circolare è stata esaminata anche la possibilità prevista dal Decreto Liquidità di versare gli acconti d’imposta 2020 Irpef, IRES e Irap, con il metodo previsionale, senza incorrere in sanzioni.

Ecco in chiaro tutte le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 27/e.

IRAP 2020: la cancellazione del saldo e dell’acconto

L’esonero dal pagamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto IRAP 2020 è stato previsto dal D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio. Tale previsione è stata inserita all’art.24.

In particolare, il decreto dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi:

  • non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019
  • né della prima rata dell’acconto. dell’IRAP dovuta per il 2020.

Attenzione,

non beneficiano della previsione  di esenzione: le imprese di assicurazione, le Amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari nonché le società partecipate (art.24 del d.L. 34/2020).

L’importo del versamento abbuonato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta 2020.

Con la risoluzione 28/e del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’applicazione dell’esenzione Irap riguarda anche  i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Leggi anche: Cancellazione saldo e acconto Irap: cosa prevede il Dl Rilancio

Fatta tale breve ricostruzione passiamo ai chiarimenti fatti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°27/e.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate: la circolare n°27/e

L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Si ricorda che, in sintesi,  il calcolo dell’acconto può avvenire con il metodo storico o con il metodo previsionale.

Con il metodo storico, l’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno precedente e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo dovuto. Saldo e prima rata dell’acconto possono essere rateizzate.

Al contrario, con il metodo previsionale, il contribuente calcola gli acconti sui redditi che presume di conseguire,  considerando gli oneri deducibili e detraibili che ritiene sosterrà. Si considerano anche i crediti d’imposta spettanti e le ritenute d’acconto che si ritiene di subire in corso d’anno.

Tale metodo si applica laddove il contribuente prevede di conseguire redditi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente.

Ad ogni modo, la prima rata dell’acconto è pari al 40% del totale e si paga entro il 30 giugno (insieme al saldo). La seconda rata ossia il restante 60%  si versa entro il 30 novembre.

Per i soggetti ISA ossia i soggetti che svolgono attività per le quali  sono approvati gli indici di affidabilità fiscale (hanno preso il posto degli studi di settore) con ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, gli acconti sono da versare in due rate:

  • ciascuno di pari importo ossia 50%+50%
  • anziché 40%+60%.

Tale previsione, art. 58 d.L. 124/2019, si applica anche ai contribuenti forfettari e ai c.d. minimi.

Il versamento del saldo Irap

Sulla base di quanto appenda detto:

  1. il contribuente che opta per il metodo storico versa il 2° acconto Irap pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto corrisposto;
  2. se, invece, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.

Dunque:

  • Applico il metodo storico o quello previsionale per calcolare gli acconti?
  • Sono un soggetto Isa o un “contribuente ordinario”?.

Ad ogni modo, il 2° acconto Irap 2020 e l’eventuale  saldo 2020 deve tenere conto del 1° acconto figurativo (oggetto di esonero, in realtà non è versato), calcolato con il metodo storico o previsionale.

In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020.

Cosa succede se il saldo Irap  2020 effettivamente dovuto è inferiore alla prima rata dell’acconto 2020 per la quale vige l’esonero previsto dal D.l. Rilancio?

Se il saldo è inferiore alla prima rata

Laddove il saldo Irap dovuto è inferiore alla prima rata di acconto esonerata, la circolare 27 contiene specifiche indicazioni pratiche.

Ipotizzando, un contribuente che non sia tenuto ad applicare gli ISA e che utilizzi il metodo “storico”, se l’IRAP /fonte circolare 27/e):

  • dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
  • effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 200 euro,
  • versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 600 euro.

In questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].

Con la circolare 27/e è stata esaminata anche la possibilità prevista dal D.L. Liquidità di versare gli acconti d’imposta 2020 Irpef, IRES e Irap, con il metodo previsionale, senza incorrere in sanzioni.

Acconti con metodo previsionale senza sanzioni: anche per le addizionali

L’art.20 del D.L. 23/2020, decreto liquidità, da la possibilità di calcolare gli acconti d’imposta 2020, imposte sui redditi(Irpef Ires) e dell’IRAP, secondo il cd. metodo previsionale senza incorrere in sanzioni e interessi.

La condizione da rispettare è che lo scostamento tra l’acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP non superi il 20%.

Con la circolare 9/e è stato chiarito che tale possibilità, oltre che all’Ires, all’Irpef e all’Irap si applica anche

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)».

Gli acconti delle imposte appena elencate si versano alle stesse date previste per Ires, Irap e Irpef. Da qui l’equiparazione per l’applicazione della misura di favore (circolare 27/e).

Da qui è stato chiesto di sapere se la previsione di favore riguarda anche le “addizionali”.

Ebbene, secondo l’Agenzia, la previsione di legge in commento si applica, altresì, agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte,  con scadenza 30 giugno 2020.

Di contro, non si applica all’addizionale regionale all’IRPEF. In quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

Ribadiamo che le previsioni del D.L. liquidità operano. solo per glia acconti 2020.

Proroga NASpI 2020

Proroga NASpI 2020: in arrivo i pagamenti dei 2 mesi di disoccupazione

In arrivo in automatico i pagamenti della proroga NASpI e DIS-COLL per i percettori dell’indennità di disoccupazione INPS.
 

Stanno arrivando i soldi della proroga NASpI 2020: ricordiamo che per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda, in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse. L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Inoltre, per i due mesi di prolungamento delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL). Niente proroga, invece, per coloro che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto previdenziale.

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 111 del 29 settembre 2020. Il documento di prassi recepisce così la proroga di due mensilità del sussidio di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, come disposto dal Decreto Agosto.

Proroga NASpI: quando arrivano i soldi?

L’Inps sta cominciando a rendere visualizzabili i pagamenti per la proroga Naspi direttamente nell’area riservata del cittadino.

L’avviso può riguardare:

  1. la prima proroga di 2 mesi (causa emergenza Covid),
  2. oppure il secondo pagamento relativo alla Proroga Inps.

Proroga NASpI e DIS-COLL 2020: novità Decreto Agosto

Il Decreto Agosto ha previsto che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

Si ha quindi un prolungamento della disoccupazione (NASpI e dis-coll) per ulteriori di due mesi per:

  • i disoccupati che hanno terminato la Naspi o la DIS-COLL fra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (senza contare l’ultimo pagamento),
  • coloro che hanno terminato le due disoccupazioni (Naspi o Dis-coll) nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Per l’accesso alla proroga il percettore non deve essere beneficiario:

  • del cd. “bonus 600 euro”;
  • delle indennità COVID-19 di cui all’art. 84 del “Decreto Rilancio”;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi.

Inoltre, sono incompatibili con la proroga:

  • le indennità onnicomprensive;
  • l’indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dal “Decreto Agosto” a favore di alcune categorie di lavoratori;
  • l’indennità a favore dei pescatori autonomi.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Si precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL).

Inoltre, per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

Proroga NASpI e DIS-COLL INPS: compatibilità con Ape social e pensione precoci

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto previdenziale.

Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata termina dal 1° maggio 2020 al 30 giugno 2020, abbia già presentato prima del 29 settembre 2020 la domanda di certificazione per l’Ape Sociale o per la pensione lavoratori precoci, il riconoscimento della proroga in esame è sospeso.

L’interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga.

Proroga NASpI 2020: risoluzione del rapporto di lavoro

Per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, il “Decreto Agosto” all’art. 14 ha disposto la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo. È prevista, altresì, la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Inoltre, le preclusioni e le sospensioni non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

La disposizione in argomento, infine, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI.

Per concludere, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti ad allegare:

  • l’accordo collettivo aziendale di cui sopra;
  • la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Appalti

Appalto e contratti promiscui: come calcolare la soglia dei 200 mila euro

Come determinare la soglia di 200mila euro annui, soglia oltre la quale scattano le norme anti-evasione in caso di appalti promiscui
 

Come determinare la soglia di 200mila euro annui, soglia oltre la quale scattano le norme anti-evasione, qualora il committente sia un ente non commerciale che effettua contratti di appalto “promiscui”?

A questo interrogativo ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 492 del 21 ottobre 2020. Nello specifico, per il calcolo della soglia di affidamenti annui, l’ente deve verificare che il rapporto tra:

  • l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale;
  • l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
  • moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali;

sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti superiore a 200mila euro. Il calcolo, precisa l’Amministrazione Finanziaria, deve essere effettuato in riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.

Contratti di appalto: norma anti evasione

Il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, all’art. 4 ha introdotto una norma per arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese impiegate nell’esecuzione di opere e servizi.

In particolare, le aziende committenti che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite:

  • contratto di appalto;
  • subappalto;
  • affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;

sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali. Tali ritenute fanno riferimento ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Contratti di appalto: il concetto di prevalenza

Quanto specificato si applica unicamente ai soggetti passivi residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato. A tal fine, è necessario che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera”.

Il concetto di prevalenza, quindi, diventa assolutamente dirimente specie in caso di stipula di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi, nonché ai contratti di affidamento di opere. Quindi, al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferimento al rapporto tra:

  • la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato
  • il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti.

Contratti di appalto: esclusione dell’obbligo di richiesta delle ritenute

Restano esclusi, invece dall’obbligo su descritto, le imprese appaltatrici che abbiano effettuato versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio.

Per la verifica di tale requisito bisogna rapportare:

  • i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
  • i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.

Contratti promiscui: come calcolare la soglia dei 200mila euro

Dopo un’excursus normativo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato come si determina la soglia dei 200.000 euro nell’ambito dei contratti “promiscui”, ai fini dell’operatività dell’art. 17-bis. In particolare, la norma trova applicazione se il rapporto tra:

  • l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale;
  • l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
  • moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale:

risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.