Archivi giornalieri: 19 ottobre 2020

Sentenze inps

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Contributi – Socio di s.r.l. – Gestione Commercianti – Reddito d’impresa non distribuito ai soci perché reinvestito o utilizzato a copertura di perdite di bilancio di esercizi precedenti – Imponibilità contributiva della quota di competenza del socio – Sussiste. Tribunale di Milano – 23.12.2019 n. 610 – Dr. Martello – F.D. (Avv. Righi) – INPS (Avv. Mogavero). Poiché nelle società di capitali il reddito d’impresa costituisce gli utili che i soci conseguono per effetto della partecipazione, il socio iscritto nelle gestioni previdenziali IVS è tenuto a determinare l’ammontare dei contributi dovuti in ragione della quota di reddito riferibile alla quota societaria di cui è titolare, indipendentemente dall’effettiva percezione. FATTO – La causa trae origine dal ricorso con il quale la parte ricorrente impugna l’accertamento dell’obbligo contributivo effettuato dall’INPS, cui è seguito l’avviso di addebito in oggetto che, sulla base di detto accertamento, è stato emesso per il pagamento dei connessi debiti contributivi e obbligazioni accessorie. Avverso detto avviso la parte ricorrente propone opposizione con l’odierno ricorso, chiedendo, preliminarmente, al Giudice di accertare la nullità e/o inammissibilità dell’avviso in oggetto per la carenza dei necessari requisiti di specificazione dei parametri e delle norme sui quali si fonda la pretesa contributiva. Nel merito, la parte opponente deduce l’infondatezza della pretesa azionata dall’Istituto qui opposto per l’insussistenza dell’imponibile contributivo posto a base dell’avviso di addebito in oggetto. Conclude la parte opponente chiedendo (con formulazioni non sempre congrue e coerenti fra di loro) di essere assolta dalla pretesa contributiva azionata con l’avviso di addebito in oggetto. Si è costituito l’INPS, contestando le affermazioni e le pretese avversarie e confermando il proprio convincimento circa la legittimità e la fondatezza dell’avviso di addebito in oggetto; ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso. All’udienza le parti hanno, dopo l’infruttuoso tentativo di pervenire a una definizione in via amministrativa, hanno chiesto porsi la causa in discussione; all’esito della discussione il Giudice ha deciso come da dispositivo per i seguenti motivi. DIRITTO – 1. Deve essere, preliminarmente, rigettata l’eccezione svolta dalla parte opponente in ordine ai requisiti formali e di contenuto dell’avviso di addebito in oggetto. In effetti, l’atto impositivo oggi opposto contiene tutti gli elementi prescritti dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, per modo che infondata deve essere considerata la relativa eccezione svolta dalla parte opponente. Del tutto inconferente, inoltre, pare l’argomentazione svolta in ordine all’avviso bonario, posto che l’invio di questo atto costituisce mera facoltà dell’ente impositore e, comunque, non determina il sorgere di alcuna obbligazione passiva a carico del destinatario; questa, infatti, è riconducibile soltanto all’avviso di addebito. In relazione a quest’ultimo, peraltro, si osserva che l’opposizione ha per oggetto, come sopra rilevato, la regolarità formale del titolo esecutivo, per modo che si rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 617 c.p.c., che prevede per l’impugnazione di un termine perentorio di 20 giorni, pacificamente superato nel caso di specie. Quanto alla eccezione svolta dalla opponente con riferimento alla inesistenza di un verbale di accertamento, si osserva che, nel caso di specie, la pretesa impositiva dell’Istituto oggi opposto trova fondamento adeguato e sufficiente nella dichiarazione dei redditi presentata dall’opponente nonché da quella presentata dalla società D H. srl, dalla cui conoscenza Inps ha legittimamente ricavato il dato reddituale sul quale si basa la pretesa contributiva di cui all’avviso di addebito in oggetto. 2. Nel merito, la domanda del ricorrente in opposizione è infondata e deve essere rigettata; e per più di una ragione. Preliminarmente, si osserva essere pacifico che il ricorrente è iscritto alla Gestione Commercianti, con domanda dallo stesso presentata a decorrere dal marzo 2010 (cfr. DOC. 1 INPS); di ciò, peraltro, si ha conferma dalla stessa dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2013, nella quale l’odierno opponente ha compilato il quadro relativo al contributo IVS. La questione di causa, quindi, non riguarda l’eventuale sussistenza di un obbligo di iscrizione alla predetta Gestione Speciale ma, nello specifico, l’obbligo del versamento dei contributi eccedenti il cosiddetto minimale con riferimento all’anno di imposta 2013. Il ricorrente contesta la sussistenza di un siffatto obbligo per il fatto che nel periodo di imposta considerato la società della quale egli è socio e amministratore non ha dichiarato “ai fini fiscali” alcun reddito di impresa per il fatto che il reddito, effettivamente conseguito, è stato totalmente azzerato dalle perdite e, quindi, sarebbe “dal punto di vista strictu (recte:stricto NdR) sensu fiscale” del tutto inesistente (cfr. pagina 6 del ricorso). In proposito, occorre considerare che, essendo in presenza di una società di capitale, i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione e, quindi, correttamente Inps ha riferito all’opponente la quota di reddito riferibile alla quota societaria della quale egli era titolare. In tal senso, va rilevato che il reddito della società deve essere considerato ai fini contributivi indipendentemente dall’effettiva percezione, e, quindi, non si può tener conto dell’effettivo conseguimento di reddito, considerabile soltanto ai fini fiscali (cfr. art. 5 Tuir). Consegue a ciò che i soci iscritti nelle gestioni previdenziali IVS sono tenuti a determinare l’ammontare dei contributi su un reddito che convenzionalmente viene considerato come “figurativo”, con tale termine intendendosi indicare, appunto, la circostanza che il reddito venga considerato indipendentemente dalla effettiva percezione di esso. In tal senso depone anche il chiaro disposto dell’articolo 3bis del decreto-legge numero 384/92, (la cui legittimità costituzionale è stata affermata dal Giudice delle leggi con la sentenza numero 354/01(1)) laddove, al fine della determinazione dell’ammontare del contributo annuo, si fa riferimento “alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef”. Da tale disposizione scaturisce l’obbligo per il contribuente di denunciare i redditi d’impresa; il che non è stato fatto nel caso specifico dall’opponente, il quale ha esposto una dichiarazione limitata al livello minimale. Sul punto, osserva il Giudice che, con riferimento all’anno di reddito in questione, per la società (e quindi, per il socio) vi è stato un effettivo conseguimento di reddito; mentre non rileva, ai fini contributivi, la destinazione che a tale reddito abbia dato i l titolare. Nel caso di specie la destinazione è stata quella di coprire i debiti derivanti dagli anni fiscali precedenti; decisione probabilmente legittima e rientrante nei poteri del titolare, ma che non può valere certo ad escludere il fatto oggettivo del conseguimento di un reddito. In effetti, l’opponente sembra sovrapporre due piani diversi, e cioè quello del reddito di impresa, risultante dai bilanci; e quello dell’utile d’impresa che, in ipotesi, potrebbe essere ridotto o azzerato da altre decisioni gestionali dell’azienda quale, ad esempio, quella di destinare parte del reddito ad investimenti o a copertura dei debiti, anche pregressi. La decisione del titolare del reddito di destinare questo a fini, pur consentiti dalla legge, che non comportino l’effettiva percezione dello stesso reddito, non può valere ad esonerare il predetto titolare dalle obbligazioni contributive previdenziali. La lettura del rigo RN1 della dichiarazione dei redditi di D H. srl mostra con tutta evidenza che nell’anno di imposta considerato la società ha conseguito un reddito di euro 102.837 che, poi, ha compensato integralmente deducendo al rigo RN4 un pari importo a titolo di “perdite scomputabili”. La legittimità di tale compensazione, a i fini delle obbligazioni fiscali, costituisce oggetto di valutazione da parte dell’Autorità tributaria, ma essa non assume alcuna rilevanza in relazione alle obbligazioni contributive. Una conferma di quanto sopra si trova anche nella circolare INPS n. 102, richiamata dalla stessa parte ricorrente, nella quale si fa riferimento soltanto al reddito e mai si considerano, a nessun fine, le eventuali perdite connessa alla partecipazione in società di capitali. Le considerazioni che precedono portano a concludere che correttamente Inps ha calcolato i contributi dovuti dall’opponente sulla quota di partecipazione da esso detenuta, anche alla luce del fatto che il correlato reddito supera il livello minimo imponibile e, quindi, la quota di contribuzione minimale. Deve essere, quindi, respinta la domanda proposta dall’opponente. Non vi è luogo per una pronuncia sulla domanda subordinata, inerente la limitazione della sanzione pecuniaria, in quanto formulata soltanto in conclusioni e senza alcuna motivazione. Consegue a quanto fin qui considerato, l’integrale rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. (Omissis) _______ (1) V. in q. Riv., 2002, p. 396

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NOTIZIE RELATIVE

San Paolo della Croce

 

San Paolo della Croce


Nome: San Paolo della Croce
Titolo: Sacerdote
Nascita: 3 gennaio 1694, Ovada, Piemonte
Morte: 18 ottobre 1775, Roma
Ricorrenza: 19 ottobre
Tipologia: Memoria facoltativa

Nacque ad Ovada in Piemonte, da nobile famiglia oriunda di Castellazzo, presso Alessandria. Quando nacque, la camera si illuminò di vivissima luce, e ancora fanciullo fu dall’augusta Regina del cielo salvato da certo naufragio, segni questi che palesano chiaramente i divini disegni di Dio sul nostro Santo.
Coll’uso di ragione incominciò a divampare il suo amore per Gesù e, contemplando i dolori e le sofferenze del Maestro, incominciò il duro esercizio della penitenza.

Infiammato dal desiderio del martirio, già s’era arruolato nella flotta veneziana, pronta per abbattere la mezzaluna che minacciava l’Europa cristiana; ma poi, avendo compreso che ben altra era la volontà divina, lasciò la milizia terrena e formò una valorosa schiera di soldati del Redentore: i Passionisti. Essi si proponevano di far conoscere a tutti i dolori sofferti da Dio per salvarci, e con la loro rigida disciplina, riparare tanti peccati, causa dei dolori di Gesù Crocifisso.

Ritornò in patria e, rifiutate le nozze, abbandonata l’eredità paterna, s’incamminò per la regale via della croce. Ricevette dal suo Vescovo una rude tonaca e dietro suo comando si diede alla predicazione.

Si portò quindi a Roma, ove potè studiare regolarmente la sacra teologia e dove dal Sommo Pontefice Benedetto XIII fu consacrato sacerdote. Ottenuta la facoltà di formare la nuova congregazione, coi primi figli si ritirò nella solitudine di Monte Argentaro, in Toscana, ove già prima la SS. Vergine l’aveva invitato, indicandogli la nera divisa, decorata dello stemma della passione; quivi gettò le fondamenta della sua nuova famiglia dandole le regole, ed aggiungendo ai tre consueti voti quello di promuovere il ricordo della passione.

Grande fu il bene compiuto da questa Congregazione. Innumerevoli eretici, meditando le sofferenze e i dolori di Gesù, riconobbero il loro peccato e pentiti ritornarono in seno alla Chiesa Cattolica.

Tanto era viva la fiamma di carità in quell’anima santa che si palesò anche esternamente bruciandogli spesso la flanella di cui era vestito; nel celebrare non poteva trattenere le lacrime e sovente era rapito in estasi, sollevato da terra, circonfuso da vivida luce.

Fu favorito di molti doni celesti: rivelazioni, colloqui divini, profezie, il dono delle lingue.

Era amato e stimato dai Sommi Pontefici, eppure l’umile Santo si chiamava grande peccatore, degno d’essere calpestato dai demoni.

Nonostante una vita sì penitente, arrivò a veneranda vecchiaia; il 28 aprile del 1775, dati gli ultimi paterni ammonimenti ai suoi diletti figli, ricevuti i Ss. Sacramenti, ricreato da una celeste visione volava al suo Redentore.

PRATICA. Gesù crocifisso sia l’oggetto del nostro amore: egli ci ha amati fino alla morte di croce.

PREGHIERA. Signore Gesù Cristo, che hai donato a S. Paolo una carità singolare perché predicasse 11 mistero della croce, e per suo mezzo hai voluto far fiorire una nuova famiglia nella Chiesa, concedici per sua intercessione, che ricordando continuamente la sua passione in terra, meritiamo di riceverne il frutto in cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Paolo della Croce, sacerdote, che fin dalla giovinezza rifulse per spirito di penitenza e zelo e, mosso da singolare carità verso Cristo crocifisso contemplato nel volto dei poveri e dei malati, istituì la Congregazione dei Chierici regolari della Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Il suo anniversario di morte, avvenuta a Roma, ricorre il giorno precedente a questo.

decreto_agosto_-_legge_di_conversione_126-2020

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LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. (20G00145) (GU n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37) Vigente al: 14-10-2020 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.