Archivi giornalieri: 9 ottobre 2020

Contributi colf ottobre 2020

Contributi colf ottobre 2020: in scadenza il terzo trimestre

In scadenza il 12 ottobre (il 10 è sabato) il pagamento all’INPS dei contributi colf relativi al terzo trimestre 2020
 

In scadenza il 12 ottobre il pagamento dei contributi colf e badanti. Si tratta del terzo appuntamento del 2020 per il versamento contributivo dei lavoratori domestici, infatti, i datori di lavoro sono chiamati a pagare i contributi INPS, entro il 12 ottobre 2020 (il 10 ottobre cade di sabato), relativi al terzo trimestre “luglio-agosto-settembre”.

Si ricorda, al riguardo, che a causa dell’emergenza Covid-19, gli adempimenti – tra fisco e contribuzione – hanno subito forti stravolgimenti. Per i contributi pensionistici ai collaboratori domestici non è stato diverso, visto che le due scadenze dei versamenti relativi ai primi due trimestri (“gennaio-marzo” e “aprile-giugno”) si sono trovate appaiate di soli 30 giorni, mentre adesso la cadenza ha ripreso a girare secondo i suoi ritmi abitudinari.

Ecco come, quando e quanto si devono pagare i contributi dei lavoratori domestici.

Contributi colf ottobre 2020: quanto pagare per i contributi INPS?

Il costo dei contributi INPS cambia in base ad alcune variabili del contratto. Gli elementi da tenere in considerazione sono:

  • durata del contratto, se è a tempo determinato o indeterminato;
  • orario settimanale;
  • paga oraria

In particolare:

  • se l’orario di lavoro del collaboratore non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario fa riferimento a tre diverse fasce di retribuzione;
  • se l’orario di lavoro è di almeno 24 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

Contributi colf e badanti: gli importi 2020

Per l’anno 2020, i valori contributivi sono stati così determinati (senza contributo addizionale):

  • retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 euro: contributo orario pari a 1,43 euro (0,36 euro a carico del lavoratore) comprensivo di quota CUAF; 1,44 euro (0,36 euro a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre 8,10 euro fino a 9,86 euro: contributo orario pari a 1,62 euro (0,41 euro a carico del lavoratore) comprensivo di quota CUAF; 1,63 euro (0,41 euro a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre 9,86 euro: contributo orario pari a 1,97 euro (0,49 euro a carico del lavoratore) comprensivo di quota CUAF; 1,98 euro (0,49 euro a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: contributo orario pari a 1,04 euro (0,26 euro a carico del lavoratore) comprensivo di quota CUAF; 1,05 euro (0,26 euro a carico del lavoratore) senza quota CUAF.

Si ricorda, al riguardo, che per i lavoratori domestici con contratto a termine bisogna applicare il contributo addizionale, ossia l’1,4% in più, che incide sul costo contributivo.

Leggi anche: INPS, contributi colf e badanti per il 2020

Scadenza contributi colf e badanti 2020

Come anticipato, i contributi si pagano per trimestri solari. Si inizia con il mese di aprile, che corrisponde al primo trimestre “gennaio-febbraio-marzo” e si termina a gennaio dell’anno successivo, che riguarda il trimestre “ottobre-novembre-dicembre”. In altre parole, i contributi si pagano:

  • il mese successivo al trimestre di riferimento;
  • entro la prima decade del mese di riferimento.

Come si versano i contributi di colf e badanti

I contributi di colf e badanti possono essere pagati scegliendo una delle seguenti modalità:

  • bollettino MAV precompilato inviato dall’Inps;
  • circuito “Reti Amiche”;
  • online, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
  • Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164.

Si ricorda che, qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro ed il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione. I dati esposti (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, calcolato automaticamente, possono sempre essere modificati:

  • dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Reti Amiche o Contact Center;
  • utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti online o per generare un nuovo MAV stampabile.

il manifesto

«Con un decreto si mette a rischio il diritto di asilo»

Migranti. Salvatore Fachile (Asgi): «Forti timori per la sorte delle persone che arrivano alla frontiera»

Salvatore Fachile, lei è un avvocato dell’Asgi, l’Associazione studi sull’immigrazione. Trova tutto negativo nel provvedimento del governo che cancella i decreti sicurezza di Matteo Salvini?
No assolutamente. Personalmente ritengo che ci siano due parti positive, e sono il ripristino dell’umanitaria, e quindi una ritrovata possibilità da parte dello Stato di riconoscere vari tipi di forme di protezione alle persone che si trovano in condizioni particolari, ma anche il ripristino di un sistema di accoglienza specializzato per i richiedenti asilo. Però…

Però ci sono dei punti che non la convincono.
Punti gravissimi che sono passati sotto silenzio. Come un pilastro intero della riforma di Salvini che rappresenta il mandato più importante che la Commissione europea ha dato all’Italia e ad altri Paesi sulla riforma integrale della procedura di asilo. Cioè una serie di norme che cercano di trovare dei meccanismi, per noi palesemente incostituzionali, per far sì che le persone che arrivano in frontiera vengano sottoposte a una lunghissima detenzione di tipo amministrativo durante la quale subiscono una procedura velocissima, senza garanzie e con la possibilità di tenerle bloccate e di dargli un diniego in tempi molto brevi, visto che si trovano da sole, senza la possibilità concreta di essere assistite da un avvocato o dalle organizzazioni umanitarie. In questo modo diventano irregolari, oppure restano detenute fino a quando non c’è il rimpatrio forzato. Un’altra norma del decreto Salvini sopravvissuta riguarda il trattenimento nel cosiddetto luogo idoneo, cioè la possibilità di prendere una persona irregolare e non portarla dentro un Cpr, bensì dentro una struttura della polizia e da lì direttamente all’aeroporto. Si tratta di misure violentissime che riducono la libertà personale e il diritto di asilo e che messe insieme prevedono un meccanismo di grossissima selezione.

Almeno con le ong qualche passo in avanti è stato fatto.
Il discorso è complesso. E’ vero che è stata modificata la norma, ma non in maniera radicale. Rimane il principio per cui il governo, seppure non più attraverso il ministro dell’Interno, può vietare a una nave l’ingresso nelle acque territoriali perché ritiene che ci sia stata una violazione del diritto dell’immigrazione, quindi una mancanza di visti, oppure quando la ong che ha operato il soccorso non ha rispettato le indicazioni ricevute dalla Guardia costiera del Paese competente. A monte c’è il passaggio, che è stato normalizzato da Minniti in poi, per cui è stati costituita una zona Sar libica e alle ong viene indicato di rivolgersi alla Guardia costiera di Tripoli per operare il soccorso. Naturalmente nessuna ong può obbedire a questo ordine, quindi disobbedisce alle indicazioni ricevute rendendosi soggetta a ricevere un divieto di ingresso nelle acque territoriali. Un meccanismo voluto prima da Minniti e poi normato dal centrodestra con Salvini, adesso viene normalizzato prevedendo una garanzia che è solo formale, come la zona Sar libica, mentre si continua a criminalizzare l’attività delle ong. O meglio a sottometterle al volere del governo. In questo modo si restituisce normalità a un impianto che a noi sembrava incredibile come quello di Salvini.

Sta dicendo che l’immigrazione continua a essere vista come un problema di ordine pubblico?
Sto dicendo che il complesso disegno del decreto Salvini trasformava l’immigrazione sempre più in una questione di ordine pubblico, un’operazione complessa fatta su mandato politico della Commissione europea. Quello che fa il governo attuale è obbedire sempre allo stesso ordine: bloccare le persone in Africa ma anche all’arrivo in Italia, Spagna, Grecia. Così, di fatto svaniscono le differenze tra centrodestra e centrosinistra.

[Funzioni locali] Emergenza COVID 19

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Istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali ed emergenza epidemiologica da Covid-19: il personale impiegato in regime di “lavoro agile” può utilizzare le diverse fattispecie di permesso, fruibile su base oraria, previste dalla disciplina contrattuale?

In considerazione della peculiarità della situazione determinata dall’epidemia di Covid-19 e della necessità di valutare i margini di applicabilità della disciplina contrattuale collettiva nazionale degli istituti contrattuali sottoposti ad esame, nel contesto della legislazione speciale legata all’emergenza nazionale in atto, è opportuno, anzitutto, premettere alcune considerazioni propedeutiche a tale valutazione.

Al riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, secondo le indicazioni impartite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con Circ. 01/04/2020 n° 2, alla pagina 4. “Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro” e che, pertanto, il lavoro agile costituisce una modalità di espletamento della prestazione lavorativa la cui organizzazione concreta, quale espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, è prerogativa delle amministrazioni.

Tale attività di organizzazione del lavoro da parte delle amministrazioni, inoltre, non costituisce una attività da esercitarsi una tantum, ma integra un processo di progressivo adeguamento alle diverse necessità che si pongono in dipendenza della evoluzione delle misure emergenziali nelle varie fasi dalle stesse previste, come precisato alla pagina 3 della Direttiva  04/05/2020 n° 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, giusta la quale “Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante”.

Per quanto attiene l’interpretazione, a fini applicativi, della disciplina degli istituti contrattuali concernenti le varie tipologie di permesso, per la cui fruizione l’orario di lavoro rappresenta il parametro di riferimento e di quantificazione, la scrivente Agenzia, per quanto di sua competenza, si è già espressa mediante la formulazione di orientamenti applicativi pubblicati sul proprio sito istituzionale ed ivi facilmente consultabili, ai quali pertanto si rinvia.

Con riferimento alle tre fattispecie di permessi su base oraria, si deve rilevare altresì che nel lavoro svolto in modalità agile deve di norma, intendersi sussistente, in base alle indicazioni recate alle pagine 6, punto ii), 10 e 18 della Direttiva 01/06/2017, n° 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi contattabile all’interno di fasce orarie predeterminate.

Pertanto, tenendo conto dell’insieme delle citate indicazioni formulate alla pagina 4 della richiamata Circ. 2/2020, anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi, nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dal predetto obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi.