Archivi giornalieri: 14 ottobre 2020

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Rateizzazione contributi sospesi covid-19: nuova scadenza il 30 ottobre

Posticipata al 30 ottobre la data di scadenza per la domanda di Rateizzazione contributi sospesi per covid: ecco di cosa si tratta.
 

Con messaggio apparso sul proprio portale l’INPS comunica la nuova data di scadenza al 30 ottobre per l’invio della domanda di rateizzazione dei contributi sospesi a causa del covid-19. L’art. 97 del Dl 104/2020 (Decreto Agosto) ha introdotto, in alternativa alle modalità di ripresa dei contributi sospesi, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti. L’originale data di scadenza per presentare la domanda era lo scorso 30 settembre (già prorogata, la scadenza originaria era il 16 settembre) e ora questa possibilità slitta ulteriormente alla fine di ottobre.

In particolare è data la possibilità per i contribuenti Aziende, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti alla Gestione Separata (committenti) di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020. Era possibile anche rateizzare l’importo, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020;
  • il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rateizzazione contributi sospesi covid-19: come funziona

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica; questa può essere trasmessa direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:

  • datori di lavoro con dipendenti;
  • artigiani e commercianti;
  • committenti iscritti alla gestione separata INPS.

Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

Aziende con dipendenti e committenti

Le Aziende con dipendenti ed i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, che intendano avvalersi della rateazione del “Decreto Agosto”, dovevano versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione. Questi ultimi sono visualizzabili nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

Le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione riceveranno, una comunicazione individuale nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

All’interno di tale comunicazione è possibile visualizzare:

  • l’indicazione dell’importo da versare;
  • la data di scadenza;
  • i riferimenti del modello “F24” (codeline).

Debiti contributivi in fase amministrativa

Per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, con scadenza nel periodo interessato dalla sospensione, dovranno essere versate in unica soluzione; la data prefissata era il 16 settembre 2020.

Infine le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi devono utilizzare la causale “PX 42”; laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento, che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.

il manifesto

Lavoratori stranieri nell’edilizia

Gli immigrati danno allo Stato più di quanto ricevono

Riccardo Chiari

Il decimo Rapporto della Fondazione Leone Moressa registra che i lavoratori stranieri producono 147 miliardi di ricchezza, il 9,5% del Pil italiano. E visto che il costo totale dei servizi erogati ai residenti con cittadinanza straniera è pari a 26,1 miliardi, circa il 3% della spesa pubblica, a fronte di un gettito fiscale più contributi e imposte di ogni tipo che ammontano a 26,6 miliardi, il saldo attivo tra quanto le casse pubbliche ricevono e ciò che erogano è pari a 500 milioni l’anno

Pensioni

In pensione con quota 100 anche dopo il 2021, ecco per chi

La domanda di pensione quota 100 può essere presentata anche dopo la scadenza della misura, vediamo da chi.

 

 
pensione quota 100

La quota 100 è in scadenza il 31 dicembre 2021. Molti pensano che questa data sia anche il termine ultimo per la presentazione della domanda di pensione ma non è proprio così.

Nel decreto 4/2019, ovvero il decreto che introdotto la quota 100, è scritto chiaramente che “possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.”.

 

Pensione quota 100, cristallizzazione del diritto

Fermo restando, quindi, che i requisiti di accesso alla pensione (62 anni di età e 38 anni di contributi) vanno raggiunti entro il 31 dicembre 2021, il diritto alla pensione con la quota 100 rimane anche successivamente a tale data.

La cristallizzazione del diritto alla pensione, infatti, prevede che una volta acquisito il diritto ad una pensione questo resti anche successivamente e anche se la misura con cui si è acquisito il diritto venga modificata dalla legge o venga cancellata.

 

Una volta raggiunti i requisiti di pensionamento, prima della scadenza della misura, quindi, questi possono essere esercitati tranquillamente per il diritto alla pensione anche nei mesi e negli anni successivi (ovviamente fino al compimento dei 67 anni) senza che venga persa la possibilità di accedere a quella determinata misura.