Archivio mensile:marzo 2022

Lavoro notturno: orari, definizione, esclusioni, tutele e retribuzione

Lavoro notturno: orari, definizione, esclusioni, tutele e retribuzione

Orari, retribuzione, definizione, tutele, diritti ed obblighi del lavoro notturno. Guida aggiornata al rapporto dei lavoratori di notte.

Cos’è e come funziona il lavoro notturno? Lavorare di notte comporta degli svantaggi a livello psico-fisico per il dipendente, pertanto il turno notturno ovvero l’orario di lavoro notturno prevede una maggiorazione nella retribuzione del lavoratore notturno.

Analizziamo la disciplina in dettaglio, concentrandoci anche sui risvolti economici del lavoro in orario notturno e su dove trovare, all’interno della busta, gli importi riconosciuti a titolo di maggiorazione, straordinario o supplementare notturno.

Lavoro notturno normativa

Il lavoro in orari notturni, così come gli altri orari di lavoro è disciplinato dal D. Lgs 66/2003 (legge orario di lavoro). Il Decreto ha infatti l’obiettivo di regolamentare in maniera uniforme l’organizzazione dell’orario di lavoro nei rapporti di lavoro dipendente.

La norma, introdotta in attuazione delle direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE, dedica particolare attenzione al lavoro di notte, limitandone in particolare la durata e imponendo all’azienda una serie di controlli al fine di tutelare la salute ed il benessere psico-fisico dei dipendenti.

Vengono poi individuati i lavoratori che, per particolari ragioni personali, non possono svolgere lavori notturni o hanno la capacità di opporre un giustificato rifiuto al datore di lavoro.

Spetta poi alla contrattazione collettiva regolamentare il lavoro in orari notturni.

Lavoro notturno definizione

Nel dare una definizione di lavoro notturno bisogna innanzitutto distinguere gli orari in cui il lavoro di notte è definito tale; poi stabilire se il lavoro è svolto abitualmente o occasionalmente, in tutto o in parte in tali fasce orarie.

Nel regolamentare il ricorso al lavoro notturno, il Decreto Legislativo infatti identifica innanzitutto (articolo 1 comma 2):

  • periodo notturno – orari (articolo 1 comma 2 lettera d): arco temporale di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
  • lavoratore notturno (articolo 1 comma 2 lettera e):
    • qualsiasi lavoratore che durante il “periodo notturno” svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale
    • qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro). In difetto di previsione da parte del CCNL, è considerato lavoratore notturno colui che svolge per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (limite minimo riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale).

Durata massima del lavoro notturno

Come anticipato, la Legge nel regolamentare il lavoro notturno precisa (articolo 13) che l’orario di lavoro dei “lavoratori notturni non può superare le otte ore in media nelle ventiquattro ore”.

Il limite in parola, altro non è che una media tra ore lavorate e non pari ad 1/3 (equivalente a 8/24) che, in assenza di una disposizione normativa, è applicato su un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa (6 giorni). Peraltro, nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore, non si deve tener conto del periodo di riposo minimo settimanale, se questo ricade nell’arco temporale di riferimento previsto dal CCNL.

E’ fatta salva comunque l’individuazione da parte dei contratti collettivi (anche aziendali) di un periodo di tempo più ampio sul quale calcolare la suddetta media.

Lavoro notturno, obblighi del datore di lavoro

Alla luce delle conseguenze in termini di impegno lavorativo e di benessere psico-fisico dei dipendenti che lavorano di notte, l’introduzione dello stesso in azienda (articolo 12 comma 1) dev’essere preceduta obbligatoriamente da una consultazione con le RSA aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato o, in loro assenza, con le rispettive articolazioni territoriali.

La consultazione sindacale deve concludersi nell’arco di 7 giorni.

Una volta adottato il lavoro notturno (articolo 14) il datore di lavoro è tenuto a:

  • Effettuare controlli preventivi e periodici (con cadenza biennale) sullo stato di salute dei lavoratori notturni e sull’assenza di controindicazioni a tale disposizione oraria, da parte del medico competente o delle strutture sanitarie pubbliche;
  • Assicurare, previa informativa alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi, nonché di mezzi di protezione e di prevenzione, adeguato ed equivalente rispetto al turno diurno;
  • Disporre, a seguito di consultazione con le RSA, misure di protezione personale e collettiva per particolari categorie di lavoratori notturni “quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162” (articolo 14 comma 4).

I contratti collettivi sono comunque liberi di individuare ulteriori misure di prevenzione.

Inidoneità a svolgere il lavoro notturno 

Può capitare che un lavoratore sia ritenuto inidoneo a svolgere il lavoro in orari notturni.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli sanitari da parte del medico competente o delle strutture sanitarie pubbliche, emergano condizioni di salute del dipendente incompatibili con il lavoro notturno, lo stesso dovrà essere assegnato ad orari diurni, in mansioni equivalenti (se disponibili ed esistenti).

In caso contrario, sarà il CCNL a stabilire come il datore di lavoro deve comportarsi.

Lavoratori esclusi dal lavoro in orario notturno

Al di là dei casi appena esaminati di accertata incompatibilità per ragioni di salute, è in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino (articolo 11 comma 2).

Lo stesso articolo prevede che non sono “obbligati a prestare lavoro notturno” la lavoratrice:

  • madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il padre lavoratore convivente con la stessa;
  • o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  • o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge numero 104/1992.

I CCNL hanno comunque la capacità di stabilire:

i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno” (articolo 11 comma 2).

Lavoro di notte, quali limiti per i minori?

Di norma il lavoro notturno è vietato per i minori, essendo previsto un periodo di riposo protetto di almeno 12 ore consecutive, comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7.

Al di fuori dei citati intervalli, il riposo notturno può essere interrotto per attività frazionate o di breve durata.

16 anni – 18 anni

Coloro che hanno compiuto 16 anni possono svolgere lavoro notturno a fronte di cause di forza maggiore, in presenza cioè delle seguenti condizioni:

  • Indisponibilità di lavoratori maggiorenni;
  • Concessione al minore di un corrispondente periodo di riposo compensativo entro 3 settimane;
  • Temporaneità del lavoro che non consente ritardi.

In tali circostanze il datore di lavoro è comunque tenuto a segnalare a stretto giro all’Ispettorato Territoriale del Lavoro:

  • La causa di forza maggiore;
  • Il nominativo (o i nominativi) dei minori coinvolti;
  • Le ore in cui hanno svolto l’attività lavorativa.

Deroghe

Una deroga al divieto di adibire i minori al lavoro notturno riguarda le attività di carattere culturale, artistico, pubblicitario e sportivo; nonché il settore dello spettacolo.

In queste ipotesi l’attività non può protrarsi oltre le ore 24 e, una volta conclusa, l’interessato ha diritto ad un periodo di riposo non inferiore a 14 ore consecutive.

Lavoratore notturno: contratto individuale, lettera di assunzione e accordi successivi

La prestazione di lavoro in orari di notte deve essere prevista all’interno della lettera / contratto di assunzione; attraverso una specifica clausola sotto la voce “orario di lavoro”.

Qualsiasi variazione effettuata in costanza di rapporto dev’essere formalizzata in un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente; firmato da quest’ultimo per ricevuta ed accettazione. Come ad esempio l’introduzione dei turni di notte o il ritorno all’attività diurna.

Lavoro notturno, retribuzione e maggiorazioni

Per lavorare di notte il dipendente ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione, ovvero:

  • alla sola maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL applicato (se retribuito in misura fissa mensile);
  • alla retribuzione per le ore ordinarie prestate cui si aggiunge la maggiorazione per lavoro notturno. Calcolata in base a quanto disposto dal CCNL applicato (per i lavoratori retribuiti in base alle ore lavorate).

Straordinario notturno

Un’eccezione riguarda lo straordinario notturno, ovvero le ore notturne eccedenti l’orario settimanale a tempo pieno o parziale. In tal caso, al dipendente spetta (a prescindere dal fatto che sia retribuito ad ore o in misura fissa mensile) il compenso per le ore lavorate più la maggiorazione per lavoro straordinario / supplementare notturno, secondo il CCNL applicato.

Sempre il contratto collettivo può prevedere maggiorazioni diverse per straordinario / supplementare notturno e straordinario / supplementare notturno festivo.

E’ importante non confondere la concezione di lavoro notturno definita, a livello normativo, dal Decreto Legislativo numero 66/2003 con quella, eventualmente diversa, prevista dal CCNL applicato i cui risvolti sono di norma esclusivamente economici, legati pertanto all’applicazione di maggiorazioni per lavoro notturno ordinario, straordinario o supplementare.

Come trovarlo in busta paga

Gli importi riconosciuti a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e di straordinario / supplementare notturno vengono regolarmente evidenziati in busta paga.

Bisogna guardare nella parte relativa alle voci variabili (in competenza) del periodo di paga quelle, per intenderci, che sono legate alla quantità ed alla collocazione della prestazione lavorativa; suscettibili pertanto di essere diverse da un cedolino all’altro.

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Riforma pensioni 2022, ultime notizie: linee guida del Ministero del lavoro

Riforma pensioni 2022, ultime notizie: linee guida del Ministero del lavoro

A che punto sono le trattative tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni 2022? Quali novità dalle linee guida del Ministero del lavoro?

Il tema della riforma delle pensioni per il 2022 subisce un’importante accelerazione grazie alla Direttiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 28 per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2022. Nel testo, contenente gli obiettivi strategici che i dirigenti del dicastero dovranno perseguire nel corso di quest’anno, figura l’intervento sul sistema pensionistico, attraverso il confronto ed il dialogo con le parti sociali. Un riferimento che lascia ben sperare sulla ripresa dei colloqui con le parti sociali ovvero con le rappresentanza sindacali di CGIL, CISL e UIL dopo l’ultimo incontro del 15 febbraio 2022 scorso.

Sul tavolo c’è la proposta dell’esecutivo Draghi di un accesso anticipato alla pensione in cambio di un calcolo dell’assegno effettuato applicando interamente il metodo contributivo. Ipotesi che ha visto il no dei sindacati. Non mancano poi altri nodi da sciogliere come il tema della pensione di garanzia ed il rilancio della previdenza complementare.

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Analizziamo le novità in dettaglio.

Riforma pensioni 2022, ultime notizie: la Direttiva del Ministero del Lavoro

La Direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 febbraio 2022 numero 28 ha definito le linee d’azione e gli obiettivi strategici ed operativi che i dirigenti di primo livello dovranno sviluppare nel corso dell’anno corrente.

Tra gli aspetti programmatici figura non a caso un intervento sul “sistema pensionistico, attraverso il dialogo e il confronto con le parti sociali, volto a garantire un sistema equo e flessibile nell’uscita dal mercato del lavoro”.

In particolare, la Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative si concentrerà su:

  • Proseguire l’azione di supporto per la regolamentazione delle forme pensionistiche e di sostegno alle gestioni previdenziali dei lavoratori del settore privato e del settore pubblico, mirata al rafforzamento delle politiche previdenziali;
  • Assicurare il coordinamento e l’applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici;
  • Proseguire una vigilanza sistematica sulla sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio;
  • Monitorare l’attuazione delle disposizioni di legge che hanno riformato il sistema e verificarne l’impatto.

Dalla Direttiva emerge pertanto la volontà di proseguire gli incontri con le parti sociali, dopo l’ultimo incontro tenutosi il 15 febbraio scorso.

Riforma pensioni 2022, qual è la posizione dei sindacati

Sulla riforma del sistema pensionistico si registra la posizione di CGIL, CISL e UIL sintetizzata nel documento “Cambiare le pensioni adesso” risalente all’iniziativa del 4 maggio 2021.

Tra i punti su cui le sigle sindacali chiedevano un tavolo di confronto con il Governo figuravano:

  • Superare l’impianto della Legge Fornero, a partire dal 2022;
  • Introdurre una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età ovvero con 41 anni di contributi a prescindere dall’età;
  • Riconoscere la diversa gravosità dei lavori, il lavoro di cura e delle donne;
  • Offrire una prospettiva previdenziale anche ai più giovani e a chi si occupa di lavori poveri o discontinui attraverso l’introduzione di una pensione di garanzia;
  • Tutelare il potere di acquisto dei pensionati, estendendo la 14ma mensilità;
  • Rilanciare la previdenza complementare attraverso un semestre di silenzio assenso.

Riforma pensioni 2022: la posizione del Governo nell’incontro del 15 febbraio

Nel corso dell’ultimo incontro tenutosi lo scorso 15 febbraio tra il Governo e le parti sociali CGIL, CISL e UIL, stando a quanto rende noto il quotidiano La Repubblica, si è registrata la proposta dell’esecutivo di anticipare l’accesso alla pensione ma ricalcolando l’intero assegno con il metodo contributivo. Ipotesi, quest’ultima, bocciata dai sindacati perché ritenuta troppo penalizzante.

Semaforo rosso, questa volta da parte del Governo, sulla proposta sindacale di un’uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall’età.

Un punto di mediazione, precisa sempre La Repubblica, è possibile ragionando su 64 anni di età con almeno 20 di contributi, cui si aggiunge una penalizzazione non superiore al 3% per ogni anno di anticipo.

Sempre l’esecutivo sarebbe disponibile a rivedere:

  • Il requisito di 2,8 volte l’assegno sociale (legato all’ammontare mensile della pensione), necessario per ottenere il pensionamento anticipato per i soggetti in possesso di anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 (metodo contributivo) con 64 anni di età e 20 anni di contributi;
  • Il requisito di 1,5 volte l’assegno sociale (legato sempre all’ammontare mensile della pensione) richiesto per ottenere la pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contributi da parte di coloro cui si applica il regime contributivo.

Altri nodi da sciogliere con la Riforma pensioni 2022

Gli altri nodi da sciogliere per proseguire nella Riforma riguardano la Pensione di Garanzia e la Previdenza Complementare.

Pensione di garanzia

Oltre alle proposte sindacali sull’uscita con 62 anni di età o 41 anni di contributi nonché alla discussione sull’alleggerimento dei paletti di 1,5 / 2,8 volte l’assegno sociale, merita attenzione il tema della cosiddetta “pensione di garanzia”, oggetto della Proposta di legge C. 2904 attualmente in discussione in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Nel testo (articolo 10) si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo finalizzato all’introduzione della “pensione contributiva di garanzia per i lavoratori ai quali si applica il sistema contributivo”, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • Valorizzazione dei periodi di inattività, fino ad un limite massimo di cinque anni, al netto dei periodi di percepimento della NASpI;
    • dei periodi di cura, svolti al di fuori del rapporto di lavoro, di familiari conviventi, entro il secondo grado di parentela, con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge numero 104/1992, fino ad un massimo di cinque anni;
    • di tutti i percorsi formativi ammessi al finanziamento pubblico attivati dai centri per l’impiego, da altre strutture pubbliche o da centri accreditati;
    • dei periodi di durata legale del corso di studi e dei periodi di tirocinio / stage. Se non già coperti da contribuzione di altra natura, sino ad un massimo di due anni;
    • dei periodi di maternità, nella misura di un anno per ciascun figlio, fino ad un limite massimo di tre anni;
  • Incompatibilità della pensione contributiva di garanzia con redditi propri assoggettabili all’IRPEF, di ammontare superiore a due volte la minima.

Previdenza complementare

Un altro tema sollevato da CGIL, CISL e UIL nel documento “Proposte sindacali per una riforma previdenziale” riguarda il rilancio della previdenza complementare grazie a:

  • Un nuovo periodo di silenzio assenso;
  • Un’adeguata campagna informativa ed istituzionale;
  • Meccanismi che consentano alla persona di poter esercitare liberamente la scelta di aderire;

oltre a promuovere i “fondi pensione negoziali anche nei settori ancora esclusi come il comparto sicurezza”.

Le stesse parti sociali chiedono di

riportare la tassazione degli investimenti dei fondi pensione alle precedenti aliquote più favorevoli

nonché di promuovere le condizioni perché i fondi investano maggiormente nell’economia reale del Paese, prediligendo il sostegno alle infrastrutture, anche sociali.

Direttiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 28/2022

Alleghiamo infine il testo della Direttiva Ministeriale in oggetto.

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Aiuti e bonus per disoccupati 2022: dalla NASpI al Reddito di Cittadinanza. Guida aggiornata

Aiuti e bonus per disoccupati 2022: dalla NASpI al Reddito di Cittadinanza. Guida aggiornata

Aiuti per disoccupati: bonus, sussidi, indennità, aiuti economici e agevolazioni INPS. La guida aggiornata ai bonus INPS per disoccupati.

Gli aiuti per disoccupati consistono in misure economiche, bonus, indennità, sussidi e agevolazioni in favore delle persone che si trovano in momentanei periodi di disoccupazione per la perdita del lavoro, oppure perchè alla ricerca di nuova occupazione. L’ordinamento italiano prevede infatti numerose forme di sostegno al reddito per coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Gran parte degli aiuti, che per comodità chiameremo bonus per disoccupati, sono erogati dall’INPS direttamente al beneficiario, come avviene per l’indennità di disoccupazione NASPI riservata ai lavoratori dipendenti per il Reddito di cittadinanza, il sussidio di disoccupazione è accreditato su un’apposita carta di pagamento elettronica, la cosiddetta “Carta RdC”.

Diversi invece sono i cosiddetti bonus Isee basso fra cui ad esempio la social card per disoccupati per pagare le utenze e piccole spese che spetta ad altre condizioni. Vi sono infine numerosi bonus e sussidi, anche temporanei per far fronte ai periodi di crisi, come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia da covid-19.

Aiuti per disoccupati 2022: i bonus più importanti

A prescindere dalle differenze citate, ciò che accomuna gli interventi anti-disoccupazione è la finalità di garantire un sostegno temporaneo a chi è senza lavoro, favorendone il reinserimento professionale.

Analizziamo la disciplina con i singoli aiuti, agevolazioni e sussidi di disoccupazione nel dettaglio.

Bonus disoccupati: indennità di disoccupazione NASPI

Il principale sussidio di disoccupazione per i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per gli operai agricoli, è il sussidio mensile NASPI.

Come anticipato, la perdita del lavoro dev’essere involontaria. Questo significa che questo sussidio per disoccupati spetta per le ipotesi di interruzione del rapporto a fronte di:

  • Licenziamento, compreso quello per giusta causa o giustificato motivo oggettivo (cosiddetto “licenziamento disciplinare”);
  • Cessazione del rapporto a tempo determinato per scadenza del termine.

Sono altresì compresi gli eventi di:

  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (Ispettorato territoriale del lavoro) ovvero in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che quest’ultima sia distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità.

NASPI 2022: requisiti, importo e durata

L’assegno per disoccupati spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione (richiesto per l’intero periodo di fruizione della NASPI);
  • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro;
  • non  servono più le 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Il requisito è stato abrogato.

Previa domanda da inoltrare all’INPS, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla perdita del lavoro; la NASPI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. Ad ogni modo, l’importo mensile non potrà eccedere i 1.335,40 euro. Importo che subisce una riduzione in percentuale (cd décalage) dal sesto mese (151° giorno) o dall’ottavo mese (211° giorno) limitatamente ai beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni di età.

L’assegno per disoccupati spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati accreditati contributi negli ultimi 4 anni, comunque entro un massimo di 24 mesi.

Leggi anche: NASpI 2022

DIS-COLL, come funziona la disoccupazione per i collaboratori

I soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (non pensionati e privi di partita IVA) hanno diritto, per gli eventi di disoccupazione, all’indennità DIS-COLL. Sono ricompresi tra i beneficiari gli assegnisti e i dottorandi di ricerca destinatari di borsa di studio purché, appunto, iscritti esclusivamente alla Gestione citata.

Il sussidio, erogato dall’INPS previa domanda entro 68 dalla cessazione del contratto di collaborazione o dell’assegno di ricerca / dottorato, spetta in presenza di almeno un mese di contribuzione alla Gestione separata, nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione, sino alla data stessa di interruzione del rapporto.

La DIS-COLL è riconosciuta mensilmente, per una durata pari alla metà dei mesi in cui sono stati versati contributi nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’interruzione del rapporto e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione non potrà avere durata superiore ai 6 mesi.

L’importo dell’indennità è calcolato in funzione del reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante dal rapporto di collaborazione, relativo all’anno in cui si è interrotto il contratto ed all’anno solare precedente. Il valore dev’essere successivamente diviso per i mesi di contribuzione o frazione di essi.

L’ammontare mensile non potrà comunque essere superiore a 1.335,40 euro mensili.

Disoccupazione agricola, a chi spetta

Gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nonché piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola, erogata dall’INPS in misura e con requisiti differenti a seconda che si tratti di operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) o a termine (OTD).

Dal 2022 sono inclusi tra i potenziali destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, alle dipendenze di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Pertanto questi lavoratori non accedono più alla disoccupazione agricola, ma all’indennità di disoccupazione NASpI.

La disoccupazione spetta agli operai agricoli a tempo indeterminato a fronte di:

  • Almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • Accredito di 102 contributi giornalieri nel biennio rappresentato dall’anno di competenza della disoccupazione e da quello precedente.

Per i lavoratori a termine, al contrario, sono previste due misure alternative:

  • Disoccupazione ordinaria riconosciuta in presenza di almeno 102 contributi giornalieri nell’anno di presentazione della domanda ed in quello precedente;
  • Disoccupazione speciale spettante in presenza degli stessi requisiti della prestazione ordinaria con, in aggiunta, il requisito di aver lavorato a tempo determinato nell’anno di riferimento del sussidio.

La durata e l’importo della misura variano tra operai a tempo indeterminato e a termine:

  • Gli OTI hanno diritto all’indennità (calcolata sul 30% della retribuzione effettiva) per un numero di giornate pari a quelle lavorate, entro il limite annuo di 365;
  • Per gli operai a tempo determinato l’indennità è calcolata sul 40% della retribuzione soggetta a contributi, erogata per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, nel limite di 365 giorni.

Per accedere alla prestazione è necessario inviare domanda telematica all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo quello di riferimento.

Bonus INPS per disoccupati: assegno di ricollocazione

Fra i bonus INPS per disoccupati forse l’assegno di ricollocazione è il meno conosciuto. Questo aiuto è rappresentato da un voucher, spendibile presso Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro, al fine di ottenere un servizio di ricollocazione professionale.

La misura, inizialmente prevista per i percettori di NASPI da almeno 4 mesi, è stata sospesa a seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, con decorrenza 29 gennaio 2019.

Attualmente, l’assegno di ricollocazione (la cui gestione è affidata a Regioni e Province autonome), è riconosciuto ai percettori del Reddito di cittadinanza ed ai lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione nelle ipotesi di Cassa integrazione guadagni straordinaria (per le ipotesi di riorganizzazione aziendale o crisi).

Reddito di cittadinanza 2022 (RdC)

Fra gli aiuti economici per disoccupati il Reddito di cittadinanza (RdC) risulta essere uno dei più importanti al momento; è una misura economica di contrasto alla povertà, introdotta dal Decreto legge numero 4/2019, finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Non è un vero e proprio aiuto per disoccupati in quanto in taluni casi può essere percepito anche da chi ha un lavoro.

Questo sussidio per disoccupati peraltro è:

  1. compatibile con le indennità NASPI e DIS-COLL ed ogni altro strumento di sostegno al reddito nei casi di disoccupazione involontaria,
  2. e spetta per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili dopo un mese di sospensione.

Il sussidio è riconosciuto in presenza di determinati requisiti anagrafico – residenziali e patrimoniali, in particolare:

  • Valore ISEE inferiore a 9.360,00 euro;
  • Patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30 mila euro;
  • Patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro (single), limite aumentato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
  • Reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, valore anch’esso soggetto a riproporzionamento in virtù della composizione del nucleo familiare.

L’ammontare del RdC, accreditato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta RdC) rilasciata da Poste Italiane, è composto da:

  • Quota A, il cui importo annuo è ottenuto moltiplicando il valore di 6 mila euro per il corrispondente parametro di una scala di equivalenza;
  • Quota B, pari al canone annuo di locazione, sino ad un massimo di 3.360,00 euro.

L’importo complessivo non potrà comunque eccedere i 9.360,00 euro annui (780 euro mensili), limite da riparametrare in funzione della scala di equivalenza già citata.

Social card disoccupati

La Social Card 2022 consiste in una carta prepagata postale, riconosciuta dallo Stato, che viene ricaricata ogni due mesi con un importo di 80 euro bimensile.

La carta acquisiti rientra comunque più nel novero dei bonus isee basso in quanto può essere richiesta dai genitori con figli minori di 3 anni di età in possesso oltre che dei requisiti di cittadinanza, anche di un’Isee 2022 pari ad euro 7120,39 (valori aggiornati 2022 dal mef).

Agevolazioni disoccupati: sussidi economici covid-19

Fra i bonus INPS per disoccupati oltre a quelli strutturali, vi sono poi dei sussidi e agevolazioni temporanei; questi sono decisi di anno in anno, normalmente tramite la Legge di Bilancio, oppure tramite appositi decreti-legge.

Per l’anno scorso e l’anno precedente caratterizzati dall’emergenza covid-19 pensiamo ad esempio ai vari:

  • contributi a fondo perduto per partite IVA;
  • bonus lavoratori spettacolo;
  • bonus lavoratori stagionali.

Sussidi per disoccupati over 50

Fra gli aiuti per disoccupati un capitolo a parte è riservato agli over 50 o ultracinquantenni. Questo perchè considerati fascia debole o a rischio, proprio perchè in una età considerata non più appetibile per il mondo del lavoro e quindi risulta più difficile il reinserimento lavorativo dopo i 50 anni.

La normativa prevede annualmente aiuti specifici per questa fascia di età; tuttavia al momento non risultano particolari agevolazioni a livello nazionale, ma bisogna vedere a livello delle singole Regioni. In tal caso quindi è bene affidarsi ad una consulenza specifica presso un patronato oppure ai Centri per l’Impiego.

NASpI over 50

Mentre in passato erano previsti periodi più lunghi di disoccupazione per gli over 50 questo aiuto speciale è scomparso con la NASpI.

Tuttavia dal 2022 è previsto un piccolo aiuto per gli over 55: per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a far data dal 1° gennaio 2022 si applica il sistema di décalage  dall’ottavo mese (211° giorno) anziché a partire dal sesto mese (151° giorno) limitatamente ai beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni di età.

 

Concorsi: è legittima l’esclusione del candidato che fotografa il proprio elaborato

Concorsi: è legittima l’esclusione del candidato che fotografa il proprio elaborato

 

Qui la sentenza: Tar Basilicata – sez. I – sentenza n. 95 del 10-02-2022

Indice:

  1. Il fatto
  2. Il diritto
  3. La massima

Il fatto

Un Comune indiceva un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente del settore gestione del territorio, prevedendo l’articolazione in tre fasi, ossia la valutazione dei titoli, la prova scritta e la prova orale. All’esito della valutazione dei titoli, venivano ammessi alla prova scritta 25 candidati. Al termine della prova scritta, i componenti della Commissione esaminatrice notavano che uno dei partecipanti stava fotografando con il suo cellulare l’elaborato redatto. Il candidato, dopo la relativa contestazione, cancellava dal dispositivo le foto scattate.

La commissione lo escludeva dal concorso, facendo applicazione della disposizione del bando che prevedeva espressamente il divieto di utilizzo di cellulari, computer portatili e altre apparecchiature elettroniche.

L’interessato è insorto dinanzi al Tar, impugnando il provvedimento di esclusione: ha dedotto l’errata applicazione della citata previsione del bando, nonché di quella che prevedeva il divieto di introduzione nella sede d’esame di telefoni cellulari e altri strumenti di comunicazione sia perché la Commissione esaminatrice non aveva, all’inizio della prova scritta, invitato i candidati a consegnare i cellulari, sia perché le predette norme del bando, oltre a riferirsi alla fase dell’espletamento della prova, non prevedono espressamente la sanzione dell’esclusione dal concorso.

Si è costituito in giudizio il Comune, sostenendo l’infondatezza del ricorso.


Leggi anche:


Il diritto

Il Tar ha osservato come dalle disposizioni del bando che, per un verso, prevedevano il divieto di utilizzo dei cellulari durante la prova scritta e, per l’altro, il divieto di introdurre telefoni cellulari nei luoghi dove doveva essere espletata la prova scritta, si evincesse chiaramente che il ricorrente, anche se la commissione esaminatrice non aveva invitato i candidati a consegnare i telefonini, avrebbe dovuto consegnarlo spontaneamente alla commissione nel momento della sua identificazione all’inizio della prova scritta.

L’articolo 13 D.P.R. numero 487 del 9 maggio 1994 [1] vieta taluni comportamenti, quali quello di non permettere ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, di non portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, prevedendo l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non rispettano le relative disposizioni [2].

Il legislatore del tempo ha individuato nei comportamenti da vietare quelli relativi alla comunicazione verbale e quelli concernenti anche l’introduzione e il possesso, oltreché l’utilizzo dei materiali all’epoca in uso.

Tale norma impone una lettura che tenga conto dello sviluppo tecnologico, tanto che tra gli strumenti idonei a mettersi in contatto con gli altri oggi non possono non essere annoverati anche i vari apparecchi quali cellulari, tablet, palmari [3].

Le commissioni di concorso, in tale prospettiva, generalmente integrano la normativa generale con le previsioni speciali del bando (come avvenuto nel caso esaminato dalla pronuncia in esame) o, al momento del loro insediamento, concordando le modalità di svolgimento delle prove e verbalizzandone i contenuti.

Tali previsioni concernono il divieto di utilizzo dei cellulari durante le prove scritte e il divieto di introdurre telefoni cellulari nei luoghi dove si tengono le prove.

Da qui, l’orientamento dei Giudici amministrativi, volto a ritenere legittimi i provvedimenti di esclusione, motivati con riferimento all’introduzione nei luoghi in cui si tengono i concorsi di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, nonché all’utilizzo degli stessi durante l’espletamento delle prove [4].

Il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla commissione.

La massima

La sezione I del Tar Basilicata, con la sentenza numero 95 del 10 febbraio 2022, muovendo dalle disposizioni della lex specialis di un concorso, che prevedevano espressamente il divieto di utilizzo dei cellulari durante la prova scritta, nonché il divieto di introdurre telefoni cellulari nei luoghi dove deve essere espletata la prova scritta, ha ritenuto legittima l’esclusione disposta nei confronti del candidato che aveva fotografato con il suo telefono cellulare, prima di consegnarlo, l’elaborato redatto per la prova scritta.

Note bibliografiche

[1] Si veda, altresì, l’articolo 5 D.P.R. numero 696 del 3 maggio 1957.

[2] Articolo 13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte): 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

  1. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
  2. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
  3. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
  4. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

[3] Cons. stato, sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 391.

[4] Tar Puglia, Bari sez. III, 13 febbraio 2015, n. 247; Cons. stato sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 391.

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Concorso 500 posti magistrato: rinviato il diario delle prove scritte

Concorso 500 posti magistrato: rinviato il diario delle prove scritte

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di Redazione 
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Il concorso al Ministero della giustizia per 500 posti da magistrato si svolgerà con modalità innovative rispetto all’ultimo bando che ha previsto due prove sintetiche di diritto civile e penale.

 

Le domande potevano essere presentate entro il 10 gennaio 2022.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il 25 marzo 2022 un avviso in cui comunica che il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2022.

Ricordiamo di seguito quali sono le novità del concorso e chi poteva presentare domanda.

Indice:

Novità della procedura di iscrizione al bando

  • identificazione tramite SPID di secondo livello
  • la domanda non deve essere registrata, stampata, firmata, scansionata ed inviata ma soltanto compilata, registrata ed INVIATA
  • non occorre firma autografa
  • il pagamento del diritto di segreteria, pari a 50 euro, avviene tramite PagoPA

Chi può presentare la domanda?

Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:

  1. sia cittadino italiano;
  2. abbia l’esercizio dei diritti civili;
  3. sia di condotta incensurabile;
  4. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
  5. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
  6. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  7. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
    • magistrati amministrativi e contabili;
    • procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    • dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    • appartenenti al personale universitario di ruolo docenti di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    • dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    • abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
    • coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario di corte di appello) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    • laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
    • laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
    • laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
    • laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.

I candidati per poter partecipare alla procedura concorsuale dovranno essere in regola con il pagamento di un diritto di segreteria, pari a 50 euro, introdotto dal Legislatore quale contributo per l’organizzazione delle prove concorsuali. Tale contributo non è rimborsabile.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Il versamento del diritto di segreteria deve avvenire prima dell’invio della domanda di partecipazione, entro la scadenza dei termini.

 

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IMU: i limiti dell’esenzione per il nucleo familiare

IMU: i limiti dell’esenzione per il nucleo familiare

di Biarella Laura, Avvocato, Giornalista Pubblicista, Docente 
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In merito alla disciplina IMU, la Consulta dubita della legittimità costituzionale dell’attinenza alla residenza anagrafica e alla dimora abituale, non solamente del possessore dell’immobile, bensì pure del suo nucleo familiare: in tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

La questione sull’esenzione IMU

La Consulta, riunita in camera di consiglio il 24 marzo 2022, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in ordine all’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 (“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”) del Decreto Legge n. 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia), convertito nella Legge n. 214/2011, in seguito modificato (“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”).

L’ermeneutica della Suprema Corte

La Commissione tributaria partenopea ha espresso censura sulla disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare deve essere esclusa se uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica presso un immobile ubicato in un differente Comune.

La questione innanzi a sé stessa

L’Ufficio comunicazione e stampa ha fatto sapere, con la nota del 24 marzo, che la Corte medesima ha deciso di sollevare davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo (“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”) del medesimo articolo 13. Più in dettaglio, la Corte dubita della legittimità costituzionale (con riferimento agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione) dell’attinenza alla residenza anagrafica e alla dimora abituale, non solamente del possessore dell’immobile (come risultava nella versione originaria dell’IMU), bensì pure del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

La pregiudizialità

La Corte ha ritenuto che detta questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

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Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche (tra le altre Altalex, Quotidiano Giuridico, NTPLus, 24OreAvvocato, AlVolante, InSella, Diritti e Risposte, Orizzonte Scuola, Fisco e Tasse, poliziamunicipale.it). Ha svolto le funzioni di membro aggiunto presso la Corte d’Appello di Perugia, ai sensi della L. n. 69/1963. Già “cultore della materia” presso Università degli Studi E Campus nelle cattedre di “diritto privato” e “diritto della conciliazione, della mediazione e dell’arbitrato”, è moderatrice e relatrice di convegni, docente presso corsi di formazione e corsi di preparazione all’esame di abilitazione di avvocato. E’ stata professore a contratto di “Arbitrato” presso l’Università degli Studi E Campus, Master in ADR, sedi di Roma e Novedrate. E’ stata membro del Comitato Scientifico del corso di preparazione dell’esame di avvocato Altalex. Ha svolto docenze di diritto e procedura civile presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, ed ivi ha ricoperto il ruolo di Segretario del Comitato Scientifico. Svolge la funzione di Tutore legale presso il Tribunale dei Minorenni dell’Umbria. E’ membro del Comitato di Redazione del mensile 24Ore Avvocato.

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Infedeltà e addebito: in che cosa consiste il tradimento virtuale

Infedeltà e addebito: in che cosa consiste il tradimento virtuale

di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di Famiglia 
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Qui la sentenza: Corte di cassazione – sez. VI civ. – ordinanza n. 8750 del 17-03-2022

In una società come quella attuale, dove i social network rappresentano una sorta di “passaggio obbligato” nei rapporti quotidiani, non è infrequente imbattersi in relazioni via chat.

A questo proposito ci si chiede se simili comportamenti possano integrare un tradimento e la violazione dell’obbligo di fedeltà matrimoniale.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente interrogata su questo aspetto, ha fornito delle indicazioni su che cosa s’intenda per tradimento virtuale e quando lo stesso possa essere fonte di responsabilità in caso di separazione della coppia.

L’ordinanza in questione (Cass. ord.17/03/2022 n. 8750) è molto significativa perché spiega quando una relazione platonica, che venga intrattenuta attraverso dei messaggi scambiati via Internet o con lo smartphone costituisca un illecito.

Stabilire che cosa s’intenda per tradimento virtuale, almeno da un lato legale, serve per comprendere quando possa scattare il cosiddetto “addebito della separazione”, vale a dire, la perdita del diritto al mantenimento e del diritto alla quota di legittima da parte del coniuge superstite, che sono le conseguenze che derivano dal tradimento.

Non scaturisce altro dall’adulterio.

In via eccezionale potrebbe derivare una richiesta di risarcimento del danno ma esclusivamente quando l’infedeltà si sia manifestata in pubblico, con determinate modalità che ledano il decoro e la  reputazione del coniuge tradito, considerando che spesso chi viene tradito è vittima di offese sociali.

In questa sede scriveremo che cosa s’intenda per tradimento virtuale e quando possa essere considerato un comportamento colpevole.

Indice:

1. Il tradimento virtuale

Non si può essere considerati infedeli per il semplice fatto di chattare con una persona di sesso diverso.

Le amicizie sono compatibili con il matrimonio a patto che  non generino sospetti di infedeltà.

Dalla chat su internet o sullo smartphone non deve risultare un rapporto di affetto anche di pura attrazione.

È necessario investigare sul linguaggio adoprato dai presunti amanti per verificare se e quale tipo di legame ci sia.

Ai fini del tradimento, in senso legale, non è necessario un rapporto fisico.

Si può parlare di adulterio anche quando due persone non si siano mai viste se la conversazione tra le stesse denunci un coinvolgimento di qualsiasi tipo.

Anche un tradimento virtuale è fonte di addebito.

2. In quali casi c’è tradimento?

Si inizia con l’articolo 143 del codice civile a norma del quale, tra i vari doveri del matrimonio, vi è quello di fedeltà.

L’infedeltà è causa di addebito a patto che sia stata l’unica ed effettiva causa della crisi matrimoniale, mentre, se viene dimostrato che il tradimento non è altro che l’effetto di una crisi pregressa, imputabile a molti altri motivi, come ad esempio maltrattamenti, violenze, litigi, abbandono della casa, non costituisce fonte di responsabilità e di addebito.

Il coniuge infedele subisce due conseguenze nel caso nel quale la coppia si dovesse separare.

Perde il diritto a ottenere il mantenimento e perde di partecipare alla successione dell’ex nell’ipotesi nella quale dopo la separazione e prima del divorzio deceda , ricordando che con il divorzio i diritti di successione cessano sempre, indipendentemente dall’addebito.

3. In quali casi il tradimento virtuale comporta l’addebito?

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, chattare in modo sfacciato con un altro fa scattare l’addebito della separazione.

Si pensi a una persona che utilizzi WhatsApp a tavola e senza alcuna regola davanti al proprio coniuge per parlare con l’amante.

Un simile comportamento è contrario al bon ton e offende anche la reputazione del coniuge.

A questi fini sono rilevanti anche le infedeltà virtuali.

È sbagliato pensare che per adulterio si intenda solo una relazione affettiva reale e non virtuale. Secondo la Suprema Corte, la relazione di un coniuge con estranei comporta l’addebito della separazione quando gli aspetti esteriori con i quali viene coltivata e nell’ambiente nel quale i coniugi vivono dà luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, anche se non si sostanzia in un adulterio “fisico”, comporta offesa alla dignità e all’onore del coniuge (Cass. sent. n. 21657/2017).

4. In che cosa consiste l’addebito della separazione?

Se i coniugi dovessero decidere di procedere alla separazione in modo consensuale, arrivando a un accordo, non si potrà parlare di addebito.

In sede di separazione giudiziale uno dei coniugi può chiedere che la separazione venga addebitata all’altro.

L’addebito consiste nell’attribuire all’altro coniuge la responsabilità della fine del vincolo matrimoniale.

Secondo il codice civile, il giudice, quando pronuncia la separazione, dichiara, se ricorrono le circostanze e venga richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, considerando la sua condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c.c.).

5. Le conseguenze dell’addebito della separazione

Le conseguenze che seguono l’addebito della separazione sono due.

Con la prima, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, che l’altro non gli dovrà dare, mentre continuano a spettargli gli alimenti, che si differenziano dal mantenimento perché servono esclusivamente a garantire i mezzi minimi di sussistenza.

Il coniuge al quale viene attribuita la separazione per colpa perde anche i diritti successori nei confronti dell’altro.

Con la seconda, il partner al quale è stata addebitata la separazione non può succedere all’altro nel caso di morte.

Si tratta di una conseguenza negativa che, in assenza di addebito, si verifica esclusivamente dopo la sentenza di divorzio.

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Decreto Ucraina: consulta il decreto in PDF

Decreto Ucraina: consulta il decreto in PDF

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, il c.d. decreto Ucraina.
Con il decreto sono state rideterminate le accise su benzina e gasolio e sono state introdotte misure di sostegno per imprese e lavoro, rivolte soprattutto alle aziende energivore e gasivore che si trovano in situazioni di crisi.
Inoltre, il decreto introduce misure in materia di cybersicurezza delle reti e dei sistemi informativi e per l’accoglienza dei profughi ucraini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assegno unico e universale: genitori sposati, single, vedovi, separati, divorziati

Assegno unico e universale: genitori sposati, single, vedovi, separati, divorziati

di Biarella Laura, Avvocato, Giornalista Pubblicista, Docente 
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Il decreto e le FAQ specificano a chi spetta l’Assegno, e come fare domanda, per le specifiche ipotesi in cui, ad esempio, il figlio sia affidato a entrambi o un solo genitore, sia stato nominato un tutore, i genitori abbiano residenze differenti, il genitore sia vedovo o single, e via dicendo. Riassumiamo tutti i diversi casi.

Indice:

  1. Pagamento dell’Assegno unico a genitori divorziati o non conviventi
  2. Genitori sposati e conviventi
  3. Genitori sposati ma con residenze diverse
  4. Figlio in affidamento condiviso
  5. Figlio di affido esclusivo a un genitore
  6. Genitori separati con figlio minore disabile che vive con un solo genitore
  7. Figlio con tutore
  8. Convivenza con partner non genitore del figlio
  9. Genitore unico

Pagamento dell’Assegno unico a genitori divorziati o non conviventi

L’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’Assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda risultano presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare.

Genitori sposati e conviventi

Qualora si intenda suddividere l’Assegno unico al 50% con l’altro genitore, i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata (sezione “Completa le domande già presentate”). Inoltre, nel caso in cui il richiedente sceglie di percepire per intero l’Assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) non deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali, non essendo prevista una conferma obbligatoria. Pertanto il richiedente deve selezionare, nella domanda, di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Tale ripartizione può essere modificata successivamente, sia dal richiedente stesso sia dall’altro genitore. Quest’ultimo deve eventualmente accedere con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento.

Leggi anche:

Genitori sposati ma con residenze diverse

Ai fini ISEE le persone coniugate, anche se hanno residenze diverse, fanno sempre parte dello stesso nucleo, pertanto, nella domanda possono selezionare l’opzione “conviventi”.

Figlio in affidamento condiviso

In ipotesi di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il genitore richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito. Pertanto, per i genitori separati con custodia condivisa del bambino si può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’IBAN dell’altro genitore.

Figlio di affido esclusivo a un genitore

Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice il pagamento sarà disposto in misura intera al genitore affidatario. Per presentare la domanda. l’affidatario (non tutore) deve entrare nella sezione “Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata” e nella compilazione della scheda figlio deve selezionare l’opzione “Genitore affidatario”. Nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poiché si tratta di “affido esclusivo”. Pertanto l’importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati dal richiedente.

Genitori separati con figlio minore disabile che vive con un solo genitore

In questo caso non si deve presentare l’ISEE dell’altro genitore non convivente, poiché per i genitori separati non si applica l’ISEE minorenni.

Figlio con tutore

Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario l’Assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. In tale ipotesi il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

Convivenza con partner non genitore del figlio

Nell’ipotesi in cui un genitore conviva con un partner il quale non sia l’altro genitore del figlio per cui si chiede l’Assegno, non è necessario inserire i dati del compagno in quanto non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.

Genitore unico

Nell’ipotesi di genitore vedovo o con figlio non riconosciuto, nella domanda non si deve selezionare la voce relativa al diritto alla maggiorazione per reddito da lavoro prevista dall’art. 4, c. VIII, del d.lgs. n. 230/2021.

 

 

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Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche (tra le altre Altalex, Quotidiano Giuridico, NTPLus, 24OreAvvocato, AlVolante, InSella, Diritti e Risposte, Orizzonte Scuola, Fisco e Tasse, poliziamunicipale.it). Ha svolto le funzioni di membro aggiunto presso la Corte d’Appello di Perugia, ai sensi della L. n. 69/1963. Già “cultore della materia” presso Università degli Studi E Campus nelle cattedre di “diritto privato” e “diritto della conciliazione, della mediazione e dell’arbitrato”, è moderatrice e relatrice di convegni, docente presso corsi di formazione e corsi di preparazione all’esame di abilitazione di avvocato. E’ stata professore a contratto di “Arbitrato” presso l’Università degli Studi E Campus, Master in ADR, sedi di Roma e Novedrate. E’ stata membro del Comitato Scientifico del corso di preparazione dell’esame di avvocato Altalex. Ha svolto docenze di diritto e procedura civile presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, ed ivi ha ricoperto il ruolo di Segretario del Comitato Scientifico. Svolge la funzione di Tutore legale presso il Tribunale dei Minorenni dell’Umbria. E’ membro del Comitato di Redazione del mensile 24Ore Avvocato.

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Green pass e stato di emergenza, che cosa succede dopo il 31 marzo 2022

Green pass e stato di emergenza, che cosa succede dopo il 31 marzo 2022

 

Mi piacerebbe pensare che questo sia il mio ultimo articolo sul tema del green pass, ma temo sia speranza vana. E di Speranza è ben il caso di parlare, perché dall’omonimo Ministro dipenderà il nostro destino nei prossimi mesi, dopo il 31 marzo 2022, data storica dell’auspicato giro di boa del Covid.

Perché il 31 marzo prossimo avrà termine lo stato di emergenza, deliberato per la prima volta dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e prorogato, di decreto in decreto, per oltre due anni.

Che cosa significa, da un punto di vista giuridico, la fine dello stato di emergenza?

Rispondere a questa domanda non è semplice, in quanto le discussioni in merito alla legittimità dello stato di emergenza nel nostro Paese sono ancora molte e il dibattito sulla differenza tra lo stato di urgenza, lo stato di necessità (previsti dalla Costituzione) e quello di emergenza è ancora molto acceso.

Ma per le mere finalità pratiche la fine dello stato di emergenza significherà, di fatto, la fine progressiva delle limitazioni imposte dalle misure per il contenimento del Covid.

Naturalmente, per non farci mancare niente, che di questi tempi un bel brivido di terrore lungo la schiena non guasta, già si vocifera sulla quinta ondata e su un nuovo, apparentemente inspiegabile, aumento dei contagi, ma il Presidente Draghi ha già dichiarato di non avere intenzione di prorogare ulteriormente l’emergenza sanitaria.

Questo non significa che il Covid sia magicamente sparito, ma di fatto potrebbe rendere superfluo continuare a tracciare tutti i casi di contagio: se la pressione sugli ospedali ed in particolare sulle terapie intensive si manterrà entro le normali soglie, si potrà tornare alla normalità pre pandemia, il che vuol dire che con il Sars-CoV2 impareremo a convivere serenamente, come da millenni facciamo con raffreddori, influenze e affini.

Le misure dal 1° aprile 2022

Mentre nel resto d’Europa si è già detto addio a mascherine e controlli, ecco qui una possibile road map con la scaletta dell’allentamento delle restrizioni a partire dal 1° aprile 2022, fino ad arrivare a quella che auspichiamo sarà un’estate in libertà. Teniamo tuttavia presente che al momento si tratta di mere indicazioni, in quanto il decreto con le varie tappe è atteso per la prossima settimana. Avremo cura di aggiornare il presente articolo man mano che le notizie diventeranno ufficiali con la pubblicazione in Gazzetta delle nuove disposizioni.

Visita ai propri cari in ospedale

A partire dal 10 marzo scorso è stata ripristinata la possibilità di fare visita ai propri cari in ospedale (con super green pass) e di consumare cibo e bevande negli stadi, al cinema e nelle sale da concerto.

No green pass nei locali all’aperto

Dal prossimo 1° aprile diremo addio al green pass nei locali all’aperto ed anche nei centri di attività sportiva all’aperto sarà possibile accedere liberamente.

Le attività al chiuso

Per quanto riguarda le stesse attività al chiuso, invece, il d-day dovrebbe essere il 1° maggio, data in cui non servirà più alcun green pass per accedere al chiuso nei locali.
Nel mese di aprile dovrebbe sussistere un regime transitorio di vigenza del solo green pass base per entrare nei locali al chiuso: decade quindi l’obbligo “implicito” di vaccinazione, e per i “duri e puri” no vax che sono riusciti a resistere finora questo segnerà un grande punto di svolta.

Capienze negli stadi al 100%

Sempre dal 1° aprile prossimo le capienze degli stadi dovrebbero tornare al 100% e quelle dei palazzetti al 75%, non sarà più obbligatorio rispettare il periodo precauzionale se si viene a contatto con un positivo, nemmeno a scuola, e non sarà più obbligatoria la mascherina ffp2.

Mezzi pubblici e green pass base

Sui mezzi pubblici sarà sufficiente il green pass base, così come negli alberghi, mentre dal primo maggio il certificato base servirà solo sui mezzi di trasporto, negli ospedali, nelle Rsa e nei luoghi di lavoro.

Over 50

Anche ai soggetti over 50, per cui vige l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, dovrebbe essere consentito a partire dal 1° maggio di andare a lavorare col solo green pass base, mentre l’ipotesi al momento più accreditata è che si possa archiviare definitivamente ogni forma di green pass dalla fine del mese di maggio.

Questione mascherine al chiuso

Resta irrisolto il nodo mascherine al chiuso: se all’aperto non sono più obbligatorie fin dall’11 febbraio scorso, in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione è ancora obbligatorio indossarle. Non è ancora chiaro se questo obbligo scadrà il 15 giugno, con il termine dell’obbligo vaccinale per i cinquantenni, o anche prima, come ipotizzato da qualcuno.

Gli interrogativi restano ancora molti, vi invitiamo quindi a verificare periodicamente gli aggiornamenti di questo articolo.

Quello che è certo è che ci si avvia verso un periodo di agognata normalità.

C’è da augurarsi che si smetta, con l’allentamento delle restrizioni, anche di fare ogni giorno la conta dei casi, limitando il monitoraggio al tasso di occupazione dei letti di ospedale. Se è vero, come ci si augura, che il Covid è diventato endemico e che con esso dovremo imparare a convivere, questo bollettino quotidiano rischia di non aggiungere alcuna informazione utile alle nostre vite, se non una inutile e francamente evitabile dose di ulteriore incertezza.

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No tax area 2022: cos’è e a quanto ammonta?

 no tax area 2022: cos’è e a quanto ammonta?

Cosa si intende per no tax area e che importanza ha a livello fiscale? Analisi completa dopo le novità IRPEF della Legge di Bilancio 2022

La no tax area è la soglia di reddito da cui deriva un’IRPEF lorda che, una volta sottratte le detrazioni d’imposta, risulta pari a zero. Mentre il calcolo dell’IRPEF (regolato dall’articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986) è identico a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto (se da lavoro dipendente, pensione o altro) lo stesso non può dirsi delle detrazioni.

Queste ultime, contenute all’articolo 13 del TUIR (eccezion fatta per quelle riconosciute in virtù della presenza di familiari a carico), spettano, a seconda dei casi, a coloro che producono uno o più redditi:

  • Da lavoro dipendente ed assimilato (articolo 13 comma 1);
  • Da pensione (articolo 13 comma 3);
  • Per altri redditi (articolo 13 comma 5).

Passiamo quindi a vedere nel dettaglio cos’è e come funziona la No Tax Area.

No tax area 2022: quali sono gli importi delle detrazioni

In base al tipo di reddito prodotto, le detrazioni hanno importi diversi. Le stesse sono altresì parametrate in funzione del reddito complessivo del contribuente calcolato considerando l’ammontare dei redditi di ogni categoria:

  • Escludendo il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (soggette o meno ad IMU) oltre ai premi di risultato con imposta sostitutiva al 10%;
  • Includendo il reddito dei fabbricati locati soggetti a cedolare secca;
  • Al lordo degli oneri deducibili.

Posto che la funzione delle detrazioni è quella di abbattere l’IRPEF lorda, attraverso la seguente operazione: IRPEF lorda (calcolata in base al sistema degli scaglioni d’imposta) – detrazioni, la no tax area ha un valore di riferimento diverso in funzione del tipo di reddito che stiamo considerando.

Riforma IRPEF 2022

Non è da trascurare, inoltre, che la recente Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) ha modificato dal 1° gennaio 2022 tanto il sistema di calcolo dell’IRPEF lorda quanto le detrazioni per coloro che producono redditi da lavoro dipendente / assimilato, da pensione ed altri redditi.

Analizziamo nel dettaglio a quanto ammonta la no tax area 2022 per le varie tipologie di reddito.

No tax area 2022: si considerano le detrazioni per familiari a carico?

Quando si parla di “no tax area” non si considerano nel calcolo le detrazioni per familiari a carico (quali coniuge, figli ed altri familiari) disciplinate dall’articolo 12 del TUIR. Tali importi assolvono comunque allo stesso compito delle detrazioni di cui all’articolo 13. Nello specifico abbattere l’IRPEF lorda nei singoli periodi di paga e / o in sede di liquidazione delle imposte con dichiarazione dei redditi:

IRPEF lorda – detrazioni (articolo 13 TUIR) – detrazioni per familiari a carico (articolo 12 TUIR) = IRPEF netta.

No tax area 2022: calcolo dell’IRPEF lorda

Il primo passaggio per individuare la “no tax area” è calcolare l’IRPEF lorda sui redditi percepiti dal contribuente. Per farlo, è necessario applicare aliquote differenti in base al sistema degli “scaglioni d’imposta”, modificati peraltro dal 1° gennaio 2022 ad opera dell’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021 numero 234), corrispondenti a:

Reddito complessivo oltre euro fino a euro Aliquota %
0 15.000,00 23
15.000,01 28.000,00 25
28.000,01 50.000,00 35
50.000,01 / 43

Ipotizzando un contribuente con reddito complessivo pari a 8 mila euro (ricadente pertanto nel primo scaglione), l’IRPEF lorda sarà pari a 8.000 * 23% = 1.840,00 euro.

No tax area 2022: lavoro dipendente ed assimilato

Come detto, la no tax area varia a seconda delle detrazioni, di cui all’articolo 13 del TUIR, di volta in volta applicate.

In favore di coloro che producono uno o più redditi:

  • Di lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 comma 1 del TUIR);
  • Assimilati a quelli da lavoro dipendente (di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l) del TUIR);

spetta una detrazione (articolo 13 comma 1), anch’essa modificata dalla Legge di Bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2022, pari a:

Reddito complessivo (RC) Detrazione
Non superiore a 15.000,00 euro 1.880,00
Superiore a 15.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro 1.910 + [1.190 * (28.000 – RC) / 13.000,00]
Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 50.000,00 euro 1.910 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00]
Oltre 50.000,00 euro 0

Di conseguenza, per coloro che producono un reddito da lavoro dipendente o assimilato (è il caso dei collaboratori coordinati e continuativi ad esempio) pari o inferiore a 8.174,00 euro nel 2022, da cui deriva un’IRPEF lorda di 1.880,02 euro, nessuna trattenuta fiscale sarà applicata dal momento che la corrispondente detrazione equivale a 1.880,00 euro (reddito complessivo inferiore a 15 mila euro).

Pertanto, la no tax area per i redditi da lavoro dipendente ed assimilato corrisponde, per il periodo d’imposta 2022, a 8.174,00 euro.

No tax area 2022: redditi da pensione

Il già citato articolo 13 del TUIR riconosce al comma 3 una detrazione per coloro che producono uno o più redditi di pensione (disciplinati al successivo articolo 49, comma 2, lettera a), corrispondente dallo scorso 1° gennaio (a seguito delle modifiche di cui alla Legge di Bilancio 2021) a:

Reddito complessivo (RC) Detrazione
Non superiore a 8.500 euro 1.955,00
Compreso tra 8.500 e 28.000 euro 700 + [1.255 * (28.000 – RC) / 19.500]
Tra 28.000 e 50.000 euro 700 * [(50.000 – RC) / 22.000]
Oltre 50.000 euro 0

Considerando che:

  • L’IRPEF lorda in presenza di un reddito pari a 8.500,00 euro corrisponde ad euro 1.955,00;
  • La detrazione per redditi da pensione è quantificata in 1.955,00 se il reddito complessivo non è superiore a 8.500,00 euro;

la no tax area 2022 per coloro che producono uno o più redditi da pensione è pari ai citati 8.500,00 euro rispetto ai 8.174,00 euro dei lavoratori dipendenti ed assimilati.

No tax area 2022: altri redditi

Sempre l’articolo 13 del TUIR (comma 5) riconosce, nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano uno o più redditi diversi da quelli indicati in precedenza (redditi da lavoro dipendente / assimilati una detrazione d’imposta, anch’essa modificata ad opera della Legge di Bilancio 2021, pari a:

Reddito complessivo (RC) Detrazione
Non superiore a 5.500 1.265
Compreso tra 5.500 e 28.000 500 + [765 * (28.000 – RC) / 22.500]
Tra 28.000 e 50.000 500 * [(50.000 – RC) / 22.000]
Oltre 50.000 0

Detrazioni per redditi diversi

Il diritto alla detrazione spetta per coloro che ricevono i seguenti redditi (articoli 50, 53, 66 e 67 del TUIR):

  • Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del D.P.R. n. 382/1980 e del personale di cui all’articolo 6 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992 (articolo 50 comma 1 lettera e);
  • Indennità, gettoni di presenza ed altri compensi riconosciuti da Stato, regioni, province, comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti a membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato (articolo 50 comma 1 lettera f);
  • Le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, oltre agli assegni vitalizi percepiti a seguito della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (articolo 50 comma 1 lettera g);
  • Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle con funzione previdenziale (articolo 50 comma 1 lettera h);
  • Gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50 comma 1 lettera i) compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 articolo 10 tra gli oneri deducibili, eccezion fatta per le somme di cui alla lettera c), comma 1, articolo 41;
  • di lavoro autonomo (articolo 53);
  • di imprese minori (articolo 66);
  • derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 comma 1 lettera i);
  • derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 comma 1 lettera l).

No Tax Area lavoratori autonomi occasionali

Pertanto, nei confronti di coloro che producono i redditi sopra indicati (si pensi ad esempio ai lavoratori autonomi occasionali) la no tax area è pari per il 2022 a 5.500,00 euro, dal momento che a tale valore corrisponde:

  • Aliquota IRPEF lorda pari a 5.500,00 * 23 = 1.265,00 euro;
  • Detrazioni per altri redditi (articolo 13 comma 5 del TUIR) corrispondente ad euro 1.265,00.
 

Fondo Metasalute Metalmeccanici: cos’è, come funziona e come aderire

Fondo Metasalute Metalmeccanici: cos’è, come funziona e come aderire

Il Fondo Metasalute riguarda i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e installazione impianti e i lavoratori del comparto orafo argentiero.

Cos’è e come funziona il fondo Metasalute, fondo sanitario lavoratori metalmeccanici? Dal 1° ottobre 2017 tutti i lavoratori dipendenti del settore CCNL metalmeccanici e della Installazione di Impianti Industria e i lavoratori del comparto orafo e argentiero sono obbligati ad aderire al Fondo sanitario Metasalute con contribuzione totalmente a carico dell’azienda. L’adesione al fondo permette a tutti i lavoratori e loro nucleo familiare di ricevere prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale.

Aggiornamento: con la circolare numero 4 del 24 marzo 2022 (allegata a fondo pagina) rilasciata dal Fondo e destinata ai datori di lavoro, si illustrano le nuove modalità di versamento dei contributi tramite F24 e la compilazione del flusso Uniemens, come vedremo in seguito.

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona Metasalute e quali sono le prestazioni sanitarie coperte.

Fondo Metasalute: cos’è

Il Fondo Metasalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa specifico per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero. Il Fondo ha come obiettivo quello di dare risposte concrete alle aspettative e ai bisogni dei lavoratori attraverso l’offerta di prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale.

In attuazione di quanto previsto dal rinnovo contrattuale del 26 novembre 2016 stipulato tra Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm, a decorrere dal 1° ottobre 2017 l’iscrizione a Metasalute è diventata obbligatoria con contribuzione a totale carico dell’azienda.

Come aderire al fondo sanitario Metasalute

Ogni azienda del settore Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e del comparto orafo e argentiero è obbligata ad iscrivere al Fondo Metasalute i propri dipendenti. L’iscrizione deve essere effettua esclusivamente in via telematica sul sito web www.fondometasalute.it accedendo nell’area riservata dell’azienda.  Va precisato che l’iscrizione al fondo dovrà essere effettuata dall’azienda e non dal lavoratore dipendente.

L’azienda successivamente all’iscrizione, dovrà versare una quota base di 156€ per ogni lavoratore suddivisa in 12 quote mensili di un importo pari a 13€ (la quota è  comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico).

Aderendo al fondo il lavoratore e i suoi familiari potranno usufruire di due tipologie di  prestazioni sanitarie:

  • assistenza sanitaria diretta: Questa tipologia di assistenza sanitaria garantisce il pagamento totale della somma dovuta per l’assistenza ricevuta dalle strutture convenzionate con il Fondo mètaSalute. Infatti, in questo caso l’assistito non dovrà effettuare nessun pagamento ne anticipare alcuna somma. Solo nel caso in cui sono previste eventuali franchigie e/o scoperti  l’assistito sarà obbligato a pagare tale somma;
  • assistenza sanitaria rimborsuale: tale assistenza sanitaria prevede il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture  sanitarie scelte direttamente dal lavoratore e non da quelle convenzionate dal fondo.

Fondometasalute: quali sono le prestazioni e i piani sanitari

fondometasalute

fondometasalute

Le prestazioni sanitarie previste dal fondo variano a seconda del piano sanitario scelto in fase di adesione al fondo.

I piani previsti dal fondometasalute sono i seguenti:

  • PIANO BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua
  • A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua
  • B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua
  • C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua
  • D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua
  • E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua
  • F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua

Le prestazioni sanitarie coperte dal fondo sono ad esempio gli esami, accertamenti diagnostici e le visite specialistiche effettuati prima, durante e dopo il ricovero. Vitto ed il pernottamento in strutture alberghiere oppure presso l’Istituto di cura per un accompagnatore dell’Assistito.

Altre prestazioni fondometasalute

Altre prestazioni coperte dal fondo sono:

  • pacchetto maternità, ossia tutte le cure e visite richieste durante la gravidanza;
  • fisioterapia, osteopatia, agopuntura, cure termali;
  • cure dentarie, visite e/o interventi chirurgici odontoiatrici;
  • screening generici come ad esempio test allergia all’epitelio e pelo del cane oppure allergie alimentari;
  • indennità per le spese assistenziali sostenute per i figli disabili;
  • rette asilo nido;
  • borse di studio per i figli dei dipendenti.

Le prestazioni appena elencate sono quelle presenti in tutti i piani sanitari previsti dal fondo. Per conoscere nel dettaglio altre prestazioni previste dai diversi piani sanitari puoi consultare la pagina dedicata.

Chi può aderire al fondo Metasalute

Possono aderire al fondo Metasalute tutti i lavoratori dipendenti assunti con una delle seguenti forme contrattuali:

  • contratto a tempo indeterminato oppure determinato con una durata non inferiore a 5 mesi. Sono compresi anche i lavoratori part-time;
  • con contratto di apprendistato;
  • infine i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori licenziati attraverso un licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI e i lavoratori interessati dalla CIG.

L’adesione al fondometasalute può essere estesa gratuitamente anche ai propri familiari che sono fiscalmente a carico, mentre nel caso in cui si intende estendere la copertura sanitaria anche ai familiari che non risultano fiscalmente a carico, bisogna effettuare un pagamento della quota annuale.

Fondometasalute, come versare i contributi mensili

Con la circolare 4 del 24 marzo 2022 il Fondo comunica che dal 1° aprile 2022 il versamento dei contributi mensili dovuti per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato solo tramite modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Sarà necessario poi compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda; compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.

Per le Aziende pagavano tramite MAV, l’ultimo giorno utile per generare il MAV relativo alla competenza del mese di febbraio 2022 è il 31 marzo 2022.

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