Bonus edilizi, obbligo di rispetto del CCNL per l’impresa che fa i lavori
Bonus edilizi, scatta l’obbligo di rispetto del CCNL e sicurezza sul lavoro per l’impresa che fa i lavori: disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
E’ così rubricato l’art. 4 del D.L. 13/2022, con il quale il Governo subordina la spettanza dei vari bonus edilizi quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione ecc., al fatto che l’impresa che esegue i lavori applichi i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I dettagli.
Bonus edilizi tra visto di conformità, congruità dei prezzi e congruità della manodopera
Soprattutto negli ultimi dodici mesi, con l’introduzione della possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il Governo è intervenuto più volte per cercare di contrastare il fenomeno delle frodi ai danni delle casse dello Stato.
A tal fine l’obbligo di visto di conformità sulla documentazione attestante la spettanza dei vari bonus edilizi inizialmente previsto solo per il superbonus è stato esteso anche alle altre detrazioni edilizie. La stessa cosa dicasi per l’attestazione sulla congruità delle spese.. L’attestazione della congruità delle spese è ora necessaria per tutti i bonus edilizi in opzione di sconto in fattura e cessione del credito. Per quelli diversi dal superbonus, l’attestazione non riguarda i requisiti tecnici dell’intervento effettuato.
Detto ciò, se con il D.L. 13/2022, art.1, da un lato il Governo ha riattivato le cessioni multiple dei crediti edilizi, dall’altro ha previsto una nuova condizione per accedere alle varia agevolazioni fiscali.
Bonus edilizi, obbligo di rispetto del CCNL per l’impresa che fa i lavori
Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonchè incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Governo subordina la spettanza dei vari bonus edilizi quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione ecc., al fatto che l’impresa che esegue i lavori applichi i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali. Contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si tratta di una novità non di poco conto. Messa nero su bianco con l’art.4 del D.L. 13/2022.
Attenzione, la novità riguarda i lavori lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lavori di importo superiore a 70.000 euro.
Difatti rientrano nell’abito operativo della norma lavori quali:
- lavori di costruzione,
- manutenzione,
- riparazione,
- demolizione,
- conservazione,
- risanamento,
- ecc.
Leggendo la norma, parrebbe di capire che l’obbligo di contrattazione collettiva operi indipendentemente dal fatto se il contribuente opti o meno per la cessione del credito. O per lo sconto in fattura.
Ulteriori disposizioni
Ad ogni modo, lo stesso articolo 4 dispone che:
- il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture dei lavori;
- coloro che appongono il visto di conformità, laddove il visto sia necessario, devono verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dall’impresa.
L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo’ avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Da quando entra in vigore il nuovo obbligo?
Il nuovo obbligo entrerà in vigore decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, per i lavori avviati dal giorno successivo. Dunque dal 28 maggio 2022.