Archivi giornalieri: 5 marzo 2022

Bonus edilizi, obbligo di rispetto del CCNL per l’impresa che fa i lavori

Bonus edilizi, obbligo di rispetto del CCNL per l’impresa che fa i lavori

Contrattazione collettiva e detrazioni edilizie. Ecco cosa cambia per i lavori non ancora avviati legati ai bonus edilizi.

Bonus edilizi

Bonus edilizi, scatta l’obbligo di rispetto del CCNL e sicurezza sul lavoro per l’impresa che fa i lavori: disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E’ così rubricato l’art. 4 del D.L. 13/2022, con il quale il Governo subordina la spettanza dei vari bonus edilizi quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione ecc., al fatto che l’impresa che esegue i lavori applichi i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dettagli.

Bonus edilizi tra visto di conformità, congruità dei prezzi e congruità della manodopera

Soprattutto negli ultimi dodici mesi, con l’introduzione della possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il Governo è intervenuto più volte per cercare di contrastare il fenomeno delle frodi ai danni delle casse dello Stato.

A tal fine l’obbligo di visto di conformità sulla documentazione attestante la spettanza dei vari bonus edilizi inizialmente previsto solo per il superbonus è stato esteso anche alle altre detrazioni edilizie. La stessa cosa dicasi per l’attestazione sulla congruità delle spese.. L’attestazione della congruità delle spese è ora necessaria per tutti i bonus edilizi in opzione di sconto in fattura e cessione del credito. Per quelli diversi dal superbonus, l’attestazione non riguarda i requisiti tecnici dell’intervento effettuato.

Detto ciò, se con il D.L. 13/2022, art.1, da un lato il Governo ha riattivato le cessioni multiple dei crediti edilizi, dall’altro ha previsto una nuova condizione per accedere alle varia agevolazioni fiscali.

Bonus edilizi, obbligo di rispetto del CCNL per l’impresa che fa i lavori

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonchè incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Governo  subordina la spettanza dei vari bonus edilizi quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione ecc., al fatto che l’impresa che esegue i lavori applichi i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali. Contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si tratta di una novità non di poco conto. Messa nero su bianco con l’art.4 del D.L. 13/2022.

Attenzione, la novità riguarda i lavori lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lavori di importo superiore a 70.000 euro.

Difatti rientrano nell’abito operativo della norma lavori quali:

  • lavori di costruzione,
  • manutenzione,
  • riparazione,
  • demolizione,
  • conservazione,
  • risanamento,
  • ecc.

Leggendo la norma, parrebbe di capire che l’obbligo di contrattazione collettiva operi indipendentemente dal fatto se il contribuente opti o meno per la cessione del credito. O per lo sconto in fattura.

Ulteriori disposizioni

Ad ogni modo, lo stesso articolo 4 dispone che:

  • il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture dei lavori;
  • coloro che appongono il visto di conformità, laddove il visto sia necessario,  devono verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dall’impresa.

L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo’ avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Da quando entra in vigore il nuovo obbligo?

Il nuovo obbligo entrerà in vigore decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame,   per i lavori avviati dal giorno successivo. Dunque dal 28 maggio 2022.

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Scadenze fiscali marzo 2022: certificazione unica, saldo Iva, rottamazione-ter

Scadenze fiscali marzo 2022: certificazione unica, saldo Iva, rottamazione-ter

Scadenze fiscali marzo 2022: dalla Certificazione unica al saldo Iva annuale, dalla rottamazione-ter al versamento delle ritenute Irpef.

Scadenze fiscali

Le principali scadenze fiscali del mese di marzo 2022 riguardano Certificazione unica, saldo Iva, rottamazione-ter, versamento delle ritenute Irpef; sono solo alcune della scadenze da tenere bene a mente per il mese di marzo.

Si parte con la rottamazione-ter, la 1° rata 2022 va pagata entro il 7 marzo, per poi passare alla CU 2022 e Saldo Iva annuale 2022.

Ecco le principali date da ricordare per il mese di marzo 2022.

Rottamazione-ter, quando scade

Entro il 7 marzo deve essere pagata la 1° rata 2022 della rottamazione-ter. La scadenza da calendario è quella del 28 febbraio. Tuttavia, la legge riconosce al contribuente 5 giorni di tolleranza. Senza considerare Sabato e Domenica.

Nello specifico, le scadenze 2022 sono le seguenti (Decreto Legge n. 119/2018):

  1. 28 febbraio;
  2.  31 maggio;
  3. 31 luglio;
  4. 30 novembre.

Per il versamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per la rata del 28 febbraio, il termine “ultimo” per effettuare il pagamento è fissato al 7 marzo 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute (vedi avviso portale ADER).

Chi deve pagare?

I contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021.

Certificazione Unica, invio dei dati della precompilata

Entro il 16 marzo, i soggetti obbligati (assicurazioni, banche, amministratori di condominio, farmacie ecc), devono inviare all’Agenzia delle entrate i dati delle spese detraibili e  deducibili sostenute nel corso dell’anno 2021 dai contribuenti. Tali dati di spesa saranno inseriti dall’Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata 2022.

Sono oggetto di comunicazione, ad esempio le spese sostenute per:

  • contratti e premi assicurativi;
  • contributi previdenza complementare;
  • ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali;
  • la frequenza degli asili nido e delle scuole;
  • la frequenza delle università pubbliche e private;
  • ecc.

CU 2022

Entro il 16 marzo, i sostituti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle entrate la certificazione unica 2022, periodo d’imposta 2021. Entro la stessa data, la certificazione unica, modello sintetico deve essere consegnata al lavoratore. Attenzione, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

E’ il caso ad esempio dei compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario. Tali compensi dovranno essere oggetto di certificazione unica da inviare entro il 31 ottobre.

Scadenze fiscali di marzo 2022: le altre scadenze per i sostituti d’imposta

Come ogni mese, anche per marzo, i datori di lavoro sono chiamati a rispettare le scadenze tipiche dei sostituti d’imposta. Scadenze che coincidono con il giorno 16 di ogni mese.

Da qui, entro il 16 febbraio , i datori di lavori sono tenuti al versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.

I versamenti sono effettuati in F24 con i seguenti codici tributo:

  • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
  • 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

La stessa cosa dicasi per le ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre. Versamenti da effettuare in F24 con il codice tributo 1040. Naturalmente come periodo di competenza andrà indicato gennaio, o1/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.

Anche questo mese, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali a loro carico. Infatti, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (periodo di svolgimento della prestazione)

Saldo Iva annuale 2022

Entro il 16 marzo, deve essere pagato il saldo iva 2021. Anche in rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro lo stesso termine del 16 marzo ovvero maggiorando l’importo complessivamente dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo. A dire il vero, il pagamento può essere effettuato anche entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi ossia il 30 giugno (tax day)/30 luglio, anche rateizzando.

L’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre (articolo 20, Dlgs 241/1997).

Ad esempio, il contribuente può decidere di pagare il saldo Iva un’unica soluzione entro il 30 luglio.

A tal fine,:

  • sarà necessario maggiorare l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi
  • applicare sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento.

L’importo può essere rateizzato:

  • dal 30 luglio e fino al 16 novembre, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo,
  • poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento e
  • aggiungendo, infine, lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima.

Ulteriori adempimenti Iva

In materia di IVA, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di febbraio (F24 con codice tributo 6002).

Per i contribuenti trimestrali, il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo (salvo quando detto sopra nel paragrafo precedente sulla dilazione dei pagamenti).

Nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022, potrà essere inviata la dichiarazione Iva 2022.

Elenchi Intrastat

Entro il 7 marzo 2022 devono essere  presentati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (vedi determinazione n. 98794/RU del 2 marzo 2022, l’Agenzia delle Dogane). Gli elenchi relativi a febbraio devono essere inviati entro il 25 marzo.

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Assicurazione INAIL lavoratori extra UE, retribuzioni convenzionali aggiornate al 2022

Assicurazione INAIL lavoratori extra UE, retribuzioni convenzionali aggiornate al 2022

Assicurazione INAIL lavoratori extra UE l’INIAL ha aggiornato le tabelle dei valori delle retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi.

Assicurazione INAIL lavoratori extra UE, pubblicate per l’anno 2022, le retribuzioni convenzionali per determinare i premi assicurativi dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni, per quest’anno, sono contenute nel Decreto Interministeriale (MLPS-MEF) del 23 dicembre 2021. Si ricorda, al riguardo, che stiamo parlando di lavoratori che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati in un Paese extracomunitario.

L’aggiornamento delle retribuzioni convenzionali è stato recepito dall’INAIL con la Circolare n. 13 del 2 marzo 2022.

Tutela INAIL lavoratori extra UE: come funziona

Come funziona la tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale con l’Italia? In tali casi, l’INAIL utilizza la cd. “retribuzione convenzionale” per determinare il pagamento del premio assicurativo.

Le retribuzioni, si ricorda, sono fissate di anno in anno, e per il 2022, gli importi sono contenuti nel D.I. (MLPS-MEF) del 23 marzo 2021.

Ambito di applicazione

In merito al campo di applicazione delle tutele, l’INAIL afferma che le retribuzioni convenzionali riguarda unicamente i lavoratori subordinata. Pertanto, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le co.co.co. Infatti, per queste ultime attività rese in un Paese extra UE non convenzionato, il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore.

Altra precisazione da fare è che la normativa, oltre ai lavoratori italiani, si applica anche ai:

  • lavoratori cittadini comunitari;
  • cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Ambito territoriale

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi INAIL, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli Stati:

  • membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
  • ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera;
  • con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Calcolo dei premi da versare all’INAIL

Infine per l’anno 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extra UE è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dalle tabelle indicate nel D.I del 23 dicembre 2021.

Da notare che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale è determinata sulla base del raffronto tra:

  • la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato;
  • la posizione nell’ambito della qualifica stessa.

Si ricorda, infine, che per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12. In seguito, tale importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente. In questo modo quindi, si identifica la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

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Sant’ Adriano di Cesarea

Sant’ Adriano di Cesarea


Nome: Sant’ Adriano di Cesarea
Titolo: Martire
Nascita: III Secolo, Adria, Rovigo
Morte: 5 marzo 309, Cesarea in Palestina
Ricorrenza: 5 marzo
Tipologia: Commemorazione
 
Subì il martirio con Eubulo l’anno 309, «sesto anno della persecuzione», secondo la testimonianza di Eusebio. Essendo venuti ambedue a Cesarea in Palestina per aiutare i martiri di quella città, i due santi furono scoperti e, per aver confessato la loro fede, furono condannati alle belve il cosidetto “damnatio ad bestias”.

Adriano, dopo essere stato gettato in pasto ad un leone, fu finito con la spada. Nei sinassari greci il giorno 7 o 8 maggio è celebrata la festa dei Ss. Eubulo e Giuliano.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Cesarea in Palestina, sant’Adriano, martire, che, durante la persecuzione dell’imperatore Diocleziano, nel giorno in cui gli abitanti erano soliti celebrare la festa della Fortuna, per ordine del governatore Firmiliano, fu per la sua fede in Cristo dapprima fu gettato in pasto a un leone e poi sgozzato con la spada.