Archivi giornalieri: 16 marzo 2022

Quirinale

Il Presidente Mattarella a Palazzo Borromeo per l’anniversario dei Patti Lateranensi e dell’Accordo di Revisione del Concordato

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le alte cariche dello Stato italiano e della Santa Sede hanno partecipato, a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, ai colloqui con le delegazioni vaticana ed italiana, in occasione della ricorrenza del novantatreesimo anniversario della firma dei Patti Lateranensi e del trentottesimo anniversario dell’Accordo di modificazione del Concordato.

 Roma, 15/03/2022

Coronavirus, le misure adottate dal Governo

Coronavirus, le misure adottate dal Governo

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Il Consiglio dei MInistri n. 51 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Di seguito si riportano, in ordine cronologico inverso, le misure adottate dal Governo.

3 febbraio 2022

Il Consiglio dei Ministri n. 59 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. Inoltre, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Nel pomeriggio, il Consiglio dei Ministri n. 57 ha approvato un decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge)”.

5 gennaio 2022

Il Consiglio dei Ministri n. 55 ha approvato il decreto-legge 1/2022 che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

29 dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 54 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

23 dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 52 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Tra le misure: la riduzione della urata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire 1° febbraio 2022, l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto e in FFP2 in occasione di spettacoli all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto (in tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso); l’estensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

Successivamente il Ministro della Salute Roberto Speranza, il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il portavoce del Cts Silvio Brusaferro hanno tenuto una conferenza stampa.

15 dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

24 novembre 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 48 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti: obbligo vaccinale e terza dose; estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; istituzione del Green Pass rafforzato; rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. Successivamente il Presidente DRaghi e i Ministri Gelmini e Speranza hanno illustrato il provvedimento in conferenza stampa.

5 novembre 2021

In mattinata il Ministro della Salute Speranza, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Figliuolo e il Coordinatore del Cts Locatelli hanno tenuto una conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale

12 ottobre 2021

Il Presidente Draghi ha firmato il dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle PA, a partire dal prossimo 15 ottobre, e il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. 

7 ottobre 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 40 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

16 settembre 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 36 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. 
Al termine della riunione, presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio,  si è tenuta la conferenza stampa del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

10 settembre  2021

Il Consiglio dei Ministri n. 35 ha approvato il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 che estende l’obbligatorietà del Grenn Pass in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

2 settembre  2021

Si è svolta, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la conferenza stampa del Presidente Draghi con i ministri per gli Affari regionali e le Autonomie Gelmini, dell’Istruzione Bianchi, della Salute Speranza, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giovannini.

22 luglio 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 30 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105).

20 maggio 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 20 ha approvato il decreto-legge 73/2021 “imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali”. Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate. Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione: sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese;
tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; misure di carattere settoriale.

Successivamente il Presidente Draghi e i Ministri Franco e Orlanno hanno illustrato il provvedimento in conferenza stampa.

17 maggio 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 19 ha approvato il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 che, in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il testo, inoltre, apporta rilevanti ancorché graduali modifiche al “calendario delle riaperture” per la ripresa delle attività economiche e sociali nelle “zone gialle”. 

21 aprile 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 14 ha approvato il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (decreto Riaperture). Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Inoltre con delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

16 aprile 2021

Il Presidente Mario Draghi e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Il Presidente ha esposto i tre pilastri della strategia di rilancio del Paese: una chiara road map delle riaperture, misure di sostegno all’economia e alle imprese, rilancio della crescita grazie agli investimenti. Questa strategia si fonda su una migliore situazione sanitaria, con il rallentamento della curva dei contagi e l’accelerazione della campagna vaccinale.

8 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha tenuto una conferenza stampa con il Professor Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità sulla campagna vaccinale anti Covid-19.

31 marzo 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 10 ha approvato il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda: l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale. Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

26 marzo 2021

Il 26 marzo il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno tenuto una conferenza stampa. Tra i temi affrontati nell’incontro con i giornalisti, le conclusioni del Consiglio europeo, la campagna vaccinale e le riunioni della Cabina di regia del governo per l’emergenza Covid.

19 marzo 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 8 ha approvato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni). Il provvedimento interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede. Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali: sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; lavoro e contrasto alla povertà; salute e sicurezza; sostegno agli enti territoriali; ulteriori interventi settoriali. Al termine della riunione, il Presidente Draghi e i Ministri Franco e Orlando hanno illustrato il decreto in conferenza stampa.

12 marzo 2021

Il Consiglio dei Ministri n.7 ha approvato il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 che introduce Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore. In particolare, il testo prevede che dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

2 marzo 2021

Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Nel pomeriggio i Ministri Gelmini e Speranza, insieme al Presidente dell’ISS Brusaferro e al Presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli, hanno illustrato in conferenza stampa le principali novità e le misure confermate dal decreto.

22 febbraio 2021

Il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, approvato dal Consiglio dei Ministri del n. 2, ha prorogato fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, fino a tale data, nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

14 febbraio 2021

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021 il divieto di svolgimento delle attività sciistiche amatoriali è stato prorogato fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del DPCM 14 gennaio 2021.

Per le disposizioni specifiche delle aree bianche, gialle, arancioni e rosse, si veda la sezione “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo“.

Per tutti i provvedimenti approvati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria internazionale si veda la sezione “Normativa“.

Per le misure precedenti al 14 febbraio 2021 si veda la sezione “Siti archeologici

Customer Experience su DSU e Reddito di Cittadinanza: i risultati

Customer Experience su DSU e Reddito di Cittadinanza: i risultati

Con messaggio 17 novembre 2021, n. 4007, l’INPS ha avviato una rilevazione di Customer Experience sui servizi di informazione e supporto alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE .

L’indagine conteneva anche un focus sul Reddito di Cittadinanza per misurare sia la soddisfazione degli utenti, rispetto alla qualità dei servizi forniti, sia l’adeguatezza del contributo alla soluzione dei problemi economici dei beneficiari.

L’Istituto, con messaggio 15 marzo 2022, n. 1164, rende noti i risultati dell’indagine, pubblicati anche nella sezione “Dati, ricerche e bilanci”.

INPS e Regione Veneto per l’accoglienza dei profughi ucraini

INPS e Regione Veneto per l’accoglienza dei profughi ucraini

L’INPS mette a disposizione la Casa di Farra di Soligo (TV) per l’accoglienza temporanea dei profughi ucraini.

Grazie a una convenzione con la Regione Veneto, in questa fase critica dell’emergenza in Ucraina la struttura sociale INPS ospiterà temporaneamente i profughi, prevalentemente donne e bambini, provenienti dalla zona di guerra.

Ordini e Collegi professionali: contribuzione per personale dipendente

Ordini e Collegi professionali: contribuzione per personale dipendente

L’Istituto, con la circolare INPS 15 marzo 2022, n. 40, riepiloga l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.

Sulla base delle disposizioni normative che regolano i profili previdenziali, il personale dipendente è assicurato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), eccetto l’iscrizione alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ( CPDEL ) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla legge 379/1955, che prevedeva la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche.

La circolare illustra, inoltre, l’assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente: malattia e maternità, Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ), Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria,  NASpI e Fondo di integrazione salariale.

Customer Experience su DSU e Reddito di Cittadinanza: i risultati

Customer Experience su DSU e Reddito di Cittadinanza: i risultati

Con messaggio 17 novembre 2021, n. 4007, l’INPS ha avviato una rilevazione di Customer Experience sui servizi di informazione e supporto alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE .

L’indagine conteneva anche un focus sul Reddito di Cittadinanza per misurare sia la soddisfazione degli utenti, rispetto alla qualità dei servizi forniti, sia l’adeguatezza del contributo alla soluzione dei problemi economici dei beneficiari.

L’Istituto, con messaggio 15 marzo 2022, n. 1164, rende noti i risultati dell’indagine, pubblicati anche nella sezione “Dati, ricerche e bilanci”.

Fondo attività professionali: dati per il versamento del contributo

Fondo attività professionali: dati per il versamento del contributo

Videochiamata Agenzia delle Entrate, nuovo servizio online del Fisco: cos’è e come funziona

Videochiamata Agenzia delle Entrate, nuovo servizio online del Fisco: cos’è e come funziona

La videochiamata Agenzia delle Entrate è un nuovo servizio online per favorire il contatto diretto tra contribuenti e funzionari del Fisco.

Da qualche settimana è attiva la videochiamata dell’Agenzia delle Entrate, nuovo servizio online del Fisco in ottica di semplificazione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Nel quadro della progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici, che mira a rendere più veloce pratica ed efficace la comunicazione tra PA e cittadino, si inserisce la novità rappresentata dalla possibilità di attivare il servizio di videochiamata. Di fatto si tratta di uno strumento che permette ai contribuenti di poter dialogare a distanza con i funzionari dell’Agenzia, per richiedere assistenza sulla dichiarazione dei redditi, contratti di affitto, tessera sanitaria, rimborsi ecc. tramite una webcam.

Vediamo di seguito quelle che sono le caratteristiche principali dell’assistenza in web call da parte dell’Agenzia delle Entrate, in modo da sgomberare il campo da ogni possibile dubbio e indicare come fare ad usufruire del servizio.

Videochiamata Agenzia delle Entrate: a cosa serve in concreto

La notizia farà sicuramente piacere a tutti coloro che hanno dimestichezza con le nuove tecnologie e desiderano avere un contatto immediato e digitale con l’Amministrazione Finanziaria eliminando code e spostamenti.

Gli interessati hanno infatti da ora la possibilità di ottenere una utile assistenza su varie tematiche correlate al fisco con una semplice videochiamata, effettuata con il proprio pc, tablet o smartphone.

Grazie al servizio di conference call, i contribuenti potranno prenotare un appuntamento con un funzionario e ottenere assistenza da remoto per gli argomenti che seguono:

  • presentazione della dichiarazione di successione;
  • registrazione del contratto di affitto;
  • richiesta duplicato della tessera sanitaria;
  • assistenza su dichiarazioni dei redditi e rimborsi.

Da notare che la novità in oggetto consiste in un nuovo canale di contatto, che si aggiunge ai servizi telematici già presenti e predisposti dall’Amministrazione Finanziaria. Ci riferiamo ad esempio ai servizi web ‘Consegna documenti e istanze’ e ‘Certificati’.

Leggi anche: numero verde Agenzia delle Entrate

La videochiamata con i funzionari si rivela molto utile per i cittadini che non possono andare in ufficio (pensiamo ad es. ai lavoratori full time), ma che – al contempo – intendono avere un dialogo diretto con un funzionario, onde ricevere assistenza in merito alle tematiche sopra indicate.

Servizio di videochiamata Agenzia delle Entrate: come accedere allo strumento

Di seguito indichiamo in sintesi quelli che sono gli elementi da ricordare, onde poter fissare una videochiamata con l’Agenzia delle Entrate:

  • collegamento al servizio ad hoc di prenotazione, presente sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia Home > Contatti e assistenza > Prenota la videochiamata) e sull’app dedicata;
  • selezione dell’argomento di interesse per la videochiamata;
  • scelta di data e ora;
  • la richiesta di prenotazione può essere effettuata sia al proprio ufficio di riferimento (ad es. per residenza); sia nei confronti dell’ufficio che ha in carico la pratica sulla quale c’è bisogno di assistenza.

Occorre altresì notare che anche gli stessi uffici dell’Amministrazione Finanziaria potranno indicare al contribuente, di loro iniziativa e via e-mail, l’opportunità di fissare un appuntamento per il servizio di videochiamata. Ciò potrà ad esempio verificarsi in tutti i casi in cui la modalità digitale si rivela utile a velocizzare la chiusura di una pratica, evitando di doversi recare negli uffici dell’Agenzia.

Attenzione però: al fine di procedere alla videochiamata, serve prima accettare le condizioni di svolgimento del servizio, riportate in una e-mail inviata all’utente dall’Agenzia delle Entrate.

Leggi anche: Cassetto fiscale Agenzia delle Entrate: la guida al servizio di Fisconline

Garantita la privacy dei contribuenti

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito web ufficiale, le videochiamate si svolgono sulle piattaforme indicate nell’informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, nel rispetto del Regolamento Ue n. 679 del 2016 e dei requisiti di sicurezza richiesti dall’Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, il trattamento dei dati personali si compie sempre sulla scorta dei principi di liceità e correttezza e nel rispetto delle norme sull’argomento.

Infine, è opportuno ricordare che – al fine di proteggere la riservatezza di tutte le persone coinvolte – i funzionari dell’Agenzia si obbligano a:

  1. non compiere alcuna registrazione video o audio
  2. e a non ottenere immagini nell’ambito del collegamento,

chiedendo peraltro agli agli utenti di adottare analogo comportamento.

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Bonus investimenti al Sud, quando spetta anche alle impese agricole

Bonus investimenti al Sud, quando spetta anche alle impese agricole

Il Bonus per gli investimenti al Sud spetta anche ai titolari di reddito agrario? Ecco la risposta del MEF in commissione Finanze alla Camera

Il bonus per gli investimenti al sud spetta anche agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR? A tale domanda ha dato risposta il MEF, in seguito ad una specifica interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera.

Ecco le indicazioni fornite sul credito d’imposta detto anche bonus sud.

Bonus investimenti al sud: cos’è e come funziona il credito d’imposta

Il bonus investimenti al Sud, commi 98-108 della Legge n° 208/2015, Legge di bilancio 2016, è un credito d’imposta che premia gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

E’ calcolato applicando all’investimento ammissibile le seguenti percentuali:

  • 45% per le piccole imprese (costi ammissibili 3 mln),
  • 35% per le medie (10 mln) e
  • 25 % per le grandi (15 mln).

Il bonus sud spetta nella misura del 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese situate nelle regioni dell’Abruzzo.

Bonus investimenti al sud, a chi spetta

Il credito d’imposta in esame come da  circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, spetta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, in base all’articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Indipendentemente dalla natura giuridica assunta e che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree del Mezzogiorno ammissibili secondo le regole comunitarie.

Nella stessa circolare è messo in evidenza che il bonus sud spetta anche alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Per tali imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Ciò, lascerebbe intendere che l’accesso al bonus sia ammesso anche  agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR. La maggior parte delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è titolare di reddito agrario.

Ad ogni modo, a dirimere ogni dubbio è l’Agenzia delle entrate. In risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, la n°5-07072-2022(L’Abbate).

I chiarimenti per i titolari di reddito agrario

La risposta data dal MEF parte dall’analisi del concetto di reddito di impresa.

Ebbene, i soggetti imprenditori individuali, titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, che non realizzano, sotto il profilo fiscale, redditi d’impresa, ai sensi del menzionato articolo 55 del TUIR, non possono rientrare nella categoria dei beneficiari dell’agevolazione in esame.

Questo perché:

  • sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali;
  • per esercizio di imprese commerciali, si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate dalle lettere b) e c) del comma 2, dell’articolo 32 del TUIR (reddito agrario), che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.

Difatti gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario non eccedono i limiti di cui all’art 32 per applicare la tassazione catastale. Eccezione è rappresentata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Nel loro caso si può parlare di redditi di impresa.

In sintesi, niente bonus sud per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario.

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Bonus bebè e assegno maternità dei Comuni: spettano anche agli Extra UE con permesso di soggiorno breve

Bonus bebè e assegno maternità dei Comuni: spettano anche agli Extra UE con permesso di soggiorno breve

Incostituzionale negare assegno di maternità dei Comuni e bonus bebè agli stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno breve.

Bonus bebè e assegno maternità, per la Consulta spettano anche agli Extra UE con permesso di soggiorno breve; la sentenza della Corte Costituzionale dell’11 gennaio 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo, ha dichiarato l’incostituzionalità delle leggi che non permettono ai cittadini non comunitari con un permesso di soggiorno breve, ovvero inferiore a 6 mesi, di ricevere tali benefici. La decisione segue la sentenza della Corte di giustizia europea del 2 settembre 2021.

Per il bonus bebè le domande riguarderanno gli arretrati fino al 28 febbraio, dato che la misura è stata inglobata dall’assegno unico e universale, mentre per l’assegno di maternità dei comuni è ancora possibile fare domanda.

La sentenza della Consulta arriva a termine di una intricata vicenda giudiziaria, che ha coinvolto anche la Corte di Cassazione e che, dopo alcuni anni, giunge finalmente a conclusione. Vediamo allora che cosa è stato stabilito dalla Corte Costituzionale.

Bonus bebè e assegno di maternità: di che cosa si tratta?

Prima di focalizzarci sugli aspetti giudiziari, ricordiamo in sintesi che cosa sono assegno di maternità e bonus bebè.

  • l’assegno di maternità dei Comuni riguarda le donne che non possono avvalersi di alcuna delle indennità di maternità previste per le lavoratrici sia subordinate che autonome dal d.lgs. n. 151 del 2001. La prestazione, correlata al reddito del nucleo familiare di appartenenza della donna, è assegnata dai Comuni e corrisposta dall’Istituto di previdenza;
  • l’assegno di natalità o bonus bebè rappresenta invece il contributo mensile per tutti i figli nati o adottati a cominciare dal 2015 , rapportato all’ISEE. Si tratta tuttavia di misura abrogata da marzo 2022, a seguito del noto d. lgs . n. 230 del 2021, che ha previsto l’introduzione dell’assegno unico universale.

Alcune tappe della vicenda giudiziaria citata, meritano in particolare di essere indicate, per comprendere il filo logico che ha portato alla citata sentenza n. 54 della Corte Costituzionale. Le vedremo di seguito.

Bonus bebè e assegno di maternità dei Comuni: le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Cassazione

La Corte di Cassazione sezione lavoro con varie ordinanze aveva sollevato, nel 2019, la questione di legittimità in relazione agli artt. 3, 31 e 117 primo comma Cost., e in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state poste sulle norme che subordinano il riconoscimento del bonus bebè e assegno di maternità al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ciò in quanto non rispetterebbero il principio costituzionale di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. Dette norme penalizzerebbero infatti i soggetti che, senza i requisiti per ottenere il permesso in esame, si trovino in condizioni di più grave bisogno.

Non solo. In gioco altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma della Costituzione, giacché sarebbe violato il diritto dei bambini “alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere“.

Il rinvio alla Corte di Giustizia UE e la decisione della Consulta

La Corte Costituzionale, a sua volta, aveva scelto di rinviare in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE la quale, con provvedimento dello scorso 2 settembre, aveva affermato che l’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro dalle disposizioni relative ai citati bonus welfare familiare è da ritenersi in contrasto:

  • con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali UE;
  • con la direttiva che stabilisce il diritto alla sicurezza sociale per tutti gli stranieri, aventi un permesso di soggiorno – anche breve – ma tale da permettere di lavorare.

Alla luce di ciò la Consulta è tornata sull’argomento e, tramite la sentenza n. 54 del 2022 – pubblicata recentemente in GU – ha formalmente dichiarato l’incostituzionalità delle regole in tema di bonus bebè e assegno maternità, ritenute discriminanti per la citata categoria di soggetti.

Non vi sono dubbi a riguardo: come già accaduto per il bonus asilo nido, la Corte Costituzionale – su impulso della Cassazione – ha dunque censurato la limitazione dei contributi per la natalità e l’infanzia, nei confronti dei residenti stranieri. In estrema sintesi, secondo questo giudice, la Costituzione a tutela della maternità e dell’infanzia non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli. Ecco perché la sentenza n. 54 si è espressa a favore della illegittimità costituzionale.

Riconoscimento delle prestazioni di welfare familiare e tutela del minorenne

Quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale è anche il frutto della necessità della tutela del minorenne, cui le prestazioni in oggetto si ricollegano. Infatti nella sentenza si trova scritto che:

nell’introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose,  le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”.

Perciò, il bonus bebè e l’assegno di maternità dei Comuni debbono essere assicurati a tutti i cittadini legalmente residenti in Italia con qualsiasi titolo di soggiorno, a garanzia dei diritti dei più bisognosi. In particolare il provvedimento della Consulta produce i suoi effetti su tutte le domande di bonus bebè effettuate fino al primo marzo di quest’anno, ossia la data da cui detta prestazione di welfare familiare è stata sostituita dal nuovo assegno unico universale. Per quanto riguarda invece le domande di assegno di maternità, esse possono essere ancora presentate presso il proprio Comune di residenza entro i sei mesi dalla nascita del figlio.

Qui il testo completo della Sentenza della Corte Costituzionale.

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Regime semplificato o forfettario, quale scegliere per la propria Partita IVA

Regime semplificato o forfettario, quale scegliere per la propria Partita IVA

Regime forfettario o regime semplificato, quale regime fiscale e contabile scegliere per la propria Partita IVA? Ecco alcuni spunti utili

Con l’introduzione del regime forfettario (L. 190/2014 e successive modifiche e integrazioni) i contribuenti hanno visto un’ulteriore opportunità da intraprendere a livello contabile-fiscale per la propria Partita IVA. Il nuovo regime si è unito al già esistente regime ordinario, a sua volta suddiviso in regime ordinario e regime semplificato, che quindi ha perso il proprio ruolo di centralità in riferimento ad imprese e a liberi professionisti.

Quindi sia che si opti per un’attività da libero professionista, in forma societaria o per un’attività iscrivibile in Camera di Commercio come impresa individuale, i regimi fiscali tra cui scegliere sono essenzialmente tre, i quali variano principalmente in base ai requisiti dimensionali del soggetto.

A seconda della forma giuridica del contribuente, però, la scelta del regime fiscale può non essere negoziabile. Per esempio, se si decide di aprire una S.r.l., il regime fiscale obbligatorio è quello ordinario in contabilità ordinaria. Inoltre, il regime forfettario vale solo per le persone fisiche (siano essi liberi professionisti, lavoro autonomo – artigiani e commercianti – imprese individuali).

Analizziamo gli aspetti più importanti del regime ordinario semplificato e del regime forfettario, valutando anche la convenienza di uno piuttosto che dell’altro per la gestione della propria attività.

Regime semplificato: cos’è e quali sono i requisiti di accesso e mantenimento

Il Regime semplificato è un regime fiscale naturale per chi non ha i requisiti per l’accesso al regime forfettario. E’ un regime fiscale opzionale, restando ferma la possibilità di optare per la tenuta della contabilità ordinaria per opzione.

Il requisito d’accesso al regime è legato all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente del contribuente. I soggetti interessati sono le società di persone, le ditte individuali, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

  • non superano i 700.000 euro di ricavi da cessione di beni (o commercio di beni);
  • non superano i 400.000 euro di ricavi da prestazione di servizi.

Chi supera queste cifre sarà quindi naturalmente escluso dall’accesso al regime semplificato, insieme a determinate categorie escluse ex lege:

  • società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.r.l.s.) a prescindere dal valore dei ricavi
  • enti pubblici e cooperative
  • stabili organizzazioni di società con residenza all’estero
  • mutue assicurazioni

Il contribuente può esercitare l’opzione e aderire al regime semplificato: può farlo in sede di dichiarazione IVA, pena l’inserimento automatico nel regime fiscale ordinario e perdere dunque il vantaggio di poter tenere una contabilità più snella. 

Gestione contabile in regime semplificato: adempimenti e fatturazione

E’ onere del contribuente in regime semplificato di tenere i soli registri IVA, il registro  degli incassi (ricavi percepiti) e il registro dei pagamenti (spese sostenute) e i registri dei beni ammortizzabili (libro cespite).

Non si ha obbligo di tenuta del libro giornale e della gestione patrimoniale (attivo e passivo).

Il contribuente è altresì obbligato –  per ogni compenso/ordine ricevuto – ad emettere fattura elettronica e ad inviarla allo SdI (Sistema di Interscambio) tramite l’indirizzo PEC o il codice destinatario del soggetto acquirente. 

Gestione contabile in regime semplificato: detrazione e deduzione

In regime semplificato è possibile portare in detrazione le spese personali del contribuente nonchè dedurre le spese “inerenti” all’attività, sostenute durante lo svolgimento e a favore della propria attività professionale, quali a titolo esemplificativo PC, stampante, libri, compensi per collaboratori, affitto, ristrutturazione (per l’immobile utilizzato per uso esclusivo professionale). E’ altresì possibile portare in parziale deduzione, secondo determinate %, spese per uso promiscuo.

Si tratta di una differenza importante rispetto al regime forfettario che può essere vantaggiosa per chi sostiene molte spese. Si pensi, ad esempio, a chi acquista la merce che rivende in grandi quantità o chi per esercitare l’attività deve acquistare macchinari o strumentazioni specifiche.

Regime forfettario: un regime agevolato dedicato alle persone fisiche

Il Regime forfettario è un regime fiscale e contabile che si applica esclusivamente alle persone fisiche che non abbiano – nel corso dell’anno – superato una certa soglia di incassi. Nel caso in cui gli incassi non superino infatti la determinata soglia dei 65.000,00 euro annui, si può optare per questo regime agevolato: si applicano, alternativamente, le due aliquote del 5% o del 15% al reddito imponibile al posto dell’IRPEF.

In particolare, l’accesso al regime con l’aliquota del 5% è possibile solo a determinate condizioni (riportate qui di seguito) e può durare solo per 5 anni, al termine dei quali verrà automaticamente applicata l’aliquota del 15%:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni (consecutivi) precedenti all’apertura della Partita IVA, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma familiare o associata;
  • la nuova attività non può essere una mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, escluso il caso in cui questa attività abbia costituito un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
  • l’attività non può essere la prosecuzione di un’attività esercitata da altro soggetto che ricavava più di 65.000 euro annui.

Leggi anche: Partita Iva in regime forfettario 2022: requisiti e novità riforma fiscale

Requisiti di accesso e mantenimento del regime forfettario

I requisiti per accedere al regime forfettario sono i seguenti e devono essere anche mantenuti – cumulativamente – ai fini della permanenza nello stesso:

  • aver percepito nell’anno precedente un eventuale reddito lordo annuo da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quello da lavoro dipendente) non superiore a 30.000,00 euro;
  • limite di incassi annui da partita IVA non superiori a 65.000,00 euro;
  • non partecipare, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazione o a imprese familiari, ex art. 5 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); o controllare direttamente o indirettamente SRL (società a responsabilità limitata) che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la partita IVA individuale;
  • non avere spese relative all’impiego di lavoratori superiore a 20.000,00 euro annui;
  • e poi non avvalersi di regimi speciali IVA;
  • non aver svolto in prevalenza attività per datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  • non essere residenti nel territorio dello Stato Italiano, con due eccezioni: i) essere residenti in uno Stato membro dell’unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni; ii) produrre nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto.

Il regime forfettario è un regime naturale per il contribuente: questo significa che egli non è obbligato ad accedervi e/o a rimanervi – anche se in possesso dei requisiti sopra elencati – potendo optare per il regime ordinario.

Gestione contabile in regime forfettario: fatturazione e adempimenti

Oltre alle agevolazioni previste in relazione alle aliquota applicate, in regime forfettario si è esenti sia da IVA che da ritenuta d’acconto in fattura. Questo significa che – al momento dell’emissione della fattura – non si deve indicare né l’IVA né la ritenuta d’acconto sulla fattura; ma solo l’importo lordo che il cliente pagherà per la prestazione oggetto della fatturazione.

Per quanto riguarda la modalità di fatturazione non vige – almeno per il momento – l’obbligo di fatturazione elettronica per chi si avvale del regime forfettario. 

Inoltre, chi svolge attività di e-commerce è esonerato dagli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo i) della tenuta del registro dei corrispettivi di vendita (che permette di inserire soltanto l’importo totale di quanto incassato dalle vendite di ogni singolo giorno, al netto dei rimborsi ricevuti) ii) o – se richiesta dal cliente – dell’emissione della fattura cartacea.

Gestione contabile in regime forfettario: detrazione e deduzione

In regime forfettario non è possibile portare in detrazione le spese personali del professionista o sfruttare i vari bonus fiscali previsti attualmente. Parimenti non è possibile dedurre le spese “inerenti” all’attività, sostenute durante lo svolgimento e a favore della propria attività professionale.

L’unica possibilità di deduzione consiste in quella “forfettaria”, appunto, stabilita dal coefficiente di redditività previsto per ciascun codice ATECO.

L’unica possibilità, invece, per portare in detrazione le spese personali (a titolo esemplificativo: spese mediche, interessi del mutuo, spese per ristrutturazioni edilizie…) è quella di avere un reddito ulteriore oltre a quello assoggettato al regime forfettario, ad esempio un reddito da lavoro dipendente, un reddito da locazione di immobile (non sottoposto al regime di cedolare secca), e in generale redditi soggetti ad IRPEF.

Altra possibilità riguarda lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.

Regime semplificato o forfettario? Confronto fra i due regimi

Dal regime fiscale dipendono una serie di adempimenti mensili/annuali nonchè una diversa tenuta della contabilità. Inoltre, è opportuno valutare tutti gli aspetti della propria attività: il totale incassato, le spese da sostenere per l’attività e il proprio codice ATECO.

Passiamo in rassegna in pochi passaggi i punti salienti di entrambi i regimi.

  • Regime semplificato:
    • Obbligo della tenuta dei registri IVA, incassi e pagamenti
    • Obbligo dell’applicazione IVA sulle fatture, della fatturazione elettronica, del versamento della ritenuta d’acconto, del pagamento Irap, Irpef, addizionali regionali e comunali
    • Possibilità di portare in deduzione e detrazione le proprie spese.
  • Regime forfettario
    • Esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili
    • Esonero dall’applicazione IVA sulle fatture, dalla fatturazione elettronica, dalla ritenuta d’acconto, dal versamento dell’imposta, dall’applicazione Irap, Irpef, addizionali regionali e comunali
    • Possibilità per artigiani e commercianti di richiedere una riduzione del 35% sui contributi fissi minimali.
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