Archivi giornalieri: 6 marzo 2022

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Ucraina: Orlando riunisce Consiglio Nazionale Terzo Settore, per coordinamento accoglienza e assistenza a cittadini ucraini

Ucraina: Orlando riunisce Consiglio Nazionale Terzo Settore, per coordinamento accoglienza e assistenza a cittadini ucraini

 

04/03/2022

“Il Terzo Settore italiano è in prima linea per fornire sostegno, accoglienza e servizi nei confronti della cittadinanza ucraina colpita dalla guerra”, così il titolare del Dicastero in apertura dei lavori

Economia sociale: Orlando a ministri Economia sociale, è via di pace perché potente strumento di giustizia sociale

 

04/03/2022

Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, in collegamento da remoto in qualità di Presidente di turno del Comitato di Monitoraggio della Dichiarazione di Lussemburgo, alla tavola rotonda sul riconoscimento dell’economia sociale e solidale a livello internazionale

Insediato il tavolo tecnico per l'elaborazione del piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso

Insediato il tavolo tecnico per l’elaborazione del piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso

 

03/03/2022

Il Piano nazionale che individuerà le azioni concrete di contrasto al fenomeno sarà elaborato nel suo insieme entro il 15 ottobre 2022 e attuato entro la fine dell’anno

Firmato, alla presenza del ministro Orlando, un protocollo di filiera tra ASPI e parti sociali

Firmato, alla presenza del ministro Orlando, un protocollo di filiera tra ASPI e parti sociali

 

02/03/2022

Orlando: “Un accordo innovativo che unifica e fa dialogare attivamente fra loro settori diversi: dalla logistica all’edilizia. Una connessione fondamentale che potrà influire positivamente sulla risoluzione dei problemi riscontrati finora in ambito sicurezza e che, anche da ligure, non posso che accogliere con soddisfazione”

Lotta al lavoro sommerso: ministro Orlando firma decreto istitutivo Tavolo tecnico per l’elaborazione del Piano nazionale

 

28/02/2022

Il Tavolo si insedierà il prossimo 3 marzo, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Orlando a conferenza ministri Ue: coinvolgere protagonisti economia sociale in scelte collettive

Orlando a conferenza ministri Ue: coinvolgere protagonisti economia sociale in scelte collettive

 

17/02/2022

Nel corso della Conferenza ministeriale informale sull’Economia sociale, il ministro ha presentato le proposte della Presidenza italiana del Comitato di Monitoraggio della Dichiarazione di Lussemburgo. A ottobre, a Bologna, riunione ministeriale su Economia sociale

Lavoro: Orlando a riunione ministri lavoro UE, proposta per strumento gestione transizioni digitale e ecologica

 

15/02/2022

Strumento per fornire competenze ai lavoratori e sostenere le imprese nel processo di adattamento, garantendo transizione inclusiva ed equa

Sicurezza lavoro: Orlando presenta a parti sociali settore edile norma su superbonus 110% subordinato ad applicazione contratti collettivi di settore

 

03/02/2022

Questa mattina il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha incontrato in videoconferenza le parti sociali del settore edile per un confronto sul tema della sicurezza nel settore

Lavoro: Orlando, oltre 600 milioni per formazione con rifinanziamento Fondo Nuove Competenze

 

01/02/2022

Il ministro: “Con il decreto che rifinanzia il Fondo Nuove Competenze nel 2022, per oltre 600 milioni di euro, ribadiamo come la formazione sia fondamentale nel mondo del lavoro”

Lavoro: ministro Orlando firma decreto su Banca dati sul collocamento mirato

 

23/12/2021

La banca dati istituita per razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato

Sergio Mattarella

 

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita a Corviale del Centro Sportivo Valentina Venanzi e dell’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 11

 Roma, 26/02/2022

Ho chiesto il permesso di dire due parole perché vorrei riprendere il clima che qui si respira.

Sono lietissimo di essere qui con il Presidente della Regione, il Sindaco, il Sottosegretario Gabrielli, il Prefetto, con tante presenze che partecipano allo spirito di questa realtà e di questo quartiere.

Abbiamo ascoltato molte cose dagli interventi, talmente interessanti che vorrei riprenderle tutte ma non saprei da dove cominciare. Però vorrei sottolineare una cosa importante: il contributo che questa realtà, questa struttura, questa iniziativa, questo complesso che raccoglie ragazzi, dà per sentirsi a casa. Questa bellissima espressione, che poc’anzi abbiamo ascoltato, dà il senso di quello che è stato realizzato qui.

Vorrei dire a Massimo Vallati, che ringrazio molto, che questa è una straordinaria manifestazione di quello che emerge di positivo dalla società, in collaborazione con le istituzioni, ma negli spazi che sono propri della società, della spontanea iniziativa delle persone, che orienta e costruisce positivamente il modo di stare insieme.

Abbiamo ascoltato tante cose di grande interesse, ma quello che mi pare sia emerso da quanto è stato detto qui, non soltanto sul calcio, alla presenza delle autorità del calcio del nostro Paese, e sul modo di interpretarlo, ma anche su quello che è il contributo di quanto qui è realizzato fornisce al quartiere, al territorio.

Ci sono delle scritte splendide sul “vincere da grandi”, “passare per stare insieme, per dialogare”.

In realtà il calcio è visto così, come un modo di intrecciare rapporti, relazioni, dialogare con rispetto reciproco, rimuovendo quegli aspetti, che lei poc’anzi ha ricordato, negativi.

Ragazzi ho anche saputo che una delle regole che applicate è che i rigori li possono calciare anche quelli più deboli: è una regola che se fosse stata applicata quando ero ragazzino io mi avrebbe permesso di battere qualche rigore, perché mi era regolarmente impedito.

Quello che emerge da questo complesso di regole di modo di comportarsi è quello che poc’anzi ha detto così bene Massimo Vallati, in maniera trascinante, coinvolgente: l’importanza di fare del momento del gioco, dell’incontro, un luogo di amicizia che si sviluppa, che cresce, un luogo di rispetto reciproco fra tutte le persone, un moto di fiducia. Ecco questo è quello che emerge questa mattina.

Questo “Campo dei Miracoli”, in cui si inserisce il campo a 11 adesso, è un luogo che esprime speranza, fiducia e concreta crescita sociale.

È vero, lo sport fatto in questo modo, in questo modo di rispetto e di fiducia, crea non soltanto speranza, ma crea realtà concreta in cui si cresce. È un propellente alla crescita individuale e sociale di straordinaria importanza.

Qualcuno mi ha ringraziato di essere qui, in realtà sono io che ringrazio voi per quanto state facendo, per quanto avete fatto, per quanto continuerete a fare.

Come diceva poc’anzi Massimo Vallati, se i bambini apprendono, ricevono, fanno proprio questo criterio, questo modo di rapportarsi tra di loro, di collaborare, di aiutarsi vicendevolmente, questo consente loro in futuro di essere protagonisti in positivo della vita del nostro Paese.

Non perdete queste abitudini, ragazzi. Non perdete questi criteri, aiutatevi sempre fra di voi, abbiate fiducia reciproca. Rispettatevi sempre tutti fra di voi. Perché se questo si afferma nella società, poi si afferma sempre anche tra gli adulti, si afferma anche nelle relazioni nel mondo tra gli Stati. Il rispetto fra tutti e la collaborazione necessaria.

Non vi prendo altro tempo perché l’importante è cominciare a giocare nel campo a 11. Ma vorrei dire a Massimo Vallati, è vero, oggi si inaugura non un campo da calcio ma una prospettiva. Ma vorrei correggere un po’, integrare e aggiungere: una prospettiva che in gran parte è già realizzata.

Complimenti e auguri.

Quirinale

Le collezioni

Anche la straordinaria collezione di orologi proviene dalle più importanti regge preunitarie italiane.

Sono assai unitari la tipologia e l’ambito culturale individuati dall’amministrazione sabauda quale misura stilistica per la scelta delle opere che avrebbero arredato le reali sale. Si tratta, in prevalenza, di opere francesi che coprono l’arco cronologico compreso tra il primo quarto del XVIII secolo e il primo decennio del nuovo secolo.

Carrozze

Orologi

Arazzi

Porcellane

Dipinti antichi

Dipinti moderni

Mobili antichi

Statue e oggetti antichi

Dichiarazione del Presidente Mattarella nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini

Dichiarazione del Presidente Mattarella nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini,  ha rilasciato la seguente dichiarazione :

«Pier Paolo Pasolini ha impresso un segno importante nella cultura italiana e la sua lezione continua a parlarci con il linguaggio affilato dei suoi scritti e delle sue immagini, con l’assoluta originalità delle sue visioni, con quell’attenzione alle marginalità – cifra distintiva della sua opera – che in lui esprimeva un desiderio di pienezza umana.

Ricordarlo a cento anni dalla nascita, con il ricco programma di iniziative predisposte, ci pone di fronte a un patrimonio di intuizioni e valori che ancora possono aiutarci nel confronto con la modernità, suo rovello, oltre che bersaglio del suo pensiero critico.

Pasolini aveva le sue radici nel Novecento. In quel dopoguerra, in cui si è affermata l’idea di uguaglianza sostanziale, unitamente a quelle di libertà e democrazia. Gli è appartenuta la dimensione dell’impegno civile dell’intellettuale, a servizio della società.

È stato un uomo di cultura poliedrico. Pochi, come Pasolini, si sono conquistati spazi così rilevanti nella letteratura, nel cinema, nel teatro, nella saggistica, nel giornalismo. La poesia è stata forse il tratto espressivo che più lo ha distinto.

Il linguaggio e le idee di Pasolini, così come l’intera sua vita, hanno continuamente messo alla prova convenzioni consolidate, provocando polemiche che non di rado gli sono costate emarginazioni ed esclusioni. La sua voce, che voleva mettere in guardia sulle ambivalenze del progresso e della contemporaneità, che intendeva segnalare i possibili impoverimenti per l’umanità, travestiti da maggiori ricchezze, rappresenta tuttora una testimonianza su cui riflettere».

 Roma, 05/03/2022

Operazioni di manutenzione straordinaria

Operazioni di manutenzione straordinaria

Pensione anticipata, via dal lavoro a 64 anni: quanto si perde

Pensione anticipata, via dal lavoro a 64 anni: quanto si perde

Caccia alla pensione anticipata. Terminata la possibilità di uscire dal lavoro con la Quota 100, il trattamento pensionistico per il quale sono richiesti 62 anni di età e 38 anni di contributi, i lavoratori sono alla ricerca di un’uscita con requisiti simili a quelli richiesti ai “quotacentisti”. 

Tralasciando, per ora, le proposte avanzate relative ai trattamenti che dovrebbero sostituire la Quota 100, laleggepertutti.it si sofferma su una prestazione pensionistica già operativa da tempo: si tratta della pensione anticipata contributiva, che si ottiene con un minimo di 64 anni di età, 20 anni di contributi ed un importo almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Ma con la pensione a 64 anni quanto si perde? È la domanda che molti lavoratori si pongono, dal momento che questa possibilità di pensionamento, sinora poco conosciuta, è aperta a chi possiede una contribuzione accreditata prima del 1996 solo tramite computo presso la gestione Separata Inps. 

Il computo è una misura che consente di far confluire, gratuitamente, tutti i contributi accreditati presso le casse amministrate dall’Inps verso la gestione Separata. Solo attraverso il computo coloro che risultano in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 possono ottenere le pensioni agevolate riservate ai cosiddetti “contributivi puri”, cioè ai lavoratori che, non risultando con accrediti anteriori al 1996, sono assoggettati al calcolo interamente contributivo della pensione. 

Niente da fare, invece, per chi si limita all’opzione contributiva, senza trasferire i contributi verso la gestione Separata attraverso il computo: il semplice ricalcolo contributivo del trattamento non comporta il diritto alle pensioni agevolate. 

Quali sono le pensioni agevolate contributive?
 

I trattamenti pensionistici agevolati dedicati ai lavoratori privi di contribuzione anteriore al 1996, o iscritti presso la gestione Separata, sono: 

– la pensione anticipata contributiva, che si ottiene con 64 anni di età, 20 anni di contributi (deve trattarsi di versamenti effettivi, non conta la contribuzione figurativa) ed un assegno minimo pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (cioè almeno pari a 1.288,78 euro per l’anno 2021);- la pensione di vecchiaia contributiva, che si ottiene con un minimo di 71 anni di età e 5 anni di contributi. 

Quali requisiti per il computo?
 

Non tutti coloro che possiedono contribuzione accreditata prima del 1996 possono aderire al computo presso la gestione Separata. È infatti necessario possedere: 

– almeno 15 anni di contributi complessivi, di cui almeno 5 anni accreditati dal 1996 in poi; – almeno un contributo ma meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;- almeno un mese di contributi presso la gestione Separata. 

Il computo interessa i soli contributi Inps, non i versamenti effettuati alle casse professionali. 

Quanto si perde con la pensione anticipata a 64 anni?
 

Avvalersi del pensionamento anticipato a 64 anni non comporta alcuna penalizzazione per chi non possiede contributi accreditati prima del 1996, in quanto già assoggettato al calcolo contributivo della pensione. Tuttavia, per questi lavoratori andare in pensione prima significa: 

– versare meno contributi, di conseguenza avere un montante contributivo (la somma dei contributi rivalutati, accreditati nell’estratto conto Inps del lavoratore) più basso;- beneficiare di un coefficiente di trasformazione più basso, in quanto collegato all’età al momento del pensionamento (questo valore trasforma, in pratica, il montante contributivo in pensione ed aumenta al crescere dell’età del pensionato). 

In parole semplici, per chi utilizza il calcolo contributivo pensionarsi prima del tempo comporta la liquidazione di un importo meno elevato della pensione, in quanto il trattamento si basa sui versamenti accreditati e rivalutati e sull’età pensionabile. 

Quanto si perde con la pensione anticipata a 64 anni in computo?
 

Le perdite sono generalmente maggiori, invece, qualora la pensione anticipata sia ottenuta attraverso il computo presso la gestione Separata: in questi casi, infatti, oltre alla diminuzione della pensione “in prospettiva”, dovuta alla mancata continuazione del versamento della contribuzione ed al coefficiente di trasformazione più basso, si aggiunge la differenza, per le quote di trattamento riferite ai periodi ante 1996, tra il sistema di calcolo contributivo e quello retributivo, originariamente spettante. 

Nel dettaglio, il calcolo retributivo si basa su redditi o stipendi più recenti, nonché sull’anzianità contributiva riferita ai periodi sino al 1992 (quota A retributiva) e dal 1993 al 1995 (quota B retributiva, per coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995). 

Il ricalcolo contributivo delle quote normalmente valorizzate attraverso il sistema retributivo comporta la quantificazione del montante dei contributi sulla base della somma dei montanti accreditati presso le singole gestioni Inps. 

Questi montanti sono calcolati in relazione all’anzianità contributiva maturata nel periodo di iscrizione alle singole gestioni previdenziali: la somma deve essere rivalutata fino alla data di liquidazione della pensione. 

In parole semplici, mentre il sistema contributivo si basa su tutti i versamenti effettuati nell’arco della carriera e sull’età pensionabile, rivalutati in base a coefficienti esigui (il tasso di capitalizzazione è basato sulla variazione quinquennale del Pil nominale), il calcolo retributivo è normalmente più vantaggioso in quanto basato sugli ultimi redditi, rivalutati in base al tasso d’inflazione. 

Quanto si perde col calcolo contributivo?
 

Non esiste, ad ogni modo, una perdita prefissata nell’utilizzo del sistema contributivo rispetto al retributivo. L’eventuale perdita dipende in gran parte dai redditi considerati nella retribuzione pensionabile (cioè dalla media dei redditi) per il calcolo retributivo: in genere, più sono elevati i redditi che entrano a far parte della media considerata, rispetto ai redditi non rientranti nella retribuzione pensionabile (redditi percepiti a inizio- metà carriera), più si perde col calcolo contributivo. 

Considerando una carriera nella quale le retribuzioni hanno una crescita costante, senza “picchi” al termine della vita lavorativa, si registra normalmente una penalizzazione, rispetto al corrispondente assegno calcolato col sistema retributivo, di circa il 20- 25%. Perdita che può arrivare al 50%, in caso di forte crescita retributiva al termine della carriera e che può azzerarsi, o addirittura tradursi in un guadagno, nell’ipotesi in cui i redditi o gli stipendi diminuiscano a fine carriera. 

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Bonus bollette 2022

Bonus bollette 2022 cos’è, a chi spetta e quando: guida aggiornata

Il bonus bollette 2022 è frutto di un potenziamento della misura a sostegno dei soggetti con ridotte disponibilità economiche. I dettagli.

L’impennata dei prezzi delle materie prime e dei costi dell’energia ha imposto al Governo la riconferma del bonus sociale per le bollette anche nel 2022. Lo strumento usato per estendere l’utilizzo del bonus bollette 2022 è l’ultima legge di Bilancio. In molti saranno interessati a sapere come fare a ottenere detta agevolazione, mirata di fatto a contenere il costo di luce e gas.

Vero è che da diversi anni sono applicate agevolazioni – nei confronti delle famiglie a basso reddito – sui costi della luce e del gas, detti bonus sociali o bonus bollette. In altre parole, i nuclei al di sotto di un certo ISEE hanno diritto a tariffe agevolate, predisposte da ARERA, ossia l’Agenzia per la regolazione dei costi dell’energia. Detti bonus sono stati però rinforzati, per reagire ai rincari degli ultimi tempi.

Ecco allora tutte le informazioni da ricordare in tema di bonus bollette 2022, onde capire chi sono i destinatari, per quale via richiederlo e qual è il meccanismo.

Bonus bollette 2022, a chi spetta e quali sono i requisiti

La finalità del bonus bollette è rappresentata dal contenimento dei prezzi delle materie prime, che servono alla fornitura di energia nei confronti degli utenti con ridotte disponibilità economiche. Non stupisce dunque che l’agevolazione si applica in base all’ISEE, ossia l’indicatore idoneo a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, tenendo conto delle varie voci di ricchezza attribuibili a quello stesso nucleo.

Leggi anche: incentivi auto elettriche e ibride nel decreto bollette

In particolare, il bonus bollette 2022 si applica a circa 2,5 milioni di utenze dell’energia elettrica e a quasi 1,5 milioni di utenze gas. I destinatari sono i seguenti:

  • le famiglie con un reddito al di sotto dei 8.265 euro annui;
  • le famiglie con quattro o più figli hanno una soglia ISEE che sale a 20.000 euro l’anno.

Sul piano degli aventi diritto al bonus bollette 2022, occorre non fare confusione e sgomberare il campo da ogni possibile dubbio. Il bonus in oggetto si applica anche a chi incassa il reddito di cittadinanza (e pensione di cittadinanza), a persone in situazioni di disagio fisico e a soggetti con patologie gravi e certificate, i quali necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico per sopravvivere.

Bonus bollette 2022, come funzionano gli sconti previsti

Ci si potrebbe chiedere qual è il meccanismo che caratterizza i bonus bollette 2022, ossia le agevolazioni riservate ai soggetti sopra indicati. Ebbene, la risposta è che sono fondamentalmente due i tipi di agevolazioni economiche correlate all’applicazione del bonus bollette 2022. Si tratta di sconti in rapporto al numero dei membri del nucleo familiare.

Per quanto attiene al bonus energia elettrica, le cifre che costituiscono lo sconto sono quelle che seguono:

  • 128 euro per famiglie con 1 o 2 componenti;
  • 151 euro per famiglie fino a 4 componenti;
  • 177 euro per famiglie con più di 4 componenti.

Invece, per ciò che attiene al bonus gas, esso è quantificato sulla scorta di più fattori. Conta non soltanto il nucleo familiare, ma anche la zona climatica in cui il destinatario vive e la categoria d’uso. Per i dettagli rinviamo alla esaustiva tabella pubblicata sul sito web di Arera, ossia l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente.

Leggi anche: pagamento Naspi marzo 2022, le date di accredito Inps da segnare

Bonus bollette 2022, come ottenere lo sconto

Interessante chiarire come si fa a conseguire il bonus in oggetto. Ebbene, non c’è bisogno di seguire una articolata procedura, giacché è stato attivato un sistema per cui si incassa in automatico lo sconto in bolletta, nelle sussistenza dei requisiti suddetti.

Ma attenzione: occorre comunque procedere alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere il calcolo dell’ISEE. Quest’ultima va poi presentata agli uffici del proprio comune di residenza, a un CAF oppure sul sito dell’Inps. Laddove l’apposito calcolatore dia conferma sul possesso dei requisiti – e cioè in tutti i casi di acclarata documentazione corretta – lo sconto sarà applicato in modo automatico e accreditato in bolletta.

Infine, per quanto riguarda i singoli che patiscono forme di disagio fisico, sarà per loro necessario raccogliere la documentazione apposita che attesti ciò e compilare un apposito modulo (ottenibile presso il comune di residenza o nei centri di assistenza fiscale).

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Bonus facciate e ristrutturazione, nuovi accertamenti INL nel settore edile

Bonus facciate e ristrutturazione, nuovi accertamenti INL nel settore edile

Intensificati i controlli dell’INL nel settore edile per le aziende che utilizzano il “bonus facciate” e “bonus ristrutturazioni”

I numerosi incentivi fiscali per i cd. “interventi di recupero edilizio” hanno alzato l’attenzione dell’INL, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza. Con la nota n. 1231 del 23 febbraio 2021, infatti, l’INL ha disposto la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile. Il controllo, in particolare, è rivolto specificatamente ai cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, quali: il cd. “bonus facciate” e il cd. “bonus ristrutturazioni”.

L’accertamento, assicura l’Ispettorato, avviene con verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno. Nel mirino degli ispettori ricadono: le aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.

Chi conduce l’accertamento

L’INL assicura che l’accertamento verrà eseguito, oltre che sulle segnalazioni/richieste d’interventi, anche mediante un’accurata attività di intelligence. Tale attività vede una completa sinergia anche con le Casse Edili, l’Agenzia delle Entrate. Ma non solo: la vigilanza vede la partecipazione anche:

  • del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro;
  • dei NIL;
  • dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinier, per gli obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori.

Quali aspetti saranno accertati

L’INL fa sapere che gli accertamenti saranno mirati principalmente alla mancata:

  • formazione e addestramento;
  • elaborazione del DVR e del POSM
  • protezione da caduta nel vuoto.

Si dovrà porre particolare attenzione anche all’uso dei ponteggi. Sul punto, l’INL richiama l’art. 131, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008. Il disposto normativo afferma che chiunque utilizzi ponteggi deve farsi rilasciare un’apposita autorizzazione ministeriale. In mancanza, s’intende violata il precetto e il datore di lavoro sarà sanzionato penalmente.

Responsabilità penale

Nei cantieri interessati alla speciale attività di vigilanza per l’esecuzione di appalti su fabbricati civili, condominiali e non, è evidente la responsabilità, anche penale, alla quale possono essere chiamati a rispondere i committenti:

  • sia per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro;
  • sia per quanto riguarda la solidarietà che è imposta loro in caso di evasione od omissione assicurativa e previdenziale, nonché in caso di inosservanza della normativa contrattuale a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice dei lavori.

Monitoraggio bonus edili: cos’è la “taggatura”

Ai fini di un corretto monitoraggio delle ispezioni svolte, nonché dei risultati raggiunti dagli ispettori durante la campagna, l’INL procederà alla referenziazione (c.d. “taggatura”) delle pratiche già in sede di programmazione del singolo ispettore.

Quindi, andrà selezionata la voce “Vigilanza straordinaria edilizia 110 in sicurezza e contrasto al sommerso”, rinvenibile all’interno della sezione “Vigilanze Straordinarie Nazionali”. La sezione sarà visibile fino al termine della campagna straordinaria, che è prevista per il 31 dicembre 2022.

Infine, ma non meno importante, si segnala che l’attività di comunicazione istituzionale concernente la vigilanza in oggetto verrà curata d’intesa tra INL e Comando Generale Carabinieri.

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Calcolo NASpI, come cambia l’importo dal 2022 con riforma IRPEF e Assegno Unico

Calcolo NASpI, come cambia l’importo dal 2022 con riforma IRPEF e Assegno Unico

Calcolo NASpI, quali effetti avranno la riforma IRPEF e l’introduzione dell’Assegno Unico sull’indennità di disoccupazione? Analisi completa

NASpI, come cambia il calcolo dell’importo dell’indennità mensile di disoccupazione alla luce della riforma IRPEF e l’introduzione dell’Assegno Unico da marzo 2022. Tra gli eventi che possono interessare i lavoratori dipendenti figura la perdita involontaria del posto di lavoro a seguito ad esempio di licenziamento o scadenza del contratto a termine. A determinate condizioni, l’INPS interviene riconoscendo un’indennità economica che ha la funzione di sostenere il lavoratore nel periodo in cui è senza un’occupazione.

Tale prestazione prende il nome di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) introdotta per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015, in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI.

Nel periodo di percezione dell’indennità, il disoccupato:

  • Subisce le trattenute fiscali da parte dell’INPS (quale sostituto d’imposta) a titolo di acconto dell’IRPEF;
  • Gode delle detrazioni da lavoro dipendente e per figli e familiari a carico;
  • Percepisce, al ricorrere dei requisiti di legge, degli istituti introdotti dal Decreto Legge numero 3/2020 al fine di ridurre la pressione fiscale sui dipendenti (trattamento integrativo ed ulteriore detrazione);
  • Riceve dall’INPS gli Assegni per il Nucleo Familiare ANF (fino al 28 febbraio 2022).

Tutti gli elementi appena citati registrano (e registreranno) importanti cambiamenti nel corso del 2022, a seguito delle modifiche ad opera della Legge numero 234/2021 e dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale a partire dal 1° marzo 2022.

Analizziamo pertanto in dettaglio come cambia il calcolo della NASpI 2022.

NASpI, come cambia il calcolo dell’IRPEF lorda

A norma dell’articolo 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021 numero 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (cosiddetta “Manovra 2022”) a decorrere dal 1° gennaio scorso il calcolo dell’IRPEF lorda trattenuta dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, rispetto alle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione NASpI è governato dalle seguenti aliquote annue:

Reddito complessivo oltre euro fino a euro Aliquota %
0 15.000,00 23
15.000,01 28.000,00 25
28.000,01 50.000,00 35
50.000,01 / 43

Le modifiche previste dalla Manovra agiscono sull’articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cosiddetto “TUIR”) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917), il cui testo previgente (in vigore sino al 31 dicembre 2021) prevedeva un numero di aliquote pari a cinque (rispetto alle attuali quattro), così distribuite:

Reddito annuo oltre euro fino a euro Aliquota %
0 15.000,00 23
15.000,01 28.000,00 27
28.000,01 55.000,00 38
55.000,01 75.000,00 41
75.000,01 / 43

Essendo la NASpI corrisposta mensilmente, il calcolo dell’IRPEF lorda con riferimento ad ogni quota mensile del sussidio è prevista dal 1° gennaio 2022 in misura pari a:

Reddito mensile oltre euro fino a euro Aliquota %
0 1.250,00 23
1.250,01 2.333,33 25
2.333,34 4.166,66 35
4.166,67 / 43

Mentre secondo le regole previgenti (sino al 31 dicembre 2021) gli scaglioni mensili corrispondevano a:

Reddito mensile oltre euro fino a euro Aliquota %
0 1.250,00 23
1.250,01 2.333,33 27
2.333,34 4.583,33 38
4.583,34 6.250,00 41
6.250,01 / 43

E’ importante tuttavia precisare che l’importo della NASpI non può in ogni caso superare un massimale mensile pari ad euro 1.360,77, con riferimento all’anno 2022, come da Circolare INPS del 16 febbraio 2022 numero 26.

Simulazione

Ipotizzando pertanto un disoccupato che riceve a maggio 2022 l’indennità di disoccupazione in misura pari al massimale, la tassazione lorda sarà pari a:

Scaglione d’imposta Aliquota IRPEF lorda
Fino a 1.250,00 euro 23% 287,50
1.360,77 – 1.250,01 euro 25% 27,69
Totale   = 315,19 euro

A parità di importo, applicando le regole in vigore ante Manovra 2022, l’IRPEF lorda sarebbe pari a:

Scaglione d’imposta Aliquota IRPEF lorda
Fino a 1.250,00 euro 23% 287,50
1.360,77 – 1.250,01 euro 27% 29,91
Totale   = 317,41 euro

NASpI, come cambiano le detrazioni da lavoro dipendente

La già citata Manovra 2022 (articolo 1 comma 2) è intervenuta modificando dal 1° gennaio scorso anche le norme in materia di detrazioni, disciplinate dall’articolo 13 comma 1 lettera a) del TUIR, per coloro che producono uno o più redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, ivi comprese le somme percepite dall’INPS a titolo di indennità NASpI.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge numero 234 le detrazioni da lavoro dipendente:

  • La cui funzione è quella di abbattere l’IRPEF lorda;
  • Parametrate in base al reddito complessivo (d’ora in poi “RC”) ai fini fiscali del contribuente;

sono calcolate in questo modo, a partire dal 1° gennaio 2022:

Reddito complessivo (RC) Detrazione
Non superiore a 15.000,00 euro 1.880,00
Superiore a 15.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro 1.910 + [1.190 * (28.000 – RC) / 13.000,00]
Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 50.000,00 euro 1.910 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00]
Oltre 50.000,00 euro 0

E’ altresì prevista una detrazione aggiuntiva pari a 65,00 euro per coloro che hanno redditi superiori a 25 mila ma non eccedenti i 35 mila euro.

L’articolo 13 comma 1 lettera a) del TUIR nella sua formulazione vigente sino al 31 dicembre 2021, fissava così le detrazioni da lavoro dipendente:

Reddito complessivo (RC) Detrazione
Non superiore a 8.000,00 euro 1.880,00
Superiore a 8.000,00 e non eccedente i 28.000,00 euro 978 + [902 * (28.000,00 – RC) / 20.000,00]
Superiore a 28.000,00 e non eccedente i 55.000,00 euro 978 * [(55.000,00 – RC) / 27.000,00]
Superiore a 55.000,00 euro 0

Tanto gli importi in vigore dal 1° gennaio 2022 quanto quelli precedenti sono definiti in misura annuale, destinati pertanto ad essere riproporzionati in virtù dei periodi dell’anno in cui il reddito è stato prodotto. Nel caso di contribuente che percepisce la sola indennità NASpI, i giorni di produzione del reddito nel 2022 saranno esclusivamente quelli in cui ha ricevuto il sussidio dall’INPS.

NASpI, come cambiano trattamento integrativo ed ulteriore detrazione

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1 comma 3) nell’ambito della riforma del sistema di tassazione IRPEF, interviene sugli istituti introdotti dal Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2020 numero 21) con lo scopo di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, compresi quanti percepiscono l’indennità di disoccupazione NASpI.

Ci riferiamo in particolare a:

  • Trattamento integrativo (articolo 1 del D.L.) spettante, prima delle modifiche ad opera della Manovra, in misura pari a 1.200 euro netti annui (100 euro medi mensili) per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
  • Ulteriore detrazione (articolo 2 del D.L.), operante come importo aggiuntivo che abbatteva l’IRPEF lorda, riservato a coloro che totalizzavano redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 40 mila euro.

Le disposizioni della Legge numero 234 hanno determinato dal 1° gennaio 2022:

  • L’attribuzione del trattamento integrativo in misura “piena” (1.200 euro annui), da riproporzionare in base ai periodi di produzione del reddito, a beneficio di coloro che hanno redditi non superiori a 15 mila euro;
  • Il riconoscimento del trattamento integrativo per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro a condizione che la somma delle detrazioni indicate all’articolo 1 comma 1 del Decreto numero 3/2020 sia di importo superiore all’IRPEF lorda (in caso positivo il bonus sarà pari alla differenza tra le citate detrazioni e l’imposta lorda, comunque nel limite di 1.200 euro complessivi);
  • L’abrogazione dell’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 del D.L.

NASpI, come cambiano detrazioni per figli a carico ed ANF

In aggiunta alle novità derivanti dalla recente Legge di Bilancio, in termini di ritenute fiscali, detrazioni e bonus, i percettori di NASpI saranno interessati nel corso dell’anno corrente dalle modifiche conseguenti all’introduzione dell’Assegno Unico Universale a decorrere dal 1° marzo 2022.

La prestazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230, si propone di riordinare, razionalizzare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli a carico, attraverso una somma mensile erogata direttamente dall’INPS, parametrata all’ISEE, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni.

A norma dell’articolo 10 del D.Lgs. numero 230, l’introduzione dell’AUU dal 1° marzo 2022 comporta, a partire dalla stessa data, l’abrogazione di una serie di prestazioni che interessavano anche i percettori di NASpI, in particolare:

  • Detrazioni per figli a carico di età inferiore a ventuno anni compiuti (compresa l’ulteriore detrazione di 1.200 euro riconosciuta in presenza di almeno quattro figli a carico);
  • Assegni per il nucleo familiare (ANF) ed Assegni familiari per i nuclei con figli ed orfanili.

Detrazioni per figli a carico

In base all’articolo 10 comma 4 del Decreto Legislativo numero 230/2021, il quale è intervenuto modificando l’articolo 12 del TUIR, dal 1° marzo 2022, in favore di lavoratori dipendenti / assimilati e percettori di NASpI, le detrazioni per figli a carico spetteranno soltanto se gli stessi hanno un’età pari o superiore a ventuno anni e saranno così determinate:

Numero figli Calcolo detrazione per ciascun figlio
1 950 * [(95.000 – RC) / 95.000]
2 950 * [(110.000 – RC) / 110.000]
3 950 * [(125.000 – RC) / 125.000]
4 950 * [(140.000 – RC) / 140.000]
5 950 * [(155.000 – RC) / 155.000]
Oltre 5 L’importo di euro 155.000 è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto.

Come avviene per le detrazioni da lavoro dipendente, gli importi descritti in tabella sono annuali, da riproporzionare pertanto in base ai mesi in cui il figlio è a carico.

ANF (assegno per il nucleo familiare)

In considerazione del fatto che l’introduzione dell’Assegno Unico comporta l’abrogazione dal 1° marzo 2022 degli ANF (articolo 10 comma 3 del D.Lgs. numero 230/2021), i destinatari di NASpI potranno continuare a percepire la prestazione in parola (come chiarito dalla Circolare INPS del 28 febbraio 2022 numero 34) soltanto se il nucleo è formato esclusivamente da:

  • Coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato);
  • Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti “ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti” (Circolare INPS).

Non saranno invece più riconosciute le prestazioni di “Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico” (INPS).

Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate, precisa l’Istituto, domande di ANF, da parte di percettori di NASpI, esclusivamente se relative a nuclei familiari senza figli.

Al contrario, per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio e febbraio 2022 potranno invece essere trasmesse domande per i nuclei con figli, nel limite della prescrizione quinquennale.

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