L’assegno al nucleo rimane ma solo per situazioni residuali
L’assegno unico per i nuclei con figli, in vigore dal 1° marzo, ha sostituito una serie di altre prestazioni economiche, tra le quali gli Assegni per il nucleo familiare (Anf)
di Barbara Massara
3′ di lettura
In assenza di figli per i quali spetta l’assegno unico universale, potranno comunque essere richiesti gli assegni per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo in possesso dei requisiti di legge.
Lo ha chiarito l’Inps nella circolare 34/2022 del 28 febbraio 2022, in cui sono spiegati gli effetti dell’introduzione dell’assegno unico universale previsto dal Dlgs 230/2021 sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui al Dl 69/1988 e degli assegni familiari di cui al Dpr 797/1955.
La nuova misura di sostegno economico ai nuclei con figli, in vigore dal 1° marzo ha sostituito una serie di altre prestazioni economiche, tra le quali gli Anf in favore dei nuclei con figli o dei nuclei orfanili.
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Nuclei con figli, prestazioni bloccate d’ufficio
Ne consegue che dal 1° marzo potranno essere presentate richieste di Anf (per periodi decorrenti dallo stesso mese) esclusivamente per i nuclei familiari senza figli, mentre dalla medesima decorrenza saranno bloccate d’ufficio le prestazioni relative a domande già presentate per nuclei con almeno un figlio minore o maggiorenne inabile.
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In modo più puntuale l’Inps chiarisce che la prestazione degli Anf sarà preclusa solo ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio che dà diritto al nuovo assegno unico universale in base all’articolo 2 del Dlgs 230/2021. Laddove, invece, nel nucleo siano presenti figli esclusi dal campo di applicazione dell’assegno unico universale (ossia di età pari o superiore a 21 anni se non disabile, o maggiorenne senza i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 230/2021), la prestazione degli Anf potrà essere richiesta in via residuale per gli altri componenti del nucleo (coniugi, fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti).
Qualora dal 1° marzo venga erroneamente presentata la domanda di Anf per un nucleo con figli, l’Inps nella circolare specifica poi le diverse conseguenze possibili in funzione della tipologia di figlio presente nel nucleo.
Se si tratta di figlio minore la domanda sarà automaticamente rigettata con riferimento a tutti i componenti, mentre in presenza di figlio maggiorenne a carico o di figlio disabile (a prescindere dall’età) risultante privo dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’assegno unico universale, la domanda di Anf sarà accolta dall’Inps ma limitatamente ai soggetti diversi dai figli.
Anf arretrati solo con requisiti prescritti dalla normativa
Ugualmente, puntualizza l’Istituto, qualora il figlio (non disabile) compia i 21 anni di età con conseguente uscita dal campo di applicazione dell’assegno unico universale, per quel nucleo sarà consentito richiedere i vecchi Anf sebbene limitatamente agli altri componenti (diversi dai figli) che presentano i requisiti prescritti dalla normativa.
Escono altresì dalla tutela degli assegni per il nucleo familiare le prestazioni richieste dai nonni per i nipoti a carico, in quanto sostituita dall’assegno unico universale che sarà richiesto dai genitori dei minori facenti parte del medesimo nucleo o direttamente dai nonni in caso di accasamento o collocamento etero-familiare.
Dal 1° marzo, invece, continueranno regolarmente a essere riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari in favore dei nuclei composti da coniugi (legalmente non separati), dai fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti.